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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/11/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 463/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. CA SS Presidente
Dr. ZO TT Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 19 settembre 2024,
da
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1 alle liti estesa in calce al ricorso in appello, dagli avv.ti Pernechele Chiara (pec:
, ND AU (pec: Email_1
e TA OL GI (pec: Email_2
, Email_3
appellante contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia (pec: Email_4
appellato
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Padova n. 519/2024 d.d. 20.08.2024, notificata in data 20.08.2024.-
In punto: personale A.T.A.; illegittimità provvedimenti di sospensione.-
CONCLUSIONI
NOTA Emilia:
“In via principale dichiarare, nullo, illegittimo e/o comunque di nessun effetto il provvedimento emesso e notificato in data 03 gennaio 2022 dall'
[...]
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 con sede in Padova, via Da Verdara 36 .per le ragioni tutte di cui all'atto di appello e per l'effetto condannare il datore di lavoro ed il Controparte_3
c.f con sede in Roma (RM), Viale Trastevere, 76/A, in persona del Ministro P.IVA_1 pro tempore al pagamento, in favore della ricorrente, delle retribuzioni maturate dalla data di sospensione alla data di effettiva riammissione in servizio, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, oltre agli ulteriori emolumenti di legge spettanti, oltre ad ogni ulteriore voce e/o emolumento dovuto in forza di legge e del CCNL vigente;
b) in via subordinata atteso che tutti i test in vitro adottati nel nostro Paese per l'effettuazione del rilevamento del virus SARSCoV-2 e dalla malattia covid 19 sono illegali perché non riconosciuti da autorità sanitaria come richiesto obbligatoriamente dall'art. 9 DL n. 52/2021 per il rilascio della certificazione verde Covid 19, nonché tutti gli esiti sono falsi per i motivi analiticamente esposti in narrativa, nonché accertato che sono erronei o comunque incontrovertibilmente errati e più esattamente falsi tutti i dati dei malati di covid 19,chiede, in conformità con l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale in tali eventualità, disporre il rinvio alla Corte Costituzionale affinché:
A) scrutini la legittimità costituzionale dell'art. 4 del DL n. 44/2021 e succ. modifiche in relazione all'art. 32 Cost. qualora la predetta norma, come provato, si fondi su dati scientifici epidemiologici, microbiologici statistici, derivanti da esami in vitro svolti esclusivamente da laboratori privati, che agiscono in conflitto di interessi con la effettiva tutela della salute pubblica, non verificati e non controllati da alcuna autorità pubblica, in violazione delle normative speciali, Ordinanze del Capo della Protezione Civile n. 640-691, valutando che dette circostanze erano ignorate dal legislatore che ha, pertanto, dispiegato
2 non correttamente la sua volontà discrezionale di imporre l'obbligo vaccinale.
B) scrutini la legittimità dell'art. 4 del DL n. 44/2021 in relazione all'art. 32 Cost. qualora la predetta norma si fondi, come provato, su dati scientifici epidemiologici, microbiologici, clinici statistici di diffusione del virus SARS-CoV-2 e della malattia covid 19, di comparazione tra vaccinati e non vaccinati che siano effettuati da laboratori privati adottando test in vitro rt-PCR in violazione delle linee guida dell'OMS, dell'ECDC, del
Ministero della Salute , della Protezione Civile e, quindi, delle autorità sanitarie nazionali ed internazionali preposte all'accertamento dei dati scientifici valutando che detta circostanza era ignorata dal legislatore che ha, pertanto, dispiegato non correttamente la sua volontà discrezionale di imporre l'obbligo vaccinale.
C) scrutini la legittimità costituzionale dell'art. 4 del DL n. 44/2021 e succ. modifiche in relazione all'art. 32 Cost. qualora la predetta norma si fondi, come provato, su dati scientifici epidemiologici, microbiologici, clinici, statistici di diffusione del virus SARS-CoV-
2 e della malattia covid 19, di comparazione tra vaccinati e non vaccinati che siano tutti falsi, erronei e comunque, tutti incontrovertibilmente indeterminati valutando che detta circostanza era ignorata dal legislatore che ha, pertanto, dispiegato non correttamente la sua volontà discrezionale di imporre l'obbligo vaccinale.
