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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/01/2024, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 11.1.2024
Causa n. 707/2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Sara Ugolini in sostituzione dell'avv. Crosato per la parte convenuta l'avv. Azzini
E' altresì presente ai fini del tirocinio in Tribunale la dott.ssa Alessia Sandrini
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 11.1.2024 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 707 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 24/04/2023 avente ad oggetto: livelli essenziali assistenza /dispositivi medici da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CROSATO Parte_1 C.F._1
MAURO, elettivamente domiciliata in via Provolo 26 ON, presso il difensore avv.
CROSATO MAURO contro
(C.F. , in persona del Direttore Generale Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'avv. AZZINI ALESSANDRO e dell'avv. BOLOGNESI
BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA VALVERDE, 42 VERONA presso il difensore avv. AZZINI ALESSANDRO
(C.F. ) CP_2 P.IVA_2
CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 24.4.2023 la ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto all'intestato
Tribunale di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale: previa
disapplicazione del DPCM 12.1.2017, art. 64 comma 3, nella parte in cui prevede che
l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale e di
alcune disposizioni in materia di assistenza protesica (e dei relativi Nomenclatori) è
subordinata alla preventiva entrata in vigore dei provvedimenti che dovranno fissare le
tariffe massime per le corrispondenti prestazioni;
previa disapplicazione della DGR 1303 del
16.8.2017, nella parte in cui dispone integralmente l'applicazione, fino ad adozione del
1 tariffario nazionale, dell'elenco 1 contenuto del D.M. 332/1999 escludendo l'erogazione dei dispositivi contenuti nell'elenco 1 dell'allegato 5 al DPCM 12.1.2017; accertare il diritto della ricorrente all'erogazione delle guaine elastocompressive cod. ISO 04.06.06.12, meglio
descritte nella prescrizione della d.ssa (doc.10), con costi integralmente a carico del Per_1
; per l'effetto, ordinare alla di autorizzare Controparte_3 CP_1 CP_1
la fornitura della guaine elastocompressive cod. ISO 04.06.06.12 di cui alla prescrizione
della d.ssa del 3.1.2023 contenuta nel doc.to 10 con costo totalmente a proprio Per_2
carico; disporre il rimborso delle spese sostenute dalla sig.ra per la fornitura delle Pt_1
guaine, a lei strettamente necessarie, che avrebbero dovuto essere erogate a carico della
per un totale di € 580,00. In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze di lite”. CP_1
In sintesi, la ricorrente afferma di avere diritto all'erogazione di tale dispositivo con oneri interamente a carico della perché detto presidio è espressamente previsto Controparte_1
tra quelli oggetto di fornitura da parte del SSR dal DPCM 12 gennaio 2017 (provvedimento con il quale sono stati individuati i cc.dd. Livelli Essenziali di Assistenza - LEA), lamentando peraltro l'eccessivo ritardo (rispetto al termine del 28.2.2018 espressamente stabilito dall'art. 1, comma 420, L. 205/2017) con cui è stato adottato il tariffario delle prestazioni di cui all'elenco n. 1, allegato 5, DPCM 12.01.2017, con decreto del di Organizzazione_1
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza
permanente Stato Regione e Provincie Autonome, a cui l'art. 64, comma 3 DPCM condiziona l'entrata in vigore dell'elenco di prestazioni in questione, tra cui vi è la fornitura della guaina cod. ISO 04.06.06.012. Lamenta in particolare che il rifiuto di autorizzazione all'acquisto di tale prodotto da parte della 9 convenuta comprimerebbe in modo non tollerabile il CP_1
proprio diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 della Costituzione e che pertanto i provvedimenti regolamentari andrebbero disapplicati, con riconoscimento del diritto immediato alla fornitura del dispositivo prescritto a carico del servizio sanitario, nonché al rimborso di quanto speso per procurarselo a proprie spese.
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1 Controparte_1
in fatto ed in diritto.
2 La regolarmente citata, non si è costituita e pertanto è stata dichiarata CP_2
contumace (verbale udienza del 7.9.2023).
Fallito il tentativo di conciliazione, su richiesta delle parti, il giudice ha rinviato per discussione con termine per note. All'odierna udienza, sentite le conclusioni, il giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza depositata telematicamente.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti assorbenti considerazioni.
1.La ricorrente è persona affetta da patologia rara che necessita di assistenza protesica. Il
31.7.2019 l' provinciale per i servizi sanitari di Trento ha certificato che la ricorrente, CP_1
è affetta da linfedema primario cronico di cui all'Allegato 1 D.M. 279/01 Parte_1
(doc. 1 ricorrente - copia del referto della per i Servizi Sanitari di Trento Organizzazione_2
Org_ del 31.07.2019). In seguito, la Commissione medica di ON (VR) ha accertato l'invalidità della ricorrente con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 46% ex art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88 (doc. 2 ricorrente - copia certificazione
Org_ invalidità del 21.09.2021).
A gennaio 2022, la ricorrente si è sottoposta ad una visita medica specialistica, presso il
Centro per le malattie rare del sistema circolatorio dell'Azienda ospedaliera di Padova
( ) ed è stata presa in carico dalla Dott.ssa , la quale Organizzazione_4 Per_1
ha diagnosticato: “Sig.ra è affetta da linfedema primario cronico degli AAII, Parte_1
patologia cronica, irreversibile, altamente invalidante se non curata in modo adeguato e tempestivo” ed ha previsto un piano terapeutico consistente in “prescrizione (con PTI e
allegata prescrizione cartacea su modulo ULSS) di guaine elasto-contenitive per gli arti
inferiori indispensabili e insostituibili per evitare complicanze irreversibili legate al rischio
di peggioramento del linfedema in atto” (doc. 3 ricorrente - copia referto visita medica dott.ssa del 04.01.2022). Per_1
Come documentato dalla difesa di parte resistente, la stessa dott.ssa , il 9.9.2022 (doc. Per_1
3 ad autoreggente trama piatta II^ cc” con codice 04.06.06.027 (calza alla coscia) e “calotta piede” con codice 04.06.06.021, inclusi tra gli ausilii per la terapia circolatoria (04.06.06 calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) di cui al DPCM 12.1.2017, allegato 5,
lista 2B (espressamente indicata), di cui si è fatto carico, nei limiti di spesa del tariffario in vigore, il servizio sanitario (come si desume dal provvedimento di autorizzazione n. 876 del
5.11.2022, annotato in calce alla prescrizione, doc. 1 resistente).
Nel gennaio 2023 la Dott.ssa pur confermando la precedente diagnosi e la necessaria Per_1
prosecuzione della terapia in atto, ritenendo di rinnovare la fornitura di guaine elasto-
contenitive atteso che quelle in uso erano ormai usurate, ha individuato la seguente tipologia di guaina: “guaina per arto inferiore 2° classe di compressione (23-32 mmHg) (codice
nomenclatore: 04.06.06.012)” (doc. 4 ricorrente - copia referto UOC Neuroriabilitazione-
riabilitazione ortopedica del 03.01.2023; doc. 5 ricorrente - copia piano terapeutico personalizzato del 16.01.2023). In data 11.4.2023 la stessa dott.ssa , su richiesta della Per_1
ricorrente (come dedotto in ricorso par. 10 pag. 4), attestava che: “le caratteristiche cliniche
ed ecografiche del linfedema in atto richiedono l'utilizzo per ciascun arto di una guaina
elastocontenitiva confezionata su misura (come raccomandato dalla Org_5 Controparte_4
: Lymphology 53 (2020) “The diagnosis and treatment of peripheral lymphedema:
[...]
2020 consensus document of the international society of lymphology”): tale guaina è
indispensabile e insostituibile e risponde alle esigenze riabilitative (evitare il peggioramento
dell'edema in termini di volume e consistenza, evitare relative complicazione in termini
processi infettivi e ipomobilità) relative al quadro di linfedema di cui è affetta la paziente,
patologia cronica e irreversibile altamente invalidante se non curata in modo adeguato e
tempestivo” (doc. 10 ricorrente). Ulteriormente, come risulta dalla documentazione prodotta in corso di causa, anche il 19.12.2023 sono state prescritte le medesime guaine con codice
04.06.06.012 (in sostituzione delle due precedenti, per usura). Si tratta, quanto a queste ultime, delle guaine su misura, di cui al DPCM 12.1.2017, allegato 5, lista 1.
La ricorrente si è dapprima recata presso un centro specializzato in calzature ortopediche, che le ha fornito un preventivo (datato 2.2.2023, doc. 6 ricorrente) pari ad € 999,00 oltre IVA per
4 l'acquisito di un paio di guaine contenitive (Euro 499,50 l'una), rispondenti al cod. ISO
04.06.06.012; poi, si è rivolta all' ed ha Parte_2
presentato una richiesta di fornitura dei presidi sanitari con oneri a carico del SSN, che tuttavia è stata rigettata con nota prot. 40.000 del 27.2.2023, in cui peraltro veniva suggerito in attesa della pubblicazione delle tariffe, di prescrivere una guaina elasticizzata di cui all'elenco 2B, dell'allegato 5 del DPCM 12.1.2017 in modo che la ricorrente dovesse farsi carico non già dell'intero costo del dispositivo richiesto, ma solo della differenza di prezzo con l'analogo prodotto il cui costo era possibile porre a carico del SSN (doc. 6 ricorrente - copia preventivo “ del 02.02.2023; doc. 7 ricorrente - diniego immotivato del Org_6 CP_1
27.02.2023). Tale ultima circostanza sembra trovare conferma nell'allegazione di parte ricorrente, a pag. 18 del ricorso, quando si afferma che la “sig.ra ha dovuto Pt_1
integrare, di tasca propria, la spesa autorizzata, di soli € 458,64, al fine di ottenere il dispositivo necessario alla cura della propria patologia”, seppure non si specifica con riferimento a quale fornitura e tenendo in considerazione che all'udienza del 7.9.2023 le parti hanno riferito che a marzo 2023 il negozio “point” ha fornito gratuitamente la guaina.
Parte ricorrente, tramite il proprio difensore, ha rinnovato la domanda, che è stata nuovamente respinta dalla resistente, in quanto non erano ancora stati fissati in via definitiva i tariffari del dispositivo medico richiesto, ai sensi dell'art. 64, co. 3, DPCM 12.1.2017 (doc. 8 ricorrente -
copia missiva Avv. Crosato del 11.04.2023 - doc. 9 ricorrente - rinnovo diniego immotivato
9 del 20.04.2023) e pertanto si è rivolta al Tribunale. CP_1
2.Va anzitutto rilevato che il diritto di ricevere le prestazioni di assistenza sanitaria, secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale, non è incondizionato, ma “soggetto alla
determinazione degli strumenti, dei tempi e dei modi di attuazione della relativa tutela da
parte del legislatore, chiamato a operare valutazioni di bilanciamento tra diversi interessi
(vengono citate le sentenze n. 416 del 1995, n. 356 del 1992, n. 1011 del 1988, n. 212 del
1983 e n. 175 del 1982)” (Corte Cost. n. 256/2022). Con tale pronuncia la Corte ha ribadito il principio dell'equo bilanciamento tra il diritto alla salute ed altri opposti interessi, anch'essi di rango costituzionale, che legittima il condizionamento del primo alle scelte del legislatore,
5 fermo restando che “le esigenze della finanza pubblica non possono condurre a comprimere il nucleo essenziale del diritto alla salute”.
D'altronde, secondo l'insegnamento della Consulta, devono ritenersi legittime le disposizioni volte all'indirizzo della spesa sanitaria: “ Deve essere innanzitutto precisato che il decreto di
cui al citato comma 1, il quale prevede le condizioni di erogabilità e le indicazioni di
appropriatezza prescrittiva, ed il successivo comma 2, che pone a carico dell'assistito le
prestazioni al di fuori delle condizioni di erogabilità, non vietano certamente al medico le
prescrizioni ritenute necessarie nel caso concreto e non pregiudicano quindi la sua
prerogativa di operare secondo "scienza e coscienza”. Dette disposizioni rispondono invece
ad una finalità di razionalizzazione del SSN, indirizzando il governo della spesa sanitaria e
farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria che non esclude –
attraverso un tempestivo e continuo aggiornamento dei prontuari – l'accesso a presidi
innovativi ed a farmaci per le malattie rare. Peraltro, il SSN già conosce peculiari istituti in
grado di consentire ai pazienti privi di altre opportunità terapeutiche valide l'uso di farmaci
o terapie che, anche in assenza di una sperimentazione clinica completa, potrebbero
apportare benefici attraverso una prognosi favorevole al paziente in termini di rapporto
rischio/beneficio (così, ad esempio, la legge 10 marzo del 2010, n. 38, recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore», ed il decreto del
Ministero della sanità 18 maggio 2001, n. 279, recante «Regolamento di istituzione della rete
nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124»)” (Corte Cost. 169/2017).
In altri termini l'individuazione di una prestazione come inclusa nei c.d. LEA non è da sola sufficiente a determinare la sussistenza del diritto in capo all'assistito a quel trattamento o a quel dispositivo a carico del servizio sanitario, dovendone anche essere individuato il costo,
elementi questi coessenziali che determinano la misura stessa dell'intervenuto assistenziale dello Stato. E' infatti necessario che lo Stato determini il giusto prezzo di acquisto o rimborso delle singole prestazioni e che sia coerentemente finanziato il Fondo Sanitario Nazionale.
6 La Consulta, nella invocata sentenza 242/2022, non ha affermato principi diversi o incompatibili da quelli richiamati, limitandosi a sollecitare il Parlamento ed il Governo a provvedere all'emanazione dei decreti ministeriali previsti dall'art. 64 DPCM 12.1.2017 (“7.
La cessazione della materia del contendere con riferimento alle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1, comma 2, 5 e 6 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, nella loro
versione originaria impugnata, e la non fondatezza di quelle dell'art. 7 della legge reg.
Puglia n. 36 del 2021 non esimono questa Corte dal sollecitare – in ossequio al principio di
leale collaborazione che deve informare i rapporti tra Stato e Regioni (sentenze n. 190 e 40
del 2022, n. 62 del 2020 e n. 169 del 2017) – la definizione del procedimento a cui l'art. 64,
comma 2, del d.P.C.m. 12 gennaio 2017 subordina l'entrata in vigore, tra l'altro, dell'art. 15
del medesimo decreto in materia di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e del
nomenclatore di cui all'Allegato 4).
In materia è intervenuta anche la Suprema Corte, che richiamando i principi generali dettati dall'art. 1, co. 1-3, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”) ha ribadito quanto segue: “La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della
collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana,
attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività
assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto. Il Servizio
sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi
del comma 3, e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla L. 23 dicembre 1978, n.
833, artt. 1 e 2 i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario
nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute,
dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.
L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario
7 nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata
contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario
nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza
pubblica nel Documento di programmazione economico-finanziaria.” (Cassazione n.
13404/2022).
3. In tale contesto, i livelli essenziali di assistenza (LEA) sono stati individuati per la prima volta (in attuazione dell'art. 117, co. 2, lett. m) dal DPCM 29 novembre 2001, oggi integralmente sostituito dal DPCM 12 gennaio 2017 (“Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502”). Lo Stato determina e finanzia i livelli essenziali di assistenza che le Regioni
hanno l'obbligo di garantire e che possono, con proprie risorse eventualmente integrare.
Il DPCM 12 gennaio 2017 sopracitato ha introdotto, in particolare, un nuovo nomenclatore che ha sostituito il precedente (e datato) di cui al DM 27 agosto 1999, n. 332, integrato dal citato DPCM 29 novembre 2001 per le prestazioni e le tipologie di dispositivi erogabili dal
SSN. Secondo tale decreto le modalità di erogazione dei dispositivi mutano a seconda dell'elenco nel quale sono contenuti: elenco 1 “dispositivi su misura”, elenco 2A “dispositivi di serie la cui applicazione richiede la messa in opera da parte di un tecnico abilitato”, elenco
2B “dispositivi di serie pronti per l'uso”.
In particolare, nell'elenco n. 1 di cui all'Allegato 5 del nuovo Nomenclatore è stata inserita, tra i dispositivi su misura, la classe “04.06. - ausili per la terapia circolatoria”, prescrivibili
“esclusivamente ad assistiti affetti da linfedema primario cronico (codice pat. rara RGG020)
ed assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica per i
quali la terapia compressiva non può essere efficacemente praticata con gli analoghi ausili di
serie (cod. 04.06.06)”. Tra questi, vi rientra la guaina per arto inferiore 2° classe di compressione (23-32 mmHg), identificata con il codice ISO 04.06.06.012, che la dott.ssa dell' ha prescritto all'odierna ricorrente dal gennaio Per_1 Controparte_5
2023, per la cura del linfedema idiopatico di cui è affetta, avendo invece prescritto in
8 precedenza a settembre 2022 la guaina identificata dal cod. 04.06.06.027 (presente nel
Nomenclatore lista 2B e già posta, come detto, a carico del SSN).
A tale proposito, va rilevato che l'art. 64, co. 3, DPCM 12 gennaio 2017, in coerenza con i principi richiamati, ha previso espressamente che, affinché le nuove prestazioni di assistenza protesica "su misura", inserite nei nuovi LEA, possano essere erogate effettivamente, è
necessario attendere la pubblicazione delle tariffe da corrispondere per queste prestazioni agli erogatori sia pubblici che privati equiparati o accreditati. In assenza del nomenclatore tariffario, la normativa regionale prevede l'erogazione dei dispositivi su misura di cui all'elenco 1 del precedente DM 332/1999, tra cui non rientra la guaina oggetto del presente giudizio (cfr. DGR 1303 del 16.8.2017, doc. 14). I dispositivi contenuti all'interno degli elenchi 2A e 2B, invece, vengono acquistati direttamente dalle mediante lo Controparte_6
strumento della procedura pubblica d'acquisto, in base alle direttive per le suddette procedure,
emanate dalle regioni (e i dispositivi sono successivamente erogati ai pazienti tramite il
Servizio Sanitario Nazionale).
Con il DM 23 giugno 2023, pubblicato in GU n. 181 del 4.8.2023 sono state approvate in via definitiva le tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica erogabili a carico del
SSN, ivi comprese quelle di cui all'Allegato 5, elenco 1, del DPCM 12.1.2017. Va però precisato che, ai sensi dell'art. 5, co. 1: “Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2024 per quanto concerne le tariffe dell'assistenza specialistica
ambulatoriale e dal 1° aprile 2024 per quanto concerne le tariffe dell'assistenza protesica e
si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione”.
