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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4617 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 23890 dell'anno 2024 del ruolo generale, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE AD TP TR
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti PATRIZIA BASILIO e D'ONOFRIO LISETTA E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. ROBERTO MAISTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 7.11.24 e ritualmente notificato alla controparte l'istante proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso la ctu resa dalla dott. opposizione preceduta da rituale e Persona_1 tempestiva dichiarazione di dissenso resa ai sensi del succitato articolo. L'istante assumeva: di aver inoltrato alla competente commissione invalidi civili domanda intesa al riconoscimento del proprio stato di invalidità civile al fine di conseguire la seguente prestazione: indennità di accompagnamento e/o assegno di invalidità ed handicap con connotazione di gravità ex Legge 104/92 art 3 comma 3; e la domanda veniva respinta non essendo stato ravvisato il requisito sanitario previsto dalla legge per il riconoscimento delle invocate prestazioni. Quanto innanzi premesso, aveva proposto istanza di A.T.P.. Si costituiva l' rilevando l'inammissibilità del ricorso e CP_1 l'infondatezza della domanda, sul rilievo della insussistenza, nella fattispecie, del dedotto stato di invalidità nella misura prevista per il riconoscimento di una qualsivoglia provvidenza chiedeva il rigetto della domanda. Nel corso del giudizio, accertata la tempestività dell'azione proposta ai sensi dell'art.42 comma 3 d.l.n.269/2003, veniva disposta ed espletata apposita consulenza tecnica. Dalla espletata indagine tecnica emergeva che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da patologie tali da non determinare il riconoscimento dei benefici richiesti. Avverso tali conclusioni la parte depositava, come detto, atto di dissenso, seguito dal presente ricorso, impedendo la conseguente omologazione delle conclusioni rese dal ctu da parte di codesto Giudice. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza. Nel merito la domanda attrice non è fondata. In premessa, rileva il Giudicante che l'opposizione risulta validamente proposta laddove essa abbia ad oggetti un vizio del modus operandi del ctu ovvero un difetto di motivazione ovvero ancora un vizio di illogicità della motivazione, resa cioè in totale contrasto con le premesse argomentative e/o con le conclusioni rese dal ctu medesimo. L'opposizione si palesa inammissibile laddove sia formulata genericamente ossia attraverso una mera riproposizione delle istanze già avanzate nel giudizio pregresso. Non può darsi ingresso, al contrario, a censure di carattere sostanziale, attinenti al merito della valutazione espressa dal ctu (in termini, ad esempio, di maggiore o minore gravità del complesso patologico evidenziato) laddove esse attengano al percorso logico seguito dall'ausiliario sulla scorta delle proprie competenze specifiche in materia, rispetto alle quali il giudice non può che esprimere un giudizio di mera corrispondenza ai criteri di adeguatezza e logicità della motivazione. Nel caso di specie non ricorre alcuna ipotesi che legittimi l'accoglimento delle censure non evidenziandosi:
1. alcun errore nella individuazione del codice corrispondente alle patologie come elencate;
2. la mancata valutazione di una patologia evidenziata da una valida certificazione medica, atta a modificare l'esito complessivo della c.t.u.; 3. l'insufficiente motivazione in ordine alla ininfluenza di un certificato medico, versato in atti;
4. l'incongruenza della data di decorrenza dello stato di invalidità con le premesse argomentative ed il contenuto stesso dell'elaborato tecnico. In particolare, su ognuno dei punti fatti di oggetto di censura si riscontra in perizia adeguata motivazione. Nel caso di specie le motivazioni poste alla base dell'opposizione appaiono del tutto generiche e non idonee ad inficiare le conclusioni cui è giunto il consulente. Come è noto, l'accertamento della sussistenza e della misura dello stato invalidante è un accertamento di fatto, la cui valutazione è demandata al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e sufficiente;
ne consegue che eventuali errori del consulente tecnico di cui si sia avvalso il giudice sono suscettibili di esame in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza che li recepisce, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate, e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte (Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2009 n. 4254). Sulla scorta di tali premesse il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio devono essere compensate ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. mentre quelle di c.t.u. si liquidano come da separato decreto.
PQM
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Napoli, 11.06.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Stefania BORRELLI)