Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/05/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 767 del 2025 - Pag. 1 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n. 767 del 2025 del ruolo generale v.g., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
C.F. parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 26.03.84
E
C.F. nato a STUTTGART (GERMANIA) in [...] Parte_2 C.F._2
29.01.82, entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. GIANZI ANTONIO
RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il
P.M., ritualmente edotto, non ha espresso parere contrario. FATTO e DIRITTO (art. 132 c.p.c. modificato dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009) Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 16.04.25, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa di questo Tribunale del 9.1.23 (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi in udienza è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso, facendo riferimento a quelle previste nell'omologa della separazione. In particolari le parti hanno concluso chiedendo:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebratosi nel
Comune di Corigliano Calabro il 12.09.2017 tra e gli atti dello Parte_1 Parte_2 stato civile di detto Comune al numero 90, parte II°, serie a dell'anno 2017;
- disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocazione esclusiva con Persona_1 la madre presso la nuova residenza stabilita a Corigliano-Rossano al Viale Rimembranze n. 104 confermando in toto le condizioni stabilite in sede di separazione personale.
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge. Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nulla sulle spese, attesa la natura della procedura attivata da parti aventi lo stesso difensore.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Corigliano Calabro in data 12.09.17 (foglio n. 90 parte II Serie A – uff. 1 anno 1997) tra Parte_1 [...] come sopra generalizzati, alle condizioni di cui al ricorso;
Parte_2
B. Nulla sulle spese del procedimento;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.
396.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 28 maggio 2025.
Il Presidente
dott. Beatrice Magaro'
Il Giudice estensore dott. Alessandro Caronia