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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 4622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4622 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: Dott. IC SA Presidente Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna NÌ Consigliere rel. All'esito di camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 6112 del Ruolo generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 21/11/2024, vertente TRA
(C.F. ), in persona del Presidente pro– Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Santo giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso la medesima, nella sede dell'Avvocatura dell'Ente in Roma – via Marcantonio Colonna n. 27; APPELLANTE E Controparte_1
(c.f. ), con domicilio in Roma, alla Via Fabio
[...] P.IVA_2
Numerio n. 46, presso lo studio dell'Avv. Carmine Laurenzano che ne cura la difesa, come da procura in atti;
APPELLATO OGGETTO: appello contro la sentenza n. 20576/2019, pubblicata il 25.10.2019 CONCLUSIONI: per la parte appellante
“1) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l'inadempimento contrattuale dell nei confronti Controparte_1 della agli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'atto di Parte_1 concessione del finanziamento de quo e puntualmente contestati;
2) accertare e dichiarare la legittimità e doverosità del provvedimento di revoca parziale del finanziamento assunto dall Parte_2 con determinazione dirigenziale n. n. G15314 del 09 dicembre 2015;
3) rigettare, per l'effetto, le domande spiegate dall Controparte_1 in primo grado.
1 Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre oneri riflessi in misura di legge di entrambi i gradi di giudizio.
“restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza appellata, documentato dal mandato di pagamento già depositato” per la parte appellata
“rigettare integralmente la domanda di appello avanzata dalla Pt_1
e confermare, per l'effetto, la Sentenza 6238/2020 del Tribunale
[...]
Civile di Roma, con ogni effetto anche in relazione alle spese e onorari del presente grado di giudizio”. FATTO E DIRITTO Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha così statuito «1) in accoglimento della domanda attorea dichiara inefficace il provvedimento di revoca del finanziamento in causa adottato con la determinazione del Direttore regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive Lavoro G15314, emessa il 9 dicembre 2015 e notificata all il 7 Parte_3 gennaio 2016; 2) stante quanto statuito sub 1) condanna la a pagare Parte_1 immediatamente in favore dell' Parte_3
la somma di euro 32.000,00 oltre interessi legali nella
[...] misura codicistica correnti dal 6 novembre 2012 al soddisfo;
3) condanna la a pagare immediatamente in favore Parte_1 dell le Parte_3 spese processuali liquidate in €4.000,00 oltre oneri previdenziali e tributari come per legge».
A fondamento della propria conclusione, il Tribunale ha così motivato: «La domanda attorea è risultata fondata e deve essere, pertanto, accolta con la declaratoria di inefficacia della determinazione del Direttore Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive Lavoro, G15314, emessa il 9 dicembre 2015 e notificata all'Associazione stessa il 7 gennaio 2016 e con il riconoscimento del diritto della stessa
[...]
a percepire il Parte_3 finanziamento nella sua interezza. Invero le agevolazioni in causa sono state riconosciute ed erogate (in parte) per sostenere azioni formative e informative rivolte alla cittadinanza e aventi per oggetto la conoscenza delle posizioni soggettive favorevoli attribuite al consumatore-utente. In proposito l' attrice ha fornito, già in sede amministrativa, Parte_3 adeguata dimostrazione documentale dell'adempimento delle obbligazioni assunte all'atto dell'acquisizione del finanziamento in causa. La a fronte delle produzione attoree ha meramente Parte_1
2 reiterato, in sede di costituzione e in sede di conclusionale, i rilievi formulati dalla Commissione di verifica omettendo, però, qualsivoglia deduzione sui chiarimenti forniti dall
[...]
. Parte_3
In ogni caso i rilievi formulati dall'amministrazione, risultando puntualmente contestati dalla Difesa attorea non possono assumere valenza dirimente. Peraltro, il rilievo relativo al tempo di inizio delle attività comprese nel progetto risulta del tutto inconferente poiché l'articolo 5 cinque della convenzione individua un termine finale non un termine dilatorio. Le attività secondo il richiamato articolo 5 della convenzione dovevano essere iniziate entro trenta giorni dalla: “ricezione della comunicazione di avvenuta registrazione della presente convenzione”. Il fatto che l'attrice abbia iniziato l'attività prima della registrazione ma, comunque, dopo la stipulazione della convenzione risulta del tutto conforme ai termini negoziali».
Con atto di appello ritualmente notificato, la ha Parte_1 impugnato la sentenza, formulando varie censure e chiedendo, in via preliminare, la sospensione della esecutività della sentenza di primo grado. Si è opposto al gravame l'Ente appellato chiedendone il rigetto. Con ordinanza del 29.11.2021, il Tribunale ha disposto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza.
Con la decisione attinta dal presente appello, il Tribunale ha, in sostanza, ritenuto, in via generale, che l'adempimento dell'ente finanziato fosse stato dimostrato documentalmente e che, comunque, lo stesso potesse dirsi provato in forza della mancata contestazione, da parte della delle Pt_1 difese dallo stesso svolte in sede di verifica nonché della omessa replica, da parte della ai chiarimenti via via forniti dalla . Pt_1 Parte_3
La decisione è attinta da un unico, articolato motivo, volto ad affermare la sussistenza degli inadempimenti esclusi dal primo giudice. Con un'unica e articolata censura (rubricata: SULL'ADEMPIMENTO CONTRATTUALE DELLE OBBLIGAZIONI DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE CO.DI.CI. – LAZIO E SULL'INSUFFICIENZA DELLE ALLEGAZIONI DOCUMENTALI DELLA REGIONE A Pt_1
DIMOSTRARE L'INADEMPIMENTO. TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO E DI DIRITTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1218, COD. CIV. VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO
3 ECONOMICO DEL 28 MAGGIO 2010. VIOLAZIONE DELL'ART. 148, L. N. 388/2000) la parte appellante, contrastando la prima decisione, insiste nell'affermare - rispetto alle “cinque azioni” previste dal progetto - le condotte di inadempimento ascritte alla in sede di Controparte_1 verifica, indicandone analiticamente le modalità. In sede di comparsa di costituzione, la senza Controparte_1 contrastare la ricostruzione in fatto offerta dall'appellante, si è difesa chiedendo il rigetto del gravame e richiamando le difese svolte in primo grado e contrastando in fatto i singoli rilievi richiamati dalla Pt_1
E' pacifico, in fatto, che con Determinazione Dirigenziale dell'8 giugno 2011 n. A5757 (doc. 3), in attuazione della D.G.R. 440/2010, era stato indetto Bando pubblico per l'individuazione delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti rappresentate nel C.R.U.C., per la realizzazione dell'intervento n. 1 del Programma denominato " per il Parte_1
Cittadino Consumatore III", articolato in vari ambiti tematici. Con riferimento alle violazioni contestate già in sede di verifica, la appellante fa rilevare: 1) quanto all' “azione 1”, che la stessa era riferita ad un corso formativo «rivolto a tutti i consumatori e ai membri delle associazioni di consumatori», e finanziato per €12.725,00, e che ne era prevista la articolazione su «due moduli, il primo sui temi della riforma e il secondo che affronterà gli aspetti più operativi». Viceversa, l'Ente aveva rilevato che non vi fosse prova dell'avvenuto svolgimento del corso in due moduli, né che la sua realizzazione non era stata comunicata preventivamente alla
, come previsto dalla Convenzione, all'art. 6, a Parte_1 mente della quale: «qualsiasi convegno, manifestazione o incontro pubblico deve essere comunicato almeno 30 gg. prima del loro inizio alla per permettere di parteciparvi: in caso Pt_1 contrario le spese non sono ammesse”, e tanto anche ai fini del relativo monitoraggio. Su tali aspetti, il primo giudice aveva evidentemente ritenuto sufficiente la giustificazione, addotta negli scritti di primo grado, addotta dall ovvero che «in data 3-10- Controparte_1
2012 (era stata) stilata una relazione, inviata alla , Parte_1 in sede di rendicontazione» e che siccome si trattava di «un corso interno (lo stesso) non rientra nella fattispecie di cui all'art. 6 della Convenzione». In realtà, come più persuasivamente obiettato dalla nel Pt_1 caso di specie il progetto prevedeva, a pag. 9, che sarebbero state invitati, a detto corso, oltre che le Associazioni dei consumatori,
4 anche « e cittadini»; la relativa giustificazione non era Pt_1 sufficiente dato che, trattandosi di un corso privato, non sarebbe stata possibile la partecipazione al corso di Regione e Cittadini. In ogni caso, non risultava alcuna autorizzazione in favore della allo svolgimento del corso in modalità Controparte_1 privata in deroga alla Convenzione. Nello schema sinottico, la appellata conferma la natura di “corso interno”, senza opporre alcun significativo rilievo. 