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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6485 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 4641/2020 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 12.12.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4641/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3126/2020, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 28022/2011, pendente
Tra
(C.F. e P. Iva: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Milo (C.F.:
) in virtù di procura alle liti in calce all'appello C.F._1
APPELLANTE
E
Controparte_1
(P. Iva: ) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato
[...] P.IVA_2
1 e difeso dall'avvocato Pasquale Di Fruscio (C.F.: ) in virtù di C.F._2
procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
NONCHÉ
(P. IVA: ) in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_4
tempore
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: somministrazione fornitura idrica
Conclusioni: per l'appellante: “... precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente ai precedenti scritti difensivi, che qui si abbiano per ripetute e trascritte, e chiede che
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli voglia, rigettata ogni contraria istanza od eccezione, in quanto infondate in fatto e in diritto, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 3126/2020 del Tribunale di Napoli: rideterminare la somma dovuta dal in favore di CP_1 Parte_1
nell'importo di € 570.026,94 (in luogo di € 495.946,01), oltre interessi e
[...]
rivalutazione come da domanda e per l'effetto condannare il al CP_1
pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, CP”; per il “…si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta e a CP_1
tutte le proprie difese, eccezioni e deduzioni ivi esposte nonché ai verbali di causa.
Impugna e contesta tutte le avverse deduzioni, in quanto destituite di fondamento, nonché le avverse conclusioni, e conclude chiedendo dichiararsi irricevibile, inammissibile e comunque rigettarsi il proposto gravame per tutti i motivi di fatto e
2 di diritto delineati nel proprio atto difensivo al quale integralmente si riporta, con vittoria di spese di giudizio. Chiede assegnarsi la causa in decisione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso monitorio, depositato presso il Tribunale di Napoli, Parte_1
agiva contro il
[...] Controparte_1
esponendo che: “l' (già
[...] Parte_1 [...]
società subentrata al , giusta Controparte_4 Controparte_5
delibera della G.R. Campania n. 3653 del 27.05.94, ed atto di cessione d'azienda per
Notaio dott. di rep. n. 39919 del 6.12.94) è concessionaria della Per_1 CP_1
per la gestione dell'acquedotto della Campania Occidentale Controparte_3
(A.C.O.) e per la contabilizzazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dagli enti fruitori della fornitura idropotabile regionale effettuata sia a mezzo del predetto acquedotto che degli altri acquedotti regionali “ex Casmez”, giusta convenzioni di concessione rep. n. 4951 del 1.2.93 e rep. n. 9562 del 16.11.98. In data 02.08.1996, il
(poi divenuta nella qualità Controparte_5 Parte_1
di concessionario della , ed il Controparte_3 [...]
hanno sottoscritto atto di convenzione di utenza Controparte_1
regolante la fornitura idropotabile attraverso gli acquedotti regionali. Ai sensi dell'art. 7 della predetta convezione di utenza, il è tenuto a pagare al CP_6
concessionario regionale la fornitura idropotabile entro 20 giorni dalle note di addebito emesse, con previsione, per il caso di ritardo nel pagamento, di rivalutazione monetaria del credito in base agli indici Istat “costo vita” oltre CP_1
agli interessi moratori al tasso legale sulle somme rivalutate. Nonostante il prosieguo ininterrotto della fornitura di acqua potabile, il
[...]
si è reso moroso nel pagamento dei Controparte_1
corrispettivi dovuti per il servizio di fornitura idropotabile reso a mezzo dell'Acquedotto Campano 'ex Casmez', a decorrere dal 1° trimestre 2010 a tutto il 4°
3 trimestre 2010, per un totale complessivo di € 1.755.343,73 come da note di addebito
/ fatture allegate al presente ricorso. All'art. 10 della citata convenzione del
02.08.1996, la Società ed il hanno indicato convenzionalmente il Foro di CP_1
per la risoluzione di qualsiasi controversia dipendente dall'atto di CP_1
convenzione medesimo. Già in passato a causa della morosità del
[...]
la ricorrente ha chiesto ed Controparte_1
ottenuto dal Tribunale di Napoli i seguenti titoli: decreto ingiuntivo n. 8518/07 dell'importo di € 1.076.428,86, dovuto quale corrispettivo per il servizio di fornitura idropotabile reso dal 2° trimestre 2006 al 1° trimestre 2007; decreto ingiuntivo n.
8938/08 dell'importo di € 910.202,89, dovuto quale corrispettivo per il servizio di fornitura idropotabile reso dal 2° trimestre 2007 al 4° trimestre 2007; decreto ingiuntivo n. 7737/10 dell'importo di € 1.128.591,86, dovuto quale corrispettivo del servizio di fornitura idropotabile reso dal 1° trimestre 2008 al 4° trimestre 2009.
Essendo risultati vani i solleciti di pagamento inoltrati a mezzo atti di diffida notificati, e stante la persistente morosità del
[...]
poiché ricorrono i presupposti di cui all'art. Controparte_1
633 c.p.c. 1° comma n. 1) e all'art. 634 c.p.c., la ricorrente si vede costretta ad agire in questa sede, e a proporre il presente ricorso […]”.
Il Tribunale adito, in accoglimento dell'istanza monitoria, emetteva in data 17.6.2011 decreto con il quale ingiungeva al CP_1 CP_1 Controparte_1
il pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 1.755.343,73 oltre
[...]
interessi come richiesti, nonché delle spese della procedura di ingiunzione.
In seguito alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto, l'ente ingiunto proponeva opposizione con citazione notificata l'11.10.2011, invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, disporre la sospensione, anche ex art.
295 c.p.c., del presente giudizio sino alla definizione di quello recante il r.g. n.
41081/10 pendente innanzi a Codesto On.le Tribunale …e/o quello recante il r.g. n.
22894/11 pendente innanzi a Codesto On.le Tribunale, …;
4 2) in subordine, disporre la riunione del presente giudizio a quello recante il r.g. col
n. 40181/10 assegnato alla sez. X, … per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva;
3) sempre in via preliminare, previo differimento della prima udienza, autorizzare la chiamata in causa ovvero disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di:
a) …; b) , in Controparte_7 Controparte_3
persona del Presidente p.t., … c) , in persona del Controparte_8
Presidente p.t., …;
4) revocare il D.I. opposto e dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., con ogni conseguenza di legge anche in sede di traslatio iudicii;
5) in ogni caso, accogliere l'opposizione e revocare il Decreto Ingiuntivo n. 4448/11 descritto in epigrafe, con ogni conseguenza di legge;
6) dichiarare la domanda di inammissibile per difetto di Parte_1
legittimazione attiva e/o processuale e/o per carenza di interesse, con ogni conseguenza di legge;
7 in via gradata, dichiarare la manifesta infondatezza delle richieste monitorie, sia nell'an che nel quantum, anche in ordine agli interessi, con ogni conseguenza di legge, dando atto dei pagamenti intervenuti;
8) in via riconvenzionale e subordinatamente al mancato accoglimento delle precedenti eccezioni, accogliere le domande spiegate dall'opponente, descritte ai nn.
1, 2, 3 e 4 del presente atto (pag. 29 ss.), con ogni conseguenza di legge…”.
Resisteva rassegnando le conclusioni che seguono: “1) in via Parte_1
preliminare, autorizzarsi la chiamata in causa della e della CP_2 CP_3
per le motivazioni sopra esposte: a tal fine si chiede disporsi lo
[...]
Contr slittamento dell'udienza fissata dall per consentire la citazione di e CP_2
nei termini di legge, ai sensi dell'art. 269 c.p.c.; Controparte_3
2) disporsi l'esecuzione provvisoria, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto perché l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione, e in via subordinata, emettersi ordinanza e/o ingiunzione di
5 pagamento esecutiva ex art. 186 bis e/o art. 186 ter c.p.c. per il medesimo importo ingiunto, oltre rivalutazione e interessi come da convenzione dalle scadenze delle fatture al soddisfo;
3) in ogni caso, rigettarsi integralmente l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando il CP_1
al pagamento delle somme ingiunte oltre interessi;
[...]
4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, si chiede comunque condannarsi il al pagamento in CP_1
favore di del medesimo importo ingiunto, o del diverso Parte_1
importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi come sopra richiesti;
5) in via più gradata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato il subentro dell e per esso di nella Controparte_8 CP_2
gestione del SII del si chiede, condannarsi in solido, il Controparte_1
Con e la al pagamento in favore di delle somme risultanti CP_1 CP_2
dovute dai medesimi, per il servizio di fornitura idropotabile regionale svolto in Contr favore del territorio ricadente nell'ATO 3, nella misura risultante dovuta in base Con Contr alla convenzione sottoscritta tra e e quindi sulla base dell'applicazione della tariffa regionale come approvata per il servizio idropotabile, o - in mancanza - nella Contr diversa misura che dovesse risultare dovuta;
e condannarsi altresì l al pagamento delle restanti somme dovute per la medesima causale per la parte del Contr territorio non rientrante nell'ATO 3, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
6) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ed eccezioni dell'opponente e delle domande ed eccezioni che eventualmente dovessero essere proposte dalla e/o dall , si CP_2 Controparte_8
chiede condannarsi la a tenere indenne e Controparte_3 Parte_1
manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole derivante, direttamente e/o indirettamente, dal presente giudizio, anche per le spese legali….”.
6 Veniva conseguentemente disposto il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269
c.p.c. e chiamata in causa, si costituiva la che concludeva per il Controparte_3
rigetto dell'opposizione. Parimenti evocata, si costituiva la la quale CP_2
eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di Parte_1
sostenendo di essere dal 1.01.2007 subentrata nella titolarità gestionale delle
[...]
opere afferenti al Servizio Idrico Integrato relativo all'A.T.O. 3 della CP_3
e che, pertanto, sarebbe stato l'unico soggetto a poter legittimamente
[...]
intrattenere rapporti di utenza ricadenti nell'ATO 3.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.02.2013, il Tribunale rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 1836 c.p.c.
All'udienza del 10.07.2017 la causa veniva riservata in decisione.
Depositate le memorie conclusionali, il procedimento con ordinanza del 26.11.2018 veniva rimesso sul ruolo attesa la necessità ravvisata dal Giudicante di ottenere chiarimenti in ordine allo stato dei giudizi di opposizione recanti R.G 41081/10 e
22894/11, pendenti tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Napoli.
All'udienza del 10.12.2018 rendeva i richiesti chiarimenti Parte_1
depositando la sentenza n. 5101/16 emessa dal Tribunale di Napoli a definizione del giudizio di opposizione R.G. n. 41081/10, non impugnata e precisando che il giudizio recante R.G. n. 22894/11 era ancora in corso.
All'udienza di rinvio del 25.03.2019 depositava accordo del 24.06.2013 CP_2
e successivo atto aggiuntivo del 24.03.2014, stipulato tra Controparte_3
e la Controparte_10 CP_2
nella qualità di gestore unico dell'ATO 3, chiedendo per l'effetto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con sentenza n. 3126 pubblicata il 30.04.2020, il Tribunale così statuiva:
“1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto recante n. 4448/2011;
7 2) condanna parte opponente a pagare la somma di Euro 495.946,01 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo ad in qualità di mandataria della Parte_1 CP_3
[...]
3) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti in causa”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 30.04.2020, con citazione notificata a mezzo PEC in data 10.12.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. tenendo conto della sospensione straordinaria dal 9.03.2020 all'11.05.2020 (art. 83, D.L. 18/2020 e art. 36, c. 1, D.L. 23/2020) per l'emergenza epidemiologica mondiale da Covid - 19, interponeva appello Parte_1
- iscritto a ruolo il 18.12.2020 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, dichiarare ammissibile il presente atto di appello;
2) nel merito ed in via principale, dichiarare fondato e quindi accogliere il gravame, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannare il Controparte_1
in persona dei legale rappresentante pro tempore,
[...]
al pagamento in favore di del corrispettivo per il servizio di Parte_1
fornitura idropotabile regionale effettuato nel periodo I° trimestre 2010 - IV° trimestre 2010 inclusi, nella misura di euro 570.026,94, oltre a rivalutazione monetaria da calcolarsi in base agli indici Istat “costo della vita”, ed interessi moratori al tasso legale da calcolarsi sulle somme rivalutate a decorrere dalle date di scadenza indicate nelle note di addebito, fino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art.
7 della convenzione di utenza;
3) in ogni caso, condannare il Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento in favore di delle spese e competenze del doppio Parte_1
grado di giudizio, inclusa la fase monitoria, ovvero in via di gradato subordine, compensare parzialmente tra le parti spese e competenze del giudizio di opposizione,
8 per l'effetto condannando il Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento del relativo importo al netto della compensazione, nella misura che il
Collegio riterrà di giustizia, ponendo per intero a carico del le spese e CP_1
competenze della fase monitoria, in ogni caso oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Si costituiva il che resisteva e chiedeva il rigetto del gravame. CP_1
La causa, chiamata per la prima udienza del 14.05.2021, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 9.06.2023, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con provvedimento del 16.07.2025, veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino al
12.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive.
Entrambe le parti depositavano note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto parzialmente l'opposizione proposta dal e CP_1
per l'effetto rigettato in parte la domanda di condanna proposta da Parte_1
in particolare, con le seguenti motivazioni:
“… passando al merito, ritiene di poter accogliere solo in parte l'opposizione.
Invero, il pagamento, in favore di della fornitura idrica, Parte_1
Contr nonché degli oneri di depurazione e di fognatura degli agglomerati ricadenti in
relativamente al I, II, III e IV trimestre 2010, risulta provato alla CP_11
stregua dei Decreti Commissariali n. 107 del 23-05-2011 e n. 101 del 29-11-2011 versati in atti (cfr. all. 4 e 7 produzione parte opponente).
A fronte dell'adempimento documentato dal opponente la società opposta CP_1
nulla ha eccepito.
Orbene, il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi,
9 senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per
l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (cfr. Cassazione civile, sez. I, 09-08-2019, n. 21227).
Da quanto sopra esposto discende, pertanto, che deve ritenersi provato il pagamento della fornitura idrica, nonché degli oneri di depurazione e di fognatura degli Cont agglomerati ricadenti in ATO 2 CP_3
Costituisce ormai principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Il debitore convenuto, per converso, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tale caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare
l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento - per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni - grava ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (cfr. Cass. civ., sez. VI, 4 luglio
2012, n. 11173; Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2012, n. 7530; Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2010, n. 3373).
Nella fattispecie in esame l'opponente ha efficacemente provato di aver disposto il pagamento della fornitura idrica ATO2 relativa all'anno 2010, producendo agli atti
10 il mandato di pagamento n. 126 del 23-05-2011 ed il decreto n. 1010 CP_1
del 29-09-2011.
Destituita di fondamento giuridico risulta invece l'eccezione della violazione del principio nel bis in idem laddove l'opponente assume che l'opposto abbia rivendicato una parte delle somme per il 2010 (incluse nell'odierno decreto ingiuntivo n. 4448/11) nel precedente ricorso monitorio definito con il D.I. n.
3582/2011.
Sul punto si osserva che mentre il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto il mancato pagamento da parte del del corrispettivo dovuto per il CP_1
servizio di fornitura idropotabile relativo all'intero anno 2010, il decreto ingiuntivo
n. 3582/2011 invece, ha ad oggetto il mancato pagamento da parte del CP_1
del servizio di depurazione comprensoriale regionale relativo agli anni 2008,
[...]
2009 e 2010 (1ª rata), per un totale di Euro 275.000,00.
Quanto rilevato consente di ritenere il opponente debitore delle somme CP_1
relative alla fornitura idrica degli agglomerati ricadenti in ATO 3 Campania, riferite ai consumi relativi all'anno 2010, per un importo pari ad Euro 495.946,01, somma risultante dalla differenza tra l'importo ingiunto e quello versato (E. 1.755.343,73 -
E. 1.259.397,72).
Appare equo dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio (compresa la fase monitoria), alla luce del complessivo comportamento processuale tenuto dalle parti: per l'intervenuto pagamento della fornitura idrica degli agglomerati ricadenti in nonché per l'intervenuto accordo del 24-06- CP_11
2013, in attuazione della DGRC n. 171 del 03-06-2013”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante deduce erronea valutazione delle prove contestando l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto determinante, ai fini del calcolo del quantum ancora dovuto dal il CP_1
mandato di pagamento n. 127 del 23.05.2011 di € 74.080,93 non attinente ai fatti di causa in quanto avente ad oggetto i canoni di depurazione e fognatura, per il cui
11 pagamento, peraltro, essa appellante aveva già ottenuto dal Tribunale di Napoli altro decreto ingiuntivo nei confronti del (d.i. n. 3582/11), anche esso CP_1
invano opposto dal con giudizio iscritto al n. rg.22894/11 e definito con CP_1
sentenza n. 1792/2019; evidenzia che essa appellante con il ricorso monitorio ha chiesto il pagamento dei corrispettivi dovuti dal per il servizio di CP_1
fornitura idropotabile reso a mezzo dell'Acquedotto Campano 'ex Casmez', a decorrere dal I° trimestre 2010 a tutto il IV° trimestre 2010, per un totale complessivo di € 1.755.343,73, giusta convenzione di utenza inter partes del 02.08.1996; che il ha proposto opposizione, eccependo, tra l'altro, l'intervenuto parziale CP_1
pagamento delle somme ingiunte, ovvero il pagamento delle somme relative al corrispettivo della fornitura idrica resa in favore degli agglomerati ricadenti nell'ATO
2, e pertanto incontestate, in virtù della delibera commissariale n. 0107 del Controparte_11
23.05.2011 e conseguenti mandati di pagamento n. 126 e n. 127, emessi in pari data,
e delibera commissariale n. 0101 del 29. 09.2011; che il Tribunale ha ritenuto provato, con il deposito dei suddetti documenti, il parziale pagamento degli importi ingiunti per una somma complessiva di euro 1.259.397,72; che Tribunale ha erroneamente ritenuto che il con il deposito del decreto commissariale CP_1
n. 107 del 23.05.2011, abbia provato il pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di € 923.610,21 e che, pertanto, tale importo andava integralmente defalcato dalle somme richieste;
che dalla lettura dell'atto deliberativo n. 107 del
23.05.2011, emerge che il ha decretato di eseguire in favore di CP_1 [...]
il pagamento dell'importo complessivo di € 923.610,21, imputandolo Pt_1
secondo le seguenti causali e: € 849.529,28 per il pagamento del corrispettivo della fornitura idropotabile relativa agli agglomerati ricadenti nell'ATO 2 per i trimestri I,
II, III 2010; € 8.960,51 per il pagamento degli oneri di collettamento dei reflui
2 per il medesimo periodo;
€ 65.120,42 Controparte_11
per il pagamento degli oneri di depurazione relativi agli agglomerati ricadenti nell'ATO 2 per il medesimo periodo;
che l'importo che va defalcato dalla somma ingiunta è unicamente € 849.529,28, ovvero, l'importo relativo al pagamento dei
12 canoni idrici e non l'importo di € 923.610,21, comprensivo anche dell'importo di €
74.080,93 (€ 65.120,42 + € 8.960,51), relativo al pagamento degli oneri di depurazione e fognatura per l'anno 2010; che ciò emerge anche dalla lettura della causale del mandato n. 127 con il quale è stato disposto il pagamento in favore di del citato importo di € 74.080,93 con causale “canoni convenzione Parte_1
fognari del 2003. Liquidazione acconto su 1° 2° e 3° trimestre 2010”; pertanto, il mandato in esame è stato emesso per il pagamento dei canoni di fognatura e depurazion, e tale pagamento discende peraltro da un atto convenzionale inter partes
(convenzione del 2003) diverso da quello in virtù del quale ha agito Parte_1
in via monitoria per il pagamento del corrispettivo della fornitura idrica (convenzione del 1996); che anche l'atto commissariale n. 0101 del 20.09.2011 conferma che l'importo di € 923.610,21, di cui al decreto commissariale n. 107 del 23.05.2011, è comprensivo di quanto dovuto e corrisposto dal ad per i CP_1 Parte_1
canoni di depurazione e fognatura per il medesimo periodo, per un importo di €
74.080,93, importo che non andava defalcato dalla somma ingiunta;
in definitiva, le somme effettivamente corrisposte dal ad – sebbene CP_1 Parte_1
solo successivamente al deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento e alla notifica del decreto ingiuntivo - sono € 849.529,28 di cui al Decreto Commissariale
n. 0107 del 23.05.2011 e mandato di pagamento n. 126 emesso in pari data;
€
335.787,51 di cui al Decreto Commissariale n. 0101 del 29.09.2011, ovvero l'importo complessivo è di € 1.185.316,79 e non di € 1.259.397,72, perché questo è comprensivo di € 74.080,93 versato dal ad essa appellante per canoni CP_1
di depurazione e fognatura giusta mandato di pagamento n. 127 del 23.05.2011.
Il motivo è fondato.
Ed invero, come emerge dall'atto deliberativo n. 107 del 23.05.2011, dal mandato di pagamento n. 127 del 23.05.2011 e dal Decreto Commissariale n. 0101 del
29.09.2011, tutti prodotti nel giudizio di primo grado, l'importo complessivamente corrisposto dal a titolo di pagamento dei canoni idrici, oggetto CP_1
dell'opposto decreto ingiuntivo, è pari a € 1.185.316,79 e non a € 1.259.397,72, come
13 statuito invece dal Tribunale;
precisamente, non va sottratta dall'importo oggetto di condanna dell'opposto decreto la somma di €. 74.080,93, quale risulta dal mandato n. 127 del 23.05.2011, corrisposta a titolo di pagamento di oneri fognari e di depurazione, come emerge chiaramente dalla causale ivi riportata. La circostanza che trattasi di oneri differenti emerge anche dal richiamo, contenuto nei detti atti, delle convenzioni in virtù delle quali i medesimi oneri sono dovuti, ovvero, la convenzione del 1996 per il pagamento del corrispettivo della fornitura idrica e la convenzione del
2003 per il pagamento dei canoni di fognatura e depurazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il è ancora debitore CP_1
nei confronti di della somma di €. 570.026,94 risultante dalla Parte_1
differenza tra l'importo ingiunto e quello versato (€ 1.755.343,73 - 1.185.316,79) e non della minor somma di €. 495.946,01, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo come ad come statuito dall'impugnata sentenza e non oggetto di Parte_1
censura.
Non ha pregio giuridico la deduzione del secondo cui la censura sollevata CP_1
da e su esaminata rappresenta un'eccezione non sollevata in primo Parte_1
grado e, pertanto, inammissibile nel presente, non avendo Parte_1
contestato tempestivamente, in forza del disposto di cui art. 115 c.p.c. i “fatti costitutivi” allegati dal medesimo , ovvero “… il fatto come portato dalla CP_1
documentazione prodotta …”. E di fatti, come chiarito dalla Suprema Corte, nessuna sorta di "non contestazione" può essere ipotizzata rispetto ai documenti prodotti siccome il principio di non contestazione riguarda le allegazioni e non i documenti prodotti, se non con riguardo alla loro provenienza ed autenticità e tanto meno si può discorrere di "non contestazione" con riguardo alla valenza probatoria dei medesimi documenti, che rappresenta attività riservata al giudice (cfr. Cass. civ., 24 maggio
2016, n. 12748).
Insomma, con la censura in esame l'odierna appellante contesta la valutazione probatoria dei documenti prodotti dal a fondamento dell'eccezione di CP_1
14 pagamento, sicché non introduce nessun nuovo “fatto” attinente al thema decidendum come definito in primo grado.
§ 5.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, il va condannato al pagamento, in CP_1
favore di dell'importo di euro di €. 570.026,94 – anziché di Parte_1
€. 495.946,01 - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18) e tanto assorbe la censura sollevata con riguardo alla disposta regolamentazione delle spese di lite.
Al riguardo va rammentato che la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645
c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio proprio in quanto la sorte delle spese
è definita sempre secondo il criterio di globalità ( (cfr. Cassazione civile , sez. II ,
30/10/2019 , n. 27926 Cassazione civile sez. III, 13/09/2022, n.26922). Come dedotto dalla stessa parte appellante, il , solo successivamente al deposito da parte CP_1
di del ricorso per ingiunzione di pagamento (16.05.2011) e alla Parte_1
notifica del decreto ingiuntivo n. 4448/11 (28.07.2011), ha effettuato pagamenti in acconto sulle somme ingiunte, versando in data 23.05.2011 l'importo di € 849.529,28
15 e in data 29.09.2011 l'importo di € 335.787,51 per un totale complessivo di €
1.185.316,79 restando pertanto debitore di della somma di € Parte_1
570.026,94, oggetto di condanna nel presente giudizio. Ebbene, considerato che il ha corrisposto, prima della notifica dell'opposto decreto, l'importo € CP_1
849.529,28, ovvero, quasi la metà di quello ingiunto, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione nella misura della metà delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 2 co. c.p.c., mentre il residuo va posto a carico del in virtù del principio della soccombenza. La regolamentazione delle spese CP_1
è disposta in conformità al DM 55/14, come aggiornato con D. M. n. 147/2022 con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase istruttoria tenuto conto dell'attività espletata, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 1.000.000, relativamente al primo grado e secondo lo scaglione relativo alle cause di valore fino ad euro 260.000 relativamente al secondo grado, nel quale risulta compreso il decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 10.12.2020, avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore di
[...] Parte_1
dell'importo di euro di €. 570.026,94 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo;
b) compresa le spese nella misura di ½ e condanna il
[...]
al pagamento Controparte_1
del residuo, che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in € 309,25 per esborsi e in € 11.213,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, distratte in favore dell'avvocato Mario Milo e in relazione al grado di appello, in euro € 1.278,00
16 per esborsi e in € 6.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, distratte in favore dell'avvocato Mario Milo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12.12.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
17
VIII SEZIONE CIVILE
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 4641/2020 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 12.12.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4641/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3126/2020, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 28022/2011, pendente
Tra
(C.F. e P. Iva: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Milo (C.F.:
) in virtù di procura alle liti in calce all'appello C.F._1
APPELLANTE
E
Controparte_1
(P. Iva: ) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato
[...] P.IVA_2
1 e difeso dall'avvocato Pasquale Di Fruscio (C.F.: ) in virtù di C.F._2
procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
NONCHÉ
(P. IVA: ) in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_4
tempore
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: somministrazione fornitura idrica
Conclusioni: per l'appellante: “... precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente ai precedenti scritti difensivi, che qui si abbiano per ripetute e trascritte, e chiede che
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli voglia, rigettata ogni contraria istanza od eccezione, in quanto infondate in fatto e in diritto, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 3126/2020 del Tribunale di Napoli: rideterminare la somma dovuta dal in favore di CP_1 Parte_1
nell'importo di € 570.026,94 (in luogo di € 495.946,01), oltre interessi e
[...]
rivalutazione come da domanda e per l'effetto condannare il al CP_1
pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, CP”; per il “…si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta e a CP_1
tutte le proprie difese, eccezioni e deduzioni ivi esposte nonché ai verbali di causa.
Impugna e contesta tutte le avverse deduzioni, in quanto destituite di fondamento, nonché le avverse conclusioni, e conclude chiedendo dichiararsi irricevibile, inammissibile e comunque rigettarsi il proposto gravame per tutti i motivi di fatto e
2 di diritto delineati nel proprio atto difensivo al quale integralmente si riporta, con vittoria di spese di giudizio. Chiede assegnarsi la causa in decisione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso monitorio, depositato presso il Tribunale di Napoli, Parte_1
agiva contro il
[...] Controparte_1
esponendo che: “l' (già
[...] Parte_1 [...]
società subentrata al , giusta Controparte_4 Controparte_5
delibera della G.R. Campania n. 3653 del 27.05.94, ed atto di cessione d'azienda per
Notaio dott. di rep. n. 39919 del 6.12.94) è concessionaria della Per_1 CP_1
per la gestione dell'acquedotto della Campania Occidentale Controparte_3
(A.C.O.) e per la contabilizzazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dagli enti fruitori della fornitura idropotabile regionale effettuata sia a mezzo del predetto acquedotto che degli altri acquedotti regionali “ex Casmez”, giusta convenzioni di concessione rep. n. 4951 del 1.2.93 e rep. n. 9562 del 16.11.98. In data 02.08.1996, il
(poi divenuta nella qualità Controparte_5 Parte_1
di concessionario della , ed il Controparte_3 [...]
hanno sottoscritto atto di convenzione di utenza Controparte_1
regolante la fornitura idropotabile attraverso gli acquedotti regionali. Ai sensi dell'art. 7 della predetta convezione di utenza, il è tenuto a pagare al CP_6
concessionario regionale la fornitura idropotabile entro 20 giorni dalle note di addebito emesse, con previsione, per il caso di ritardo nel pagamento, di rivalutazione monetaria del credito in base agli indici Istat “costo vita” oltre CP_1
agli interessi moratori al tasso legale sulle somme rivalutate. Nonostante il prosieguo ininterrotto della fornitura di acqua potabile, il
[...]
si è reso moroso nel pagamento dei Controparte_1
corrispettivi dovuti per il servizio di fornitura idropotabile reso a mezzo dell'Acquedotto Campano 'ex Casmez', a decorrere dal 1° trimestre 2010 a tutto il 4°
3 trimestre 2010, per un totale complessivo di € 1.755.343,73 come da note di addebito
/ fatture allegate al presente ricorso. All'art. 10 della citata convenzione del
02.08.1996, la Società ed il hanno indicato convenzionalmente il Foro di CP_1
per la risoluzione di qualsiasi controversia dipendente dall'atto di CP_1
convenzione medesimo. Già in passato a causa della morosità del
[...]
la ricorrente ha chiesto ed Controparte_1
ottenuto dal Tribunale di Napoli i seguenti titoli: decreto ingiuntivo n. 8518/07 dell'importo di € 1.076.428,86, dovuto quale corrispettivo per il servizio di fornitura idropotabile reso dal 2° trimestre 2006 al 1° trimestre 2007; decreto ingiuntivo n.
8938/08 dell'importo di € 910.202,89, dovuto quale corrispettivo per il servizio di fornitura idropotabile reso dal 2° trimestre 2007 al 4° trimestre 2007; decreto ingiuntivo n. 7737/10 dell'importo di € 1.128.591,86, dovuto quale corrispettivo del servizio di fornitura idropotabile reso dal 1° trimestre 2008 al 4° trimestre 2009.
Essendo risultati vani i solleciti di pagamento inoltrati a mezzo atti di diffida notificati, e stante la persistente morosità del
[...]
poiché ricorrono i presupposti di cui all'art. Controparte_1
633 c.p.c. 1° comma n. 1) e all'art. 634 c.p.c., la ricorrente si vede costretta ad agire in questa sede, e a proporre il presente ricorso […]”.
Il Tribunale adito, in accoglimento dell'istanza monitoria, emetteva in data 17.6.2011 decreto con il quale ingiungeva al CP_1 CP_1 Controparte_1
il pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 1.755.343,73 oltre
[...]
interessi come richiesti, nonché delle spese della procedura di ingiunzione.
In seguito alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto, l'ente ingiunto proponeva opposizione con citazione notificata l'11.10.2011, invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, disporre la sospensione, anche ex art.
295 c.p.c., del presente giudizio sino alla definizione di quello recante il r.g. n.
41081/10 pendente innanzi a Codesto On.le Tribunale …e/o quello recante il r.g. n.
22894/11 pendente innanzi a Codesto On.le Tribunale, …;
4 2) in subordine, disporre la riunione del presente giudizio a quello recante il r.g. col
n. 40181/10 assegnato alla sez. X, … per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva;
3) sempre in via preliminare, previo differimento della prima udienza, autorizzare la chiamata in causa ovvero disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di:
a) …; b) , in Controparte_7 Controparte_3
persona del Presidente p.t., … c) , in persona del Controparte_8
Presidente p.t., …;
4) revocare il D.I. opposto e dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., con ogni conseguenza di legge anche in sede di traslatio iudicii;
5) in ogni caso, accogliere l'opposizione e revocare il Decreto Ingiuntivo n. 4448/11 descritto in epigrafe, con ogni conseguenza di legge;
6) dichiarare la domanda di inammissibile per difetto di Parte_1
legittimazione attiva e/o processuale e/o per carenza di interesse, con ogni conseguenza di legge;
7 in via gradata, dichiarare la manifesta infondatezza delle richieste monitorie, sia nell'an che nel quantum, anche in ordine agli interessi, con ogni conseguenza di legge, dando atto dei pagamenti intervenuti;
8) in via riconvenzionale e subordinatamente al mancato accoglimento delle precedenti eccezioni, accogliere le domande spiegate dall'opponente, descritte ai nn.
1, 2, 3 e 4 del presente atto (pag. 29 ss.), con ogni conseguenza di legge…”.
Resisteva rassegnando le conclusioni che seguono: “1) in via Parte_1
preliminare, autorizzarsi la chiamata in causa della e della CP_2 CP_3
per le motivazioni sopra esposte: a tal fine si chiede disporsi lo
[...]
Contr slittamento dell'udienza fissata dall per consentire la citazione di e CP_2
nei termini di legge, ai sensi dell'art. 269 c.p.c.; Controparte_3
2) disporsi l'esecuzione provvisoria, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto perché l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione, e in via subordinata, emettersi ordinanza e/o ingiunzione di
5 pagamento esecutiva ex art. 186 bis e/o art. 186 ter c.p.c. per il medesimo importo ingiunto, oltre rivalutazione e interessi come da convenzione dalle scadenze delle fatture al soddisfo;
3) in ogni caso, rigettarsi integralmente l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando il CP_1
al pagamento delle somme ingiunte oltre interessi;
[...]
4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, si chiede comunque condannarsi il al pagamento in CP_1
favore di del medesimo importo ingiunto, o del diverso Parte_1
importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi come sopra richiesti;
5) in via più gradata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato il subentro dell e per esso di nella Controparte_8 CP_2
gestione del SII del si chiede, condannarsi in solido, il Controparte_1
Con e la al pagamento in favore di delle somme risultanti CP_1 CP_2
dovute dai medesimi, per il servizio di fornitura idropotabile regionale svolto in Contr favore del territorio ricadente nell'ATO 3, nella misura risultante dovuta in base Con Contr alla convenzione sottoscritta tra e e quindi sulla base dell'applicazione della tariffa regionale come approvata per il servizio idropotabile, o - in mancanza - nella Contr diversa misura che dovesse risultare dovuta;
e condannarsi altresì l al pagamento delle restanti somme dovute per la medesima causale per la parte del Contr territorio non rientrante nell'ATO 3, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
6) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ed eccezioni dell'opponente e delle domande ed eccezioni che eventualmente dovessero essere proposte dalla e/o dall , si CP_2 Controparte_8
chiede condannarsi la a tenere indenne e Controparte_3 Parte_1
manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole derivante, direttamente e/o indirettamente, dal presente giudizio, anche per le spese legali….”.
6 Veniva conseguentemente disposto il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269
c.p.c. e chiamata in causa, si costituiva la che concludeva per il Controparte_3
rigetto dell'opposizione. Parimenti evocata, si costituiva la la quale CP_2
eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di Parte_1
sostenendo di essere dal 1.01.2007 subentrata nella titolarità gestionale delle
[...]
opere afferenti al Servizio Idrico Integrato relativo all'A.T.O. 3 della CP_3
e che, pertanto, sarebbe stato l'unico soggetto a poter legittimamente
[...]
intrattenere rapporti di utenza ricadenti nell'ATO 3.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.02.2013, il Tribunale rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 1836 c.p.c.
All'udienza del 10.07.2017 la causa veniva riservata in decisione.
Depositate le memorie conclusionali, il procedimento con ordinanza del 26.11.2018 veniva rimesso sul ruolo attesa la necessità ravvisata dal Giudicante di ottenere chiarimenti in ordine allo stato dei giudizi di opposizione recanti R.G 41081/10 e
22894/11, pendenti tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Napoli.
All'udienza del 10.12.2018 rendeva i richiesti chiarimenti Parte_1
depositando la sentenza n. 5101/16 emessa dal Tribunale di Napoli a definizione del giudizio di opposizione R.G. n. 41081/10, non impugnata e precisando che il giudizio recante R.G. n. 22894/11 era ancora in corso.
All'udienza di rinvio del 25.03.2019 depositava accordo del 24.06.2013 CP_2
e successivo atto aggiuntivo del 24.03.2014, stipulato tra Controparte_3
e la Controparte_10 CP_2
nella qualità di gestore unico dell'ATO 3, chiedendo per l'effetto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con sentenza n. 3126 pubblicata il 30.04.2020, il Tribunale così statuiva:
“1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto recante n. 4448/2011;
7 2) condanna parte opponente a pagare la somma di Euro 495.946,01 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo ad in qualità di mandataria della Parte_1 CP_3
[...]
3) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti in causa”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 30.04.2020, con citazione notificata a mezzo PEC in data 10.12.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. tenendo conto della sospensione straordinaria dal 9.03.2020 all'11.05.2020 (art. 83, D.L. 18/2020 e art. 36, c. 1, D.L. 23/2020) per l'emergenza epidemiologica mondiale da Covid - 19, interponeva appello Parte_1
- iscritto a ruolo il 18.12.2020 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, dichiarare ammissibile il presente atto di appello;
2) nel merito ed in via principale, dichiarare fondato e quindi accogliere il gravame, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannare il Controparte_1
in persona dei legale rappresentante pro tempore,
[...]
al pagamento in favore di del corrispettivo per il servizio di Parte_1
fornitura idropotabile regionale effettuato nel periodo I° trimestre 2010 - IV° trimestre 2010 inclusi, nella misura di euro 570.026,94, oltre a rivalutazione monetaria da calcolarsi in base agli indici Istat “costo della vita”, ed interessi moratori al tasso legale da calcolarsi sulle somme rivalutate a decorrere dalle date di scadenza indicate nelle note di addebito, fino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art.
7 della convenzione di utenza;
3) in ogni caso, condannare il Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento in favore di delle spese e competenze del doppio Parte_1
grado di giudizio, inclusa la fase monitoria, ovvero in via di gradato subordine, compensare parzialmente tra le parti spese e competenze del giudizio di opposizione,
8 per l'effetto condannando il Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento del relativo importo al netto della compensazione, nella misura che il
Collegio riterrà di giustizia, ponendo per intero a carico del le spese e CP_1
competenze della fase monitoria, in ogni caso oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Si costituiva il che resisteva e chiedeva il rigetto del gravame. CP_1
La causa, chiamata per la prima udienza del 14.05.2021, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 9.06.2023, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con provvedimento del 16.07.2025, veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino al
12.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive.