D) scrutini la legittimità costituzionale dell'art. 4 del DL n. 44/2021 e succ. modifiche, in relazione all'art. 32 Cost. ,considerando che la citata norma, è stata approvata malgrado la prova della violazione dell'art. 9 DL n.52/2021 in quanto i dati scientifici epidemiologici, microbiologici, clinici, statistici di diffusione del virus SARS-CoV-2 e della malattia covid
19,nonchè i dati di comparazione tra vaccinati e non vaccinati e, quindi, di efficacia dei vaccini, derivino dall'adozione di marche test in vitro RT-PCR ed antigenici non riconosciuti dall'autorità sanitaria e, quindi, di cui sono inutilizzabili gli esiti per qualsivoglia finalità in quanto illegittimi , e, pertanto, che la volontà del legislatore di imporre l'obbligo vaccinale anti covid 19 sia stata posta in essere erroneamente.
In tutte le ipotesi, condannarsi controparte al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali per il doppio grado di giudizio, ovvero, in subordine, disporre la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio”.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
“Voglia cod. Ecc.ma Corte d'Appello, previa dichiarazione di inammissibilità delle domande di rimessione alla Corte Costituzionale e di inammissibilità del secondo motivo d'appello,
3 rigettare integralmente l'impugnazione avversaria in quanto tutti i motivi di gravame sono infondati;
per l'effetto, confermare la sentenza n. 519/2024 pronunciata dal Tribunale di
Padova. Con integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in appello depositato in data 19 settembre 2024 ha Parte_1 impugnato la sentenza del Tribunale di Padova con la quale - dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda avente a oggetto il reintegro nel posto di lavoro siccome la ricorrente aveva ripreso servizio in data
1° aprile 2022 - è stata rigettata (con condanna al pagamento delle spese di lite liquidate nella misura di € 5400,00 più accessori) la domanda volta ad ottenere: la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottati dal datore di lavoro per mancato tentativo di CP_1 ricollocamento in altre mansioni prima di procedere con la sospensione con reintegrazione in servizio anche in diverse mansioni idonee ad evitare il contagio da Sars Cov-2 nonché la corresponsione di tutti gli stipendio dovuti dalla sospensione alla reintegra.
Il giudice euganeo ha così argomentato:
a) è infondata la pretesa di differimento da parte del medico vaccinatore della somministrazione del vaccino, non ricorrendo i presupposti richiesti dall'art. 4 comma 2° del d.l. n. 44/2021- non essendo stata prodotta in giudizio documentazione alcuna - di “specifiche condizioni cliniche documentate attestate dal medico di medicina generale” tali per cui dalla vaccinazione potrebbe derivare un “pericolo per la salute”;
b) in ordine ai requisiti per il possesso della c.d. certificazione verde per il personale scolastico, il d.l. n. 172/2021, modificando il d.l. n. 44/2021 ed inserendovi l'art. 4 ter, ha stabilito che dal 15.12.2021 fosse previsto l'obbligo vaccinale per lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale della scuola, per cui non era più sufficiente, ai fini del suo ottenimento, l'effettuazione di un tampone antigenico;
c) circa la legittimità dell'atto di sospensione, le diverse pronunce della Corte
Costituzionale (nn. 14/2023, 15/2023, 16/2023, 171/2023, 185/2023,
4 186/2023) hanno confermato la piena legittimità dell'obbligo vaccinale contro il COVID 19;
d) con riferimento all'idoneità della vaccinazione a prevenire il contagio del virus
SARS COV- 2 i vaccini in commercio sono tutti regolarmente approvati da
, laddove la Corte Costituzionale con le sentenze n. 185 e 186 del 2023 Pt_2 ha ribadito che il legislatore ha correttamente tenuto conto delle conoscenze medico-scientifiche all'epoca disponibili laddove “ciò che conta, nella prospettiva del giudizio di costituzionalità, è che le disposizioni legislative oggetto di sindacato hanno ragionevolmente imposto, per determinate categorie
“sensibili” di lavoratori, un obbligo di somministrazione di vaccini regolarmente approvati dall'autorità di vigilanza competente, all'esito della procedura stabilita per legge nazionale e Regolamento UE”;
e) quanto poi ha alla prospettata violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 117 della
Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, la questione è dedotta in termini del tutto generici e, in quanto tale, deve essere ritenuta inammissibile;
f) riguardo alla compatibilità della disciplina nazionale con il diritto UE, la CGUE, con la sentenza del 13 luglio 2023, ha dichiarato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale laddove non era pertinente rispetto al tema della discriminazione il considerando 36 del Regolamento Europeo 953/21 trattandosi di disposizione riguardante lo specifico, diverso, ambito della libera circolazione delle persone durante la pandemia;
g) non è ravvisabile alcuna violazione dell'obbligo di repêchage tenuto conto anche dei principi espressi dalle citate sentenze del giudice delle leggi;
h) è infondata la domanda di pagamento dell'assegno alimentare, essendo stata la sospensione dal servizio adottata a norma dell'art.
