Sentenza 30 gennaio 1982
Massime • 1
Al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto giudiziario eseguita per mezzo del servizio postale occorre riferirsi alla ricevuta di ritorno, perché soltanto tale documento è idoneo a fornire la prova dell'eseguita notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il piego è stato consegnato. Pertanto, quando al ricorso per Cassazione, affidato al servizio postale per la notificazione, venga allegata la sola ricevuta di spedizione e non anche la ricevuta di ritorno e l'intimato non siasi costituito, il ricorso stesso deve essere dichiarato inammissibile. ( V 4935/80, mass n 408793; ( V 1471/79, mass n 397805; ( V 2109/74, mass n 370417).*
Commentario • 1
- 1. La Cassazione solleva questione di legittimità sulle notifiche a mezzo postaRoberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 4 giugno 2002
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/1982, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 1982 |
Testo completo
Al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto giudiziario eseguita per mezzo del servizio postale occorre riferirsi alla ricevuta di ritorno, perché soltanto tale documento è idoneo a fornire la prova dell'eseguita notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il piego è stato consegnato. Pertanto, quando al ricorso per Cassazione, affidato al servizio postale per la notificazione, venga allegata la sola ricevuta di spedizione e non anche la ricevuta di ritorno e l'intimato non siasi costituito, il ricorso stesso deve essere dichiarato inammissibile. ( V 4935/80, mass n 408793; ( V 1471/79, mass n 397805; ( V 2109/74, mass n 370417).*