Entrambe le parti depositavano note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto parzialmente l'opposizione proposta dal e CP_1
per l'effetto rigettato in parte la domanda di condanna proposta da Parte_1
in particolare, con le seguenti motivazioni:
“… passando al merito, ritiene di poter accogliere solo in parte l'opposizione.
Invero, il pagamento, in favore di della fornitura idrica, Parte_1
Contr nonché degli oneri di depurazione e di fognatura degli agglomerati ricadenti in
relativamente al I, II, III e IV trimestre 2010, risulta provato alla CP_11
stregua dei Decreti Commissariali n. 107 del 23-05-2011 e n. 101 del 29-11-2011 versati in atti (cfr. all. 4 e 7 produzione parte opponente).
A fronte dell'adempimento documentato dal opponente la società opposta CP_1
nulla ha eccepito.
Orbene, il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi,
9 senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per
l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (cfr. Cassazione civile, sez. I, 09-08-2019, n. 21227).
Da quanto sopra esposto discende, pertanto, che deve ritenersi provato il pagamento della fornitura idrica, nonché degli oneri di depurazione e di fognatura degli Cont agglomerati ricadenti in ATO 2 CP_3
Costituisce ormai principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Il debitore convenuto, per converso, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tale caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare
l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento - per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni - grava ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (cfr. Cass. civ., sez. VI, 4 luglio
2012, n. 11173; Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2012, n. 7530; Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2010, n. 3373).
Nella fattispecie in esame l'opponente ha efficacemente provato di aver disposto il pagamento della fornitura idrica ATO2 relativa all'anno 2010, producendo agli atti
10 il mandato di pagamento n. 126 del 23-05-2011 ed il decreto n. 1010 CP_1
del 29-09-2011.
Destituita di fondamento giuridico risulta invece l'eccezione della violazione del principio nel bis in idem laddove l'opponente assume che l'opposto abbia rivendicato una parte delle somme per il 2010 (incluse nell'odierno decreto ingiuntivo n. 4448/11) nel precedente ricorso monitorio definito con il D.I. n.
3582/2011.
Sul punto si osserva che mentre il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto il mancato pagamento da parte del del corrispettivo dovuto per il CP_1
servizio di fornitura idropotabile relativo all'intero anno 2010, il decreto ingiuntivo
n. 3582/2011 invece, ha ad oggetto il mancato pagamento da parte del CP_1
del servizio di depurazione comprensoriale regionale relativo agli anni 2008,
[...]
2009 e 2010 (1ª rata), per un totale di Euro 275.000,00.
Quanto rilevato consente di ritenere il opponente debitore delle somme CP_1
relative alla fornitura idrica degli agglomerati ricadenti in ATO 3 Campania, riferite ai consumi relativi all'anno 2010, per un importo pari ad Euro 495.946,01, somma risultante dalla differenza tra l'importo ingiunto e quello versato (E. 1.755.343,73 -
E. 1.259.397,72).
Appare equo dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio (compresa la fase monitoria), alla luce del complessivo comportamento processuale tenuto dalle parti: per l'intervenuto pagamento della fornitura idrica degli agglomerati ricadenti in nonché per l'intervenuto accordo del 24-06- CP_11
2013, in attuazione della DGRC n. 171 del 03-06-2013”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante deduce erronea valutazione delle prove contestando l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto determinante, ai fini del calcolo del quantum ancora dovuto dal il CP_1
mandato di pagamento n. 127 del 23.05.2011 di € 74.080,93 non attinente ai fatti di causa in quanto avente ad oggetto i canoni di depurazione e fognatura, per il cui
11 pagamento, peraltro, essa appellante aveva già ottenuto dal Tribunale di Napoli altro decreto ingiuntivo nei confronti del (d.i. n. 3582/11), anche esso CP_1
invano opposto dal con giudizio iscritto al n. rg.22894/11 e definito con CP_1
sentenza n. 1792/2019; evidenzia che essa appellante con il ricorso monitorio ha chiesto il pagamento dei corrispettivi dovuti dal per il servizio di CP_1
fornitura idropotabile reso a mezzo dell'Acquedotto Campano 'ex Casmez', a decorrere dal I° trimestre 2010 a tutto il IV° trimestre 2010, per un totale complessivo di € 1.755.343,73, giusta convenzione di utenza inter partes del 02.08.1996; che il ha proposto opposizione, eccependo, tra l'altro, l'intervenuto parziale CP_1
pagamento delle somme ingiunte, ovvero il pagamento delle somme relative al corrispettivo della fornitura idrica resa in favore degli agglomerati ricadenti nell'ATO
2, e pertanto incontestate, in virtù della delibera commissariale n. 0107 del Controparte_11
23.05.2011 e conseguenti mandati di pagamento n. 126 e n. 127, emessi in pari data,
e delibera commissariale n. 0101 del 29. 09.2011; che il Tribunale ha ritenuto provato, con il deposito dei suddetti documenti, il parziale pagamento degli importi ingiunti per una somma complessiva di euro 1.259.397,72; che Tribunale ha erroneamente ritenuto che il con il deposito del decreto commissariale CP_1
n. 107 del 23.05.2011, abbia provato il pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di € 923.610,21 e che, pertanto, tale importo andava integralmente defalcato dalle somme richieste;
che dalla lettura dell'atto deliberativo n. 107 del
23.05.2011, emerge che il ha decretato di eseguire in favore di CP_1 [...]
