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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
RE P U B B L I C A IT A L I A N A
IN NO M E DE L PO P O L O IT A L I A N O Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dr. Disabato IU Presidente Dr.SA Valeria Guaragnella Giudice Dr.SA Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 3319/2011 R.G. pendente tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Caponio Rosa Parte_1 C.F._1
Immacolata, in virtù di mandato in atti, presso il cui studio in Conversano (BA) alla via G.
Garibaldi n. 18 è elettivamente domiciliata
- Attrice - contro
(c.f. ) e (c.f. , P_ C.F._2 CP_2 C.F._3 entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Campanella IU RoSAno, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione, presso il cui studio in IA (BA) alla via D.
Martinelli n. 5 sono elettivamente domiciliate
- Convenute - nonché
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stangarone CP_3 C.F._4
Pietro, Lacoppola Vito, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, nonché dagli Avv.ti Gianluca Zilli e Chiaia Noya IU, in virtù di mandato alle liti in atti, presso il cui studio in Bari alla via Manzoni n. 15 è elettivamente domiciliato
- Convenuto - nonché
(c.f. ), nato a [...] il [...] Controparte_4 C.F._5
- Convenuto contumace -
OGGETTO: Azione simulazione, usucapione, azione di riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI: All'udienza del 18 ottobre 2024, tenutasi a “trattazione scritta”, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., su precisazione delle conclusioni come da note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti, la causa era rimeSA al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la IG.ra conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Bari i germani IGg.ri , ed P_ CP_2 CP_3 Pt_1
1 IU, per ivi sentire accertare e dichiarare che l'atto pubblico stipulato in data 18.03.2008, per OT Dr.SA , rep. n. 23673 racc. n. 7643, registrato in Bari al n. 7676/1T, Persona_1 intercorso tra il de cuius , da un lato, ed ed , Persona_2 CP_2 P_ dall'altro, avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile sito in
IA (BA) in via Cardassi nn. 47-49 (angolo via Rodi s.c.), identificato in NCEU del medesimo Comune al f. n. 20, p.lla n. 24, in favore di queste ultime, dietro il corrispettivo della propria assistenza materiale vita natural durante, fosse un atto simulato, dissimulante una donazione diretta o atipica. Ella domandava, contestualmente, disporsi l'immediato rilascio dei fondi rustici (di seguito indicati ai punti a, b, c, d) caduti in successione del de cuius
[...] detenuti in maniera esclusiva dal convenuto , e, per l'effetto, dichiarata Per_2 CP_3 aperta la successione di , ricostruire la maSA ereditaria computandovi detti Persona_2 beni, nonché determinare la quota di legittima spettante a ciascun coerede con attribuzione ai singoli eredi partecipanti della quota ad ognuno spettante. Chiedeva, altresì, disporsi che i convenuti , e fornissero rendiconto della gestione dei P_ CP_2 CP_3 predetti immobili da essi detenuti, a decorrere dalla data di apertura della successione, e condannarli al risarcimento dei danni in favore dell'attrice a causa del godimento esclusivo di beni ereditari.
La parte attrice esponeva che:
− ella succedeva in qualità di erede legittima al padre , deceduto in data Persona_2
26.09.2009, unitamente ai propri germani , e IU;
CP_2 P_ CP_3
− il compendio ereditario risultava essere composto da:
a) fondo rustico sito in agro di IA (BA), alla c.da Palata, identificato in Catasto
Terreni del medesimo Comune al f. n. 24, p.lla n. 58;
b) fondo rustico sito in agro di IA (BA), alla c.da Ciccopinto, identificato in
Catasto Terreni al f. n. 27, p.lla n. 56;
c) fondo rustico sito in agro di IA (BA), alla c.da Controparte_5 identificato in Catasto Terreni al f. n. 34, p.lla n. 138;
d) fondo rustico sito in agro di IA (BA), alla c.da Pantoscia, identificato in Catasto
Terreni al f. n. 31, p.lla n. 88;
e) immobile sito in IA (BA) ad angolo tra via L. Cardassi nn. 47- 49 e via Rodi
s.c., identificato in Catasto Urbano alla partita n. 3645, f. n. 20, p.lla n. 24;
f) quota di 5/120 del diritto di proprietà di unità immobiliari site in IA (BA) al vicolo III S. Francesco d'Assisi n. 14, identificati in Catasto Urbano del medesimo
Comune al f. n. 10, p.lla n. 960, subb) 3 e 8;
g) quota di 25/600 del diritto di proprietà di unità immobiliari site in IA (BA) al vicolo III S. Francesco d'Assisi n. 16, identificate in Catasto Urbano al f. n. 10, p.lla n.
960, sub 4;
h) quota di 25/600 del diritto di proprietà di unità immobiliari site in IA (BA), al vicolo III S. Francesco d'Assisi, identificate in Catasto Urbano del medesimo Comune al f. n. 10, p.lla n. 960, sub 1;
− i beni di cui ai punti f, g, h erano oggetto di altro giudizio, pendente dinanzi al Tribunale di
Bari (r.g. 21/2001);
− dopo il decesso del padre, apprendeva che il de cuius, con atto pubblico del 18.03.2008, a rogito del Notaio Dr.SA rep. n. 23673 racc. n. 7643, registrato in Bari il Persona_3
2 07.04.2008 al n. 7676/1T, aveva trasferito la nuda proprietà pro indiviso dell'immobile sito in IA (BA) ad angolo tra via L. Cardassi nn. 47-49 e via Rodi s.c., in favore delle figlie e a titolo di corrispettivo delle prestazioni vitalizie rese in proprio favore CP_2 P_ dalle figlie, riservandosi il diritto di usufrutto sullo stesso immobile vita natural durante;
− il convenuto occupava in maniera esclusiva i fondi rustici del compendio CP_3 ereditario paterno ed ogni tentativo ai fini del loro rilascio esperito dai germani coeredi non aveva sortito effetto positivo;
− con dichiarazione resa nel procedimento n. 71/2010 R.G. V.G. dinanzi al Tribunale di Bari
-Sez. distaccata di IA- ed (nonché le figlie di P_ CP_2 quest'ultime) avevano rinunciato all'eredità paterna;
− i convenuti ed occupavano in maniera esclusiva l'immobile Controparte_4 P_ sito in IA (BA) ad angolo tra via Cardassi nn. 47-49 e via Rodi s.c., che rappresenta il bene di maggior valore del compendio ereditario;
tale immobile costituiva la casa familiare del de cuius che ivi risiedeva unitamente alla moglie, IG.ra Persona_4
(deceduta nel 1989), ed alla figlia;
P_
− il de cuius, invalido civile, era assistito soltanto per le incombenze esterne dal figlio
IU, in quanto in grado di svolgere autonomamente le ordinarie attività quotidiane e di occuparsi personalmente della gestione del proprio patrimonio;
− le convenute ed non avevano mai prestato alcuna particolare CP_2 P_ attività di assistenza personale in favore del padre;
− nel mese di dicembre 2007 il de cuius conferiva incarico all'Ing. per la Persona_5 valutazione del proprio patrimonio e la determinazione delle quote spettanti a ciascun figlio;
tuttavia, i figli dell' manifestavano il proprio disaccordo circa le Persona_2 assegnazioni dei cespiti del patrimonio paterno, in particolar modo in relazione all'immobile di maggior valore sito in IA angolo via Cardassi e via Rodi;
− il de cuius, al fine di sottrarre il precitato immobile da azioni esecutive da parte dei creditori dei figli IU e gravati da particolari posizioni debitorie, stipulava Pt_1 Per_2
l'atto pubblico del 18.03.2008 in favore delle altre figlie e dissimulando una CP_2 P_ donazione diretta o una donazione atipica;
tutto ciò premesso, assumendo la lesione della propria quota legittima dell'asse ereditario paterno ad opera del contratto stipulato nel 2008, parte attrice si determinava ad adire l'Autorità giudiziaria formulando le conclusioni sopra indicate.
Con comparsa depositata tempestivamente il 18.6.2011, si costituivano in giudizio le convenute ed , le quali contestavano l'avverso assunto, sostenendo di aver CP_2 P_ adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto in discussione, provvedendo ad assistere il comune genitore e ad acquistare i medicinali neceSAri e a pagare le utenze;
evidenziavano, altresì, di aver sostenuto le spese funerarie per la somma di €1.800,00. Soggiungevano che l'attrice aveva ricevuto, a titolo di anticipata successione e in conto legittima, dal padre la somma di lire venti milioni, pari a €10.329,14 come da dichiarazione sottoscritta da Pt_1 il 30.10.2001.
[...]
Chiedevano, quindi, in via principale di accertare la natura giuridica di contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale dell'atto pubblico stipulato in data 18.03.2008 per OT
Dr.SA rep. 23673 racc. n. 7643 con conseguente rigetto di ogni domanda Persona_3 avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in via subordinata, nel caso di accoglimento
3 dell'avversa pretesa, di dichiarare che la donazione modale, diretta o atipica, fosse stata effettuata a titolo di anticipata successione ed imputata in conto legittima e per la intera porzione disponibile tenendo conto, ex art. 556 c.c., della donazione eseguita dal de cuius in data
30.10.2001 in favore dell'attrice della somma di 20.000.000 di lire. Parte_1
Con comparsa di costituzione del 20.06.2011 si costituiva altresì il convenuto , il CP_3 quale rappresentava che il de cuius era affetto da gravi patologie e che, pertanto, non era in grado di occuparsi della coltivazione dei fondi;
evidenziava, quindi:
1. che egli era rimasto nel possesso esclusivo e interrotto dei terreni;
1. che, in relazione al fondo sito in IA alla c.da Ciccopinto, egli era l'effettivo acquirente, avendo corrisposto in favore del padre la somma di lire venti milioni in occasione della stipula del preliminare di vendita (poi consegnati ai promittenti venditori) e l'ulteriore somma di lire tredici milioni in occasione della stipula del contratto definitivo. Condivideva le doglianze sollevate dall'attrice in relazione al contratto intercorso tra il de cuius e le sorelle e nel 2008, assumendo che P_ CP_2 queste ultime avessero indotto il genitore a sottoscrivere il menzionato contratto e che, ad ogni modo, alcuna attività di assistenza era stata da loro prestata. In ultimo evidenziava che l'attrice indebitamente percepiva i frutti derivanti dal fondo rustico sito in agro di IA, sicchè era tenuta a rendere il conto, e che la steSA aveva ricevuto dal de cuius la somma di 20 milioni di lire.
Chiedeva, quindi:
1. di accertare che il negozio giuridico avente ad oggetto l'acquisto del fondo rustico sito in IA (BA) alla c.da Ciccopinto, identificato in Catasto Terreni al f. n. 27,
p.lla n. 56, è simulato in relazione alla persona della parte acquirente, essendo lo stesso proprietario del bene;
2. in via gradata, di accertare il suo diritto ad una maggior quota ereditaria in ragione della corresponsione in favore del de cuius della somma di 33.000.000 di lire;
3. di accertare e dichiarare l'acquisto del diritto di proprietà, mediante usucapione ed in proprio favore, dei fondi rustici siti in IA (BA) alla c.da Ciccopinto, identificato in NCT al f. n.
27, p.lla n. 56, alla c.da , identificato in NCT al f. n. 34, p.lla n. 138, Controparte_5 nonché alla c.da Pantoscia, identificato in NCT al f. n. 31, p.lla n. 88; 4. di accertare la nullità
o annullabilità dell'atto pubblico stipulato in data 18.03.2008 a rogito del Notaio Dr.SA Per_3
e, in subordine, accertarne la risoluzione per inadempimento da parte delle beneficiarie
[...] ed;
5. di disporre la collazione all'asse ereditario del de cuius CP_2 P_ [...] dell'immobile oggetto dell'atto pubblico del 18.03.2008; 6. di accertare e dichiarare Per_2 aperta la successione legittima del de cuius , e, per l'effetto, ordinare lo Persona_2 scioglimento della comunione ereditaria ed attribuzione delle quote spettanti a ciascun coerede, previa resa dei conti, ricostruzione della maSA ereditaria e calcolo della quota di legittima spettante a ciascuno di essi. Il convenuto domandava, altresì, di ordinare l'immediato rilascio degli immobili illegittimamente detenuti in maniera esclusiva da parte delle convenute CP_2 ed , nonché dall'attrice ed autorizzare il conservatore dei
[...] P_ Parte_1
Registri Immobiliari alla trascrizione dell'emananda sentenza senza alcuna responsabilità.
benchè ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 cpc, depositata il 27.9.2011, parte attrice chiedeva, altresì, di accertare l'intervenuta acquisizione in suo favore, per usucapione, del diritto di proprietà del fondo rustico sito in agro di IA alla c.da Palata in catasto terreni al fg. 24, p.lla 58 nonché di dichiarare inesistente e/o nullo l'atto di dichiarazione del
30.10.2001 relativo alla somma di lire venti milioni per violazione del divieto di patto
4 successorio. In merito alle dette somme, soggiungeva che trattavasi di un prestito richiesto al genitore per far fronte a debiti sulla steSA gravanti, successivamente restituito in occasione della realizzazione di un capannone in un fondo agricolo da parte del coniuge , Controparte_6 il quale 'rideterminava in minus' tali lavori. Chiedeva, inoltre, il rigetto delle avverse domande riconvenzionali.
Disposta la notifica delle comparse contenenti domande riconvenzionali nei confronti di
[...]
la causa era istruita a mezzo prove orali e documentali prodotte dalle parti, nonché CP_4 di CTU al fine di stimare il valore di mercato dell'immobile sito in IA (BA) identificato in NCEU alla partita n. 3645, f. n. 20, p.lla n. 24.
A seguito di riassegnazione della controversia al nuovo giudice relatore, all'udienza del
18.10.2024, tenutasi a “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa era riservata per la decisione sulle questioni preliminari rispetto alla domanda di lesione di legittima e di scioglimento della comunione.
***
Va in primo luogo dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente prodotta in giudizio, la documentazione relativa al libretto di risparmio postale, cointestato al de cuius e alla P_
, depositata dalla parte attrice unitamente alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc e
[...] all'udienza del 24.9.2015, con conseguente revoca della ordinanza di rimessione in termini resa a verbale di udienza del 24.9.2015.
Ed invero, la provvedeva a versare in atti copia del quadro riepilogativo dei Parte_1 movimenti effettuati dopo la morte del de cuius sul libretto postale n. 27679545 solo con la memoria istruttoria deputata all'articolazione della prova contraria (prevista dall'art. 183 comma 6 cpc, nella formulazione ratione temporis applicabile), benchè detta documentazione fosse in suo possesso dall'aprile 2010, come evincibile dalla missiva inoltrata dall'Ufficio Postale (cfr. all. 5 depositato all'udienza del 24.9.2015); essendo tale prospetto volto a documentare i beni mobili in capo al de cuius (e/o la sua autonomia economica) al momento dell'apertura della successione, è evidente che la steSA andava depositata in giudizio prima del maturare delle preclusioni relative alla prova diretta, ovvero entro il termine di deposito della seconda memoria istruttoria.
Parimenti tardiva deve essere considerata la lista dei movimenti al 28.1.2015 relativi al medesimo libretto di risparmio (cfr. all. 7 depositato all'udienza del 24.9.2015) non essendovi prova né che parte attrice non ne avesse la disponibilità già in occasione dell'udienza del
29.1.2015 né che la steSA si sia prontamente attivata per ottenerne la disponibilità: difatti,
l' ottenuto il prospetto riepilogativo nell'aprile 2010, solo con missiva Parte_1 dell'ottobre 2014 (cfr. all. 2 prodotto all'udienza del 24.9.2015) inoltrava richiesta all'ufficio postale di esibizione della lista analitica dei movimenti relativi al detto deposito postale per il periodo antecedente la morte del de cuius, sicchè deve escludersi – differentemente da quanto affermato nella precitata ordinanza del 24.9.2015 – la non imputabilità della decadenza alla parte attrice, la quale costituisce il presupposto per la rimessione in termine.
Deve soggiungersi che parte attrice si è limitata ad articolare istanza di esibizione della detta documentazione e, successivamente, a versarla in atti, senza, tuttavia, esporre in maniera puntuale gli scopi della relativa esibizione: deve qui ribadirsi - in conformità ad una consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. 2435/2008) – che il giudice ha il potere-dovere
5 di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte intereSAta ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti l'impossibilità per la controparte di controdedurre e per lo stesso giudice di valutare i documenti ai fini della decisione (cfr. anche
Cass. 16 agosto 1990, n. 8304). Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, neceSArie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte intereSAta (cfr. Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419; Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385. Nel senso che perché il giudice poSA e debba esaminare documenti versati in atti lo stesso deve accertare, oltre la ritualità della produzione, cioè verificare che la produzione steSA sia avvenuta nel rispetto delle regole del contraddittorio, anche la esistenza di una domanda, o di una eccezione, espreSAmente basata su quei documenti, Cass. 22 novembre 2000, n. 15103, specie in motivazione).
Parimenti tardiva è la documentazione prodotta dalle convenute e P_ CP_2 con la nota autorizzata del 10.3.2016: tale documentazione, e, in particolare, la dichiarazione resa dal de cuius, era già in possesso delle parti al momento della instaurazione della lite;
tali atti, peraltro, anche in ragione della tardiva produzione della documentazione postale esibita a opera di parte attrice, non possono valere quale prova contraria.
SULLA APERTURA DELLA SUCCESSIONE
Tanto premesso, a fronte delle domande avanzate dalla parte attrice e dal convenuto CP_3
, va dichiarata, in quanto pregiudiziale rispetto al merito della causa, l'apertura della
[...] successione di , nato a [...] l'[...] e deceduto a Bari il Persona_2
26.09.2009, la quale, in assenza di disposizioni di ultima volontà, viene disciplinata secondo quanto disposto dall'art. 566 c.c., sicché va dichiarato che l'eredità relitta dello stesso si è devoluta, per legge, in favore dei figli , ed , avendo CP_3 Parte_1 Controparte_4
e (unitamente alle figlie di quest'ultima) rinunciato all'eredità P_ CP_2 paterna (cfr. certificato di morte e stato di famiglia originario del 19.10.2009 all.to all'atto di citazione nonchè dichiarazione di rinuncia all'eredità – cfr. all. 7 – prodotto dalle convenute).
Ciò posto, devono ora esaminarsi, al fine della individuazione dei beni relitti dal de cuius, le domande preliminari proposte, in via principale e riconvenzionale, dalle parti in causa.
SULLE DOMANDE AFFERENTI ALLA COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA
ASSISTENZIALE A TITOLO ONEROSO DEL 18.03.2008.
In primo luogo, vanno vagliate le domande afferenti all'atto di costituzione di rendita vitalizia a titolo oneroso, intercorso tra il de cuius e le figlie e il 18.3.2008: CP_2 CP_7 attraverso tale atto pubblico l' cedeva e trasferiva la nuda proprietà Persona_2 dell'immobile sito in IA (BA) alla via L. Cardassi nn. 47 – 49 angolo via Rodi s.c., in
NCEU alla partita n. 3645, f. n. 20, p.lla n. 24, in favore delle figlie e , riservandosi CP_2 P_ il diritto di usufrutto, dietro corrispettivo a carico delle cessionarie di prestazione di assistenza materiale del cedente, per tutta la vita di quest'ultimo (cfr. all. n. 1 dell'atto di citazione).
Con riguardo a tale atto, ha chiesto di dichiararne la nullità per carenza di CP_3 sinallagma (id est dell'alea, essendo il prezzo del bene dichiarato in contratto di gran lunga
6 inferiore a quello reale ed essendo stato il de cuius in grado di provvedere alle proprie esigenze)
o di annullarlo perché frutto di un'attività captatoria posta in essere dalle due germane CP_2
e per indurre il genitore alla sua stipula;
questi, inoltre, ha aderito in via gradata
[...] CP_7 alla domanda principale formulata da volta ad accertare la natura simulata Parte_1 dell'atto in discussione.
Così ricostruite le richieste delle parti, deve in primo luogo essere respinta la domanda con la quale ha chiesto di annullare l'atto pubblico del 18.3.2008 perché frutto di CP_3 captazione ad opera delle controparti: alcuna prova è stata fornita in ordine all'asserita attività posta in essere dalle convenute ai danni del de cuius; oltretutto, e P_ CP_2 hanno depositato in atti un certificato redatto da uno specialista in neurologia di struttura pubblica del 13.3.2008 attestante la capacità di intendere e volere dell' . Persona_2
A differenti conclusioni deve, invece, pervenirsi in relazione alla domanda di nullità del contratto nonché a quella volta ad accertare la sua natura simulata, che, in quanto basate sulle medesime censure, possono essere esaminate congiuntamente.
Va qui anzitutto evidenziato che la giurisprudenza da tempo ha ormai ammesso la figura del cd. vitalizio alimentare, con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all'altra parte vitto, alloggio ed assistenza, per tutta la durata della vita ed in correlazione ai suoi bisogni, ritenendo che si tratta di contratto atipico, non riconducibile, per peculiarità dell'alea, delle prestazioni del vitaliziante e della funzione perseguita, nell'ambito della rendita vitalizia (cfr. da ultimo CaSAzione civile
1 aprile 2004 n. 6395; nella giurisprudenza del paSAto si veda CaSAzione civile 5 agosto 1977
n. 3553).
Infatti, si è sostenuto che è legittimamente configurabile, in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 cod. civ., un contratto atipico di cd. "vitalizio alimentare", autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 stesso codice, sulla premeSA che i due negozi, omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si differenziano perché, nella rendita alimentare, le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili (e, quindi, assoggettabili, quanto alla relativa regolamentazione, alla disciplina degli obblighi alimentari dettata dall'art. 433 cod. civ.), mentre nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di dare e di fare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali (CaSAzione civile 8 settembre 1998 n. 8854).
A nulla rileva poi il fatto che si sia previsto che l'assistenza poSA essere fornita anche dagli eredi o aventi causa del contraente, atteso che l'infungibilità della prestazione che caratterizza il detto contratto va riferita alla sua insostituibilità con una prestazione in denaro ed alla correlata incoercibilità (così CaSAzione civile 12 febbraio 1998 n. 1503).
La fattispecie è pervenuta poi anche all'esame delle Sezioni Unite che hanno affermato che il cosiddetto contratto di mantenimento - come quello di "vitalizio oneroso", di cui il primo rappresenta una specie - è caratterizzato dall'aleatorietà, la cui individuazione postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei - quali la capitalizzazione della rendita reale del bene-capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante - secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento alla conclusione del
7 contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato, aggiungendo che la comparazione e l'indagine circa la descritta incertezza rappresentano apprezzamenti di fatto, incensurabili in sede di legittimità se congruamente motivati (CaSAzione civile Sezioni Unite 11 luglio 1994 n.
6532; sempre per la natura aleatoria si veda CaSAzione civile 24 ottobre 1978 n. 4801).
Poste tali premesse in diritto, e tornando all'esame della fattispecie sottoposta all'esame del
Tribunale, il vitalizio in oggetto si caratterizzava essenzialmente per le prestazioni di facere da parte delle cessionarie dell'immobile, che si impegnavano ad una serie di prestazioni attinenti, in particolare, alla cura della persona.
Dal tenore letterale dell'atto in parola si evince che tali prestazioni consistevano in “servitù secondo l'uso e la consuetudine di “IA” nella residenza ed abitazione del beneficiario od altrove, provvedere alla sua alimentazione, assisterlo ed accudirlo in tutte le sue necessità, fargli le pulizie e tutte le faccende domestiche, provvedere al pagamento delle spese mediche, nonché quelle relative alla sepoltura, e fare quant'altro poSA ed esso occorrere. L'assistenza dovrà estendersi, se neceSArio, anche nelle ore notturne, sia in casa, che in luoghi di cura. Le prestazioni anzidette saranno eseguite dalle obbligate o personalmente o da un componente della loro famiglia e solo in via eccezionale e temporanea, da persona estranea ma gradita al beneficiario. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva essenziale che le prestazioni e l'assistenza di cui sopra siano compiute ed avvengano in modo continuativo, con sollecitudine e senza interruzioni. L'inadempimento superiore ai 7 (sette) giorni determinerà ipso facto et ipso iure la risoluzione del contratto stesso nei confronti delle obbligate inadempienti e la nuda proprietà trasferita con il presente atto ritornerà al cedente senza che le obbligate poSAno pretendere alcun indennizzo per le prestazioni eseguite, ed anzi le stesse dovranno sopportare tutte le spese relative alla risoluzione e retrocessione”.
Ricondotto, quindi, il contratto in parola nello schema del contratto atipico di vitalizio alimentare in ragione delle peculiarità della prestazione previste (e conformemente all'assunto delle stesse convenute), appare fondata la deduzione di parte attrice e del convenuto CP_3 circa l'assenza dell'alea al momento della stipula del contratto.
[...]
Ed infatti, giova in primo luogo rilevare che alla stipula del vitalizio, l' aveva Persona_2 già compiuto ottantasei anni, sicché, anche ove fosse stato in buona salute, nutriva un'aspettativa di sopravvivenza sicuramente non elevata.
Un'eventuale capitalizzazione delle prestazioni alle quali si erano obbligate le convenute, compiuta sulla scorta della presumibile sopravvivenza del de cuius, e tenuto conto che trattavasi, in particolare, di prestazioni d'opera, rende evidente la totale sproporzione esistente tra le prestazioni in oggetto ed il controvalore della nuda proprietà trasferita in loro favore.
Dall'atto notarile si evince che il valore complessivo dell'immobile ceduto era stato indicato in
€65.800,00, somma che non appare correlata all'assistenza richiesta alle cessionarie: infatti, pur volendo ipotizzare a carico delle cessionarie una assistenza diurna e notturna continua, normalmente per tale attività un'assistente familiare avrebbe percepito all'epoca della sottoscrizione del contratto di vitalizio circa €1.065,12 al mese (secondo i minimi retributivi previsti nel 2008 dal CCNL per il rapporto di lavoro domestico), somma che, nel caso in esame, poteva moltiplicarsi al massimo (e in eccesso) per 4 anni (secondo le tabelle Istat la vita media nel 2008 in Italia era di poco più di 79 anni laddove la speranza di vita per un 86^ nel 2008 si attestava a circa 90 anni).
8 Nel caso che ci occupa, quindi, al momento della sottoscrizione dell'atto di rendita in parola, si poteva presumere a carico delle cessionarie un'assistenza quantificabile al massimo in complessivi €51.120,76 (pari al predetto importo mensile, moltiplicato per 4 anni, considerando una aspettativa di vita fino a 90 anni del cedente), somma decisamente inferiore al valore dell'immobile ceduto. Tale divario tra le prestazioni gravanti su cedente e cessionarie si evidenzia ancor più considerando l'effettivo valore di mercato della nuda proprietà dell'immobile in parola, accertato in sede di CTU tecnico-estimativa espletata dall'Ing.
, le cui risultanze, in quanto apparentemente scevre da vizi logici e di Persona_6 metodo, possono essere poste a base della presente decisione: dalla relazione peritale, depositata dal CTU in data 15.12.2022, emerge, difatti, che il valore reale della nuda proprietà dell'immobile in discussione al momento della sottoscrizione dell'atto di trasferimento era pari ad €204.173,78 (ossia €244.519,50-€40.345,72 a titolo di usufrutto). Non può in ultimo non evidenziarsi che l' godeva di redditi da pensione e che Persona_2 era, pertanto, economicamente indipendente, non avendo le convenute documentato spese, differenti da quelle funebri, sostenute nell'interesse del de cuius.
È evidente, quindi, l'assenza dell'alea in relazione al vitalizio alimentare per cui è causa.
Tuttavia, se per l'assenza di alea deve ritenersi assente la causa tipica del contratto di vitalizio assistenziale, deve però ritenersi – attesa la domanda subordinata delle parti convenute CP_2
e volta ad accertare che trattasi di liberalità d'uso ex art. 770 comma 2 cc
[...] P_
o di donazione eseguita in conto di legittima e per l'esubero sullo disponibile – che nel contratto de quo poSA ravvisarsi la diversa causa della donazione: l'art. 1414 c.c., il quale disciplina gli effetti della simulazione tra le parti, prevede difatti, ove le parti abbiano voluto concludere un contratto diverso da quello apparente (simulazione relativa), l'efficacia tra le stesse del contratto dissimulato, purché sussistano i requisiti di forma e di sostanza.
Tanto precisato, la giurisprudenza ha più volte affermato che la prova della dissimulazione di una donazione è agevolmente raggiunta ove si dimostri la mancanza di corrispettivo e l'animus donandi all'interno del negozio di compravendita, anche sulla base di presunzioni che tengono conto dell'età del simulato cedente, della peculiarità della controprestazione dedotta in contratto
(vitalizio alimentare di mantenimento con "scarsa" alea, tenuto conto dell'età del donante), del contenuto particolarmente personale della steSA controprestazione (così Trib. Verona,
07/06/2001, in Giur. Merito 2002, 1273).
Con specifico riferimento all'ipotesi che viene qui in rilievo è stato altresì affermato che – pur dovendosi ritenere che in linea di principio non può, con elevata attendibilità, essere né predeterminata, né prevista la durata della vita di una persona – laddove questa, pur versando, per età o malattia, in pessime condizioni fisiche, stipuli, tuttavia, un contratto di vitalizio, proprio od improprio, tale contratto, in sé squisitamente aleatorio, nasce privo della neceSAria alea, ed è pertanto nullo, costituendo, in realtà, se ne ricorrono i requisiti di forma, un contratto di donazione, non irrilevante ai fini della determinazione delle future quote ereditarie dei soggetti chiamati a succedere all'infermo (così Trib. Belluno, 07/11/1997, in Dir. Famiglia
2000, 1091).
Ritiene il Tribunale che nella specie ricorrono diversi elementi che consentono di affermare che le parti abbiano voluto produrre i diversi effetti della donazione.
In primo luogo, il contratto che viene qui in rilievo è munito, come visto, dei requisiti formali prescritti per la donazione (vi è, invero, la presenza di due testimoni, e Testimone_1 Tes_2
9 risultando così rispettata la forma espreSAmente prevista a pena di nullità dall'art. CP_8
782 c.c. e dall'art. 48 della l. n. 89/1913), ma a ciò deve aggiungersi che l'intento liberale dei contraenti emerge palesemente dalle stesse espressioni utilizzate nell'atto, ove si prevede che l'attribuzione avviene in corrispettivo delle prestazioni assistenziali indicate 'che le cessionarie eseguono da lungo tempo … e si obbligano a continuare ad eseguire a favore del cedente' (cfr. pag. 3 dell'atto di rendita vitalizia).
Ebbene, atteso che in corso di causa e all'esito della prova testimoniale è emerso che la convenuta è da sempre convivente con il padre e che, unitamente alla P_ CP_2
ha assicurato un'assistenza morale e materiale al genitore dopo la morte del coniuge,
[...] quand'anche in concorso con gli altri germani, deve ritenersi che il riferimento a quanto fatto in paSAto quale giustificazione della cessione appare configurare una fattispecie di donazione remuneratoria ai sensi del primo comma dell'art. 770 c.c., in quanto volta a manifestare la riconoscenza nei confronti delle donatarie.
Tanto trova un'implicita conferma nell'incontro svoltosi nel dicembre 2007 tra il de cuius e i figli dinanzi all'ing. , nel corso del quale non si addivenne ad un accordo in ordine Per_5 alla devoluzione dell'eredità paterna in ragione delle dispute sorte, giustappunto, in relazione all'immobile in parola. A supporto della natura simulata dell'atto deve qui richiamarsi quanto già sopra evidenziato in ordine all'età del de cuius al momento della stipula dell'atto e alla rilevante sproporzione tra le due prestazioni previste in contratto: in particolare, deve evidenziarsi che, seppur di età avanzata, il de cuius era ancora lucido, come evincibile dal certificato dello specialista in neurologia del 13.3.2008, di poco antecedente la stipula del contratto, tanto da essersi comunque attivato, già nel dicembre 2007, a valutare una ipotesi divisione dei suoi beni tra i figli.
I dati di fatto testé evidenziati – lucidità mentale dell'alienante e sproporzione evidente tra il valore del bene e le prestazioni assistenziali concordate –, rendono chiara la reale finalità dell'atto traslativo, mirato all'arricchimento delle cessionarie, cioè alla realizzazione della causa tipica della donazione.
Conclusivamente, deve affermarsi che l'atto del 18 marzo 2008 rappresenti una donazione remuneratoria ai sensi del primo comma di cui all'art. 770 c.c., che, a differenza delle donazioni di cui al secondo comma dell'art. 770 c.c., è suscettibile di rientrare tra quelle passibili di essere aggredite con l'azione di riduzione, ferma restando in ogni caso la sua validità.
SULLA RIUNIONE FITTIZIA AL RELICTUM DELLA SOMMA DI 20.000.000 DI
LIRE (€10.329,14) DONATA DAL DE CUIUS IN FAVORE DI . Parte_1
Le parti convenute nel presente giudizio hanno chiesto in via riconvenzionale e subordinata all'accoglimento della domanda attorea di disporsi la riunione fittizia, ex art. 556 c.c., della somma donata in vita dal de cuius in favore della figlia a titolo di anticipata Parte_1 successione ed in conto legittima pari a 20.000.000 di lire (pari ad €10.329,14), a mezzo di assegno circolare del 30.10.2001. La steSA richiesta è stata altresì avanzata dall' CP_3 con la propria comparsa di costituzione (cfr. pag. 7).
Le convenute, a supporto del proprio assunto, hanno prodotto in giudizio copia fotostatica di assegno circolare serie-numero 12-82361810 02 tratto in data 30.10.2001 dall'Istituto bancario
Banca Popolare di Bari in IA (BA) all'ordine di , dell'importo pari a Persona_2
10 lire 20.000.000 e di dichiarazione dattiloscritta, sottoscritta dall'attrice in pari data, in cui ella dà atto di aver ricevuto tale somma dal genitore a titolo di anticipata successione ed in conto di legittima.
La tesi attorea, la quale assume di aver sottoscritto, a richiesta del padre, soltanto un foglio “in bianco”, successivamente compilato da terzi, il cui contenuto era ad ella sconosciuto e detenuto dalle germane e , è rimasta del tutto sfornita di prova. Oltretutto, il teste CP_2 P_ [...]
(cfr. verbale di udienza del 21.10.2021), della cui attendibilità non vi è motivo di Tes_3 dubitare perché estraneo ai fatti di causa, ha dichiarato di aver predisposto, in quanto collaboratore di studio del Notaio Dr.SA , la dichiarazione del 30.10.2001, pur Persona_3 non ricordando il reale committente e se la steSA fu sottoscritta in sua presenza dall'attrice.
Oltretutto, non costituendo detta dichiarazione un patto successorio, non può sostenersi la sua nullità.
Parimenti sfornita di prova è l'assunto attoreo di aver ricevuto tale somma dal padre in prestito in un momento di difficoltà economica e di averla integralmente restituita, previa decurtazione delle somme spettanti al coniuge sig. per la realizzazione di talune opere sui Controparte_6 fondi di sua proprietà: le risultanze istruttorie nulla dimostrano al riguardo;
oltretutto, le allegazioni di parte attrice risultano oltremodo generiche, non avendo la steSA neppure indicato il periodo e l'entità esatta della somma asseritamente restituita.
Conclusivamente, ai fini della determinazione della quota asseritamente lesa dovrà aversi riguardo alla somma di lire 20.000.000 (corrispondenti ad €10.329,14) ricevuta in conto di legittima dall'attrice.
SULLA DOMANDA VOLTA AD ACCERTARE LA NATURA SIMULATA, PER
INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA, DELL'ATTO DI ACQUISTO DEL
FONDO RUSTICO IN C.DA CICCOPINTO, IN FAVORE DEL CONVENUTO
VE . CP_3
Il convenuto domanda accertarsi la natura simulata, per interposizione fittizia di CP_3 persona, in relazione all'atto di acquisto del fondo rustico sito in IA (BA) alla c.da
Ciccopinto, in NCT al f. n. 27, p.lla n. 56 in proprio favore.
Assume, invero, di essere, nonostante le risultanze dei registri immobiliari, l'effettivo acquirente del bene, avendo corrisposto al padre , al fine del suo acquisto, Persona_2 dapprima la somma di lire 20.000.000, versata dal de cuius ai promittenti venditori in sede di stipula del contratto preliminare di compravendita, e successivamente la somma a saldo di lire
13.000.000 corrisposto sempre dal padre agli alienanti in sede di stipula dell'atto pubblico di compravendita.
L'assunto è privo di fondamento non avendo il convenuto depositato agli atti né l'atto pubblico di acquisto né la controdichiarazione: come noto, nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta "ad substantiam" – ipotesi che ricorre nella specie – la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli articoli 1414, secondo comma, e 2725 cod. civ., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei
11 contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente. Di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (articolo 2724, n. 3, cod. civ.), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (articolo 2739, comma primo, cod. civ.), né tanto meno mediante l'interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell'atto scritto (cfr. Cass. 4071/2008; Cass. 17389/2011: 'Per la configurabilità di una simulazione relativa sotto il profilo soggettivo, è indispensabile un accordo non solo tra l'interponente e l'interposto, ma anche con il terzo, il quale deve consentirvi, esprimendo la propria adesione nella debita forma, che, per i trasferimenti immobiliari, è quella scritta)'.
Pur volendo, poi, sussumere la fattispecie in discussione nella particolare ipotesi dell'interposizione reale di persona, difetta, ad ogni modo, la prova dell'accordo restitutorio tra il de cuius e l'odierno convenuto.
L'interposizione reale di persona dà luogo ad una situazione di fatto diversa da quella della simulazione, giacché, mentre nella prima si realizza una manifestazione negoziale difforme da quella realmente voluta, con l'intesa della sua inefficacia, nella seconda il negozio con la persona interposta deve considerarsi valido ed efficace, sia pure sul presupposto che il soggetto contraente sia obbligato ad un ulteriore trasferimento a favore del beneficiario effettivo del rapporto.
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. fra tante Cass. 15385/2020),
è' l'accordo concluso verbalmente la fonte dell'obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare. Se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo hanno concluso verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum.
Pertanto, al fine del perfezionamento di tale fattispecie di interposizione reale di persona, il convenuto avrebbe dovuto fornire prova adeguata sia della stipula dell'atto di CP_3 compravendita del bene tra i terzi alienanti e il de cuius, sia dell'esistenza dell'accordo fiduciario con quest'ultimo.
Il convenuto, tuttavia, nel corso del giudizio ha fornito prova dell'esistenza del solo atto preliminare di vendita avente ad oggetto l'immobile in discussione, intercorso tra gli alienanti ed il padre, senza documentare l'avvenuta stipula dell'atto pubblico di compravendita né
l'esistenza dell'accordo fiduciario. Quest'ultimo accordo, poi, deve escludersi alla luce della missiva del 21.01.2005 indirizzata dal de cuius, a mezzo del proprio procuratore Avv. , al figlio ed Controparte_9 CP_3 al IG. , attraverso cui diffidava questi ultimi dall'accedere al fondo rustico Controparte_6 sito in IA alla c.da Ciccopinto a seguito di un acceso litigio avvenuto in detto fondo.
Neppure le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 17.10.2018 sono tali Testimone_4 da dimostrare un siffatto accordo, essendosi questi limitato a riferire, per un verso, dell'intenzione di di acquistare il fondo rustico in c.da Ciccopinto, pur non Persona_2 disponendo della somma neceSAria e, per altro verso, di aver appreso nella medesima
12 circostanza che l' non avrebbe potuto acquistare tale fondo rustico in quanto CP_3 iscritto negli Elenchi comunali dei braccianti agricoli.
La domanda riconvenzionale dell'LA deve, pertanto, essere respinta. CP_3
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÁ
MEDIANTE USUCAPIONE DEI FONDI RUSTICI IN C.DA CICCOPINTO, C.DA
FONDO SIGNORE CARELLA E C.DA PANTOSCIA IN FAVORE DEL CONVENUTO
VE . CP_3
In via riconvenzionale, il convenuto ha chiesto, altresì, escludersi dalla maSA CP_3 ereditaria i fondi rustici siti in IA (BA) alla c.da Ciccopinto, in NCT al f. n. 27, p.lla n.
56, alla c.da alla c.da , identificato in NCT al f. n. 34, p.lla n. 138, alla Controparte_5
c.da Pantoscia, in NCT al f. n. 31, p.lla n. 88, in quanto da egli acquisiti per usucapione in ragione del loro possesso, ultraventennale, uti dominus.
Siffatta domanda non può essere accolta perché destituita di fondamento.
In punto di diritto, occorre ricordare che l'art. 1158 c.c. dispone che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. La norma disciplina l'istituto dell'usucapione il quale rappresenta un modo di acquisto della proprietà, o di un diritto reale di godimento, a titolo originario che si compie mediante il possesso indisturbato protratto per un determinato periodo di tempo.
Esso risponde all'esigenza di attribuire definitività e certezza giuridica alla pacifica utilizzazione di un bene nel tempo: si tratta di un modo di acquisto del diritto che favorisce chi utilizza il bene nel tempo a fronte del proprietario che prolungatamente lo ha trascurato.
Da tale premeSA si comprende come le due condizioni indispensabili per il perfezionamento della fattispecie de qua siano, da un lato, il possesso da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e, dall'altro, la durata di esso per un certo tempo legislativamente stabilito.
Tuttavia, va chiarito che non qualunque possesso conduce all'acquisto per usucapione né, tantomeno, la semplice detenzione.
Dal combinato disposto degli artt. 1158, 1159-bis, 1160 e 1161 c.c. si evince che il possesso ad usucapionem deve essere continuo, non acquistato in modo violento o clandestino, non interrotto e inequivoco (requisito quest'ultimo connaturato al possesso, nell'insieme dell'animus e del corpus, quale «attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale»).
Deve soggiungersi che al fine di valutare se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia compiuta con l'altrui tolleranza, e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata di tale attività può integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza qualora si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato e non di parentela, tenuto conto che in relazione ai primi, di per sé labile e mutevoli, è più improbabile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo. (cfr.
Cass. 4327/2008: Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto della domanda di acquisto per usucapione della proprietà di un maso chiuso, giudicando insufficiente ai fini della prova del possesso la disponibilità delle chiavi di esso da parte dell'attore, fratello della proprietaria, e il suo utilizzo di uno dei locali di cui era composto il maso quale ricovero di slittini e piante).
13 Ebbene, nella fattispecie in esame, quanto al fondo rustico sito in IA alla c.da
Ciccopinto, seppure i testi e , escussi rispettivamente Testimone_4 Testimone_5 all'udienza del 17.10.2018 e del 16.10.2019, e il teste , escusso all'udienza Testimone_6 del 09.06.2022, abbiano confermato la disponibilità materiale di tali fondi rustici, per un lungo periodo di tempo, da parte del convenuto , non può definirsi che tale possesso sia CP_3 stato esercitato uti dominus, e non anche per mera tolleranza del padre . Persona_2
Al proposito, infatti, il teste riferisce che mentre l' prestava la Testimone_5 CP_3 propria attività di coltivazione del ridetto fondo presenziava sempre il padre, il quale inabile al lavoro, in ragione della propria condizione di invalidità, non poteva materialmente eseguire lavori pesanti. Tali circostanze risultano trovare conferma nelle dichiarazioni resa dal teste di parte attrice, IG. , escusso all'udienza del 16.10.2019. Controparte_6
Inoltre, dalla documentazione depositata in atti occorre tener conto della missiva, datata
21.01.2005, inviata dal de cuius, a mezzo del proprio procuratore al figlio , CP_3 attraverso cui lo diffidava dall'accedere nuovamente al fondo sito in c.da Ciccopinto di cui era proprietario, elemento teso a dimostrare l'animus possidendi dell' sino a poco Persona_2 prima del decesso.
Alla luce di quanto considerato, pertanto, si constatata la totale carenza dei presupposti neceSAri ai fini dell'acquisto del diritto di proprietà del fondo rustico sito in IA (BA) alla c.da Ciccopinto, in NCT al f. .n. 27, p.lla n. 56, in favore del convenuto . CP_3
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi in ordine ai fondi rustici siti in IA alla c.da
Pantoscia ed alla c.da , atteso che i testi e CP_5 Controparte_5 Tes_4 Tes_5 CP_6 hanno riferito, concordemente, che quotidianamente l' presenziava Tes_6 Persona_2 ai lavori nei ridetti fondi eseguiti materialmente dal figlio o da altri lavoratori impiegati CP_3 occasionalmente.
Pertanto, per tutti tali ordini di ragioni, la domanda formulata dal convenuto tesa CP_3 all'esclusione dalla maSA ereditaria dei fondi siti in IA (BA) alla c.da Ciccopinto, in
NCT al f. n. 27, p.lla n. 56, alla c.da alla c.da , identificato in NCT al f. Controparte_5
n. 34, p.lla n. 138, alla c.da Pantoscia, in NCT al f. n. 31, p.lla n. 88, in ragione dell'acquisto della loro proprietà mediante usucapione, non può dirsi fondata, per cui non merita di essere accolta.
SULLA DOMANDA DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÁ MEDIANTE
USUCAPIONE DEL FONDO RUSTICO IN C.DA PALATA IN FAVORE
DELL'ATTRICE. L'attrice ha chiesto, altresì, con la prima memoria istruttoria, l'esclusione dal Parte_1 relictum del fondo rustico sito in IA alla c.da Palata, in NCT al f. n. 24, p.lla n. 58, asserendo di esserne la proprietaria esclusiva, avendolo acquistato mediante usucapione in seguito al suo possesso uti dominus per il periodo di tempo richiesto dalla legge.
Tale domanda deve ritenersi tardiva e, quindi, inammissibile perché formulata solo con la prima memoria istruttoria, senza che poSA considerarsi articolata in conseguenza delle difese e richieste delle controparti.
Oltretutto, detta domanda s'appalesa infondata dovendosi osservare che in sede di instaurazione del presente giudizio mediante atto di citazione notificato da parte attrice ai convenuti il
14 16.03.2011, l'attrice assumeva che tale fondo rustico fosse da ricomprendersi tra i beni relitti del de cuius.
Si aggiunga che alcuna prova è stata resa in corso di causa volta a dimostrare il possesso utile all'usucapione della res; per contro, il teste , marito della steSA attrice ha Controparte_6 riferito nel corso della sua escussione che a seguito della morte dell' , stante il Persona_2 contrasto dei germani coeredi sulla divisione dei cespiti ereditari, tale fondo è rimasto, tra gli altri, incolto in quanto nessuno di essi (compresa parte attrice) se ne è occupato.
Tanto osservato in ordine alle domande preliminari, deve disporsi il prosieguo del giudizio di per la definizione di tutte le altre questioni pendenti.
La regolamentazione delle spese è rimeSA alla sentenza definitiva.
PQM
non definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1
, ed nonché sulle domande CP_2 P_ CP_3 Controparte_4 riconvenzionali articolate in atti, così provvede:
1) dichiara aperta la successione legittima del de cuius , nato a [...] Persona_2
(BA) l'08.09.1921 e deceduto a Bari il 26.09.2009;
2) dichiara che l'atto del 18.3.2008 di costituzione di vitalizio mediante cessione di immobili per OT Dr.SA di Triggiano (BA), rep. n. 23673 racc. n. 7643, registrato Persona_3 in Bari il 07.07.2008 al n. 7976/1T, ed avente ad oggetto l'immobile sito in IA
(BA) alla via L. Cardassi nn. 47 – 49 angolo via Rodi s.c., in NCEU alla partita n. 3645, f.
n. 20, p.lla n. 24, costituisce una donazione in favore di e P_ CP_2
3) accerta l'avvenuta donazione in conto di legittima da parte del de cuius e in favore di Pt_1 della somma di €10.329,14;
[...]
4) rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento dell'interposizione fittizia di persona nel contratto di compravendita del fondo rustico sito in IA (BA) alla c.da
Ciccopinto, in NCT al f. n. 27, p.lla n. 56, formulata dal convenuto;
CP_3
5) rigetta la domanda di accertamento del diritto di proprietà dei fondi rustici siti in IA
(BA) alla c.da Ciccopinto, in NCT al f. n. 27, p.lla n. 56, alla c.da alla c.da CP_5
, identificato in NCT al f. n. 34, p.lla n. 138, alla c.da Pantoscia, in NCT al f. n. 31,
[...]
p.lla n. 88, per usucapione, formulata dal convenuto;
CP_3
6) dichiara inammissibile, perché tardiva, la domanda di accertamento del diritto di proprietà del fondo rustico sito in IA (BA) alla c.da Palata, in NCT al f. n. 24, p.lla n. 58, per usucapione, formulata dall'attrice Parte_1
7) provvede per il prosieguo della causa come da separata ordinanza;
8) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il giorno 18 marzo
2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dr.SA Tiziana Di Gioia
IL PRESIDENTE
Dr. IU Disabato
15
PRIMA SEZIONE CIVILE
RE P U B B L I C A IT A L I A N A
IN NO M E DE L PO P O L O IT A L I A N O Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dr. Disabato IU Presidente Dr.SA Valeria Guaragnella Giudice Dr.SA Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 3319/2011 R.G. pendente tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Caponio Rosa Parte_1 C.F._1
Immacolata, in virtù di mandato in atti, presso il cui studio in Conversano (BA) alla via G.
