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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/06/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 105/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC. – elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 presso i difensori in VIA TARCHINI 11 - 22077 OLGIATE COMASCO (CO) – rappresentata e difesa dagli Avv.ti TORCHIA EMILIANO e MOLTENI SABRINA appellante nei confronti di
(COD. FISC. – elettivamente domiciliata presso il difensore CP_1 P.IVA_2 in CORSO PESCHIERA 209 - 10138 TORINO (TO) – rappresentata e difesa dall'Avv.
CONTRO CP_2
appellata
(COD. FISC. – elettivamente domiciliata presso il Controparte_3 P.IVA_2 difensore in VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR 19 - 10123 TORINO (TO) – rappresentata e difesa dall'Avv. CONTENTI ILARIA appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Parte_1
Genova, contrariis reiectis, a totale riforma della sentenza n. 821/2023 del 29/12/2023 –
Tribunale di Imperia:
NEL MERITO:
1 1) respingere in toto le domande e relative conclusioni di cui alla comparsa di costituzione della terza chiamata;
2) accertare e dichiarare in capo alla , in persona del Legale Controparte_3
Rappresentante pro-tempore, l'esclusiva titolarità dei rapporti patrimoniali e/o economici per cui è causa, aventi ad oggetto le prestazioni professionali svolte dallo , in CP_1 persona del Legale Rappresentante pro-tempore, quale progettista – direttore dei lavori eseguiti presso la proprietà dell'opponente, sita in Ventimiglia (Im), Frazione Grimaldi, Via della Pace n. 20; per l'effetto
3) dichiarare tenuta e condannare la predetta , in persona del Legale Controparte_3
Rappresentante pro-tempore, a garantire, manlevare e tenere indenne la Parte_1
in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, da qualsivoglia pagamento,
[...]
qualsivoglia pronuncia e/o conseguenza pregiudizievole del presente giudizio, a cui
Contr dovesse essere tenuta in ipotesi di accoglimento della domanda svolta dallo Studio;
4) accogliere l'opposizione per i motivi esposti nella narrativa di primo grado e del presente giudizio di appello e, per l'effetto, annullare, revocare o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 182/14 emesso dal Tribunale di Imperia in data 16/4/14 – proced. monitorio n. 463/14 R.G., dichiarando che nulla è dovuto da Parte_1
allo
[...] CP_1
ovvero, in subordine e per il caso di denegato e non creduto accertamento dell'affidamento della Direzione Lavori da parte di allo , Pt_1 CP_1
5) ridurre le somme dovute per la sola attività di Direzione Lavori esclusa l'attività di
Progettazione poiché di competenza di come dalla stessa confessato;
Controparte_3
6) dichiarare la temerarietà della domanda svolta dallo e per l'effetto CP_1
dichiararla tenuta e condannarla al risarcimento di tutti i conseguenti danni ex art.96 c.p.c.;
IN PUNTO SPESE: con vittoria delle spese, diritti ed onorari del giudizio, ivi comprese le spese di CTU, di primo grado e di appello.”
Per l'appellata : “In via preliminare: - Dichiarare inammissibile e CP_1 manifestamente infondato ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. l'appello proposto dalla
[...]
, con ogni consequenziale pronuncia a riguardo. Parte_1
Nel Merito: - Rigettare in toto l'appello avversario, poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'efficacia della sentenza del Tribunale di Imperia n. 821/2023, pubblicata in data 29/12/2023, nell'ambito del procedimento R.G.N. 1773/2015, con le correzioni successivamente apportate dal medesimo Tribunale, come da provvedimento in atti.
2 Con vittoria di competenze e spese di giudizio, anche in applicazione dell'art. 96 cpc.”
Per l'appellata : “Piaccia all' Ecc.ma Corte d'appello di Genova, Controparte_3
Ogni contraria istanza disattesa e reietta
In via preliminare - Dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. l'appello proposto dalla , con ogni consequenziale pronuncia;
Parte_1
Nel Merito ed in ogni caso: - Rigettare in toto l'appello avversario, poiché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto - confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Imperia
n. 821/2023 del 29/12/2023.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio di secondo grado, ivi ricompresa la fase per la sospensiva”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 821/2023 del 29/12/2023, il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da Parte_1
, proprietaria e committente dei lavori di ristrutturazione di “Villa Violetta” a
[...]
Ventimiglia, nei confronti di , a cui era stata affidata la direzione dei predetti CP_1
lavori, al fine di opporsi al decreto ingiuntivo n. 182/2014 del 16/04/2014 con il quale il
Tribunale di Imperia ordinava a di pagare a la somma di euro Pt_1 CP_1
98.862,09 per compensi professionali rimasti insoluti, oltre interessi dalla data della domanda al saldo e spese legali. La società proprietaria dell'immobile, in particolare, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione passiva sia propria che del proprio legale rappresentante, nonché per difetto di valore probatorio della fattura prodotta in sede monitoria e per inadempimento degli obblighi professionali posti a carico di . CP_1
L'opponente chiamava altresì in causa al fine di sentire accertare Controparte_3
la sua esclusiva titolarità dei rapporti patrimoniali/economici oggetto di causa, in quanto project manager di tutte le opere di ristrutturazione di Villa Violetta e, per l'effetto, al fine si sentir dichiarare quest'ultima società a garantire, manlevare e tenere indenne Pt_1
Si costituivano e che chiedevano il rigetto delle CP_1 Controparte_3
domande avversarie.
Una volta istruita la causa ed esperita una CTU tesa ad accertare il corretto adempimento delle prestazioni affidate a , il Tribunale così decideva: «1) respinge le CP_1
domande formulate da di nei confronti di e Parte_1 Pt_1 CP_1 CP_3
2) per l'effetto, dichiara l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 182/2014 del
[...]
16/4/2014, confermando le statuizioni in esso contenute sia per capitale sia per interessi
3 sia per spese di procedura;
3) dichiara tenuta e condannata a Controparte_4
rifondere le spese di lite del presente giudizio a in misura pari a compensi per CP_1
euro 14.103,00 oltre 15% spese generali, Cap e Iva come per legge e a Controparte_3
in misura pari sempre a euro 14.103,00 oltre 15% spese generali, Cap e Iva come per legge, ponendo definitivamente a carico di i compensi di C.T.U. Parte_1
già liquidati in corso di causa».
Avverso tale decisione, con atto notificato in data 29/01/2024 proponeva appello dinanzi a questa Corte la quale instava anche per la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con separate comparse si costituivano e , le quali CP_1 Controparte_3 concludevano per il rigetto sia dell'appello che dell'istanza ex art. 283 c.p.c..
Con ordinanza in data 22/04/2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione per insussistenza dei requisiti di “fumus boni iuris” e “periculum in mora”; quindi, in data
16/05/2024 il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza del 26/02/2025 per rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352, comma 1, nn.
1, 2 e 3 c.p.c..
All'esito di tale udienza, il Consigliere Istruttore riservava la causa al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO – ERRATA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN ATTI.
Con il primo motivo, l'appellante denuncia l'erronea valutazione della documentazione in atti da parte del Giudice di primo grado, laddove quest'ultimo ha ritenuto che l'obbligazione di pagamento delle prestazioni professionali di debba essere posta a carico CP_1
di anziché di . Pt_1 CP_3
In particolare, viene contestato al Tribunale di aver mal interpretato i contratti stipulati tra e , e in particolare il contratto di servizi dell'8/06/2010 e il Pt_1 CP_3 contratto di project management del 2/03/2011. Ad avviso dell'appellante, la sentenza impugnata è caduta in un grave errore di valutazione, in quanto avrebbe omesso di considerare che: i) il contratto di servizi aveva ad oggetto anche la Direzione Lavori, poi affidata a in data 25/11/2010; ii) i pagamenti a favore della Direzione Lavori CP_1 venivano effettuati da e non da iii) quest'ultima, nel corso dei CP_3 Pt_1
lavori, ha eseguito pagamenti soltanto a favore di;
iv) il legale CP_3 rappresentante di scriveva una mail in cui diceva “non capisco come mai i CP_1
4 Contr miei committenti non ricevano queste comunicazioni: noi ( e CP_3 CP_5 lavoriamo per loro mica per AS [legale rappresentante di n.d.r.]”; v) in data Pt_1
4/08/2011 la Direzione Lavori emetteva notula nei confronti di;
vi) in data CP_3
5/08/2011 e 14/10/2011 trasmetteva sempre (e solo) a CP_1 CP_3
“Proposta di incarico professionale con oggetto Progetto e Direzione Lavori, Interventi
Strutturali, Collaudo statico, Variante finale per interne e Pratiche per richiesta certificato di agibilità” e “Riepilogo degli incarichi a varie commesse in essere con la società CP_3
.