il pagamento dell'importo complessivo di € 923.610,21, imputandolo Pt_1
secondo le seguenti causali e: € 849.529,28 per il pagamento del corrispettivo della fornitura idropotabile relativa agli agglomerati ricadenti nell'ATO 2 per i trimestri I,
II, III 2010; € 8.960,51 per il pagamento degli oneri di collettamento dei reflui
2 per il medesimo periodo;
€ 65.120,42 Controparte_11
per il pagamento degli oneri di depurazione relativi agli agglomerati ricadenti nell'ATO 2 per il medesimo periodo;
che l'importo che va defalcato dalla somma ingiunta è unicamente € 849.529,28, ovvero, l'importo relativo al pagamento dei
12 canoni idrici e non l'importo di € 923.610,21, comprensivo anche dell'importo di €
74.080,93 (€ 65.120,42 + € 8.960,51), relativo al pagamento degli oneri di depurazione e fognatura per l'anno 2010; che ciò emerge anche dalla lettura della causale del mandato n. 127 con il quale è stato disposto il pagamento in favore di del citato importo di € 74.080,93 con causale “canoni convenzione Parte_1
fognari del 2003. Liquidazione acconto su 1° 2° e 3° trimestre 2010”; pertanto, il mandato in esame è stato emesso per il pagamento dei canoni di fognatura e depurazion, e tale pagamento discende peraltro da un atto convenzionale inter partes
(convenzione del 2003) diverso da quello in virtù del quale ha agito Parte_1
in via monitoria per il pagamento del corrispettivo della fornitura idrica (convenzione del 1996); che anche l'atto commissariale n. 0101 del 20.09.2011 conferma che l'importo di € 923.610,21, di cui al decreto commissariale n. 107 del 23.05.2011, è comprensivo di quanto dovuto e corrisposto dal ad per i CP_1 Parte_1
canoni di depurazione e fognatura per il medesimo periodo, per un importo di €
74.080,93, importo che non andava defalcato dalla somma ingiunta;
in definitiva, le somme effettivamente corrisposte dal ad – sebbene CP_1 Parte_1
solo successivamente al deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento e alla notifica del decreto ingiuntivo - sono € 849.529,28 di cui al Decreto Commissariale
n. 0107 del 23.05.2011 e mandato di pagamento n. 126 emesso in pari data;
€
335.787,51 di cui al Decreto Commissariale n. 0101 del 29.09.2011, ovvero l'importo complessivo è di € 1.185.316,79 e non di € 1.259.397,72, perché questo è comprensivo di € 74.080,93 versato dal ad essa appellante per canoni CP_1
di depurazione e fognatura giusta mandato di pagamento n. 127 del 23.05.2011.
Il motivo è fondato.
Ed invero, come emerge dall'atto deliberativo n. 107 del 23.05.2011, dal mandato di pagamento n. 127 del 23.05.2011 e dal Decreto Commissariale n. 0101 del
29.09.2011, tutti prodotti nel giudizio di primo grado, l'importo complessivamente corrisposto dal a titolo di pagamento dei canoni idrici, oggetto CP_1
dell'opposto decreto ingiuntivo, è pari a € 1.185.316,79 e non a € 1.259.397,72, come
13 statuito invece dal Tribunale;
precisamente, non va sottratta dall'importo oggetto di condanna dell'opposto decreto la somma di €. 74.080,93, quale risulta dal mandato n. 127 del 23.05.2011, corrisposta a titolo di pagamento di oneri fognari e di depurazione, come emerge chiaramente dalla causale ivi riportata. La circostanza che trattasi di oneri differenti emerge anche dal richiamo, contenuto nei detti atti, delle convenzioni in virtù delle quali i medesimi oneri sono dovuti, ovvero, la convenzione del 1996 per il pagamento del corrispettivo della fornitura idrica e la convenzione del
2003 per il pagamento dei canoni di fognatura e depurazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il è ancora debitore CP_1
nei confronti di della somma di €. 570.026,94 risultante dalla Parte_1
differenza tra l'importo ingiunto e quello versato (€ 1.755.343,73 - 1.185.316,79) e non della minor somma di €. 495.946,01, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo come ad come statuito dall'impugnata sentenza e non oggetto di Parte_1
censura.
Non ha pregio giuridico la deduzione del secondo cui la censura sollevata CP_1
da e su esaminata rappresenta un'eccezione non sollevata in primo Parte_1
grado e, pertanto, inammissibile nel presente, non avendo Parte_1
contestato tempestivamente, in forza del disposto di cui art. 115 c.p.c. i “fatti costitutivi” allegati dal medesimo , ovvero “… il fatto come portato dalla CP_1
documentazione prodotta …”. E di fatti, come chiarito dalla Suprema Corte, nessuna sorta di "non contestazione" può essere ipotizzata rispetto ai documenti prodotti siccome il principio di non contestazione riguarda le allegazioni e non i documenti prodotti, se non con riguardo alla loro provenienza ed autenticità e tanto meno si può discorrere di "non contestazione" con riguardo alla valenza probatoria dei medesimi documenti, che rappresenta attività riservata al giudice (cfr. Cass. civ., 24 maggio
2016, n. 12748).
Insomma, con la censura in esame l'odierna appellante contesta la valutazione probatoria dei documenti prodotti dal a fondamento dell'eccezione di CP_1
14 pagamento, sicché non introduce nessun nuovo “fatto” attinente al thema decidendum come definito in primo grado.
§ 5.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, il va condannato al pagamento, in CP_1
favore di dell'importo di euro di €. 570.026,94 – anziché di Parte_1
€. 495.946,01 - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18) e tanto assorbe la censura sollevata con riguardo alla disposta regolamentazione delle spese di lite.
Al riguardo va rammentato che la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645
c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio proprio in quanto la sorte delle spese
è definita sempre secondo il criterio di globalità ( (cfr. Cassazione civile , sez. II ,
30/10/2019 , n. 27926 Cassazione civile sez. III, 13/09/2022, n.26922). Come dedotto dalla stessa parte appellante, il , solo successivamente al deposito da parte CP_1
di del ricorso per ingiunzione di pagamento (16.05.2011) e alla Parte_1
notifica del decreto ingiuntivo n. 4448/11 (28.07.2011), ha effettuato pagamenti in acconto sulle somme ingiunte, versando in data 23.05.2011 l'importo di € 849.529,28
15 e in data 29.09.2011 l'importo di € 335.787,51 per un totale complessivo di €
1.185.316,79 restando pertanto debitore di della somma di € Parte_1
570.026,94, oggetto di condanna nel presente giudizio. Ebbene, considerato che il ha corrisposto, prima della notifica dell'opposto decreto, l'importo € CP_1
849.529,28, ovvero, quasi la metà di quello ingiunto, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione nella misura della metà delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 2 co. c.p.c., mentre il residuo va posto a carico del in virtù del principio della soccombenza. La regolamentazione delle spese CP_1
è disposta in conformità al DM 55/14, come aggiornato con D. M. n. 147/2022 con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase istruttoria tenuto conto dell'attività espletata, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 1.000.000, relativamente al primo grado e secondo lo scaglione relativo alle cause di valore fino ad euro 260.000 relativamente al secondo grado, nel quale risulta compreso il decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 10.12.2020, avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore di
[...] Parte_1
dell'importo di euro di €. 570.026,94 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo;
b) compresa le spese nella misura di ½ e condanna il
[...]
al pagamento Controparte_1
del residuo, che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in € 309,25 per esborsi e in € 11.213,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, distratte in favore dell'avvocato Mario Milo e in relazione al grado di appello, in euro € 1.278,00
16 per esborsi e in € 6.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, distratte in favore dell'avvocato Mario Milo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12.12.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
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