Garibaldi n. 18 è elettivamente domiciliata
- Attrice - contro
(c.f. ) e (c.f. , P_ C.F._2 CP_2 C.F._3 entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Campanella IU RoSAno, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione, presso il cui studio in IA (BA) alla via D.
Martinelli n. 5 sono elettivamente domiciliate
- Convenute - nonché
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stangarone CP_3 C.F._4
Pietro, Lacoppola Vito, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, nonché dagli Avv.ti Gianluca Zilli e Chiaia Noya IU, in virtù di mandato alle liti in atti, presso il cui studio in Bari alla via Manzoni n. 15 è elettivamente domiciliato
- Convenuto - nonché
(c.f. ), nato a [...] il [...] Controparte_4 C.F._5
- Convenuto contumace -
OGGETTO: Azione simulazione, usucapione, azione di riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI: All'udienza del 18 ottobre 2024, tenutasi a “trattazione scritta”, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., su precisazione delle conclusioni come da note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti, la causa era rimeSA al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la IG.ra conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Bari i germani IGg.ri , ed P_ CP_2 CP_3 Pt_1
1 IU, per ivi sentire accertare e dichiarare che l'atto pubblico stipulato in data 18.03.2008, per OT Dr.SA , rep. n. 23673 racc. n. 7643, registrato in Bari al n. 7676/1T, Persona_1 intercorso tra il de cuius , da un lato, ed ed , Persona_2 CP_2 P_ dall'altro, avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile sito in
IA (BA) in via Cardassi nn. 47-49 (angolo via Rodi s.c.), identificato in NCEU del medesimo Comune al f. n. 20, p.lla n. 24, in favore di queste ultime, dietro il corrispettivo della propria assistenza materiale vita natural durante, fosse un atto simulato, dissimulante una donazione diretta o atipica. Ella domandava, contestualmente, disporsi l'immediato rilascio dei fondi rustici (di seguito indicati ai punti a, b, c, d) caduti in successione del de cuius
[...] detenuti in maniera esclusiva dal convenuto , e, per l'effetto, dichiarata Per_2 CP_3 aperta la successione di , ricostruire la maSA ereditaria computandovi detti Persona_2 beni, nonché determinare la quota di legittima spettante a ciascun coerede con attribuzione ai singoli eredi partecipanti della quota ad ognuno spettante. Chiedeva, altresì, disporsi che i convenuti , e fornissero rendiconto della gestione dei P_ CP_2 CP_3 predetti immobili da essi detenuti, a decorrere dalla data di apertura della successione, e condannarli al risarcimento dei danni in favore dell'attrice a causa del godimento esclusivo di beni ereditari.
La parte attrice esponeva che:
− ella succedeva in qualità di erede legittima al padre , deceduto in data Persona_2
26.09.2009, unitamente ai propri germani , e IU;
CP_2 P_ CP_3
− il compendio ereditario risultava essere composto da:
a) fondo rustico sito in agro di IA (BA), alla c.da Palata, identificato in Catasto
Terreni del medesimo Comune al f. n. 24, p.lla n. 58;
b) fondo rustico sito in agro di IA (BA), alla c.da Ciccopinto, identificato in
Catasto Terreni al f. n. 27, p.lla n. 56;
c) fondo rustico sito in agro di IA (BA), alla c.da Controparte_5 identificato in Catasto Terreni al f. n. 34, p.lla n. 138;
d) fondo rustico sito in agro di IA (BA), alla c.da Pantoscia, identificato in Catasto
Terreni al f. n. 31, p.lla n. 88;
e) immobile sito in IA (BA) ad angolo tra via L. Cardassi nn. 47- 49 e via Rodi
s.c., identificato in Catasto Urbano alla partita n. 3645, f. n. 20, p.lla n. 24;
f) quota di 5/120 del diritto di proprietà di unità immobiliari site in IA (BA) al vicolo III S. Francesco d'Assisi n. 14, identificati in Catasto Urbano del medesimo
Comune al f. n. 10, p.lla n. 960, subb) 3 e 8;
g) quota di 25/600 del diritto di proprietà di unità immobiliari site in IA (BA) al vicolo III S. Francesco d'Assisi n. 16, identificate in Catasto Urbano al f. n. 10, p.lla n.
960, sub 4;
h) quota di 25/600 del diritto di proprietà di unità immobiliari site in IA (BA), al vicolo III S. Francesco d'Assisi, identificate in Catasto Urbano del medesimo Comune al f. n. 10, p.lla n. 960, sub 1;
− i beni di cui ai punti f, g, h erano oggetto di altro giudizio, pendente dinanzi al Tribunale di
Bari (r.g. 21/2001);
− dopo il decesso del padre, apprendeva che il de cuius, con atto pubblico del 18.03.2008, a rogito del Notaio Dr.SA rep. n. 23673 racc. n. 7643, registrato in Bari il Persona_3
2 07.04.2008 al n. 7676/1T, aveva trasferito la nuda proprietà pro indiviso dell'immobile sito in IA (BA) ad angolo tra via L. Cardassi nn. 47-49 e via Rodi s.c., in favore delle figlie e a titolo di corrispettivo delle prestazioni vitalizie rese in proprio favore CP_2 P_ dalle figlie, riservandosi il diritto di usufrutto sullo stesso immobile vita natural durante;
− il convenuto occupava in maniera esclusiva i fondi rustici del compendio CP_3 ereditario paterno ed ogni tentativo ai fini del loro rilascio esperito dai germani coeredi non aveva sortito effetto positivo;
− con dichiarazione resa nel procedimento n. 71/2010 R.G. V.G. dinanzi al Tribunale di Bari
-Sez. distaccata di IA- ed (nonché le figlie di P_ CP_2 quest'ultime) avevano rinunciato all'eredità paterna;
− i convenuti ed occupavano in maniera esclusiva l'immobile Controparte_4 P_ sito in IA (BA) ad angolo tra via Cardassi nn. 47-49 e via Rodi s.c., che rappresenta il bene di maggior valore del compendio ereditario;
tale immobile costituiva la casa familiare del de cuius che ivi risiedeva unitamente alla moglie, IG.ra Persona_4
(deceduta nel 1989), ed alla figlia;
P_
− il de cuius, invalido civile, era assistito soltanto per le incombenze esterne dal figlio
IU, in quanto in grado di svolgere autonomamente le ordinarie attività quotidiane e di occuparsi personalmente della gestione del proprio patrimonio;
− le convenute ed non avevano mai prestato alcuna particolare CP_2 P_ attività di assistenza personale in favore del padre;
− nel mese di dicembre 2007 il de cuius conferiva incarico all'Ing. per la Persona_5 valutazione del proprio patrimonio e la determinazione delle quote spettanti a ciascun figlio;
tuttavia, i figli dell' manifestavano il proprio disaccordo circa le Persona_2 assegnazioni dei cespiti del patrimonio paterno, in particolar modo in relazione all'immobile di maggior valore sito in IA angolo via Cardassi e via Rodi;
− il de cuius, al fine di sottrarre il precitato immobile da azioni esecutive da parte dei creditori dei figli IU e gravati da particolari posizioni debitorie, stipulava Pt_1 Per_2
l'atto pubblico del 18.03.2008 in favore delle altre figlie e dissimulando una CP_2 P_ donazione diretta o una donazione atipica;
tutto ciò premesso, assumendo la lesione della propria quota legittima dell'asse ereditario paterno ad opera del contratto stipulato nel 2008, parte attrice si determinava ad adire l'Autorità giudiziaria formulando le conclusioni sopra indicate.
Con comparsa depositata tempestivamente il 18.6.2011, si costituivano in giudizio le convenute ed , le quali contestavano l'avverso assunto, sostenendo di aver CP_2 P_ adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto in discussione, provvedendo ad assistere il comune genitore e ad acquistare i medicinali neceSAri e a pagare le utenze;
evidenziavano, altresì, di aver sostenuto le spese funerarie per la somma di €1.800,00. Soggiungevano che l'attrice aveva ricevuto, a titolo di anticipata successione e in conto legittima, dal padre la somma di lire venti milioni, pari a €10.329,14 come da dichiarazione sottoscritta da Pt_1 il 30.10.2001.
[...]
Chiedevano, quindi, in via principale di accertare la natura giuridica di contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale dell'atto pubblico stipulato in data 18.03.2008 per OT
Dr.SA rep. 23673 racc. n. 7643 con conseguente rigetto di ogni domanda Persona_3 avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in via subordinata, nel caso di accoglimento
3 dell'avversa pretesa, di dichiarare che la donazione modale, diretta o atipica, fosse stata effettuata a titolo di anticipata successione ed imputata in conto legittima e per la intera porzione disponibile tenendo conto, ex art. 556 c.c., della donazione eseguita dal de cuius in data
30.10.2001 in favore dell'attrice della somma di 20.000.000 di lire. Parte_1
Con comparsa di costituzione del 20.06.2011 si costituiva altresì il convenuto , il CP_3 quale rappresentava che il de cuius era affetto da gravi patologie e che, pertanto, non era in grado di occuparsi della coltivazione dei fondi;
evidenziava, quindi:
1. che egli era rimasto nel possesso esclusivo e interrotto dei terreni;
1. che, in relazione al fondo sito in IA alla c.da Ciccopinto, egli era l'effettivo acquirente, avendo corrisposto in favore del padre la somma di lire venti milioni in occasione della stipula del preliminare di vendita (poi consegnati ai promittenti venditori) e l'ulteriore somma di lire tredici milioni in occasione della stipula del contratto definitivo. Condivideva le doglianze sollevate dall'attrice in relazione al contratto intercorso tra il de cuius e le sorelle e nel 2008, assumendo che P_ CP_2 queste ultime avessero indotto il genitore a sottoscrivere il menzionato contratto e che, ad ogni modo, alcuna attività di assistenza era stata da loro prestata. In ultimo evidenziava che l'attrice indebitamente percepiva i frutti derivanti dal fondo rustico sito in agro di IA, sicchè era tenuta a rendere il conto, e che la steSA aveva ricevuto dal de cuius la somma di 20 milioni di lire.
Chiedeva, quindi:
1. di accertare che il negozio giuridico avente ad oggetto l'acquisto del fondo rustico sito in IA (BA) alla c.da Ciccopinto, identificato in Catasto Terreni al f. n. 27,
p.lla n. 56, è simulato in relazione alla persona della parte acquirente, essendo lo stesso proprietario del bene;
2. in via gradata, di accertare il suo diritto ad una maggior quota ereditaria in ragione della corresponsione in favore del de cuius della somma di 33.000.000 di lire;
3. di accertare e dichiarare l'acquisto del diritto di proprietà, mediante usucapione ed in proprio favore, dei fondi rustici siti in IA (BA) alla c.da Ciccopinto, identificato in NCT al f. n.
27, p.lla n. 56, alla c.da , identificato in NCT al f. n. 34, p.lla n. 138, Controparte_5 nonché alla c.da Pantoscia, identificato in NCT al f. n. 31, p.lla n. 88; 4. di accertare la nullità
o annullabilità dell'atto pubblico stipulato in data 18.03.2008 a rogito del Notaio Dr.SA Per_3
e, in subordine, accertarne la risoluzione per inadempimento da parte delle beneficiarie
[...] ed;
5. di disporre la collazione all'asse ereditario del de cuius CP_2 P_ [...] dell'immobile oggetto dell'atto pubblico del 18.03.2008; 6. di accertare e dichiarare Per_2 aperta la successione legittima del de cuius , e, per l'effetto, ordinare lo Persona_2 scioglimento della comunione ereditaria ed attribuzione delle quote spettanti a ciascun coerede, previa resa dei conti, ricostruzione della maSA ereditaria e calcolo della quota di legittima spettante a ciascuno di essi. Il convenuto domandava, altresì, di ordinare l'immediato rilascio degli immobili illegittimamente detenuti in maniera esclusiva da parte delle convenute CP_2 ed , nonché dall'attrice ed autorizzare il conservatore dei
[...] P_ Parte_1
Registri Immobiliari alla trascrizione dell'emananda sentenza senza alcuna responsabilità.
benchè ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 cpc, depositata il 27.9.2011, parte attrice chiedeva, altresì, di accertare l'intervenuta acquisizione in suo favore, per usucapione, del diritto di proprietà del fondo rustico sito in agro di IA alla c.da Palata in catasto terreni al fg. 24, p.lla 58 nonché di dichiarare inesistente e/o nullo l'atto di dichiarazione del
30.10.2001 relativo alla somma di lire venti milioni per violazione del divieto di patto
4 successorio. In merito alle dette somme, soggiungeva che trattavasi di un prestito richiesto al genitore per far fronte a debiti sulla steSA gravanti, successivamente restituito in occasione della realizzazione di un capannone in un fondo agricolo da parte del coniuge , Controparte_6 il quale 'rideterminava in minus' tali lavori. Chiedeva, inoltre, il rigetto delle avverse domande riconvenzionali.
Disposta la notifica delle comparse contenenti domande riconvenzionali nei confronti di
[...]
la causa era istruita a mezzo prove orali e documentali prodotte dalle parti, nonché CP_4 di CTU al fine di stimare il valore di mercato dell'immobile sito in IA (BA) identificato in NCEU alla partita n. 3645, f. n. 20, p.lla n. 24.
A seguito di riassegnazione della controversia al nuovo giudice relatore, all'udienza del
18.10.2024, tenutasi a “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa era riservata per la decisione sulle questioni preliminari rispetto alla domanda di lesione di legittima e di scioglimento della comunione.
***
Va in primo luogo dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente prodotta in giudizio, la documentazione relativa al libretto di risparmio postale, cointestato al de cuius e alla P_
, depositata dalla parte attrice unitamente alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc e
[...] all'udienza del 24.9.2015, con conseguente revoca della ordinanza di rimessione in termini resa a verbale di udienza del 24.9.2015.
Ed invero, la provvedeva a versare in atti copia del quadro riepilogativo dei Parte_1 movimenti effettuati dopo la morte del de cuius sul libretto postale n. 27679545 solo con la memoria istruttoria deputata all'articolazione della prova contraria (prevista dall'art. 183 comma 6 cpc, nella formulazione ratione temporis applicabile), benchè detta documentazione fosse in suo possesso dall'aprile 2010, come evincibile dalla missiva inoltrata dall'Ufficio Postale (cfr. all. 5 depositato all'udienza del 24.9.2015); essendo tale prospetto volto a documentare i beni mobili in capo al de cuius (e/o la sua autonomia economica) al momento dell'apertura della successione, è evidente che la steSA andava depositata in giudizio prima del maturare delle preclusioni relative alla prova diretta, ovvero entro il termine di deposito della seconda memoria istruttoria.
Parimenti tardiva deve essere considerata la lista dei movimenti al 28.1.2015 relativi al medesimo libretto di risparmio (cfr. all. 7 depositato all'udienza del 24.9.2015) non essendovi prova né che parte attrice non ne avesse la disponibilità già in occasione dell'udienza del
29.1.2015 né che la steSA si sia prontamente attivata per ottenerne la disponibilità: difatti,
l' ottenuto il prospetto riepilogativo nell'aprile 2010, solo con missiva Parte_1 dell'ottobre 2014 (cfr. all. 2 prodotto all'udienza del 24.9.2015) inoltrava richiesta all'ufficio postale di esibizione della lista analitica dei movimenti relativi al detto deposito postale per il periodo antecedente la morte del de cuius, sicchè deve escludersi – differentemente da quanto affermato nella precitata ordinanza del 24.9.2015 – la non imputabilità della decadenza alla parte attrice, la quale costituisce il presupposto per la rimessione in termine.
Deve soggiungersi che parte attrice si è limitata ad articolare istanza di esibizione della detta documentazione e, successivamente, a versarla in atti, senza, tuttavia, esporre in maniera puntuale gli scopi della relativa esibizione: deve qui ribadirsi - in conformità ad una consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. 2435/2008) – che il giudice ha il potere-dovere
5 di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte intereSAta ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti l'impossibilità per la controparte di controdedurre e per lo stesso giudice di valutare i documenti ai fini della decisione (cfr. anche
Cass. 16 agosto 1990, n. 8304). Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, neceSArie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte intereSAta (cfr. Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419; Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385. Nel senso che perché il giudice poSA e debba esaminare documenti versati in atti lo stesso deve accertare, oltre la ritualità della produzione, cioè verificare che la produzione steSA sia avvenuta nel rispetto delle regole del contraddittorio, anche la esistenza di una domanda, o di una eccezione, espreSAmente basata su quei documenti, Cass. 22 novembre 2000, n. 15103, specie in motivazione).
Parimenti tardiva è la documentazione prodotta dalle convenute e P_ CP_2 con la nota autorizzata del 10.3.2016: tale documentazione, e, in particolare, la dichiarazione resa dal de cuius, era già in possesso delle parti al momento della instaurazione della lite;
tali atti, peraltro, anche in ragione della tardiva produzione della documentazione postale esibita a opera di parte attrice, non possono valere quale prova contraria.
SULLA APERTURA DELLA SUCCESSIONE
Tanto premesso, a fronte delle domande avanzate dalla parte attrice e dal convenuto CP_3
, va dichiarata, in quanto pregiudiziale rispetto al merito della causa, l'apertura della
[...] successione di , nato a [...] l'[...] e deceduto a Bari il Persona_2
26.09.2009, la quale, in assenza di disposizioni di ultima volontà, viene disciplinata secondo quanto disposto dall'art. 566 c.c., sicché va dichiarato che l'eredità relitta dello stesso si è devoluta, per legge, in favore dei figli , ed , avendo CP_3 Parte_1 Controparte_4
e (unitamente alle figlie di quest'ultima) rinunciato all'eredità P_ CP_2 paterna (cfr. certificato di morte e stato di famiglia originario del 19.10.2009 all.to all'atto di citazione nonchè dichiarazione di rinuncia all'eredità – cfr. all. 7 – prodotto dalle convenute).
Ciò posto, devono ora esaminarsi, al fine della individuazione dei beni relitti dal de cuius, le domande preliminari proposte, in via principale e riconvenzionale, dalle parti in causa.
SULLE DOMANDE AFFERENTI ALLA COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA
ASSISTENZIALE A TITOLO ONEROSO DEL 18.03.2008.
In primo luogo, vanno vagliate le domande afferenti all'atto di costituzione di rendita vitalizia a titolo oneroso, intercorso tra il de cuius e le figlie e il 18.3.2008: CP_2 CP_7 attraverso tale atto pubblico l' cedeva e trasferiva la nuda proprietà Persona_2 dell'immobile sito in IA (BA) alla via L. Cardassi nn. 47 – 49 angolo via Rodi s.c., in
NCEU alla partita n. 3645, f. n. 20, p.lla n. 24, in favore delle figlie e , riservandosi CP_2 P_ il diritto di usufrutto, dietro corrispettivo a carico delle cessionarie di prestazione di assistenza materiale del cedente, per tutta la vita di quest'ultimo (cfr. all. n. 1 dell'atto di citazione).
Con riguardo a tale atto, ha chiesto di dichiararne la nullità per carenza di CP_3 sinallagma (id est dell'alea, essendo il prezzo del bene dichiarato in contratto di gran lunga
6 inferiore a quello reale ed essendo stato il de cuius in grado di provvedere alle proprie esigenze)
o di annullarlo perché frutto di un'attività captatoria posta in essere dalle due germane CP_2
e per indurre il genitore alla sua stipula;
questi, inoltre, ha aderito in via gradata
[...] CP_7 alla domanda principale formulata da volta ad accertare la natura simulata Parte_1 dell'atto in discussione.
Così ricostruite le richieste delle parti, deve in primo luogo essere respinta la domanda con la quale ha chiesto di annullare l'atto pubblico del 18.3.2008 perché frutto di CP_3 captazione ad opera delle controparti: alcuna prova è stata fornita in ordine all'asserita attività posta in essere dalle convenute ai danni del de cuius; oltretutto, e P_ CP_2 hanno depositato in atti un certificato redatto da uno specialista in neurologia di struttura pubblica del 13.3.2008 attestante la capacità di intendere e volere dell' . Persona_2
A differenti conclusioni deve, invece, pervenirsi in relazione alla domanda di nullità del contratto nonché a quella volta ad accertare la sua natura simulata, che, in quanto basate sulle medesime censure, possono essere esaminate congiuntamente.
Va qui anzitutto evidenziato che la giurisprudenza da tempo ha ormai ammesso la figura del cd. vitalizio alimentare, con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all'altra parte vitto, alloggio ed assistenza, per tutta la durata della vita ed in correlazione ai suoi bisogni, ritenendo che si tratta di contratto atipico, non riconducibile, per peculiarità dell'alea, delle prestazioni del vitaliziante e della funzione perseguita, nell'ambito della rendita vitalizia (cfr. da ultimo CaSAzione civile
1 aprile 2004 n. 6395; nella giurisprudenza del paSAto si veda CaSAzione civile 5 agosto 1977
n. 3553).
Infatti, si è sostenuto che è legittimamente configurabile, in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 cod. civ., un contratto atipico di cd. "vitalizio alimentare", autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 stesso codice, sulla premeSA che i due negozi, omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si differenziano perché, nella rendita alimentare, le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili (e, quindi, assoggettabili, quanto alla relativa regolamentazione, alla disciplina degli obblighi alimentari dettata dall'art. 433 cod. civ.), mentre nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di dare e di fare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali (CaSAzione civile 8 settembre 1998 n. 8854).
A nulla rileva poi il fatto che si sia previsto che l'assistenza poSA essere fornita anche dagli eredi o aventi causa del contraente, atteso che l'infungibilità della prestazione che caratterizza il detto contratto va riferita alla sua insostituibilità con una prestazione in denaro ed alla correlata incoercibilità (così CaSAzione civile 12 febbraio 1998 n. 1503).
La fattispecie è pervenuta poi anche all'esame delle Sezioni Unite che hanno affermato che il cosiddetto contratto di mantenimento - come quello di "vitalizio oneroso", di cui il primo rappresenta una specie - è caratterizzato dall'aleatorietà, la cui individuazione postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei - quali la capitalizzazione della rendita reale del bene-capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante - secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento alla conclusione del
7 contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato, aggiungendo che la comparazione e l'indagine circa la descritta incertezza rappresentano apprezzamenti di fatto, incensurabili in sede di legittimità se congruamente motivati (CaSAzione civile Sezioni Unite 11 luglio 1994 n.
6532; sempre per la natura aleatoria si veda CaSAzione civile 24 ottobre 1978 n. 4801).
Poste tali premesse in diritto, e tornando all'esame della fattispecie sottoposta all'esame del
Tribunale, il vitalizio in oggetto si caratterizzava essenzialmente per le prestazioni di facere da parte delle cessionarie dell'immobile, che si impegnavano ad una serie di prestazioni attinenti, in particolare, alla cura della persona.
Dal tenore letterale dell'atto in parola si evince che tali prestazioni consistevano in “servitù secondo l'uso e la consuetudine di “IA” nella residenza ed abitazione del beneficiario od altrove, provvedere alla sua alimentazione, assisterlo ed accudirlo in tutte le sue necessità, fargli le pulizie e tutte le faccende domestiche, provvedere al pagamento delle spese mediche, nonché quelle relative alla sepoltura, e fare quant'altro poSA ed esso occorrere. L'assistenza dovrà estendersi, se neceSArio, anche nelle ore notturne, sia in casa, che in luoghi di cura. Le prestazioni anzidette saranno eseguite dalle obbligate o personalmente o da un componente della loro famiglia e solo in via eccezionale e temporanea, da persona estranea ma gradita al beneficiario. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva essenziale che le prestazioni e l'assistenza di cui sopra siano compiute ed avvengano in modo continuativo, con sollecitudine e senza interruzioni. L'inadempimento superiore ai 7 (sette) giorni determinerà ipso facto et ipso iure la risoluzione del contratto stesso nei confronti delle obbligate inadempienti e la nuda proprietà trasferita con il presente atto ritornerà al cedente senza che le obbligate poSAno pretendere alcun indennizzo per le prestazioni eseguite, ed anzi le stesse dovranno sopportare tutte le spese relative alla risoluzione e retrocessione”.
Ricondotto, quindi, il contratto in parola nello schema del contratto atipico di vitalizio alimentare in ragione delle peculiarità della prestazione previste (e conformemente all'assunto delle stesse convenute), appare fondata la deduzione di parte attrice e del convenuto CP_3 circa l'assenza dell'alea al momento della stipula del contratto.
[...]
Ed infatti, giova in primo luogo rilevare che alla stipula del vitalizio, l' aveva Persona_2 già compiuto ottantasei anni, sicché, anche ove fosse stato in buona salute, nutriva un'aspettativa di sopravvivenza sicuramente non elevata.
Un'eventuale capitalizzazione delle prestazioni alle quali si erano obbligate le convenute, compiuta sulla scorta della presumibile sopravvivenza del de cuius, e tenuto conto che trattavasi, in particolare, di prestazioni d'opera, rende evidente la totale sproporzione esistente tra le prestazioni in oggetto ed il controvalore della nuda proprietà trasferita in loro favore.
Dall'atto notarile si evince che il valore complessivo dell'immobile ceduto era stato indicato in
€65.800,00, somma che non appare correlata all'assistenza richiesta alle cessionarie: infatti, pur volendo ipotizzare a carico delle cessionarie una assistenza diurna e notturna continua, normalmente per tale attività un'assistente familiare avrebbe percepito all'epoca della sottoscrizione del contratto di vitalizio circa €1.065,12 al mese (secondo i minimi retributivi previsti nel 2008 dal CCNL per il rapporto di lavoro domestico), somma che, nel caso in esame, poteva moltiplicarsi al massimo (e in eccesso) per 4 anni (secondo le tabelle Istat la vita media nel 2008 in Italia era di poco più di 79 anni laddove la speranza di vita per un 86^ nel 2008 si attestava a circa 90 anni).
8 Nel caso che ci occupa, quindi, al momento della sottoscrizione dell'atto di rendita in parola, si poteva presumere a carico delle cessionarie un'assistenza quantificabile al massimo in complessivi €51.120,76 (pari al predetto importo mensile, moltiplicato per 4 anni, considerando una aspettativa di vita fino a 90 anni del cedente), somma decisamente inferiore al valore dell'immobile ceduto. Tale divario tra le prestazioni gravanti su cedente e cessionarie si evidenzia ancor più considerando l'effettivo valore di mercato della nuda proprietà dell'immobile in parola, accertato in sede di CTU tecnico-estimativa espletata dall'Ing.
, le cui risultanze, in quanto apparentemente scevre da vizi logici e di Persona_6 metodo, possono essere poste a base della presente decisione: dalla relazione peritale, depositata dal CTU in data 15.12.2022, emerge, difatti, che il valore reale della nuda proprietà dell'immobile in discussione al momento della sottoscrizione dell'atto di trasferimento era pari ad €204.173,78 (ossia €244.519,50-€40.345,72 a titolo di usufrutto). Non può in ultimo non evidenziarsi che l' godeva di redditi da pensione e che Persona_2 era, pertanto, economicamente indipendente, non avendo le convenute documentato spese, differenti da quelle funebri, sostenute nell'interesse del de cuius.
È evidente, quindi, l'assenza dell'alea in relazione al vitalizio alimentare per cui è causa.
Tuttavia, se per l'assenza di alea deve ritenersi assente la causa tipica del contratto di vitalizio assistenziale, deve però ritenersi – attesa la domanda subordinata delle parti convenute CP_2
e volta ad accertare che trattasi di liberalità d'uso ex art. 770 comma 2 cc
[...] P_
o di donazione eseguita in conto di legittima e per l'esubero sullo disponibile – che nel contratto de quo poSA ravvisarsi la diversa causa della donazione: l'art. 1414 c.c., il quale disciplina gli effetti della simulazione tra le parti, prevede difatti, ove le parti abbiano voluto concludere un contratto diverso da quello apparente (simulazione relativa), l'efficacia tra le stesse del contratto dissimulato, purché sussistano i requisiti di forma e di sostanza.
Tanto precisato, la giurisprudenza ha più volte affermato che la prova della dissimulazione di una donazione è agevolmente raggiunta ove si dimostri la mancanza di corrispettivo e l'animus donandi all'interno del negozio di compravendita, anche sulla base di presunzioni che tengono conto dell'età del simulato cedente, della peculiarità della controprestazione dedotta in contratto
(vitalizio alimentare di mantenimento con "scarsa" alea, tenuto conto dell'età del donante), del contenuto particolarmente personale della steSA controprestazione (così Trib. Verona,
07/06/2001, in Giur. Merito 2002, 1273).
Con specifico riferimento all'ipotesi che viene qui in rilievo è stato altresì affermato che – pur dovendosi ritenere che in linea di principio non può, con elevata attendibilità, essere né predeterminata, né prevista la durata della vita di una persona – laddove questa, pur versando, per età o malattia, in pessime condizioni fisiche, stipuli, tuttavia, un contratto di vitalizio, proprio od improprio, tale contratto, in sé squisitamente aleatorio, nasce privo della neceSAria alea, ed è pertanto nullo, costituendo, in realtà, se ne ricorrono i requisiti di forma, un contratto di donazione, non irrilevante ai fini della determinazione delle future quote ereditarie dei soggetti chiamati a succedere all'infermo (così Trib. Belluno, 07/11/1997, in Dir. Famiglia
2000, 1091).
Ritiene il Tribunale che nella specie ricorrono diversi elementi che consentono di affermare che le parti abbiano voluto produrre i diversi effetti della donazione.
In primo luogo, il contratto che viene qui in rilievo è munito, come visto, dei requisiti formali prescritti per la donazione (vi è, invero, la presenza di due testimoni, e Testimone_1 Tes_2
9 risultando così rispettata la forma espreSAmente prevista a pena di nullità dall'art. CP_8
782 c.c. e dall'art. 48 della l. n. 89/1913), ma a ciò deve aggiungersi che l'intento liberale dei contraenti emerge palesemente dalle stesse espressioni utilizzate nell'atto, ove si prevede che l'attribuzione avviene in corrispettivo delle prestazioni assistenziali indicate 'che le cessionarie eseguono da lungo tempo … e si obbligano a continuare ad eseguire a favore del cedente' (cfr. pag. 3 dell'atto di rendita vitalizia).
Ebbene, atteso che in corso di causa e all'esito della prova testimoniale è emerso che la convenuta è da sempre convivente con il padre e che, unitamente alla P_ CP_2
ha assicurato un'assistenza morale e materiale al genitore dopo la morte del coniuge,
[...] quand'anche in concorso con gli altri germani, deve ritenersi che il riferimento a quanto fatto in paSAto quale giustificazione della cessione appare configurare una fattispecie di donazione remuneratoria ai sensi del primo comma dell'art. 770 c.c., in quanto volta a manifestare la riconoscenza nei confronti delle donatarie.
Tanto trova un'implicita conferma nell'incontro svoltosi nel dicembre 2007 tra il de cuius e i figli dinanzi all'ing. , nel corso del quale non si addivenne ad un accordo in ordine Per_5 alla devoluzione dell'eredità paterna in ragione delle dispute sorte, giustappunto, in relazione all'immobile in parola. A supporto della natura simulata dell'atto deve qui richiamarsi quanto già sopra evidenziato in ordine all'età del de cuius al momento della stipula dell'atto e alla rilevante sproporzione tra le due prestazioni previste in contratto: in particolare, deve evidenziarsi che, seppur di età avanzata, il de cuius era ancora lucido, come evincibile dal certificato dello specialista in neurologia del 13.3.2008, di poco antecedente la stipula del contratto, tanto da essersi comunque attivato, già nel dicembre 2007, a valutare una ipotesi divisione dei suoi beni tra i figli.
I dati di fatto testé evidenziati – lucidità mentale dell'alienante e sproporzione evidente tra il valore del bene e le prestazioni assistenziali concordate –, rendono chiara la reale finalità dell'atto traslativo, mirato all'arricchimento delle cessionarie, cioè alla realizzazione della causa tipica della donazione.
Conclusivamente, deve affermarsi che l'atto del 18 marzo 2008 rappresenti una donazione remuneratoria ai sensi del primo comma di cui all'art. 770 c.c., che, a differenza delle donazioni di cui al secondo comma dell'art. 770 c.c., è suscettibile di rientrare tra quelle passibili di essere aggredite con l'azione di riduzione, ferma restando in ogni caso la sua validità.
SULLA RIUNIONE FITTIZIA AL RELICTUM DELLA SOMMA DI 20.000.000 DI
LIRE (€10.329,14) DONATA DAL DE CUIUS IN FAVORE DI . Parte_1
Le parti convenute nel presente giudizio hanno chiesto in via riconvenzionale e subordinata all'accoglimento della domanda attorea di disporsi la riunione fittizia, ex art. 556 c.c., della somma donata in vita dal de cuius in favore della figlia a titolo di anticipata Parte_1 successione ed in conto legittima pari a 20.000.000 di lire (pari ad €10.329,14), a mezzo di assegno circolare del 30.10.2001. La steSA richiesta è stata altresì avanzata dall' CP_3 con la propria comparsa di costituzione (cfr. pag. 7).
Le convenute, a supporto del proprio assunto, hanno prodotto in giudizio copia fotostatica di assegno circolare serie-numero 12-82361810 02 tratto in data 30.10.2001 dall'Istituto bancario
Banca Popolare di Bari in IA (BA) all'ordine di , dell'importo pari a Persona_2
10 lire 20.000.000 e di dichiarazione dattiloscritta, sottoscritta dall'attrice in pari data, in cui ella dà atto di aver ricevuto tale somma dal genitore a titolo di anticipata successione ed in conto di legittima.
La tesi attorea, la quale assume di aver sottoscritto, a richiesta del padre, soltanto un foglio “in bianco”, successivamente compilato da terzi, il cui contenuto era ad ella sconosciuto e detenuto dalle germane e , è rimasta del tutto sfornita di prova. Oltretutto, il teste CP_2 P_ [...]
(cfr. verbale di udienza del 21.10.2021), della cui attendibilità non vi è motivo di Tes_3 dubitare perché estraneo ai fatti di causa, ha dichiarato di aver predisposto, in quanto collaboratore di studio del Notaio Dr.SA , la dichiarazione del 30.10.2001, pur Persona_3 non ricordando il reale committente e se la steSA fu sottoscritta in sua presenza dall'attrice.
Oltretutto, non costituendo detta dichiarazione un patto successorio, non può sostenersi la sua nullità.
Parimenti sfornita di prova è l'assunto attoreo di aver ricevuto tale somma dal padre in prestito in un momento di difficoltà economica e di averla integralmente restituita, previa decurtazione delle somme spettanti al coniuge sig. per la realizzazione di talune opere sui Controparte_6 fondi di sua proprietà: le risultanze istruttorie nulla dimostrano al riguardo;
oltretutto, le allegazioni di parte attrice risultano oltremodo generiche, non avendo la steSA neppure indicato il periodo e l'entità esatta della somma asseritamente restituita.
Conclusivamente, ai fini della determinazione della quota asseritamente lesa dovrà aversi riguardo alla somma di lire 20.000.000 (corrispondenti ad €10.329,14) ricevuta in conto di legittima dall'attrice.
SULLA DOMANDA VOLTA AD ACCERTARE LA NATURA SIMULATA, PER
INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA, DELL'ATTO DI ACQUISTO DEL
FONDO RUSTICO IN C.DA CICCOPINTO, IN FAVORE DEL CONVENUTO
VE . CP_3
Il convenuto domanda accertarsi la natura simulata, per interposizione fittizia di CP_3 persona, in relazione all'atto di acquisto del fondo rustico sito in IA (BA) alla c.da
Ciccopinto, in NCT al f. n. 27, p.lla n. 56 in proprio favore.
Assume, invero, di essere, nonostante le risultanze dei registri immobiliari, l'effettivo acquirente del bene, avendo corrisposto al padre , al fine del suo acquisto, Persona_2 dapprima la somma di lire 20.000.000, versata dal de cuius ai promittenti venditori in sede di stipula del contratto preliminare di compravendita, e successivamente la somma a saldo di lire
13.000.000 corrisposto sempre dal padre agli alienanti in sede di stipula dell'atto pubblico di compravendita.
