Sentenza 26 novembre 2021
Parere definitivo 24 maggio 2023
Decreto decisorio 11 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 26/11/2021, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/11/2021
N. 00651/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00723/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di NA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 723 del 2016, proposto da
C.E. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Valeri, Valerio Valeri ed Emidio Matteis, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma Viale G. Mazzini 11;
contro
Comune di Ceprano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Radice, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Faiola in Fondi Via Roma 72;
per l'esatto adempimento
dell’atto di concessione sottoscritto in data XX.9.2011 Rep. n. XX tra il Comune di Ceprano e la C.E. S.r.l., portante “Concessione del diritto d’uso irrevocabile delle coperture di capannoni industriali di proprietà comunale in località S. per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici”;
nonché per la condanna
del suddetto Comune all’integrale risarcimento dei danni subiti dalla Società ricorrente a causa dell’inadempimento degli obblighi previsti dalla richiamata concessione a carico dell’A.C.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ceprano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 12 ottobre 2016 e depositato il successivo giorno 24, la società C.E. S.r.l., premesso:
- che si è aggiudicata il bando di gara (D.D. n. XX del XX.06.2010) ad oggetto la concessione del diritto d'uso irrevocabile delle coperture dei capannoni industriali di proprietà comunale siti in località S. per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici, previa bonifica del sito da cemento amianto";
- che successivamente alla realizzazione e alla attivazione di n. 2 impianti fotovoltaici, in data XX.04.2013, il GIP presso il Tribunale di Frosinone ha disposto il sequestro preventivo degli impianti fotovoltaici in oggetto, in ragione della realizzazione dell’impianto in zona gravata da vincolo paesistico (aree boscate) in mancanza dell'autorizzazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo; e del “deposito incontrollato” di materiali contenenti amianto all’esterno dei capannoni;
- che all’esito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, è stata accertata e riconosciuta l’estraneità della ricorrente alle ipotesi di reato che avevano condotto al sequestro preventivo;
- che pur non essendovi la Società tenuta, la bonifica delle aree esterne ai capannoni è stata eseguita, secondo il piano approvato dalla ASL di Frosinone e tramite Ditta specializzata, a cura e spese della ricorrente;
- che tuttavia permane l’amianto (lastre di fibrocemento) nella struttura muraria dei capannoni, la cui bonifica spetta al Comune di Ceprano, proprietario dei manufatti;
- che stante tale situazione, il GUP presso il Tribunale di Frosinone, su istanza della Società, ha autorizzato in data XX.04.2016 il dissequestro dei (soli) impianti fotovoltaici, mantenendo però il sequestro sul sito in ragione della presenza dell’amianto nei capannoni;
- che il provvedimento di dissequestro (parziale) è stato trasmesso all’A.C. via PEC il XX.05.2016, con invito ad attivarsi per quanto di competenza al fine di ottenere il totale dissequestro ed evitare ulteriori gravi pregiudizi alla Società;
- che con la nota citata la Società ha manifestato la propria disponibilità a supportare economicamente l’Amministrazione, accollandosi i costi della bonifica (mediante incapsulamento dell’amianto) e degli urgenti e indifferibili lavori di manutenzione dei capannoni;
- che la richiesta è rimasta priva di ogni riscontro, così’ come nessun esito ha avuto il successivo sollecito in data XX.07.2016;
- che perdurando tale atteggiamento del Comune, che si pone peraltro in evidente contrasto con gli obblighi assunti dall’Amministrazione in seno al citato atto di Concessione del XX.09.2011 (cfr. art. 7 lettere a-b-c-e), l’Amministrazione, con pec del 24.07.2016, è stata nuovamente diffidata ad attivarsi per garantire al Concessionario la regolare gestione dell’impianto;
- che anche tale ultima intimazione non ha avuto alcun seguito da parte del Comune;
Tanto premesso, la ricorrente propone il presente ricorso per ottenere la condanna del Comune di Ceprano all’esatto adempimento dell’atto di concessione sottoscritto in data XX.09.2011 Rep. n. XX ed all’integrale risarcimento dei danni subiti a causa dell’inosservanza da parte dell’A.C. agli obblighi previsti a suo carico dalla richiamata concessione.
2) A sostegno della propria azione, la ricorrente deduce che l’art. 7 della Concessione, nel disciplinare gli obblighi a carico del concedente, prevede, tra l’altro:
- l’impegno a collaborare con il concessionario al fine di raggiungere la migliore gestione dell’opera (lett. a);
- l’impegno ad eliminare ogni impedimento alla regolare esecuzione dell’opera “inclusa la gestione della stessa” (lett. b);
- l’impegno a consentire la piena realizzazione e lo sviluppo di tutte le attività previste dal Concessionario “nell’ambito della propria programmazione e gestione dell’opera” (lett. e).
La lett. c) dello stesso art. 7 impone, inoltre, all’Amministrazione di consegnare le aree con i soprastanti capannoni industriali “libere da qualsiasi impedimento”.
Infine, l’art. 3 della Concessione riconosce al Concessionario una servitù di passaggio “sull’accesso principale e su tutti i passaggi necessari per l’accesso ai vari capannoni, alle relative coperture, alle cabine elettriche interne all’area recintata”.
Sulla base di tali clausole, deve ritenersi sussistente un preciso obbligo del Comune di attivarsi e fare quanto di sua competenza per eliminare ogni impedimento alla regolare, efficiente e remunerativa gestione degli impianti fotovoltaici, ai quali deve essere inoltre garantito il sicuro ed agevole accesso ai fini del corretto esercizio dell’attività e della manutenzione delle attrezzature.
3) Con atto depositato il 9 Novembre 2017, si è costituito in giudizio il Comune di Ceprano deducendo, con successive memorie, l’infondatezza del ricorso.
4) Alla pubblica udienza del 17 Novembre 2021, la causa è stata riservata per la decisione.
5) Il ricorso è infondato.
6) In primo luogo, rileva il Collegio che la ricorrente elencata la normativa contrattuale asseritamente violata (art. 7 lett. a), b) c) e), non indica espressamente quali sarebbero le violazioni commesse dal Comune; non indica in che modo, con quali atti o comportamenti, il Comune avrebbe violato le disposizioni citate.
7) In realtà, come riferito dal Comune resistente, sin dalla presentazione della offerta finalizzata all’ottenimento della concessione la “T. & C. Srl” (che successivamente avrebbe costituito la società concessionaria, odierna ricorrente), nella propria domanda dichiarava “di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione”, e con la sottoscrizione delle concessione si impegnava (art.3 dell’atto di concessione, pag.7) a provvedere “alla bonifica delle coperture attuali in cemento amianto dei capannoni industriali mediante rimozione delle coperture esistenti, smaltimento a discarica autorizzata dei materiali nonché alla bonifica del sito di insediamento dei capannoni stessi”.
E’ accaduto, però, che con decreto del XX.4.2013 il GIP presso il Tribunale di Frosinone disponeva il sequestro preventivo “dei capannoni con sovrastanti pannelli fotovoltaici, della cabina elettrica, dell’elettrodotto e delle aree limitrofe ai capannoni interessati dai rifiuti…”, e ciò nell’ambito del procedimento penale (conclusosi di recente con sentenza n.XX/21, all.30), che vedeva tra gli imputati anche l’allora legale rappresentante della T. & C. Srl ed il progettista autore delle relazioni allegate alla Scia presentata dalla C.E. Srl.
Il sequestro veniva motivato:
i) con l’avvenuta realizzazione dell’opera in mancanza dell’autorizzazione preposta alla tutela del vincolo boschivo;
ii) con l’avvenuto inizio dei lavori di realizzazione opere in zona sismica senza la preventiva autorizzazione della Regione Lazio-Genio Civile, in violazione delle normative antisismiche;
iii) con l’avvenuto “deposito incontrollato di rifiuti” posto che “…anziché smaltire l’amianto, come previsto dall’appalto, si è proceduto a tombarlo all’interno dei capannoni sotto un getto di calcestruzzo. Ed anche gli altri rifiuti provenienti dalle demolizioni sono stati stoccati in loco, senza adottare alcun tipo di precauzione idonea ad evitare il pericolo di contaminazione di aria, acqua e suolo. Dunque, in assenza di sequestro, si protrarrebbe la scellerata gestione di un sito caratterizzato da forte inquinamento”.
8) Pertanto, sebbene con la sentenza n.XX/2021 depositata il XX.7.2021 il Tribunale di Frosinone ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati agli imputati, ad eccezione del reato di cui al capo E), rimane il fatto che i lamentati impedimenti alla regolare, efficiente e remunerativa gestione degli impianti che la ricorrente imputa al Comune sono da attribuire allo stato di sequestro dell’area protrattosi fino all’emanazione della succitata sentenza.
9) La ricorrente, ritiene che l’Amministrazione dovrebbe immediatamente adoperarsi per:
i) eseguire la bonifica delle lastre di fibrocemento presenti nella struttura dei capannoni, mediante l’incapsulamento delle stesse ovvero con altra idonea metodologia di eliminazione dell’inquinamento, e la conseguente caratterizzazione delle strutture; ciò al fine di consentire il totale dissequestro del sito di insediamento dei capannoni sulle cui coperture sono ubicati gli impianti fotovoltaici;
ii) all’esito di quanto sopra, eseguire gli interventi di manutenzione dei capannoni, che versano da lungo tempo in stato di abbandono e fatiscenza, privi di porte e infissi e con ampie aperture sui lati a causa di crolli delle mura perimetrali.
10) In realtà, non risulta un espresso impegno del Comune di Ceprano, ad effettuare interventi di ristrutturazione dell’immobile.
Il Comune, nella propria memoria difensiva, rappresenta però l’intenzione di affidare a terzi, mediante procedura di evidenza pubblica, la gestione dell’immobile previa ristrutturazione a cura e spese dell’aggiudicatario.
Se tale intenzione non ha potuto sinora trovare attuazione, è perché l’immobile è sottoposto a sequestro dal 2013, per fatti imputabili, in tutto o in parte, alla stessa C.E.: realizzazione dell’opera in mancanza dell’autorizzazione preposta alla tutela del vincolo boschivo; inizio lavori in zona sismica senza la preventiva autorizzazione del Genio Civile; deposito incontrollato di rifiuti e comunque omessa o/parzialmente omessa bonifica dall’amianto.
11) Con riguardo alla bonifica delle lastre di fibrocemento presenti nel sito, osserva il Collegio che, in realtà, come dedotto dal Comune resistente, questa compete al Concessionario, come previsto all’art.3 dell’atto di concessione.
12) L’infondatezza delle pretesa della società ricorrente si riflette sulla domanda di risarcimento del danno che deve, quindi, essere ugualmente respinta.
Peraltro, con riguardo al mancato godimento delle tariffe incentivanti, il Comune resistente rappresenta che il GSE, con provvedimento dell’XX.4.2014 ed all’esito della verifica circa la sussistenza dei requisiti per l’erogazione degli incentivi per il fotovoltaico, disponeva la decadenza della C.E. Srl dal diritto alle tariffe incentivanti, sulla base delle seguenti considerazioni:
-la presenza del vincolo boschivo sull’area ove è ubicata la cabina elettrica;
-le caratteristiche dei moduli fotovoltaici, che sebbene installati in modo complanare alle falde non costituiscono gli elementi costruttivi della copertura dell’impianto;
-la presenza di ampie aperture sul lati dei capannoni industriali ove sono istallati i pannelli fotovoltaici;
- nonché le ulteriori ragioni elencate nella richiamata nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del XX.12.2013.
Pertanto, il mancato godimento degli incentivi non è certamente imputabile al Comune di Ceprano.
13) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di fondamento.
14) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di NA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 723/16 lo rigetta.
Condanna la ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000 (tremila), oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, cpa e iva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone menzionate.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Bucchi | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.