4-ter comma 3 del d.l.
n. 44/2021, introdotto dall'art. 2 del d.l. n. 172/2021, atteso il carattere non disciplinare del provvedimento.
2. ha proposto proposto gravame sulla base di tre (3) motivi. Parte_1
2.1. Con il primo motivo censura la sentenza per “violazione dell'art. 4ter del in sinergia con quella di normative unionali ed interne”.
Sostiene l'appellante di non aver potuto adempiere all'obbligo vaccinale siccome
5 non esistevano all'evidenza vaccini autorizzati idonei a svolgere la funzione preventiva alla diffusione del virus.
2.2. Con il secondo motivo si duole della decisione per “violazione da parte dell'art.4 ter dl n. 44 dell'art. 32 cost. a seguito della erroneità ed incontrovertibile indeterminatezza dei dati scientifici per violazione dell'art. 9 dl n. 52/2021 e la remissione della questione alla corte costituzionale”.
Deduce l'appellante l'erroneità e/o la falsità dei risultati dei test in uso o comunque non verificati dalle “autorità a ciò proposte” o mal interpretati, l'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 del D.L. n. 44/2021 si fonderebbe evidentemente su dati errati e comunque inattendibili avito anche auro riguardo alle dichiarazioni rese dall'istituto Contro nell'agosto 2024 ed all' nel febbraio 2024 Parte_3
Chiede l'ammissione della relativa documentazione.
2.3. Col terzo motivo lamenta l'ingiusta pronuncia sulle spese.
Richiama la previsione dell'art. 92 c.p.c., che prevede la possibilità di compensare le spese, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La questione in scrutino è definita “l'emblema sia della assoluta novità sia del mutamento della giurisprudenza”: il ricorso di primo grado è di inizio 2022e ha impugnato provvedimenti di sospensione basati sul decreto Legge 44/2021 del 1° aprile 2021, così come modificato dal d.l. 172/2021 del 26 novembre 2021; inoltre l'intervento della Corte Costituzionale sul tema degli obblighi vaccinali “è di per sé conclusiva quanto all'incertezza giurisprudenziale sulla questione. A queste si aggiungano anche le citate sentenze di segno contrario dei giudici di Viterbo e Treviso che, in casi identici, hanno condannato il .”. CP_1
3. Radicatosi il contradditorio il Controparte_1 eccepisce l'inammissibilità del secondo motivo di gravame perché formulato in violazione del divieto di nova in appello;
conclude comunque nel merito - richiamando giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito conforme alle proprie tesi – per il rigetto del ricorso.
6 4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 6 novembre 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. I motivi di appello si rivelano infondati, alla stregua delle condivisibili argomentazioni espresse in vicende del tutto simili alla presente da questa Corte di Appello (sentenze n. 527/2025, n. 528/2025, n. 540/2025) dalla Corte di Appello di Milano (sentenza n. 1146/2024), della Corte di Appello di Bari (sentenza n.
713/2025) nonché della Corte di Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano
(sentenza n. 49/2023); argomentazioni che devono intendersi qui richiamate ricettiziamente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
6. Il primo motivo di appello relativo alla violazione da parte della sentenza dell'art. 4 ter del d.l. n. 44/2021 ché entrambi violano l'art. 4 ter DL n. 44/2021 in sinergia con il Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione del 29 marzo 2006, il
Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio come modificato dal Regolamento (UE) 2019/5 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 è infondato.
Va ribadito che l'obbligo vaccinale di cui alla normativa pandemica non contrasta né con l'ordinamento statale né con quello unionale, trattandosi di vaccini regolarmente autorizzati per la prevenzione della malattia Covid-19 sulla base dei regolamenti europei n. 726/2004 e n. 507/2006 dalle competenti Autorità (EMA e
). Pt_2
La normativa in esame è stata esaminata in dettaglio dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 26961/2025 alle cui motivazioni si rinvia) ed è stata più volte vagliata dal Giudice delle leggi (cfr. Corte Cost. nn. 14, 15, 16, 156, 171, 185 e 186 del 2023 nonché n. 188/2024).
Nell'escludere i dedotti profili di illegittimità dell'imposizione dell'obbligo vaccinale e delle conseguenze sul rapporto di lavoro derivate dal mancato adempimento dell'obbligo medesimo, ha evidenziato che la legislazione emergenziale ha realizzato un contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute.
Le questioni di costituzionalità o contrarietà all'ordinamento dell'U.E. di detta
7 disciplina normativa, dedotte dall'appellante, devono ritenersi manifestamente infondate (cfr. da ultimo Cass. n. 9243/2025).
7. Il secondo motivo è privo di pregio.
La doglianza è inammissibile laddove si articola in deduzioni non prospettate nel ricorso ex art. 414 c.p.c. e comunque infondata nel merito.
Al riguardo va richiamato - ai sensi dell'art.118 disp att. c.p.c. - arresto di questa
Corte (sentenza n. 540/2025):
“3.2 – Ad ogni modo, il motivo è anche infondato. Il dato di partenza, ineludibile e Contr ricordato anche da Corte cost. n. 15/2023, è che l' con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell'11 marzo
2020, ha valutato la situazione sanitaria come «pandemia». L'OMS, la Commissione europea ed altri organismi internazionali si sono, quindi, impegnati da subito per il coordinamento della ricerca scientifica e la successiva somministrazione del vaccino.
Proprio per effetto dell'intervento pubblico e del sostegno dato alla ricerca scientifica, sono stati approntati dei vaccini in tempi particolarmente rapidi. Una volta che questi sono divenuti disponibili, si è quindi proceduto alla predisposizione di uno specifico piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-
2 (decreti del Ministro pag. 13/17 della salute 2 gennaio e 12 marzo 2021, adottati ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020) e, solo nell'aprile del 2021,
è stato introdotto l'obbligo vaccinale qui in discussione. La pandemia, quindi, si è verificata e la vaccinazione è stata indicata come la misura più efficace per limitarne gli effetti nefasti. Come ricordato dalla Consulta “Il fatto che il legislatore abbia operato le proprie scelte sulla base di valutazioni e di dati di natura medico-scientifica, tuttavia, non vale a sottrarre quelle scelte al sindacato di questa Corte, ma comporta che lo stesso dovrà avere ad oggetto l'accertamento della non irragionevolezza e della proporzionalità della disciplina rispetto al dato scientifico posto a disposizione”. L'articolata pronuncia prosegue poi affermando: “Contrariamente all'assunto del giudice rimettente, gli stessi Part dati esposti nei rapporti dell' menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino – intesa quale riduzione percentuale
8 del rischio rispetto ai non vaccinati – sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale. «[I]n presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)», la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare. La scelta si è rivelata, pag. 14/17 altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso Part la somministrazione dei vaccini […] Come osservato dall' , «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100 per cento (come del resto per tutti gli altri vaccini), l'elevata circolazione del virus SARS CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile mediante la somministrazione dei vaccini» (sul punto, e più in generale sui dati medico- scientifici a disposizione del legislatore, si veda anche la sentenza n. 14 del 2023, punti 10
e seguenti). In base a tali considerazioni, l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico”. Sotto altro profilo, come correttamente e condivisibilmente affermato da Corte App. Milano, sez. lav.,
10.12.2024, n. 1146 (proprio rigettando il motivo d'appello avanzato dalla stessa difesa degli odierni appellanti in un giudizio omologo), “tanto meno le asserite criticità nella raccolta dei dati inficiano le evidenze scientifiche in punto di efficacia e sicurezza dei Contr vaccini, accertata dalle autorità sanitarie nazionali e internazionali (tra cui EMA, …,
e …) all'esito di sperimentazioni, di studi validati dalla comunità scientifica e dell'iter Pt_2 di autorizzazione all'immissione in commercio. Non si vede, pertanto, come le lamentate criticità possano riverberarsi sulla normativa inerente agli obblighi vaccinali, minandone ragionevolezza e legittimità. Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
14/2023, ciò che occorre vagliare al riguardo è se “il legislatore – utilizzando il dato medico-scientifico posto a disposizione dalle autorità di settore – si sia pag. 15/17 mantenuto in un'area di “attendibilità scientifica” e se abbia assunto una decisione non irragionevole nonché idonea e non sproporzionata rispetto alla finalità perseguita”. I dati scientifici forniti dalle autorità di settore – precisa la Consulta - non possono “essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore” ed
è proprio sui dati forniti dalle autorità di settore “che si è basata la scelta politica del
9 legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti”. La Corte costituzionale ha, infatti, esaminato le evidenze scientifiche sulle quali si è basata la scelta legislativa contestata dagli appellanti e le ha valutate tali da giustificare, alla luce del parametro della ragionevolezza, la scelta legislativa indicando, anzi, il dovere, per il legislatore, in un contesto sanitario emergenziale, di basare le proprie scelte sui dati emergenti da fonti ufficiali non essendovi, specie nel momento apicale dell'emergenza, serie alternative. Sul punto giova, altresì richiamare, in quanto pienamente condivisibile e coerente con le argomentazioni sinora svolte, la motivazione espressa da Corte App.
Bari, n. 713/2025 sempre in replica alla stessa doglianza espressa dalla difesa degli odierni appellanti in altro omologo contenzioso: “Le criticità denunciate sembrano suggerire, in sintesi, una sostanziale inaffidabilità dei dati relativi alla diffusione del virus e della malattia Covid-19, anche perché raccolti da soggetti privati e recepiti acriticamente dagli organismi sanitari pubblici senza il preventivo vaglio di un'autorità indipendente;
esse, tuttavia, non individuano, né dimostrano, elementi specifici e puntuali idonei a falsificare tali dati. Tanto meno le asserite criticità nella raccolta dei dati inficiano le evidenze scientifiche in punto di efficacia e sicurezza pag. 16/17 dei vaccini, accertata Contr Part dalle autorità sanitarie nazionali e internazionali (tra cui EMA, , e Ministero Pt_2 della Salute) all'esito di sperimentazioni, di studi validati dalla comunità scientifica e dell'iter di autorizzazione all'immissione in commercio. Non si vede, pertanto, come le lamentate criticità possano riverberarsi sulla normativa inerente agli obblighi vaccinali, minandone ragionevolezza, proporzionalità e legittimità. Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 14/2023, ciò che occorre vagliare al riguardo è se i dati scientifici forniti dalle autorità di settore – precisa la Consulta - non possono essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore” ed
è proprio sui dati forniti dalle autorità di settore”. Né vale richiamato il principio di non contestazione che attiene ai fatti costituivi della domanda, mentre in discussione è un giudizio, e non si vede come essere diversamente, di contenuto meramente valutativo sul piano scientifico circa i dati utilizzati dall'autorità pubblica.
Le stesse ragioni di tardività giustificano l'inammissibilità delle nuove produzioni documentali.
11. Infine, va rigettato anche il terzo motivo relativo alla statuizione sulle spese.
L'apprezzamento circa la novità ed il mutamento della giurisprudenza implica che
10 la radicale rivisitazione di un precedente stato della giurisprudenza sia sopravvenuto.
In realtà il giudice di primo grado ha ampiamento citato la giurisprudenza costituzionale alla cui stregua ha adeguata la propria decisione, di talché la parte che ha discusso la causa ho operato nella consapevolezza del formarsi di un quadro interpretativo del tutto sfavorevole.
Che poi esistesse un contrasto giurisprudenziale nella giurisprudenza di merito di per sé non costituisce ragione decisiva per giustificare una compensazione delle spese, proprio perché un contrasto è indice del formarsi di opposti orientamenti, come tali per nulla nuovi.
12. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 secondo i parametri prossimi ai valori medi avuto riguardo al valore della controversia (indeterminato), all'omesso svolgimento di istruttoria orale ed alle tariffe professionali vigenti.
13. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compensi oltre rimborso forfetario ex lege;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 06.11.2025
11 Il Consigliere estensore Il Presidente
TT ZO SS CA
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