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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 31/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e per la Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trerè - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, promosso in proprio da
(C.F. ) con sede in Faenza (RA) via Parte_1 P.IVA_1
Romagnoli n. 50, con il patrocinio degli avv.ti Stefano Gori e Davide Traversa con domicilio eletto digitalmente presso gli indirizzi PEC e Email_1
Email_2
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore designato ex art. 41 co. 6 CCI;
rilevato in fatto che:
1.
ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale Parte_1 del proprio patrimonio, essendo a ciò legittimata a mente dell'art. 37 co. 1 e 2 CCI, deducendo di versare in una condizione di insolvenza dimostrata, inter alia, dalla pendenza di una procedura espropriativa sull'unico suo cespite immobiliare;
a tal riguardo, chiede d'urgenza al Tribunale l'emissione di misure cautelari atte a sospendere le imminenti aste, a tutela del patrimonio della debitrice e della par condicio creditorum.
1.2.
Orbene, in via preliminare, l'istanza di concessione delle misure protettive/cautelari ex art. 54 c. 1 CCI non può trovare accoglimento, difettando il relativo interesse: l'attività liquidatoria realizzata nella concorrente procedura esecutiva risulta, infatti, sovrapponibile a quella che verrebbe svolta in sede pagina 1 di 4 concorsuale dal curatore, il quale sarebbe peraltro facoltizzato a subentrarvi ex art. 216 c. 10 CCI, a riprova di una “comunione di scopo” delle due procedure sul piano sistematico. Va altresì rilevato che la pendenza della procedura esecutiva sul cespite in questione garantisce già di per sé la conservazione dell'attivo patrimoniale e il rispetto della par condicio creditorum. Inoltre, parte ricorrente non ha allegato alcun concreto periculum a sostegno dell'istanza, difettando nel ricorso specifiche deduzioni circa l'esistenza di un concreto e imminente rischio (es. prezzo base d'asta eccessivamente ribassato rispetto alle stime, ecc..) di dispersione o depauperamento dell'attivo che possa giustificare l'adozione delle misure richieste.
Non ricorrono pertanto i presupposti per la concessione interinale delle misure cautelari richieste e, peraltro, la presente decisione assorbe la necessità di procedere ai sensi dell'art. 55 c. 2 CCI.
2.
Ciò precisato, si ritiene sussistano tutti i presupposti per la declaratoria richiesta, in quanto:
• questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCI, posto che la sede sociale della ricorrente è posta nel relativo circondario e non ricorrono ragioni per collocare altrove il c.d. c.o.m.i. della ricorrente;
• il debitore, presentando l'istanza in proprio, ha per ciò stesso esercitato il proprio diritto di difesa, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza, come peraltro dallo stesso debitore ritenuto e argomentato nel corpo del ricorso;
• il debitore ha provveduto al deposito della documentazione prescritta dall'art. 39 co. 1 CCI;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCI;
inoltre, questi non possiede i requisiti di esonero previsti dall'art. 2 c. 1 lett. d) CCI;
come rilevabile per tabulas dall'esame dei bilanci allegati (attivo patrimoniale al 31.12.2024: € 411.135,67);
• il debitore si trova in stato di insolvenza secondo quanto previsto dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCI, come risulta dal contenuto del ricorso nonché dalla documentazione allegata;
a tal proposito può soggiungersi che la società ha tentato, anteriormente alla presentazione della istanza in parola, la strada del concordato cd. in bianco, poi abbandonato;
e, come detto, subisce la procedura espropriativa di cui sopra;
sicché, in definitiva, sussiste una condizione di insolvenza che non può essere regolata mediante l'accesso a strumenti alternativi alla LG.
• ai sensi dell'art. 49, ultimo comma, CCI, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00;
Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
DICHIARA
L' Controparte_1
[...]
(C.F. ) con sede in Faenza (RA) via Romagnoli n. 50 P.IVA_1
NOMINA giudice delegato il dott. Paolo Gilotta
pagina 2 di 4 NOMINA curatore il dott. ) di Ravenna Persona_1 C.F._1
che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore a) il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; b) la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 198 c. 2 CCII;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore. Ordina, altresì, al curatore di apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39
CCII, compreso il bilancio dell'ultimo esercizio presentato dal debitore successivamente alla pubblicazione della presente sentenza. Ove il debitore ometta la presentazione e il deposito di tale ultimo bilancio, dovrà provvedervi il curatore a norma dell'art. 198 c. 2 CCII.
FISSA in data 10.09.2025 ore 10:00
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il Tribunale di Ravenna, nell'aula 16 del predetto Tribunale (o nella diversa aula che verrà indicata, nel giorno prefissato, nel tabellone digitale posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande previste ex art. 201 co. 1 CCII e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
pagina 3 di 4 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Ravenna, Camera di Consiglio del 9.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Paolo Gilotta Dott. Giovanni Trerè
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e per la Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trerè - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, promosso in proprio da
(C.F. ) con sede in Faenza (RA) via Parte_1 P.IVA_1
Romagnoli n. 50, con il patrocinio degli avv.ti Stefano Gori e Davide Traversa con domicilio eletto digitalmente presso gli indirizzi PEC e Email_1
Email_2
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore designato ex art. 41 co. 6 CCI;
rilevato in fatto che:
1.
ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale Parte_1 del proprio patrimonio, essendo a ciò legittimata a mente dell'art. 37 co. 1 e 2 CCI, deducendo di versare in una condizione di insolvenza dimostrata, inter alia, dalla pendenza di una procedura espropriativa sull'unico suo cespite immobiliare;
a tal riguardo, chiede d'urgenza al Tribunale l'emissione di misure cautelari atte a sospendere le imminenti aste, a tutela del patrimonio della debitrice e della par condicio creditorum.
1.2.
Orbene, in via preliminare, l'istanza di concessione delle misure protettive/cautelari ex art. 54 c. 1 CCI non può trovare accoglimento, difettando il relativo interesse: l'attività liquidatoria realizzata nella concorrente procedura esecutiva risulta, infatti, sovrapponibile a quella che verrebbe svolta in sede pagina 1 di 4 concorsuale dal curatore, il quale sarebbe peraltro facoltizzato a subentrarvi ex art. 216 c. 10 CCI, a riprova di una “comunione di scopo” delle due procedure sul piano sistematico. Va altresì rilevato che la pendenza della procedura esecutiva sul cespite in questione garantisce già di per sé la conservazione dell'attivo patrimoniale e il rispetto della par condicio creditorum. Inoltre, parte ricorrente non ha allegato alcun concreto periculum a sostegno dell'istanza, difettando nel ricorso specifiche deduzioni circa l'esistenza di un concreto e imminente rischio (es. prezzo base d'asta eccessivamente ribassato rispetto alle stime, ecc..) di dispersione o depauperamento dell'attivo che possa giustificare l'adozione delle misure richieste.
Non ricorrono pertanto i presupposti per la concessione interinale delle misure cautelari richieste e, peraltro, la presente decisione assorbe la necessità di procedere ai sensi dell'art. 55 c. 2 CCI.
2.
Ciò precisato, si ritiene sussistano tutti i presupposti per la declaratoria richiesta, in quanto:
• questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCI, posto che la sede sociale della ricorrente è posta nel relativo circondario e non ricorrono ragioni per collocare altrove il c.d. c.o.m.i. della ricorrente;
• il debitore, presentando l'istanza in proprio, ha per ciò stesso esercitato il proprio diritto di difesa, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza, come peraltro dallo stesso debitore ritenuto e argomentato nel corpo del ricorso;
• il debitore ha provveduto al deposito della documentazione prescritta dall'art. 39 co. 1 CCI;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCI;
inoltre, questi non possiede i requisiti di esonero previsti dall'art. 2 c. 1 lett. d) CCI;
come rilevabile per tabulas dall'esame dei bilanci allegati (attivo patrimoniale al 31.12.2024: € 411.135,67);
• il debitore si trova in stato di insolvenza secondo quanto previsto dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCI, come risulta dal contenuto del ricorso nonché dalla documentazione allegata;
a tal proposito può soggiungersi che la società ha tentato, anteriormente alla presentazione della istanza in parola, la strada del concordato cd. in bianco, poi abbandonato;
e, come detto, subisce la procedura espropriativa di cui sopra;
sicché, in definitiva, sussiste una condizione di insolvenza che non può essere regolata mediante l'accesso a strumenti alternativi alla LG.
• ai sensi dell'art. 49, ultimo comma, CCI, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00;
Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
DICHIARA
L' Controparte_1
[...]
(C.F. ) con sede in Faenza (RA) via Romagnoli n. 50 P.IVA_1
NOMINA giudice delegato il dott. Paolo Gilotta
pagina 2 di 4 NOMINA curatore il dott. ) di Ravenna Persona_1 C.F._1
che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore a) il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; b) la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 198 c. 2 CCII;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore. Ordina, altresì, al curatore di apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39
CCII, compreso il bilancio dell'ultimo esercizio presentato dal debitore successivamente alla pubblicazione della presente sentenza. Ove il debitore ometta la presentazione e il deposito di tale ultimo bilancio, dovrà provvedervi il curatore a norma dell'art. 198 c. 2 CCII.
FISSA in data 10.09.2025 ore 10:00
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il Tribunale di Ravenna, nell'aula 16 del predetto Tribunale (o nella diversa aula che verrà indicata, nel giorno prefissato, nel tabellone digitale posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande previste ex art. 201 co. 1 CCII e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
pagina 3 di 4 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Ravenna, Camera di Consiglio del 9.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Paolo Gilotta Dott. Giovanni Trerè
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