L'assunto è privo di fondamento non avendo il convenuto depositato agli atti né l'atto pubblico di acquisto né la controdichiarazione: come noto, nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta "ad substantiam" – ipotesi che ricorre nella specie – la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli articoli 1414, secondo comma, e 2725 cod. civ., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei
11 contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente. Di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (articolo 2724, n. 3, cod. civ.), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (articolo 2739, comma primo, cod. civ.), né tanto meno mediante l'interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell'atto scritto (cfr. Cass. 4071/2008; Cass. 17389/2011: 'Per la configurabilità di una simulazione relativa sotto il profilo soggettivo, è indispensabile un accordo non solo tra l'interponente e l'interposto, ma anche con il terzo, il quale deve consentirvi, esprimendo la propria adesione nella debita forma, che, per i trasferimenti immobiliari, è quella scritta)'.
Pur volendo, poi, sussumere la fattispecie in discussione nella particolare ipotesi dell'interposizione reale di persona, difetta, ad ogni modo, la prova dell'accordo restitutorio tra il de cuius e l'odierno convenuto.
L'interposizione reale di persona dà luogo ad una situazione di fatto diversa da quella della simulazione, giacché, mentre nella prima si realizza una manifestazione negoziale difforme da quella realmente voluta, con l'intesa della sua inefficacia, nella seconda il negozio con la persona interposta deve considerarsi valido ed efficace, sia pure sul presupposto che il soggetto contraente sia obbligato ad un ulteriore trasferimento a favore del beneficiario effettivo del rapporto.
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. fra tante Cass. 15385/2020),
è' l'accordo concluso verbalmente la fonte dell'obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare. Se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo hanno concluso verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum.
Pertanto, al fine del perfezionamento di tale fattispecie di interposizione reale di persona, il convenuto avrebbe dovuto fornire prova adeguata sia della stipula dell'atto di CP_3 compravendita del bene tra i terzi alienanti e il de cuius, sia dell'esistenza dell'accordo fiduciario con quest'ultimo.
Il convenuto, tuttavia, nel corso del giudizio ha fornito prova dell'esistenza del solo atto preliminare di vendita avente ad oggetto l'immobile in discussione, intercorso tra gli alienanti ed il padre, senza documentare l'avvenuta stipula dell'atto pubblico di compravendita né
l'esistenza dell'accordo fiduciario. Quest'ultimo accordo, poi, deve escludersi alla luce della missiva del 21.01.2005 indirizzata dal de cuius, a mezzo del proprio procuratore Avv. , al figlio ed Controparte_9 CP_3 al IG. , attraverso cui diffidava questi ultimi dall'accedere al fondo rustico Controparte_6 sito in IA alla c.da Ciccopinto a seguito di un acceso litigio avvenuto in detto fondo.
Neppure le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 17.10.2018 sono tali Testimone_4 da dimostrare un siffatto accordo, essendosi questi limitato a riferire, per un verso, dell'intenzione di di acquistare il fondo rustico in c.da Ciccopinto, pur non Persona_2 disponendo della somma neceSAria e, per altro verso, di aver appreso nella medesima
12 circostanza che l' non avrebbe potuto acquistare tale fondo rustico in quanto CP_3 iscritto negli Elenchi comunali dei braccianti agricoli.
La domanda riconvenzionale dell'LA deve, pertanto, essere respinta. CP_3
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÁ
MEDIANTE USUCAPIONE DEI FONDI RUSTICI IN C.DA CICCOPINTO, C.DA
FONDO SIGNORE CARELLA E C.DA PANTOSCIA IN FAVORE DEL CONVENUTO
VE . CP_3
In via riconvenzionale, il convenuto ha chiesto, altresì, escludersi dalla maSA CP_3 ereditaria i fondi rustici siti in IA (BA) alla c.da Ciccopinto, in NCT al f. n. 27, p.lla n.
56, alla c.da alla c.da , identificato in NCT al f. n. 34, p.lla n. 138, alla Controparte_5
c.da Pantoscia, in NCT al f. n. 31, p.lla n. 88, in quanto da egli acquisiti per usucapione in ragione del loro possesso, ultraventennale, uti dominus.
Siffatta domanda non può essere accolta perché destituita di fondamento.
In punto di diritto, occorre ricordare che l'art. 1158 c.c. dispone che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. La norma disciplina l'istituto dell'usucapione il quale rappresenta un modo di acquisto della proprietà, o di un diritto reale di godimento, a titolo originario che si compie mediante il possesso indisturbato protratto per un determinato periodo di tempo.
Esso risponde all'esigenza di attribuire definitività e certezza giuridica alla pacifica utilizzazione di un bene nel tempo: si tratta di un modo di acquisto del diritto che favorisce chi utilizza il bene nel tempo a fronte del proprietario che prolungatamente lo ha trascurato.
Da tale premeSA si comprende come le due condizioni indispensabili per il perfezionamento della fattispecie de qua siano, da un lato, il possesso da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e, dall'altro, la durata di esso per un certo tempo legislativamente stabilito.
Tuttavia, va chiarito che non qualunque possesso conduce all'acquisto per usucapione né, tantomeno, la semplice detenzione.
Dal combinato disposto degli artt. 1158, 1159-bis, 1160 e 1161 c.c. si evince che il possesso ad usucapionem deve essere continuo, non acquistato in modo violento o clandestino, non interrotto e inequivoco (requisito quest'ultimo connaturato al possesso, nell'insieme dell'animus e del corpus, quale «attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale»).
Deve soggiungersi che al fine di valutare se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia compiuta con l'altrui tolleranza, e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata di tale attività può integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza qualora si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato e non di parentela, tenuto conto che in relazione ai primi, di per sé labile e mutevoli, è più improbabile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo. (cfr.
Cass. 4327/2008: Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto della domanda di acquisto per usucapione della proprietà di un maso chiuso, giudicando insufficiente ai fini della prova del possesso la disponibilità delle chiavi di esso da parte dell'attore, fratello della proprietaria, e il suo utilizzo di uno dei locali di cui era composto il maso quale ricovero di slittini e piante).
13 Ebbene, nella fattispecie in esame, quanto al fondo rustico sito in IA alla c.da
Ciccopinto, seppure i testi e , escussi rispettivamente Testimone_4 Testimone_5 all'udienza del 17.10.2018 e del 16.10.2019, e il teste , escusso all'udienza Testimone_6 del 09.06.2022, abbiano confermato la disponibilità materiale di tali fondi rustici, per un lungo periodo di tempo, da parte del convenuto , non può definirsi che tale possesso sia CP_3 stato esercitato uti dominus, e non anche per mera tolleranza del padre . Persona_2
Al proposito, infatti, il teste riferisce che mentre l' prestava la Testimone_5 CP_3 propria attività di coltivazione del ridetto fondo presenziava sempre il padre, il quale inabile al lavoro, in ragione della propria condizione di invalidità, non poteva materialmente eseguire lavori pesanti. Tali circostanze risultano trovare conferma nelle dichiarazioni resa dal teste di parte attrice, IG. , escusso all'udienza del 16.10.2019. Controparte_6
Inoltre, dalla documentazione depositata in atti occorre tener conto della missiva, datata
21.01.2005, inviata dal de cuius, a mezzo del proprio procuratore al figlio , CP_3 attraverso cui lo diffidava dall'accedere nuovamente al fondo sito in c.da Ciccopinto di cui era proprietario, elemento teso a dimostrare l'animus possidendi dell' sino a poco Persona_2 prima del decesso.
Alla luce di quanto considerato, pertanto, si constatata la totale carenza dei presupposti neceSAri ai fini dell'acquisto del diritto di proprietà del fondo rustico sito in IA (BA) alla c.da Ciccopinto, in NCT al f. .n. 27, p.lla n. 56, in favore del convenuto . CP_3
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi in ordine ai fondi rustici siti in IA alla c.da
Pantoscia ed alla c.da , atteso che i testi e CP_5 Controparte_5 Tes_4 Tes_5 CP_6 hanno riferito, concordemente, che quotidianamente l' presenziava Tes_6 Persona_2 ai lavori nei ridetti fondi eseguiti materialmente dal figlio o da altri lavoratori impiegati CP_3 occasionalmente.
Pertanto, per tutti tali ordini di ragioni, la domanda formulata dal convenuto tesa CP_3 all'esclusione dalla maSA ereditaria dei fondi siti in IA (BA) alla c.da Ciccopinto, in
NCT al f. n. 27, p.lla n. 56, alla c.da alla c.da , identificato in NCT al f. Controparte_5
n. 34, p.lla n. 138, alla c.da Pantoscia, in NCT al f. n. 31, p.lla n. 88, in ragione dell'acquisto della loro proprietà mediante usucapione, non può dirsi fondata, per cui non merita di essere accolta.
SULLA DOMANDA DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÁ MEDIANTE
USUCAPIONE DEL FONDO RUSTICO IN C.DA PALATA IN FAVORE
DELL'ATTRICE. L'attrice ha chiesto, altresì, con la prima memoria istruttoria, l'esclusione dal Parte_1 relictum del fondo rustico sito in IA alla c.da Palata, in NCT al f. n. 24, p.lla n. 58, asserendo di esserne la proprietaria esclusiva, avendolo acquistato mediante usucapione in seguito al suo possesso uti dominus per il periodo di tempo richiesto dalla legge.
Tale domanda deve ritenersi tardiva e, quindi, inammissibile perché formulata solo con la prima memoria istruttoria, senza che poSA considerarsi articolata in conseguenza delle difese e richieste delle controparti.
Oltretutto, detta domanda s'appalesa infondata dovendosi osservare che in sede di instaurazione del presente giudizio mediante atto di citazione notificato da parte attrice ai convenuti il
14 16.03.2011, l'attrice assumeva che tale fondo rustico fosse da ricomprendersi tra i beni relitti del de cuius.
Si aggiunga che alcuna prova è stata resa in corso di causa volta a dimostrare il possesso utile all'usucapione della res; per contro, il teste , marito della steSA attrice ha Controparte_6 riferito nel corso della sua escussione che a seguito della morte dell' , stante il Persona_2 contrasto dei germani coeredi sulla divisione dei cespiti ereditari, tale fondo è rimasto, tra gli altri, incolto in quanto nessuno di essi (compresa parte attrice) se ne è occupato.
Tanto osservato in ordine alle domande preliminari, deve disporsi il prosieguo del giudizio di per la definizione di tutte le altre questioni pendenti.
La regolamentazione delle spese è rimeSA alla sentenza definitiva.
PQM
non definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1
, ed nonché sulle domande CP_2 P_ CP_3 Controparte_4 riconvenzionali articolate in atti, così provvede:
1) dichiara aperta la successione legittima del de cuius , nato a [...] Persona_2
(BA) l'08.09.1921 e deceduto a Bari il 26.09.2009;
2) dichiara che l'atto del 18.3.2008 di costituzione di vitalizio mediante cessione di immobili per OT Dr.SA di Triggiano (BA), rep. n. 23673 racc. n. 7643, registrato Persona_3 in Bari il 07.07.2008 al n. 7976/1T, ed avente ad oggetto l'immobile sito in IA
(BA) alla via L. Cardassi nn. 47 – 49 angolo via Rodi s.c., in NCEU alla partita n. 3645, f.
n. 20, p.lla n. 24, costituisce una donazione in favore di e P_ CP_2
3) accerta l'avvenuta donazione in conto di legittima da parte del de cuius e in favore di Pt_1 della somma di €10.329,14;
[...]
4) rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento dell'interposizione fittizia di persona nel contratto di compravendita del fondo rustico sito in IA (BA) alla c.da
Ciccopinto, in NCT al f. n. 27, p.lla n. 56, formulata dal convenuto;
CP_3
5) rigetta la domanda di accertamento del diritto di proprietà dei fondi rustici siti in IA
(BA) alla c.da Ciccopinto, in NCT al f. n. 27, p.lla n. 56, alla c.da alla c.da CP_5
, identificato in NCT al f. n. 34, p.lla n. 138, alla c.da Pantoscia, in NCT al f. n. 31,
[...]
p.lla n. 88, per usucapione, formulata dal convenuto;
CP_3
6) dichiara inammissibile, perché tardiva, la domanda di accertamento del diritto di proprietà del fondo rustico sito in IA (BA) alla c.da Palata, in NCT al f. n. 24, p.lla n. 58, per usucapione, formulata dall'attrice Parte_1
7) provvede per il prosieguo della causa come da separata ordinanza;
8) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il giorno 18 marzo
2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dr.SA Tiziana Di Gioia
IL PRESIDENTE
Dr. IU Disabato
15