[...]
Dedotto ciò, l'appellante conclude la doglianza lamentando: «I) la macroscopica violazione dell'art. 2721 cod. civ., avendo il Tribunale in persona del Giudice Onorario ritenuto provato un contratto senza che l'asserito creditore abbia fornito una CP_1 qualsivoglia prova scritta;
II) la macroscopica violazione dell'art. 2729, comma 2 cod. civ., avendo il Tribunale in persona del Giudice Onorario di fatto operato un ragionamento presuntivo pur trattandosi di fattispecie in cui è esclusa la prova testimoniale;
III) la macroscopica violazione dell'art. 2929, comma 1 cod. civ., avendo il Tribunale in persona del Giudice Onorario richiamato due sole presunzioni (richiamo al contratto di appalto con la e testimonianza del Sig. pur non essendo né gravi, né precise, né CP_6 Tes_1
tantomeno concordanti essendo infatti in aperto conflitto con le ulteriori risultanze istruttorie in alcun modo considerate e delle quali si dirà diffusamente infra;
IV) la macroscopica violazione degli artt. 132-116 cod. proc. civ. non avendo il Giudice motivato in relazione alle risultanze istruttorie che, all'evidenza, avrebbero portato ad un epilogo decisorio diametralmente opposto» (sic, pag. 9 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «Nel caso di specie, non vi può essere incertezza sul fatto che abbia inteso convenire in giudizio tanto più che CP_1 Pt_1 quest'ultima ha spiegato, a sua volta, domanda riconvenzionale in ordine ai medesimi fatti per cui è causa, riguardanti, pacificamente, la ristrutturazione dell'edificio “Villa Violetta” sito in Ventimiglia.
Per altro profilo la difesa di ha allegato la propria carenza di legittimazione per non Pt_1 avere intrattenuto rapporti contrattuali aventi ad oggetto l'incarico svolto dal convenuto opposto, atteso che tali rapporti sarebbero stati intrattenuti da di tal che Controparte_3
avrebbe dovuto chiedere il pagamento alla predetta terza chiamata in causa. CP_1
Anche tale eccezione è infondata: infatti, con il contratto di servizi dell'8/6/2010 (prod. 1 del terzo chiamato), ha affidato a la prestazione dei servizi Pt_1 Controparte_3
5 relativi al coordinamento della fase di progettazione, per la cui realizzazione le parti hanno pattuito di avvalersi di collaboratori scelti da in accordo con Controparte_3 Pt_1
Successivamente, in data 2/3/2011 e hanno sottoscritto Pt_1 Controparte_7
apposito contratto di appalto (prod. 3 del terzo chiamato) con il quale, al punto 4.2, Pt_1
ha dichiarato di aver affidato la direzione e la sorveglianza dei lavori, così come anche la direzione delle strutture in cemento armato e gli impianti, allo . CP_1
Sempre in data 2/3/2011, e hanno sottoscritto apposito contratto Pt_1 Controparte_3
(lettera di incarico di project management, prod. 4 del terzo chiamato) per affidare a quest'ultima l'incarico di supervisionare e coordinare tutti i partecipanti al progetto e, qualora necessario, sostenere spese in nome e per conto di (cfr. art. 3) che, Pt_1
debitamente documentate, le sarebbero state rimborsate. Vale la pena di richiamare anche i documenti (denuncia inizio attività, progetto architettonico e richiesta di autorizzazione paesaggistica) di cui alla prod. 6 di parte convenuta opposta, dall'esame dei quali emerge che la committente fosse in persona di , mentre Pt_1 Persona_1 progettista e direttore dei lavori l'Ing. dello Persona_2 CP_1
3. Nel merito, ha domandato di accertare e dichiarare in capo a Pt_1 Controparte_3
l'esclusiva titolarità dei rapporti patrimoniali e/o economici aventi a oggetto le prestazioni professionali svolte dallo presso la proprietà dell'opponente, dichiarando CP_1
tenuta e condannata la predetta a garantirla, manlevarla e tenerla Controparte_3
indenne.
