Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/1982, n. 591
CASS
Sentenza 30 gennaio 1982

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Al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto giudiziario eseguita per mezzo del servizio postale occorre riferirsi alla ricevuta di ritorno, perché soltanto tale documento è idoneo a fornire la prova dell'eseguita notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il piego è stato consegnato. Pertanto, quando al ricorso per Cassazione, affidato al servizio postale per la notificazione, venga allegata la sola ricevuta di spedizione e non anche la ricevuta di ritorno e l'intimato non siasi costituito, il ricorso stesso deve essere dichiarato inammissibile. ( V 4935/80, mass n 408793; ( V 1471/79, mass n 397805; ( V 2109/74, mass n 370417).*

Commentario1

  • 1La Cassazione solleva questione di legittimità sulle notifiche a mezzo posta
    Roberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 4 giugno 2002
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/1982, n. 591
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 591
Data del deposito : 30 gennaio 1982

Testo completo