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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/06/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 12/06/2025 alle ore 10:30, innanzi al Giudice dott. Francesco Giardina, chiamata la causa R.G. n. 1157 dell'anno 2024, sono presenti:
- l'avv. DI DIA GIOVANNI in sostituzione dell'avv. MESSINA LUIGI MO e dell'avv.
BONANNO ANTONIO per parte attrice/ricorrente;
- l'avv. GIULIANA LOMBARDO in sostituzione dell'avv. RAGUSA SILVIA ELEONORA per parte convenuta
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed in particolare alle note conclusive, e chiedono che la causa venga decisa.
L'avv. DIA, in particolare, contesta la memoria avversaria nonché la tardiva produzione dell'avviso in
G.U., rilevando che lo stesso non è stato depositato né nel procedimento esecutivo né nei giudizi di opposizione. L'avv. LOMBARDO conclude come da note depositate.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio, riservando all'esito della stessa la decisione della causa.
Verbale chiuso alle ore 10:31
Alle ore 11:49, riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesco Giardina, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1157/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA rappresentata e difesa dall'avv. MESSINA LUIGI Parte_1
MO per procura a margine dell'atto di citazione,
E
, rappresentata da con l'avv. RAGUSA SILVIA CP_1 CP_2
ELEONORA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con separati atti di citazione regolarmente notificati a Parte_1 Controparte_1 ha introdotto i giudizi di merito relativi alle due opposizioni all'esecuzione proposte in seno alla procedura esecutiva RGE n. 88/2021:
a) con il primo giudizio, portante n. RG. 1157/2024, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di e, nel merito, ha contestato: i) la mancata pattuizione del regime di CP_1 capitalizzazione e del TAE;
ii) l'indeterminatezza del tasso di interesse e la nullità del contratto;
ii) l'indeterminatezza del piano di rimborso;
iii) nullità del tasso euribor;
b) con il secondo giudizio, portante n. RG 1586/2024, ha dedotto l'inidoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo in applicazione delle coordinate ermeneutiche fornite dalla Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza n. 12007/2024. 2. come sopra rappresentata, con separate memorie depositate in data CP_1
5.11.2024 e 16.12.2024, ha contestato variamente la fondatezza delle opposizioni, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
3. Le cause - disposta la riunione in data 20.3.2025 e istruite con la documentazione prodotta dalle parti - sono state discusse e decise all'odierna udienza.
4. Va preliminarmente respinto il primo motivo di opposizione.
È certamente noto che, in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, “salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. Civ. n. 5857/2022; Cass. Civ. n. 24798/2020).
Pertanto, in mancanza di produzione in giudizio dello specifico contratto di cessione che contempli il credito in controversia, un valido criterio alternativo alla prova documentale della legittimazione della cessionaria è costituito anche dal riconoscimento o meno da parte debitrice della titolarità in capo alla cessionaria dei rapporti giuridici per cui è causa.
Nella specie, è evidente che vi è stato un espresso riconoscimento della titolarità del credito in capo a atteso che in seno alla procedura esecutiva, ha Controparte_1 Parte_1 depositato in data 19.9.2022 un'istanza con la quale ha chiesto di sostituire al bene pignorato una somma di denaro pari ad almeno un sesto dell'importo precettato e dunque dell'importo riconosciuto come dovuto al creditore pignorante.
La debitrice, inoltre, ha pacificamente versato circa 18 rate e sino alla proposizione dell'opposizione all'esecuzione non ha svolto per quasi due anni difese incompatibili con la negazione della detta titolarità né ha contestato di essere debitrice.
Tanto basta – anche in ragione, come già evidenziato con ordinanza del 12.7.2024 resa dal
Tribunale in sede di reclamo, della produzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, della dichiarazione di cessione della mancata contestazione, anche nella presente fase processuale, della sussistenza, nell'elenco delle posizioni cedute rinvenibile attraverso il link ipertestuale indicato nella memoria, dei crediti oggetto di causa – per ritenere sufficientemente provata la titolarità di CP_1
5. La parte debitrice ha poi contestato, in seno al ricorso in opposizione, con due separati motivi, la mancata pattuizione del TAE e del regime di capitalizzazione degli interessi;
ha precisato che dall'esame del contratto di mutuo fondiario e dei relativi allegati non è dato evincere la presenza di un piano di ammortamento né la tipologia di ammortamento adottato;
ha denunciato, conseguentemente, l'indeterminatezza dei tassi di interesse. I motivi non possono trovare accoglimento.
Deve rilevarsi che l'indicazione del TAE risulta necessaria nei soli casi in cui sia stata prevista una capitalizzazione infrannuale degli interessi;
operazione, quest'ultima, non ricorrente nei contratti di mutuo ove vi è solo una obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale;
né, a ben vedere, parte debitrice, ha dimostrato la sussistenza, nel rapporto in esame, di una capitalizzazione, semplice o composta che sia.
In ogni caso, è pacifico che in tema di mutuo bancario, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (c. Cass. Civ. n. 1530/2024).
Del resto, nella specie, il mutuo contiene un espresso piano di ammortamento. Sicché - una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sulla durata del prestito, sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, sul criterio di calcolo delle rate, sulla corrispondente quota di capitali - è ben possibile determinare la misura della rata, la quale dipende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali. Ciò induce, dunque, ad escludere la sussistenza di una indeterminatezza degli interessi pattuiti
6. Va parimenti respinta la doglianza relativa alla nullità della clausola di determinazione dei tassi di interesse con riferimento al parametro Euribor alla luce delle condivisibili osservazioni espresse dal Tribunale di Marsala con la sentenza n. 779/2024 che ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. si richiama.
La clausola in esame, invero, risulta esente da ogni censura di indeterminatezza, atteso che le parti ben possono strutturare le pattuizioni sugli interessi nel senso di rinviare a fonti extracontrattuali specificate, capaci di esprimere valori oggettivi ed agevolmente accertabili, in modo tale che, ad ogni scadenza, sia chiaramente evincibile la misura del tasso degli interessi da applicare alla quota residua del capitale e, quindi, determinabile la prestazione. Requisiti, questi, rispettati dal rinvio al parametro Euribor il quale, pur variabile, soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità della clausola.
La circostanza che l'entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, sia influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, non ne esclude la validità trattandosi di un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione delle
Banche Europee sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi (cfr. Trib. Roma, 13 ottobre 2020; Trib. Catania, 14 ottobre 2020;
Trib. Milano 24 giugno 2016; Trib. Marsala, 14 ottobre 2019; App. Roma, sez. I, 10 ottobre
2023, n. 6472; App. Genova, 6 luglio 2023, n. 819).
D'altronde, non può predicarsi la nullità della predetta clausola per violazione delle norme imperative impositive del divieto di intese anticoncorrenziali, senza allegare e provare che il contratto per cui è causa, in quanto mutuo a tasso variabile con rinvio esterno all'indice
Euribor, costituisca negozio a valle dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata dalla
Commissione dell'Unione europea con le decisioni del 4.12.2013 e del 7.12.2016, rappresentandone lo sbocco o risultando essenziale a realizzare e ad attuare gli effetti dell'intesa stessa.
In ogni caso, anche a voler accedere all'orientamento secondo cui tale contratto costituisce negozio a valle dell'intesa restrittiva della concorrenza, come tale sanzionabile ex art. 2, l. n.
287/1990 o dell'art. 101 (TFUE) (su cui v. Cass., sez. III, 13 dicembre 2023, n. 34889; in senso contrario, v. però i rilievi espressi dalla Prima Sezione civile in sede di rimessione della questione alle Sezioni Unite della Suprema Corte, disposta da Cass., sez. I, ord. 19 luglio 2024,
n. 19900), è comunque necessaria “l'allegazione o la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quella intesa o almeno fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa” (cfr. Cass., sez. III, 3 maggio 2024,
n. 12007), non potendo in mancanza ritenersi che il contratto di mutuo costituisca
“applicazione” della suddetta pratica o intesa anticoncorrenziale.
Nel caso di specie, non vi è prova che la banca convenuta abbia in qualche modo tratto vantaggio dalla suddetta pratica distorsiva della concorrenza, nulla avendo dedotto sul punto gli odierni attori e non essendovi neppure prova che, nel caso concreto, il parametro richiamato dal contratto di mutuo sia stato alterato dall'attività illecita posta in essere da terzi.
Ne consegue l'infondatezza della doglianza.
7. Venendo ai motivi di censura riguardanti l'asserito difetto di inefficacia esecutiva ex art. 474 c.p.c. del titolo azionato, questo Tribunale, pur nella consapevolezza della sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali sul punto, intende rivedere il convincimento già espresso in cause analoghe alla presente, ritenendo di uniformarsi alle condivisibili ed esaustive argomentazioni formulate dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 5968/2025.
In tale pronuncia - sopravvenuta rispetto alla proposizione dell'opposizione - si legge che
“Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti
l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Alla luce di quanto sopra, considerato che la parte mutuataria ha assunto l'obbligo di restituire la somma mutuata, deve riconoscersi al contratto di mutuo di cui è causa natura di titolo esecutivo.
8. Conclusivamente le opposizioni vanno respinte.
La presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in tema di validità della clausola di determinazione dei tassi di interesse con riferimento al parametro Euribor e il recente intervento della Cassazione n. 5698/2025 suggeriscono l'opportunità di compensare per metà le spese di lite. La restante frazione va posta carico di parte opponente, soccombente nel merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo, rigetta, per i motivi indicati in parte motiva, le opposizioni proposte da e, per l'effetto, condanna quest'ultima Parte_1 al pagamento delle spese di lite sostenute dal creditore procedente che liquida in complessivi €
3.525,00 oltre IVA, cpa e rimborso forfettario.
Marsala, 12.06.2025
Il Giudice
Francesco Giardina Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.Francesco Giardina , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44