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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/10/2025, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in appello iscritta al n. 3038 R.G.A.C. 2020 avente ad oggetto: assicurazione contro i danni vertente
TRA
(P.I. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Marco Stucchi e dall'Avv. Claudio Nigro giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Cosenza, via Monte Baldo n. 19
- Appellante -
E
, (Cod. Fisc. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
, (C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
CE TO giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in primo grado ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Soverato (CZ) alla Via S. Giovanni Bosco n. 206
-Appellati-
Conclusioni: come da note in sostituzione dell'udienza dell'1.7.2025
FATTO
1. ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 1339/2020, depositata in data 22.07.2020 la quale, previo riconoscimento del concorso di colpa paritario tra le parti, ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento proposta da
[...]
e rimasti vittima di una truffa realizzatasi, per come CP_1 CP_2 dedotto nell'atto di citazione in primo grado, anche per il tramite della società appellante.
A sostegno dell'impugnazione ha eccepito dapprima l'omessa pronuncia del Giudice di Pace sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva. Nel merito ha sostenuto l'illegittimità della sentenza di prime cure per violazione ed erronea applicazione degli artt. 1218, 1228, 2043, 2049, 2059, 2697, cod. civ.. per avere il Giudice di Pace erroneamente ritenuto provati i fatti posti a sostegno della domanda sulla base di una testimonianza resa de relato actoris;
eccependo altresì l'omessa decisione sulla mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate in corso di giudizio.
Con altro motivo di impugnazione ha dedotto l'errata e falsa applicazione dell'art. 1227 co.1 c.c. ritenendo che in ragione del comportamento tenuto dagli appellati il Giudice di Pace avrebbe dovuto o riconoscere un'incidenza della colpa superiore al 50% ovvero applicare al caso di specie il secondo comma dell'art. 1227 c.c.
Per tali motivi ha concluso chiedendo volersi dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito ha chiesto il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate e, in subordine, ha chiesto il rigetto delle domande in applicazione dell'art. 1227, co 2 c.c.
1.2 Si sono costituiti in giudizio e rilevando, in via Controparte_1 CP_2 preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto in violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
Nel merito, hanno sostenuto la correttezza della motivazione della sentenza resa dal Giudice di prime cure in ragione dell'esito dell'istruttoria espletata in primo grado ed insistendo per l'inammissibilità delle richieste istruttorie hanno concluso per la dichiarazione di inammissibilità e, in subordine, il rigetto dell'appello.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, dopo una serie di rinvii , con ordinanza del 17.07.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a venti giorni per il deposito delle conclusionali e venti giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. avanzata dagli appellati attesa la conformità dell'atto introduttivo al dettato degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, i quali vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte pag. 2/9 dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Cassazione civile sez. un., 13/12/2022, n.36481)
3. Deve, poi, essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, reiterata in questa sede dalla società appellante, ed in merito alla quale non può il Tribunale prescindere dall'effettuare la qualificazione della domanda posta in primo grado.
A riguardo, occorre precisare che nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato (Cass. Civ. Ordinanza 11 luglio 2022 n. 21865); inoltre, il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione (Cass. Civ. sez. III, 17/12/2024, n.32932).
Orbene nel caso di specie ritiene il Tribunale che l'azione proposta da e CP_1
vada ricondotta nell'alveo della responsabilità dei padroni e dei CP_2 committenti ex art. 2049 c.c. avendo dedotto gli attori nell'atto di citazione la responsabilità della convenuta società la quale per mezzo di un suo operatore telefonico avrebbe fatto da tramite tra gli autori della truffa e gli odierni appellati.
Inoltre, a prescindere dal tenore letterale delle conclusioni formulate nell'atto di citazione, ove si domanda la condanna degli attori alla restituzione di indebito,
pag. 3/9 gli attori non hanno mai mutato la prospettazione dei fatti costitutivi della pretesa, tant'è che anche nella fase stragiudiziale questi hanno sempre inteso far valere un'ipotesi di responsabilità oggettiva nei confronti di per come Parte_1 poi comunque formalmente precisato in sede di prima udienza di comparizione in primo grado e nelle note conclusionali autorizzate.
Per tali motivi, avendo il giudizio ad oggetto un'ipotesi di responsabilità ex art. 2049 c.c. che gli attori, deducendo l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, hanno voluto far valere nei confronti della società appellante, deve ritenersi sussistere la legittimazione passiva di con consequenziale Parte_1 rigetto dell'eccezione proposta.
4. In ordine alla doglianza relativa alla mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'appellante con la memoria ex art. 320 c.p.c. depositata il 25.09.2019 il Tribunale osserva che correttamente il Giudice di Pace ha espunto dal carteggio processuale la suddetta memoria in quanto non ne era stato autorizzato il deposito.
Ed invero occorre rilevare che nel processo dinanzi al Giudice di Pace la costituzione delle parti avviene in cancelleria o in udienza con la massima libertà di forme. Questa libertà di forme fa sì che non sia individuabile alcuna preclusione con riferimento agli atti introduttivi. Tuttavia, anche il processo che si svolge innanzi al Giudice di Pace è caratterizzato da preclusioni ricollegate alla prima udienza. A norma, infatti, dell'art. 320, comma 3, c.p.c. nella prima udienza, se la conciliazione non riesce, il Giudice di Pace invita le parti “a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere”.
È nella prima udienza, dunque, che devono essere effettuate la precisazione dei fatti, la produzione di documenti e le richieste istruttorie, considerati cumulativamente nella norma.
Il rinvio ad altra udienza è previsto dal comma 4 dell'art. 320 c.p.c. solamente per “ulteriori produzioni e richieste di prova” ed è concesso “quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza”. Ciò significa che il rinvio è disposto quando per effetto della “precisazione” dei fatti ovvero per la richiesta di prova o per la produzione di documenti avvenuta in prima udienza può essere necessaria la richiesta di prova diretta o contraria o la produzione di documenti.
pag. 4/9 Dal quadro normativo sopra riportato emerge chiaro che dopo la prima udienza non è più possibile proporre domande ed eccezioni e allegare a fondamento di essi fatti nuovi (Cass. Civ. 7 aprile 2000 n. 4376).
Ne consegue che la prova ai sensi dell'art. 320 cpc, quarto comma, deve essere articolata in prima udienza, potendosi nella seconda udienza procedere soltanto ad “ulteriori” produzioni e richieste di prova solo se ciò sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza.
Nel caso di specie, all'udienza di prima comparizione del 22 maggio 2019 il Giudice di Pace, avendo gli attori in quella sede svolto le proprie richieste istruttorie, su richiesta della convenuta ha concesso il rinvio ad altra udienza non già per controdedurre ma soltanto ai sensi dell' art. 320 comma 4 c.p.c. non disponendo altresì lo scambio di memorie sicché sarebbe stato onere della convenuta non già depositare la memoria non autorizzata, ma bensì formulare nel verbale della successiva udienza, a ciò preposta, le proprie richieste di prova resesi necessarie dall'attività posta dalla controparte in prima udienza;
invece all'udienza del 12.02.2020, successiva a quella del 17.10.2019 in cui il procuratore di non era comparso per difetto della notifica del rinvio Parte_1 disposto d'ufficio, la convenuta ha soltanto insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie contenute nella memoria non autorizzata;
pertanto sul punto la decisione del Giudice di Pace di espungere detta memoria dagli atti processuali è da ritenersi corretta con conseguente dichiarazione di inammissibilità delle istanze istruttorie formulate da .it. CP_3
5. Nel merito ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato in quanto il Giudice di prime cure ha errato nel non valutare complessivamente il compendio probatorio a sua disposizione ed avendo dedotto la responsabilità concorsuale della società sulla base delle dichiarazioni della testimone senza tuttavia Testimone_1 prendere in considerazione altresì le allegazioni documentali di parte appellante, non specificatamente contestate dagli attori in primo grado, anche al fine di valutare l'attendibilità del teste oltre che la fondatezza della domanda.
Orbene ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. in capo al padrone o al committente, indefettibile presupposto preliminare è la dimostrazione dell'esistenza di un fatto illecito del dipendente o del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo nonché il nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni assegnate a quest'ultimo e l'illecito da lui commesso.
pag. 5/9 Sotto il primo profilo, vale a dire la sussistenza del fatto illecito in capo all'intermediario, ritiene il tribunale che gli attori non abbiano fornito la necessaria prova.
La società appellante ha descritto nell'allegato 3 del fascicolo di parte di primo grado la procedura che gli utenti seguono dall'accesso al sito internet fino all'acquisto della polizza.
La procedura prevede che vengano dapprima proposti tre form da compilare a cura dell'utente; il primo sull'anagrafica del contraente, il secondo sui dati dell'autovettura da assicurare e il terzo sui dati assicurativi;
all'esito, l'utente accede al servizio di comparazione tra le offerte delle varie compagnie e, una volta effettuata la scelta del prodotto da acquistare, potrà o essere reindirizzato al sito della compagnia scelta per perfezionare il pagamento oppure completare l'acquisto via telefono tramite un consulente di che provvederà a Parte_1 contattarlo tramite il contact center della società.
Se l'utente non perfeziona il pagamento, invece, riceve una email riepilogativa del preventivo salvato in cui viene sostanzialmente riproposta la possibilità di acquisto online della polizza tramite il sito della compagnia scelta ovvero via telefono con l'aiuto di un consulente di che provvederà al richiamare Parte_1
l'utente e verificare i dati e completare il pagamento al telefono.
Da quanto richiamato, emerge che la procedura di acquisto delle polizze non preveda che sia l'utente a contattare via telefono per acquistare le Parte_1 polizze e né che il contratto si possa concludere su piattaforme diverse dai siti delle compagnie assicurative cui rimanda direttamente con esclusione Parte_1 quindi di applicazioni di messaggistica tipo WhatsApp.
Orbene, la difesa di parte appellante allega (doc. 6.1/6.4) gli screenshot relativi all'attività eseguita dal sul sito del broker da cui si evince che questi il CP_1
18.03.2018 interrogò il sito, ottenendo il preventivo n. 303586456 relativo alla polizza per la propria auto Toyota tg FM641MB per euro 649,00.
Successivamente, sono seguiti diversi tentativi di contatto da parte degli operatori di facile.it di cui l'ultimo il 6 aprile 2018 delle 13:37 in cui è annotato che l'utente non era più interessato all'acquisto della polizza preventivata, avendovi già provveduto.
Tenuto conto della procedura sopra descritta, ritiene il Tribunale che la complessiva valutazione del compendio probatorio non consenta di addivenire ad un giudizio di responsabilità, ancorché di natura concorsuale, in capo all'odierna pag. 6/9 appellante per fatto illecito presumibilmente commesso da un preposto della stessa società.
L'unica prova offerta dalla difesa degli attori a sostengo delle proprie ragioni, ossia la testimonianza resa da risulta infatti essere irrilevante Testimone_1 atteso che la sua deposizione è in parte generica e in parte resa de relato actoris
Si osserva in diritto che il testimone 'de relato actoris' è colui che depone su fatti e circostanze di cui è stato a sua volta informato dalla parte attrice, cosicché la rilevanza della sua deposizione è sostanzialmente neutralizzata, in quanto fondata sulla dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento; deve pertanto escludersi che la richiamata testimonianza possa costituire un valido argomento di prova a sostegno delle deduzioni di parte appellata in ordine al ruolo da intermediario che avrebbe assunto facile.it con gli autori della truffa in loro danno.
La teste, infatti, riferisce di aver appreso dal stesso la circostanza che CP_1 questi aveva assicurato le proprie autovetture con l'assicurazione che gli era stata
“passata” da ed, inoltre, il teste, che non sentiva le voci degli operatori Parte_1 al telefono, ha riferito di aver solo intuito dall'interruzione della telefonata che il aveva parlato con due operatori diversi e che tanto gli era poi stato CP_1 confermato anche dal stesso. CP_1
Da quanto sopra emerge, da un lato, che la teste nulla può riferire né riguardo al fatto che il presunto operatore di facile.it abbia avuto un ruolo di tramite tra i truffatori e le vittime del raggiro e né che le polizze inesistenti siano state sottoscritte con soggetti effettivamente proposti da a ben vedere, inoltre, Parte_1 non può neanche ritenersi provato che il abbia realmente interloquito con CP_1 un operatore di facile.it, non essendo in atti neppure specificato a quale numero telefonico egli abbia chiamato, e non potendosi a riguardo, in ragione delle eccezioni di parte appellante, dare alcun peso alla generica affermazione del teste sul fatto che il avrebbe parlato con un operatore di facile.it di cui CP_1 aveva trovato il numero sul computer.
Vi è di più. Dalla procedura di vendita delle polizze sopra descritta emerge che i rapporti tra l'intermediario facile.it, le compagnie e i clienti si svolgono principalmente o tramite il sito internet oppure tramite telefonate che vengono fatte dal broker al cliente e non già viceversa come accaduto nel caso di specie, di tal che non è possibile neppure ricondurre la condotta alla facile.it.
Per tali ragioni deve ritenersi l'estraneità di facile.it all'evento dannoso occorso agli appellati, dovendosi al più ritenere che, per come dedotto dall'appellante,
pag. 7/9 e siano rimasti vittima di una truffa a causa della loro condotta CP_1 CP_2 estremamente incauta e colposa.
Dal compendio probatorio emerge infatti che tramite un non meglio CP_1 precisato numero di telefono travato su internet, ha contattato un falso broker e seguendo le istruzioni impartite dal truffatore ha effettuato il pagamento per le polizze inesistenti non avvedendosi del fatto che non solo ha sempre Parte_1 invitato a concludere il contratto tramite chiamata diretta fatta dai suoi operatori verso i clienti e non viceversa, ma inoltre sempre sul sito internet della società, come riportato in sede di comparsa e costituzione e risposta in primo grado dalla società, erano presenti diversi avvisi sulla sicurezza per gli utenti relativamente agli acquisti online ed in particolare, su come evitare le truffe con i pagamenti, veniva specificato di non comunicare attraverso sistemi di messagistica telefonica come Whatsapp o su piattaforme diverse.
Non di meno rileva che anche l' IVASS con comunicato stampa del 15 febbraio 2018 aveva messo in guardia gli utenti circa l'esistenza di siti internet non riconducibili ad intermediari assicurativi iscritti nel registro.
Per tali ragioni, in assenza di prova del compimento di un fatto illecito imputabile ad un preposto di facile.it, l'appello risulta essere fondato e la sentenza di primo grado va dunque riformata.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 per il secondo grado, tenuto conto dello scaglione di riferimento individuato in quello per le cause di valore fino a € 1.100,00, con esclusione del compenso per la fase istruttoria che non è stata espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da ed, in Parte_1 riforma della sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 1339/2020 depositata il 22.07.2020 rigetta la domanda proposta da e Controparte_1 CP_2
[...]
- condanna e in solido tra loro, alla rifusione Controparte_1 CP_2 CP_2 in favore di parte appellante delle spese del doppio grado, che si liquidano in € 346,00 per onorari per il primo grado, oltre spese generali al 12,5%, Iva e Cpa
pag. 8/9 come per legge ed in € 526,50 per il secondo grado di cui € 64,50 per spese ed € 462,00 per onorari, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge.
Catanzaro, 4.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Ferraro
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in appello iscritta al n. 3038 R.G.A.C. 2020 avente ad oggetto: assicurazione contro i danni vertente
TRA
(P.I. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Marco Stucchi e dall'Avv. Claudio Nigro giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Cosenza, via Monte Baldo n. 19
- Appellante -
E
, (Cod. Fisc. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
, (C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
CE TO giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in primo grado ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Soverato (CZ) alla Via S. Giovanni Bosco n. 206
-Appellati-
Conclusioni: come da note in sostituzione dell'udienza dell'1.7.2025
FATTO
1. ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 1339/2020, depositata in data 22.07.2020 la quale, previo riconoscimento del concorso di colpa paritario tra le parti, ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento proposta da
[...]
e rimasti vittima di una truffa realizzatasi, per come CP_1 CP_2 dedotto nell'atto di citazione in primo grado, anche per il tramite della società appellante.
A sostegno dell'impugnazione ha eccepito dapprima l'omessa pronuncia del Giudice di Pace sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva. Nel merito ha sostenuto l'illegittimità della sentenza di prime cure per violazione ed erronea applicazione degli artt. 1218, 1228, 2043, 2049, 2059, 2697, cod. civ.. per avere il Giudice di Pace erroneamente ritenuto provati i fatti posti a sostegno della domanda sulla base di una testimonianza resa de relato actoris;
eccependo altresì l'omessa decisione sulla mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate in corso di giudizio.
Con altro motivo di impugnazione ha dedotto l'errata e falsa applicazione dell'art. 1227 co.1 c.c. ritenendo che in ragione del comportamento tenuto dagli appellati il Giudice di Pace avrebbe dovuto o riconoscere un'incidenza della colpa superiore al 50% ovvero applicare al caso di specie il secondo comma dell'art. 1227 c.c.
Per tali motivi ha concluso chiedendo volersi dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito ha chiesto il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate e, in subordine, ha chiesto il rigetto delle domande in applicazione dell'art. 1227, co 2 c.c.
1.2 Si sono costituiti in giudizio e rilevando, in via Controparte_1 CP_2 preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto in violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
Nel merito, hanno sostenuto la correttezza della motivazione della sentenza resa dal Giudice di prime cure in ragione dell'esito dell'istruttoria espletata in primo grado ed insistendo per l'inammissibilità delle richieste istruttorie hanno concluso per la dichiarazione di inammissibilità e, in subordine, il rigetto dell'appello.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, dopo una serie di rinvii , con ordinanza del 17.07.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a venti giorni per il deposito delle conclusionali e venti giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. avanzata dagli appellati attesa la conformità dell'atto introduttivo al dettato degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, i quali vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte pag. 2/9 dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Cassazione civile sez. un., 13/12/2022, n.36481)
3. Deve, poi, essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, reiterata in questa sede dalla società appellante, ed in merito alla quale non può il Tribunale prescindere dall'effettuare la qualificazione della domanda posta in primo grado.
A riguardo, occorre precisare che nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato (Cass. Civ. Ordinanza 11 luglio 2022 n. 21865); inoltre, il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione (Cass. Civ. sez. III, 17/12/2024, n.32932).
Orbene nel caso di specie ritiene il Tribunale che l'azione proposta da e CP_1
vada ricondotta nell'alveo della responsabilità dei padroni e dei CP_2 committenti ex art. 2049 c.c. avendo dedotto gli attori nell'atto di citazione la responsabilità della convenuta società la quale per mezzo di un suo operatore telefonico avrebbe fatto da tramite tra gli autori della truffa e gli odierni appellati.
Inoltre, a prescindere dal tenore letterale delle conclusioni formulate nell'atto di citazione, ove si domanda la condanna degli attori alla restituzione di indebito,
pag. 3/9 gli attori non hanno mai mutato la prospettazione dei fatti costitutivi della pretesa, tant'è che anche nella fase stragiudiziale questi hanno sempre inteso far valere un'ipotesi di responsabilità oggettiva nei confronti di per come Parte_1 poi comunque formalmente precisato in sede di prima udienza di comparizione in primo grado e nelle note conclusionali autorizzate.
Per tali motivi, avendo il giudizio ad oggetto un'ipotesi di responsabilità ex art. 2049 c.c. che gli attori, deducendo l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, hanno voluto far valere nei confronti della società appellante, deve ritenersi sussistere la legittimazione passiva di con consequenziale Parte_1 rigetto dell'eccezione proposta.
4. In ordine alla doglianza relativa alla mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'appellante con la memoria ex art. 320 c.p.c. depositata il 25.09.2019 il Tribunale osserva che correttamente il Giudice di Pace ha espunto dal carteggio processuale la suddetta memoria in quanto non ne era stato autorizzato il deposito.
Ed invero occorre rilevare che nel processo dinanzi al Giudice di Pace la costituzione delle parti avviene in cancelleria o in udienza con la massima libertà di forme. Questa libertà di forme fa sì che non sia individuabile alcuna preclusione con riferimento agli atti introduttivi. Tuttavia, anche il processo che si svolge innanzi al Giudice di Pace è caratterizzato da preclusioni ricollegate alla prima udienza. A norma, infatti, dell'art. 320, comma 3, c.p.c. nella prima udienza, se la conciliazione non riesce, il Giudice di Pace invita le parti “a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere”.
È nella prima udienza, dunque, che devono essere effettuate la precisazione dei fatti, la produzione di documenti e le richieste istruttorie, considerati cumulativamente nella norma.
Il rinvio ad altra udienza è previsto dal comma 4 dell'art. 320 c.p.c. solamente per “ulteriori produzioni e richieste di prova” ed è concesso “quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza”. Ciò significa che il rinvio è disposto quando per effetto della “precisazione” dei fatti ovvero per la richiesta di prova o per la produzione di documenti avvenuta in prima udienza può essere necessaria la richiesta di prova diretta o contraria o la produzione di documenti.
pag. 4/9 Dal quadro normativo sopra riportato emerge chiaro che dopo la prima udienza non è più possibile proporre domande ed eccezioni e allegare a fondamento di essi fatti nuovi (Cass. Civ. 7 aprile 2000 n. 4376).
Ne consegue che la prova ai sensi dell'art. 320 cpc, quarto comma, deve essere articolata in prima udienza, potendosi nella seconda udienza procedere soltanto ad “ulteriori” produzioni e richieste di prova solo se ciò sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza.
Nel caso di specie, all'udienza di prima comparizione del 22 maggio 2019 il Giudice di Pace, avendo gli attori in quella sede svolto le proprie richieste istruttorie, su richiesta della convenuta ha concesso il rinvio ad altra udienza non già per controdedurre ma soltanto ai sensi dell' art. 320 comma 4 c.p.c. non disponendo altresì lo scambio di memorie sicché sarebbe stato onere della convenuta non già depositare la memoria non autorizzata, ma bensì formulare nel verbale della successiva udienza, a ciò preposta, le proprie richieste di prova resesi necessarie dall'attività posta dalla controparte in prima udienza;
invece all'udienza del 12.02.2020, successiva a quella del 17.10.2019 in cui il procuratore di non era comparso per difetto della notifica del rinvio Parte_1 disposto d'ufficio, la convenuta ha soltanto insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie contenute nella memoria non autorizzata;
pertanto sul punto la decisione del Giudice di Pace di espungere detta memoria dagli atti processuali è da ritenersi corretta con conseguente dichiarazione di inammissibilità delle istanze istruttorie formulate da .it. CP_3
5. Nel merito ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato in quanto il Giudice di prime cure ha errato nel non valutare complessivamente il compendio probatorio a sua disposizione ed avendo dedotto la responsabilità concorsuale della società sulla base delle dichiarazioni della testimone senza tuttavia Testimone_1 prendere in considerazione altresì le allegazioni documentali di parte appellante, non specificatamente contestate dagli attori in primo grado, anche al fine di valutare l'attendibilità del teste oltre che la fondatezza della domanda.
Orbene ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. in capo al padrone o al committente, indefettibile presupposto preliminare è la dimostrazione dell'esistenza di un fatto illecito del dipendente o del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo nonché il nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni assegnate a quest'ultimo e l'illecito da lui commesso.
pag. 5/9 Sotto il primo profilo, vale a dire la sussistenza del fatto illecito in capo all'intermediario, ritiene il tribunale che gli attori non abbiano fornito la necessaria prova.
La società appellante ha descritto nell'allegato 3 del fascicolo di parte di primo grado la procedura che gli utenti seguono dall'accesso al sito internet fino all'acquisto della polizza.
La procedura prevede che vengano dapprima proposti tre form da compilare a cura dell'utente; il primo sull'anagrafica del contraente, il secondo sui dati dell'autovettura da assicurare e il terzo sui dati assicurativi;
all'esito, l'utente accede al servizio di comparazione tra le offerte delle varie compagnie e, una volta effettuata la scelta del prodotto da acquistare, potrà o essere reindirizzato al sito della compagnia scelta per perfezionare il pagamento oppure completare l'acquisto via telefono tramite un consulente di che provvederà a Parte_1 contattarlo tramite il contact center della società.
Se l'utente non perfeziona il pagamento, invece, riceve una email riepilogativa del preventivo salvato in cui viene sostanzialmente riproposta la possibilità di acquisto online della polizza tramite il sito della compagnia scelta ovvero via telefono con l'aiuto di un consulente di che provvederà al richiamare Parte_1
l'utente e verificare i dati e completare il pagamento al telefono.
Da quanto richiamato, emerge che la procedura di acquisto delle polizze non preveda che sia l'utente a contattare via telefono per acquistare le Parte_1 polizze e né che il contratto si possa concludere su piattaforme diverse dai siti delle compagnie assicurative cui rimanda direttamente con esclusione Parte_1 quindi di applicazioni di messaggistica tipo WhatsApp.
Orbene, la difesa di parte appellante allega (doc. 6.1/6.4) gli screenshot relativi all'attività eseguita dal sul sito del broker da cui si evince che questi il CP_1
18.03.2018 interrogò il sito, ottenendo il preventivo n. 303586456 relativo alla polizza per la propria auto Toyota tg FM641MB per euro 649,00.
Successivamente, sono seguiti diversi tentativi di contatto da parte degli operatori di facile.it di cui l'ultimo il 6 aprile 2018 delle 13:37 in cui è annotato che l'utente non era più interessato all'acquisto della polizza preventivata, avendovi già provveduto.
Tenuto conto della procedura sopra descritta, ritiene il Tribunale che la complessiva valutazione del compendio probatorio non consenta di addivenire ad un giudizio di responsabilità, ancorché di natura concorsuale, in capo all'odierna pag. 6/9 appellante per fatto illecito presumibilmente commesso da un preposto della stessa società.
L'unica prova offerta dalla difesa degli attori a sostengo delle proprie ragioni, ossia la testimonianza resa da risulta infatti essere irrilevante Testimone_1 atteso che la sua deposizione è in parte generica e in parte resa de relato actoris
Si osserva in diritto che il testimone 'de relato actoris' è colui che depone su fatti e circostanze di cui è stato a sua volta informato dalla parte attrice, cosicché la rilevanza della sua deposizione è sostanzialmente neutralizzata, in quanto fondata sulla dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento; deve pertanto escludersi che la richiamata testimonianza possa costituire un valido argomento di prova a sostegno delle deduzioni di parte appellata in ordine al ruolo da intermediario che avrebbe assunto facile.it con gli autori della truffa in loro danno.