4.Ciò detto, il nuovo modello di guaina su misura richiesta dall'odierna ricorrente, benché
inserita tra i nuovi LEA individuati con il DPCM 12 gennaio 2017, a differenza delle guaine elasticizzate standard, non è ancora prescrivibile con oneri interamente a carico del SSN e,
pertanto, ne deriva l'insussistenza del lamentato inadempimento da parte dell'odierna resistente essendosi la stessa uniformata alla normativa nazionale vigente, Controparte_1
legittima poiché conforme ai principi generali che sorreggono la materia come richiamati, in
9 base alla quale, si ribadisce, solo a partire dal 1.04.2024 il dispositivo richiesto dalla ricorrente sarà erogabile a carico del SSN, peraltro nel limite di valore indicato per il suo acquisto pari ad € 380,00 a guaina (cfr. doc. 13 ricorrente).
5. Va inoltre rilevato che parte ricorrente non ha documentato spese sostenute per le guaine di cui chiede in questa sede il rimborso (che presuppone l'avvenuto pagamento), ma ha allegato solo un preventivo di spesa (doc. 6 ricorso, peraltro di valore superiore al tariffario) ed anzi,
come riferito in udienza, le guaine sono state fornite, a marzo 2023 con durata fino a novembre 2023, gratuitamente alla ricorrente dalla sanitaria parafarmacia ”, Org_7
per autonoma decisione del punto vendita, circostanza che conferma, quindi, che la ricorrente non ha sostenuto alcun costo, di cui non può chiedere in questa sede il rimborso né la condanna al pagamento di un anticipo.
6. Quanto alla deliberazione della Giunta Regionale n. 864/2020, di cui al BUR n. 104 CP_2
del 14.7.2020 (doc. 15 ricorrente), nella stessa, con riferimento al tema di protesi, ortesi e ausili, si legge: “Per quanto riguarda l'assistenza protesica rivolta ai soggetti affetti da
gravissime disabilità, ivi compresi i pazienti affetti da malattie rare, in casi eccezionali, (Art.
18, comma 8, DPCM 12/01/2017), le garantiscono l'erogazione di protesi, CP_1
ortesi o ausili non appartenenti ad una delle tipologie riportate nel nomenclatore (allegato 5
- DPCM 2017), a seguito di prescrizione ad personam, considerata l'impossibilità di ottenere analogo beneficio riabilitativo mediante l'utilizzo di dispositivi compresi nel nomenclatore
secondo la normativa vigente, da parte del medico specialista del SSN dipendente o
convenzionato - competente per tipologia di menomazione o disabilità - inserito nell'elenco
regionale dei prescrittori (DGR 330/2019 e s.m.i.).
La valutazione di detta prescrizione nonché il rilascio della successiva autorizzazione,
finalizzata all'erogazione per il singolo caso, dovrà essere effettuata da una Commissione valutativa aziendale per l'assistenza protesica, composta necessariamente dal Direttore del
Dipartimento della Funzione Riabilitativa aziendale, dal Direttore/Coordinatore della
funzione territoriale e dal Direttore Amministrativo Territoriale. A seconda del caso specifico
trattato, la potrà avvalersi di specialisti esperti per materia.[…] CP_7
10 Con riferimento a tale specifica materia, al fine di rendere uniformi i comportamenti delle
singole del , si ritiene necessario descrivere di seguito nel dettaglio Controparte_6 CP_2
le modalità prescrittive dei dispositivi extra-nomenclatore (Allegato 5, DPCM 12.1.2017) a
cui ogni specialista dovrà attenersi in sede di prescrizione e dare conto nella relazione da
sottoporre alla Commissione come sopra individuata:
- la prescrizione del dispositivo deve rispondere ai criteri di indispensabilità ed
insostituibilità ed indicare le specifiche tecniche identificative del dispositivo stesso;
nel caso
in cui fossero presenti in commercio dispositivi extra nomenclatore con caratteristiche
analoghe, nella relazione accompagnatoria, qualora venisse identificato un preciso
dispositivo, la scelta di quest'ultimo rispetto al caso singolo esaminato dovrà essere
adeguatamente motivata e supportata;
- la prescrizione dovrà inoltre rispondere a finalità riabilitative correlate al tipo di invalidità dell'assistito e di efficacia nel miglioramento della qualità della vita (dettagliate nel piano
riabilitativo assistenziale individuale –PRAI- DPCM 12/01/2017 art.17 comma 1); nella
prevista relazione, dovrà essere, qualora presente, data evidenza della letteratura scientifica
a supporto dell'efficacia del dispositivo.
Allo stato dell'arte, relativamente alle modalità di erogazione all'assistito, si richiamano le
vigenti disposizioni a riguardo con riferimento agli ausili di cui agli elenchi 1, 2A e 2B,
allegato 12 DPCM 12/01/2017.
Per i prodotti che non rientrano nei percorsi sopra descritti, laddove la prescrizione dello
specialista certifichi per singolo caso l'indispensabilità ed insostituibilità del prodotto stesso,
la Direzione Sanitaria dell'Azienda di residenza del paziente autorizza l'erogazione CP_1
sulla base di debita istruttoria del servizio aziendale competente. Tale erogazione deve essere
effettuata attraverso il canale della distribuzione diretta ospedaliera o distrettuale (fatti salvo
i casi in cui sia già stata attivata l'assistenza domiciliare - ADI), attivando per l'acquisizione,
laddove il predetto prodotto non sia infungibile, tutte le procedure utili previste dalla
normativa vigente in materia di appalti pubblici”.
11 Le disposizioni in essa contenute (coerenti con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, espressamente richiamato, cfr. Cass., 8661/1996 e successive conformi), non appaiono applicabili, al caso di specie, poiché nel Nomenclatore risultano presenti dispositivi analoghi, di fatto prescritti (nell'anno 2022) dallo stesso medico alla ricorrente, solo qualche mese prima, e comunque in assenza, nel piano terapeutico (doc. 5
ricorrente) di tutti gli elementi richiesti dalla delibera stessa.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il ricorso è infondato e va rigettato.