Dato atto che la disamina dei documenti contrattuali di cui al paragrafo precedente già è sufficiente a provare che debba essere dichiarata tenuta ad assolvere le Pt_1
obbligazioni assunte nei confronti dello , anche le prove orali esperite in corso CP_1
di causa hanno consentito di confermare tale valutazione.
… Ne discende che le prestazioni professionali svolte dallo presso la proprietà CP_1 dell'odierno opponente, dovranno essere pagate da soprattutto in virtù di quanto Pt_1
dalla stessa sottoscritto in occasione della stipulazione con del Controparte_7
contratto di appalto del 2/3/2011 (prod. 3 del terzo chiamato) con il quale, al punto 4.2, medesima ha dichiarato di aver affidato la direzione e la sorveglianza dei lavori, Pt_1
così come anche la direzione delle strutture in cemento armato e gli impianti, allo CP_1
. Detta dichiarazione deve qualificarsi come confessione stragiudiziale fatta a un terzo
[...]
che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2730 e 2735 Cod. Civ., liberamente apprezzata da questo Giudice e valutata secondo prudente apprezzamento unitamente agli altri
6 argomenti considerati precedentemente, induce a ritenere provata la circostanza relativa all'affidamento degli incarichi a da parte di » (pagg. 8- 10) CP_1 Pt_1
II) Quanto alla comunicazione di inizio lavori (all. 5 alla CTU), nella quale si dovrebbe evincere «che già in data 25/11/2010 veniva dichiarato che l'impresa esecutrice era e Direttore Lavori l'Ing. , l'appellante omette di CP_8 Persona_2 CP_1
riferire che detta comunicazione è emessa dal seguente soggetto:
.
Quindi, non se ne può trarre alcunché in merito all'esistenza di un incarico conferito a da;
al contrario, se ne trae l'evidenza che era il legale CP_1 CP_3 rappresentate di a designare quale Direttori Lavori l'Ing. Parte_1 Persona_2
dello . CP_1
III) Quanto al “contratto di servizi” stipulato in data 8/6/2010 (doc. 1 ) tra i CP_3
seguenti soggetti:
Contiene la seguente previsione:
Quindi non vi era un conferimento di incarico a , ma la sola previsione CP_3 dell'eventualità di un conferimento, a determinate condizioni. Anche tale previsione va esattamente nel senso contrario rispetto alle censure dell'appellante.
IV) Quanto ai pagamenti che sarebbero stati effettuati a da CP_1 CP_3
non vi è nessuna indicazione dei documenti dai quali ciò si dovrebbe evincere
[...]
(“In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere- dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di
7 esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni” Cass. Sez. U., 16/02/2023, n. 4835,
Rv. 666889 - 02)
V) Quanto alla non meglio precisata mail dell'Ing. (nella quale avrebbe affermato Per_2
“non capisco come mai i miei committenti non ricevano queste CP_3
Contr comunicazioni: noi ( e lavoriamo per loro mica per AS”), non viene CP_5 fornita alcuna indicazione dall'appellante che consenta di identificare tale documento, rendendo così applicabile il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, di cui al capo che precede, secondo il quale il dovere della Corte d'appello di riesaminare un documento insorge a seguito di specifica menzione fatta dalla parte;
specifica menzione nella fattispecie carente. In ogni caso, per come viene riportata, quella attribuita all'Ing.
costituisce una frase non univoca, che potrebbe fare riferimento al ruolo di Pt_2
coordinamento di . Potrebbe trattarsi di una mera imprecisione CP_3
terminologica, che non inficia le valutazioni del Tribunale fondate sui documenti indicati in motivazione, dal tenore inequivocabile, significativo del rapporto diretto tra
[...]
e , o al limite mediato da , ma sempre e solo Pt_1 CP_1 CP_3
quale soggetto che metteva in contatto con la committente i soggetti da Parte_1
incaricare (a termini del primo contratto 8/6/2010) o rappresentante di Parte_1
(a termini del secondo contratto 2/3/20211), posto che: a) nel contratto 8/6/2010 era affidata a la prestazione di servizi relativi al coordinamento della fase di CP_3 progettazione così descritti: “attività di consulenza generale ai fini della progettazione”;
“ricerca e selezione dei professionisti e delle imprese italiane incaricate della progettazione”; “collaborazione e coordinamento con i professionisti incaricati della progettazione”; “aggiornamento della Committente circa lo stato della progettazione e sottoposizione alla stessa dei progetti relativi”, ma non era previsto né che l'incarico di progettazione fosse conferito a (che quindi non poteva “sub-appaltarlo”), CP_3 né che fosse a conferire l'incarico di progettazione;
b) quanto alla CP_3
direzione lavori si vedano i punti II), III) e VI); c) quanto al contratto 2/3/2011, era ivi previsto che operasse spendendo il nome di (v. il CP_3 Parte_1
punto che segue).
VI) Quanto alla “notula avente ad oggetto “Direzione Lavori” (doc. 6 )” CP_3
emessa in data 4/8/2011 da nei confronti di , si tratta di CP_1 CP_3 documentazione anch'essa non significativa, in quanto - stante l'interposizione di CP_9
[...
[...] [...]
in forza dell'ampio incarico ricevuto, tra la committenza ( e i
[...] Parte_1 vari soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento presso la proprietà della committenza - può essersi ingenerato qualche equivoco a livello di comunicazione in certi momenti o errore nell'emissione della documentazione fiscale. Fermo restando che quanto Contr al pagamento della notula emessa da nei confronti di in data CP_3
4/8/20211 era previsto nel contratto del 3/3/2011 (doc. 4) che il Project Manager era autorizzato a sostenere spese in nome e per conto del committente
VII) Quanto al contratto di procacciamento di affari tra e , cui CP_3 CP_8
è stato conferito l'appalto per l'esecuzione delle opere, si tratta di questione del tutto irrilevante, dati i compiti affidati al Project Manager e posto che il contratto di appalto (doc.
3 ) è stato stipulato direttamente tra e CP_3 Parte_1
e al punto 4.2 prevedeva CP_10
VIII) Quanto all'affermazione secondo cui «E valga il vero, tanto che la stessa CP_3 confessava che “subappaltava i precisati interventi di progettazione, alle società
[...]
Contr
e (pag. 7 comparsa di risposta)», la stessa sarà esaminata nell'ambito del CP_5
terzo motivo.
IX) Quanto, infine, alla affermazione secondo la quale «Ma non solo: sempre successivamente al contratto 02/03/2011, in data 05/08/2011 (v. doc. 4 memoria 183 c. 6
n. 2 c.p.c. pag. 2) lo trasmetteva a (non a Pt_1 CP_1 CP_3
“PROPOSTA DI INCARICO PROFESSIONALE con oggetto PROGETTO E Pt_1
9 DIREZIONE LAVORI INTERVENTI STRUTTURALI … COLLAUDO STATICO …
VARIANTE FINALE PER INTERNE E PRATICHE PER RICHIESTA CERTIFICATO DI
AGIBILITÀ” e in data 14/10/2011 (v. doc. 4 memoria 183 c. 6 n. 2 c.p.c. pag. 5) Pt_1 trasmetteva un “RIEPILOGO DEGLI INCARICHI RELATIVI A VARIE COMMESSE IN
ESSERE CON LA ”. Perché tale corrispondenza non veniva Controparte_11
inviata a posto che a dire della convenuta lo e Pt_1 CP_1 CP_3 non avevano alcun tipo di rapporto?», anche qui l'appellante evita di considerare che, in forza del contratto 2/3/2011, teneva i rapporti con i vari soggetti che a CP_3 vario titolo intervenivano nelle opere in corso presso l'immobile di proprietà di
[...]
ma tali rapporti erano tenuti da non solo per conto, ma anche Pt_1 CP_3
in nome di in capo alla quale si costituivano diritti e obblighi nascenti Parte_1
da tali rapporti.