La teste, infatti, riferisce di aver appreso dal stesso la circostanza che CP_1 questi aveva assicurato le proprie autovetture con l'assicurazione che gli era stata
“passata” da ed, inoltre, il teste, che non sentiva le voci degli operatori Parte_1 al telefono, ha riferito di aver solo intuito dall'interruzione della telefonata che il aveva parlato con due operatori diversi e che tanto gli era poi stato CP_1 confermato anche dal stesso. CP_1
Da quanto sopra emerge, da un lato, che la teste nulla può riferire né riguardo al fatto che il presunto operatore di facile.it abbia avuto un ruolo di tramite tra i truffatori e le vittime del raggiro e né che le polizze inesistenti siano state sottoscritte con soggetti effettivamente proposti da a ben vedere, inoltre, Parte_1 non può neanche ritenersi provato che il abbia realmente interloquito con CP_1 un operatore di facile.it, non essendo in atti neppure specificato a quale numero telefonico egli abbia chiamato, e non potendosi a riguardo, in ragione delle eccezioni di parte appellante, dare alcun peso alla generica affermazione del teste sul fatto che il avrebbe parlato con un operatore di facile.it di cui CP_1 aveva trovato il numero sul computer.
Vi è di più. Dalla procedura di vendita delle polizze sopra descritta emerge che i rapporti tra l'intermediario facile.it, le compagnie e i clienti si svolgono principalmente o tramite il sito internet oppure tramite telefonate che vengono fatte dal broker al cliente e non già viceversa come accaduto nel caso di specie, di tal che non è possibile neppure ricondurre la condotta alla facile.it.
Per tali ragioni deve ritenersi l'estraneità di facile.it all'evento dannoso occorso agli appellati, dovendosi al più ritenere che, per come dedotto dall'appellante,
pag. 7/9 e siano rimasti vittima di una truffa a causa della loro condotta CP_1 CP_2 estremamente incauta e colposa.
Dal compendio probatorio emerge infatti che tramite un non meglio CP_1 precisato numero di telefono travato su internet, ha contattato un falso broker e seguendo le istruzioni impartite dal truffatore ha effettuato il pagamento per le polizze inesistenti non avvedendosi del fatto che non solo ha sempre Parte_1 invitato a concludere il contratto tramite chiamata diretta fatta dai suoi operatori verso i clienti e non viceversa, ma inoltre sempre sul sito internet della società, come riportato in sede di comparsa e costituzione e risposta in primo grado dalla società, erano presenti diversi avvisi sulla sicurezza per gli utenti relativamente agli acquisti online ed in particolare, su come evitare le truffe con i pagamenti, veniva specificato di non comunicare attraverso sistemi di messagistica telefonica come Whatsapp o su piattaforme diverse.
Non di meno rileva che anche l' IVASS con comunicato stampa del 15 febbraio 2018 aveva messo in guardia gli utenti circa l'esistenza di siti internet non riconducibili ad intermediari assicurativi iscritti nel registro.
Per tali ragioni, in assenza di prova del compimento di un fatto illecito imputabile ad un preposto di facile.it, l'appello risulta essere fondato e la sentenza di primo grado va dunque riformata.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 per il secondo grado, tenuto conto dello scaglione di riferimento individuato in quello per le cause di valore fino a € 1.100,00, con esclusione del compenso per la fase istruttoria che non è stata espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da ed, in Parte_1 riforma della sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 1339/2020 depositata il 22.07.2020 rigetta la domanda proposta da e Controparte_1 CP_2
[...]
- condanna e in solido tra loro, alla rifusione Controparte_1 CP_2 CP_2 in favore di parte appellante delle spese del doppio grado, che si liquidano in € 346,00 per onorari per il primo grado, oltre spese generali al 12,5%, Iva e Cpa
pag. 8/9 come per legge ed in € 526,50 per il secondo grado di cui € 64,50 per spese ed € 462,00 per onorari, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge.
Catanzaro, 4.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Ferraro
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