Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/03/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4421/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 18/03/2025, alle ore 10.40 nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale
Ordinario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la cau- sa in intestazione.
Sono presenti: per parte attrice l'Avv.Dioguardi Sabato e l'avv. Di Iorio AE in sostituzione del'Avv. AN Riccardo, per il convenuto TO AN l'Avv. Montano Ma- riagrazia, presente anche nell'interesse di TO AE per delega dell'Avv. Mon- tano Antonio. I difensori delle parti concludono riportandosi ai propri atti di cui chiedo- no l'integrale accoglimento. L'Avv. Dioguardi ribadisce la disponibilità della parte attri- ce ad un ulteriore tentativo di bonario componimento oltre a quelli gia esperiti;
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Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai pro- pri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, all'esito della camera di consiglio, allorquando i difer- sori delle parti si sono allontanati, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola , in composizione monocratica ed in perso-
na del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.281
sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della
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S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4421/2018 r.g.a.c.
TRA
TO OS (c.f.: [...]) E TO CE
CO (cf: [...]), parte elettivamente domiciliata in VIA F.
TERRACCIANO, 233 POMIGLIANO D'ARCO presso lo studio dell'Avv.
RICCARDO FRANCECO (c.f.: [...]) dal quale è rappresen-
ta e difesa in virtù di procura in atti.
- PARTE ATTRICE
E
TO EL (c.f.: [...]) parte elettivamente domiciliata in Acerra (NA) alla via Palestro, n. 4 presso lo studio degli Avv.ti
SONIA FERRIGNO (cf. [...]) e MONTANO ANTONIO
(c.f.: [...]) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di pro-
cura in atti
- PARTE CONVENUTA
E
TO FRANCECO (cf: [...]), parte elettivamente domiciliata in Acerra (NA) alla via Palestro, n. 4 presso lo studio dell'Avv.
MONTANO MARIAGRAZIA (c.f.: [...]) dal quale è rap-
presentata e difesa in virtù di procura in atti
- PARTE CONVENUTA
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OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, TO OS e AN
([...]) convenivano in giudizio TO AE e Fran-
cesco ([...]) al fine di accertare e dichiarare aperta congiun-
tamente sia la successione paterna (TO GI, deceduto in Napoli il
25.12.2011, ab intestato) che quella materna (LI AN, deceduta in Casal-
nuovo di Napoli il 14.12.2013, con testamento) procedendo alla divisione dei be-
ni tra gli eredi come individuati in atti, previa formazione di una massa ereditaria
(unica) reliquata dai decessi dei genitori (a loro volta eredi del premorto figlio
GI), da dividere in favore dei figli secondo il progetto esposto in narrativa,
od in subordine ordinando al TO AE di conferire alla massa
€.400.000,00, od in secondo subordine assegnare ex art.720 cpc l'appartamento meglio specificato in atti agli attori, od in terzo subordine disporre la reintegra-
zione delle quote di legittima, in quarto subordine assegnare al fratello AE
l'immobile con conguaglio in favore degli attori, condannando in ogni caso alla corresponsione della somma riferibile alla mancata locazione degli immobili, con vittoria di onorari e spese di giudizio.
Si costituiva TO AN ([...]), chiedendo dichiararsi la domanda inammissibile ed improcedibile in rito e contrastandone nel merito la fondatezza. Si costituiva altresì TO AE rassegnando le medesime con-
clusioni di inammissibilità ed improcedibilità oltre che contrastando nel merito la fondatezza delle domande avanzate da parte attrice.
Tutto ciò premesso, deve essere dichiarata la inammissibilità della spiegata do-
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manda di divisione ereditaria. Deve innanzitutto evidenziarsi che trattandosi del-
lo scioglimento di masse plurime, tra loro assolutamente autonome, che avrebbe-
ro dovuto essere fatte oggetto di autonome domande di divisione previa forma-
zione di ciascuna di essi indicando espressamente partecipanti e quote di ciascu-
no di essi. Inoltre, non può che evidenziarsi che nessuna delle parti del giudizio ha provveduto a versare in atti la documentazione necessaria e, segnatamente: 1)
titolo di provenienza dei beni in favore del de cuius; 2) iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della suc-
cessione (ovvero alienazione di beni); 3) iscrizioni e trascrizioni contro i succes-
sori dalla data di apertura della successione a quella di trascrizione della doman-
da; 4) copia di eventuali atti di donazioni effettuate in vita dal de cuius o di even-
tuale testamento;
ovvero relazione notarile sostitutiva.
L'omessa rituale e tempestiva produzione della documentazione concernente la titolarità dei beni in capo al de cuius, abbinata alle relative certificazioni ipo-
catastali (idonee comprovare che i beni erano ancora nella titolarità dei condivi-
denti alla data di pro-posizione della domanda, non essendo divenuti oggetto di atti traslativi in favore di terzi), ovvero di relazione notarile sostitutiva, sia pur considerata la scarna documentazione prodotta (certificati atto di donazione nun-
ziale di piccolo fon-do in favore della de cuius, trascrizione scioglimento bonario di altra divisione con cui veniva assegnato una quota di terreno alla odierna de cuius, visure catastali) rende impossibile procedere all'accertamento richiesto non consentendo verifica alcuna in ordine alla sussistenza dei requisiti dell'azione, all'esatta consistenza dell'asse, l'appartenenza al medesimo dei beni di cui si chiede la divisione, l'accertamento della eventuale commerciabilità dei beni e così via.
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Giova evidenziare che la produzione dei documenti innanzi indicati deve avveni-
re ad opera delle patri ed entro i termini all'uopo previsti dall'art. 183 co 6 n.2
per le allegazioni documentali, pena la violazione dei termini decadenziali sud-
detti e la tardività dei documenti depositati. Né ad ovviare a tale omissione, può
darsi rilievo all'atteggiamento di non contestazione circa l'esatta individuazione dei beni caduti in successione, atteso che tale comportamento processuale, non è
idoneo ad esplicare effetti in ordine all'accertamento della proprietà dei beni im-
mobili.
Letta la pronuncia della Corte Costituzionale del 19 aprile 2018 n. 77, che ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, e considerata l'adesione alla domanda di scioglimento proveniente da parte del convenuto della comunione ereditaria, nonché l'attitudine della pronunzia medesima ad espletare effetti in favore di tutti i condividenti e rilevato che nessuna delle parti ha prov-
veduto a depositare la documentazione di cui in premessa, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed ecce-
zione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la domanda inammissibile;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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