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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 26/02/2026, n. 2935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2935 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2935/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LE GIUSEPPE, Presidente e Relatore
MELONI MARINA, Giudice
SINATRA ACHILLE, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5884/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Roma 1
elettivamente domiciliato presso uadm.lazio1@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20 IRBA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Ricorrente_1 (come rappresentata in atti) aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, avverso un avviso di pagamento dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.
Tale ricorso era stato rigettato con sentenza 12 luglio 2022, n. 8323/02/2022, emessa dalla Sezione n. 2 della Commissione.
Avverso tale rigetto, la società aveva depositato appello, deciso con sentenza del 29 febbraio 2024 della
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 3, la quale aveva annullato la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio e restituito gli atti a questa Corte di primo grado.
Riassunto il procedimento dinanzi a questa Corte, le parti avevano depositato il provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. 14922 dell'11.2.2026, che aveva annullato in autotutela l'avviso di pagamento n. 20/2020 impugnato.
L'Ufficio dava atto che il tributo in contestazione, l'I.R.B.A., era stato soppresso a far data dal 1° gennaio
2021, e che, a seguito all'Ordinanza del 9.11.2021 della Corte di Giustizia UE nella causa C-255/20 e delle pronunce della Corte di Cassazione in materia di disapplicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 628, della Legge n. 178/2020, l'Ufficio provvedeva in autotutela ai sensi dell'art. 10-quinques della
Legge n. 212/2020 all'annullamento degli atti impositivi e sanzionatori.
Le parti chiedevano quindi di dichiarare cessata la materia del contendere, ma la ricorrente insisteva nella liquidazione a proprio favore delle spese di giudizio.
All'udienza del 20 febbraio 2026, fissata per la discussione dell'istanza di sospensione, la causa veniva decisa nel merito, con sentenza in forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti emerge la palese sussistenza di una causa di estinzione del giudizio, che può essere deciso immediatamente con c.d. sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47-ter d.lgs. n. 546 del 1992.
In via preliminare, occorre infatti dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Infatti, come sopra evidenziato (e documentato), l'amministrazione ha riconosciuto le ragioni della ricorrente e ha annullato l'atto impugnato.
Per quanto attiene alle spese di giudizio, considerato che la presente procedura giudiziaria è stata determinata da una responsabilità dell'Ufficio erariale, che ha richiesto un tributo non dovuto, appare possibile condannare l'Agenzia convenuta al pagamento in favore della ricorrente.
Le spese possono essere, quindi, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA, nonché il 15% per spese generali e il rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro
1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA, nonché il 15% per spese generali e il rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2026
Il Presidente estensore
GI LE
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LE GIUSEPPE, Presidente e Relatore
MELONI MARINA, Giudice
SINATRA ACHILLE, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5884/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Roma 1
elettivamente domiciliato presso uadm.lazio1@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20 IRBA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Ricorrente_1 (come rappresentata in atti) aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, avverso un avviso di pagamento dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.
Tale ricorso era stato rigettato con sentenza 12 luglio 2022, n. 8323/02/2022, emessa dalla Sezione n. 2 della Commissione.
Avverso tale rigetto, la società aveva depositato appello, deciso con sentenza del 29 febbraio 2024 della
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 3, la quale aveva annullato la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio e restituito gli atti a questa Corte di primo grado.
Riassunto il procedimento dinanzi a questa Corte, le parti avevano depositato il provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. 14922 dell'11.2.2026, che aveva annullato in autotutela l'avviso di pagamento n. 20/2020 impugnato.
L'Ufficio dava atto che il tributo in contestazione, l'I.R.B.A., era stato soppresso a far data dal 1° gennaio
2021, e che, a seguito all'Ordinanza del 9.11.2021 della Corte di Giustizia UE nella causa C-255/20 e delle pronunce della Corte di Cassazione in materia di disapplicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 628, della Legge n. 178/2020, l'Ufficio provvedeva in autotutela ai sensi dell'art. 10-quinques della
Legge n. 212/2020 all'annullamento degli atti impositivi e sanzionatori.
Le parti chiedevano quindi di dichiarare cessata la materia del contendere, ma la ricorrente insisteva nella liquidazione a proprio favore delle spese di giudizio.
All'udienza del 20 febbraio 2026, fissata per la discussione dell'istanza di sospensione, la causa veniva decisa nel merito, con sentenza in forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti emerge la palese sussistenza di una causa di estinzione del giudizio, che può essere deciso immediatamente con c.d. sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47-ter d.lgs. n. 546 del 1992.
In via preliminare, occorre infatti dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Infatti, come sopra evidenziato (e documentato), l'amministrazione ha riconosciuto le ragioni della ricorrente e ha annullato l'atto impugnato.
Per quanto attiene alle spese di giudizio, considerato che la presente procedura giudiziaria è stata determinata da una responsabilità dell'Ufficio erariale, che ha richiesto un tributo non dovuto, appare possibile condannare l'Agenzia convenuta al pagamento in favore della ricorrente.
Le spese possono essere, quindi, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA, nonché il 15% per spese generali e il rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro
1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA, nonché il 15% per spese generali e il rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2026
Il Presidente estensore
GI LE