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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 661/2021 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Parte_1
DOMENICO MARIA LUPIS, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANGELO LABRINI, giusta procura in CP_1
atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la laconica sentenza impugnata, Il Giudice di prime cure dopo avere dato atto che
[...]
aveva il Tribunale “per ivi accertare e dichiarare che nulla deve a titolo di Parte_1 contributi IATP.” , e che “attesa la presenza di motivi di connessione oggettiva e soggettiva, venivano riuniti allo stesso, i procedimenti recanti RG nn 4481/2015, 3861/2016 e 4036/2016 .” rigettava il ricorso ritenendo che il ricorrente non avesse dato prova di non essere imprenditore
CP_ agricolo mentre l' aveva allegato il verbale ispettivo a seguito del quale era scaturito l'obbligo contributivo. Ha proposto appello il limitatamente alla seguente motivazione: Pt_1
nella sua difesa, il ricorrente non ha dato prova di non essere imprenditore agricolo ma si è limitato a negare l'obbligo di iscrizione alla gestione degli IATP …” (Pag. 1 della sentenza appellata); “… parte resistente invece ha allegato il verbale ispettivo a seguito del quale è scaturito
l'obbligo contributivo, nonché ha allegato la dichiarazione DA presentata dallos tesso ricorrente … ed ancora parte resistente ha affermato e ha dato prova che il ricorrente ha anche assunto manodopera per la coltivazione dei terreni …” (Pag. 2 della sentenza appellata); “…
Il Sig. di converso ha contestato genericamente quanto affermato dalla resistente, non dando Pt_1
adeguata prova di dedicare alle attività agricole meno del 50% delle proprie ore lavorative e che i ricavi dalle stesse rappresentano meno del 50% del proprio reddito globale da lavoro …” CP_ Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto dell'appello, eccependo che “Sul fatto presupposto alla pretesa contributiva -accertamento ispettivo del 17.11.2009- per la cui riscossione l'ente procede a mezzo ruolo con l'opposto avviso di addebito n. 394 2014 00019245 68
000, si è già pronunciata inter partes l'Ecc.ma Corte con la sentenza n. 1094/17 (Allegato 2) per analogo contenzioso avverso l'avviso di addebito n. 394 2011 20005958 16 000 riguardante gli anni dal 2005 al 2009. Avverso la predetta sentenza era stato proposto dall'odierno appellante ricorso per Cassazione definito con Ordinanza n. 10053/20 del 29.01.2020, depositata il
30.06.2020 (Allegato 3). Si è formato, pertanto, sul fatto presupposto della pretesa il giudicato”
Si è costituita rassegnando le seguente conclusioni: “confermare la sentenza 496/2021 CP_2
del Tribunale di Locri- sez. Lavoro depositata in data 13.5.2021 rigettando tutte le deduzioni avversarie laddove sia verificata la corretta attività di in via subordinata, rilevare, CP_1
comunque, la carenza di legittimazione passiva di con riferimento alla contestazione della CP_2
dovutezza delle somme e del merito delle pretese tenendo indenne il medesimo ente di riscossione dalle conseguenze pregiudizievoli del giudizio in considerazione della legittimità del suo operato;
con vittoria di spese e competenze di lite.”
Si è costituito il che eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva “considerata CP_3
la propria estraneità ai suddetti giudizi (iscritti a ruolo, rispettivamente, con il n. R.G.L. 3861/2016
e con il n. R.G.L. 5687/2014), ed, in particolare, al procedimento principale, recante il n. R.G.L.
5687/2014 - definito con la pronuncia, oggetto di gravame, con la quale è stata rigettata la domanda attorea - l'Ente nulla osserva in merito, trattandosi di una vertenza, relativa ad altri soggetti giuridici [l' e l' ] e Controparte_4 Controparte_5
si rimette alle valutazioni di questa Ecc.ma Corte.”
Con note del 30 maggio 2024, il ha depositato due sentenze emesse dal Tribunale di Pt_1
Locri. Con la sentenza n 4343/24, in particolare, il Giudice del lavoro di Locri, sul ricorso del Pt_1 avverso il verbale di accertamento del 17.11.2009, , con cui l' gli aveva contestato la mancata CP_1
iscrizione alla Gestione autonoma per gli IAP e gli aveva addebitato , per il periodo intercorrente dall'1.9.2005 al 30.6.2009, la somma di € 5.187,00, così statuiva: “Accerta e dichiara l'illegittimità dei provvedimenti adottati dall' nei confronti di , con cui lo CP_1 Parte_1 stesso è stato iscritto d'ufficio presso la Gestione Autonoma IAP, in mancanza dei requisiti di legge;
- Ordina la cancellazione del ricorrente dalla Gestione Autonoma IAP con effetto retroattivo dall'1.9.2005;
- Dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente in favore dell' in ragione dell'illegittima CP_1 iscrizione d'ufficio presso la Gestione Autonoma IAP con decorrenza dall'1.9.2005”.
Con note del 10 febbraio 2025 il ha depositato attestazione di passaggio in giudicato Pt_1
della detta sentenza.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'11 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stat decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per una migliore comprensione della vivcenda è necessario ripercorrere brevemente le tappe del giudizio.
Con ricorso inscritto al n. 5687/14 (fascicolo portante) il impugnava l'avvisiso di Pt_1 addebito n. 3942014001924568000, con il quale l'ente resistente gli aveva richiesto il pagamento di
€ 1927,00 a titolo di gestione agricola – lavoratori autonomi;
con ricorso iscritto al 4481/15, il impugnava l'avviso di addebito n. Pt_1
39420150002604259000, formato in data 24.09.2015 e notificato in data 07.11.2015, con il quale atto l'Ente resistente aveva richiesto il pagamento di € 2.065,02 (duemilasessantacinque/02) a titolo di gestione agricola – lavoratori autonomi;
con ricorso iscritto al n.3861/215, il impugnava l'avviso di addebito n. Pt_1
39420160002722819000, formato in data 08.10.2016 e notificato a mezzo raccomandata A/R, con il quale atto l'Ente gli aveva richiesto il pagamento di € 2.134,54 a titolo di gestione agricola – lavoratori autonomi;
con ricorso iscritto al n. 3861/16 il impugnava il preavviso di fermo n Pt_1
0948021400004636000 fondato “su una serie di avisi di addebito”, derivanti dall'illegittima iscrizione nella gestione agricola – lavoratori autonomi, e “ su una cartella di pagamento contenente un ruolo asserita,mente reso esecutivo dal Comune di Reggio Calabria per non meglio precisate infrazione al Codice dela Strada, relative all'anno 2011.”
In tutti i giudizi il lamentava di non possedere i requisiti per l'iscrizione della gestione Pt_1
CP_ agricola, iscrizione derivata da un verbale di accertamento dell' 17.11.2009, ricevuto in data
11.12.2009.
Visto che con sentenza passata in giudicato è stata accertata l'illegittimità dell'iscrizione CP_ d'ufficio del alla gestione agricola scaturita dal verbale di accertamento dell' del Pt_1
17.11.2009, e tale sentenza ha efficacia di giudicato esterno in questo giudizio, le domande aventi ad oggetto l'accertamento della non dovutezza dei crediti richiesti a titolo di contributi gestione agricola lavoratore autonome non possono che essere accolte.
Pe rcompletezza si aggiunge, in relazione al passaggio in giudicato in fata 30 giugno 2020, della sentenza 1094/17 - con la quale Questa Corte rigettando l'opposizione ad altro avviso di addebito, aveva ritenuto legittima l'iscrizione d'ufficio nella gestione agricola lavoratori autonomi
- che, nel contrasto tra giudicato, prevale sempre il secondo giudicato ossia quello relativo alla sentenza n 434/24,
In relazione alla cartella n. n. 09420130017682362000, sottesa al preavviso di fermo impugnato e relativa verbale di accertamento di infrazione al C.d.S., n. 25949F/2011/V – Pr.
12024/2011 del 26/03/2011, si osserva quanto segue.
Il Giudice di prime cure ha accolto “in toto” il ricorso, con ciò dovendo intenedersi un che ha accolto tutti i ricorsi riuniti al portante.
Il non ha promosso alcun censura, nemmeno sotto il profilo dell'omessa pronuncia, al Pt_1
rigetto del ricorso avverso tale cartella, rigetto che dunque è passato in giudicato.
Ciò posto è fondata sia l'eccezione il difetto di legittimazione passiva sollevata dal CP_3
che quella sollevata da atteso che si trattava di cause scindibili, e Controparte_6 la pronuncia relativa all'unica cartella di pertinenza del e ai vizi formali del preavviso di CP_3 fermo, rispetto ai quali era l'unico contraddittore, non è stata oggetto di Controparte_6
impugnazione.
La sussistenza di precedenti contrastanti sulla medesima fattispecie e la circostanza che le questioni oggetto dei giudizi riuniti non siano state affrontate in maniera sufficientemente chiara in primo grado comportano la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 , Comune di Reggio Calabria e , in accoglimento dell' CP_1 Controparte_6
appello parziale, e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma, dichiara non dovuti i contributi relativi alla gestione agricola lavoratori autonomi e associati richiesti con gli atti impositivi impugnati.
Compensa tra tutte le parti in causa le spese del doppio grado di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 661/2021 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Parte_1
DOMENICO MARIA LUPIS, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANGELO LABRINI, giusta procura in CP_1
atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la laconica sentenza impugnata, Il Giudice di prime cure dopo avere dato atto che
[...]
aveva il Tribunale “per ivi accertare e dichiarare che nulla deve a titolo di Parte_1 contributi IATP.” , e che “attesa la presenza di motivi di connessione oggettiva e soggettiva, venivano riuniti allo stesso, i procedimenti recanti RG nn 4481/2015, 3861/2016 e 4036/2016 .” rigettava il ricorso ritenendo che il ricorrente non avesse dato prova di non essere imprenditore
CP_ agricolo mentre l' aveva allegato il verbale ispettivo a seguito del quale era scaturito l'obbligo contributivo. Ha proposto appello il limitatamente alla seguente motivazione: Pt_1
nella sua difesa, il ricorrente non ha dato prova di non essere imprenditore agricolo ma si è limitato a negare l'obbligo di iscrizione alla gestione degli IATP …” (Pag. 1 della sentenza appellata); “… parte resistente invece ha allegato il verbale ispettivo a seguito del quale è scaturito
l'obbligo contributivo, nonché ha allegato la dichiarazione DA presentata dallos tesso ricorrente … ed ancora parte resistente ha affermato e ha dato prova che il ricorrente ha anche assunto manodopera per la coltivazione dei terreni …” (Pag. 2 della sentenza appellata); “…
Il Sig. di converso ha contestato genericamente quanto affermato dalla resistente, non dando Pt_1
adeguata prova di dedicare alle attività agricole meno del 50% delle proprie ore lavorative e che i ricavi dalle stesse rappresentano meno del 50% del proprio reddito globale da lavoro …” CP_ Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto dell'appello, eccependo che “Sul fatto presupposto alla pretesa contributiva -accertamento ispettivo del 17.11.2009- per la cui riscossione l'ente procede a mezzo ruolo con l'opposto avviso di addebito n. 394 2014 00019245 68
000, si è già pronunciata inter partes l'Ecc.ma Corte con la sentenza n. 1094/17 (Allegato 2) per analogo contenzioso avverso l'avviso di addebito n. 394 2011 20005958 16 000 riguardante gli anni dal 2005 al 2009. Avverso la predetta sentenza era stato proposto dall'odierno appellante ricorso per Cassazione definito con Ordinanza n. 10053/20 del 29.01.2020, depositata il
30.06.2020 (Allegato 3). Si è formato, pertanto, sul fatto presupposto della pretesa il giudicato”
Si è costituita rassegnando le seguente conclusioni: “confermare la sentenza 496/2021 CP_2
del Tribunale di Locri- sez. Lavoro depositata in data 13.5.2021 rigettando tutte le deduzioni avversarie laddove sia verificata la corretta attività di in via subordinata, rilevare, CP_1
comunque, la carenza di legittimazione passiva di con riferimento alla contestazione della CP_2
dovutezza delle somme e del merito delle pretese tenendo indenne il medesimo ente di riscossione dalle conseguenze pregiudizievoli del giudizio in considerazione della legittimità del suo operato;
con vittoria di spese e competenze di lite.”
Si è costituito il che eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva “considerata CP_3
la propria estraneità ai suddetti giudizi (iscritti a ruolo, rispettivamente, con il n. R.G.L. 3861/2016
e con il n. R.G.L. 5687/2014), ed, in particolare, al procedimento principale, recante il n. R.G.L.
5687/2014 - definito con la pronuncia, oggetto di gravame, con la quale è stata rigettata la domanda attorea - l'Ente nulla osserva in merito, trattandosi di una vertenza, relativa ad altri soggetti giuridici [l' e l' ] e Controparte_4 Controparte_5
si rimette alle valutazioni di questa Ecc.ma Corte.”
Con note del 30 maggio 2024, il ha depositato due sentenze emesse dal Tribunale di Pt_1
Locri. Con la sentenza n 4343/24, in particolare, il Giudice del lavoro di Locri, sul ricorso del Pt_1 avverso il verbale di accertamento del 17.11.2009, , con cui l' gli aveva contestato la mancata CP_1
iscrizione alla Gestione autonoma per gli IAP e gli aveva addebitato , per il periodo intercorrente dall'1.9.2005 al 30.6.2009, la somma di € 5.187,00, così statuiva: “Accerta e dichiara l'illegittimità dei provvedimenti adottati dall' nei confronti di , con cui lo CP_1 Parte_1 stesso è stato iscritto d'ufficio presso la Gestione Autonoma IAP, in mancanza dei requisiti di legge;
- Ordina la cancellazione del ricorrente dalla Gestione Autonoma IAP con effetto retroattivo dall'1.9.2005;
- Dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente in favore dell' in ragione dell'illegittima CP_1 iscrizione d'ufficio presso la Gestione Autonoma IAP con decorrenza dall'1.9.2005”.
Con note del 10 febbraio 2025 il ha depositato attestazione di passaggio in giudicato Pt_1
della detta sentenza.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'11 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stat decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per una migliore comprensione della vivcenda è necessario ripercorrere brevemente le tappe del giudizio.
Con ricorso inscritto al n. 5687/14 (fascicolo portante) il impugnava l'avvisiso di Pt_1 addebito n. 3942014001924568000, con il quale l'ente resistente gli aveva richiesto il pagamento di
€ 1927,00 a titolo di gestione agricola – lavoratori autonomi;
con ricorso iscritto al 4481/15, il impugnava l'avviso di addebito n. Pt_1
39420150002604259000, formato in data 24.09.2015 e notificato in data 07.11.2015, con il quale atto l'Ente resistente aveva richiesto il pagamento di € 2.065,02 (duemilasessantacinque/02) a titolo di gestione agricola – lavoratori autonomi;
con ricorso iscritto al n.3861/215, il impugnava l'avviso di addebito n. Pt_1
39420160002722819000, formato in data 08.10.2016 e notificato a mezzo raccomandata A/R, con il quale atto l'Ente gli aveva richiesto il pagamento di € 2.134,54 a titolo di gestione agricola – lavoratori autonomi;
con ricorso iscritto al n. 3861/16 il impugnava il preavviso di fermo n Pt_1
0948021400004636000 fondato “su una serie di avisi di addebito”, derivanti dall'illegittima iscrizione nella gestione agricola – lavoratori autonomi, e “ su una cartella di pagamento contenente un ruolo asserita,mente reso esecutivo dal Comune di Reggio Calabria per non meglio precisate infrazione al Codice dela Strada, relative all'anno 2011.”
In tutti i giudizi il lamentava di non possedere i requisiti per l'iscrizione della gestione Pt_1
CP_ agricola, iscrizione derivata da un verbale di accertamento dell' 17.11.2009, ricevuto in data
11.12.2009.
Visto che con sentenza passata in giudicato è stata accertata l'illegittimità dell'iscrizione CP_ d'ufficio del alla gestione agricola scaturita dal verbale di accertamento dell' del Pt_1
17.11.2009, e tale sentenza ha efficacia di giudicato esterno in questo giudizio, le domande aventi ad oggetto l'accertamento della non dovutezza dei crediti richiesti a titolo di contributi gestione agricola lavoratore autonome non possono che essere accolte.
Pe rcompletezza si aggiunge, in relazione al passaggio in giudicato in fata 30 giugno 2020, della sentenza 1094/17 - con la quale Questa Corte rigettando l'opposizione ad altro avviso di addebito, aveva ritenuto legittima l'iscrizione d'ufficio nella gestione agricola lavoratori autonomi
- che, nel contrasto tra giudicato, prevale sempre il secondo giudicato ossia quello relativo alla sentenza n 434/24,
In relazione alla cartella n. n. 09420130017682362000, sottesa al preavviso di fermo impugnato e relativa verbale di accertamento di infrazione al C.d.S., n. 25949F/2011/V – Pr.
12024/2011 del 26/03/2011, si osserva quanto segue.
Il Giudice di prime cure ha accolto “in toto” il ricorso, con ciò dovendo intenedersi un che ha accolto tutti i ricorsi riuniti al portante.
Il non ha promosso alcun censura, nemmeno sotto il profilo dell'omessa pronuncia, al Pt_1
rigetto del ricorso avverso tale cartella, rigetto che dunque è passato in giudicato.
Ciò posto è fondata sia l'eccezione il difetto di legittimazione passiva sollevata dal CP_3
che quella sollevata da atteso che si trattava di cause scindibili, e Controparte_6 la pronuncia relativa all'unica cartella di pertinenza del e ai vizi formali del preavviso di CP_3 fermo, rispetto ai quali era l'unico contraddittore, non è stata oggetto di Controparte_6
impugnazione.
La sussistenza di precedenti contrastanti sulla medesima fattispecie e la circostanza che le questioni oggetto dei giudizi riuniti non siano state affrontate in maniera sufficientemente chiara in primo grado comportano la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 , Comune di Reggio Calabria e , in accoglimento dell' CP_1 Controparte_6
appello parziale, e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma, dichiara non dovuti i contributi relativi alla gestione agricola lavoratori autonomi e associati richiesti con gli atti impositivi impugnati.
Compensa tra tutte le parti in causa le spese del doppio grado di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)