Articolo 45 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 44Articolo 46
Versione
1 novembre 1986
Art. 45. 1. Nell' articolo 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , come modificato dall' articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 569 , il terzultimo comma e' sostituito dal seguente:
"La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro".
Entrata in vigore il 1 novembre 1986