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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2336/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 8.11.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dagli Avvocati ZAMPIERI NICOLA, GANCI FABIO, MICELI WALTER e
RINALDI GIOVANNI , come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Schio (VI), Piazza Alvise COe 7/A
contro
, in persona del legale rappresentante pro COroparte_1
tempore,
- contumace –
O G G TO : carta do cente.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
1) In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015 (nella parte in cui assegna la carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità
con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
CO
. a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6
e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi
€ 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
2) In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e
CO 2023/24, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
3) Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
4) Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che hanno anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente esponeva di avere ricevuto incarichi di supplenza come docente nel corso degli aa.ss. 2021/22, 2022/23 e 2023/24, ed agiva in giudizio nei confronti del
[...]
lamentando la mancata corresponsione a suo favore, proprio in COroparte_3
quanto titolare di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del COroparte_3
alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale di valore corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
1.2 In subordine svolgeva domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.
quantificando il danno nel medesimo importo, il tutto come riportato in epigrafe.
2. Il pur ritualmente notificato del ricorso-decreto COroparte_3
rimaneva contumace.
3. La causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna,
autorizzato il deposito di note.
§ § § § § § § § § §
4. Va premesso che parte ricorrente lamenta il mancato accredito sulla “Carta elettronica” del docente dell'importo di € 500,00 in relazione agli aa.ss. 2021/22, 2022/23 e 2023/24 nei quali ebbe incarico di supplente fino al termine delle attività didattiche.
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022 resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza 29961/23,
condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla
Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche – come nella fattispecie in esame
-.
8. Va peraltro rilevato che il ricorrente non è attualmente inserito nel cd. circuito scolastico, in quanto né immesso in ruolo né destinatario di incarichi di supplenza né iscritto in graduatorie per l'accesso ad attività docente.
9. Va dunque rigettata la domanda svolta in via principale relativa alla condanna dell'Amministrazione a “costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121,
della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi €
1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente” perché
l'adempimento da parte dell'Amministrazione non è esigibile in assenza di attuale possibilità
di utilizzo della carta docente da parte del ricorrente per finalità formativa.
10. Quanto alla domanda svolta in subordinata, tesa al risarcimento del danno per equivalente, in ricorso si assume che la mancata erogazione della carta docente abbia causato in suo danno una perdita formativa o di chance formativa, una menomazione della sua professionalità ed un danno morale. Manca tuttavia una qualunque allegazione a proposito dell'effettivo contenuto formativo del quale il ricorrente avrebbe avuto interesse ed occasione di fruire,
mentre non pare verosimile che la mancata messa a disposizione della carta docente sia stata in grado di ledere la professionalità o causare un danno morale al ricorrente, posta l'estensione del medesimo trattamento a tutto il personale precario e per evidenti – anche se illegittime,
per quanto sopra argomentato - ragioni di spesa pubblica. Il maggiore rigore nella valutazione della domanda rispetto ai precedenti dimessi da parte ricorrente - peraltro non si tratta che di richiedere quantomeno una allegazione specifica -, è volta ad evitare che si perda quel nesso tra erogazione di carta docente e finalità formativa che è alla base della previsione legale,
come avverrebbe laddove si riconoscesse in via automatica o quasi-automatica al personale riuscito dal circuito scolastico una somma di denaro utilizzabile senza alcun vincolo di scopo,
laddove per il personale svolgente funzione docente la somma di denaro corrisposta tramite carta docente è fruibile solo per finalità formative.
11. In conclusione, in ricorso va rigettato. 12. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione di orientamenti non univoci nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia, 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Anna Menegazzo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'attribuzione della carta docenti ai soli supplenti al 31
agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito