Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
-Sezione terza civile-
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott.ssa Cristina Fasano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4767/2022 R.G. avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace"
tra Parte 1 rappresentato e difeso dall' avv. Casalini Fabio, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore nel giudizio di primo grado del 12.02.2020;
- appellante-
contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Andrea Basciani, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 25.07.2022;
-appellato- nonché contro e Controparte_3 , in qualità di chiamate all'eredità di CP 2
[...]
Per 1 appellate contumaci-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da richiamato verbale di udienza del 9.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 e CP 4 rispettivamente in qualità di proprietario e conducente del motociclo tg. CV 74534, avevano convenuto in giudizio dinanzi a Giudice di Pace di Bari ai sensi dell'art 149 Cod. Ass. la Controparte_5
(proprietario conducente del (compagnia assicuratrice del veicolo dello Pt 1 ), e Persona 1
Parte 1Nel dettaglio aveva chiesto il risarcimento dei danni materiali quantificati in
800,00, mentre CP 4 il risarcimento delle lesioni personali subite pari ad € 5.196,61, per un totale complessivo di €.5.996,61 ridotto a €.5.200,00 per ragioni di economia processuale. 2.La Controparte_5 si era costituita in giudizio assumendo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per violazione del disposto di cui all'art. 163 n.3 e 4 c.p.c. nonché l'improponibilità della domanda sia per mancato rispetto del disposto di cui agli artt. 145, 148 e
149 Cod. Ass., stante l'assenza di prova dell' inoltro della richiesta di risarcimento all' CP 6 compagnia assicuratrice del veicolo antagonista, sia per incompletezza della richiesta stragiudiziale, oltre all'annullabilità del mandato per conflitto di interessi e conseguente nullità dell'atto di citazione per vizio di costituzione del rapporto processuale.
Nel merito aveva eccepito l'infondatezza della domanda per insussistenza dell'evento.
Parte 1
3.Costituitosi un nuovo difensore per per risolvere il conflitto eccepito, all'esito dell'attività istruttoria il Giudice di Pace, con sentenza n. 306 del 14.02.2022, notificata, aveva rigettato la domanda dichiarandola improponibile con condanna degli attori alle spese di lite.
4.Avverso la prefata sentenza (di cui, peraltro, non veniva prodotta copia), proponeva appello
Parte 1 assumendo, quale unico motivo, la violazione o erronea applicazione degli artt. 145
e 149 della L.205/2005 (Cod. Ass.) per non avere considerato pertinenti al sinistro le ricevute prodotte.
Pertanto, concludeva chiedendo: "1. in riforma della gravata sentenza, accertare e dichiarare preliminarmente la regolarità della messa in mora effettuata dal procuratore pro tempore del sig. per il sinistro per cui è causa;
2. Ammettere le Parte 1 nei confronti di Controparte 7 istruire il processo dinanzi a sé disponendo prove come richieste nelle note autorizzate e quindi
Persona 1 , l'audizione del teste Tes_1 l'interrogatorio formale del convenuto contumace
[...] e l'ammissione della richiesta CTU medica.
3. All'esito di tali prove accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente Persona 1 del mezzo tg. AW16779 nella produzione
Controparte_1 in persona del legaledel sinistro de quo;
4. Per l'effetto, condannare la rappresentante p.t., ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 del D.lgs. n. 209/2005, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierno attore, e cioè Euro 800,00 pari al danno materiale così come concordato con il perito della Compagnia convenuta P.i. Per 2 subito dalla predetta vettura oppure di quell'altra somma minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto entro i limiti di competenza ratione valoris del Giudice adito;
5. in subordine rinviare il presente procedimento, una volta constatata la procedibilità dell'azione, al Giudice di Pace di Bari affinchè questi istruisca e decida la causa;
6. con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del presente giudizio."
5. Si costituiva la Controparte_5 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità
dell'appello ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 339 c.p.c. e113 comma 2 c.p.c. e degli art. 348 1 comma c.p.c. e art.342 c.p.c. 1 comma.
Nel merito deduceva l'infondatezza del gravame stante la correttezza dell'iter logico giuridico seguito dal giudice di prime cure pertanto concludeva chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Persona 1
6. All'udienza di prima comparizione, stante l'omessa notifica nei confronti di risultato deceduto in data 25.10.2021, veniva disposta la notifica dell'atto di appello nei confronti degli eredi.
7.Instaurato regolarmente il contraddittorio, nessuno si costituiva per Controparte_3 e CP 2
La causa, istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e della documentazione prodotta dalle parti, all' odierna udienza stata decisa all'esito della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281-sexies cpc.
CP 29.Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di e Controparte 3, attesa la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello del 21.10.2022 avvenuta a seguito della certificazione dell'ufficiale giudiziario dell'01.04.2022 di avvenuto decesso ex art.300 cpc di
[...]
Per_1
10. Ciò detto, l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 339, ultimo comma cpc.
10.1.Secondo quanto stabilito dalla citata disposizione “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113 cpc, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, violazione di norma costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia".
La presente controversia ricade indubbiamente nel perimetro di operatività dell'art. 339, co. 3, c.p.c., in quanto decisa dal Giudice di Pace ai sensi dell'art. 113, co. 2, ossia nell'alveo della c.d. "giurisdizione equitativa necessaria".
Nell'ambito di tale peculiare modus judicandi, il giudice di pace è tenuto a decidere secondo equità ogni causa di valore non eccedente l'importo di €.1.100,00, salve le controversie derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., e sempre che trattasi di contenzioso vertente su diritti disponibili.
Come noto, "le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.", a prescindere anche dalla circostanza che il giudice di pace, nel corpo della decisione, espressamente riferisca di provvedere secondo equità. (Ex multis: Cass.
1210/2018; Cass. 16868/2017; Cass., ord. n. 5287/2012; Cass., Sez. un., 13917/2006; Cass.
4890/2007).
A tal proposito, la giurisprudenza ha ulteriormente precisato che, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità e sia, quindi, appellabile solo nei limiti di cui all' art. 339, co. 3, c.p.c., occorre avere riguardo, non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., ossia avendo riguardo al valore della domanda.
Secondo la giurisprudenza di legittimità "l'art. 339, comma terzo, c.p.c. trova applicazione anche con riferimento alle pronunce del giudice di pace rese secondo diritto, acquisendo rilevanza dirimente il valore della controversia. In tema d'impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto dagli artt. 339, terzo comma, e 113, secondo comma, cod. proc. civ. sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di Euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e segg. cod. proc. civ. in tema di competenza"
(Cass. n. 4890/2007; n. 19724/2011).
10.2.0rbene, facendo applicazione di tali principi, non vi è dubbio che la controversia in esame, in quanto vertente in materia di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale per un importo contenuto nei limiti di € 1.100,00 ( segnatamente pari a € 800,00), rientri nel campo applicativo della giurisdizione equitativa di cui all'art. 113, co. 2, c.p.c.
Parte 1 agito nei Ed invero va osservato che, nel giudizio di primo grado, pur avendo le domande proposte sono, confronti di Controparte_5 congiuntamente a CP 4 comunque, separate ed autonome.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, Pt 1 ha, infatti, formulato domanda risarcitoria in suo favore a importo determinato pari a € 800,00 pertanto quest'ultimo rilievo permette di ritenere applicabili alla controversia gli artt. 113, co. 2 e 339, co. 3, c.p.c. nei termini sopra illustrati.
A tal riguardo deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità, in conformità al precedente consolidato orientamento (Cass. civ. ord. n. 3107/2017) ha precisato che “In ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art. 10
c.p.c. (che è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato" (Cass. 18166/23).
Ne consegue che il giudice del gravame, in sede di appello avverso sentenza del Giudice di pace pronunciata secondo equità c.d. necessaria, "è tenuto a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., soltanto l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità" (cfr. Cass., ord. n. 5287/2012).
In siffatto contesto, l'appellabilità della sentenza pronunciata secondo equità è, dunque, assai circoscritta in quanto limitata ai motivi tassativamente enucleati dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c. che fa espresso richiamo alle norme costituzionali o comunitarie, alle norme sul procedimento e ai principi regolatori della materia (ovverosia le regole fondamentali, dal punto di vista sostanziale, del rapporto dedotto in giudizio, ricavato dal complesso delle norme con le quali il legislatore lo ha disciplinato), lasciando, dunque, all'interprete, in queste ultime due ipotesi, l'individuazione in concreto delle fattispecie.
Alla luce di quanto premesso, occorre, pertanto, valutare se le doglianze formulate dall'appellante risultino, nel caso concreto, afferenti alla violazione di: 1) norme sul procedimento;
2) norme costituzionali o comunitarie;
3) principi regolatori della materia.
Esaminando l'atto di gravame, deve rilevarsi che l'appellante si duole sostanzialmente dell'erronea valutazione delle prove e segnatamente dell'erronea considerazione da parte del Giudice di prime cure della non pertinenza al sinistro dedotto delle ricevute della messa in mora inviata all' [...]
Controparte_8 compagnia assicuratrice del veicolo di Persona 1 prodotte in giudizio da
Parte 1
Tale doglianza, però, non è riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 339 cpc, ultimo comma.
10.3.Ad ogni buon conto la mancata produzione da parte dello Pt 1 della sentenza di primo grado impedisce a questo giudice di poter valutare l'appellabilità della sentenza in oggetto in relazione ai succitati aspetti.
La Suprema Corte, richiamando un consolidato orientamento, ha di recente precisato che "l'art.347
c.p.c., comma 2, stabilisce che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c., per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti (Cass. n. 23713/2016; conforme a Cass. n.
27536/2013 e a Cass. n. 24461/2020)".
Ebbene, nell'ipotesi in esame, l'appellante lamenta la violazione o erronea applicazione degli artt. 145
e 149 della L. n. 205/2005 in quanto il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto non pertinenti al sinistro le ricevute di consegna e accettazione della raccomandata di messa in mora nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante prodotte in giudizio.
Egli ha, però, riportato esclusivamente la parte della sentenza da riformare in base alla quale dichiara improponibile la domanda risarcitoria proposta da;
condanna in Parte_1 solido... Schirone Pt 1 alla rifusione in favore della in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore delle spese processuali liquidate in complessivi €1205,00 (milleduecentocinque) per compenso (fase di studio €225,00+fase introduttiva €240,00+fase istruttoria/ trattazione €335,00+ fase decisionale€405,00) oltre rimborso spese forfettarie (15% del compenso)cnpaf e iva se dovuta, come per legge" senza esplicitare le motivazioni addotte dal primo giudice nel ritenere non pertinenti al sinistro le ricevute allegate, motivazioni non desumibili diversamente per l'omessa produzione della sentenza e senza alcuna specifica argomentazione sulle ragioni che avrebbero dovuto indurre ad una diversa valutazione del materiale probatorio allegato.
10.4.Ne consegue l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 339 ultimo comma cpc in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla Controparte_5 assorbente di ogni altra questione ed eccezione.
11Ad abundantiam e in limine litis, ritiene questo Giudice che il gravame debba essere dichiarato, comunque, inammissibile per difetto di specificità dei motivi di appello in relazione ai punti della decisione sottoposti a censura.
Ed invero, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la specificità dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. impone di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le doglianze in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata in modo che alle argomentazioni svolte nella medesima sentenza vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il percorso logico-giuridico delle prime (cfr. ex multis, Cass. civ.,
11.10.2006, n. 21816; Cass. civ., 21.01.2011, n. 1924; Cass. civ., 31.03.2010, n. 7786).
Ancora più di recente è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché granitico e consolidato, che "nel giudizio di appello - che non è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata” (cfr. Cass. civ., sez. I,
27.09.2016, n. 18932; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, ord. 5.05.2017, n. 10916, per la quale l'art. 342 c.p.c. «impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere» (Cass. civ., sez. 6-2, ord. 14.09.2017, n. 21336).
11.1. Considerata l'inosservanza dei principi di cui alla forma e contenuto dell'appello ex art. 342 cpc,
l'appello è inammissibile anche sotto tale profilo.
12.La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e le stesse vanno liquidate come in dispositivo in favore di parte appellata, avvalendosi dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 147/22 (scaglione fino ad € 1100,00
) con esclusione della fase istruttoria, non effettivamente svolta, e con riduzione del 50% per l'ultima fase in ragione della bassa complessità della attività processuale ad essa sottesa.
13.Nulla nei confronti di CP 2 e Controparte 3 rimaste contumaci.
14.Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13 comma I-quater,
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - secondo cui "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis", in queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso sentenza del G.d.P. di Bari, n. 306/22 del 14.02.2022, disattesa ogni altra istanza, richiesta o difesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna Parte 1 alla rifusione delle spese in favore dell' Controparte_9 liquidate in complessivi € 361,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie
(15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge;
3) dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1°-quater, D.P.R. n. 115/2012,
(inserito dall'art. 1, co. 17, 1. 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1°-bis della medesima norma.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari il 9.01.2025
Il giudice
Cristina Fasano