Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/05/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24930/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costanza Teti Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 24930/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. BARCELLINI LUCA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. BARCELLINI LUCA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127 ter depositate in data 12/3/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “- Vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Disporre che i figli minorenni avranno la residenza della madre, ove la stessa la collocherà, per ora in Pontoglio (BS), in Via Dante Alighieri, n. 57, presso la casa coniugale;
- Disporre l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre ogni volta che lo vorrà, e comunque, per un fine settimana al mese, dalle ore 13,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì, dalle ore 18,00 alle ore 21,00, compatibilmente agli impegni lavorativi di entrambi i
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- Disporre che i figli mantengano un buon rapporto con i nonni, con gli zii e gli altri parenti, paterni e materni;
- Disporre che qualsiasi cambio alle condizioni suddette dovrà avvenire con un preavviso minimo di quarantotto ore, anche telefonicamente;
- Disporre che la casa coniugale è costituita da una immobile in locazione, il cui contratto e le utenze domestiche verranno volturate in favore della moglie;
- Porre a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, sul conto corrente di quest'ultima, a titolo di mantenimento dei figli economicamente non indipendenti, la somma mensile di euro 350,00
(trecentocinquanta) mensili per ognuno, con scadenza al giorno quindici di ogni mese, rivalutabile ogni anno in base all'indice ISTAT, con prima rivalutazione nel mese di giugno 2023, oltre alla metà delle spese straordinarie, secondo il seguente schema: - Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari. - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari. - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa. -
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
- Autorizzare l'espatrio dei figli minori con il consenso di entrambi i genitori;
- Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti, con rinuncia ad ogni pretesa economica reciproca;
2 - I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, e dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altro dal punto di vista patrimoniale, avendo già definito ogni questione patrimoniale a parte;
- I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 12/2/2011, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Cividate al Piano (BG) (atto n. 2, parte II, serie A, anno
2011), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 16/5/2011) e (n. 14/11/2016). Per_1 Per_2
Le parti risultano separate dal 24/6/2021 con decreto di omologazione della separazione consensuale n. 4421/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse della prole minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/04/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Costanza Teti Andrea Marchesi
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