Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 27 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N.1489/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
(c.f. Parte_1
) con sede in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, che P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
avente sede in Roma, ai sensi dell'art. 13 della L. 448/98 Parte_2 nonché di procura a rogito del notaio Dott.ssa di Tivoli, rep. n.37521 Persona_1 del 3.7.2014 –racc. 5762- rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti GIOVANNA RITA DEL SIGNORE (c.f. p.e.c. C.F._1
t) e (c.f. Email_1 Parte_3
) t giusta procura C.F._2 Email_2 generale alle liti Notar P. in Roma in data 23.7.2015 n. rep. Per_2
80974/21569, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide De Pt_1
Gasperi n. 55
APPELLANTE
E
1
) presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al C.F._3
Viale Antonio Gramsci n. 16.
Il difensore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 125 e 136 c.p.c. e dell'art. 16 D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito in L. 17/12/2012 n. 221, dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: Email_3
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 20.6.2022 l' ha proposto Pt_1 tempestiva impugnazione contro la sentenza n. 2777/2022 pubbl. il 16.5.2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli con la quale era stato accolto per quanto di ragione il ricorso in opposizione proposto dalla società avverso l'avviso di addebito n. 371 2021 00002456 87 000, notificato il 18/06/2021, mediante il quale l' sede di Napoli aveva richiesto il pagamento della complessiva somma Pt_1 di Euro 271.366,44 (posizione contributiva dal 06/2015 al 07/2019) per non avere la ditta applicato il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. ritenute comparativamente più rappresentative a livello nazionale di categoria.
Il Tribunale aveva osservato che il CCNL SAFI applicato dall'azienda era da ritenersi di incontestata maggiore rappresentatività rispetto al CCNL COMMERCIO i cui parametri retributivi erano stati utilizzati dall' per calcolare i minimi Pt_1 contributivi. Quindi aveva accertato e dichiarato l'illegittimità delle pretese avanzate dall' con l'avviso di addebito n. 371 2021 00002456 87 000, Pt_1 annullandolo e dichiarando non dovuta la somma pretesa. Spese di lite secondo soccombenza.
Nei motivi di appello l' ha contestato le conclusioni del Tribunale con riguardo Pt_1 alla corretta individuazione del CCNL applicabile ed alla determinazione del minimale contributivo. Ha concluso come in atti per la riforma della sentenza con rigetto dell'avversa opposizione. Vinte le spese.
Si è tempestivamente costituita la parte appellata la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame;
nel merito, ha resistito al ricorso di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note delle parti costituite nei termini, la Corte, all'esito dell'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è fondato.
2 1.Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello, risultando l'atto formulato mediante motivi che contengono un'adeguata individuazione dei punti di motivazione in contestazione e un'esposizione esaustiva delle ragioni di dissenso rispetto alla decisione del Tribunale.
2. L'addebito contributivo in esame che trae origine dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione (VUAN) n. 2017006389/DDL notificato in data 06/12/2019, mediante il quale erano state contestate alla ditta le seguenti presunte irregolarità, conseguenti a verifiche ispettive effettuate dai Funzionari di Vigilanza: “Il contratto collettivo sottoscritto con organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale rappresenta il parametro ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal CCNL applicato ai fini retributivi (vedasi l'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 e l'articolo 2, comma 25, della L. n. 549/1995). Il core business dell'azienda in esame è il commercio e la vendita all'ingrosso ed al dettaglio di giochi e giocattoli esercitati presso la sede legale nonché nei vari punti vendita, “settore” merceologico cui si riferisce il CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da e dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative CP_3 sul piano nazionale. Difatti il C.C.N.L. per i Dipendenti da Controparte_4
applicato dall'azienda in esame fino al 30 aprile 2016, è
[...] stato stipulato tra la Parte_4
delle P.M.I. e la
[...] Controparte_5
( , e la
[...] CP_6 [...]
e l' Controparte_7 [...]
( )… Con decorrenza 01 maggio Controparte_8 CP_9
2016 l'azienda ha applicato il C.C.N.L. SERVIZI AUSILIARI FIDUCIARI E INTEGRATI per il personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private (S.a.f.i.), stipulato da
[...]
Controparte_10
[...] [...] servizi integrati di sicurezza Controparte_11
– AOSIS – UILTUCS…
….. il meno oneroso CCNL SAFI adottato dall'azienda invece del CCNL
[...] dal maggio 2016 fa riferimento ad ambiti di attività del tutto Controparte_4 differenti rispetto quello in cui opera l'impresa. Anche se fosse considerato aderente all'alveo delle attività esercitate dall'azienda commerciale resterebbe in ogni caso minoritario rispetto al ccnl leader ( .… CP_3
Dal 1 maggio 2016, la società ha retribuito i lavoratori dipendenti applicando il C.C.N.L. S.A.F.I. e le deroghe indicate nei contratti di prossimità; ha calcolato i contributi previdenziali ed assistenziali su tali retribuzioni, adeguandole, ove inferiori, al minimale legale previsto dall'art. 7 della legge 11 novembre 1983 n. 638. Dalle irregolarità sopra specificate e dalla mancata applicazione dei livelli minimi retributivi previsti dal C.C.N.L. “Commercio e Terziario”, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale scaturiscono delle differenze dell'imponibile contributivo di legge. Tali violazioni
3 rappresentano un mancato rispetto degli altri obblighi di legge (art. 1, comma 1175 L. n. 296/2006)….”.
Avendo accertato che “il citato contratto collettivo riduce notevolmente i monti retributivi nel confronto con il CCNL cosiddetto “leader” CONFCOMMERCIO/CGIL- CISL-UIL”, - esaminata la legislazione delle norme: - art. 1 del DL n. 338/89 convertito con L. 389/89 – art. 2, comma 25 della legge n. 549/1995 – art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 – art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015- l' aveva diffidato l'azienda a Pt_1 regolarizzare la contribuzione sulle differenze retributive esistenti tra il contratto leader e quello minoritario sulla base Parte_5 CP_12 dei livelli e delle mansioni dei lavoratori oltre che sulle differenze retributive introdotte dall'accordo di prossimità del maggio 2015 (art. 8 del D.L. n. 138/2011); poi aveva proceduto a recuperare tutti gli sgravi e le agevolazioni contributive indebitamente fruite dall'azienda dal giugno 2015 al giugno 2018, limitatamente ai lavoratori cui le stesse violazioni si riferivano.
Oggetto principale della controversia è l'individuazione della retribuzione da assumere come base di calcolo degli obblighi previdenziali e specificamente contributivi (cd. retribuzione imponibile), con riferimento all'art. 1, comma 1, del DL n. 338 del 1989 convertito con modificazioni nella L. n. 389/1989, e alla successiva norma di interpretazione autentica, l'art. 2, comma 25, della Legge n. 549/95, sia sotto il profilo dell'attinenza del CCNL alla “categoria” che del grado di rappresentatività delle OO.SS..
La contestazione attiene in primo luogo all'utilizzo di un CCNL che concerne un settore merceologico diverso da quello in cui, pacificamente, opera l'azienda; ad essa si aggiunge la valutazione del grado di rappresentatività delle OO.SS. stipulanti sulla quale si è incentrata esclusivamente – peraltro con erronea conclusione – la decisione del Tribunale. L'attinenza del CCNL di riferimento alla categoria rappresenta il primo dato in contestazione;
nell'ambito poi della categoria, si deve operare la verifica del grado di rappresentatività. A tale ultimo riguardo, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, si osserva innanzitutto che non possono dirsi pacifiche le circostanze relative alla sussistenza del requisito di maggiore rappresentatività comparativa del CCNL applicato dalla odierna appellata, essendo la questione strettamente attinente alla res controversa.