7. Stante la complessità della questione, l'intervento del DM 23.6.2023 in corso di causa e la peculiarità della controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
ON, 11.1.2024
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 res.) ha prescritto, per usura delle precedenti, nuove guaine elastico-contenitive “su misura
SEZIONE LAVORO
Udienza del 11.1.2024
Causa n. 707/2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Sara Ugolini in sostituzione dell'avv. Crosato per la parte convenuta l'avv. Azzini
E' altresì presente ai fini del tirocinio in Tribunale la dott.ssa Alessia Sandrini
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 11.1.2024 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 707 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 24/04/2023 avente ad oggetto: livelli essenziali assistenza /dispositivi medici da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CROSATO Parte_1 C.F._1
MAURO, elettivamente domiciliata in via Provolo 26 ON, presso il difensore avv.
CROSATO MAURO contro
(C.F. , in persona del Direttore Generale Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'avv. AZZINI ALESSANDRO e dell'avv. BOLOGNESI
BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA VALVERDE, 42 VERONA presso il difensore avv. AZZINI ALESSANDRO
(C.F. ) CP_2 P.IVA_2
CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 24.4.2023 la ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto all'intestato
Tribunale di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale: previa
disapplicazione del DPCM 12.1.2017, art. 64 comma 3, nella parte in cui prevede che
l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale e di
alcune disposizioni in materia di assistenza protesica (e dei relativi Nomenclatori) è
subordinata alla preventiva entrata in vigore dei provvedimenti che dovranno fissare le
tariffe massime per le corrispondenti prestazioni;
previa disapplicazione della DGR 1303 del
16.8.2017, nella parte in cui dispone integralmente l'applicazione, fino ad adozione del
1 tariffario nazionale, dell'elenco 1 contenuto del D.M. 332/1999 escludendo l'erogazione dei dispositivi contenuti nell'elenco 1 dell'allegato 5 al DPCM 12.1.2017; accertare il diritto della ricorrente all'erogazione delle guaine elastocompressive cod. ISO 04.06.06.12, meglio
descritte nella prescrizione della d.ssa (doc.10), con costi integralmente a carico del Per_1
; per l'effetto, ordinare alla di autorizzare Controparte_3 CP_1 CP_1
la fornitura della guaine elastocompressive cod. ISO 04.06.06.12 di cui alla prescrizione
della d.ssa del 3.1.2023 contenuta nel doc.to 10 con costo totalmente a proprio Per_2
carico; disporre il rimborso delle spese sostenute dalla sig.ra per la fornitura delle Pt_1
guaine, a lei strettamente necessarie, che avrebbero dovuto essere erogate a carico della
per un totale di € 580,00. In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze di lite”. CP_1
In sintesi, la ricorrente afferma di avere diritto all'erogazione di tale dispositivo con oneri interamente a carico della perché detto presidio è espressamente previsto Controparte_1
tra quelli oggetto di fornitura da parte del SSR dal DPCM 12 gennaio 2017 (provvedimento con il quale sono stati individuati i cc.dd. Livelli Essenziali di Assistenza - LEA), lamentando peraltro l'eccessivo ritardo (rispetto al termine del 28.2.2018 espressamente stabilito dall'art. 1, comma 420, L. 205/2017) con cui è stato adottato il tariffario delle prestazioni di cui all'elenco n. 1, allegato 5, DPCM 12.01.2017, con decreto del di Organizzazione_1
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza
permanente Stato Regione e Provincie Autonome, a cui l'art. 64, comma 3 DPCM condiziona l'entrata in vigore dell'elenco di prestazioni in questione, tra cui vi è la fornitura della guaina cod. ISO 04.06.06.012. Lamenta in particolare che il rifiuto di autorizzazione all'acquisto di tale prodotto da parte della 9 convenuta comprimerebbe in modo non tollerabile il CP_1
proprio diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 della Costituzione e che pertanto i provvedimenti regolamentari andrebbero disapplicati, con riconoscimento del diritto immediato alla fornitura del dispositivo prescritto a carico del servizio sanitario, nonché al rimborso di quanto speso per procurarselo a proprie spese.
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1 Controparte_1
in fatto ed in diritto.
2 La regolarmente citata, non si è costituita e pertanto è stata dichiarata CP_2
contumace (verbale udienza del 7.9.2023).
Fallito il tentativo di conciliazione, su richiesta delle parti, il giudice ha rinviato per discussione con termine per note. All'odierna udienza, sentite le conclusioni, il giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza depositata telematicamente.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti assorbenti considerazioni.
1.La ricorrente è persona affetta da patologia rara che necessita di assistenza protesica. Il
31.7.2019 l' provinciale per i servizi sanitari di Trento ha certificato che la ricorrente, CP_1
è affetta da linfedema primario cronico di cui all'Allegato 1 D.M. 279/01 Parte_1
(doc. 1 ricorrente - copia del referto della per i Servizi Sanitari di Trento Organizzazione_2
Org_ del 31.07.2019). In seguito, la Commissione medica di ON (VR) ha accertato l'invalidità della ricorrente con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 46% ex art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88 (doc. 2 ricorrente - copia certificazione
Org_ invalidità del 21.09.2021).
A gennaio 2022, la ricorrente si è sottoposta ad una visita medica specialistica, presso il
Centro per le malattie rare del sistema circolatorio dell'Azienda ospedaliera di Padova
( ) ed è stata presa in carico dalla Dott.ssa , la quale Organizzazione_4 Per_1
ha diagnosticato: “Sig.ra è affetta da linfedema primario cronico degli AAII, Parte_1
patologia cronica, irreversibile, altamente invalidante se non curata in modo adeguato e tempestivo” ed ha previsto un piano terapeutico consistente in “prescrizione (con PTI e
allegata prescrizione cartacea su modulo ULSS) di guaine elasto-contenitive per gli arti
inferiori indispensabili e insostituibili per evitare complicanze irreversibili legate al rischio
di peggioramento del linfedema in atto” (doc. 3 ricorrente - copia referto visita medica dott.ssa del 04.01.2022). Per_1
Come documentato dalla difesa di parte resistente, la stessa dott.ssa , il 9.9.2022 (doc. Per_1
3 ad autoreggente trama piatta II^ cc” con codice 04.06.06.027 (calza alla coscia) e “calotta piede” con codice 04.06.06.021, inclusi tra gli ausilii per la terapia circolatoria (04.06.06 calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva) di cui al DPCM 12.1.2017, allegato 5,
lista 2B (espressamente indicata), di cui si è fatto carico, nei limiti di spesa del tariffario in vigore, il servizio sanitario (come si desume dal provvedimento di autorizzazione n. 876 del
5.11.2022, annotato in calce alla prescrizione, doc. 1 resistente).
Nel gennaio 2023 la Dott.ssa pur confermando la precedente diagnosi e la necessaria Per_1
prosecuzione della terapia in atto, ritenendo di rinnovare la fornitura di guaine elasto-
contenitive atteso che quelle in uso erano ormai usurate, ha individuato la seguente tipologia di guaina: “guaina per arto inferiore 2° classe di compressione (23-32 mmHg) (codice
nomenclatore: 04.06.06.012)” (doc. 4 ricorrente - copia referto UOC Neuroriabilitazione-
riabilitazione ortopedica del 03.01.2023; doc. 5 ricorrente - copia piano terapeutico personalizzato del 16.01.2023). In data 11.4.2023 la stessa dott.ssa , su richiesta della Per_1
ricorrente (come dedotto in ricorso par. 10 pag. 4), attestava che: “le caratteristiche cliniche
ed ecografiche del linfedema in atto richiedono l'utilizzo per ciascun arto di una guaina
elastocontenitiva confezionata su misura (come raccomandato dalla Org_5 Controparte_4
: Lymphology 53 (2020) “The diagnosis and treatment of peripheral lymphedema:
[...]
2020 consensus document of the international society of lymphology”): tale guaina è
indispensabile e insostituibile e risponde alle esigenze riabilitative (evitare il peggioramento
dell'edema in termini di volume e consistenza, evitare relative complicazione in termini
processi infettivi e ipomobilità) relative al quadro di linfedema di cui è affetta la paziente,
patologia cronica e irreversibile altamente invalidante se non curata in modo adeguato e
tempestivo” (doc. 10 ricorrente). Ulteriormente, come risulta dalla documentazione prodotta in corso di causa, anche il 19.12.2023 sono state prescritte le medesime guaine con codice
04.06.06.012 (in sostituzione delle due precedenti, per usura). Si tratta, quanto a queste ultime, delle guaine su misura, di cui al DPCM 12.1.2017, allegato 5, lista 1.
La ricorrente si è dapprima recata presso un centro specializzato in calzature ortopediche, che le ha fornito un preventivo (datato 2.2.2023, doc. 6 ricorrente) pari ad € 999,00 oltre IVA per
4 l'acquisito di un paio di guaine contenitive (Euro 499,50 l'una), rispondenti al cod. ISO
04.06.06.012; poi, si è rivolta all' ed ha Parte_2
presentato una richiesta di fornitura dei presidi sanitari con oneri a carico del SSN, che tuttavia è stata rigettata con nota prot. 40.000 del 27.2.2023, in cui peraltro veniva suggerito in attesa della pubblicazione delle tariffe, di prescrivere una guaina elasticizzata di cui all'elenco 2B, dell'allegato 5 del DPCM 12.1.2017 in modo che la ricorrente dovesse farsi carico non già dell'intero costo del dispositivo richiesto, ma solo della differenza di prezzo con l'analogo prodotto il cui costo era possibile porre a carico del SSN (doc. 6 ricorrente - copia preventivo “ del 02.02.2023; doc. 7 ricorrente - diniego immotivato del Org_6 CP_1
27.02.2023). Tale ultima circostanza sembra trovare conferma nell'allegazione di parte ricorrente, a pag. 18 del ricorso, quando si afferma che la “sig.ra ha dovuto Pt_1
integrare, di tasca propria, la spesa autorizzata, di soli € 458,64, al fine di ottenere il dispositivo necessario alla cura della propria patologia”, seppure non si specifica con riferimento a quale fornitura e tenendo in considerazione che all'udienza del 7.9.2023 le parti hanno riferito che a marzo 2023 il negozio “point” ha fornito gratuitamente la guaina.
Parte ricorrente, tramite il proprio difensore, ha rinnovato la domanda, che è stata nuovamente respinta dalla resistente, in quanto non erano ancora stati fissati in via definitiva i tariffari del dispositivo medico richiesto, ai sensi dell'art. 64, co. 3, DPCM 12.1.2017 (doc. 8 ricorrente -
copia missiva Avv. Crosato del 11.04.2023 - doc. 9 ricorrente - rinnovo diniego immotivato
9 del 20.04.2023) e pertanto si è rivolta al Tribunale. CP_1
2.Va anzitutto rilevato che il diritto di ricevere le prestazioni di assistenza sanitaria, secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale, non è incondizionato, ma “soggetto alla
determinazione degli strumenti, dei tempi e dei modi di attuazione della relativa tutela da
parte del legislatore, chiamato a operare valutazioni di bilanciamento tra diversi interessi
(vengono citate le sentenze n. 416 del 1995, n. 356 del 1992, n. 1011 del 1988, n. 212 del
1983 e n. 175 del 1982)” (Corte Cost. n. 256/2022). Con tale pronuncia la Corte ha ribadito il principio dell'equo bilanciamento tra il diritto alla salute ed altri opposti interessi, anch'essi di rango costituzionale, che legittima il condizionamento del primo alle scelte del legislatore,
5 fermo restando che “le esigenze della finanza pubblica non possono condurre a comprimere il nucleo essenziale del diritto alla salute”.
D'altronde, secondo l'insegnamento della Consulta, devono ritenersi legittime le disposizioni volte all'indirizzo della spesa sanitaria: “ Deve essere innanzitutto precisato che il decreto di
cui al citato comma 1, il quale prevede le condizioni di erogabilità e le indicazioni di
appropriatezza prescrittiva, ed il successivo comma 2, che pone a carico dell'assistito le
prestazioni al di fuori delle condizioni di erogabilità, non vietano certamente al medico le
prescrizioni ritenute necessarie nel caso concreto e non pregiudicano quindi la sua
prerogativa di operare secondo "scienza e coscienza”. Dette disposizioni rispondono invece
ad una finalità di razionalizzazione del SSN, indirizzando il governo della spesa sanitaria e
farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria che non esclude –
attraverso un tempestivo e continuo aggiornamento dei prontuari – l'accesso a presidi
innovativi ed a farmaci per le malattie rare. Peraltro, il SSN già conosce peculiari istituti in
grado di consentire ai pazienti privi di altre opportunità terapeutiche valide l'uso di farmaci
o terapie che, anche in assenza di una sperimentazione clinica completa, potrebbero
apportare benefici attraverso una prognosi favorevole al paziente in termini di rapporto
rischio/beneficio (così, ad esempio, la legge 10 marzo del 2010, n. 38, recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore», ed il decreto del
Ministero della sanità 18 maggio 2001, n. 279, recante «Regolamento di istituzione della rete
nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124»)” (Corte Cost. 169/2017).
In altri termini l'individuazione di una prestazione come inclusa nei c.d. LEA non è da sola sufficiente a determinare la sussistenza del diritto in capo all'assistito a quel trattamento o a quel dispositivo a carico del servizio sanitario, dovendone anche essere individuato il costo,
elementi questi coessenziali che determinano la misura stessa dell'intervenuto assistenziale dello Stato. E' infatti necessario che lo Stato determini il giusto prezzo di acquisto o rimborso delle singole prestazioni e che sia coerentemente finanziato il Fondo Sanitario Nazionale.
6 La Consulta, nella invocata sentenza 242/2022, non ha affermato principi diversi o incompatibili da quelli richiamati, limitandosi a sollecitare il Parlamento ed il Governo a provvedere all'emanazione dei decreti ministeriali previsti dall'art. 64 DPCM 12.1.2017 (“7.
La cessazione della materia del contendere con riferimento alle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1, comma 2, 5 e 6 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, nella loro
versione originaria impugnata, e la non fondatezza di quelle dell'art. 7 della legge reg.
Puglia n. 36 del 2021 non esimono questa Corte dal sollecitare – in ossequio al principio di
leale collaborazione che deve informare i rapporti tra Stato e Regioni (sentenze n. 190 e 40
del 2022, n. 62 del 2020 e n. 169 del 2017) – la definizione del procedimento a cui l'art. 64,
comma 2, del d.P.C.m. 12 gennaio 2017 subordina l'entrata in vigore, tra l'altro, dell'art. 15
del medesimo decreto in materia di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e del
nomenclatore di cui all'Allegato 4).
In materia è intervenuta anche la Suprema Corte, che richiamando i principi generali dettati dall'art. 1, co. 1-3, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”) ha ribadito quanto segue: “La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della
collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana,
attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività
assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto. Il Servizio
sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi
del comma 3, e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla L. 23 dicembre 1978, n.
833, artt. 1 e 2 i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario
nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute,
dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.
L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario
7 nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata
contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario
nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza
pubblica nel Documento di programmazione economico-finanziaria.” (Cassazione n.
13404/2022).
3. In tale contesto, i livelli essenziali di assistenza (LEA) sono stati individuati per la prima volta (in attuazione dell'art. 117, co. 2, lett. m) dal DPCM 29 novembre 2001, oggi integralmente sostituito dal DPCM 12 gennaio 2017 (“Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502”). Lo Stato determina e finanzia i livelli essenziali di assistenza che le Regioni
hanno l'obbligo di garantire e che possono, con proprie risorse eventualmente integrare.
Il DPCM 12 gennaio 2017 sopracitato ha introdotto, in particolare, un nuovo nomenclatore che ha sostituito il precedente (e datato) di cui al DM 27 agosto 1999, n. 332, integrato dal citato DPCM 29 novembre 2001 per le prestazioni e le tipologie di dispositivi erogabili dal
SSN. Secondo tale decreto le modalità di erogazione dei dispositivi mutano a seconda dell'elenco nel quale sono contenuti: elenco 1 “dispositivi su misura”, elenco 2A “dispositivi di serie la cui applicazione richiede la messa in opera da parte di un tecnico abilitato”, elenco
2B “dispositivi di serie pronti per l'uso”.
In particolare, nell'elenco n. 1 di cui all'Allegato 5 del nuovo Nomenclatore è stata inserita, tra i dispositivi su misura, la classe “04.06. - ausili per la terapia circolatoria”, prescrivibili
“esclusivamente ad assistiti affetti da linfedema primario cronico (codice pat. rara RGG020)
ed assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica per i
quali la terapia compressiva non può essere efficacemente praticata con gli analoghi ausili di
serie (cod. 04.06.06)”. Tra questi, vi rientra la guaina per arto inferiore 2° classe di compressione (23-32 mmHg), identificata con il codice ISO 04.06.06.012, che la dott.ssa dell' ha prescritto all'odierna ricorrente dal gennaio Per_1 Controparte_5
2023, per la cura del linfedema idiopatico di cui è affetta, avendo invece prescritto in
8 precedenza a settembre 2022 la guaina identificata dal cod. 04.06.06.027 (presente nel
Nomenclatore lista 2B e già posta, come detto, a carico del SSN).
A tale proposito, va rilevato che l'art. 64, co. 3, DPCM 12 gennaio 2017, in coerenza con i principi richiamati, ha previso espressamente che, affinché le nuove prestazioni di assistenza protesica "su misura", inserite nei nuovi LEA, possano essere erogate effettivamente, è
necessario attendere la pubblicazione delle tariffe da corrispondere per queste prestazioni agli erogatori sia pubblici che privati equiparati o accreditati. In assenza del nomenclatore tariffario, la normativa regionale prevede l'erogazione dei dispositivi su misura di cui all'elenco 1 del precedente DM 332/1999, tra cui non rientra la guaina oggetto del presente giudizio (cfr. DGR 1303 del 16.8.2017, doc. 14). I dispositivi contenuti all'interno degli elenchi 2A e 2B, invece, vengono acquistati direttamente dalle mediante lo Controparte_6
strumento della procedura pubblica d'acquisto, in base alle direttive per le suddette procedure,
emanate dalle regioni (e i dispositivi sono successivamente erogati ai pazienti tramite il
Servizio Sanitario Nazionale).
Con il DM 23 giugno 2023, pubblicato in GU n. 181 del 4.8.2023 sono state approvate in via definitiva le tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica erogabili a carico del
SSN, ivi comprese quelle di cui all'Allegato 5, elenco 1, del DPCM 12.1.2017. Va però precisato che, ai sensi dell'art. 5, co. 1: “Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2024 per quanto concerne le tariffe dell'assistenza specialistica
ambulatoriale e dal 1° aprile 2024 per quanto concerne le tariffe dell'assistenza protesica e
si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione”.
