Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione specializzata agraria
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1327/2024 R.G.
La Corte di Appello, sezione agraria, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente) dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere) dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore) dott. Giuseppe Tallarico (Esperto) dott.ssa Piera Dastoli (Esperta)
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile n. 1327/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
, nato a [...] il [...] (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], in proprio nonché quale erede della madre, Controparte_1
vedova nata il [...] e deceduta il 31.12.2020 (codice fiscale Pt_1
e quale amministratore di sostegno della sorella, C.F._2 CP_2
nata a [...] il [...] (codice fiscale , in forza del
[...] C.F._3
provvedimento del 5.7.2019 del Giudice tutelare presso il Tribunale di Napoli, Sez. tredicesima, dott. Carlo Gagliardi, elettivamente domiciliato in Crotone, alla via Venezia,
17, presso lo studio dell'avv. Salvatore Iannotta (con indirizzo di posta elettronica certificata: , dal quale è rappresentato e Email_1 difeso, unitamente all'avv. Rosanna Macrini (con indirizzo di posta elettronica
1
calce all'atto di appello (appellanti);
e
codice fiscale , residente in [...], alla CP_3 C.F._4
via Nazionale n. 659; e codice fiscale: Controparte_4
, residente in [...] (appellate C.F._5
non costituite in giudizio).
Conclusioni delle parti: gli avvocati Rosanna Macrini e Salvatore Iannotta, difensori di
“si riportano alla rinuncia all'atto di appello avverso la sentenza n. Parte_1
179/2024, pronunziata dal Tribunale di Crotone il 21.3.2024 e depositata il 10.12.2024.
Chiedono, pertanto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio di appello”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con sentenza n. 179/2024 del 21.3.2024, resa all'esito del procedimento n. 1117/2023
r.g.a.c., promosso da (odierno appellato), in proprio, quale erede dei Parte_1
genitori ( e e quale amministratore di sostegno della Persona_1 Controparte_1
sorella ), nei confronti di e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
(odierne appellate), il Tribunale di Crotone, sezione specializzata agraria, ha rigettato la domanda dell'attore, volta ad ottenere: a) la condanna delle resistenti al rilascio di alcune porzioni di terreno, occupate senza titolo e site in località Vattiato del Comune di Cutro
(KR), previa declaratoria di risoluzione del contratto di affitto agrario del 1°.9.1977, intercorso tra senior (nonno dell'attore, deceduto il 27.4.1983) e suo Parte_1 figlio (zio dell'attore), ove ritenuto valido, o previa declaratoria di nullità dello CP_5
stesso; b) la condanna delle resistenti alla corresponsione di un canone annuo rapportato al prezzo di mercato per gli affitti dei fondi rustici, tenendo anche conto degli aiuti di
Stato o, in subordine, di un congruo indennizzo per l'abusiva occupazione, da quantificarsi mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi medio tempore maturati dalla data dell'assegnazione dei terreni (14.9.2017) o, in subordine, dal 14.5.2018, data di deposito della sentenza n. 330/2018, pronunziata dal Tribunale di Crotone e passata in giudicato,
2 con cui era stato definito il giudizio di divisione ereditaria del patrimonio relitto da
Persona_2
In particolare, il Tribunale ha ritenuto, in sintesi, che: a) difettava la prova di un valido contratto di affitto delle porzioni di terreno per cui è causa, non potendosi attribuire alcuna efficacia alla dichiarazione del 1°.9.1977, con la quale senior Parte_1
avrebbe concesso in affitto al figlio il terreno sito in località Vattiato;
b) nessuna CP_5
prova della detenzione dei terreni da parte delle resistenti poteva trarsi dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di divisione della comunione ereditaria né, comunque, vi era prova della attuale detenzione dei terreni da parte loro;
c) era irrilevante la circostanza dell'eventuale detenzione da parte di , coniuge di Persona_3
. CP_3
Avverso la suddetta sentenza n. 179/2024 del Tribunale di Crotone, ha proposto impugnazione , in proprio, quale erede della madre e quale Parte_1
amministratore di sostegno della sorella tramite ricorso in appello presentato il CP_2
20.9.2024, lamentandone l'ingiustizia e chiedendo, in riforma della stessa,
l'accoglimento delle domande presentate nel giudizio di primo grado.
Ha sostenuto, in estrema sintesi, che il fondamento della domanda fosse provato dalla sentenza n. 330/2018 del Tribunale di Crotone, resa tra le parti e passata in giudicato
(prodotta in allegato al ricorso in appello) e che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato le risultanze documentali.
Fissata l'udienza di discussione della causa e instaurato il contraddittorio nei confronti delle appellate, queste ultime non si sono costituite in giudizio.
Tuttavia, il 9.12.2024, prima dell'udienza di discussione (fissata per il 5.2.2025), i difensori dell'appellante hanno presentato una dichiarazione, sottoscritta dagli stessi e dal loro assistito, di rinuncia all'appello, con richiesta di dichiarare estinto il giudizio di impugnazione.
Sostituita l'udienza di discussione del 5.2.2024 con note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori dell'appellante hanno ribadito la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio di appello per rinuncia all'impugnazione e, quindi, la Corte ha emanato la presente sentenza, dichiarando l'estinzione del giudizio di appello e depositando il dispositivo in data 6.2.2025.
L'avvenuta rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante comporta, infatti, la pronuncia di estinzione invocata.
3 In assenza di costituzione in giudizio delle appellate, non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.
Consegue la pronuncia di cui al dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in proprio, quale erede di e quale amministratore Parte_1 Controparte_1
di sostegno di , avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, Sezione Controparte_2
specializzata agraria, n. 179/2024, del 21.3.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella camera di consiglio del 6.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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