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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 31/03/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2198/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE – AGRARIA
La Corte di Appello di Firenze, Terza Sezione civile – Sezione Specializzata Agraria – in persona dei Magistrati:
dott. Carlo Breggia Presidente
dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore
dott. Paolo Masetti Consigliere
dott. Paolo Calosi Esperto
dott. Claudio Fabbrizzi Esperto ha pronunciato all'udienza del 25/03/2025, mediante deposito telematico del dispositivo ex artt. 11 D. Lgs 1.9.2011 n. 150 e 437 co. 1^ c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2198/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. ORIANI CARMEN, dell'Avv. UGHI ANDREA e dell'Avv. P.IVA_1 RUSSO MARIANTONIETTA
APPELLANTE/I nei confronti di
Controparte_1 Controparte_2
(CF con il patrocinio dell'Avv. SORESINA GHERARDO (CF
[...] P.IVA_2
e dell'Avv. CHELAZZI PIETRO C.F._1
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 682/2024 emessa dal Tribunale di Siena – Sezione Specializzata Agraria – e pubblicata il 01/10/2024
CONCLUSIONI
pagina 1 di 18 In data 25.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del Lodo reso dall'avv. in data 14 marzo 2024, tra in persona del socio Controparte_3 Controparte_4 amministratore, dott. e in persona del socio CP_5 Controparte_6 amministratore, dott. In ogni caso, in via subordinata, per i motivi esposti nel CP_2
“Quarto motivo di appello” voglia disporre la riforma della statuizione relativa alle spese legali di cui alla sentenza n. 679/2024. Con vittoria di spese”.
Per parte appellata: “in via preliminare in rito: - dichiarare l'inammissibilità del ricorso dell'8 novembre 2024 proposto dall per le ragioni di cui al Parte_2 paragrafo II;
nel merito: - rigettare il ricorso dell'8 novembre 2024 proposto dall
[...] per le ragioni contenute nel presente atto e, per l'effetto, confermare Parte_2 la sentenza n. 682/2024 emessa dal Tribunale di Siena, Sezione Specializzata Agraria, in data 1 ottobre 2024, pubblicata in data 8 ottobre 2024, nonché confermare il lodo del 14 marzo 2024 emesso dall'Arbitro Unico nella persona dell'Avv. - in ogni caso: a. accertato Controparte_3 l'inadempimento da parte di (c.f. e Controparte_7 P. Iva all'obbligo di pagare il canone di affitto in forza del Contratto d'Affitto di P.IVA_1 azienda del 5 agosto 2015 intercorso tra Controparte_1 CP_2 [...]
(c.f. e P. Iva e Parte_3 P.IVA_2 Controparte_7
(c.f. e P. Iva : b. condannare
[...] P.IVA_1 Controparte_7
(c.f. e P. Iva ) a pagare a favore di
[...] P.IVA_1 [...]
(c.f. e P. Iva a titolo di Controparte_8 P.IVA_2 canoni in forza del Contratto d'Affitto di azienda del 5 agosto 2015 intercorso tra
[...]
, (c.f. e P. Iva e Controparte_1 Controparte_8 P.IVA_2
(c.f. e P. Iva Controparte_7 P.IVA_1 l'importo complessivo di € 1.585.987,94, (somma dovuta dal 5 agosto 2015 al 28 marzo 2023), o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre in ogni caso agli interessi dal dì dovuto fino all'effettivo soddisfo;
c. condannare Controparte_7 (c.f. e P. Iva a pagare a favore di P.IVA_1 Controparte_8
(c.f. e P. Iva l'indennità per il possesso senza
[...] P.IVA_2 titolo dell'azienda oggetto del contratto d'affitto del 5 agosto 2015, quantificabile nella somma mensile di € 17.083,33 dal 28 marzo 2023 fino all'effettiva restituzione della medesima azienda, o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre in ogni caso agli interessi di legge dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.11.2024, regolarmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1
(di seguito anche solo “ ) conveniva in giudizio, innanzi questa
[...] Controparte_6
Corte di Appello, Controparte_8 Controparte_2
(di seguito anche solo “ ), proponendo gravame avverso la
[...] Controparte_8 sentenza n. 682/2024 emessa dal Tribunale di Siena – Sezione Specializzata Agraria – e pagina 2 di 18 pubblicata il 01/10/2024, che, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da CP_6
con cui era stato impugnato il lodo arbitrale irrituale del 14.3.2024 (c.d. lodo “Avv.
[...]
), l'aveva rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite. CP_3
1 – L'antefatto della causa
“ , costituita nel 1981, è una società agricola, con circa 80 ettari di vigneto e con Controparte_8 sede in Castellina in Chianti, loc. Casina dei Ponti n. 56;
- soci della predetta società sono e che possiedono, rispettivamente, il CP_2 CP_5
51,68% ed il 48,33% del capitale sociale;
- costituita, nel 1997, è anch'essa una società agricola, con una tenuta in Controparte_6
Castellina in Chianti di circa 30 ettari di superficie vitata per la produzione del Chianti Classico. Il
53% del capitale sociale appartiene ad il 45% a i quali ne sono CP_2 CP_5 amministratori in via disgiunta;
- in data 16.6.1997, venne stipulato, tra le predette società, un contratto di affitto di azienda, con una durata di 15 anni ed un canone annuo di lit. 12.000.000, aumentato ad € 205.000,00 nel
2009;
- in data 5.8.2015, le parti ebbero a risolvere il suddetto contratto, dichiarando di non avere nulla a pretendere reciprocamente, e stipularono un nuovo contratto di affitto di azienda, con una durata di quindici anni rinnovabile di ulteriori 15 anni ed un canone annuo, di importo uguale al precedente contratto, di € 205.000,00;
- con pec del 10.3.2020, , in qualità di socio ed amministratore di CP_5 Controparte_8 richiese il pagamento dei canoni dovuti da “ in forza dell'affitto del 2015, a Controparte_6 pena di risoluzione del contratto e di restituzione dell'azienda;
- con pec del 23.3.2020, , nella sua qualità di amministratore e socio di CP_2 maggioranza di “ , comunicò formalmente la propria opposizione, ai sensi e per Controparte_8 gli effetti dell'art. 2257 c.c., sia alla richiesta di pagamento dei canoni rivolta a “ Controparte_6
che all'eventuale risoluzione del contratto di affitto;
[...]
- con domanda arbitrale del 29.10.2021, richiese al nominando arbitro di voler CP_5
“accertare la morosità della società […] nella misura di € Parte_1
1.281.138,71 – per canoni di affitto agrario dovuti in forza del contratto di affitto agrario […] in data 5/8/2015 […] maturati sino alla data del 6/10/2021”; e di voler “condannare la società […] al pagamento […] della somma di € 1.281.138,71, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 dalla data di scadenza dei singoli canoni mensili al giorno dell'effettivo pagamento”;
- con lodo del 2.12.2022, l'arbitro unico dichiarò la domanda inammissibile, tenuto conto “degli effetti giuridici conseguenti all'opposizione tempestivamente espressa ex art. 2257 cod. civ. dal
pagina 3 di 18 dott. in qualità di socio amministratore di maggioranza e legale rapp.te della stessa CP_2
” (c.d. “ Controparte_8 Pt_4
”);
[...]
- con sentenza n. 178/2023, pubblicata l'1.3.2023, il Tribunale di Siena, su domanda di CP_5
nella sua qualità di socio e amministratore di sul presupposto che
[...] Controparte_8
l'opposizione manifestata da rappresentasse una “grave violazione degli obblighi di CP_2 un amministratore del tutto ingiustificata […]” dispose la sua revoca dalla carica di amministratore
“con effetto immediato al deposito della presente sentenza”. L'efficacia esecutiva della predetta sentenza veniva sospesa dalla Corte d'Appello, con decreto presidenziale emesso inaudita altera parte, in data 20.4.2023, confermato poi con ordinanza collegiale dell'1.6.2023. Con sentenza n.
917/2024, del 20.5.2024, la Corte d'Appello ha confermato la decisione impugnata, rigettando l'appello proposto da;
CP_2
- con pec del 12.3.2023, , richiamando la sentenza n. 178/2023 emessa dal CP_5
Tribunale di Siena, intimò a “ , ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., di Controparte_6 pagare, entro 15 giorni, l'ammontare complessivo dei canoni scaduti, a pena di risoluzione del contratto;
- , con missiva del 17.3.2023, nel rispondere a tale intimazione, rilevò che, in data CP_2
23.3.2020, egli si era opposto ex art. 2257 c.c. alla decisione di richiedere il pagamento dei canoni CP_ e di intimare la risoluzione del contratto di affitto del 2015 a “ e che sulla Controparte_6 opposizione aveva deliberato la maggioranza dei soci, di talché solo la stessa maggioranza poteva revocare tale determinazione, revoca che, però, non era intervenuta;
- con altra pec del 3.4.2023, comunicò la risoluzione del contratto di affitto del CP_5
2015 ed intimò a : i) di restituire immediatamente il ramo d'azienda; ii) di Controparte_6 pagare la somma complessiva di € 1.585.987,95 per i canoni scaduti;
iii) di pagare un'indennità per l'occupazione sine titulo dell'azienda;
- tale richiesta rimase priva di riscontro, ragion per cui , attivando la clausola CP_5 compromissoria di cui all'art. 11 del contratto di affitto del 2015, propose due procedimenti arbitrali nei confronti di “ : i) il primo si svolgeva dinanzi all'Avv. Pezone e Controparte_6 veniva definito con lodo del 31.1.2024 che, in accoglimento della domanda di , CP_5 dichiarava la risoluzione del contratto di affitto del 2015 e condannava l'affittuaria al rilascio dell'azienda; ii) il secondo si svolgeva dinanzi all'Avv. e veniva definito con Controparte_3 lodo emesso in data 14.3.2024 che, in accoglimento della domanda di , condannava CP_5
“ al pagamento della somma di € 1.585.987,94, a titolo di canoni dovuti in Controparte_6 forza del contratto di affitto di azienda del 5.8.2015, nonché al pagamento dell'indennità per pagina 4 di 18 l'occupazione sine titulo dell'azienda, quantificata nella somma mensile di € 17.083,33 dal
28.3.2023 fino all'effettiva restituzione dell'azienda; il tutto oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo e con compensazione integrale delle spese di lite.
2 – Il giudizio di primo grado.
2.1. – Avverso il lodo del 14.3.2024 (Avv. proponeva impugnazione “ CP_3 Controparte_6
, per i seguenti motivi:
[...]
1) errata rappresentazione della realtà per non avere l'arbitro rilevato che la diffida ad adempiere inviata da in data 10.3.2020 e quella successivamente inviata, dal medesimo CP_5
, in data 12.3.2023, costituivano lo stesso atto gestorio, con la conseguenza che CP_5
l'opposizione ex art. 2257 c.c. formulata da in data 23.3.2020 si estendeva anche CP_2 alla seconda diffida;
1a) – violazione di una norma imperativa (art. 112 c.p.c.), con riferimento alla mancata decisione sulla presunta diversità fra l'intimazione del 10.3.2020 e quella del 12.3.2023 nonché sull'eccezione per cui l'opposizione ex art. 2257 c.c. era valida ed efficace in quanto su di essa aveva deciso la maggioranza dei soci che non ne aveva disposto la revoca;
1b) – violazione di norma imperativa (art. 2257 c.c.) nella parte in cui l'arbitro aveva affermato che esistevano due regimi differenti di efficacia del diritto di veto, a seconda che la società fosse costituita da due soci o da più di due soci;
2) falsa rappresentazione della realtà e violazione di norma imperativa ex art. 112 c.p.c. (per difetto di corrispondenza fra chiesto e pronunciato), in relazione alla eccezione sollevata da di dichiarare inammissibile l'avvio e la prosecuzione del Parte_2 procedimento arbitrale in seguito all'opposizione del 4 luglio 2023;
3) falsa rappresentazione della realtà e mancata presa visione di elementi della controversia, in relazione alla parte del lodo in cui l'arbitro aveva escluso la sussistenza di un accordo relativamente al pagamento dei canoni di affitto;
4) annullamento del lodo ex art. 808-ter n. 4 c.p.c., per avere l'arbitro pronunciato al di fuori delle regole imposte dalle parti come condizione della validità dello stesso, avendo reso una decisione in diritto a fronte dell'obbligo di decidere secondo equità; concludeva, quindi, chiedendo: “in accoglimento dei motivi di nullità esposti nel presento atto, accertare e dichiarare la nullità del Lodo reso dall'avv. in data 14 marzo 2024, Controparte_3 tra in persona del socio amministratore, dott. e Controparte_4 CP_5 CP_6
in persona del socio amministratore, dott. Con vittoria di spese.”.
[...] CP_2
2.2. – Si costituiva in giudizio “ , contestando integralmente il ricorso avversario Controparte_8 di cui chiedeva il rigetto.
pagina 5 di 18 2.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale rigettava il ricorso, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) con riferimento al primo motivo, rilevava che non vi era stata alcuna errata rappresentazione della realtà da parte dell'arbitro, in quanto egli aveva chiaramente esaminato le due intimazioni di pagamento provenienti da – quella del 10.3.2020 e quella del 12.3.2023 – ed CP_5 aveva ritenuto, sulla base di una sua valutazione giuridica, che le stesse, ancorché aventi analogo contenuto, costituissero due atti di gestione diversi e che, quindi, l'opposizione alla prima intimazione fosse idonea a paralizzare anche gli effetti della seconda.
Inoltre, non poteva sostenersi che l'arbitro avesse violato la norma imperativa di cui all'art. 112
c.p.c., per non avere valutato se le due intimazioni costituissero un unico atto gestorio, in quanto, al contrario, aveva espressamente escluso tale circostanza.
Né si poteva ritenere che l'arbitro avesse violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato per non avere deciso sull'eccezione sollevata dalla ricorrente, secondo cui la prima opposizione manifestata da in data 23.3.2020 era valida ed efficace in quanto su di CP_2 essa aveva deciso la maggioranza dei soci e la stessa maggioranza dei soci non ne aveva disposto la revoca.
Difatti, l'arbitro aveva ritenuto che, essendo l'intimazione del 12.3.2023 un nuovo atto gestorio, fosse necessaria una seconda opposizione da parte di e che quella CP_2 precedentemente formulata fosse inefficace, con ciò rendendo superflua ogni ulteriore considerazione.
Si doveva, poi, escludere che l'arbitro fosse incorso nella violazione dell'art. 2257 c.c., essendosi limitato a prendere atto del fatto che, nel caso di specie, in cui vi erano solo due soci,
l'opposizione del socio di maggioranza rendeva inutile una specifica decisione che, infatti, non vi era stata.
(-) anche in relazione al secondo motivo, non sussisteva alcun errore di fatto nella valutazione dell'arbitro né la violazione della norma imperativa di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto l'arbitro si era regolarmente pronunciato sul fatto impeditivo dell'avvio e della prosecuzione dell'arbitrato, costituito dall'opposizione di ritenendo tale opposizione, appunto, tardiva;
CP_2
(-) parimenti infondato era anche il terzo motivo, in quanto la doglianza non atteneva ad un errore di fatto ma, semmai, ad un errore di giudizio.
In particolare, l'arbitro aveva tenuto presente la circostanza relativa allo “azzeramento dei canoni” del contratto di affitto del 1997 ed aveva considerato la stessa inidonea a dimostrare un accordo, tra le parti, sul pagamento dei canoni relativi all'affitto del 2015, precisando che ciò dipendeva dal fatto che si trattava di rapporti contrattuali distinti e peraltro attinenti a società costituite da una pagina 6 di 18 compagine parzialmente diversa da quella attuale.
Inoltre, l'arbitro aveva esaminato la prospettazione difensiva della ricorrente, come risultava chiaramente dalla lettura dell'intero lodo, ed era ben a conoscenza delle circostanze antecedenti al
2015, avendo richiamato espressamente il contratto del 1997 ed i “patti parasociali”, mentre il mancato riferimento ad altre era dovuto al fatto che lo stesso le aveva ritenute superflue o irrilevanti ai fini della decisione.
(-) infondato era, infine, pure il quarto motivo, in quanto la giurisprudenza aveva precisato che l'arbitro, chiamato a decidere secondo equità, ben può decidere secondo diritto, allorché esso ritenga che diritto ed equità coincidano.
(-) le spese seguivano la soccombenza e venivano liquidate secondo lo scaglione tra €
1.000.001,00 ed € 2.000.000,00, con applicazione dei parametri minimi in considerazione della natura documentale della controversia e dello svolgimento di un'unica udienza.
3 – Il giudizio di secondo grado.
3.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , per i seguenti motivi: Controparte_6
1) con il primo, denunciava l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva escluso l'illegittimità del lodo per violazione dell'art. 112 c.p.c.
1.a. – Difatti, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non era vero che l'arbitro avesse valutato se le due intimazioni potessero costituire un unico atto gestorio, ritenendo che così non fosse, dal momento che esso aveva incentrato il proprio ragionamento esclusivamente sul diritto di veto e sulle modalità con cui lo stesso doveva essere esercitato, ignorando completamente i rilievi e le eccezioni sollevati sul punto dalla ricorrente.
In particolare, l'arbitro avrebbe dovuto chiarire il motivo per cui le due intimazioni, identiche nel contenuto, rappresentassero, a suo parere, due differenti atti gestori.
1.b. – Parimenti errata era la decisione del tribunale nella parte in cui affermava che l'arbitro avesse statuito, altresì, sull'eccezione, sollevata dalla difesa della ricorrente, secondo la quale la decisione sull'opposizione ex art. 2257 c.c., essendo stata decisa dalla maggioranza dei soci poteva essere revocata solo da quest'ultima.
Anche su tale aspetto, si ribadiva che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice,
l'arbitro non aveva mai detto che l'intimazione del 12.3.2023 rappresentasse un nuovo atto gestorio né esplicitato i motivi per cui andasse considerata tale.
Ad ogni modo, ciò non esimeva il tribunale dal pronunciarsi sull'eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine alla violazione dell'art. 2257 c.c.
2) con il secondo, lamentava il mancato rilievo, da parte del tribunale, della violazione, ad opera dell'arbitro, di una norma imperativa (art. 2257 c.c.), in quanto egli aveva erroneamente pagina 7 di 18 prospettato, per le società di persone con due soci, “una disciplina del diritto di veto differente per il fatto che non si sia manifestata in una decisione dell'organo assembleare, dimenticando però che nelle società di persone i soci non manifestano la propria volontà attraverso delibere assunte in un organo assembleare (a meno che non sia previsto dallo Statuto) e soprattutto che la disciplina in materia di società di persone è unitaria e non distingue le società con due soci dalle società con più di due soci” (cfr. atto di appello, pag. 28).
Pertanto, l'introduzione, da parte dell'arbitro, di una differenziazione di trattamento tra l'ipotesi di società semplice con due soci e quella di società semplice con una pluralità di soci si poneva in contrasto con l'art. 2257, comma 3, c.c.
3) con il terzo, si doleva del mancato rilievo, da parte del tribunale, del fatto che l'arbitro non avesse considerato tutta una serie di documenti e circostanze indicativi dell'esistenza di un accordo, tra le parti, in ordine al pagamento dei canoni di affitto, in forza del quale essi sarebbero stati richiesti, da parte di “ , solo in un momento successivo al completamento Controparte_8 degli investimenti di “ , allorquando quest'ultima avrebbe riacquistato la Controparte_6 capacità economica-finanziaria per sostenere i relativi esborsi.
In proposito, erano significativi: i) l'accordo in ordine all'azzeramento dei canoni relativi al contratto di affitto del 1997; ii) la mancata richiesta dei canoni relativi al contratto di affitto del
2015 per cinque anni consecutivi;
iii) l'organizzazione delle società della famiglia CP_5
4) con il quarto, censurava la sentenza impugnata anche in punto di liquidazione delle spese di lite.
Difatti, il tribunale non avrebbe dovuto considerare le fasi n. 3 e n. 4, dal momento che l'intero giudizio si era incentrato solamente sugli atti introduttivi e non aveva richiesto l'espletamento di alcuna istruttoria, essendosi esaurito in un'unica udienza.
Peraltro, le eccezioni preliminari della resistente erano state rigettate e le sue difese erano state inconferenti con le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3.2. – Radicatosi il contraddittorio, Controparte_9
, nel costituirsi in giudizio eccepiva preliminarmente
[...]
l'inammissibilità del ricorso ex art. 808-ter, comma 2, c.p.c.; per il resto, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
pagina 8 di 18 3.3. – All'udienza del 25.3.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che le parti rinunciavano a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.
***
4 – L'esame del gravame.
4.1. - Premesso che, nella specie, è pacifica la natura irrituale del lodo arbitrale, si impongono, innanzi tutto, alcune considerazioni di carattere generale.
L'art. 808-ter c.p.c. elenca i seguenti motivi di impugnazione del lodo arbitrale irrituale: a) invalidità della convenzione arbitrale;
b) pronuncia su conclusioni che esorbitano dai limiti della convenzione di arbitrato;
c) nomina degli arbitri al di fuori delle forme e dei modi pattuiti;
d) pronuncia del lodo da parte di arbitro incapace ex art. 812 c.p.c.; e) violazione delle regole poste dalle parti come condizione di validità del lodo;
f) mancato rispetto del contraddittorio.
Parte della dottrina ha osservato che la norma sembra descrivere un'impugnazione a critica vincolata, al pari delle altre disposizioni contenute nel codice di rito che presentano un elenco numerato di fattispecie (ad esempio, gli artt. 360, 395, 829) e avrebbe, pertanto, un carattere di esclusività.
Altra parte della dottrina, per contro, sostiene che la disposizione, introdotta dalla novella legislativa di cui al d.lgs n. 40/2006, non implicherebbe il ripudio dei motivi di annullamento del lodo contrattuale fondati sul diritto sostanziale e sempre riconosciuti, con la conseguenza che i motivi indicati dall'art. 808-ter c.p.c. sarebbero aggiuntivi, rimanendo tuttora ammissibili (come nel sistema antecedente al d.lgs n. 40/2006) quei motivi di annullamento relativi alla violazione dei limiti del mandato, all'alterata percezione o falsa rappresentazione della realtà, escluso l'errore di giudizio, con possibilità di considerare il lodo, a tali effetti, come un contratto.
In tale ultimo senso si è espressa anche la giurisprudenza, precisando, tuttavia, che l'impugnazione del lodo irrituale per errore è limitata al solo errore sostanziale e non a quello di diritto e a condizione che si tratti di un errore di fatto essenziale che abbia inficiato la volontà delle parti, per effetto di una falsa rappresentazione o di un'alterata percezione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame, il che si verifica quando gli arbitri non abbiano preso visione degli elementi della controversia o ne abbiano supposto altri inesistenti, ovvero abbiano dato come contestati fatti pacifici e viceversa (cfr. da ultimo, Cass. civ., sentenza del 5.8.2024, n.
21994 onde “l'errore deducibile in sede d'impugnazione del lodo arbitrale irrituale deve consistere in una falsa rappresentazione della realtà che abbia deviato la formazione della volontà degli arbitri. Tale errore deve essere essenziale e riconoscibile, e non possono essere impugnati gli pagina 9 di 18 errori incidenti sulla formazione del convincimento attraverso l'interpretazione e valutazione degli elementi acquisiti. La valutazione dell'errore è riservata al giudice di merito e può essere censurata solo per incongruenza o illogicità della motivazione”).
In particolare, l'errore di fatto nell'arbitrato irrituale è stato ricondotto alla figura dell'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 15665/2019 secondo cui: “il lodo arbitrale irrituale - come la perizia contrattuale - per la sua natura, "quoad effectum", negoziale, essendo volto a integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono - analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4 c.p.c. - mentre non rileva
l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari” (cfr. Cassazione civile, sentenza dell' 11.6.2019, n. 15665).
Ciò premesso, è possibile passare ad esaminare le singole censure articolate nel gravame.
4.2. – Il primo motivo è infondato.
4.2.1. – Sostiene l'appellante che, nel lodo impugnato, l'arbitro “concentra la propria attenzione esclusivamente sul diritto di veto e sulle modalità in cui esso debba essere esercitato, ma nulla dice circa il presupposto logico e giuridico dell'esercizio del diritto di veto, ovvero dell'intimazione di pagamento inviata dal dott. nel marzo 2020 e di quella identica, quanto al CP_5 contenuto, all'obiettivo e alla ratio, nonché all'interesse sotteso del marzo 2023 e delle ragioni giuridiche e/o fattuali secondo le quali invece quest'ultima doveva considerarsi un atto gestorio diverso rispetto all'intimazione di pagamento precedente. Così facendo, arrivando già a valle del ragionamento, l'Arbitro “salta” completamente un punto fondamentale della controversia, non offrendo alcuna motivazione circa la asserita diversità dell'intimazione del 10.03.2020 rispetto a quella del 12.03.2023, e ignorando totalmente i rilievi e le eccezioni sollevati nel corso del procedimento dalle parti” (cfr. atto di appello, pag. 22), aggiungendo che “l'arbitro avrebbe
pagina 10 di 18 dovuto chiarire il motivo per cui le due intimazioni – identiche nel contenuto – rappresentavano due atti gestori differenti che pertanto avrebbero richiesto quella “valutazione prudente dell'interesse della società” a cui fa riferimento il primo Giudice, piuttosto che concentrare la propria attenzione sulle modalità di esercizio del diritto di veto” (cfr. atto, di appello, pag. 24).
È evidente che, in tal modo, l'appellante censura un deficit di motivazione del lodo arbitrale, così collocandosi completamente al di fuori delle ipotesi per le quali è previsto, dall'art. 808-ter c.p.c.,
l'annullamento dello stesso.
Invero, come affermato dalla giurisprudenza, l'inadeguatezza della motivazione del lodo irrituale non rientra tra i motivi di impugnazione di cui all'art. 808-ter c.p.c. né, tantomeno, tra i vizi suscettibili di rendere annullabile la determinazione arbitrale (cfr. Corte di Appello di Brescia, sentenza dell'8.1.2024, n. 63).
4.2.2. – Non pertinente è, poi, il riferimento, da parte dell'appellante, al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ex art. 112 c.p.c.) che sarebbe stato violato dall'arbitro per non avere valutato se le due diffide ad adempiere (del 10.3.2020 e del 12.3.2023) costituissero o meno un unico atto gestorio.
Come affermato dalla Suprema Corte: “il criterio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, al di fuori del giudizio ordinario, trova applicazione anche in materia di arbitrato irrituale e i rimedi esperibili contro il lodo che violi tale criterio sono quelli previsti dalla legge in materia contrattuale contro l'eccesso dai limiti del mandato, ravvisabile ogniqualvolta gli arbitri non si siano attenuti all'incarico ricevuto pronunciando al di fuori di quanto espressamente o implicitamente loro devoluto. Peraltro, l'indagine sui limiti del mandato si risolve in accertamento riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se conforme ai criteri dell'ermeneutica negoziale e adeguatamente motivato” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
21.5.1996, n. 4688).
Nella specie, l'appellante non deduce una violazione, da parte dell'arbitro, dei limiti del mandato, bensì soltanto la mancata considerazione di una tesi difensiva, il che impedisce di ravvisare qualsivoglia violazione dell'art. 112 c.p.c.
È pacifico, infatti, che non configura omessa pronuncia la mancata risposta ad un tema o quesito
(di fatto o di diritto) strumentale rispetto alla decisione (o ad un capo della domanda), su cui si è avuta una pronuncia, potendo il fatto fondare unicamente un vizio di motivazione (cfr. Cass. civ.
n. 3927/2022 secondo cui tale vizio “si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si riveli erronea e
pagina 11 di 18 censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte”), come tale irrilevante, per le ragioni sopra esposte.
4.2.3. – In ogni caso, l'arbitro, nel lodo in questa sede impugnato, ha, innanzi tutto, dato atto:
CP_
che era una società in nome collettivo, i cui soci erano e CP_8 CP_2 CP_5 con una quota di partecipazione rispettivamente pari al 51,66% ed al 48,34% e che
[...] entrambi erano anche gli amministratori della società;
che l'art. 6 dello statuto prevedeva che “l'amministrazione ordinaria estraordinaria della società nonché la legale rappresentanza di essa, spettano ai soci e CP_5 CP_2
disgiuntamente tra loro”;
[...]
che l'esercizio dello ius prohibendi, di cui all'art. 2257, comma 2, c.c., deve essere tempestivo e, quindi, avvenire prima che l'operazione produca i suoi effetti nei confronti di terzi;
Sulla base di tali considerazioni, l'arbitro ha, da un lato, considerato tempestiva l'opposizione formulata, con pec del 24.3.2020, da (nella sua qualità di socio amministratore di CP_2
“ ) alla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. nei confronti di “ Controparte_8 Controparte_6
, proveniente da (anch'egli nella sua qualità di socio e amministratore di “
[...] CP_5 [...]
) con cui questi richiedeva il pagamento della somma di € 903.123,29 (a titolo di CP_8 canoni dovuti sulla base del contratto d'affitto di ramo di azienda del 5.8.2015); dall'altro, ha considerato tale opposizione inidonea ad esplicare efficacia rispetto alla successiva diffida ad CP_ adempiere del 12.3.2023 (proveniente sempre da ), con cui si richiedeva a “ CP_5
il pagamento dell'importo di € 1.551.821,28 (sempre a titolo di canoni dovuti Controparte_6 in forza del contratto d'affitto di ramo di azienda del 5.8.2015), così motivando: “a giudizio di questa Arbitro, l'esercizio dello ius prohibendi, (soprattutto in casi come questo in cui non esiste di fatto una delibazione dei soci sull'opposizione, ma solo la volontà di opporsi del socio- amministratore di maggioranza), deve essere tempestivamente e cronologicamente riferito ad ogni singola operazione e non può essere espresso allora per adesso. Non può cioè tradursi in un divieto generale e “perenne”, anche in considerazione del fatto che il cd diritto di veto deve essere esercitato con prudenza e nell'interesse della società, interesse che può mutare nel tempo e che dunque esige una valutazione attuale. In altre parole, il diritto di veto espresso nel marzo 2020 dal Dott. ha spiegato i suoi effetti all'epoca, tanto da paralizzare l'azione volta al CP_2 recupero delle somme dovute in forza del contratto d'affitto (vds ), ma non può Pt_4 Parte_4 ritenersi operante nei confronti della diffida del 12.03.2023 e dei successivi atti sol perchè, come vorrebbe la convenuta, sulla fondatezza dell'opposizione “aveva deciso la maggioranza dei soci
pagina 12 di 18 (nel marzo 2020 ndr) e solo la maggioranza poteva disporre la revoca”. Si rammenti che nel caso di specie non v'è stata alcuna delibazione.” (cfr. lodo arbitrale pag. 20-21)
Da ciò la conclusione che, nel periodo che va dall'1.3.2023 al 20.4.2023, (quando CP_5 questi si è trovato ad essere amministratore unico di “ a seguito della revoca Controparte_8 dalla carica di per effetto dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 178/2023 del CP_2
Tribunale di Siena), avesse il potere di rappresentare – ex art. 75, terzo comma, c.p.c. e 2257 c.c.
– “ (sia in relazione alla richiesta, rivolta nei confronti di “ Controparte_8 Controparte_6
, di pagamento dei canoni del contratto di affitto del 2015, di cui alla diffida del 12.3.2023, sia
[...] in relazione all'avvio ed alla prosecuzione del procedimento arbitrale), senza alcuna possibilità di opposizione da parte dell'altro socio , in quanto privo del potere gestorio e, dunque, CP_2 dello ius prohibendi.
Pertanto, come correttamente rilevato dal tribunale, l'arbitro ha ritenuto l'intimazione del
12.3.2023 un nuovo atto gestorio e, dunque, ha escluso che la prima opposizione di CP_2
(in quanto riferita alla diffida del 10.3.2020) fosse idonea a paralizzarne gli effetti.
[...]
Al riguardo, è indicativo che l'arbitro abbia ritenuto necessario che l'opposizione ex art. 2257 c.c. fosse riferita “ad ogni singola operazione” e, pertanto, non potesse essere espressa “allora per adesso”, con ciò negando che essa valesse anche per la diffida del 12.3.2023 e per i “successivi atti”.
Il che sta chiaramente a significare che l'arbitro aveva considerato la diffida del 10.3.2020 e quella del 12.3.2023 due distinti atti (gestori), a nulla rilevando l'identità del loro contenuto, tenuto conto del tempo trascorso – e, quindi, anche dell'aumento della morosità – tra la prima e la seconda diffida (circostanza, questa, sottolineata dall'arbitro quando afferma che “il cd diritto di veto deve essere esercitato con prudenza e nell'interesse della società, interesse che può mutare nel tempo e che dunque esige una valutazione attuale”).
4.2.4. – È irrilevante, allora, che rappresentasse la maggioranza del capitale CP_2 sociale, in quanto la sua volontà è riferita ad un atto (la diffida del 10.3.2020) da ritenersi, per le ragioni esposte dall'arbitro, superato (a seguito della diffida del 12.3.2023), di talché non è dato comprendere cos'altro avrebbe dovuto dire il lodo sul punto.
Quindi, certamente condivisibile è l'affermazione del tribunale che ha ritenuto “superflua ogni ulteriore considerazione” in merito, proprio perché l'intimazione del 12.3.2023 costituiva “un nuovo atto gestorio”.
Il mezzo, perciò, è caducato.
4.3. – Il secondo motivo, se non inammissibile, è palesemente infondato.
pagina 13 di 18 Censura l'appellante la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso che “l'arbitro sia incorso in una violazione dell'art. 2257 comma 3° c.c. secondo cui “la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione”, in quanto l'arbitro si
è limitato a prendere atto del fatto che nel caso di specie, in cui vi erano solo due soci,
l'opposizione del socio di maggioranza all'atto posto in essere dal socio amministratore, titolare della quota di minoranza, rendeva inutile una specifica decisione a maggioranza, che infatti non vi era stata”.
Secondo la difesa di “ l'arbitro, in realtà, avrebbe violato una norma Controparte_6 imperativa (costituita, a suo dire, dall'art. 2257 c.c.), in quanto “sembra prospettare due regimi diversi di efficacia del diritto di veto a seconda che i soci si esprimano attraverso una delibera o meno e dunque a seconda che vi siano due o più soci. L'Arbitro in altre parole sembra sostenere che, ove avesse avuto più di due soci ed essi si fossero espressi in merito al Controparte_4 conflitto esistente fra i due amministratori attraverso una delibera, tale decisione – per il fatto di essere espressa in una delibera – avrebbe privato il dott. del potere di diffidare CP_5 [...] al pagamento del canone relativo al Contratto di Affitto 2015 e alla risoluzione Controparte_6 dello stesso;
mentre, dal momento che i soci di erano due e, dunque, non vi è Controparte_4 stata alcuna delibera, allora “il diritto di veto espresso nel marzo 2020 dal Dott. ha CP_2 spiegato i suoi effetti all'epoca” e non può “ritenersi operante nei confronti della diffida del
12.03.2023” (cfr. atto di appello, pag. 27).
Ora, a prescindere dalla considerazione che già il carattere dubitativo della censura (testimoniato dall'utilizzo, a più riprese, del verbo “sembra”) è sintomatico della sua intrinseca debolezza, mette conto di evidenziare come l'impugnante intenda far valere un errore di giudizio dell'arbitro e, quindi, fuoriesca (ancora una volta) dalle ipotesi previste dall'art. 808-ter c.p.c. per l'annullamento del lodo.
In ogni caso, come già rilevato dal tribunale, l'arbitro si è limitato solo a dare atto che, nella specie, non vi era stata alcuna deliberazione da parte dei soci in ordine alla diffida del 10.3.2020 ma, con questo, non ha certamente contestato la validità dell'opposizione spiegata dall'allora amministratore (nonché socio di maggioranza) . CP_2
Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'inidoneità dell'opposizione spiegata da a paralizzare gli effetti della diffida del 12.3.2023 è stata rivenuta dall'arbitro non CP_2 già nella mancanza di una delibera societaria bensì nel fatto che tale seconda diffida costituisse un distinto ed autonomo atto gestorio (per quanto esposto al § 4.2.) e perché l'opposizione di CP_2
, formalizzata solo con pec del 22.6.2023, era “priva del requisito della tempestività, poichè
[...] esercitata rispetto ad una “operazione” già compiuta, visto che il giudizio era già incardinato e
pagina 14 di 18 questo Arbitro aveva già inviato alle parti tutte la propria accettazione (con pec dell' 8.06.023)”
(cfr. lodo, pag. 22).
4.4. – Manifestamente infondato è, poi, il terzo motivo di appello.
4.4.1. – Lamenta l'appellante la mancata considerazione, da parte dell'arbitro, di “documenti depositati in atti” e l'omessa valutazione di “diverse circostanze e/o fatti” (cfr. atto di appello, pag.
31) che non gli avrebbero consentito di apprezzare l'esistenza di un (presunto) accordo tra le parti in ordine al pagamento dei canoni relativi al contratto di affitto del 2015.
Ora, come condivisibilmente affermato dal primo giudice, “ intende, in tal Controparte_6 modo, far valere un errore di giudizio dell'arbitrio, che sarebbe consistito in una inesatta o mancata valutazione del materiale probatorio, come tale del tutto inammissibile ex art. 808-ter c.p.c.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “l'errore deducibile in sede d'impugnazione del lodo arbitrale irrituale deve consistere in una falsa rappresentazione della realtà che abbia deviato la formazione della volontà degli arbitri. Tale errore deve essere essenziale e riconoscibile, e non possono essere impugnati gli errori incidenti sulla formazione del convincimento attraverso
l'interpretazione e valutazione degli elementi acquisiti” (cfr. Cass. civ., sentenza del 5.8.2024, n.
21994).
Del resto, l'equiparazione dell'errore di fatto, rilevante ai fini dell'impugnazione del lodo, a quello revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., comporta che esso deve consistere in un travisamento dei fatti costitutivo di «quell'abbaglio dei sensi» che cade su un punto decisivo ma non espressamente controverso della causa (C. St., Sez. VI, 12.11.2009, n. 7040; cfr. anche Cass. n. 13140/2018;
Cass. n. 26777/2013), deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra il lodo impugnato e gli atti e documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche (Cass. n. 12283/2004).
Nella specie, l'appellante non intende far valere una falsa percezione della realtà – concretizzatasi in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile – in cui sarebbe caduto l'arbitro, bensì censurare la valutazione del materiale probatorio da questi compiuto, il che non consente di ritenere sussistente un errore di fatto rilevante ai fini dell'annullamento del lodo.
4.4.2. – In ogni caso, giova considerare che, sul punto, l'arbitro ha, da un lato, stigmatizzato la contraddittorietà delle affermazioni di “ (“non è chiaro per quanto emerge Controparte_6 dagli atti se il predetto canone era “simbolico” quindi fittizio e/o simulato, come scrive il socio
CP_2 in un primo momento (nel verbale di assemblea del 5.02.20) o se il canone sarebbe stato
[...] corrisposto quando completati gli investimenti, ne avesse avuto la Controparte_6
pagina 15 di 18 capacità economico-finanziaria, come poi scrive la difesa della stessa”, cfr. lodo pag. 23) e, dall'altro, ha evidenziato che gli elementi offerti dalla odierna appellante (i quali, quindi, sono stati tutti valutati) non erano idonei a dimostrare l'esistenza del presunto accordo in ordine al pagamento dei canoni relativi all'affitto del 2015 (“la prova di tale accordo sarebbe costituita da una serie di elementi che valutati nel loro insieme deporrebbero quantomeno in via presuntiva per l'effettiva sussistenza di un siffatto accordo. Ma, a giudizio di questo Arbitro, gli elementi indicati non possono dirsi gravi, precisi e concordanti (nel significato di cui a Cassazione civile, sez. II , 21/03/2022 , n. 9054) e dunque tali da ritenere provato “il fatto ignoto.”).
In particolare, l'arbitro ha esaustivamente argomentato che “l'esistenza di un tale accordo non può ricavarsi né dall'azzeramento dei debiti di cui al precedente contratto d'affitto d'azienda,
(trattasi, infatti, di rapporti contrattuali distinti e peraltro attinenti a società costituite da una compagine sociale parzialmente diversa da quella attuale, visto che ne faceva parte anche la madre di sig.ra ; né dai patti parasociali del 2014, che CP_2 CP_5 Persona_1 riguardano altre società del “Gruppo Cecchi”, che nulla dicono in proposito di e che Controparte_8 in ogni caso sarebbero già scaduti), né dall'aver mancato di procedere all'incasso dei canoni sino al marzo 2020, atteggiamento di mera tolleranza che nulla dimostra. Sul punto si ritengono del tutto condivisibili le argomentazioni di cui alla sentenza n. 178/23 del Tribunale di Siena” (cfr. lodo, pag. 24), con la conseguenza che l'appellante non può dolersi della mancata menzione, nel lodo, di tutti i documenti prodotti e delle circostanze allegate, in quanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, ciò è dipeso dal fatto che gli stessi sono stati ritenuti irrilevanti ai fini decisionali, perché reputati recessivi a fronte degli elementi espressamente citati, dal giudice privato, nel comporre il quadro probatorio di riferimento.
4.5. – Infondato è anche l'ultimo motivo di appello.
4.5.1. – Difatti, nel liquidare le spese di lite, il tribunale ha fatto corretta applicazione dello scaglione di riferimento (da € 1.000.001 ad € 2.000.000), applicando i parametri minimi per tutte e quattro le fasi.
In proposito, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non rileva che il processo non abbia visto lo svolgimento di attività istruttoria, in quanto, come affermato dalla Suprema Corte:
“in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il
d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante
pagina 16 di 18 per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (cfr. Cass. civ., ord. n.
8561/2023).
Del resto, l'art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. 55/2014, nell'annoverare gli atti rientranti nella
“attività istruttoria”, ha un contenuto assai ampio, includendovi anche “le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale”, e, perciò, attività che sono state senza dubbio poste in essere in prime cure, laddove si consideri che, all'udienza di discussione, le parti hanno interloquito anche sull'istanza di riunione (cfr. verbale dell'1.10.2024).
Certamente dovuto è anche il compenso per la fase decisoria, essendo il processo stato definito con sentenza all'esito della celebrazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c.
4.5.2. – Inoltre, nel regolamentare le spese di lite, il tribunale ha fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza, stante l'integrale rigetto del ricorso proposto da “ Controparte_6
.
[...]
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “in base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 30.4.2010, n. 7625).
Pertanto, alcuna rilevanza, sotto il profilo della causalità della lite, può attribuirsi al rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dall'originaria resistente, in quanto è stata “ Controparte_6
a dare causa al processo procedendo all'impugnativa del lodo.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 1.000.001-
2.000.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 7.418,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 4.313,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 4.949,00
Fase decisionale (valore minimo): € 6.167,00
Compenso tabellare: € 22.867,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale, in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
pagina 17 di 18 5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
5.3. – Occorre, infine, dare mandato alla cancelleria di richiedere l'integrazione del C.U. residuo del presente grado – pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto corrisposto – in virtù del reale valore della causa (€ 1.551.821,28) diverso da quello dichiarato (indeterminabile).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze – Sezione Specializzata Agraria – definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 682/2024 emessa dal Tribunale di Siena – Parte_1
Sezione Specializzata Agraria – e pubblicata il 01/10/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 22.867,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Manda alla cancelleria per la regolarizzazione dell'appello sotto il profilo fiscale avuto riguardo al diverso valore accertato della controversia.
Firenze, 25.3.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE – AGRARIA
La Corte di Appello di Firenze, Terza Sezione civile – Sezione Specializzata Agraria – in persona dei Magistrati:
dott. Carlo Breggia Presidente
dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore
dott. Paolo Masetti Consigliere
dott. Paolo Calosi Esperto
dott. Claudio Fabbrizzi Esperto ha pronunciato all'udienza del 25/03/2025, mediante deposito telematico del dispositivo ex artt. 11 D. Lgs 1.9.2011 n. 150 e 437 co. 1^ c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2198/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. ORIANI CARMEN, dell'Avv. UGHI ANDREA e dell'Avv. P.IVA_1 RUSSO MARIANTONIETTA
APPELLANTE/I nei confronti di
Controparte_1 Controparte_2
(CF con il patrocinio dell'Avv. SORESINA GHERARDO (CF
[...] P.IVA_2
e dell'Avv. CHELAZZI PIETRO C.F._1
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 682/2024 emessa dal Tribunale di Siena – Sezione Specializzata Agraria – e pubblicata il 01/10/2024
CONCLUSIONI
pagina 1 di 18 In data 25.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del Lodo reso dall'avv. in data 14 marzo 2024, tra in persona del socio Controparte_3 Controparte_4 amministratore, dott. e in persona del socio CP_5 Controparte_6 amministratore, dott. In ogni caso, in via subordinata, per i motivi esposti nel CP_2
“Quarto motivo di appello” voglia disporre la riforma della statuizione relativa alle spese legali di cui alla sentenza n. 679/2024. Con vittoria di spese”.
Per parte appellata: “in via preliminare in rito: - dichiarare l'inammissibilità del ricorso dell'8 novembre 2024 proposto dall per le ragioni di cui al Parte_2 paragrafo II;
nel merito: - rigettare il ricorso dell'8 novembre 2024 proposto dall
[...] per le ragioni contenute nel presente atto e, per l'effetto, confermare Parte_2 la sentenza n. 682/2024 emessa dal Tribunale di Siena, Sezione Specializzata Agraria, in data 1 ottobre 2024, pubblicata in data 8 ottobre 2024, nonché confermare il lodo del 14 marzo 2024 emesso dall'Arbitro Unico nella persona dell'Avv. - in ogni caso: a. accertato Controparte_3 l'inadempimento da parte di (c.f. e Controparte_7 P. Iva all'obbligo di pagare il canone di affitto in forza del Contratto d'Affitto di P.IVA_1 azienda del 5 agosto 2015 intercorso tra Controparte_1 CP_2 [...]
(c.f. e P. Iva e Parte_3 P.IVA_2 Controparte_7
(c.f. e P. Iva : b. condannare
[...] P.IVA_1 Controparte_7
(c.f. e P. Iva ) a pagare a favore di
[...] P.IVA_1 [...]
(c.f. e P. Iva a titolo di Controparte_8 P.IVA_2 canoni in forza del Contratto d'Affitto di azienda del 5 agosto 2015 intercorso tra
[...]
, (c.f. e P. Iva e Controparte_1 Controparte_8 P.IVA_2
(c.f. e P. Iva Controparte_7 P.IVA_1 l'importo complessivo di € 1.585.987,94, (somma dovuta dal 5 agosto 2015 al 28 marzo 2023), o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre in ogni caso agli interessi dal dì dovuto fino all'effettivo soddisfo;
c. condannare Controparte_7 (c.f. e P. Iva a pagare a favore di P.IVA_1 Controparte_8
(c.f. e P. Iva l'indennità per il possesso senza
[...] P.IVA_2 titolo dell'azienda oggetto del contratto d'affitto del 5 agosto 2015, quantificabile nella somma mensile di € 17.083,33 dal 28 marzo 2023 fino all'effettiva restituzione della medesima azienda, o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre in ogni caso agli interessi di legge dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.11.2024, regolarmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1
(di seguito anche solo “ ) conveniva in giudizio, innanzi questa
[...] Controparte_6
Corte di Appello, Controparte_8 Controparte_2
(di seguito anche solo “ ), proponendo gravame avverso la
[...] Controparte_8 sentenza n. 682/2024 emessa dal Tribunale di Siena – Sezione Specializzata Agraria – e pagina 2 di 18 pubblicata il 01/10/2024, che, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da CP_6
con cui era stato impugnato il lodo arbitrale irrituale del 14.3.2024 (c.d. lodo “Avv.
[...]
), l'aveva rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite. CP_3
1 – L'antefatto della causa
“ , costituita nel 1981, è una società agricola, con circa 80 ettari di vigneto e con Controparte_8 sede in Castellina in Chianti, loc. Casina dei Ponti n. 56;
- soci della predetta società sono e che possiedono, rispettivamente, il CP_2 CP_5
51,68% ed il 48,33% del capitale sociale;
- costituita, nel 1997, è anch'essa una società agricola, con una tenuta in Controparte_6
Castellina in Chianti di circa 30 ettari di superficie vitata per la produzione del Chianti Classico. Il
53% del capitale sociale appartiene ad il 45% a i quali ne sono CP_2 CP_5 amministratori in via disgiunta;
- in data 16.6.1997, venne stipulato, tra le predette società, un contratto di affitto di azienda, con una durata di 15 anni ed un canone annuo di lit. 12.000.000, aumentato ad € 205.000,00 nel
2009;
- in data 5.8.2015, le parti ebbero a risolvere il suddetto contratto, dichiarando di non avere nulla a pretendere reciprocamente, e stipularono un nuovo contratto di affitto di azienda, con una durata di quindici anni rinnovabile di ulteriori 15 anni ed un canone annuo, di importo uguale al precedente contratto, di € 205.000,00;
- con pec del 10.3.2020, , in qualità di socio ed amministratore di CP_5 Controparte_8 richiese il pagamento dei canoni dovuti da “ in forza dell'affitto del 2015, a Controparte_6 pena di risoluzione del contratto e di restituzione dell'azienda;
- con pec del 23.3.2020, , nella sua qualità di amministratore e socio di CP_2 maggioranza di “ , comunicò formalmente la propria opposizione, ai sensi e per Controparte_8 gli effetti dell'art. 2257 c.c., sia alla richiesta di pagamento dei canoni rivolta a “ Controparte_6
che all'eventuale risoluzione del contratto di affitto;
[...]
- con domanda arbitrale del 29.10.2021, richiese al nominando arbitro di voler CP_5
“accertare la morosità della società […] nella misura di € Parte_1
1.281.138,71 – per canoni di affitto agrario dovuti in forza del contratto di affitto agrario […] in data 5/8/2015 […] maturati sino alla data del 6/10/2021”; e di voler “condannare la società […] al pagamento […] della somma di € 1.281.138,71, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 dalla data di scadenza dei singoli canoni mensili al giorno dell'effettivo pagamento”;
- con lodo del 2.12.2022, l'arbitro unico dichiarò la domanda inammissibile, tenuto conto “degli effetti giuridici conseguenti all'opposizione tempestivamente espressa ex art. 2257 cod. civ. dal
pagina 3 di 18 dott. in qualità di socio amministratore di maggioranza e legale rapp.te della stessa CP_2
” (c.d. “ Controparte_8 Pt_4
”);
[...]
- con sentenza n. 178/2023, pubblicata l'1.3.2023, il Tribunale di Siena, su domanda di CP_5
nella sua qualità di socio e amministratore di sul presupposto che
[...] Controparte_8
l'opposizione manifestata da rappresentasse una “grave violazione degli obblighi di CP_2 un amministratore del tutto ingiustificata […]” dispose la sua revoca dalla carica di amministratore
“con effetto immediato al deposito della presente sentenza”. L'efficacia esecutiva della predetta sentenza veniva sospesa dalla Corte d'Appello, con decreto presidenziale emesso inaudita altera parte, in data 20.4.2023, confermato poi con ordinanza collegiale dell'1.6.2023. Con sentenza n.
917/2024, del 20.5.2024, la Corte d'Appello ha confermato la decisione impugnata, rigettando l'appello proposto da;
CP_2
- con pec del 12.3.2023, , richiamando la sentenza n. 178/2023 emessa dal CP_5
Tribunale di Siena, intimò a “ , ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., di Controparte_6 pagare, entro 15 giorni, l'ammontare complessivo dei canoni scaduti, a pena di risoluzione del contratto;
- , con missiva del 17.3.2023, nel rispondere a tale intimazione, rilevò che, in data CP_2
23.3.2020, egli si era opposto ex art. 2257 c.c. alla decisione di richiedere il pagamento dei canoni CP_ e di intimare la risoluzione del contratto di affitto del 2015 a “ e che sulla Controparte_6 opposizione aveva deliberato la maggioranza dei soci, di talché solo la stessa maggioranza poteva revocare tale determinazione, revoca che, però, non era intervenuta;
- con altra pec del 3.4.2023, comunicò la risoluzione del contratto di affitto del CP_5
2015 ed intimò a : i) di restituire immediatamente il ramo d'azienda; ii) di Controparte_6 pagare la somma complessiva di € 1.585.987,95 per i canoni scaduti;
iii) di pagare un'indennità per l'occupazione sine titulo dell'azienda;
- tale richiesta rimase priva di riscontro, ragion per cui , attivando la clausola CP_5 compromissoria di cui all'art. 11 del contratto di affitto del 2015, propose due procedimenti arbitrali nei confronti di “ : i) il primo si svolgeva dinanzi all'Avv. Pezone e Controparte_6 veniva definito con lodo del 31.1.2024 che, in accoglimento della domanda di , CP_5 dichiarava la risoluzione del contratto di affitto del 2015 e condannava l'affittuaria al rilascio dell'azienda; ii) il secondo si svolgeva dinanzi all'Avv. e veniva definito con Controparte_3 lodo emesso in data 14.3.2024 che, in accoglimento della domanda di , condannava CP_5
“ al pagamento della somma di € 1.585.987,94, a titolo di canoni dovuti in Controparte_6 forza del contratto di affitto di azienda del 5.8.2015, nonché al pagamento dell'indennità per pagina 4 di 18 l'occupazione sine titulo dell'azienda, quantificata nella somma mensile di € 17.083,33 dal
28.3.2023 fino all'effettiva restituzione dell'azienda; il tutto oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo e con compensazione integrale delle spese di lite.
2 – Il giudizio di primo grado.
2.1. – Avverso il lodo del 14.3.2024 (Avv. proponeva impugnazione “ CP_3 Controparte_6
, per i seguenti motivi:
[...]
1) errata rappresentazione della realtà per non avere l'arbitro rilevato che la diffida ad adempiere inviata da in data 10.3.2020 e quella successivamente inviata, dal medesimo CP_5
, in data 12.3.2023, costituivano lo stesso atto gestorio, con la conseguenza che CP_5
l'opposizione ex art. 2257 c.c. formulata da in data 23.3.2020 si estendeva anche CP_2 alla seconda diffida;
1a) – violazione di una norma imperativa (art. 112 c.p.c.), con riferimento alla mancata decisione sulla presunta diversità fra l'intimazione del 10.3.2020 e quella del 12.3.2023 nonché sull'eccezione per cui l'opposizione ex art. 2257 c.c. era valida ed efficace in quanto su di essa aveva deciso la maggioranza dei soci che non ne aveva disposto la revoca;
1b) – violazione di norma imperativa (art. 2257 c.c.) nella parte in cui l'arbitro aveva affermato che esistevano due regimi differenti di efficacia del diritto di veto, a seconda che la società fosse costituita da due soci o da più di due soci;
2) falsa rappresentazione della realtà e violazione di norma imperativa ex art. 112 c.p.c. (per difetto di corrispondenza fra chiesto e pronunciato), in relazione alla eccezione sollevata da di dichiarare inammissibile l'avvio e la prosecuzione del Parte_2 procedimento arbitrale in seguito all'opposizione del 4 luglio 2023;
3) falsa rappresentazione della realtà e mancata presa visione di elementi della controversia, in relazione alla parte del lodo in cui l'arbitro aveva escluso la sussistenza di un accordo relativamente al pagamento dei canoni di affitto;
4) annullamento del lodo ex art. 808-ter n. 4 c.p.c., per avere l'arbitro pronunciato al di fuori delle regole imposte dalle parti come condizione della validità dello stesso, avendo reso una decisione in diritto a fronte dell'obbligo di decidere secondo equità; concludeva, quindi, chiedendo: “in accoglimento dei motivi di nullità esposti nel presento atto, accertare e dichiarare la nullità del Lodo reso dall'avv. in data 14 marzo 2024, Controparte_3 tra in persona del socio amministratore, dott. e Controparte_4 CP_5 CP_6
in persona del socio amministratore, dott. Con vittoria di spese.”.
[...] CP_2
2.2. – Si costituiva in giudizio “ , contestando integralmente il ricorso avversario Controparte_8 di cui chiedeva il rigetto.
pagina 5 di 18 2.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale rigettava il ricorso, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) con riferimento al primo motivo, rilevava che non vi era stata alcuna errata rappresentazione della realtà da parte dell'arbitro, in quanto egli aveva chiaramente esaminato le due intimazioni di pagamento provenienti da – quella del 10.3.2020 e quella del 12.3.2023 – ed CP_5 aveva ritenuto, sulla base di una sua valutazione giuridica, che le stesse, ancorché aventi analogo contenuto, costituissero due atti di gestione diversi e che, quindi, l'opposizione alla prima intimazione fosse idonea a paralizzare anche gli effetti della seconda.
Inoltre, non poteva sostenersi che l'arbitro avesse violato la norma imperativa di cui all'art. 112
c.p.c., per non avere valutato se le due intimazioni costituissero un unico atto gestorio, in quanto, al contrario, aveva espressamente escluso tale circostanza.
Né si poteva ritenere che l'arbitro avesse violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato per non avere deciso sull'eccezione sollevata dalla ricorrente, secondo cui la prima opposizione manifestata da in data 23.3.2020 era valida ed efficace in quanto su di CP_2 essa aveva deciso la maggioranza dei soci e la stessa maggioranza dei soci non ne aveva disposto la revoca.
Difatti, l'arbitro aveva ritenuto che, essendo l'intimazione del 12.3.2023 un nuovo atto gestorio, fosse necessaria una seconda opposizione da parte di e che quella CP_2 precedentemente formulata fosse inefficace, con ciò rendendo superflua ogni ulteriore considerazione.
Si doveva, poi, escludere che l'arbitro fosse incorso nella violazione dell'art. 2257 c.c., essendosi limitato a prendere atto del fatto che, nel caso di specie, in cui vi erano solo due soci,
l'opposizione del socio di maggioranza rendeva inutile una specifica decisione che, infatti, non vi era stata.
(-) anche in relazione al secondo motivo, non sussisteva alcun errore di fatto nella valutazione dell'arbitro né la violazione della norma imperativa di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto l'arbitro si era regolarmente pronunciato sul fatto impeditivo dell'avvio e della prosecuzione dell'arbitrato, costituito dall'opposizione di ritenendo tale opposizione, appunto, tardiva;
CP_2
(-) parimenti infondato era anche il terzo motivo, in quanto la doglianza non atteneva ad un errore di fatto ma, semmai, ad un errore di giudizio.
In particolare, l'arbitro aveva tenuto presente la circostanza relativa allo “azzeramento dei canoni” del contratto di affitto del 1997 ed aveva considerato la stessa inidonea a dimostrare un accordo, tra le parti, sul pagamento dei canoni relativi all'affitto del 2015, precisando che ciò dipendeva dal fatto che si trattava di rapporti contrattuali distinti e peraltro attinenti a società costituite da una pagina 6 di 18 compagine parzialmente diversa da quella attuale.
Inoltre, l'arbitro aveva esaminato la prospettazione difensiva della ricorrente, come risultava chiaramente dalla lettura dell'intero lodo, ed era ben a conoscenza delle circostanze antecedenti al
2015, avendo richiamato espressamente il contratto del 1997 ed i “patti parasociali”, mentre il mancato riferimento ad altre era dovuto al fatto che lo stesso le aveva ritenute superflue o irrilevanti ai fini della decisione.
(-) infondato era, infine, pure il quarto motivo, in quanto la giurisprudenza aveva precisato che l'arbitro, chiamato a decidere secondo equità, ben può decidere secondo diritto, allorché esso ritenga che diritto ed equità coincidano.
(-) le spese seguivano la soccombenza e venivano liquidate secondo lo scaglione tra €
1.000.001,00 ed € 2.000.000,00, con applicazione dei parametri minimi in considerazione della natura documentale della controversia e dello svolgimento di un'unica udienza.
3 – Il giudizio di secondo grado.
3.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , per i seguenti motivi: Controparte_6
1) con il primo, denunciava l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva escluso l'illegittimità del lodo per violazione dell'art. 112 c.p.c.
1.a. – Difatti, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non era vero che l'arbitro avesse valutato se le due intimazioni potessero costituire un unico atto gestorio, ritenendo che così non fosse, dal momento che esso aveva incentrato il proprio ragionamento esclusivamente sul diritto di veto e sulle modalità con cui lo stesso doveva essere esercitato, ignorando completamente i rilievi e le eccezioni sollevati sul punto dalla ricorrente.
In particolare, l'arbitro avrebbe dovuto chiarire il motivo per cui le due intimazioni, identiche nel contenuto, rappresentassero, a suo parere, due differenti atti gestori.
1.b. – Parimenti errata era la decisione del tribunale nella parte in cui affermava che l'arbitro avesse statuito, altresì, sull'eccezione, sollevata dalla difesa della ricorrente, secondo la quale la decisione sull'opposizione ex art. 2257 c.c., essendo stata decisa dalla maggioranza dei soci poteva essere revocata solo da quest'ultima.
Anche su tale aspetto, si ribadiva che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice,
l'arbitro non aveva mai detto che l'intimazione del 12.3.2023 rappresentasse un nuovo atto gestorio né esplicitato i motivi per cui andasse considerata tale.
Ad ogni modo, ciò non esimeva il tribunale dal pronunciarsi sull'eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine alla violazione dell'art. 2257 c.c.
2) con il secondo, lamentava il mancato rilievo, da parte del tribunale, della violazione, ad opera dell'arbitro, di una norma imperativa (art. 2257 c.c.), in quanto egli aveva erroneamente pagina 7 di 18 prospettato, per le società di persone con due soci, “una disciplina del diritto di veto differente per il fatto che non si sia manifestata in una decisione dell'organo assembleare, dimenticando però che nelle società di persone i soci non manifestano la propria volontà attraverso delibere assunte in un organo assembleare (a meno che non sia previsto dallo Statuto) e soprattutto che la disciplina in materia di società di persone è unitaria e non distingue le società con due soci dalle società con più di due soci” (cfr. atto di appello, pag. 28).
Pertanto, l'introduzione, da parte dell'arbitro, di una differenziazione di trattamento tra l'ipotesi di società semplice con due soci e quella di società semplice con una pluralità di soci si poneva in contrasto con l'art. 2257, comma 3, c.c.
3) con il terzo, si doleva del mancato rilievo, da parte del tribunale, del fatto che l'arbitro non avesse considerato tutta una serie di documenti e circostanze indicativi dell'esistenza di un accordo, tra le parti, in ordine al pagamento dei canoni di affitto, in forza del quale essi sarebbero stati richiesti, da parte di “ , solo in un momento successivo al completamento Controparte_8 degli investimenti di “ , allorquando quest'ultima avrebbe riacquistato la Controparte_6 capacità economica-finanziaria per sostenere i relativi esborsi.
In proposito, erano significativi: i) l'accordo in ordine all'azzeramento dei canoni relativi al contratto di affitto del 1997; ii) la mancata richiesta dei canoni relativi al contratto di affitto del
2015 per cinque anni consecutivi;
iii) l'organizzazione delle società della famiglia CP_5
4) con il quarto, censurava la sentenza impugnata anche in punto di liquidazione delle spese di lite.
Difatti, il tribunale non avrebbe dovuto considerare le fasi n. 3 e n. 4, dal momento che l'intero giudizio si era incentrato solamente sugli atti introduttivi e non aveva richiesto l'espletamento di alcuna istruttoria, essendosi esaurito in un'unica udienza.
Peraltro, le eccezioni preliminari della resistente erano state rigettate e le sue difese erano state inconferenti con le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3.2. – Radicatosi il contraddittorio, Controparte_9
, nel costituirsi in giudizio eccepiva preliminarmente
[...]
l'inammissibilità del ricorso ex art. 808-ter, comma 2, c.p.c.; per il resto, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
pagina 8 di 18 3.3. – All'udienza del 25.3.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che le parti rinunciavano a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.
***
4 – L'esame del gravame.
4.1. - Premesso che, nella specie, è pacifica la natura irrituale del lodo arbitrale, si impongono, innanzi tutto, alcune considerazioni di carattere generale.
L'art. 808-ter c.p.c. elenca i seguenti motivi di impugnazione del lodo arbitrale irrituale: a) invalidità della convenzione arbitrale;
b) pronuncia su conclusioni che esorbitano dai limiti della convenzione di arbitrato;
c) nomina degli arbitri al di fuori delle forme e dei modi pattuiti;
d) pronuncia del lodo da parte di arbitro incapace ex art. 812 c.p.c.; e) violazione delle regole poste dalle parti come condizione di validità del lodo;
f) mancato rispetto del contraddittorio.
Parte della dottrina ha osservato che la norma sembra descrivere un'impugnazione a critica vincolata, al pari delle altre disposizioni contenute nel codice di rito che presentano un elenco numerato di fattispecie (ad esempio, gli artt. 360, 395, 829) e avrebbe, pertanto, un carattere di esclusività.
Altra parte della dottrina, per contro, sostiene che la disposizione, introdotta dalla novella legislativa di cui al d.lgs n. 40/2006, non implicherebbe il ripudio dei motivi di annullamento del lodo contrattuale fondati sul diritto sostanziale e sempre riconosciuti, con la conseguenza che i motivi indicati dall'art. 808-ter c.p.c. sarebbero aggiuntivi, rimanendo tuttora ammissibili (come nel sistema antecedente al d.lgs n. 40/2006) quei motivi di annullamento relativi alla violazione dei limiti del mandato, all'alterata percezione o falsa rappresentazione della realtà, escluso l'errore di giudizio, con possibilità di considerare il lodo, a tali effetti, come un contratto.
In tale ultimo senso si è espressa anche la giurisprudenza, precisando, tuttavia, che l'impugnazione del lodo irrituale per errore è limitata al solo errore sostanziale e non a quello di diritto e a condizione che si tratti di un errore di fatto essenziale che abbia inficiato la volontà delle parti, per effetto di una falsa rappresentazione o di un'alterata percezione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame, il che si verifica quando gli arbitri non abbiano preso visione degli elementi della controversia o ne abbiano supposto altri inesistenti, ovvero abbiano dato come contestati fatti pacifici e viceversa (cfr. da ultimo, Cass. civ., sentenza del 5.8.2024, n.
21994 onde “l'errore deducibile in sede d'impugnazione del lodo arbitrale irrituale deve consistere in una falsa rappresentazione della realtà che abbia deviato la formazione della volontà degli arbitri. Tale errore deve essere essenziale e riconoscibile, e non possono essere impugnati gli pagina 9 di 18 errori incidenti sulla formazione del convincimento attraverso l'interpretazione e valutazione degli elementi acquisiti. La valutazione dell'errore è riservata al giudice di merito e può essere censurata solo per incongruenza o illogicità della motivazione”).
In particolare, l'errore di fatto nell'arbitrato irrituale è stato ricondotto alla figura dell'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 15665/2019 secondo cui: “il lodo arbitrale irrituale - come la perizia contrattuale - per la sua natura, "quoad effectum", negoziale, essendo volto a integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono - analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4 c.p.c. - mentre non rileva
l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari” (cfr. Cassazione civile, sentenza dell' 11.6.2019, n. 15665).
Ciò premesso, è possibile passare ad esaminare le singole censure articolate nel gravame.
4.2. – Il primo motivo è infondato.
4.2.1. – Sostiene l'appellante che, nel lodo impugnato, l'arbitro “concentra la propria attenzione esclusivamente sul diritto di veto e sulle modalità in cui esso debba essere esercitato, ma nulla dice circa il presupposto logico e giuridico dell'esercizio del diritto di veto, ovvero dell'intimazione di pagamento inviata dal dott. nel marzo 2020 e di quella identica, quanto al CP_5 contenuto, all'obiettivo e alla ratio, nonché all'interesse sotteso del marzo 2023 e delle ragioni giuridiche e/o fattuali secondo le quali invece quest'ultima doveva considerarsi un atto gestorio diverso rispetto all'intimazione di pagamento precedente. Così facendo, arrivando già a valle del ragionamento, l'Arbitro “salta” completamente un punto fondamentale della controversia, non offrendo alcuna motivazione circa la asserita diversità dell'intimazione del 10.03.2020 rispetto a quella del 12.03.2023, e ignorando totalmente i rilievi e le eccezioni sollevati nel corso del procedimento dalle parti” (cfr. atto di appello, pag. 22), aggiungendo che “l'arbitro avrebbe
pagina 10 di 18 dovuto chiarire il motivo per cui le due intimazioni – identiche nel contenuto – rappresentavano due atti gestori differenti che pertanto avrebbero richiesto quella “valutazione prudente dell'interesse della società” a cui fa riferimento il primo Giudice, piuttosto che concentrare la propria attenzione sulle modalità di esercizio del diritto di veto” (cfr. atto, di appello, pag. 24).
È evidente che, in tal modo, l'appellante censura un deficit di motivazione del lodo arbitrale, così collocandosi completamente al di fuori delle ipotesi per le quali è previsto, dall'art. 808-ter c.p.c.,
l'annullamento dello stesso.
Invero, come affermato dalla giurisprudenza, l'inadeguatezza della motivazione del lodo irrituale non rientra tra i motivi di impugnazione di cui all'art. 808-ter c.p.c. né, tantomeno, tra i vizi suscettibili di rendere annullabile la determinazione arbitrale (cfr. Corte di Appello di Brescia, sentenza dell'8.1.2024, n. 63).
4.2.2. – Non pertinente è, poi, il riferimento, da parte dell'appellante, al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ex art. 112 c.p.c.) che sarebbe stato violato dall'arbitro per non avere valutato se le due diffide ad adempiere (del 10.3.2020 e del 12.3.2023) costituissero o meno un unico atto gestorio.
Come affermato dalla Suprema Corte: “il criterio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, al di fuori del giudizio ordinario, trova applicazione anche in materia di arbitrato irrituale e i rimedi esperibili contro il lodo che violi tale criterio sono quelli previsti dalla legge in materia contrattuale contro l'eccesso dai limiti del mandato, ravvisabile ogniqualvolta gli arbitri non si siano attenuti all'incarico ricevuto pronunciando al di fuori di quanto espressamente o implicitamente loro devoluto. Peraltro, l'indagine sui limiti del mandato si risolve in accertamento riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se conforme ai criteri dell'ermeneutica negoziale e adeguatamente motivato” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
21.5.1996, n. 4688).
Nella specie, l'appellante non deduce una violazione, da parte dell'arbitro, dei limiti del mandato, bensì soltanto la mancata considerazione di una tesi difensiva, il che impedisce di ravvisare qualsivoglia violazione dell'art. 112 c.p.c.
È pacifico, infatti, che non configura omessa pronuncia la mancata risposta ad un tema o quesito
(di fatto o di diritto) strumentale rispetto alla decisione (o ad un capo della domanda), su cui si è avuta una pronuncia, potendo il fatto fondare unicamente un vizio di motivazione (cfr. Cass. civ.
n. 3927/2022 secondo cui tale vizio “si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si riveli erronea e
pagina 11 di 18 censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte”), come tale irrilevante, per le ragioni sopra esposte.
4.2.3. – In ogni caso, l'arbitro, nel lodo in questa sede impugnato, ha, innanzi tutto, dato atto:
CP_
che era una società in nome collettivo, i cui soci erano e CP_8 CP_2 CP_5 con una quota di partecipazione rispettivamente pari al 51,66% ed al 48,34% e che
[...] entrambi erano anche gli amministratori della società;
che l'art. 6 dello statuto prevedeva che “l'amministrazione ordinaria estraordinaria della società nonché la legale rappresentanza di essa, spettano ai soci e CP_5 CP_2
disgiuntamente tra loro”;
[...]
che l'esercizio dello ius prohibendi, di cui all'art. 2257, comma 2, c.c., deve essere tempestivo e, quindi, avvenire prima che l'operazione produca i suoi effetti nei confronti di terzi;
Sulla base di tali considerazioni, l'arbitro ha, da un lato, considerato tempestiva l'opposizione formulata, con pec del 24.3.2020, da (nella sua qualità di socio amministratore di CP_2
“ ) alla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. nei confronti di “ Controparte_8 Controparte_6
, proveniente da (anch'egli nella sua qualità di socio e amministratore di “
[...] CP_5 [...]
) con cui questi richiedeva il pagamento della somma di € 903.123,29 (a titolo di CP_8 canoni dovuti sulla base del contratto d'affitto di ramo di azienda del 5.8.2015); dall'altro, ha considerato tale opposizione inidonea ad esplicare efficacia rispetto alla successiva diffida ad CP_ adempiere del 12.3.2023 (proveniente sempre da ), con cui si richiedeva a “ CP_5
il pagamento dell'importo di € 1.551.821,28 (sempre a titolo di canoni dovuti Controparte_6 in forza del contratto d'affitto di ramo di azienda del 5.8.2015), così motivando: “a giudizio di questa Arbitro, l'esercizio dello ius prohibendi, (soprattutto in casi come questo in cui non esiste di fatto una delibazione dei soci sull'opposizione, ma solo la volontà di opporsi del socio- amministratore di maggioranza), deve essere tempestivamente e cronologicamente riferito ad ogni singola operazione e non può essere espresso allora per adesso. Non può cioè tradursi in un divieto generale e “perenne”, anche in considerazione del fatto che il cd diritto di veto deve essere esercitato con prudenza e nell'interesse della società, interesse che può mutare nel tempo e che dunque esige una valutazione attuale. In altre parole, il diritto di veto espresso nel marzo 2020 dal Dott. ha spiegato i suoi effetti all'epoca, tanto da paralizzare l'azione volta al CP_2 recupero delle somme dovute in forza del contratto d'affitto (vds ), ma non può Pt_4 Parte_4 ritenersi operante nei confronti della diffida del 12.03.2023 e dei successivi atti sol perchè, come vorrebbe la convenuta, sulla fondatezza dell'opposizione “aveva deciso la maggioranza dei soci
pagina 12 di 18 (nel marzo 2020 ndr) e solo la maggioranza poteva disporre la revoca”. Si rammenti che nel caso di specie non v'è stata alcuna delibazione.” (cfr. lodo arbitrale pag. 20-21)
Da ciò la conclusione che, nel periodo che va dall'1.3.2023 al 20.4.2023, (quando CP_5 questi si è trovato ad essere amministratore unico di “ a seguito della revoca Controparte_8 dalla carica di per effetto dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 178/2023 del CP_2
Tribunale di Siena), avesse il potere di rappresentare – ex art. 75, terzo comma, c.p.c. e 2257 c.c.
– “ (sia in relazione alla richiesta, rivolta nei confronti di “ Controparte_8 Controparte_6
, di pagamento dei canoni del contratto di affitto del 2015, di cui alla diffida del 12.3.2023, sia
[...] in relazione all'avvio ed alla prosecuzione del procedimento arbitrale), senza alcuna possibilità di opposizione da parte dell'altro socio , in quanto privo del potere gestorio e, dunque, CP_2 dello ius prohibendi.
Pertanto, come correttamente rilevato dal tribunale, l'arbitro ha ritenuto l'intimazione del
12.3.2023 un nuovo atto gestorio e, dunque, ha escluso che la prima opposizione di CP_2
(in quanto riferita alla diffida del 10.3.2020) fosse idonea a paralizzarne gli effetti.
[...]
Al riguardo, è indicativo che l'arbitro abbia ritenuto necessario che l'opposizione ex art. 2257 c.c. fosse riferita “ad ogni singola operazione” e, pertanto, non potesse essere espressa “allora per adesso”, con ciò negando che essa valesse anche per la diffida del 12.3.2023 e per i “successivi atti”.
Il che sta chiaramente a significare che l'arbitro aveva considerato la diffida del 10.3.2020 e quella del 12.3.2023 due distinti atti (gestori), a nulla rilevando l'identità del loro contenuto, tenuto conto del tempo trascorso – e, quindi, anche dell'aumento della morosità – tra la prima e la seconda diffida (circostanza, questa, sottolineata dall'arbitro quando afferma che “il cd diritto di veto deve essere esercitato con prudenza e nell'interesse della società, interesse che può mutare nel tempo e che dunque esige una valutazione attuale”).
4.2.4. – È irrilevante, allora, che rappresentasse la maggioranza del capitale CP_2 sociale, in quanto la sua volontà è riferita ad un atto (la diffida del 10.3.2020) da ritenersi, per le ragioni esposte dall'arbitro, superato (a seguito della diffida del 12.3.2023), di talché non è dato comprendere cos'altro avrebbe dovuto dire il lodo sul punto.
Quindi, certamente condivisibile è l'affermazione del tribunale che ha ritenuto “superflua ogni ulteriore considerazione” in merito, proprio perché l'intimazione del 12.3.2023 costituiva “un nuovo atto gestorio”.
Il mezzo, perciò, è caducato.
4.3. – Il secondo motivo, se non inammissibile, è palesemente infondato.
pagina 13 di 18 Censura l'appellante la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso che “l'arbitro sia incorso in una violazione dell'art. 2257 comma 3° c.c. secondo cui “la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione”, in quanto l'arbitro si
è limitato a prendere atto del fatto che nel caso di specie, in cui vi erano solo due soci,
l'opposizione del socio di maggioranza all'atto posto in essere dal socio amministratore, titolare della quota di minoranza, rendeva inutile una specifica decisione a maggioranza, che infatti non vi era stata”.
Secondo la difesa di “ l'arbitro, in realtà, avrebbe violato una norma Controparte_6 imperativa (costituita, a suo dire, dall'art. 2257 c.c.), in quanto “sembra prospettare due regimi diversi di efficacia del diritto di veto a seconda che i soci si esprimano attraverso una delibera o meno e dunque a seconda che vi siano due o più soci. L'Arbitro in altre parole sembra sostenere che, ove avesse avuto più di due soci ed essi si fossero espressi in merito al Controparte_4 conflitto esistente fra i due amministratori attraverso una delibera, tale decisione – per il fatto di essere espressa in una delibera – avrebbe privato il dott. del potere di diffidare CP_5 [...] al pagamento del canone relativo al Contratto di Affitto 2015 e alla risoluzione Controparte_6 dello stesso;
mentre, dal momento che i soci di erano due e, dunque, non vi è Controparte_4 stata alcuna delibera, allora “il diritto di veto espresso nel marzo 2020 dal Dott. ha CP_2 spiegato i suoi effetti all'epoca” e non può “ritenersi operante nei confronti della diffida del
12.03.2023” (cfr. atto di appello, pag. 27).
Ora, a prescindere dalla considerazione che già il carattere dubitativo della censura (testimoniato dall'utilizzo, a più riprese, del verbo “sembra”) è sintomatico della sua intrinseca debolezza, mette conto di evidenziare come l'impugnante intenda far valere un errore di giudizio dell'arbitro e, quindi, fuoriesca (ancora una volta) dalle ipotesi previste dall'art. 808-ter c.p.c. per l'annullamento del lodo.
In ogni caso, come già rilevato dal tribunale, l'arbitro si è limitato solo a dare atto che, nella specie, non vi era stata alcuna deliberazione da parte dei soci in ordine alla diffida del 10.3.2020 ma, con questo, non ha certamente contestato la validità dell'opposizione spiegata dall'allora amministratore (nonché socio di maggioranza) . CP_2
Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'inidoneità dell'opposizione spiegata da a paralizzare gli effetti della diffida del 12.3.2023 è stata rivenuta dall'arbitro non CP_2 già nella mancanza di una delibera societaria bensì nel fatto che tale seconda diffida costituisse un distinto ed autonomo atto gestorio (per quanto esposto al § 4.2.) e perché l'opposizione di CP_2
, formalizzata solo con pec del 22.6.2023, era “priva del requisito della tempestività, poichè
[...] esercitata rispetto ad una “operazione” già compiuta, visto che il giudizio era già incardinato e
pagina 14 di 18 questo Arbitro aveva già inviato alle parti tutte la propria accettazione (con pec dell' 8.06.023)”
(cfr. lodo, pag. 22).
4.4. – Manifestamente infondato è, poi, il terzo motivo di appello.
4.4.1. – Lamenta l'appellante la mancata considerazione, da parte dell'arbitro, di “documenti depositati in atti” e l'omessa valutazione di “diverse circostanze e/o fatti” (cfr. atto di appello, pag.
31) che non gli avrebbero consentito di apprezzare l'esistenza di un (presunto) accordo tra le parti in ordine al pagamento dei canoni relativi al contratto di affitto del 2015.
Ora, come condivisibilmente affermato dal primo giudice, “ intende, in tal Controparte_6 modo, far valere un errore di giudizio dell'arbitrio, che sarebbe consistito in una inesatta o mancata valutazione del materiale probatorio, come tale del tutto inammissibile ex art. 808-ter c.p.c.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “l'errore deducibile in sede d'impugnazione del lodo arbitrale irrituale deve consistere in una falsa rappresentazione della realtà che abbia deviato la formazione della volontà degli arbitri. Tale errore deve essere essenziale e riconoscibile, e non possono essere impugnati gli errori incidenti sulla formazione del convincimento attraverso
l'interpretazione e valutazione degli elementi acquisiti” (cfr. Cass. civ., sentenza del 5.8.2024, n.
21994).
Del resto, l'equiparazione dell'errore di fatto, rilevante ai fini dell'impugnazione del lodo, a quello revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., comporta che esso deve consistere in un travisamento dei fatti costitutivo di «quell'abbaglio dei sensi» che cade su un punto decisivo ma non espressamente controverso della causa (C. St., Sez. VI, 12.11.2009, n. 7040; cfr. anche Cass. n. 13140/2018;
Cass. n. 26777/2013), deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra il lodo impugnato e gli atti e documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche (Cass. n. 12283/2004).
Nella specie, l'appellante non intende far valere una falsa percezione della realtà – concretizzatasi in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile – in cui sarebbe caduto l'arbitro, bensì censurare la valutazione del materiale probatorio da questi compiuto, il che non consente di ritenere sussistente un errore di fatto rilevante ai fini dell'annullamento del lodo.
4.4.2. – In ogni caso, giova considerare che, sul punto, l'arbitro ha, da un lato, stigmatizzato la contraddittorietà delle affermazioni di “ (“non è chiaro per quanto emerge Controparte_6 dagli atti se il predetto canone era “simbolico” quindi fittizio e/o simulato, come scrive il socio
CP_2 in un primo momento (nel verbale di assemblea del 5.02.20) o se il canone sarebbe stato
[...] corrisposto quando completati gli investimenti, ne avesse avuto la Controparte_6
pagina 15 di 18 capacità economico-finanziaria, come poi scrive la difesa della stessa”, cfr. lodo pag. 23) e, dall'altro, ha evidenziato che gli elementi offerti dalla odierna appellante (i quali, quindi, sono stati tutti valutati) non erano idonei a dimostrare l'esistenza del presunto accordo in ordine al pagamento dei canoni relativi all'affitto del 2015 (“la prova di tale accordo sarebbe costituita da una serie di elementi che valutati nel loro insieme deporrebbero quantomeno in via presuntiva per l'effettiva sussistenza di un siffatto accordo. Ma, a giudizio di questo Arbitro, gli elementi indicati non possono dirsi gravi, precisi e concordanti (nel significato di cui a Cassazione civile, sez. II , 21/03/2022 , n. 9054) e dunque tali da ritenere provato “il fatto ignoto.”).
In particolare, l'arbitro ha esaustivamente argomentato che “l'esistenza di un tale accordo non può ricavarsi né dall'azzeramento dei debiti di cui al precedente contratto d'affitto d'azienda,
(trattasi, infatti, di rapporti contrattuali distinti e peraltro attinenti a società costituite da una compagine sociale parzialmente diversa da quella attuale, visto che ne faceva parte anche la madre di sig.ra ; né dai patti parasociali del 2014, che CP_2 CP_5 Persona_1 riguardano altre società del “Gruppo Cecchi”, che nulla dicono in proposito di e che Controparte_8 in ogni caso sarebbero già scaduti), né dall'aver mancato di procedere all'incasso dei canoni sino al marzo 2020, atteggiamento di mera tolleranza che nulla dimostra. Sul punto si ritengono del tutto condivisibili le argomentazioni di cui alla sentenza n. 178/23 del Tribunale di Siena” (cfr. lodo, pag. 24), con la conseguenza che l'appellante non può dolersi della mancata menzione, nel lodo, di tutti i documenti prodotti e delle circostanze allegate, in quanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, ciò è dipeso dal fatto che gli stessi sono stati ritenuti irrilevanti ai fini decisionali, perché reputati recessivi a fronte degli elementi espressamente citati, dal giudice privato, nel comporre il quadro probatorio di riferimento.
4.5. – Infondato è anche l'ultimo motivo di appello.
4.5.1. – Difatti, nel liquidare le spese di lite, il tribunale ha fatto corretta applicazione dello scaglione di riferimento (da € 1.000.001 ad € 2.000.000), applicando i parametri minimi per tutte e quattro le fasi.
In proposito, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non rileva che il processo non abbia visto lo svolgimento di attività istruttoria, in quanto, come affermato dalla Suprema Corte:
“in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il
d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante
pagina 16 di 18 per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (cfr. Cass. civ., ord. n.
8561/2023).
Del resto, l'art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. 55/2014, nell'annoverare gli atti rientranti nella
“attività istruttoria”, ha un contenuto assai ampio, includendovi anche “le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale”, e, perciò, attività che sono state senza dubbio poste in essere in prime cure, laddove si consideri che, all'udienza di discussione, le parti hanno interloquito anche sull'istanza di riunione (cfr. verbale dell'1.10.2024).
Certamente dovuto è anche il compenso per la fase decisoria, essendo il processo stato definito con sentenza all'esito della celebrazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c.
4.5.2. – Inoltre, nel regolamentare le spese di lite, il tribunale ha fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza, stante l'integrale rigetto del ricorso proposto da “ Controparte_6
.
[...]
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “in base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 30.4.2010, n. 7625).
Pertanto, alcuna rilevanza, sotto il profilo della causalità della lite, può attribuirsi al rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dall'originaria resistente, in quanto è stata “ Controparte_6
a dare causa al processo procedendo all'impugnativa del lodo.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 1.000.001-
2.000.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 7.418,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 4.313,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 4.949,00
Fase decisionale (valore minimo): € 6.167,00
Compenso tabellare: € 22.867,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale, in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
pagina 17 di 18 5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
5.3. – Occorre, infine, dare mandato alla cancelleria di richiedere l'integrazione del C.U. residuo del presente grado – pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto corrisposto – in virtù del reale valore della causa (€ 1.551.821,28) diverso da quello dichiarato (indeterminabile).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze – Sezione Specializzata Agraria – definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 682/2024 emessa dal Tribunale di Siena – Parte_1
Sezione Specializzata Agraria – e pubblicata il 01/10/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 22.867,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Manda alla cancelleria per la regolarizzazione dell'appello sotto il profilo fiscale avuto riguardo al diverso valore accertato della controversia.
Firenze, 25.3.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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