4.Ciò detto, il nuovo modello di guaina su misura richiesta dall'odierna ricorrente, benché
inserita tra i nuovi LEA individuati con il DPCM 12 gennaio 2017, a differenza delle guaine elasticizzate standard, non è ancora prescrivibile con oneri interamente a carico del SSN e,
pertanto, ne deriva l'insussistenza del lamentato inadempimento da parte dell'odierna resistente essendosi la stessa uniformata alla normativa nazionale vigente, Controparte_1
legittima poiché conforme ai principi generali che sorreggono la materia come richiamati, in
9 base alla quale, si ribadisce, solo a partire dal 1.04.2024 il dispositivo richiesto dalla ricorrente sarà erogabile a carico del SSN, peraltro nel limite di valore indicato per il suo acquisto pari ad € 380,00 a guaina (cfr. doc. 13 ricorrente).
5. Va inoltre rilevato che parte ricorrente non ha documentato spese sostenute per le guaine di cui chiede in questa sede il rimborso (che presuppone l'avvenuto pagamento), ma ha allegato solo un preventivo di spesa (doc. 6 ricorso, peraltro di valore superiore al tariffario) ed anzi,
come riferito in udienza, le guaine sono state fornite, a marzo 2023 con durata fino a novembre 2023, gratuitamente alla ricorrente dalla sanitaria parafarmacia ”, Org_7
per autonoma decisione del punto vendita, circostanza che conferma, quindi, che la ricorrente non ha sostenuto alcun costo, di cui non può chiedere in questa sede il rimborso né la condanna al pagamento di un anticipo.
6. Quanto alla deliberazione della Giunta Regionale n. 864/2020, di cui al BUR n. 104 CP_2
del 14.7.2020 (doc. 15 ricorrente), nella stessa, con riferimento al tema di protesi, ortesi e ausili, si legge: “Per quanto riguarda l'assistenza protesica rivolta ai soggetti affetti da
gravissime disabilità, ivi compresi i pazienti affetti da malattie rare, in casi eccezionali, (Art.
18, comma 8, DPCM 12/01/2017), le garantiscono l'erogazione di protesi, CP_1
ortesi o ausili non appartenenti ad una delle tipologie riportate nel nomenclatore (allegato 5
- DPCM 2017), a seguito di prescrizione ad personam, considerata l'impossibilità di ottenere analogo beneficio riabilitativo mediante l'utilizzo di dispositivi compresi nel nomenclatore
secondo la normativa vigente, da parte del medico specialista del SSN dipendente o
convenzionato - competente per tipologia di menomazione o disabilità - inserito nell'elenco
regionale dei prescrittori (DGR 330/2019 e s.m.i.).
La valutazione di detta prescrizione nonché il rilascio della successiva autorizzazione,
finalizzata all'erogazione per il singolo caso, dovrà essere effettuata da una Commissione valutativa aziendale per l'assistenza protesica, composta necessariamente dal Direttore del
Dipartimento della Funzione Riabilitativa aziendale, dal Direttore/Coordinatore della
funzione territoriale e dal Direttore Amministrativo Territoriale. A seconda del caso specifico
trattato, la potrà avvalersi di specialisti esperti per materia.[…] CP_7
10 Con riferimento a tale specifica materia, al fine di rendere uniformi i comportamenti delle
singole del , si ritiene necessario descrivere di seguito nel dettaglio Controparte_6 CP_2
le modalità prescrittive dei dispositivi extra-nomenclatore (Allegato 5, DPCM 12.1.2017) a
cui ogni specialista dovrà attenersi in sede di prescrizione e dare conto nella relazione da
sottoporre alla Commissione come sopra individuata:
- la prescrizione del dispositivo deve rispondere ai criteri di indispensabilità ed
insostituibilità ed indicare le specifiche tecniche identificative del dispositivo stesso;
nel caso
in cui fossero presenti in commercio dispositivi extra nomenclatore con caratteristiche
analoghe, nella relazione accompagnatoria, qualora venisse identificato un preciso
dispositivo, la scelta di quest'ultimo rispetto al caso singolo esaminato dovrà essere
adeguatamente motivata e supportata;
- la prescrizione dovrà inoltre rispondere a finalità riabilitative correlate al tipo di invalidità dell'assistito e di efficacia nel miglioramento della qualità della vita (dettagliate nel piano
riabilitativo assistenziale individuale –PRAI- DPCM 12/01/2017 art.17 comma 1); nella
prevista relazione, dovrà essere, qualora presente, data evidenza della letteratura scientifica
a supporto dell'efficacia del dispositivo.
Allo stato dell'arte, relativamente alle modalità di erogazione all'assistito, si richiamano le
vigenti disposizioni a riguardo con riferimento agli ausili di cui agli elenchi 1, 2A e 2B,
allegato 12 DPCM 12/01/2017.
Per i prodotti che non rientrano nei percorsi sopra descritti, laddove la prescrizione dello
specialista certifichi per singolo caso l'indispensabilità ed insostituibilità del prodotto stesso,
la Direzione Sanitaria dell'Azienda di residenza del paziente autorizza l'erogazione CP_1
sulla base di debita istruttoria del servizio aziendale competente. Tale erogazione deve essere
effettuata attraverso il canale della distribuzione diretta ospedaliera o distrettuale (fatti salvo
i casi in cui sia già stata attivata l'assistenza domiciliare - ADI), attivando per l'acquisizione,
laddove il predetto prodotto non sia infungibile, tutte le procedure utili previste dalla
normativa vigente in materia di appalti pubblici”.
11 Le disposizioni in essa contenute (coerenti con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, espressamente richiamato, cfr. Cass., 8661/1996 e successive conformi), non appaiono applicabili, al caso di specie, poiché nel Nomenclatore risultano presenti dispositivi analoghi, di fatto prescritti (nell'anno 2022) dallo stesso medico alla ricorrente, solo qualche mese prima, e comunque in assenza, nel piano terapeutico (doc. 5
ricorrente) di tutti gli elementi richiesti dalla delibera stessa.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il ricorso è infondato e va rigettato.
7. Stante la complessità della questione, l'intervento del DM 23.6.2023 in corso di causa e la peculiarità della controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
ON, 11.1.2024
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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1 res.) ha prescritto, per usura delle precedenti, nuove guaine elastico-contenitive “su misura