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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 12/06/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ISERNIA
Sezione Unica Promiscua in persona del giudice dott.ssa Elvira Puleio e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1366 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012 proposta da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e con il patrocinio dell'avv.
[...] Parte_4
CAPPELLU STEFANO, elettivamente domiciliati in VIA UMBRIA
(CENTRO COMMERCIO E AFFARI) INT.B/24 ISERNIA presso il difensore avv. CAPPELLU STEFANO
ATTORI
E
Controparte_1 Controparte_2
e con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 CP_4
SELLECCHIA ANGELA, elettivamente domiciliati alla PIAZZA DANTE
N. 89 NAPOLI presso il difensore avv. SELLECCHIA ANGELA
CONVENUTI
OGGETTO: divisione ereditaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 21.03.2025.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 11.05.2012, i SI.ri Parte_5
e convenivano in giudizio, dinanzi al
[...] Parte_1 Tribunale di SE, i SI.ri , Controparte_1 Pt_1 CP_2
e . Controparte_3 CP_4
Esponevano che la SI.ra era deceduta in data 15.09.1999 e Persona_1
le erano succeduti, in qualità di eredi legittimi, i tre figli , e Pt_5 Pt_1
e che, quando era ancora in vita, aveva trasferito con Persona_2
donazione del 28.05.1987 al figlio l'azienda agricola familiare di Per_2
allevamento di suini, sita in Forlì del Sannio, alla contrada Cerracchio, complesso censito al catasto alla partita 681, fgl. 34, p.lla 152 sub. 1, categ.
C/2, cl. 1, mq. 106; p.lla 152 sub. 2, categ. A/4, cl. 1, vani 6,5; partita 685, fgl.
34, p.lla 153, categ. C/6, cl. 1, mq. 301; p.lla 154, categ. C/6, cl. 1, mq. 302, fino ad allora gestita congiuntamente dalla donante e da tutti i figli. Con la prematura scomparsa del SI. avvenuta in data 20.05.2009, gli Per_2
succedevano, quali eredi legittimi, la moglie, la SI.ra ed i Controparte_1
tre figli e , subentrati anche nella gestione, a titolo CP_2 CP_3 CP_4
esclusivo, dell'azienda di famiglia.
A seguito della morte della SI.ra , i figli e , anche in Per_1 Pt_5 Pt_1
considerazione dell'eSIuità dell'attivo ereditario, accusavano l'iniquità di una situazione discriminatoria nei loro confronti, avendo beneficiato Per_2
della donazione dell'azienda da parte della mamma, e pertanto chiedevano di procedere alla divisione della comunione ereditaria, chiedendo che l'asse ereditario fosse composto, oltre che dai beni risultanti dalla dichiarazione di successione del 15.03.2000, anche dai beni oggetto della donazione per Notaio del 28.05.1987 da al figlio per effetto della Per_3 Persona_4 Per_2
collazione.
I SI.ri , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
si costituivano con comparsa depositata il 28.09.2012 CP_4
eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda attorea, in quanto parte attrice non ha inteso esperire, preliminarmente, il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 28 del 2010 e, nel merito, in via principale, eccepivano l'avvenuta usucapione in favore dei convenuti dei beni di cui si richiede la collazione e per l'effetto escluderli dalla collazione della massa ereditaria della SI.ra ; in via subordinata, posti in Persona_1
collazione i beni donati, computare nella massa ereditaria anche le spese sostenute ed il lavoro effettuato nell'azienda agricola dal SI. Per_2
da quantificarsi a mezzo apposita CTU, a far tempo dal 1981 o,
[...]
quantomeno, dal 1987 anno della donazione.