In diritto, secondo il disposto di cui all'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389, la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto "minimale contributivo").
Il comma 25 dell'art. 2 della legge n. 549/95, con norma di interpretazione autentica, ha stabilito che “L'art. 1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle
4 organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi nella categoria”.
Stante l'inequivocabile dettato normativo, come la giurisprudenza ha evidenziato con orientamento consolidato (v. C. Cass. Sez. U, Sentenza n. 11199 del 29/07/2002 (Rv. 556364 – 01 e, tra le più recenti, C. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19284 del 02/08/2017 (Rv. 645147 - 01)
“L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito dalla l. n. 389 del 1989, senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (cosiddetto minimo retributivo costituzionale), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con conseguente influenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione;
né è configurabile la violazione dell'art. 39 Cost., alla stregua dei principi espressi con la sentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1992, per via dell'assunzione di efficacia "erga omnes" dei contratti collettivi nazionali, essendo l'estensione limitata - secondo la previsione della legge - alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale ed a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso”.
Da ultimo (v. C. Cass. Ord. 22 settembre 2021, n. 25730) è stato ribadito che è stato determinato dal legislatore un imponibile “minimo” da sottoporre a contribuzione, anche qualora la retribuzione erogata al lavoratore sia inferiore;
il parametro di riferimento è il contratto collettivo dotato dei suddetti requisiti e quindi una retribuzione “virtuale”, che è quella stabilita dalle parti sociali, non sempre e necessariamente corrispondente a quella erogata ai dipendenti della ditta.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 801/2012, ha anche precisato che “Invero, per “categoria” non si può che intendere il settore produttivo in cui opera l'impresa, risultando altrimenti incongruo l'ambito di applicazione, sia pure ai soli fini contributivi, di una contrattazione collettiva vigente in un settore diverso, stante il rilievo pubblicistico della materia, che non può consentire riserve a scelte soggettive, pena, diversamente, l'illogicità del sistema”. Secondo quanto recentemente affermato “ l'inquadramento ai fini contributivi di cui all'art. 1 d.l. n. 338/1989, cit., per come autenticamente interpretato dall'art. 2, comma 25, l. n. 549/1995, va correlato all'attività effettivamente svolta dall'impresa, ex art. 2070 c.c., dovendo necessariamente farsi ricorso, in ragione del rilievo pubblicistico della materia, ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili, stante il principio di libertà sindacale e la non operatività dell'art. 2070 cit. nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori, sia pure nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall'art. 36 Cost. (così già Cass. n. 801 del 2012, in motivazione, sulla scorta 5 di Cass. S.U. n. 11199 del 2002, nonché da ult. Cass. n. 623 del 2024, sempre in motivazione)” (v. in motivazione C. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 19759 del 2024).
Tanto premesso in diritto, si osserva che nella fattispecie è una Controparte_1 società esercente attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di giochi e giocattoli;
ha versato i contributi per il personale dipendente, calcolando l'imponibile contributivo in base al CCNL Servizi Ausiliari Fiduciari e Integrati - S.A.F.I. piuttosto che al CCNL Commercio, Distribuzione e Servizi firmato da Confcommercio e sindacati confederali CGIL, CISL e UIL, peraltro precedentemente applicato fino al 1 maggio 2016, e ritenuto in sede ispettiva come il CCNL da applicare ex art. 1 DL 338/1989 conv. in L. 389/89 e art. 2, c. 25, L. 549/95 quale contratto leader di settore.
Rileva il collegio che costituisce circostanza non contestata l'attinenza del CCNL utilizzato dalla ditta ad altro settore merceologico, all'evidenza privo di analogie o affinità con la vendita dei giochi/giocattoli: la difesa infatti è incentrata sull'inutilizzabilità del riferimento alla categoria e sull'affermazione del carattere di contratto leader del CCNL CP_12
Deve ritenersi, in via decisiva ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, che il settore merceologico in cui opera la società ricorrente non sia riconducibile in alcun modo alla categoria cui si applica il CCNL e che pertanto sia stato utilizzato CP_12 dalla società in via strumentale, per un abbattimento della contribuzione non consentito dalla legislazione vigente.
A ciò si aggiunge la valutazione – secondaria – del grado di rappresentatività delle OO.SS. stipulanti, in quanto la comparazione si deve svolgere nell'ambito della categoria. In ogni caso in proposito – tenuto contro degli oneri probatori, gravanti sull' , di dimostrare l'esistenza, nel corrispondente settore produttivo, di un Pt_1 contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi – l' aveva individuato il contratto Pt_1 collettivo di settore per parametrare detto minimale. Nel verbale posto a fondamento dell'impugnato avviso di addebito erano stati anche indicati in maniera analitica gli elementi e le circostanze di fatto (v.pag. 7) da valutarsi per accertare la maggiore rappresentatività delle associazioni stipulanti (nella specie quelle che hanno sottoscritto il CCNL Confcommercio, cioè CIGL, CISL, UIL) e che sono rimasti incontestati. Infatti la difesa dell'opponente si è limitata ad affermare apoditticamente che il CCNL è “senz'altro un contratto leader” (v. pag. 15 del CP_12 ricorso di primo grado). Correttamente quindi l' ha parametrato al CCNL Pt_1
Confcommercio il calcolo dei contributi dovuti e pretesi con l'avviso di addebito opposto.
3. Sono state riproposte dall'appellata le eccezioni introdotte con il ricorso primo grado, relative alla decadenza dal ruolo ex ART. 25, CO. 1, LETT. A) D.LGS. N. 46/1999 ed alla nullità dell'atto ex art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni ex art.
1. L. n. 122/2010, in quanto l'Avviso di addebito non è stato sottoscritto, mediante firma elettronica, dal Responsabile dell'ufficio che lo ha emesso. 6 Come dedotto dall' nelle difese davanti al Tribunale, i suddetti rilievi sono Pt_1 inammissibili, in quanto proposti dopo il decorso del termine di gg. 20 previsto per l'opposizione agli atti esecutivi.
4.Infine, con riguardo alla determinazione della somma pretesa dell' , parte Pt_1 appellata ha dedotto che erroneamente il recupero dei contributi mediante il contestato avviso di addebito decorreva dal mese di giugno 2015, sebbene gli stessi Ispettori avessero riconosciuto che l'azienda aveva iniziato ad applicare il CCNL SAFI con decorrenza 1^ maggio 2016, calcolando le contribuzioni sulla base dei relativi parametri retributivi.
Osserva la Corte che la difesa del non ha considerato che, in Controparte_1 sede di accertamento, era stato evidenziato che già dal luglio 2015 la ditta non si era attenuta al CCNL di riferimento dotato di maggiore rappresentatività nella categoria, applicando piuttosto le deroghe salariali introdotte dall'Accordo di prossimità ex art. 8 L. 138/2011.
La diffida riguardava infatti la regolarizzazione della contribuzione:
-sia sulle differenze retributive esistenti tra il contratto leader e quello minoritario sulla base dei Parte_5 CP_12 livelli e delle mansioni dei lavoratori;
- sia sulle differenze retributive introdotte dall'accordo di prossimità del maggio del 2015 (art. 8 del D.L. n. 138/2011).
Corretta pertanto, in quanto coerente con le contestazioni, è dunque la fissazione della decorrenza dei contributi da regolarizzare.
L'appello va quindi accolto, con rigetto del ricorso in opposizione proposto dalla società, in riforma della gravata sentenza.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell'appellato, avuto riguardo ai parametri vigenti ed al valore della causa.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso in opposizione proposto dalla società avverso l'avviso di Controparte_1 addebito n. 371 2021 00002456 87 000; condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado che liquida in complessivi euro 4.201,00 per il primo, ed in euro 4.997,00 per il secondo, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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