2) quanto alla “azione 2”, (violazione relativa al “sistema di monitoraggio permanente dei parametri stabiliti nelle carte dei servizi con lo scopo di verificarne l'attuazione e comunicazioni periodiche alla stampa dei relativi dati. Azioni di Sollecito nei confronti delle società inadempienti ad ottemperare agli obblighi di legge. Verifica di eventuali irregolarità nella stipula dei contratti di servizio), l'appellante rileva che non era stato fornito puntuale riscontro agli esiti dei controlli effettuati dalla né era stata relazionata alcuna Controparte_1 comunicazione agli organi di stampa delle attività svolte né, tantomeno, vi erano evidenze di solleciti effettuati dagli enti inadempienti. Non poteva, in proposito, ritenersi sufficiente, contrariamente alla conclusione del primo giudice, la giustificazione fornita, a riguardo, dalla ricorrente secondo cui “le associazioni, non essendo Authorities, non potevano ritenersi dotate di potere sanzionatorio” e, nel progetto, non era previsto il perseguimento di azioni giudiziarie. Persuade maggiormente, anche qui, la motivazione della revoca a fronte della genericità della giustificazione: palese è, infatti, la violazione delle prescrizioni di cui ai paragrafi rubricati «OBIETTIVI DEL MONITORAGGIO» e «TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE», di cui a pag. 9 del progetto. In particolare, risulta effettivamente come alcun riscontro concreto abbia offerto la parte appellata ai rilievi della circa la “mancata produzione di Pt_1 documentazione di sollecito agli enti inadempienti” e alla
“mancata comunicazione agli organi di stampa”; 3) analoga conclusione di genericità delle giustificazioni va formulata con riferimento alle violazioni inerenti alla azione 3 - che finanziava diverse attività afferenti alle iniziative di comunicazione (realizzazione guide e brochure, App e pagina dedicata sui Social Network) per un importo pari a €16.200,00 - contestata dalla sotto tre profili di inadempimento, relativi all'assenza di Pt_1
5 documentazione giustificativa del numero di guide e brochure stampate, l'assenza di evidenze relative alla realizzazione dell'App, nonché l'impossibilità di visualizzare la pagina realizzata sul Social Network denominato «Facebook» . A giustificazione del proprio preteso adempimento, l aveva Controparte_1 dedotto che era stato «stampato un numero di copie maggiore di quello previsto dal progetto», come da fattura trasmessa, che l'App «funzionava come una qualsiasi App, scaricabile da tutti i sistemi operativi» nonché che «la pagina Facebook è ancora attiva e visibile». Anche qui, il giudice di prime cure, aveva ritenuto sufficiente quanto affermato dall' senza Controparte_1 considerare quanto controdedotto dall'Amministrazione Regionale e soprattutto provato dalla documentazione dalla stessa depositata. Su tali aspetti, convince, piuttosto, quanto obiettato dalla sin Pt_1 dal primo grado, ovvero che dette attività erano state rendicontate dall'Ente tuttavia in violazione sia dell'art. 11 della Convenzione, sia della lettera f), di cui all'Allegato A del Bando pubblico il quale prevedeva che «la documentazione, attestante l'avvenuto pagamento (deve comprendere) atto di quietanza rilasciata dal fornitore o prestatore dei beni o servizi acquisiti». Infatti, solo la produzione delle quietanze delle fatture da parte dei fornitori - tuttavia mai esibita - avrebbe consentito di verificare il saldo delle stesse da parte del soggetto beneficiario del contributo pubblico, per potersi solo in seguito procedere all'erogazione del denaro pubblico a copertura della spesa sostenuta. Né, a seguito di segnalato di detta carenza documentale con apposite note, la si era premurata di fornire la Parte_3 documentazione richiesta. 4) In merito alla “azione 4”, l'appellante richiamava la previsione dell'obbligo per l' di realizzare diversi sportelli Controparte_1 fisici e telematici che si occupassero di problematiche riguardanti i contratti di servizio, nonché la realizzazione dei cd. «banchetti pubblici»; in sede di controllo erano state rilevate quattro anomalie, ovvero che gli sportelli aperti non coprivano l'intero ambito territoriale per come previsto dal progetto, che non era stata effettuata la comunicazione preventiva all' circa luoghi e modalità di CP_2 apertura e che i banchetti aperti non coprivano l'intero territorio regionale;
tantomeno, era stato inviato il previsto calendario all'ente regionale, che indicasse modalità e termini di svolgimento delle attività. A dimostrazione del preteso adempimento integrale da parte dell relativo a detta azione, anche qui il Controparte_1 giudicante di prime cure riteneva sufficienti le 4 giustificazioni
6 sostenute dall'odierna appellata. In senso contrario, la obietta, con riferimento alle singole Pt_1 giustificazioni reputate appaganti dal Tribunale che:
1) «Giornate e orari degli sportelli erano comunicati sui siti, e nel retro del materiale informativo divulgato». Non vi era prova dell'assolvimento, da parte dell'Ente dell'obbligo, previsto dal progetto (cfr. p. 12 del progetto) secondo cui «Luoghi ed orari degli sportelli verranno tempestivamente comunicati, entro il loro avvio, all'amministrazione» . Apodittica, sul punto, la difesa della che afferma, Parte_3 infondatamente, la insussistenza della violazione, in contrasto con la richiamata previsione contrattuale.
2) «Non sussisteva alcun obbligo in capo alle associazioni di comunicazioni preventive alla . Pt_1
Analoga conclusione vale per i banchetti pubblici, avendo la provato che, a pag. 14 del progetto, era previsto l'obbligo Pt_1 di effettuare l'«invio (del) calendario completo con date e luoghi all'amministrazione regionale». 3) «Nel progetto si è inteso inserire vari Comuni nei quali non era presente lo sportello (tuttavia) non era stato dichiarato né era previsto che gli eventi sarebbero stati effettuati negli stessi luoghi degli sportelli». Anche tale giustificazione, reputata sufficiente dal primo Ufficio, risulta smentita dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado dalla laddove a p. 14 del progetto Parte_1 dell si legge che «Si prevede la realizzazione di Controparte_1
1 banchetto per ogni comune interessato, per un totale di 16 banchetti pubblici» e come sopra detto, la preventiva comunicazione del calendario delle attività alla PA. 4) «Per quanto riguarda gli eventi pubblici, invece, questi sono stati correttamente comunicati via PEC». Anche qui, il primo giudice ha ritenuto sufficiente al riscontro dell'avvenuto adempimento da parte dell Controparte_1
l'assolvimento di obblighi alternativi a quelli imposti, che prevedevano inderogabilmente la necessità che fosse previamente comunicato un calendario delle attività da svolgere, e . aveva l'obiettivo di permettere alla PA l'organizzazione di un'adeguata attività di partecipazione preordinata al controllo e monitoraggio dell'azione. Parimenti infondate, infine, le difese della circa la omessa Parte_3 relazione degli indicatori di misurazione sull'efficacia dell'intervento previsti nel progetto. Alle pagg. 16 e 18 il progetto prevedeva, infatti,
7 che la relativa esecuzione fosse oggetto di analisi tramite l'intervento di responsabile della qualità al fine di verificarne la evoluzione sotto il rispetto degli obiettivi quantitativi e qualitativi prefissati e valutati sulla base di specifici indicatori ivi elencati, secondo un'attenta «Metodologia di Verifica e Valutazione». La contestazione mossa in tal senso riguardava la mancata sufficiente relazione di detti indicatori, per come prima esplicitato. A giustificazione del suo adempimento la ha fornito Parte_3 un'attestazione generica e, comunque, non riscontrata dai necessari documenti. Tantomeno, osserva il Collegio, è condivisibile quanto sostenuto dall'appellata in ordine alla rilevanza probatoria dirimente (in tesi decisiva) della mancata contestazione - da parte della - dei Pt_1 chiarimenti forniti in sede di contraddittorio amministrativo. I rilievi svolti assorbono le questioni decisive di questo giudizio e conducono, in accoglimento dell'appello, previa riforma integrale della sentenza di primo grado, al rigetto della domanda azionata dalla associazione appellata in primo grado. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza. Va altresì ordinata alla parte appellata
[...]
, in persona del legale rappresentante Parte_3
p.t., alla restituzione della somma pari ad euro 33.866,48 versata dalla con mandato di pagamento n. 5577/2021 (in esecuzione Parte_1 della sentenza n. 6238/2020 del Tribunale civile di Roma (emesso anteriormente alla sospensione della esecutività della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Roma n. 6238/20 pubblicata il 17.04.2020 così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, riformata integralmente la sentenza impugnata, rigetta la domanda azionata dalla
[...]
; Controparte_1
- condanna la stessa associazione appellata in persona del l.r.p.t. alla rifusione in favore della parte appellante delle spese del doppio grado che liquida in complessivi € 11.000 ( di cui € 4.000 per il primo grado) oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%;
- condanna, per le ragioni espresse in premessa, la
[...]
in Controparte_1 persona del l.r.p.t. alla restituzione, in favore della parte appellante, della somma di € 33.866,48 oltre interessi dalla data di deposito della
8 presente sentenza fino al saldo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9/07/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanna NÌ IC SA
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