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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 21/05/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2106/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela LUCIANI, ha emesso la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2106 dell'anno 2021
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola D'Angelo C.F._2 opponenti
E
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore (C.F. - P.IVA , e per essa P.IVA_1 P.IVA_2 la mandataria in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3 P.IVA_2
Marco Pesenti opposta
Fatto e Diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 567/2021
[...] del Tribunale di Campobasso, a mezzo del quale è stato loro ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 56.393,51, oltre interessi e spese Controparte_1 della procedura monitoria, quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento per prestito personale n. 13138662, da loro stipulato con Controparte_3
Hanno chiesto di dichiarare la nullità del d.i. opposto e, di conseguenza, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, per le seguenti ragioni:
I. in quanto il d.i. sarebbe stato richiesto ed ottenuto da un soggetto privo di legittimazione attiva, ossia la , quale mandataria Controparte_2 dalla;
CP_1 Parte_3
1
R.G. N. 987/2021
II. per omessa attivazione della procedura di mediazione obbligatoria;
III. in quanto il d.i. sarebbe stato emesso in violazione dell'art. 1264 c.c., non essendo stata loro notificata né la cessione del credito dalla
[...] alla né quella da Controparte_3 Controparte_4 CP_ quest'ultima alla;
Controparte_5
IV. in quanto il d.i. sarebbe stato emesso in violazione dell'art. 1186 c.c., non essendo stata loro notificata la decadenza del beneficio del termine;
V. per carenza di prova scritta del credito azionato;
VI. in ragione della nullità dei contratti di finanziamento per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, in violazione degli artt. 1344 c.c. e 117 TUB. Hanno a tal proposito rilevato che la banca avrebbe provveduto ad effettuare addebiti di somme non dovute, non risultanti nel TAEG, e che avrebbe applicato interessi anatocistici;
VII. in ragione della violazione dell'art. 1815, comma II, c.c., in relazione alle clausole relative agli interessi compensativi e moratori applicati, in quanto superiori al tasso soglia di usura.
Si è costituita in giudizio l'opposta specificamente Controparte_1 contestando tutte le censure ex adverso formulate e chiedendo:
- in via preliminare, di concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- di concedere un termine per attivare il procedimento di mediazione obbligatoria, da introdurre dopo la decisione sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, ex art. 5 comma 4 d.lgs. n. 28/2010;
- nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, la condanna degli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 56.393,51, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito sulla quota capitale residua, o della diversa somma accertata nel corso del giudizio,
o in ulteriore subordine della residua somma ancora dovuta in linea capitale, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117 comma 7 TUB.
Con ordinanza del 9.05.2022 è stata rigettata la richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo formulata dall'opposta, ed all'esito è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, con esito negativo.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante una C.T.U. contabile.
All'udienza del 25.11.2024 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi allo scrivente giudice, riportandosi alle richieste ed alle deduzioni già in precedenza formulate.
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2 R.G. N. 987/2021
I. Sulla carenza di legittimazione attiva di , Controparte_2 quale mandataria dalla Parte_4
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva di è priva Controparte_2 di pregio e deve essere rigettata.
Sul punto si rileva che sin dal ricorso monitorio è stata prodotta la procura notarile del 9.12.2020, mediante la quale la mandante ha Controparte_1 nominato (poi divenuta previo cambio di CP_6 Controparte_2 denominazione avvenuto per assemblea in data 14.12.2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165, come si evince dalla visura camerale in atti) quale mandataria, autorizzandola a compiere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti sostanziali e processuali, anche ai sensi dell'art. 77 c.p.c., per lo svolgimento dell'attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti da lei vantati nei confronti di terzi.
è dunque evidentemente munita del potere di agire per il Controparte_2 recupero del credito di cui trattasi, vantato da nei Controparte_1 confronti degli opponenti.
II. Sulla notifica della cessione del credito dalla Controparte_3 alla e da quest'ultima alla
[...] Controparte_4
Controparte_1
Gli opponenti hanno poi lamentato l'omessa notifica nei loro confronti delle due cessioni del credito suindicate, richiamando il disposto dell'art. 1264 c.c., e dunque contestando l'efficacia delle cessioni nei loro confronti, senza invece contestare né l'esistenza del contratto di cessione in sé, né l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Si rileva sul punto che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., per cui dal momento della pubblicazione la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto.
