Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 31/03/2025, n. 6448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6448 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06448/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00836/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 836 del 2022, proposto da
MI CE, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del bando di concorso Esercito per l'ammissione di 146 Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare, anno accademico 2022-2023, (G.U. 4a Serie speciale - n. 3 dell'11.1.2022);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato
- che parte ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe;
- che si è costituita l’Amministrazione intimata, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
- che con atto depositato in data 20 febbraio 2025 parte ricorrente ha dichiarato che non persiste interesse alla decisione della causa;
Considerato
- che, in conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- che le spese del presente giudizio devono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO