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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2337/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
II SEZIONE CIVILE
Oggi11/03/2025, innanzi alla dott.ssa Flaminia D'Angelo, sono comparsi:
per COMUNE DI VARESE l'avv. SANNA DOROTEA e POMATI ANTONELLA per UC LA l'avv. BUCCELLA GIANFILIPPO
è altresì presente l'AUPP dott. CRUPI ALESSIO.
Le parti discutono come da atti difensivi.
IL GIUDICE
Dato atto, si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza che verrà qui di seguito riportata per esteso e si intenderà pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Flaminia D'Angelo
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
II SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Flaminia D'Angelo, ha pronunciato la seguente ex art. 437 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in grado d'appello iscritta al n. 2337/2024 del R.G.A.C., decisa all'udienza del 11.03.2024 e promossa da:
COMUNE DI VARESE (CF 00441340122), in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Varese, Via Sacco n. 5 e rappresentato e difeso dagli avv.ti FRANCESCA
BENZONI, LAURA LUONI, ANTONELLA POMATI e DOROTEA SANNA, giusta procura in atti
- APPELLANTE - contro
UC LA (CF [...]) elettivamente domiciliato in VIALE AGUGGIARI N.
13 VARESE presso lo studio dell'Avv. BUCCELLA GIANFILIPPO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLATO -
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace – violazioni al Codice della Strada – mancata integrazione contraddittorio.
Conclusioni: la causa è stata decisa in seguito a discussione orale sulla base delle conclusioni che le parti hanno precisato riportandosi ai propri scritti in atti.
Considerazioni in fatto ed in diritto
Con ricorso in appello regolarmente notificato, il COMUNE DI VARESE ha evocato in giudizio
LA UC chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni “Voglia il
2 Tribunale adito, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 292/2024 così provvedere
⁻ in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 292/2024 del Giudice di
Pace di Varese, stante l'omessa notifica al Comune di Varese del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, cui è conseguito pregiudizio del diritto di difesa per l'Ente;
⁻ nel merito, in via preliminare visto il combinato disposto degli artt.153 e 184-bis c.p.c., rimettere in termini il Comune di Varese autorizzandone la costituzione ai sensi e per gli effetti e nelle forme di cui all'art. 7 comma 7 D.Lgs 150/2011 e 416 c.p.c. e per l'effetto autorizzare il deposito della documentazione di cui alla avantiestesa esposizione;
in via principale, accogliere il presente appello e per l'effetto rigettare le domande proposte dal Sig. AN LU nel giudizio di primo grado perché infondate in fatto e in diritto e per
l'effetto confermare il verbale impugnato n. S-509144/2023 del 7 luglio 2023”.
A sostegno della propria impugnazione, il COMUNE DI VARESE ha dedotto:
- che il LA aveva opposto il verbale n. S-509144/2023 del 7.7.2023 emesso dalla
Polizia Locale del Comune di Varese innanzi al Giudice di Pace di Varese;
- che il giudizio si svolgeva senza che il contraddittorio fosse integrato nei confronti del
COMUNE in quanto la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace ometteva ogni notifica/comunicazione (come da dichiarazione di cancelleria - sub. doc. D e E fascicolo appellante);
- che, tuttavia, il Giudice di Pace non si avvedeva dell'omessa notifica e proseguiva il giudizio dichiarando la contumacia del COMUNE;
- che, quindi, veniva pronunciata la sentenza n. 292/2024 oggi appellata. in quanto affetta, in via preliminare, da nullità per mancato rispetto del contraddittorio oltre ad essere errata per le ragioni di merito meglio descritte nell'atto di appello.
Si costituiva LA UC contestando tutto quanto ex adverso affermato nel merito ma confermando che il ricorso in primo grado non era stato comunicato/notificato al COMUNE
DI VARESE.
Non essendovi istruttoria da svolgere, veniva fissata udienza per la discussione ex art. 437
c.p.c.
3 Chiamata all'odierna udienza, la causa veniva decisa sulla base delle conclusioni precisate come in epigrafe.
*
Il Tribunale in grado di appello è chiamato a riesaminare la controversia conclusasi con la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Varese n. 292/2024 (RG 2055/2023) pubblicata in data 09.05.2024 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da LA UC in opposizione a sanzione amministrativa irrogata per la violazione al codice della strada.
Nel caso di specie, tuttavia, è emerso con certezza (in quanto anche confermato dalla parte appellata oltre che dalla Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace stesso) che il ricorso introduttivo in primo grado non è mai stato notificato/comunicato al COMUNE DI VARESE che, infatti, non ha partecipato al giudizio.
Sul punto, quindi, dovrà richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte, la quale afferma che “In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il giudice d'appello che ravvisi
l'inesistenza della notificazione del ricorso in opposizione ed il perfezionamento della fase dell'"edictio actionis" con il tempestivo deposito del ricorso nel termine di legge, deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in applicazione analogica dell'art. 354 cod. proc. civ., rimettere la causa al primo giudice il quale provvederà ad assegnare termine perentorio per la notificazione, così da permettere l'instaurazione del contraddittorio con la controparte. Né rileva che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notificazione) contemplata dall'art. 354 cod. proc. civ., che fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesistenza della notificazione, dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra "edictio actionis" e
"vocatio in jus" che si verifica nei procedimenti introdotti con ricorso. Benché riferito ad un rito diverso, tale indirizzo appare senz'altro estensibile al procedimento di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, essendo identica in esso la scissione fra editio actionis e vocatio in ius su cui si basa la giurisprudenza citata” (Cassazione civile sez. VI, 01/10/2014, n.20757).
Rimane, quindi, preclusa a questo Giudice ogni decisione sul merito dell'appello in quanto la necessaria statuizione relativa alla non integrità del contraddittorio in primo grado ha carattere pregiudiziale assoluto ed impone la declaratoria di nullità della sentenza e la
4 rimessione degli atti al Giudice di pace ex art. 354 cpc. (sul punto Cass. sentenza n.
34897/2022).
Le spese di entrambi i giudizi per la peculiarità della vicenda scrutinata vengono integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Varese in grado di appello definitivamente pronunciando ogni domanda istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie l'appello proposto dal COMUNE DI VARESE e, per l'effetto, dichiara nulla la sentenza del Giudice di Pace n. 292/2024 (RG 2055/2023) pubblicata in data 09.05.2024;
- rimette la causa al giudice di primo grado;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Della presente sentenza, facente parte integrante del verbale di udienza viene data integrale lettura (in assenza) delle parti.
Così deciso in Varese 11.03.2025
Il Giudice
Flaminia D'Angelo
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
II SEZIONE CIVILE
Oggi11/03/2025, innanzi alla dott.ssa Flaminia D'Angelo, sono comparsi:
per COMUNE DI VARESE l'avv. SANNA DOROTEA e POMATI ANTONELLA per UC LA l'avv. BUCCELLA GIANFILIPPO
è altresì presente l'AUPP dott. CRUPI ALESSIO.
Le parti discutono come da atti difensivi.
IL GIUDICE
Dato atto, si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza che verrà qui di seguito riportata per esteso e si intenderà pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Flaminia D'Angelo
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
II SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Flaminia D'Angelo, ha pronunciato la seguente ex art. 437 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in grado d'appello iscritta al n. 2337/2024 del R.G.A.C., decisa all'udienza del 11.03.2024 e promossa da:
COMUNE DI VARESE (CF 00441340122), in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Varese, Via Sacco n. 5 e rappresentato e difeso dagli avv.ti FRANCESCA
BENZONI, LAURA LUONI, ANTONELLA POMATI e DOROTEA SANNA, giusta procura in atti
- APPELLANTE - contro
UC LA (CF [...]) elettivamente domiciliato in VIALE AGUGGIARI N.
13 VARESE presso lo studio dell'Avv. BUCCELLA GIANFILIPPO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLATO -
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace – violazioni al Codice della Strada – mancata integrazione contraddittorio.
Conclusioni: la causa è stata decisa in seguito a discussione orale sulla base delle conclusioni che le parti hanno precisato riportandosi ai propri scritti in atti.
Considerazioni in fatto ed in diritto
Con ricorso in appello regolarmente notificato, il COMUNE DI VARESE ha evocato in giudizio
LA UC chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni “Voglia il
2 Tribunale adito, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 292/2024 così provvedere
⁻ in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 292/2024 del Giudice di
Pace di Varese, stante l'omessa notifica al Comune di Varese del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, cui è conseguito pregiudizio del diritto di difesa per l'Ente;
⁻ nel merito, in via preliminare visto il combinato disposto degli artt.153 e 184-bis c.p.c., rimettere in termini il Comune di Varese autorizzandone la costituzione ai sensi e per gli effetti e nelle forme di cui all'art. 7 comma 7 D.Lgs 150/2011 e 416 c.p.c. e per l'effetto autorizzare il deposito della documentazione di cui alla avantiestesa esposizione;
in via principale, accogliere il presente appello e per l'effetto rigettare le domande proposte dal Sig. AN LU nel giudizio di primo grado perché infondate in fatto e in diritto e per
l'effetto confermare il verbale impugnato n. S-509144/2023 del 7 luglio 2023”.
A sostegno della propria impugnazione, il COMUNE DI VARESE ha dedotto:
- che il LA aveva opposto il verbale n. S-509144/2023 del 7.7.2023 emesso dalla
Polizia Locale del Comune di Varese innanzi al Giudice di Pace di Varese;
- che il giudizio si svolgeva senza che il contraddittorio fosse integrato nei confronti del
COMUNE in quanto la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace ometteva ogni notifica/comunicazione (come da dichiarazione di cancelleria - sub. doc. D e E fascicolo appellante);
- che, tuttavia, il Giudice di Pace non si avvedeva dell'omessa notifica e proseguiva il giudizio dichiarando la contumacia del COMUNE;
- che, quindi, veniva pronunciata la sentenza n. 292/2024 oggi appellata. in quanto affetta, in via preliminare, da nullità per mancato rispetto del contraddittorio oltre ad essere errata per le ragioni di merito meglio descritte nell'atto di appello.
Si costituiva LA UC contestando tutto quanto ex adverso affermato nel merito ma confermando che il ricorso in primo grado non era stato comunicato/notificato al COMUNE
DI VARESE.
Non essendovi istruttoria da svolgere, veniva fissata udienza per la discussione ex art. 437
c.p.c.
3 Chiamata all'odierna udienza, la causa veniva decisa sulla base delle conclusioni precisate come in epigrafe.
*
Il Tribunale in grado di appello è chiamato a riesaminare la controversia conclusasi con la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Varese n. 292/2024 (RG 2055/2023) pubblicata in data 09.05.2024 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da LA UC in opposizione a sanzione amministrativa irrogata per la violazione al codice della strada.
Nel caso di specie, tuttavia, è emerso con certezza (in quanto anche confermato dalla parte appellata oltre che dalla Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace stesso) che il ricorso introduttivo in primo grado non è mai stato notificato/comunicato al COMUNE DI VARESE che, infatti, non ha partecipato al giudizio.
Sul punto, quindi, dovrà richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte, la quale afferma che “In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il giudice d'appello che ravvisi
l'inesistenza della notificazione del ricorso in opposizione ed il perfezionamento della fase dell'"edictio actionis" con il tempestivo deposito del ricorso nel termine di legge, deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in applicazione analogica dell'art. 354 cod. proc. civ., rimettere la causa al primo giudice il quale provvederà ad assegnare termine perentorio per la notificazione, così da permettere l'instaurazione del contraddittorio con la controparte. Né rileva che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notificazione) contemplata dall'art. 354 cod. proc. civ., che fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesistenza della notificazione, dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra "edictio actionis" e
"vocatio in jus" che si verifica nei procedimenti introdotti con ricorso. Benché riferito ad un rito diverso, tale indirizzo appare senz'altro estensibile al procedimento di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, essendo identica in esso la scissione fra editio actionis e vocatio in ius su cui si basa la giurisprudenza citata” (Cassazione civile sez. VI, 01/10/2014, n.20757).
Rimane, quindi, preclusa a questo Giudice ogni decisione sul merito dell'appello in quanto la necessaria statuizione relativa alla non integrità del contraddittorio in primo grado ha carattere pregiudiziale assoluto ed impone la declaratoria di nullità della sentenza e la
4 rimessione degli atti al Giudice di pace ex art. 354 cpc. (sul punto Cass. sentenza n.
34897/2022).
Le spese di entrambi i giudizi per la peculiarità della vicenda scrutinata vengono integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Varese in grado di appello definitivamente pronunciando ogni domanda istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie l'appello proposto dal COMUNE DI VARESE e, per l'effetto, dichiara nulla la sentenza del Giudice di Pace n. 292/2024 (RG 2055/2023) pubblicata in data 09.05.2024;
- rimette la causa al giudice di primo grado;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Della presente sentenza, facente parte integrante del verbale di udienza viene data integrale lettura (in assenza) delle parti.
Così deciso in Varese 11.03.2025
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Flaminia D'Angelo
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