Articolo 30 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 29Articolo 31
Versione
25 aprile 1981
Art. 30. (Armamento e divise)

I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli della suddetta Amministrazione che svolge funzioni di polizia sono stabiliti, anche in difformita' alle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Il Ministro dell'interno con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato nonche' i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981
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