All'udienza di prima comparizione, costituitosi regolarmente il contraddittorio, le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. ai fini delle richieste istruttorie. Espletata la fase istruttoria del giudizio con l'escussione di alcuni dei testimoni indicati dalla parte convenuta nella memoria n.2 depositata in data 28.01.2013 e con il deferimento dell'interrogatorio formale del SI. , il Parte_1
giudice istruttore rinviava ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.07.2016, fissata per la precisazione delle conclusioni, la controparte presentava e depositava il certificato di morte del SI. Parte_5
, pertanto, la causa, veniva interrotta ai sensi dell'art. 300 c.p.c. ed il
[...]
giudizio veniva riassunto dai convenuti mediante ricorso, notificato in uno col decreto di fissazione di udienza al SI. nonché ai SI.ri Parte_1
e in qualità di eredi Parte_2 Parte_3 Parte_4
legittimi del SI. . Parte_5
All'esito, il Giudice, con ordinanza del 19.05.2017, disponeva udienza di precisazione delle conclusioni, ma solo con riferimento all'eccezione di usucapione e, dopo una serie di rinvii per i medesimi incombenti, alla ultima udienza del 23.10.2019 il nuovo Giudice titolare del ruolo ha trattenuto la causa in decisione su detta questione preliminare, pronunciando sentenza non definitiva n. 148.2020, pubblicata in data 10.07.2020, dal seguente dispositivo:
“1) Dichiara aperta la successione ab intestato della SI.ra deceduta in Persona_1
data 19-09-1999; 2) Rigetta l'eccezione sollevata da parte convenuta circa l'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'azienda agricola donata da Per_1 a con atto di donazione per notar di SE
[...] Persona_2 Persona_5
(Rep. n. 21503, Racc. n. 10316) del 28-05-1987; 3) Condanna i convenuti nella loro qualità, come meglio in epigrafe generalizzati, alla collazione mediante imputazione del valore di quanto ricevuto da con atto di donazione per notar Persona_2 Per_5
di SE (Rep. n. 21503, Racc. n. 10316) del 28-05-1987, alla porzione loro
[...]
spettante; 4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5) Spese e competenze di lite con la sentenza definitiva”.
Tale sentenza non è stata appellata né è stata fatta riserva d'appello.
Con separata ordinanza emessa in data 10.07.2020, il Giudice disponeva CTU diretta alla ricostruzione della massa ereditaria e la perizia veniva depositata il
05.03.2022, fallito il tentativo di conciliazione.
All'udienza del 08.06.2022, con la presenza in aula del CTU, la difesa dei convenuti poneva domande concernenti i rapporti tra il tecnico e l'avv.
Cappellu, che si erano conclusi prima del giuramento nella presente causa ed il
Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 14.12.2022.
Nelle more del giudizio i convenuti conferivano mandato all' avvocato Angela
Sellecchia di costituirsi nel presente giudizio quale loro procuratore e difensore, in sostituzione dell'avvocato Antonio Scuncio.
A seguito di variazione tabellare la causa veniva riassegnata, e rifissata udienza di precisazione delle conclusioni al 26.04.2023, rinviata al 24.05.2023, in cui il
Giudice riteneva opportuna la fissazione di un'udienza con comparizione personale delle parti, per valutare la possibilità di adesione alla proposta di divisione formulata dal CTU, così come richiesto dai procuratori, per il
15.11.2023.
All'udienza del 20 marzo 2024, convocato anche il CTU per chiarimenti, il
Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini 190
c.p.c.
Nelle proprie comparse conclusionali, gli attori esprimevano la loro disponibilità ad accettare la proposta formulata dal CTU in sede di tentativo di mediazione, che prevede la divisione pro quota pari ad 1/3 dell'intera massa ereditaria, relictum più donatum, non essendo interessati all'attribuzione in natura dei terreni, così come anche proposto dal CTU;
i convenuti invece chiedevano in via principale di dichiarare inammissibile, improcedibile e/o comunque infondata la domanda di divisione ereditaria ex adverso proposta ed in via subordinata, di ordinare la divisione ereditaria, in particolare disponendo il conferimento in natura dei beni ricevuti da con atto di Persona_2
donazione ovvero disponendo la rinnovazione delle operazioni peritali e la sostituzione del CTU Geom. computare in ogni caso nella Persona_6
massa ereditaria anche le spese sostenute ed il lavoro effettuato nell'azienda agricola dal SI. a far tempo dall'anno 1981 o, Persona_2
quantomeno, dal 1987, anno della donazione.
***
2. La domanda proposta dagli attori ha per oggetto la divisione pro quota pari ad 1/3 dell'intera massa ereditaria, relictum più donatum.
La finalità dell'espletata perizia, in disparte il tentativo di conciliazione, era proprio quello di determinare il valore dell'asse ereditario, predisporre un progetto divisionale e determinare gli eventuali conguagli spettanti all'uno o all'altro dei condividenti, tenuto conto della collazione per imputazione del valore dell'azienda agricola alla porzione che spetta agli eredi del SI. Per_2
[...]
Infatti, la sentenza non definitiva n. 148.2020, pubblicata in data 10.07.2020, resa sull'eccezione preliminare di usucapione sollevata dai convenuti, ha statuito che: “Giova precisare, prima di concludere, che la collazione si verifica automaticamente all'apertura della successione. Nel caso che ci riguarda, essendo nell'azienda agricola ricompresi beni immobili (quindi, anch'essi oggetto della donazione), va applicato il disposto di cui all'art. 746, c.c., che lascia la scelta a chi conferisce in collazione se rendere il bene in natura o imputare il suo valore alla propria porzione. Ora, nel silenzio dei convenuti che non sembra abbiano effettuato alcuna scelta negli scritti difensivi per l'una
o l'altra opzione, sulla scorta anche di quanto affermato da Cassazione, Sezione Seconda
Civile, nella sentenza 25 settembre 2018, n. 22721, vanno conservati gli effetti della donazione (notaio di SE, rep. n. 21503, racc. n. 10316) del Persona_5
28.05.1987, procedendo alla stima dell'azienda donata e imputandone il valore alla porzione spettante agli eredi di ” Persona_2
Pertanto, le successive reiterate richieste dei convenuti di procedere al conferimento in natura dei beni di cui all'atto di donazione sono integralmente rigettate, stante la pronuncia sul punto da parte del precedente Giudice titolare del ruolo e la loro tardività poiché “in tema di divisione ereditaria, spetta al coerede donatario la scelta di effettuare la collazione dell'immobile donato in natura, con la conseguenza che se non esercita tale scelta, la collazione deve farsi per imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza“ (Cassazione civile, sez. II,
16/06/2023, n. 17409).
Va peraltro rilevato che le censure alla sentenza non definitiva svolte dai convenuti nella propria comparsa conclusionale sono prive di pregio, poiché da quella pronuncia non ci si può discostare in questa sede, ed eventuali obiezioni potevano essere fatte valere soltanto con i mezzi di impugnazione all'uopo previsti dall'ordinamento. Così come irrilevanti, come tardive oltre che sprovviste di supporto probatorio, le considerazioni sulla necessaria rinnovazione delle operazioni peritali, con sostituzione del CTU Geom.
e sulla necessità di computare in ogni caso nella massa Persona_6
ereditaria anche le spese sostenute ed il lavoro effettuato nell'azienda agricola dal SI. a far tempo dall'anno 1981 o, quantomeno, dal Persona_2
1987, anno della donazione sempre svolte dal convenuto nella comparsa conclusionale. Infatti, l'eventuale istanza di ricusazione avrebbe dovuto essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha provveduto alla nomina, almeno tre giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione del c.t.u. e che, in caso di mancata proposizione dell'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio entro il termine previsto dall'art. 192, deve intendersi preclusa definitivamente la possibilità di far valere in un momento successivo la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimarrà ritualmente acquisita agli atti del processo. Secondo l'unanime giurisprudenza di legittimità, tale termine è perentorio con conseguente definitiva preclusione di un'istanza formulata oltre tale limite temporale.
La finalità dell'espletata perizia, in disparte il tentativo di conciliazione, comunque naufragato, era 'esclusivamente' quello di determinare il valore dell'asse ereditario, predisporre un progetto divisionale e determinare gli eventuali conguagli spettanti all'uno o all'altro dei condividenti, tenuto conto della collazione per imputazione del valore dell'azienda agricola alla porzione che spetta agli eredi del SI. Persona_2
Ai fini della decisione sulla predetta domanda deve in primo luogo procedersi alla determinazione della massa ereditaria, comprensiva del relictum e del donatum.
È invero noto come la collazione ereditaria costituisca, in entrambe le forme previste dalla legge – conferimento del bene in natura oppure per imputazione
– uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare, nei reciproci rapporti tra i coeredi condividenti aventi la qualità di coniuge o discendenti del de cuius, equilibrio e parità di trattamento in guisa da non alterare il rapporto di valore tra le rispettive quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum, sì da garantire a ciascun condividente la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla rispettiva quota (cfr. Cass., 30.7.2004, n. 14553).
È stato determinato dal consulente tecnico nominato dall'ufficio, con considerazioni sufficientemente ampie, analitiche e prive di contraddizioni che
“i beni formanti l'asse ereditario sono costituiti essenzialmente da fabbricati, strutture, impianti, attrezzature e scorte vive (suini), a diretto servizio della attività zootecnica suinicola, oltre diversi terreni;
Risulta evidente, la impossibilità di formazione di un progetto divisionale in quote omogenee, essendo la massa dividenda, non comodamente divisibile, in primo luogo, per ragioni economiche, in quanto il frazionamento dei beni comporterebbe una sensibile diminuzione di valore degli stessi, considerato che la valorizzazione conveniente di tutti i beni è correlata ad una loro utilizzazione unitaria, oltre la impossibilità di svolgere la funzione per cui sono destinati;
in secondo luogo, per ragioni tecniche e di conformazione degli immobili, in quanto le diverse ipotesi di frazionamento praticabili determinerebbero comunque divisioni non eque fra le parti, con inevitabili ingenti e rilevanti conguagli in denaro oltre le difficoltà di apportare alle partizioni interne, la difficoltà di realizzare nuovi impianti e non per ultimo, la implicazione di servitù stringenti su immobili non oggetto della divisione ereditaria.”
L'ammontare della intera massa ereditaria è pari a € 202.203,55, ossia €
159.903,39 (valore dell'azienda agricola all'apertura della successione) + €
15.338,18 (valore dei beni in donazione) + € 26.961,98 (valore dei beni in successione).
Pertanto il SI. quale unico beneficiario della donazione, ha Persona_2
una quota di € 175.241,57 (€ 159.903,39 + € 15.338,18), mentre le altre due quote, spettanti altri due fratelli a sorteggio, ammontano rispettivamente a €
13.557,00 e a € 13.404,98, come risultante dalla perizia del CTU.
La massa ereditaria va divisa tra i tre fratelli nella quota di 1/3 Pt_1
ciascuno, per cui il valore delle singole quote corrisponde a € 67.401,18.
Ai fini della divisione sono quindi necessari importanti conguagli in danaro e quindi: la prima quota deve avere € 53.844,18; la seconda quota deve avere €
53.996,20 e la terza quota deve dare € 107.840,39. A tal proposito, data la morte dei due fratelli e , le loro quote Persona_2 Parte_5
vanno ripartite tra i rispettivi eredi ai sensi dell'art. 581 c.c., dato il concorso del coniuge con i figli in entrambi i casi.
Ne consegue che la quota di va ripartita tra Persona_2 CP_1
e nella
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
misura di 1/3 alla moglie (€ 35.946,79 da dare) e i Controparte_1
restanti 2/3 ai figli e Pt_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
in parti eguali (€ 23.964,79 da dare ciascuno); la quota di
[...] Parte_5
va ripartita tra e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella misura di 1/3 alla moglie e i restanti 2/3 ai figli
[...] Parte_2
e in parti eguali. Parte_3 Parte_4 Le spese legali di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza prevalente.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate in corso di causa, possono definitivamente porsi a carico dei due coeredi, nella misura della metà ciascuno, tenuto conto che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti (Cass, 7.9.2016, n. 17739; Cass.,
17.1.2013, n. 1023).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. In accoglimento della domanda, condanna i convenuti al pagamento, in favore degli attori, della somma complessiva di €107.840,39 oltre interessi legali dalla data della domanda, da ripartirsi come in parte motiva;
2. condanna i convenuti al pagamento, in favore degli attori, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.641,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3. pone definitivamente a carico di entrambe le parti, ciascuno nella misura della metà, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
SE, 12 giugno 2025
Il Giudice
Elvira Puleio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ISERNIA
Sezione Unica Promiscua in persona del giudice dott.ssa Elvira Puleio e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1366 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012 proposta da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e con il patrocinio dell'avv.
[...] Parte_4
CAPPELLU STEFANO, elettivamente domiciliati in VIA UMBRIA
(CENTRO COMMERCIO E AFFARI) INT.B/24 ISERNIA presso il difensore avv. CAPPELLU STEFANO
ATTORI
E
Controparte_1 Controparte_2
e con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 CP_4
SELLECCHIA ANGELA, elettivamente domiciliati alla PIAZZA DANTE
N. 89 NAPOLI presso il difensore avv. SELLECCHIA ANGELA
CONVENUTI
OGGETTO: divisione ereditaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 21.03.2025.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 11.05.2012, i SI.ri Parte_5
e convenivano in giudizio, dinanzi al
[...] Parte_1 Tribunale di SE, i SI.ri , Controparte_1 Pt_1 CP_2
e . Controparte_3 CP_4
Esponevano che la SI.ra era deceduta in data 15.09.1999 e Persona_1
le erano succeduti, in qualità di eredi legittimi, i tre figli , e Pt_5 Pt_1
e che, quando era ancora in vita, aveva trasferito con Persona_2
donazione del 28.05.1987 al figlio l'azienda agricola familiare di Per_2
allevamento di suini, sita in Forlì del Sannio, alla contrada Cerracchio, complesso censito al catasto alla partita 681, fgl. 34, p.lla 152 sub. 1, categ.
C/2, cl. 1, mq. 106; p.lla 152 sub. 2, categ. A/4, cl. 1, vani 6,5; partita 685, fgl.
34, p.lla 153, categ. C/6, cl. 1, mq. 301; p.lla 154, categ. C/6, cl. 1, mq. 302, fino ad allora gestita congiuntamente dalla donante e da tutti i figli. Con la prematura scomparsa del SI. avvenuta in data 20.05.2009, gli Per_2
succedevano, quali eredi legittimi, la moglie, la SI.ra ed i Controparte_1
tre figli e , subentrati anche nella gestione, a titolo CP_2 CP_3 CP_4
esclusivo, dell'azienda di famiglia.
A seguito della morte della SI.ra , i figli e , anche in Per_1 Pt_5 Pt_1
considerazione dell'eSIuità dell'attivo ereditario, accusavano l'iniquità di una situazione discriminatoria nei loro confronti, avendo beneficiato Per_2
della donazione dell'azienda da parte della mamma, e pertanto chiedevano di procedere alla divisione della comunione ereditaria, chiedendo che l'asse ereditario fosse composto, oltre che dai beni risultanti dalla dichiarazione di successione del 15.03.2000, anche dai beni oggetto della donazione per Notaio del 28.05.1987 da al figlio per effetto della Per_3 Persona_4 Per_2
collazione.
I SI.ri , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
si costituivano con comparsa depositata il 28.09.2012 CP_4
eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda attorea, in quanto parte attrice non ha inteso esperire, preliminarmente, il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 28 del 2010 e, nel merito, in via principale, eccepivano l'avvenuta usucapione in favore dei convenuti dei beni di cui si richiede la collazione e per l'effetto escluderli dalla collazione della massa ereditaria della SI.ra ; in via subordinata, posti in Persona_1
collazione i beni donati, computare nella massa ereditaria anche le spese sostenute ed il lavoro effettuato nell'azienda agricola dal SI. Per_2
da quantificarsi a mezzo apposita CTU, a far tempo dal 1981 o,
[...]
quantomeno, dal 1987 anno della donazione.
All'udienza di prima comparizione, costituitosi regolarmente il contraddittorio, le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. ai fini delle richieste istruttorie. Espletata la fase istruttoria del giudizio con l'escussione di alcuni dei testimoni indicati dalla parte convenuta nella memoria n.2 depositata in data 28.01.2013 e con il deferimento dell'interrogatorio formale del SI. , il Parte_1
giudice istruttore rinviava ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.07.2016, fissata per la precisazione delle conclusioni, la controparte presentava e depositava il certificato di morte del SI. Parte_5
, pertanto, la causa, veniva interrotta ai sensi dell'art. 300 c.p.c. ed il
[...]
giudizio veniva riassunto dai convenuti mediante ricorso, notificato in uno col decreto di fissazione di udienza al SI. nonché ai SI.ri Parte_1
e in qualità di eredi Parte_2 Parte_3 Parte_4
legittimi del SI. . Parte_5
All'esito, il Giudice, con ordinanza del 19.05.2017, disponeva udienza di precisazione delle conclusioni, ma solo con riferimento all'eccezione di usucapione e, dopo una serie di rinvii per i medesimi incombenti, alla ultima udienza del 23.10.2019 il nuovo Giudice titolare del ruolo ha trattenuto la causa in decisione su detta questione preliminare, pronunciando sentenza non definitiva n. 148.2020, pubblicata in data 10.07.2020, dal seguente dispositivo:
“1) Dichiara aperta la successione ab intestato della SI.ra deceduta in Persona_1
data 19-09-1999; 2) Rigetta l'eccezione sollevata da parte convenuta circa l'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'azienda agricola donata da Per_1 a con atto di donazione per notar di SE
[...] Persona_2 Persona_5
(Rep. n. 21503, Racc. n. 10316) del 28-05-1987; 3) Condanna i convenuti nella loro qualità, come meglio in epigrafe generalizzati, alla collazione mediante imputazione del valore di quanto ricevuto da con atto di donazione per notar Persona_2 Per_5
di SE (Rep. n. 21503, Racc. n. 10316) del 28-05-1987, alla porzione loro
[...]
spettante; 4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5) Spese e competenze di lite con la sentenza definitiva”.
Tale sentenza non è stata appellata né è stata fatta riserva d'appello.
Con separata ordinanza emessa in data 10.07.2020, il Giudice disponeva CTU diretta alla ricostruzione della massa ereditaria e la perizia veniva depositata il
05.03.2022, fallito il tentativo di conciliazione.
All'udienza del 08.06.2022, con la presenza in aula del CTU, la difesa dei convenuti poneva domande concernenti i rapporti tra il tecnico e l'avv.
Cappellu, che si erano conclusi prima del giuramento nella presente causa ed il
Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 14.12.2022.
Nelle more del giudizio i convenuti conferivano mandato all' avvocato Angela
Sellecchia di costituirsi nel presente giudizio quale loro procuratore e difensore, in sostituzione dell'avvocato Antonio Scuncio.
A seguito di variazione tabellare la causa veniva riassegnata, e rifissata udienza di precisazione delle conclusioni al 26.04.2023, rinviata al 24.05.2023, in cui il
Giudice riteneva opportuna la fissazione di un'udienza con comparizione personale delle parti, per valutare la possibilità di adesione alla proposta di divisione formulata dal CTU, così come richiesto dai procuratori, per il
15.11.2023.
All'udienza del 20 marzo 2024, convocato anche il CTU per chiarimenti, il
Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini 190
c.p.c.
Nelle proprie comparse conclusionali, gli attori esprimevano la loro disponibilità ad accettare la proposta formulata dal CTU in sede di tentativo di mediazione, che prevede la divisione pro quota pari ad 1/3 dell'intera massa ereditaria, relictum più donatum, non essendo interessati all'attribuzione in natura dei terreni, così come anche proposto dal CTU;
i convenuti invece chiedevano in via principale di dichiarare inammissibile, improcedibile e/o comunque infondata la domanda di divisione ereditaria ex adverso proposta ed in via subordinata, di ordinare la divisione ereditaria, in particolare disponendo il conferimento in natura dei beni ricevuti da con atto di Persona_2
donazione ovvero disponendo la rinnovazione delle operazioni peritali e la sostituzione del CTU Geom. computare in ogni caso nella Persona_6
massa ereditaria anche le spese sostenute ed il lavoro effettuato nell'azienda agricola dal SI. a far tempo dall'anno 1981 o, Persona_2
quantomeno, dal 1987, anno della donazione.
***
2. La domanda proposta dagli attori ha per oggetto la divisione pro quota pari ad 1/3 dell'intera massa ereditaria, relictum più donatum.