La censura appare dunque priva di pregio, essendo stato prodotto dall'opposta l'avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 T.U.B. da
[...]
pubblicato nella Gazzetta Controparte_3 Controparte_4
Ufficiale Parte Seconda n. 88 del 27.07.2013.
L'opposta ha altresì documentalmente provato di aver regolarmente notificato a entrambi gli opponenti l'intervenuta cessione del credito da Controparte_3
(in nome e per conto di a Banca
[...] Controparte_4
IFIS S.p.A., tramite lettera raccomandata n. 64961792261-6 per Parte_1
e n. 66559344773-2 per , entrambe tornate al mittente per Parte_2 compiuta giacenza.
3 R.G. N. 987/2021
Ebbene, è chiaro che la scelta di non provvedere al ritiro delle raccomandate da parte degli odierni opponenti non può riverberarsi sull'opposta, con la conseguenza per cui anche la predetta cessione del credito deve ritenersi senza dubbio efficace nei loro confronti, ex art. 1264 comma 1 c.c.
III. Sulla notifica della decadenza del beneficio del termine
Gli opponenti hanno altresì rilevato che non sarebbe stata loro mai notificata la decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c., ragion per cui tale effetto non si sarebbe mai verificato nei loro confronti.
Hanno richiamato il disposto dell'art. 40 TUB, per cui la Banca potrebbe procedere alla risoluzione del contratto solo in caso di mancato pagamento di sette rate, anche non consecutive, circostanza che non si sarebbe verificata nell'ipotesi in esame.
Hanno poi rappresentato che il contratto di finanziamento, all'art. 7, prevede che in caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, il finanziatore può richiedere l'integrale pagamento entro 30 giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, contestando la sussistenza di tale diritto in capo alla controparte, per non aver mai notificato loro la lettera di richiesta dell'intero debito.
Anche tale censura è priva di pregio.
Si legge infatti nella CTU in atti che gli opponenti hanno pagato solo 19 rate del finanziamento (rispetto alle 120 previste, come da piano di ammortamento in atti), ragion per cui non vi è dubbio che si sia verificata nel caso di specie la condizione posta dall'art. 40 TUB, considerato che le rate non pagate sono ben più di sette.
Si rileva poi che l'opposta ha anche fornito la prova di aver notificato, tramite raccomandate a.r. del 2/03/2015 (entrambe tornate al mittente per compiuta giacenza) sia a che a la predetta Parte_1 Parte_2 decadenza dal beneficio del termine, derivante dal mancato versamento delle rate nei termini stabiliti, con contestuale richiesta di rimborso in unica soluzione dell'intero credito, essendosi verificata la risoluzione del contratto.
La banca ha dunque agito conformemente a quanto previsto dal citato art. 7 del contratto, avendo atteso sino al 6.09.2021 (e dunque per più di sei anni dalla notifica della decadenza dal beneficio del termine) per iscrivere a ruolo il ricorso per decreto ingiuntivo, mediante il quale ha chiesto giudizialmente il pagamento dell'intero importo dovuto.
Ciò posto, ribadito anche in questo caso che la scelta di non provvedere al ritiro delle raccomandate da parte degli odierni opponenti non può riverberarsi sull'opposta, anche l'eccezione in questione deve essere rigettata.
IV. Sull'asserita carenza di prova scritta del credito azionato
È destituita di fondamento anche la censura volta a contestare la validità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato.
4 R.G. N. 987/2021
Occorre premettere, in punto di diritto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione, nel quale deve essere accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto); il giudizio non ha invece ad oggetto la verifica della sussistenza dei requisiti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento.
E' noto poi che in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero di altri fatti estintivi, impeditivi, modificativi (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto, quale attore sostanziale, a dover provare i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata nella fase monitoria, in applicazione del principio sancito dall'art. 2697 c.c., secondo cui è onere di colui che pretende soddisfazione di un diritto in via giudiziale provare i fatti costitutivi del diritto stesso.
Nel caso di specie ha correttamente adempiuto all'onere Controparte_1 della prova su di lei gravante: ha infatti allegato l'inadempimento ed ha prodotto, sin dalla fase monitoria, il contratto di finanziamento stipulato tra gli opponenti e la in data 23.07.2012; ha quindi in questa sede Controparte_3 depositato anche il piano di ammortamento.
V. Sulle ulteriori eccezioni degli opponenti
Gli opponenti/debitori hanno invece allegato una serie di fatti asseritamente estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'altrui pretesa, e, come sopra visto (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001), della relativa prova essi devono ritenersi gravati.
Più nello specifico, essi hanno eccepito:
- l'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato;
- che la banca avrebbe provveduto ad effettuare addebiti di somme non dovute, non risultanti nel TAEG;
- l'applicazione di interessi anatocistici;
- la violazione dell'art. 1815, comma II, c.c., in relazione alle clausole relative agli interessi compensativi e moratori applicati, in quanto superiori al tasso soglia di usura.
Non può condividersi la doglianza circa l'asserita indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato.
Nel contratto in atti risultano infatti chiaramente indicate tutte le condizioni economiche applicate, anche in relazione al tasso di interesse.
5 R.G. N. 987/2021
Risultano in particolare correttamente indicati il tasso corrispettivo TAN (nella misura fissa del 10,29%), il TAEG, nella misura dell'11,27% (con specifica indicazione di tutte le voci che hanno concorso al calcolo dello stesso), tutti i costi ulteriori derivanti dal contratto, il tasso di mora sulle rate scadute, indicato nella misura del 15%, con clausola di salvaguardia che riconduce comunque il tasso di mora al tasso soglia determinato ai sensi di legge.
Quanto alla circostanza per cui la banca avrebbe provveduto ad effettuare addebiti di somme non dovute, non risultanti nel TAEG, si rileva in primo luogo l'estrema genericità della censura, non essendo stato nemmeno indicato quali sarebbero le somme indebitamente addebitate.
Si rileva in ogni caso che, quanto all'ISC o TAEG, esso è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che non rientra tra i tassi, prezzi ed altre condizioni. Ne deriva che, se nemmeno nel caso in cui esso non sia stato indicato è applicabile la sanzione della nullità ex art. 117 TUB (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 4597/2023), a maggior ragione ciò deve valere nel caso di indicazione di un TAEG inferiore a quello effettivo.
Il TAEG/ISC non rappresenta, infatti, una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa, finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Part L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 T.U.B.
Ad abundantiam (essendo stata la questione esaminata in sede di consulenza tecnica), si rileva che il CTU ha ricalcolato il TAEG contrattuale, includendovi il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, le spese di istruttoria e apertura della pratica, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, le spese per assicurazione o garanzie, le altre spese contemplate dal contratto.
Ha dunque rilevato un Tasso Effettivo Globale pari al 11,5268%, che presenta una minimale divergenza rispetto a quello indicato nel contratto stipulato (11,27%), derivante dalla circostanza per cui l'istituto non avrebbe incluso nel calcolo del TAEG il costo della polizza assicurativa.
La circostanza non rileva, tuttavia, nel caso di specie, in quanto, come osservato dall'opposta, è sufficiente esaminare il contratto in questione per rendersi conto che la polizza sottoscritta dal cliente è facoltativa.
Ne deriva che essa non deve essere necessariamente inclusa nel calcolo del TAEG, ex art. 121 comma 2 TUB, per il quale “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Si desume dalla citata norma che l'onere de quo può ritenersi “obbligatorio” e dunque rientrare nel calcolo del TAEG, solo allorquando il premio assicurativo si pone in rapporto di sinallagmaticità con la concessione del finanziamento o con
6 R.G. N. 987/2021
l'applicazione di determinate condizioni, pena l'impossibilità di concludere il contratto o di accedervi a quelle condizioni.
Ebbene, gli opponenti non hanno a tal proposito né provato, né tantomeno allegato nulla, ed anzi la natura facoltativa della polizza emerge documentalmente, dalla stessa lettera del contratto in atti.
Non potendosi ritenere dimostrata la natura obbligatoria della polizza, ne deriva che non ricorre alcuna violazione in punto di esattezza del TAEG, in quanto lo stesso è coincidente a quello indicato in contratto.
Anche le censure proposte in tema di anatocismo ed usura sono estremamente generiche, risultando la contestazione contenuta in citazione non sufficientemente chiara e specifica.
E' noto che il convenuto (e dunque nel caso di specie l'opponente, quale convenuto sostanziale) ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore (e dunque dall'opposto, attore sostanziale) a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., e dunque ammessi, senza necessità di prova, ove la parte non abbia inteso contestarne la veridicità o si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23/03/2022).
Quanto all'anatocismo asseritamente operato dalla banca, si osserva che gli opponenti non hanno precisato quali sarebbero gli addebiti che essi ritengono non dovuti, non hanno proposto conteggi alternativi, non hanno chiarito in che modo tale fenomeno si sarebbe verificato e non hanno depositato alcuna documentazione a supporto delle loro asserzioni.
Allo stesso modo, quanto alla dedotta applicazione di interessi usurari, gli opponenti non hanno indicato né quale sarebbe la somma indebitamente richiesta dalla banca in virtù dell'applicazione di interessi illegittimamente calcolati, né specificato il tasso di interesse in concreto applicato, né indicato quale fosse il tasso soglia tempo per tempo vigente.
Invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui il debitore che intenda dimostrare l'usurarietà degli interessi pattuiti “è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass. S.U. n. 19597/2020).
Si osserva comunque sul punto, ad abundantiam, che il Tasso Soglia Usura al 23/07/2012 – data di stipula del finanziamento – era pari al 19,4250%, e che i tassi di interesse previsti dal contratto di cui trattasi (sopra riportati) sono tutti inferiori ad esso, come del resto confermato anche nella CTU in atti.
***
Per tutte le ragioni sinora esposte l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del d.i. opposto n. 567/2021 del Tribunale di Campobasso.
***
7 R.G. N. 987/2021
VI. Le spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle caratteristiche e della natura dell'attività prestata, nonché del valore dell'affare, secondo i parametri minimi del relativo scaglione tabellare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in atti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONFERMA il d.i. opposto n. 567/2021 del Tribunale di Campobasso;
3. CONDANNA gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1 forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
4. PONE le spese della CTU, così come già in precedenza liquidate, definitivamente a carico degli opponenti soccombenti.
Campobasso, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela LUCIANI, ha emesso la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2106 dell'anno 2021
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola D'Angelo C.F._2 opponenti
E
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore (C.F. - P.IVA , e per essa P.IVA_1 P.IVA_2 la mandataria in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3 P.IVA_2
Marco Pesenti opposta
Fatto e Diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 567/2021
[...] del Tribunale di Campobasso, a mezzo del quale è stato loro ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 56.393,51, oltre interessi e spese Controparte_1 della procedura monitoria, quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento per prestito personale n. 13138662, da loro stipulato con Controparte_3
Hanno chiesto di dichiarare la nullità del d.i. opposto e, di conseguenza, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, per le seguenti ragioni:
I. in quanto il d.i. sarebbe stato richiesto ed ottenuto da un soggetto privo di legittimazione attiva, ossia la , quale mandataria Controparte_2 dalla;
CP_1 Parte_3
1
R.G. N. 987/2021
II. per omessa attivazione della procedura di mediazione obbligatoria;
III. in quanto il d.i. sarebbe stato emesso in violazione dell'art. 1264 c.c., non essendo stata loro notificata né la cessione del credito dalla
[...] alla né quella da Controparte_3 Controparte_4 CP_ quest'ultima alla;
Controparte_5
IV. in quanto il d.i. sarebbe stato emesso in violazione dell'art. 1186 c.c., non essendo stata loro notificata la decadenza del beneficio del termine;
V. per carenza di prova scritta del credito azionato;
VI. in ragione della nullità dei contratti di finanziamento per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, in violazione degli artt. 1344 c.c. e 117 TUB. Hanno a tal proposito rilevato che la banca avrebbe provveduto ad effettuare addebiti di somme non dovute, non risultanti nel TAEG, e che avrebbe applicato interessi anatocistici;
VII. in ragione della violazione dell'art. 1815, comma II, c.c., in relazione alle clausole relative agli interessi compensativi e moratori applicati, in quanto superiori al tasso soglia di usura.
Si è costituita in giudizio l'opposta specificamente Controparte_1 contestando tutte le censure ex adverso formulate e chiedendo:
- in via preliminare, di concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- di concedere un termine per attivare il procedimento di mediazione obbligatoria, da introdurre dopo la decisione sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, ex art. 5 comma 4 d.lgs. n. 28/2010;
- nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, la condanna degli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 56.393,51, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito sulla quota capitale residua, o della diversa somma accertata nel corso del giudizio,
o in ulteriore subordine della residua somma ancora dovuta in linea capitale, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117 comma 7 TUB.
Con ordinanza del 9.05.2022 è stata rigettata la richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo formulata dall'opposta, ed all'esito è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, con esito negativo.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante una C.T.U. contabile.
All'udienza del 25.11.2024 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi allo scrivente giudice, riportandosi alle richieste ed alle deduzioni già in precedenza formulate.
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2 R.G. N. 987/2021
I. Sulla carenza di legittimazione attiva di , Controparte_2 quale mandataria dalla Parte_4
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva di è priva Controparte_2 di pregio e deve essere rigettata.
Sul punto si rileva che sin dal ricorso monitorio è stata prodotta la procura notarile del 9.12.2020, mediante la quale la mandante ha Controparte_1 nominato (poi divenuta previo cambio di CP_6 Controparte_2 denominazione avvenuto per assemblea in data 14.12.2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165, come si evince dalla visura camerale in atti) quale mandataria, autorizzandola a compiere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti sostanziali e processuali, anche ai sensi dell'art. 77 c.p.c., per lo svolgimento dell'attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti da lei vantati nei confronti di terzi.
è dunque evidentemente munita del potere di agire per il Controparte_2 recupero del credito di cui trattasi, vantato da nei Controparte_1 confronti degli opponenti.
II. Sulla notifica della cessione del credito dalla Controparte_3 alla e da quest'ultima alla
[...] Controparte_4
Controparte_1
Gli opponenti hanno poi lamentato l'omessa notifica nei loro confronti delle due cessioni del credito suindicate, richiamando il disposto dell'art. 1264 c.c., e dunque contestando l'efficacia delle cessioni nei loro confronti, senza invece contestare né l'esistenza del contratto di cessione in sé, né l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Si rileva sul punto che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., per cui dal momento della pubblicazione la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto.
La censura appare dunque priva di pregio, essendo stato prodotto dall'opposta l'avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 T.U.B. da
[...]
pubblicato nella Gazzetta Controparte_3 Controparte_4
Ufficiale Parte Seconda n. 88 del 27.07.2013.
L'opposta ha altresì documentalmente provato di aver regolarmente notificato a entrambi gli opponenti l'intervenuta cessione del credito da Controparte_3
(in nome e per conto di a Banca
[...] Controparte_4
IFIS S.p.A., tramite lettera raccomandata n. 64961792261-6 per Parte_1
e n. 66559344773-2 per , entrambe tornate al mittente per Parte_2 compiuta giacenza.
3 R.G. N. 987/2021
Ebbene, è chiaro che la scelta di non provvedere al ritiro delle raccomandate da parte degli odierni opponenti non può riverberarsi sull'opposta, con la conseguenza per cui anche la predetta cessione del credito deve ritenersi senza dubbio efficace nei loro confronti, ex art. 1264 comma 1 c.c.
III. Sulla notifica della decadenza del beneficio del termine
Gli opponenti hanno altresì rilevato che non sarebbe stata loro mai notificata la decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c., ragion per cui tale effetto non si sarebbe mai verificato nei loro confronti.
Hanno richiamato il disposto dell'art. 40 TUB, per cui la Banca potrebbe procedere alla risoluzione del contratto solo in caso di mancato pagamento di sette rate, anche non consecutive, circostanza che non si sarebbe verificata nell'ipotesi in esame.
Hanno poi rappresentato che il contratto di finanziamento, all'art. 7, prevede che in caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, il finanziatore può richiedere l'integrale pagamento entro 30 giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, contestando la sussistenza di tale diritto in capo alla controparte, per non aver mai notificato loro la lettera di richiesta dell'intero debito.
Anche tale censura è priva di pregio.
Si legge infatti nella CTU in atti che gli opponenti hanno pagato solo 19 rate del finanziamento (rispetto alle 120 previste, come da piano di ammortamento in atti), ragion per cui non vi è dubbio che si sia verificata nel caso di specie la condizione posta dall'art. 40 TUB, considerato che le rate non pagate sono ben più di sette.
Si rileva poi che l'opposta ha anche fornito la prova di aver notificato, tramite raccomandate a.r. del 2/03/2015 (entrambe tornate al mittente per compiuta giacenza) sia a che a la predetta Parte_1 Parte_2 decadenza dal beneficio del termine, derivante dal mancato versamento delle rate nei termini stabiliti, con contestuale richiesta di rimborso in unica soluzione dell'intero credito, essendosi verificata la risoluzione del contratto.
La banca ha dunque agito conformemente a quanto previsto dal citato art. 7 del contratto, avendo atteso sino al 6.09.2021 (e dunque per più di sei anni dalla notifica della decadenza dal beneficio del termine) per iscrivere a ruolo il ricorso per decreto ingiuntivo, mediante il quale ha chiesto giudizialmente il pagamento dell'intero importo dovuto.
Ciò posto, ribadito anche in questo caso che la scelta di non provvedere al ritiro delle raccomandate da parte degli odierni opponenti non può riverberarsi sull'opposta, anche l'eccezione in questione deve essere rigettata.
IV. Sull'asserita carenza di prova scritta del credito azionato
È destituita di fondamento anche la censura volta a contestare la validità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato.
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Occorre premettere, in punto di diritto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione, nel quale deve essere accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto); il giudizio non ha invece ad oggetto la verifica della sussistenza dei requisiti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento.
E' noto poi che in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero di altri fatti estintivi, impeditivi, modificativi (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto, quale attore sostanziale, a dover provare i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata nella fase monitoria, in applicazione del principio sancito dall'art. 2697 c.c., secondo cui è onere di colui che pretende soddisfazione di un diritto in via giudiziale provare i fatti costitutivi del diritto stesso.
Nel caso di specie ha correttamente adempiuto all'onere Controparte_1 della prova su di lei gravante: ha infatti allegato l'inadempimento ed ha prodotto, sin dalla fase monitoria, il contratto di finanziamento stipulato tra gli opponenti e la in data 23.07.2012; ha quindi in questa sede Controparte_3 depositato anche il piano di ammortamento.
V. Sulle ulteriori eccezioni degli opponenti
Gli opponenti/debitori hanno invece allegato una serie di fatti asseritamente estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'altrui pretesa, e, come sopra visto (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001), della relativa prova essi devono ritenersi gravati.
Più nello specifico, essi hanno eccepito:
- l'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato;
- che la banca avrebbe provveduto ad effettuare addebiti di somme non dovute, non risultanti nel TAEG;
- l'applicazione di interessi anatocistici;
- la violazione dell'art. 1815, comma II, c.c., in relazione alle clausole relative agli interessi compensativi e moratori applicati, in quanto superiori al tasso soglia di usura.
Non può condividersi la doglianza circa l'asserita indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato.
Nel contratto in atti risultano infatti chiaramente indicate tutte le condizioni economiche applicate, anche in relazione al tasso di interesse.
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Risultano in particolare correttamente indicati il tasso corrispettivo TAN (nella misura fissa del 10,29%), il TAEG, nella misura dell'11,27% (con specifica indicazione di tutte le voci che hanno concorso al calcolo dello stesso), tutti i costi ulteriori derivanti dal contratto, il tasso di mora sulle rate scadute, indicato nella misura del 15%, con clausola di salvaguardia che riconduce comunque il tasso di mora al tasso soglia determinato ai sensi di legge.
Quanto alla circostanza per cui la banca avrebbe provveduto ad effettuare addebiti di somme non dovute, non risultanti nel TAEG, si rileva in primo luogo l'estrema genericità della censura, non essendo stato nemmeno indicato quali sarebbero le somme indebitamente addebitate.
Si rileva in ogni caso che, quanto all'ISC o TAEG, esso è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che non rientra tra i tassi, prezzi ed altre condizioni. Ne deriva che, se nemmeno nel caso in cui esso non sia stato indicato è applicabile la sanzione della nullità ex art. 117 TUB (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 4597/2023), a maggior ragione ciò deve valere nel caso di indicazione di un TAEG inferiore a quello effettivo.
Il TAEG/ISC non rappresenta, infatti, una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa, finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Part L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 T.U.B.
Ad abundantiam (essendo stata la questione esaminata in sede di consulenza tecnica), si rileva che il CTU ha ricalcolato il TAEG contrattuale, includendovi il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, le spese di istruttoria e apertura della pratica, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, le spese per assicurazione o garanzie, le altre spese contemplate dal contratto.
Ha dunque rilevato un Tasso Effettivo Globale pari al 11,5268%, che presenta una minimale divergenza rispetto a quello indicato nel contratto stipulato (11,27%), derivante dalla circostanza per cui l'istituto non avrebbe incluso nel calcolo del TAEG il costo della polizza assicurativa.
La circostanza non rileva, tuttavia, nel caso di specie, in quanto, come osservato dall'opposta, è sufficiente esaminare il contratto in questione per rendersi conto che la polizza sottoscritta dal cliente è facoltativa.
Ne deriva che essa non deve essere necessariamente inclusa nel calcolo del TAEG, ex art. 121 comma 2 TUB, per il quale “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Si desume dalla citata norma che l'onere de quo può ritenersi “obbligatorio” e dunque rientrare nel calcolo del TAEG, solo allorquando il premio assicurativo si pone in rapporto di sinallagmaticità con la concessione del finanziamento o con
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l'applicazione di determinate condizioni, pena l'impossibilità di concludere il contratto o di accedervi a quelle condizioni.
Ebbene, gli opponenti non hanno a tal proposito né provato, né tantomeno allegato nulla, ed anzi la natura facoltativa della polizza emerge documentalmente, dalla stessa lettera del contratto in atti.
Non potendosi ritenere dimostrata la natura obbligatoria della polizza, ne deriva che non ricorre alcuna violazione in punto di esattezza del TAEG, in quanto lo stesso è coincidente a quello indicato in contratto.
Anche le censure proposte in tema di anatocismo ed usura sono estremamente generiche, risultando la contestazione contenuta in citazione non sufficientemente chiara e specifica.
E' noto che il convenuto (e dunque nel caso di specie l'opponente, quale convenuto sostanziale) ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore (e dunque dall'opposto, attore sostanziale) a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., e dunque ammessi, senza necessità di prova, ove la parte non abbia inteso contestarne la veridicità o si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23/03/2022).
Quanto all'anatocismo asseritamente operato dalla banca, si osserva che gli opponenti non hanno precisato quali sarebbero gli addebiti che essi ritengono non dovuti, non hanno proposto conteggi alternativi, non hanno chiarito in che modo tale fenomeno si sarebbe verificato e non hanno depositato alcuna documentazione a supporto delle loro asserzioni.
Allo stesso modo, quanto alla dedotta applicazione di interessi usurari, gli opponenti non hanno indicato né quale sarebbe la somma indebitamente richiesta dalla banca in virtù dell'applicazione di interessi illegittimamente calcolati, né specificato il tasso di interesse in concreto applicato, né indicato quale fosse il tasso soglia tempo per tempo vigente.
Invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui il debitore che intenda dimostrare l'usurarietà degli interessi pattuiti “è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass. S.U. n. 19597/2020).
Si osserva comunque sul punto, ad abundantiam, che il Tasso Soglia Usura al 23/07/2012 – data di stipula del finanziamento – era pari al 19,4250%, e che i tassi di interesse previsti dal contratto di cui trattasi (sopra riportati) sono tutti inferiori ad esso, come del resto confermato anche nella CTU in atti.
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Per tutte le ragioni sinora esposte l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del d.i. opposto n. 567/2021 del Tribunale di Campobasso.
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VI. Le spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle caratteristiche e della natura dell'attività prestata, nonché del valore dell'affare, secondo i parametri minimi del relativo scaglione tabellare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in atti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONFERMA il d.i. opposto n. 567/2021 del Tribunale di Campobasso;
3. CONDANNA gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di
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liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1 forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
4. PONE le spese della CTU, così come già in precedenza liquidate, definitivamente a carico degli opponenti soccombenti.
Campobasso, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
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