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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 183/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4510/2023 depositato il 12/10/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 709/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 07/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011B00193/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011B00193/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011B00193/2019 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011B00193/2019 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011B00193/2019 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Resistente_1 Resistente_1 - esercente l'attività di “Produzione di prodotti di panetteria freschi” - impugnava l'Avviso di accertamento (n. TY7011B00193-2019) - riferito al 2015 - che era stato elaborato a seguito di pvc del 23 novembre 2018 (cfr. documentazione citata in atti).
I Verificatori avevano rilevato irregolarità formali e sostanziali alle quali aveva fatto seguito una ricostruzione analitico - induttiva dei ricavi attraverso l'analisi quantitativa e qualitativa delle materie prime utilizzate (cfr. prospetti in atti).
A conclusione della fase istruttoria veniva determinato un “recupero a tassazione” (artt. 39, c. 1 e 41-bis del Dpr n. 600/1973, dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 25 del D.Lgs. n. 446/1997) degli importi indicati nel provvedimento in parola.
La Contribuente impugnava l'Avviso chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice - dopo aver disposto la produzione documentale (Ordinanza n. 135/02/23) riguardante l'acquisto delle materie prime per la produzione (cfr. documentazione in atti) - con sentenza n. 709/02/23 ha accolto il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
L' Agenzia delle entrate ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
La contribuente appellata non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1.- Il primo Giudice ha annullato l'Avviso di accertamento sulla base di “incongruenze” riscontrate tra i quantitativi di materie prime assunti dall'Agenzia e provati dalla Contribuente (cfr. documentazione e prospetti in atti).
La Giurisprudenza ha ritenuto che “ … essendo il processo tributario annoverabile tra quelli di "impugnazione- merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio, il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte” (Cassazione , 4 ottobre 2018, n.
24306).
2.- Dalla documentazione prodotta in atti dall'Agenzia delle entrate sono emersi maggiori ricavi per 58.149,00 (ai fini IRPEF, IRAP ed IVA). L'Agenzia ha offerto una analisi a “sezioni contrapposte” in cui vengono messi a confronti i dati scaturiti dalla verifica/accertamento e quelli che scaturiscono dai quantitativi di farina prospettati dalla Contribuente ed avallati dal Giudice di “prime cure” dalla cui sintesi – esaminati le diverse tipologie di prodotti, le quantità
e qualità di materie prime utilizzate e le giornate lavorative/vendita – emergono:
maggiori ricavi da recuperare per € 58.149,00 (cfr. documentazione in atti).
La superiore quantificazione è inferiore alla originaria richiesta di euro 75.359,00 (cfr. documentazione in atti).
3.- L' Agenzia delle entrate ha fatto buon governo dell'art. 39, c. 1 lett. d) del Dpr n. 600/1973, il quale, in tema di redditi d'impresa, consente di procedere alla rettifica “ … se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche … ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio … L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti …”.
Sul versante Iva va richiamato l' art. 54, c. 2 DPR. n. 633/1972, a mente del qual quale l'infedeltà della dichiarazione può emergere “ … anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti …”.
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ … con l'accertamento analitico - induttivo l'Ufficio finanziario procede alla rettifica di componenti reddituali, ancorchè di rilevante importo, ai sensi del Dpr n. 600 del
1973, articolo 39, comma 1, lettera d) (come in materia di IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, articolo
54) pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata;
sicchè essa possa essere considerata, nel suo complesso, inattendibile con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente …”(Cassazione, 27 novembre 2020, n. 27126).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato legittimo l'Avviso di accertamento limitatamente ad un ammontare di maggiori ricavi pari ad euro 58.149,00 da recuperare a tassazione ai fini IRPEF, IRAP ed IVA oltre sanzioni e interessi.
La rideterminazione della pretesa – come da riformulazione dell'Agenzia delle entrate – giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Dichiara legittimo l'Avviso di accertamento limitatamente a maggiori ricavi per euro 58.149,00 da recuperare a tassazione ai fini IRPEF, IRAP ed IVA oltre sanzioni e interessi.
Spese del doppio grado compensate. Palermo, 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI RO
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4510/2023 depositato il 12/10/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 709/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 07/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011B00193/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011B00193/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011B00193/2019 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011B00193/2019 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011B00193/2019 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Resistente_1 Resistente_1 - esercente l'attività di “Produzione di prodotti di panetteria freschi” - impugnava l'Avviso di accertamento (n. TY7011B00193-2019) - riferito al 2015 - che era stato elaborato a seguito di pvc del 23 novembre 2018 (cfr. documentazione citata in atti).
I Verificatori avevano rilevato irregolarità formali e sostanziali alle quali aveva fatto seguito una ricostruzione analitico - induttiva dei ricavi attraverso l'analisi quantitativa e qualitativa delle materie prime utilizzate (cfr. prospetti in atti).
A conclusione della fase istruttoria veniva determinato un “recupero a tassazione” (artt. 39, c. 1 e 41-bis del Dpr n. 600/1973, dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 25 del D.Lgs. n. 446/1997) degli importi indicati nel provvedimento in parola.
La Contribuente impugnava l'Avviso chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice - dopo aver disposto la produzione documentale (Ordinanza n. 135/02/23) riguardante l'acquisto delle materie prime per la produzione (cfr. documentazione in atti) - con sentenza n. 709/02/23 ha accolto il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
L' Agenzia delle entrate ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
La contribuente appellata non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1.- Il primo Giudice ha annullato l'Avviso di accertamento sulla base di “incongruenze” riscontrate tra i quantitativi di materie prime assunti dall'Agenzia e provati dalla Contribuente (cfr. documentazione e prospetti in atti).
La Giurisprudenza ha ritenuto che “ … essendo il processo tributario annoverabile tra quelli di "impugnazione- merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio, il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte” (Cassazione , 4 ottobre 2018, n.
24306).
2.- Dalla documentazione prodotta in atti dall'Agenzia delle entrate sono emersi maggiori ricavi per 58.149,00 (ai fini IRPEF, IRAP ed IVA). L'Agenzia ha offerto una analisi a “sezioni contrapposte” in cui vengono messi a confronti i dati scaturiti dalla verifica/accertamento e quelli che scaturiscono dai quantitativi di farina prospettati dalla Contribuente ed avallati dal Giudice di “prime cure” dalla cui sintesi – esaminati le diverse tipologie di prodotti, le quantità
e qualità di materie prime utilizzate e le giornate lavorative/vendita – emergono:
maggiori ricavi da recuperare per € 58.149,00 (cfr. documentazione in atti).
La superiore quantificazione è inferiore alla originaria richiesta di euro 75.359,00 (cfr. documentazione in atti).
3.- L' Agenzia delle entrate ha fatto buon governo dell'art. 39, c. 1 lett. d) del Dpr n. 600/1973, il quale, in tema di redditi d'impresa, consente di procedere alla rettifica “ … se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche … ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio … L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti …”.
Sul versante Iva va richiamato l' art. 54, c. 2 DPR. n. 633/1972, a mente del qual quale l'infedeltà della dichiarazione può emergere “ … anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti …”.
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ … con l'accertamento analitico - induttivo l'Ufficio finanziario procede alla rettifica di componenti reddituali, ancorchè di rilevante importo, ai sensi del Dpr n. 600 del
1973, articolo 39, comma 1, lettera d) (come in materia di IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, articolo
54) pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata;
sicchè essa possa essere considerata, nel suo complesso, inattendibile con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente …”(Cassazione, 27 novembre 2020, n. 27126).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato legittimo l'Avviso di accertamento limitatamente ad un ammontare di maggiori ricavi pari ad euro 58.149,00 da recuperare a tassazione ai fini IRPEF, IRAP ed IVA oltre sanzioni e interessi.
La rideterminazione della pretesa – come da riformulazione dell'Agenzia delle entrate – giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Dichiara legittimo l'Avviso di accertamento limitatamente a maggiori ricavi per euro 58.149,00 da recuperare a tassazione ai fini IRPEF, IRAP ed IVA oltre sanzioni e interessi.
Spese del doppio grado compensate. Palermo, 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI RO