Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2938/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2938/2024 del R.V.G., avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
[...]
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] l'[...], C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2 mente domiciliati in Salerno, alla presso lo studio dell'avv. Luigi Palmieri che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
d , ere contratto matrimonio civile nel Comune di Salerno in data 27 maggio 2004 e che dalla loro unione erano nati due figli, Per_1
(13.05.2005) e (09.03.2010).
[...] Persona_2
, trascorsi oltr a data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, terminato con sentenza n. 282/2024 del 17.01.2024, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato: 1) L'affidamento della NO è condiviso e proseguirà, come Persona_3 statuito nella sentenza di o ne, a vivere nella casa di Via Domenico Coda n. 14, insieme alla madre, ed in particolare: la FI NO
[...]
è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ma con resid Per_3 iata presso la madre. Pertanto, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i ricorrenti potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la FI - relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute - dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della FI. I genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente e regolarmente sulle questioni SInificative relative alla FI NO. Salvo diverso accordo fra i genitori, la FI NO resterà con la madre in Via Domenico Coda n. 14 prevalentemente durante i giorni feriali. Il padre terrà con sé la NO a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola (o dalle ore 17:00 in periodo non scolastico) fino alla domenica sera dopo la cena. In particolare, dal primo fine settimana successivo alla separazione la bambina resterà con il padre, salvo diverso accordo fra i genitori. Resta inteso tra le parti che, in presenza di impegni professionali, ciascun genitore dovrà tempestivamente comunicare all'altro il proprio impedimento e concordare con lo stesso una diversa regolamentazione del diritto di visita. Durante le vacanze estive la NO trascorrerà un periodo di 15 giorni consecutivi con ciascun genitore e precisamente: nel corso del mese di agosto, la NO trascorrerà i primi quindici giorni con la madre e i secondi quindici giorni con il padre. Resta inteso tra le parti che qualsiasi accordo diverso da quello innanzi specificato, determinato da impegni professionali, dovrà essere previamente e consensualmente convenuto tra gli stessi coniugi. Rispetto alla frequenza scolastica: la madre si occuperà di portare/andare a prendere la bambina a scuola. Rispetto agli impegni ludico/sportivi: il padre si occuperà di portare/andare a prendere la FI NO. A partire dal primo Natale successivo al divorzio dei genitori, la NO trascorrerà il giorno dell'Immacolata, Natale (compresa la vigilia) con la madre, mentre il giorno di Santo Stefano e il Capodanno (compresa la vigilia) con il padre;
resterà con la madre nel giorno dell'Epifania. Negli anni successivi si proseguirà a parti invertite con le medesime scansioni temporali e salvo differente accordo fra le parti. La NO durante i periodi di chiusura della scuola permarrà presso la casa familiare, recandosi presso la casa del padre a seconda delle turnazioni prima precisate e relative ai singoli giorni di festa. Dalla prima festività pasquale successiva al divorzio, la NO trascorrerà la domenica di Pasqua con il padre ed il lunedì in Albis con la madre. Successivamente i genitori si alterneranno seguendo la relativa turnazione. I genitori si alterneranno con la NO nei singoli giorni a partire dalla prima festività successiva alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Inoltre, la NO trascorrerà con il padre il 19 marzo di ogni anno, salvo impegni della NO ed il giorno della festa della mamma con la madre, consentendo al padre di recuperare con la NO la domenica successiva alla festività, qualora la ricorrenza intervenga durante il fine settimana che la NO avrebbe dovuto trascorrere con il padre. 2) La casa familiare sita a Salerno in Via Domenico Coda n. 14, di proprietà della SI.ra e della NO è assegnata in godimento alla stessa. Parte_1 Persona_3
Il figl ne, non econo utosufficiente, risiederà invece con il padre e continuerà ad intrattenere rapporti costanti con entrambi i genitori, libero di determinare tempi e modi di frequentazione con gli stessi, anche relativamente alle feste natalizie e pasquali. Entrambi i genitori s'impegnano, comunque, a supportare i propri figli e, per la FI NO , anche quando quest'ultima avrà compiuto il diciottesimo anno Persona_3 di età conomicamente autosufficiente, a sostenerla economicamente durante gli studi universitari. 3) Il SI. s'impegna a corrispondere, a titolo di contribuzione al Parte_2 mantenimento della FI NO e del figlio maggiorenne non Per_3 economicamente autosufficiente mporto mensile di €. 600,00 (euro Per_1 seicento/00) pari ad €. 300,00 per figlio. Il predetto importo, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, sarà corrisposto, entro il giorno 27 di ogni mese, dal SI. tramite bonifico bancario sul conto corrente accesso Parte_2 presso l'Istitu te Dei Paschi di Siena n. 656703 intestato alla SI.ra
. Parte_1
e di contribuire al mantenimento dei figli, il SI. Parte_2 rinuncia alla percezione della quota di sua spettanza dell'a universale per la FI NO e per il figlio maggiorenne non economicamente Per_3 autosufficiente , acconsentendo che lo stesso sia percepito nella misura del Per_1
100% dalla si , la quale è fin d'ora autorizzata a richiederne Parte_1
l'erogazione dirett avore all'INPS. Il SI. provvederà in via esclusiva anche al pagamento di tutte le Parte_2 spese viamente concordante tra i genitori, contratte nell'interesse dei figli e . Per_1 Persona_3
4) Il si mpegna a corrispondere, a titolo di mantenimento Parte_2 dell'ex co ensile di €. 100,00 (euro cento/00) in favore della SI.ra
. Parte_1 mporto, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, sarà corrisposto, entro il giorno 27 di ogni mese, dal SI. tramite bonifico Parte_2 bancario sul conto corrente accesso presso l'Istitu te Dei Paschi di Siena n. 656703 intestato alla SI.ra ; Parte_1
5) I coniugi si concedono il reciproco ilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
6) I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza nell'interesse della FI NO. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 27 maggio 2004 nel Comune di Salerno tra nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
e , nato a [...] l'[...], C.F. C.F._1 Parte_2 [...] cr Atti Matrimonio del Comune C.F._2 to n. 47, Parte I) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di conSIlio del 24 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi