Articolo 6 della Legge 15 marzo 1997, n. 59
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 aprile 1997
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Versione
5 luglio 1998
Art. 6. 1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 5 e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro (( quarantacinque giorni )) dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresi' i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane; tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
Entrata in vigore il 5 luglio 1998
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