La finalità dell'espletata perizia, in disparte il tentativo di conciliazione, era proprio quello di determinare il valore dell'asse ereditario, predisporre un progetto divisionale e determinare gli eventuali conguagli spettanti all'uno o all'altro dei condividenti, tenuto conto della collazione per imputazione del valore dell'azienda agricola alla porzione che spetta agli eredi del SI. Per_2
[...]
Infatti, la sentenza non definitiva n. 148.2020, pubblicata in data 10.07.2020, resa sull'eccezione preliminare di usucapione sollevata dai convenuti, ha statuito che: “Giova precisare, prima di concludere, che la collazione si verifica automaticamente all'apertura della successione. Nel caso che ci riguarda, essendo nell'azienda agricola ricompresi beni immobili (quindi, anch'essi oggetto della donazione), va applicato il disposto di cui all'art. 746, c.c., che lascia la scelta a chi conferisce in collazione se rendere il bene in natura o imputare il suo valore alla propria porzione. Ora, nel silenzio dei convenuti che non sembra abbiano effettuato alcuna scelta negli scritti difensivi per l'una
o l'altra opzione, sulla scorta anche di quanto affermato da Cassazione, Sezione Seconda
Civile, nella sentenza 25 settembre 2018, n. 22721, vanno conservati gli effetti della donazione (notaio di SE, rep. n. 21503, racc. n. 10316) del Persona_5
28.05.1987, procedendo alla stima dell'azienda donata e imputandone il valore alla porzione spettante agli eredi di ” Persona_2
Pertanto, le successive reiterate richieste dei convenuti di procedere al conferimento in natura dei beni di cui all'atto di donazione sono integralmente rigettate, stante la pronuncia sul punto da parte del precedente Giudice titolare del ruolo e la loro tardività poiché “in tema di divisione ereditaria, spetta al coerede donatario la scelta di effettuare la collazione dell'immobile donato in natura, con la conseguenza che se non esercita tale scelta, la collazione deve farsi per imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza“ (Cassazione civile, sez. II,
16/06/2023, n. 17409).
Va peraltro rilevato che le censure alla sentenza non definitiva svolte dai convenuti nella propria comparsa conclusionale sono prive di pregio, poiché da quella pronuncia non ci si può discostare in questa sede, ed eventuali obiezioni potevano essere fatte valere soltanto con i mezzi di impugnazione all'uopo previsti dall'ordinamento. Così come irrilevanti, come tardive oltre che sprovviste di supporto probatorio, le considerazioni sulla necessaria rinnovazione delle operazioni peritali, con sostituzione del CTU Geom.
e sulla necessità di computare in ogni caso nella massa Persona_6
ereditaria anche le spese sostenute ed il lavoro effettuato nell'azienda agricola dal SI. a far tempo dall'anno 1981 o, quantomeno, dal Persona_2
1987, anno della donazione sempre svolte dal convenuto nella comparsa conclusionale. Infatti, l'eventuale istanza di ricusazione avrebbe dovuto essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha provveduto alla nomina, almeno tre giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione del c.t.u. e che, in caso di mancata proposizione dell'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio entro il termine previsto dall'art. 192, deve intendersi preclusa definitivamente la possibilità di far valere in un momento successivo la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimarrà ritualmente acquisita agli atti del processo. Secondo l'unanime giurisprudenza di legittimità, tale termine è perentorio con conseguente definitiva preclusione di un'istanza formulata oltre tale limite temporale.
La finalità dell'espletata perizia, in disparte il tentativo di conciliazione, comunque naufragato, era 'esclusivamente' quello di determinare il valore dell'asse ereditario, predisporre un progetto divisionale e determinare gli eventuali conguagli spettanti all'uno o all'altro dei condividenti, tenuto conto della collazione per imputazione del valore dell'azienda agricola alla porzione che spetta agli eredi del SI. Persona_2
Ai fini della decisione sulla predetta domanda deve in primo luogo procedersi alla determinazione della massa ereditaria, comprensiva del relictum e del donatum.
È invero noto come la collazione ereditaria costituisca, in entrambe le forme previste dalla legge – conferimento del bene in natura oppure per imputazione
– uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare, nei reciproci rapporti tra i coeredi condividenti aventi la qualità di coniuge o discendenti del de cuius, equilibrio e parità di trattamento in guisa da non alterare il rapporto di valore tra le rispettive quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum, sì da garantire a ciascun condividente la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla rispettiva quota (cfr. Cass., 30.7.2004, n. 14553).
È stato determinato dal consulente tecnico nominato dall'ufficio, con considerazioni sufficientemente ampie, analitiche e prive di contraddizioni che
“i beni formanti l'asse ereditario sono costituiti essenzialmente da fabbricati, strutture, impianti, attrezzature e scorte vive (suini), a diretto servizio della attività zootecnica suinicola, oltre diversi terreni;
Risulta evidente, la impossibilità di formazione di un progetto divisionale in quote omogenee, essendo la massa dividenda, non comodamente divisibile, in primo luogo, per ragioni economiche, in quanto il frazionamento dei beni comporterebbe una sensibile diminuzione di valore degli stessi, considerato che la valorizzazione conveniente di tutti i beni è correlata ad una loro utilizzazione unitaria, oltre la impossibilità di svolgere la funzione per cui sono destinati;
in secondo luogo, per ragioni tecniche e di conformazione degli immobili, in quanto le diverse ipotesi di frazionamento praticabili determinerebbero comunque divisioni non eque fra le parti, con inevitabili ingenti e rilevanti conguagli in denaro oltre le difficoltà di apportare alle partizioni interne, la difficoltà di realizzare nuovi impianti e non per ultimo, la implicazione di servitù stringenti su immobili non oggetto della divisione ereditaria.”
L'ammontare della intera massa ereditaria è pari a € 202.203,55, ossia €
159.903,39 (valore dell'azienda agricola all'apertura della successione) + €
15.338,18 (valore dei beni in donazione) + € 26.961,98 (valore dei beni in successione).
Pertanto il SI. quale unico beneficiario della donazione, ha Persona_2
una quota di € 175.241,57 (€ 159.903,39 + € 15.338,18), mentre le altre due quote, spettanti altri due fratelli a sorteggio, ammontano rispettivamente a €
13.557,00 e a € 13.404,98, come risultante dalla perizia del CTU.
La massa ereditaria va divisa tra i tre fratelli nella quota di 1/3 Pt_1
ciascuno, per cui il valore delle singole quote corrisponde a € 67.401,18.
Ai fini della divisione sono quindi necessari importanti conguagli in danaro e quindi: la prima quota deve avere € 53.844,18; la seconda quota deve avere €
53.996,20 e la terza quota deve dare € 107.840,39. A tal proposito, data la morte dei due fratelli e , le loro quote Persona_2 Parte_5
vanno ripartite tra i rispettivi eredi ai sensi dell'art. 581 c.c., dato il concorso del coniuge con i figli in entrambi i casi.
Ne consegue che la quota di va ripartita tra Persona_2 CP_1
e nella
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
misura di 1/3 alla moglie (€ 35.946,79 da dare) e i Controparte_1
restanti 2/3 ai figli e Pt_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
in parti eguali (€ 23.964,79 da dare ciascuno); la quota di
[...] Parte_5
va ripartita tra e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella misura di 1/3 alla moglie e i restanti 2/3 ai figli
[...] Parte_2
e in parti eguali. Parte_3 Parte_4 Le spese legali di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza prevalente.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate in corso di causa, possono definitivamente porsi a carico dei due coeredi, nella misura della metà ciascuno, tenuto conto che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti (Cass, 7.9.2016, n. 17739; Cass.,
17.1.2013, n. 1023).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. In accoglimento della domanda, condanna i convenuti al pagamento, in favore degli attori, della somma complessiva di €107.840,39 oltre interessi legali dalla data della domanda, da ripartirsi come in parte motiva;
2. condanna i convenuti al pagamento, in favore degli attori, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.641,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3. pone definitivamente a carico di entrambe le parti, ciascuno nella misura della metà, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
SE, 12 giugno 2025
Il Giudice
Elvira Puleio