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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3597 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3597 / 2024 promossa da:
nato in [...] in data [...]; nato in Parte_1 CP_1
Argentina in data 12.3.1998; nato in Argentina in [...] Per_1 Controparte_2
16.7.1966; nata in [...] in data [...]. Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. MANTOVANI MARCO
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_3 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- Accertare e dichiarare che nato a [...]
Cordoba (Argentina) il 12/03/1998, nato a [...] il CP_1
12/03/1998, nato a [...] il [...] e Parte_3 Parte_2
1 nata a [...] il [...] hanno diritto alla cittadinanza italiana Pt_1
jure sanguinis e riconoscere quindi loro lo stato di cittadini italiani;
- Ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni ex lege nei Registri dello Stato Civile nei confronti di Parte_1
nato a [...] il [...], nato a [...]
[...] CP_1
(Argentina) il 12/03/1998, nato a [...] il Parte_3
16/07/1966 e nata a [...] il [...].”. Parte_2
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in data 28.2.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure Controparte_3
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato il Persona_2
9.3.1880 a Cumiana (TO), come da certificato di nascita (cfr. doc. 1). emigrava in Argentina e ivi contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_2 Persona_3
in data 13.8.1901 (cfr. doc. 2) e dalla loro unione nasceva in Argentina in data
[...]
16.6.1902 il sig. (cfr. doc. 5). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava Persona_4
cittadino argentino come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue: “si certifica che dal Registro Nazionale di Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, cittadini nativi e per scelta, maggiori di anni sedici e i cittadini argentini naturalizzati dai diciotto anni, non è annotato fino al giorno della data del presente certificato BRUERA, nato il [...] a [...], provincia di Per_5 Per_6
Torino, Italia. Deceduto.” (cfr. doc. 4).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 8.3.2024, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 31.3.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
2 Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente è residente all'estero, che l'avo è nato a
Cumiana (TO), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il
Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai Parte_4
consolidato della giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, Parte_5
norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale,
3 accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
4 - che l'avo è nato a [...] in data [...] (cfr. doc. 1) e che in data Persona_2
13.8.1901 ha contratto matrimonio in Argentina con la sig.ra Persona_3
(cfr. doc. 2);
- che l'avo non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (cfr. doc. 4);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva in Persona_2 Persona_3
Argentina in data 16.6.1902 il sig. (cfr. doc. 5); Persona_4
- che dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra avvenuto in Persona_4 Persona_7
Argentina in data 10.12.1927 (cfr. doc. 6) nasceva in Argentina in data 21.11.1936 il sig. (cfr. doc. 8); Persona_8
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra del Cármen Persona_8 Per_9
avvenuta in Argentina in data 2.7.1964 (cfr. doc. 9) nasceva in Argentina Per_10
in data 16.7.1966 il sig. (cfr. doc. 11), odierno ricorrente;
Parte_3
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 9.12.1993 tra il sig. Parte_3
e la sig.ra (cfr. doc. 12) nascevano in Argentina: in data
[...] Persona_11
31.12.1994 la sig.ra (cfr. doc. 13), in data 12.3.1998 il sig. Parte_2
(cfr. doc. 14) e in data 12.3.1998 il sig. (cfr. doc. Parte_1 CP_1
15), odierni ricorrenti.
5. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo
1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie,
5 risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo al ricorrente e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_3
provvedimenti conseguenti.
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti nato in Parte_1
Argentina in data 12.3.1998; nato in [...] in data [...]; CP_1
nato in [...] in data [...]; Parte_3 Parte_2
nata in [...] in data [...], il diritto al riconoscimento della
[...]
cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_3
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 7.4.2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3597 / 2024 promossa da:
nato in [...] in data [...]; nato in Parte_1 CP_1
Argentina in data 12.3.1998; nato in Argentina in [...] Per_1 Controparte_2
16.7.1966; nata in [...] in data [...]. Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. MANTOVANI MARCO
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_3 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- Accertare e dichiarare che nato a [...]
Cordoba (Argentina) il 12/03/1998, nato a [...] il CP_1
12/03/1998, nato a [...] il [...] e Parte_3 Parte_2
1 nata a [...] il [...] hanno diritto alla cittadinanza italiana Pt_1
jure sanguinis e riconoscere quindi loro lo stato di cittadini italiani;
- Ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni ex lege nei Registri dello Stato Civile nei confronti di Parte_1
nato a [...] il [...], nato a [...]
[...] CP_1
(Argentina) il 12/03/1998, nato a [...] il Parte_3
16/07/1966 e nata a [...] il [...].”. Parte_2
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in data 28.2.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure Controparte_3
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato il Persona_2
9.3.1880 a Cumiana (TO), come da certificato di nascita (cfr. doc. 1). emigrava in Argentina e ivi contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_2 Persona_3
in data 13.8.1901 (cfr. doc. 2) e dalla loro unione nasceva in Argentina in data
[...]
16.6.1902 il sig. (cfr. doc. 5). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava Persona_4
cittadino argentino come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue: “si certifica che dal Registro Nazionale di Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, cittadini nativi e per scelta, maggiori di anni sedici e i cittadini argentini naturalizzati dai diciotto anni, non è annotato fino al giorno della data del presente certificato BRUERA, nato il [...] a [...], provincia di Per_5 Per_6
Torino, Italia. Deceduto.” (cfr. doc. 4).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 8.3.2024, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 31.3.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
2 Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente è residente all'estero, che l'avo è nato a
Cumiana (TO), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il
Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai Parte_4
consolidato della giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, Parte_5
norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale,
3 accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
4 - che l'avo è nato a [...] in data [...] (cfr. doc. 1) e che in data Persona_2
13.8.1901 ha contratto matrimonio in Argentina con la sig.ra Persona_3
(cfr. doc. 2);
- che l'avo non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (cfr. doc. 4);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva in Persona_2 Persona_3
Argentina in data 16.6.1902 il sig. (cfr. doc. 5); Persona_4
- che dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra avvenuto in Persona_4 Persona_7
Argentina in data 10.12.1927 (cfr. doc. 6) nasceva in Argentina in data 21.11.1936 il sig. (cfr. doc. 8); Persona_8
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra del Cármen Persona_8 Per_9
avvenuta in Argentina in data 2.7.1964 (cfr. doc. 9) nasceva in Argentina Per_10
in data 16.7.1966 il sig. (cfr. doc. 11), odierno ricorrente;
Parte_3
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 9.12.1993 tra il sig. Parte_3
e la sig.ra (cfr. doc. 12) nascevano in Argentina: in data
[...] Persona_11
31.12.1994 la sig.ra (cfr. doc. 13), in data 12.3.1998 il sig. Parte_2
(cfr. doc. 14) e in data 12.3.1998 il sig. (cfr. doc. Parte_1 CP_1
15), odierni ricorrenti.
5. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo
1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie,
5 risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo al ricorrente e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_3
provvedimenti conseguenti.
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti nato in Parte_1
Argentina in data 12.3.1998; nato in [...] in data [...]; CP_1
nato in [...] in data [...]; Parte_3 Parte_2
nata in [...] in data [...], il diritto al riconoscimento della
[...]
cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_3
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 7.4.2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
6