Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 21/03/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 3577 2023 R.G.
Per l' è presente l'Avv. Silvia Leone in sostituzione dell'Avv. Marcedone che discute la CP_1
causa riportandosi alle difese di cui ai propri atti difensivi ed in particolare osserva che non ricorre alcun obbligo di motivazione da parte dell' ; l'atto emesso dagli enti previdenziali CP_1
con il quale si fa venir meno il diritto, precedentemente riconosciuto ad una prestazione, non costituisce esercizio del potere discrezionale di apprezzamento e ponderazione degli interessi CP_ amministrativi, che richiede la motivazione dell'atto. L' ha allegato in giudizio copia della segnalazione dei CC circa le false dichiarazioni rese dal ricorrente ai fini della percezione del beneficio. Laddove il ricorrente ritenga che il reddito di cittadinanza sia stato ingiustamente revocato, ben potrà provar nei fatti costitutivi del proprio diritto vertendosi in una ipotesi di accertamento negativo del credito di chi agisce in ripetizione ove l'accipiens che chiede l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito e deduce il diritto alla prestazione già ricevuta e dunque afferma l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto. Si riporta per il resto alle difese spiegate in atti ed a contenuto dell'art. 7 co 4 del D.L 4 del 2019
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. Marzia Capodieci in sostituzione dell'Avv. AMODDIO
SOFIA che discute la causa insistendo in ricorso, nei verbali e nelle note conclusive ritualmente depositate contestando le eccezioni di controparte e chiede l'accoglimento del ricorso
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio alle ore 15,20
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 21/03/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 3577/2023 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Amoddio Sofia giusta procura in atti;
Parte_1
- ricorrente persona del legale rappresentante p-tempore Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone
- resistente
Con ricorso depositato il 2.12.2023, innanzi all'intestato Tribunale, l'istante opponeva la nota
N. 18147691 e la nota n. 18169737 “con il quale l' CP_1 CP_3 Parte_2
intimava il pagamento, entro 30 giorni, di un importo complessivo di euro 29.869,82 in conseguenza della revoca/decadenza del reddito di cittadinanza percepito per i periodi: - da dicembre 2020 ad agosto 2021; - da luglio 2022 a giugno 2023 con la seguente motivazione:
“accertamento a seguito d indagini di polizia giudiziaria di false dichiarazioni rese nell'istanza RDC” chiedeva “l'annullamento', revoca e dichiarazione di nullita' e/o inefficacia dell'opposti avvisi di accertamento n. prat. 18147691 e n. 18169737 per carenza
e/o insussitenza della motivazione;
ed eccepiva l'irripetibilita' del debito assistenziale.
Insisteva per l'accoglimento del ricorso
CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che assumeva la legittimità dell'operato dell'istituto, deduceva che “Le revoche sono state disposte a seguito di segnalazione dei Carabinieri in quanto nella DSU con prot. CodiceFiscale_1
sottoscritta dalla coniuge e collegata alla domanda Parte_3 Controparte_4
e nella DSU con prot. e collegata alla domanda Controparte_5 CP_6
2022-5973120 ci sono state delle omissioni sia nel QUADRO FC2 - PATRIMONIO
MOBILIARE che nel QUADRO FC6- AUTOVEICOLI E ALTRI BENI DUREVOLI in relazione a tutti i familiari conviventi. Inoltre, in entrambe le DSU veniva dichiarata una residenza fittizia”, chiedeva rigetto del ricorso. Istruita la causa mediante produzione documentale, autorizzate le parti al deposito di note ed all'esito delle rassegnate conclusioni come da verbale allegato, viene decisa come da dispositivo in atti e contestuale motivazione di cui viene data lettura.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo della natura di indebito relativo al beneficio erogato a titolo di reddito di cittadinanza di cui alle domande Controparte_5
02099507C-00 ed presentate dal ricorrente e ciò per Controparte_7
““Accertamento a seguito di indagini di polizia giudiziaria di false dichiarazioni rese nell'istanza RDC”.
Il D.L. n. 4/19 convertito in legge dalla L. 26/19 all'art. 1) è previsto “Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio…;all'art. 2) con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali, statuisce: il nucleo familiare deve possedere un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilita', come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini
ISEE; c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171”.
Ai sensi dell'art. 3 del richiamato DPCM “Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo”
Si osserva che è consolidato il principio, nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito, che in caso di contestazione dell'indebito assistenziale, l'accipiens ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ( Cass 15550/2019 , Cass
2739/2016).
Con la sentenza n. 18046/2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”
Ciò posto nel caso che ci occupa le prestazioni sono state revocate a seguito della segnalazione dei CC che hanno accertato l'istante ed il coniuge hanno dichiarato falsa residenza sia nella domanda del 11.1.2021 e nella domanda del 18.1.2022; sia il che il coniuge hanno Pt_1
omesso dichiarazioni afferenti il patrimonio mobiliare di tutto il nucleo familiare nonché degli
CP_ autoveicoli intestati ai familiari conviventi (cfr. Segnalazione CC produzione .
Nel corso del giudizio il ricorrente, unitamente alle note conclusive, ha versato in atti il certificato storico di residenza dal quale si evince che esso è residente in [...] dal 2016, e che era stato residente in [...], ed assumeva che solo per mero errore materiale del Patronato/CAF che aveva lavorato l'istanza era stato indicato un diverso numero civico.
Tuttavia, in ordine alle ulteriori segnalazioni operate dai CC, su omessa dichiarazione sul patrimonio mobiliare ed omessa dichiarazione su autoveicoli intestati agli altri familiari conviventi nessuna allegazione è stata fornita.
Le SS.UU. hanno sancito il principio di diritto secondo cui: “Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui al D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, art. 7, conv. in L. 28 marzo 2019, n. 26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge”. Pertanto alla luce delle superiori considerazioni, e ritenuto disatteso l'onere della prova posto a carico dell'istante in ordine al diritto a conseguire la provvidenza revocata, assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
147/2022 in ragione del valore della causa delle questioni giuridiche affrontate e dalla difesa svolta dalle parti
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione.
Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' in persona del CP_1
legale rappresentante p. tempore liquidate in €. 3.773,70 oltre accessori di legge se dovuti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale alle ore 15.20
Siracusa 21.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna