Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00108/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00489/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 489 del 2024, proposto da
UI RO, ER RO, IT RN e avv. Francesco Sacco, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Ribecco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al Decreto di accoglimento n.1925 ex legge Pinto depositato in data 19.07.2021 nel procedimento di cui all'R.G. V.g. n. 352/2021 della Corte di Appello di Catanzaro, passato in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Ivo Correale e udito per le parti ricorrenti il difensore, come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Rilevato che:
- con rituale ricorso a questo Tribunale, ex artt. 112 e ss. c.p.a., i sig.ri UI RO, ER RO, IT RN e l’avv. Francesco Sacco agiscono per ottenere l’esecuzione, da parte dell’amministrazione intimata, del decreto meglio indicato in epigrafe, i primi, nella parte in cui la condanna al pagamento in favore dei sig.ri UI RO e ER RO di € 3.500,00 ciascuno e in favore della sig.ra IT RN di € 8.500,00, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di danno non patrimoniale; l’avv. Francesco Sacco, a sua volta, per ottenere l’esecuzione nella parte
in cui la condanna al pagamento in suo favore di € € 79,31 per spese ed in € 430,00 per compensi, oltre accessori di legge, quale difensore distrattario della parte ivi ricorrente;
- il Ministero della Giustizia, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito;
- alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
DIRITTO
Considerato che:
- il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti;
- parte ricorrente ha inviato all’amministrazione resistente la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89, e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi 6 mesi;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur risultando, questo, notificato ritualmente;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Considerato, pertanto:
- di dover dichiarare l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori per l’instaurazione del presente giudizio, se documentate, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, quale Commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, il quale, scaduto il termine precedente e su istanza di parte, senza compensi ai sensi del comma 8 art. 5 sexies l. n. 89 del 2001, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente;
Considerato, ancora, che:
- le spese del presente giudizio vadano poste a carico dell’amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo d’ufficio sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per l'esecuzione mobiliare (fattispecie maggiormente affine a quella oggetto di giudizio, non espressamente disciplinata; cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247), tenuto conto della semplicità e serialità della materia;
- in caso di mancata refusione delle spese del presente giudizio di ottemperanza da parte dell’amministrazione soccombente, nel medesimo termine di giorni 60 concesso per il pagamento degli importi per cui è stato promosso il ricorso, al pagamento delle suddette spese provvederà il Commissario nominato con la presente sentenza, nel termine indicato in dispositivo, in quanto: a) nel silenzio del codice di rito sulle modalità di corresponsione delle spese liquidate nella sentenze di ottemperanza, deve trovare applicazione il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive; b) ragioni di economia processuale impongono di adottare un approccio che eviti, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, un secondo giudizio di ottemperanza, con conseguente spreco di attività giurisdizionale; c) la completa attuazione del “dictum” di ottemperanza, anche in punto di sue spese, consente in unica battuta la completa definizione della res contenziosa così prevenendo, secondo il principio del buon andamento, l’ulteriore utilizzo di attività e risorse dell’amministrazione per riparare alla medesima vicenda di inadempimento; d) nel procedimento di espropriazione forzata, che col giudizio di ottemperanza per crediti riconosciuti dal giudice civile condivide le finalità, l’art. 95 c.p.c. precisa che le spese gravano sul debitore, mentre l’art. 510 c.p.c. stabilisce che esse, liquidate dal giudice dell’esecuzione, vengono soddisfatte con la distribuzione del ricavato della vendita, peraltro in prededuzione, godendo dei privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c.;
Considerato che, al momento del trattenimento in decisione, non risulta ancora entrata in vigore la disposizione di cui all’art.1, comma 817, lett. m), l. 30.12.2024, n. 207;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l’effetto ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
b) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, che provvederà a dare esecuzione al provvedimento in epigrafe nel termine di 90 giorni dall’istanza di parte;
c) condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore del difensore distrattario delle parti ricorrenti, che vengono liquidate in complessivi € 1.286,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge e delle spese ulteriori per l’instaurazione del presente giudizio, se documentate, oltre a quanto versato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ivo Correale |
IL SEGRETARIO