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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice Onorario di Tribunale dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato e pubblicato mediante lettura nella pubblica udienza del 28 novembre 2025 la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 1923 del R.A.C.L. dell'anno
2024 promossa da:
, nato a [...] il giorno 7.03.1945 ed ivi residente a[...]
Piave n. 32 (c.f. , elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli CodiceFiscale_1 avvocati Giorgio Rodin, Fabrizio Rodin e Michela Cuccu che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura speciale in atti
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Furcas, unitamente e/o disgiuntamente, all' Avv. Marina Olla, per procura generale alle liti in atti, domiciliato in Cagliari, con sede della locale avvocatura
OPPOSTO
Motivi in fatto e in diritto
A seguito di espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall'articolo 445 bis c.p.c. finalizzato al riconoscimento del requisito sanitario necessario per conseguire l'indennità di accompagnamento, parte opponente ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c., il ricorso in opposizione nel quale ha censurato la valutazione sfavorevole effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, Dottor secondo cui l'opponente Persona_1 risulta affetto da: “Cerebropatia vascolare con esiti di ictus cerebri ischemico. Disturbo depressivo” e che ha concluso che: “A causa delle infermità o difetti fisici o mentali dai quali è affetto il ricorrente non è persona con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita, né persona con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”.
Anche sulla scorta di nuova documentazione medica, la difesa opponente ha censurato la valutazione in atti ritenendo che il consulente abbia sottovalutato l'incidenza del quadro patologico che affligge l'opponente, in particolare, lamentando che Dr. bbia utilizzato il verbale della Per_1
Competente commissione medica per fondare le sue conclusioni disattendendo, al contrario, le certificazioni specialistiche in atti documentanti una compromissione della capacità di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita.
La difesa opponente ha, quindi, concluso chiedendo di accertare che si trova Parte_1 nelle condizioni medico –legali previste per conseguire la prestazione invocata, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' al CP_2 pagamento delle spese processuali delle due fasi del giudizio aumentate del 30%, ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014. CP_ L si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, deducendo la correttezza delle risposte rese dal consulente tecnico d'ufficio e opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e richiamato a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio, la causa è stata tenuta a decisione sulle odierne conclusioni delle parti.
§§§§
L'opposizione è parzialmente fondata e merita, pertanto, di essere accolta nei limiti appresso indicati.
Va premesso che, stante la nuova documentazione prodotta in corso di giudizio, si è ritenuto necessario richiamare a chiarimenti il CTU, il quale ha confermato la diagnosi posta in sede di accertamento tecnico preventivo, peraltro, non oggetto di censura da parte dell'opponente, ma ha parzialmente modificato il giudizio medico legale assunto nella precedente fase del giudizio, con motivazione da intendersi integralmente riportata e che si condivide in quanto scevra da vizi logici ed incongruenze.
In particolare, il CTU ha ritenuto di confermare la valutazione espressa nella precedente CTU
(visita peritale del 21-9-23) per quanto concerne le condizioni cliniche e le limitazioni funzionali allora presenti, nonché le considerazioni svolte sulle osservazioni della parte opponente, a proposito della certificazione neurologica del 5-5-23, laddove ha specificato che: “non vengono descritti altri sintomi neurologici tali da motivare la conclusione alla quale si perviene (non appare in grado di svolgere in modo autonomo gli atti più elementari della vita)” .
Il Dr. ha ribadito, inoltre, che non sono presenti certificazioni atte a confutare Per_1 quanto riportato nel verbale della competente Commissione.
In particolare, si osserva che il CTU ha raggiunto le sue conclusioni sulla base dell'esame obiettivo e della documentazioni versata in atti, richiamando il suddetto verbale, non per appiattirsi acriticamente sulle conclusioni raggiunte, ma spiegando di non disporre dal punto di vista medico legale di idonea documentazione, né di credibili dati oggettivi per affermare che il ricorrente dopo la visita del 7 – 3-23 fosse peggiorato e diventato non autonomo nel compiere gli atti quotidiani della vita e/o deambulare.
Tuttavia, il Dr. a accertato che al momento della seconda visita peritale in data 19- Per_1
2-25, le condizioni neuropsichiche dell'opponente, in accordo con la presenza di una patologia che può assumere decorso tipicamente cronico e progressivo, sono risultate marcatamente peggiorate rispetto a quanto osservato in occasione della precedente visita peritale, risalente a circa un anno e mezzo prima (21-9-23).
Il consulente ha constatato che ha mostrato evidenti i segni di marcato decadimento Pt_1 cognitivo, nonché segni di tensione emotiva e di tristezza, rilevabili sulla base dell'espressione mimica, che depongono, in accordo con i dati anamnestici e documentali, per la coesistenza di un disturbo ansioso e depressivo dell'umore, che in qualche misura può contribuire a ridurre anche l'efficienza cognitiva.
Dr. a, inoltre, acclarato che anche lo stato motorio, comprendente emiparesi destra Per_1 con marcata spasticità, è apparso peggiorato, tanto da poter affermare che l'opponente sia persona con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Quanto alla decorrenza, il CTU ha affermato che tale decadimento si è verificato in una data intermedia tra il 21-9-23 (precedente visita peritale) ed il 19-2- 25 (seconda visita peritale) e, in considerazione della certificazione geriatrica del 20-5-24, ha ritenuto di valorizzare la certificazione neurologica del 14-2-24, nella quale il paziente è definito peggiorato rispetto al passato.
Tanto premesso, il consulente ha concluso che, tenuto conto del quadro clinico descritto e delle generali limitazioni funzionali correlate, l'opponente deve essere considerato invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita, con decorrenza dal mese di gennaio 2024.
Quanto alle contestazioni svolte a verbale da parte opponente, si ritiene che le stesse non colgano nel segno atteso che, come detto, da un lato, Dr. a valorizzato la certificazione del Per_1
14 febbraio 2024 a firma del Dr. sulla base della ulteriore certificazione del 20 maggio 2024, Per_2 poiché la prima certificazione non conteneva la descrizione dei vari reperti obiettivi neurologici e patologici a sostegno delle conclusioni assunte. Dall'altro lato, quanto alla interpretazione della locuzione “capacità motorie sensibilmente ridotte”, si richiamano le risposte rese dal CTU alle osservazioni alla bozza peritale, che si condividono in toto, ed in ogni caso non risulta che tale locuzione sia concettualmente sovrapponibile a quella di “incapacità a deambulare” richiamata dalla normativa sulla indennità di accompagnamento. La relazione peritale, supportata da documentazione medica adeguata, ispirata a corretti criteri di giudizio medico legale e correttamente motivata è condivisa per il resto dal Tribunale che, in conformità alle risultanze sopra riportate, accerta che l'opponente deve essere considerato invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita, con decorrenza dal mese di gennaio 2024 e, conseguentemente, accoglie per quanto di ragione la presente opposizione.
Poiché il requisito sanitario necessario per beneficiare della prestazione invocata si è consolidato in capo all'opponente con decorrenza successiva al deposito della domanda amministrativa e al deposito dell'accertamento tecnico preventivo, sussistano i presupposti per procedere alla compensazione integrale tra le parti delle spese processuali relative alla fase dell'accertamento tecnico preventivo e della presente fase del giudizio. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in separati decreti, anche in considerazione del fatto che l'opponente ha comprovato ai sensi dell'art. 42, comma 11°, del D.L. 269/03 – attraverso apposita autocertificazione – di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 76 e 77 del D. Lgs. n. 113 del 2002
(certificazione del 5-4-23).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
accerta che deve essere considerato invalido ultrasessantacinquenne con Parte_1 difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita, con decorrenza dal mese di gennaio 2024 e, conseguentemente, accoglie per quanto di ragione la presente opposizione.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali delle due fasi del giudizio. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in separati decreti.
Così deciso in Cagliari 28 novembre 2025 Il Giudice Onorario
(dott.ssa Silvia Sotgia)