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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/06/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 1284/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1284/2025 introdotto ai sensi degli artt.
473bis.14. e 473bis.47. c.p.c. da
, nata il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. COSTA MICHELA, giusta delega dimessa in atti, C.F._1
- parte ricorrente -;
contro pagina 1 di 7
con l'avv. ROVITO DOMENICO ANTONIO, giusta delega C.F._2
dimessa in atti,
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -;
avente per oggetto: scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale di Bolzano
rilevato che questo procedimento è stato introdotto come divorzio contenzioso, ma nel corso del procedimento le parti hanno chiesto il divorzio congiunto alle condizioni riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b),
legge del 01.12.1970 n. 898, testo attualmente in vigore, poiché risulta che dalla loro separazione le parti vivono separate per il periodo previsto dalla legge e non hanno più
ripreso a convivere;
che risulta l'impossibilità della conciliazione, e in generale il mantenimento o la ripresa della comunione coniugale;
pagina 2 di 7 che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti;
che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo
Tribunale;
che la proposta di compensazione delle spese processuali corrisponde all'esito del procedimento ai sensi delle conclusioni congiunte;
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NO (BZ) il 07/08/2015
da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
pagina 3 di 7 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO, dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al numero 21, parte II, serie A dell'anno
2015 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
“1. I figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione della madre dove i figli continueranno ad avere la loro residenza. I
genitori, quando avranno con sé i figli, potranno gestire le questioni ordinarie di gestione, ma si rapporteranno invece per ogni questione e decisione di importanza relativa alle questioni di istruzione, educazione e salute dei figli.
2. La casa familiare di proprietà del Comune, rimarrà in uso alla madre , Parte_1
intestataria del contratto, con tutti gli arredi e accessori presenti di proprietà della ricorrente, dove vi abiterà con i tre figli.
3. Si conferma l'onere di mantenimento ordinario a carico del padre per i tre figli così
come previsto al punto 4) delle conclusioni congiunte allegate alla sentenza di separazione n. 567/2024, pubblicata il 28/05/20241.
4. Si conferma anche la disciplina del mantenimento straordinario previsto al punto 5)
delle conclusioni indicate al punto precedente2; si fa eccezione per il rimborso delle pagina 4 di 7 spese da parte dell'altro genitore che sarà fissato in 30 giorni (non 20 giorni) dalla richiesta;
si fa anche eccezione per le scuole estive che vengono gestite nel modo seguente: i tre figli frequentano le scuole estive per quattro settimane intere;
il padre partecipa al costo per la metà con il limite massimo di Euro 500,00.
5. La madre si obbliga a disattivare i programmi di geolocalizzazione e controllo dei cellulari dei figli quando gli stessi si trovano con il padre.
6 a. Il padre si impegna a sottoscrivere l'autorizzazione con la quale il figlio può Per_1
uscire da scuola autonomamente a partire dal prossimo anno scolastico. Nel frattempo,
il padre si impegna ad andare a prendere il figlio all'uscita da scuola, vista la difficoltà
logistica di orari della madre.
6 b. Il padre avrà i figli con sé i fine settimana, a settimane alterne, dal sabato alle ore
12.15 fino a domenica alle ore 20.00, durante le ferie estive fino a domenica alle ore
20.30. I fine settimana di competenza del padre coincidono con i sabati in cui la madre lavora di pomeriggio. Il padre si impegna ad avere i figli con sé, nei propri fine settimana, già a partire dalle ore 8.30 di sabato qualora fosse libero da impegni lavorativi, comunicando la sua disponibilità qualche giorno prima alla madre. Nei casi 2 Si riporta il punto 5: „Tutte le spese straordinarie mediche e scolastiche saranno poste a carico di entrambi i genitori in ragione di una metà ciascuno (quelle mediche non mutuabili ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione medica, protesiche e terapeutiche, nonché quelle dentistiche e ortodontiche, spese per occhiali da vista, quelle scolastiche per rette, imposte e costi di iscrizione alle scuole di ogni grado, rette e tasse universitarie, corsi di specializzazione e master, per acquisto di libri di testo, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli, spese per gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose ( ad es. computer), cartella scuola inizio anno scolastico, attrezzatura tecnica specifica, spese di trasporto da e per la sede universitaria;
nello stesso modo verrà suddivisa la spesa relativa ad almeno un'attività sportiva, le spese artistiche, ricreative e di svago e pertinenti attrezzature ed abbigliamento, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, soggiorni estivi, di studio, sportivi, spese per il conseguimento della patente, spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relativi a mezzi di locomozione dei figli, viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio;
le altre spese voluttuarie (attività sportive o altro), saranno divise a metà tra i coniugi se previamente concordate. Le spese anticipate da un genitore dovranno essere rimborsate dall'altro genitore 20 giorni dalla richiesta, dietro presentazione di ricevuta o documento giustificativo. In ordine alla determinazione delle spese ordinarie e straordinarie riguardanti i figli, ci si riporta al protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Bolzano e successive modifiche”.
pagina 5 di 7 in cui non ha impegni lavorativi e produttivi di reddito il venerdì sera, è disposto a prendere i figli già venerdì sera alle ore 20.00 (dopo cena). Il padre avrà con sé i figli anche ogni martedì, dall'uscita della scuola fino alle ore 20.00, durante le ferie estive fino alle ore 20.30. Nelle settimane in cui non ha i figli con sé nel fine settimana avrà
con sé i figli anche i giovedì, sempre con lo stesso orario come per i martedì. Se nelle giornate di visita i figli non hanno scuola / asilo, il padre li prende alle ore 8.30 se è
libero dal lavoro. Se entrambi i genitori devono lavorare, i genitori si suddividono le spese per la babysitter.
7. Per le visite durante le ferie estive le parti concordano che ogni genitore avrà con sé i figli per due settimane, anche non consecutive. La madre comunicherà entro il mese di febbraio di ogni anno le due settimane al padre;
il padre comunicherà la sua decisione sulle due settimane entro il mese di marzo alla madre.
8. Con riferimento alle vacanze natalizie, di carnevale, pasquali e ognissanti, si conferma quanto concordato nelle conclusioni congiunte allegate alla sentenza sopra indicata3, con la sola eccezione che il riferimento alle ore 10.00 è da intendere alle ore
8.30.
pagina 6 di 7 9. Gli assegni familiari e/o l'assegno unico e qualsiasi altro sussidio, rimborso da erogarsi da enti pubblici o privati saranno percepiti per intero dalla signora , Pt_1
con la quale i figli saranno prevalentemente collocati. Per quanto riguarda questi sussidi, rimborsi, da erogarsi da enti pubblici o privati e per eventuali domande, ovvero richieste ad enti pubblici, i figli sono da considerarsi a carico esclusivo della madre al
100%. Ai fini di eventuali detrazioni fiscali i figli sono a carico di ciascun genitore al 50
%.
10. Per quanto non concordato con le presente conclusioni si rinvia a quanto già
statuito in sede di separazione.
11. Spese compensate tra le parti che rinunciano anche all'appello”.
Così deciso in Bolzano (BZ) in Camera di Consiglio, il 11/06//2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
a domenica alle 20.00; qualora la sig.ra avesse turno di lavoro il lunedì di Pentecoste, il padre si rende Pt_1 disponibile a tenere con sé i figli per il turno di lavoro della sig.ra ”. Pt_1
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta il punto 4: “Il signor contribuirà al mantenimento dei tre figli con la somma mensile di euro 150,00 per Pt_2 ciascun figlio, fino all'indipendenza economica degli stessi, e così complessivamente 450,00 euro mensili. Il contributo dovrà essere versato alla signora ogni 5 del mese;
il suddetto importo è soggetto a rivalutazione secondo gli indici Pt_1 Astat della Provincia di Bolzano con mese di riferimento gennaio 2024”. 3 Si cita i passaggi pertinenti del punto 7 delle conclusioni congiunte in sede di separazione:
“• Il padre potrà stare con i figli, ad anni alterni, per tutte le vacanze di ognissanti (per il 2024 staranno con la madre (dalla domenica 28 ottobre ore 19.30 a domenica 3 novembre) e nel 2025 con il padre).
• Il padre potrà inoltre tenere con sé i figli per una settimana rispettivamente la prima o la seconda ad anni alterni durante le vacanze natalizie, così come verrà alternato il 24 e il 25 dicembre: durante le vacanze natalizie 2024 i bambini staranno con la madre dal 24 dicembre al 31 dicembre (tranne il 25 dicembre dove i bambini staranno con il padre dalle ore 10.00 alle ore 20.30), e dal 31 dicembre ore 16.15 al 6 gennaio ore 19.30 staranno con il padre;
• Il padre potrà stare con i figli per metà vacanze per il carnevale e di quelle pasquali, alternando la divisione delle ferie (a Pasqua 2024 i figli staranno con la madre da giovedì 28 marzo a domenica 31 sera, staranno con il padre dalle ore 19.00 del 31 marzo, prelevandoli dalla nonna, fino a martedì 2 aprile ore 19.30, quando li riaccompagnerà dalla nonna). Nelle ferie di carnevale 2025 i figli staranno con il padre da sabato l marzo ore 12.20 a mercoledì 5 marzo ore 19.30; il 25.04.2024 i figli staranno con la madre;
Il primo maggio con il padre fino alle 19.30. Nella festività di Pentecoste del 2024, visto che in quel fine settimana è prevista la visita del padre, questi potrà tenere i figli da sabato 18 maggio ore 12.20