Decreto cautelare 12 maggio 2023
Sentenza breve 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 25/05/2023, n. 8862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8862 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/05/2023
N. 08862/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07247/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7247 del 2023, proposto da
Arkaikos Restauri s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Borioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Ceci 21;
contro
Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
SO s.p.a. Organismo di Attestazione, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota e provvedimento UNISOA del 4 aprile 2023 avente a oggetto “ Procedimento di accertamento dei requisiti ex art 40 comma 9 ter dlgs 163/2006 nei confronti della soc AI TA RL (attestato n 108385/31/00 scad 21 gennaio 2026). Comunicazione di chiusura del procedimento ”, con la quale è stata disposta la decadenza in capo all’impresa ricorrente dell’attestazione di qualificazione dalla comunicazione del provvedimento;
- della nota AN, fasc 1821/2023 del 11 aprile 2023 con la quale l’Autorità resistente ha evidenziato che le condotte poste in essere dall’impresa ricorrente configuravano la presentazione di documentazione risultata non veritiera ai fini della qualificazione, e ha invitato UNISOA alla riformulazione del provvedimento;
- della nota e provvedimento UNISOA del 18 aprile 2023 avente a oggetto “ Riformulazione provvedimento di chiusura del procedimento ex art 40 comma 9 ter d.lgs. n. 163/2006 nei confronti della soc AI TA RL (piva 11373121000). Attestazione n 108385/31/00 ” con la quale è stato riformulato e integrato il provvedimento del 4 aprile 2023 e confermata la disposta decadenza in capo all’impresa dell’attestazione di qualificazione; -
- della nota AN UVSOA fasc 1484/2023 del 21 aprile 2023 con la quale l’AN ha comunicato alla ricorrente l’annotazione nel Casellario Informatico di un’annotazione avente il tenore “ la SOA SO Spa con nota, acquisita al protocollo autorità n 30240 in data 18 aprile 2023, ha comunicato la decadenza della attestazione n 108385/31/00 del 22 gennaio 2021 rilasciata alla Impresa Arkaikos Restauri RL (CF 11373121000) in carenza del requisito della idonea direzione tecnica ”;
- di tutti gli atti presupposti, richiamati, conseguenti e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Osservato che oggetto del presente giudizio è la domanda di annullamento del provvedimento UNISOA del 18 aprile 2023 (con cui la predetta società di attestazione aveva disposto la decadenza dell’attestazione di qualificazione n. 108385/31/00 in possesso della ricorrente) e della conseguente nota AN del 21 aprile 2023 (con cui l’Autorità ha disposto l’annotazione della notizia nel Casellario Informatico), nonché degli atti presupposti ai superiori provvedimenti;
Visto il provvedimento del 15 maggio 2023, con cui SO s.p.a. ha revocato il precedente provvedimento del 18 aprile 2023 (avente, appunto, a oggetto decadenza dell’attestazione di qualificazione n. 108385/31/00 nei confronti di Arkaikos Restauri s.r.l.), comunicando, tuttavia, contestualmente all’AN la sussistenza dei presupposti sia per l’avvio del procedimento ex art. 84, comma 4- bis , d.lgs. n. 50/2016, sia per la declaratoria della decadenza della predetta attestazione;
Visto il conseguente provvedimento del 16 maggio 2023, con cui l’AN ha disposto l’oscuramento dell’annotazione comunicata con nota 21 aprile 2023;
Viste le memorie depositate dalle parti in data 19 e 22 maggio 2023, con cui le stesse hanno convenuto sul fatto che « in considerazione della rimozione della contestata annotazione dal Casellario informatico, a seguito dell’atto di revoca del provvedimento di decadenza dall’attestazione di qualificazione disposto dalla SOA UNISOA s.p.a, è venuta meno la materia del contendere del presente ricorso »;
Preso atto che – a seguito della revoca del provvedimento di decadenza gravato e della conseguente cancellazione dell’annotazione – è venuto meno l’oggetto del presente giudizio (da individuarsi nell’annullamento dei provvedimenti impugnati, tutti superati dalle successive determinazioni adottate dalla SO s.p.a. e dall’AN) e, con esso, sia l’interesse delle parti a proseguire la presente controversia, sia l'obbligo di questo Tribunale di pronunciarsi nel merito della stessa, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.;
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (quantomeno allo stato e con specifico riferimento ai provvedimenti gravati nel presente giudizio) in quanto la pretesa di parte ricorrente (all’annullamento degli atti impugnati con il presente ricorso) risulta pienamente soddisfatta, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. (impregiudicata, naturalmente, ogni decisione che l’Autorità riterrà di adottare all’esito del procedimento ex art. 84, comma 4- bis , d.lgs. n. 50/2016);
Ritenuto che – valutato il tenore del provvedimento con cui SO s.p.a. ha disposto la revoca del provvedimento di decadenza gravato, constatata la peculiarità della fattispecie e considerata la condotta delle parti – sia equo compensare le spese processuali tra tutte le parti, salvo il dovere delle resistenti (AN e SO s.p.a.) di rimborsare alla ricorrente il contributo unificato versato per la proposizione del gravame;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, salvo il dovere di AN e SO s.p.a., in solido tra loro, di rifondere alla ricorrente il contributo unificato versato per la proposizione del gravame.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO