Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5302/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08.05.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Davide Fortunato (Cod. Fisc. ), presso lo Studio del quale in C.F._2
MI, Via Gustavo Modena 3, ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a NO (MI) il 15/9/1983 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Davide Fortunato (Cod. Fisc. ), presso lo Studio del quale in C.F._2
MI, Via Gustavo Modena 3, ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CA (PC) in data 11 ottobre 2014 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di CA (n. 21 parte II Serie A)
In separazione dei beni.
separati con sentenza n. 1113/2024 pubblicata il 24.07.2024 del Tribunale di MI
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
, nata il [...] in [...]_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8/5/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1 - I coniugi vivranno separati, come già vivono, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2 - Le figlie minori sono affidate ad entrambi i genitori che concordemente stabiliscono che la dimora prevalente sia con la madre, presso l'abitazione della stessa in Via Caduti di Marcinelle 14 in MI
e tutti gli arredi che compongono la casa, di proprietà della Sig.ra restano integralmente nella Pt_1 disponibilità della stessa e nulla il Sig. avrà a pretendere in relazione all'immobile e agli Pt_2
arredi.
3 - Il Sig. verserà a alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Pt_2 Pt_1 somma di € 650,00 (€ 325,00 per ciascuna figlia), somma che sarà versata mezzo di bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 2025.
4- I Sig.ri e eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo Pt_1 Pt_2
le decisioni più importanti in materia di salute, istruzione ed educazione in accordo tra loro e nella considerazione delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni delle figlie;
quanto alle decisioni quotidiane e/o di ordinaria amministrazione, la responsabilità sarà esercitata separatamente dal genitore presso il quale le minori dimorino al momento della questione;
i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente le questioni sanitarie e ad evitare comportamenti che mettano a rischio la salute e/o la sicurezza e/o il benessere delle figlie;
i coniugi si impegnano reciprocamente a favorire una serena e costruttiva relazione delle minori con l'altro genitore, informandosi l'un l'altro in merito alle esigenze ed eventuali problemi comunicati dalle figlie e/o dal personale scolastico o dal familiare al quale siano temporaneamente affidate;
i coniugi si impegnano altresì ad ottemperare ai doveri di cura, educazione ed istruzione connessi all'esercizio condiviso dell'affidamento, nonché
a consentire alle figlie di conservare rapporti qualitativamente e quantitativamente significativi con le rispettive famiglie d'origine.
5 - Il Sig. terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative alle figlie secondo Pt_2 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di MI e dalla Corte d'appello di MI in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6 - Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(entro massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore che anticiperà le spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7 - Il Sig. , quale misura minima dell'esercizio di affidamento condiviso, potrà far visita Pt_2 due domeniche al mese, a partire dalle ore 9,00 circa fino alle ore 19,00. Considerata l'età della figlia , la Sig.ra è disponibile, per i momenti di frequentazione indicati, Pt_4 Parte_1
fino al compimento del terzo anno di , a lasciare la propria abitazione al Sig. Pt_5 Parte_2
restando lei stessa nelle vicinanze o nello stesso appartamento. Il Sig.
[...] Parte_2
potrà portare entrambe le figlie nella propria nuova abitazione anche per consentire la relazione tra le nipoti e la nonna. Il Sig. potrà, previo accordo scritto tra i genitori, durante la settimana Pt_2 far visita alle figlie dalle 19,30 alle 21,00 e la Sig.ra SI è disponibile a lasciare le figlie con il padre nella propria abitazione, restando nelle vicinanze oppure nella medesima abitazione. Dette modalità di visita potranno essere variate previo congruo preavviso e su accordo dei genitori.
8 - Durante le festività natalizie: il 24/12 le bimbe staranno con il padre, il 25/12 con la madre;
il
26/12 e il Capodanno le figlie staranno, alternativamente di anno in anno, un anno con il padre e un anno con la madre. Nelle festività natalizie i genitori si alterneranno in base alle disponibilità lavorative e parentali, previo accordo scritto entro il 18/12 di ogni anno. Nelle festività pasquali nelle giornate di Pasqua e del lunedì dell'Angelo le figlie staranno, alternativamente di anno in anno, un anno con il padre e un anno con la madre, così come per le festività di carnevale e per le altre festività civili. Per i compleanni delle figlie i genitori si impegnano ad essere entrambi presenti.
Laddove i genitori non riescano a coordinare le frequentazioni nelle ulteriori festività in base alle disponibilità lavorative e parentali, ricorreranno al baby sittering che sarà a carico di ciascun genitore al 50% sino all'occorrenza di € 1.200,00 annuali (e, quindi, € 600,00 per ciascun genitore) fino al quinto anno di . Oltre tale importo, le eventuali ulteriori spese per baby sitter Pt_4
saranno da concordare e saranno a carico per il 70% alla Sig.ra e per il 30% il Sig. . Pt_1 Pt_2
Al compimento del quinto di , le spese per baby sittering saranno da ritenersi spese da Pt_4
concordare e saranno a carico di ciascun genitore al 50%.
9 - Fino al compimento del terzo anno di i genitori concordano sull'evitare pernottamenti Pt_4
in assenza della mamma. potrà invece restare con il padre anche di notte, previo accordo scritto Pt_3
tra i genitori. Dal compimento del terzo anno di , durante le vacanze estive le figlie potranno Pt_5
restare 15 giorni con il padre e 15 con la madre compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi che dovranno essere comunicati entro il 15 giugno di ogni anno salvo miglior accordo tra i genitori.
10 - Le parti -ora per allora- prestano reciproco consenso all'emissione o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per loro e per le minori, senza autorizzazione del Giudice
Tutelare.
11 - Le parti si impegnano a concordare previamente eventuali cambiamenti che riguardino domicilio e/o residenza delle figlie. Le parti si impegnano a concordare previamente ogni decisione in ordine alla persona a cui affidare il compito di baby sitter.
12 - Le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra, avendo già definito ogni altro rapporto economico e patrimoniale, fatto salvo quanto previsto nel presente ricorso. Le parti dichiarano altresì di essere in grado di provvedere in modo autonomo al proprio mantenimento.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. In data 03.07.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a CA (PC) in data 11 ottobre 2014 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di MI dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in MI, il 19.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
MI, _____________
IL PM IL PG