2) SECONDO MOTIVO – ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver travisato e omesso di valutare il contenuto delle prove orali, con conseguente violazione degli artt.
132-116 c.p.c..
Innanzitutto, sostiene che il Tribunale abbia travisato le deposizioni dei testi Pt_1 Tes_1
e , in quanto: a) da una parte, avrebbe assegnato troppa importanza alla Tes_2 testimonianza di , il quale aveva comunque affermato che “la progettazione era stata Tes_1 subappaltata o meglio affidata da a ”, nonché aveva dichiarato di CP_3 CP_1 non sapere se “la ha affidato la direzione lavori, la direzione delle Parte_1
strutture in cemento armato e degli impianti, inerenti il cantiere di Villa Violetta, allo studio
Contr
”; b) dall'altra, avrebbe distorto le dichiarazioni di ritenendo erroneamente Tes_2
provata la sussistenza di un rapporto obbligatorio tra e . Pt_1 CP_1
L'appellante, poi, denuncia l'omessa valutazione delle altre prove orali, dal momento che il
Giudice ha richiamato nelle proprie motivazioni solo le dichiarazioni di due dei sette testimoni ascoltati nel corso dell'istruttoria. In particolare, ci si duole dell'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dalla teste , la quale, all'udienza del Tes_3
27/11/2019 aveva rappresentato che si metteva d'accordo con Pt_1 Persona_3
[rappresentante di , n.d.r.] che poi si metteva d'accordo con gli altri;
CP_3 non dava incarichi a nessun altro … non ha mai affidato niente a nessuno». Pt_1 Pt_1
Ciò premesso, l'appellante conclude insistendo per la fondatezza delle domande avanzate in primo grado, in quanto, «benché lo STUDIO A&A fosse gravato dalla prova del contratto, non solo la prova non è stata raggiunta, ma addirittura pur non essendo Pt_1
10 tenuta a farlo, ha dimostrato che nessun contratto esisteva» (così, pag. 11 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Nella sentenza impugnata dopo la premessa già sopra riporta («Dato atto che la disamina dei documenti contrattuali di cui al paragrafo precedente già è sufficiente a provare che debba essere dichiarata tenuta ad assolvere le obbligazioni assunte Pt_1
nei confronti dello , anche le prove orali esperite in corso di causa hanno CP_1
consentito di confermare tale valutazione»), si legge: «In particolare, il teste , Tes_4 all'udienza del 2/7/2019, ha confermato di aver “assistito agli incontri di cantiere tra l'Ing.
e AS, non ricordo le date, forse era il 2012” (legali rappresentanti il primo di Per_2
e il secondo, all'epoca, di;
inoltre, la teste CP_1 Pt_1 Testimone_5
(escussa all'udienza del 27/11/2019), la quale all'epoca lavorava presso ha riferito: Pt_1
“Avevo la procura del sig. AS per fare bonifici tramite banche: posso dire che tutti i bonifici erano a favore di , ma non ricordo con precisione l'importo di euro CP_3
11.000,00; eravamo convinti che i soldi poi venissero trasferiti da a chi di CP_3
dovere, compreso;
aveva incarico di seguire i lavori nel loro CP_1 CP_3 insieme, compresa la parte finanziaria ed i relativi pagamenti”. Dalle dichiarazioni rese, si evince, da una parte, che vi sono stati contatti personali e diretti, proprio nel cantiere per cui è causa, tra i responsabili di e e, dall'altra, che sia l'allora Pt_1 CP_1
rappresentante legale di sia chi aveva la procura per i pagamenti erano a Pt_1
conoscenza del fatto i soldi erano trasferiti, per il tramite di a chi di Controparte_3
dovere, compreso .» CP_1
II) La valutazione delle testimonianze appare corretta, considerando che le dichiarazioni, alquanto generiche e dubitative, del teste circa l'affidamento degli incarichi allo Tes_1
STUDIO A&A non possono superare quanto emerge dalla documentazione esaminata, mentre il Giudice ha ritenuto rilevante la conferma di contatti diretti tra l'Ing. e Per_2
Kashkin; per la stessa ragione;
quanto alla teste , ugualmente il Giudice ha Tes_5
ritenuto di attribuire rilevanza solo alla parte delle dichiarazioni concernente i pagamenti, non a quelle in cui la teste escludeva l'esistenza di rapporti diretti tra e Parte_1
; sempre per la stessa ragione non possono essere prese in considerazione CP_1 le dichiarazioni della teste cui fa riferimento l'appellante. Tes_6
III) La valutazione, insomma, appare coerente con la premessa – di cui al punto I) - alla quale fa seguito la valutazione medesima, ragion per cui sono state valorizzate, ad abundantiam, solo le dichiarazioni compatibili con il contenuto dei documenti.
11 Contr IV) Contrariamente a ciò che sostiene l'appellante («Dunque lo studio non forniva prova scritta del contratto»), è evidente che il Tribunale nella sentenza impugnata si è basato, per ritenere l'esistenza del contratto, sulla documentazione scritta alla quale ha fatto puntuale riferimento nella motivazione che si è riportata e alla quale peraltro si è fatto anche qui riferimento nel corso della disamina dei motivi di appello sino a questo punto trattati, come anche nel terzo motivo..
3) TERZO MOTIVO – CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE.
Con il terzo e ultimo motivo, l'appellante lamenta la contraddittorietà della sentenza impugnata laddove «il Tribunale, dopo avere espressamente dichiarato che “ ha Pt_1
affidato a la prestazione dei servizi relativi al coordinamento della fase Controparte_3 di progettazione”, ha ritenuto la pretesa monitoria fondata pur avendo lo CP_1 azionato sia il credito relativo all'attività di progettazione sia il credito relativo all'attività di
Direzione Lavori nei confronti di (sic, pag. 11 dell'atto d'appello). Ad avviso di Pt_1
la pronuncia di primo grado sarebbe incorsa in una violazione dell'art. 2733 c.c. Pt_1
«in quanto, pur avendo confessato di avere affidato allo CP_3 CP_1
l'incarico per la progettazione [cfr. pag. 7 della comparsa di risposta nel giudizio di primo grado], il Tribunale in persona del Giudice Onorario ha confermato l'ingiunzione in forza della quale lo , in difetto di prova, ha chiesto la condanna di anche in CP_1 Pt_1 riferimento all'attività di progettazione» (così, pag. 12 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
La pretesa ammissione della difesa di è smentita dalla lettura della pag. CP_3
7 della comparsa di risposta laddove si legge: «B) La , giusto il punto 1. ii) del CP_3
Contr sopraccitato contratto, subappaltava i precisati interventi di progettazione, alle società
e alle quali pagava il relativo compenso, fatturando invece il proprio, come sopra CP_5
stabilito, alla emettendo la fatt. n. 3 del 30.10.10 (doc. n. 2)», con Parte_1 riferimento alla descrizione dell'oggetto dell'incarico fatta alla pagina precedente:
«L'oggetto dell'incarico, nello specifico, prevedeva (doc. 1 pag. 1): 1) Attività di consulenza generale ai fini della progettazione;
2) Ricerca e selezione dei professionisti e delle imprese italiane incaricate della progettazione;
»
Si tratta del contratto di servizi 8/6/2010 (prod. 1 ) di seguito riprodotta CP_3
per quanto qui interessa
12 Laddove è del tutto evidente che non di subappalto si tratta ma appunto di ricerca del soggetto da incaricare della progettazione, proprio perché – non essendo incaricata della progettazione – non può “subappaltarla”. Anche i pagamenti venivano CP_3 fatti in nome e per conto di a prescindere dall'aspetto fiscale. Parte_1
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore di ciascuna delle parti appellate, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare;.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Non sussistono i presupposti per l'emissione di pronuncia ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
13 1) rigetta l'appello proposto da avverso l'impugnata Parte_1
sentenza n. 821/2023 pronunciata inter partes in data 29/12/2023 dal Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 14.313,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore di ciascuna delle parti appellate e . CP_1 CP_3
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.
Genova, 28/05/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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