Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 624/2019
C O R T E D 'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere rel. dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 624/2019 R.G.A.C. vertente tra
C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
20.06.1936, difeso dall'avv. Francesco Napoli e dall'avv. Annamaria Napoli, elettivamente domiciliato nello studio degli stessi, in Palmi, alla via F.Cilea, n.
53
- Appellante-
e
Comune di S. Eufemia d'Aspromomonte, c.f. , in persona del P.IVA_1
Sindaco legale rappresentante pro tempore
- Appellato contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda proposta in primo grado
L'ing. è stato incaricato dal Comune di S. Eufemia d'NT per T_
lo svolgimento di varie attività, in particolare:
- per il collaudo statico dei lavori di adeguamento antisismico della Scuola
Elementare ON CO (delibera n. 115 del 23.07.1997);
- per il collaudo statico relativo ai lavori di recupero dell'ex mattatoio del
Comune di S. Eufemia d'NT (delibera n. 140 del 21.11.1998);
- per il completamento dei lavori del tunnel di raccolta acqua piovane per il quale rimaneva creditore di un saldo a differenza pari a € 4.945,80 (delibera n. 90 dell'1.10.1999).
Secondo l'attore, nonostante ripetuti solleciti inviati dall'attore, il Comune non ha adempiuto integralmente l'impegno assunto, omettendo di corrispondere l'intero comprenso spettante.
L'attore ha agisto per chiedere l'indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. Precisamente ha chiesto la condanna del Comune, a titolo di indennizzo ex art. 2041 al pagamento della somma € 16.374,40, per i tre incarichi suindicati.
Il è rimasto contumace. Controparte_1
- Sentenza impugnata
Con la sentenza n. 65/2019, pubblicata in data 21.01.2019, il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di parte attrice, osservando che l'arrichimento senza causa non sussiste quando lo squilibrio economico a favore di una parte e in pregiudizio dell'altra è giustificato dal consenso della parte che assume di essere stata danneggiata.
Ha rilevato il giudice di prime cure che il E_ aveva ottenuto un vantaggio patrimoniale, ma l'attore aveva comunque
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ritenuto conveniente subordinare il corrispettivo al finanziamento delle opere pubbliche progettate, oltre che alla sussistenza dei fondi nel capitolo di spesa.
Pertanto, il giudice di prime cure ha rigettato la domanda.
- Motivi d'appello
L'ing. ha proposto appello avverso la sentenza n. 65/2019 del Tribunale T_ di Palmi.
L'appellante contesta la motivazione fornita dal primo giudice, osservando che la remunerazione per l'attività professionale prestata non è mai stata subordinata ad evenienze future ed incerte.
Censura la sentenza nella parte in cui il primo giudicante, considerata la mancanza di un contratto d'opera professionale tra le parti, ha ritenuto non ravvisabile l'ingiustificato arricchimento sull'erroneo presupposto che il vantaggio patrimoniale dell'ente sarebbe stato accettato dal con T_ conseguente implicita rinuncia al proprio diritto remunerativo.
A tal proposito, il precisa che in atti non risulta alcuna rinuncia al T_ compenso.
In relazione al quantum, secondo l'appellante, occorre fare riferimento, come parametro di liquidazione, alle tariffe professionali.
Pertanto, chiede la condanna del T_ E_
, per ingiustificato arrichimento, al pagamento della somma pari
[...]
a € 16.374,40, con spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, ed accessori di legge.
Il è rimasto contumace. E_
***
1.- Sull'an
1. L'appellante osserva che la remunerazione per l'attività professionale prestata non è mai stata subordinata ad evenienze future ed incerte.
Critica la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto l'ingiustificato arricchimento in quanto il vantaggio patrimoniale dell'ente sarebbe stato accettato dal con conseguente implicita rinuncia al proprio diritto T_ remunerativo.
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A tal proposito, rileva l'appellante che non vi è stata alcuna rinuncia al compenso.
2. Il motivo d'appello è fondato nei termini di seguito precisati.
Con la delibera n. 115/1997 è stato conferito l'incarico al per il collaudo T_ dei lavori di adeguamento antisismico della scuola elementare “ON CO”.
Con la delibera n. 140/1998 il ha E_ conferito all'odierno appellante l'incarico per il collaudo dei lavori di recupero dell'ex mattatoio comunale per la realizzazione di E.R.P.
Con la delibera n. 90/1999 è stato conferito l'incarico di direzione dei lavori di completamento tunnel acque piovane al T_
Risultano le accettazioni del ai predetti incarichi. T_
Non risulta che l'odierno appellante abbia condizionato il corrispettivo al finanziamento delle opere pubbliche e alla sussistenza dei fondi nel capitolo di spesa.
La sussistenza di fondi nel capitolo di spesa risulta dall'attestazione della regolarità contabile.
Pertanto non è condivisibile l'assunto del giudice di prime cure, secondo cui non sussiste l'arricchimento senza causa in quanto vi è stata da parte del la volontaria accettazione del vantaggio del Comune e del proprio T_ pregiudizio, accettazione, desunta dal giudice di prime cure dall'avere il T_ condizionato il corrispettivo al finanziamento delle opere.
3. Come detto, risultano agli atti le delibere di conferimento degli incarichi e le relative accettazioni da parte del T_
Non risulta alcun atto amministrativo successivo a tali accettazioni.
Non risulta agli atti un accordo contenuto in un unico documento sottoscritto dalle parti.
Conseguentemente non è ravvisabile un contratto o comunque il requisito della forma scritta del contratto, in quanto non vi è né una convenzione sottoscritta da entrambe le parti né una convenzione sottoscritta dal solo professionista – e non sottoscritta dall'organo rappresentativo della p.a. ma – allegata alla delibera di conferimento dell'incarico.
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Non è quindi ravvisabile il requisito della contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti, necessario perché possa ritenersi soddisfatta la forma scritta ad substantiam.
Pertanto nella fattispecie in esame manca il contratto o comunque è nullo per mancanza di forma scritta.
Da ciò consegue la sussistenza nella fattispecie in esame del requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c.
Come posto in chiaro dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass. civ., Sez. Un., n. 33954/2023; Cass. n.
27008/2024).
Ha precisato inoltre la giurisprudenza che, per ravvisare l'arricchimento senza causa nei confronti della P. A., non è necessario il riconoscimento dell'utilità da parte della pubblica amministrazione, sicché «il depauperato che agisce ex art.
2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di arricchimento imposto» (Cass. n. 10798/2015).
4. Nel caso in specie, l'appellante ha dato prova delle attività prestate in favore dell'ente.
In particolare, in relazione al primo incarico – collaudo dei lavori di adeguamento antisismico della scuola elementare “ON CO” – l'appellante ha prodotto la delibera di conferimento incarico, la lettera di accettazione dell'incarico, il certificato di collaudo, la parcella e il parere dell'Ordine degli
Ingegneri.
In relazione al secondo incarico – consistente nel collaudo relativo ai lavori di demolizione e ricostruzione dell'ex mattatoio del Comune di CP_1
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d'NT – l'appellante ha prodotto la delibera di conferimento dell'incarico, la lettera di accettazione dell'incarico, il certificato di collaudo e il parere dell'Ordine degli Ingegneri.
Con riferimento al terzo incarico – direzione dei lavori di completamento del tunnel di raccolta acque piovane – l'appellante ha allegato la delibera di conferimento dell'incarico, una raccomandata A.R., con la quale precisa di aver ricevuto la somma di € 14.966,74 a fronte dell'importo di € 19.912,54, la parcella e il parere dell'Ordine degli Ingegneri.
Inoltre, ha prodotto delle lettere raccomandate A.R., con le quali ha sollecitato il al pagamento della somma € E_
16.373,40 per l'attività professionale.
In relazione ai primi due incarichi – collaudo dei lavori di adeguamento antisismico della scuola elementare “ON CO” e dei lavori di riscostruzione dell'ex mattatoio – il ha dimostrato l'attività con la produzione dei T_ certificati di collaudo.
In presenza delle delibere di conferimento dei predetti incarichi, va ravvisato il presupposto del consenso del alle E_ prestazioni suindicate.
Quindi, l'appellante ha dato prova del fatto oggettivo dell'arricchimento della pubblica amministrazione, che ha ricevuto una prestazione senza corrispondere il relativo compenso.
Pertanto la domanda di arricchimento senza causa va accolta in ordine ai primi due incarichi.
5. In relazione all'incarico per il completamento dei lavori del tunnel di raccolta acqua piovane, la domanda va invece rigettata, in quanto non vi è prova della prestazione;
non è stato infatti prodotto il certificato di collaudo, o altra prova della prestazione.
A tal riguardo non può essere ritenuto sufficiente prova il parere dell'Ordine degli Ingegneri.
2.- Determinazione dell'indennizzo
1. Per quanto riguarda il quantum, secondo un principio enunciato dalla giurisprudenza, «l'indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto al professionista che
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abbia svolto la propria attività a favore della P.A., ma in difetto di un contratto scritto, non può essere determinato in base alla tariffa professionale che avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore di un privato, né in base all'onorario che la P.A. avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d'un contratto valido» (Cass. civ.,
Sez. Un., n. 23385/2008).
Ha precisato inoltre la giurisprudenza che l'indennità prevista dall'articolo
2041 c.c. «va liquidata, ove ne sussistano i requisiti, nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, dunque delle spese e delle perdite patrimoniali subite dal privato, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace» (Cass. civ., Sez. Un., n. 9317/2009; Cass. civ., Sez. Un., n.
1875/2009).
Pertanto l'indennizzo non può essere determinato in misura uguale a quella fissata dalle tariffe professionali e va esclusa la percentuale di guadagno.
È possibile in proposito una valutazione «di carattere equitativo ex art.1226 cod. civ., formulabile anche d'ufficio» (Cass. n. 7415/2015).
2. Ritiene il Collegio che, in ragione della natura essenzialmente intellettuale dell'attività, non richiedente significativi costi e dunque implicante un elevato margine di guadagno, appare plausibile determinare l'indennizzo in misura pari alla metà dell'importo chiesto in domanda (facendo riferimento al parere dell'ordine professionale).
Pertanto, in relazione all'incarico per il collaudo statico dei lavori di adeguamento antisismico della Scuola Elementare “ON CO”, per il quale il ha chiesto la somma di € 10.031,60, l'indennizzo va determinato in T_ misura pari ad € 5.015,00.
Analogamente, per quanto riguarda l'incarico per il collaudo statico relativo ai lavori di recupero dell'ex mattatoio del Comune di S. Eufemia d'NT,
a fronte della somma di € 1.397, l'indennizzo va determinato in misura pari ad
€ 698,50.
Quindi, complessivamente l'indennizzo è pari ad € 5.713,50.
Tale somma, trattandosi di credito di valore (Cass. civ., sez. I, n. 28930/2022), va rivalutata al momento della presente pronuncia.
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Spettano inoltre gli interessi legali sulla somma originaria, dalla data del deposito dei certificati di collaudo, e annualmente rivalutata, sino al soddisfo.
3.- Sulle spese processuali
1. Il parziale accoglimento dell'appello impone la nuova regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che tenga conto dell'esito unitario e globale della lite.
In ragione del divario tra quanto chiesto e quanto accertato, si reputa equo compensare per metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico del la restante Controparte_3 parte, che si liquida – sulla base del d.m. n. 55/2014, aggiornato dal d.m. n.
147/2022, applicando lo scaglione da € 5.201 ad € 26.000, tenendo conto, in ragione della bassa complessità della controversia, dei parametri minimi – in complessivi € 1.270,00, per il primo grado, e in complessivi € 1.453,00 per il secondo grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, in favore dell'appellante.
p.q.m
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro il Parte_1 [...]
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e E_ deduzione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il alla Controparte_3 corresponsione in favore di della complessiva somma di € Parte_1
5.713,50, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma originaria, annualmente rivalutata fino alla data odierna, dal giorno del deposito dei certificati di collaudo sino al soddisfo;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa per metà le spese processuali, ponendo a carico del
[...]
la restante parte, che liquida in complessivi € Controparte_3
1.270,00, per il primo grado, e in complessivi € 1.453,00 per il secondo grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e
CP come per legge, in favore dell'appellante.
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Reggio Calabria, 25 marzo 2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
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