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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/11/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6559/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Specializzata Imprese
In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Giudici;
Dott.ssa Pompetti Gabriella Presidente rel./est.
Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. RG 6559/2018, trattenuta in decisione all'udienza DE
15/05/2025, scaduti (in data 04/09/2025) i termini di cui agli artt. 190-281 quinquies c.p.c., e promossa da:
on sede in Firenze (FI), 50121, via G. Matteotti 25, in persona DE suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore - P.I. , rappresentata e difesa, dagli avv.ti Florestano Funari P.IVA_1
(C.F. ), pec RI BE (C.F. C.F._1 Email_1
), pec nonché dall'Avv. Alessandro C.F._2 Email_2
LI ( , pec , ed C.F._3 Email_3
elettivamente domiciliata presso lo studio DEl'ultimo in NA (AN), 60121, - corso Mazzini, 156/b -
60121 NA, giusta DEega in calce all'atto di citazione depositato in data 23/10/2018 e dagli avv.ti pagina 1 di 41 prof. NI TA e ON VA, questi ultimi in forza di procura alle liti allegata alla comparsa depositata in data 30/12/2024;
-attrice convenuta in riassunzione-
CONTRO
n persona DE legale rappresentate pro tempore, con sede in Belforte DE Controparte_2
TI (MC) - 62020, Via Emilio Betti, 1 (P. I. e in persona DE P.IVA_2 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, con sede in Belforte DE TI (MC) - 62031, Via Madonna
d'Antegiano, 2 ( P.I. ) entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti. Giovanni Guglielmetti e P.IVA_3
NA FA ed elettivamente domiciliata presso i predetti difensori;
-convenuti e attrici in riassunzione-
OGGETTO: “contraffazione di brevetto e risarcimento DE danno: domande ex art. 96 c.p.c.”
CONCLUSIONI
Alla udienza DE 15/05/2025 dinanzi al G.I. i procuratori DEle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza (e relativi allegati) da intendersi ivi integralmente richiamati e trascritti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione DE 16/10/2018 la società – all'esito DE procedimento cautelare Controparte_1
ante causam iscritto al n. Rg 1513/2017 conveniva in giudizio la società (già Controparte_4
parte DE su citato procedimento cautelare) e la società rassegnando le seguenti e Controparte_3
testuali conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE:
1. accertare e dichiarare che con i comportamenti di cui in
Co narrativa le convenute si sono rese responsabili DEla contraffazione DEla porzione italiana di 2 701 563 e per
l'effetto, occorrendo, anche a conferma DE provvedimento DE 18 settembre 2018 emesso in via cautelare dal
Tribunale di NA – Sezione Specializzata DEle Imprese in esito al procedimento 1513/2017, disporre
l'inibitoria di ogni utilizzo DEla macchina CK GL (comunque denominata), in particolare DEla sua
produzione, commercializzazione, pubblicizzazione, offerta in vendita (anche su internet);
2. accertare e dichiarare che il comportamento DEle convenute descritto in narrativa costituisce violazione
DEl'art. 2598, n. 2 e 3 c.c. e per l'effetto inibirne la prosecuzione, disponendo - ai sensi DEl'art. 2599 c.c. – gli
opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti;
3. ordinare il ritiro definitivo dal mercato e la distruzione DEle macchine CK GL o comunque denominate
che riproducano le caratteristiche DE brevetto DE materiale tecnico e di quello pubblicitario e CP_1 pagina 2 di 41 commerciale relativo a detti prodotti, entro 15 gg dalla pubblicazione DEla emananda sentenza, il tutto a spese
DEle convenute;
4. disporre la pubblicazione DEl'emananda sentenza, entro 7 giorni dalla sua emissione, per 30 giorni
consecutivi sulla front page DE sito www.victoriarduino.com e DE sito www.nuovasimonelli.it (la pubblicazione
dovrà avvenire in forma di pop up in modo da essere visibile fino a quando l'utente non chiude la pagina) e per
due volte, in due diversi mesi, con caratteri doppi rispetto al normale, sulle prime pagine DE quotidiano "La
Repubblica”, e sulle riviste di settore “Comunicaffè”, “Sprudge” e “Barista Magazine, disponendo che
quest'ultima pubblicazione avvenga a cura di e a pagamento diretto, in via solidale, DEle CP_1
convenute, riconoscendo una penale di 1.000 euro per ogni giorni di ritardo nella esecuzione di detto ordine;
5. fissare a carico DEle convenute una penale pari ad € 25.000,00 per ogni macchina CK GL (o comunque
denominata) venduta in violazione DEl'inibitoria in epoca successiva alla pubblicazione DEl'emananda sentenza
e fissare una penale pari a € 5.000,00 per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente
all'emananda sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione DEla stessa;
6. condannare le convenute, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi a seguito degli
illeciti posti in essere, compresi il danno di immagine e il danno morale, nella misura che verrà determinata in
corso di causa, occorrendo anche con ricorso alla valutazione equitativa, nonché alla restituzione degli utili in
alternativa o per la parte eccedente al risarcimento DE lucro cessante;
IN VIA ISTRUTTORIA 7. disporre l'acquisizione DE fascicolo d'ufficio DE procedimento cautelare ante causam
avanti al Tribunale di NA – Sezione Specializzata in materia di Impresa RG 1513/2017 comprensivo quindi
di tutto il materiale descritto in esecuzione DE decreto DE 16.3.17 e di quello sequestrato in data 15.10.2018 in
esecuzione DEl'ordinanza DE 18.9.18; 8. disporre occorrendo CTU contabile affidando ad un esperto contabile
l'esame DEle scritture al fine di determinare l'entità DE danno subito dalla anche sulla base l'utile CP_1
ottenuto dalla convenute mediante la commercializzazione DEle macchine contestate e ad un esperto di
marketing la valutazione DE danno d'immagine subito da parte attrice a seguito degli illeciti posti in essere dalle
convenute tenendo conto anche DE costo DEla futura campagna informativa che dovrà esser predisposta da parte
attrice per compensare il deterioramento DEl'immagine aziendale e la svalutazione DE suo brevetto. IN OGNI
CASO 9. con vittoria di spese e compensi oltre spese generali, IVA e CPA e spese di eventuale CTU e CTP,
anche DE giudizio cautelare” (cfr. conclusioni rassegnate in citazione;
le citate conclusioni venivano parzialmente modificate con la memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. ove al punto n. 6 la difesa formulava la seguente domanda: “condannare le convenute, in solido tra loro, al risarcimento di tutti
i danni patiti e patiendi a seguito degli illeciti posti in essere, compresi il danno di immagine e il danno morale, pagina 3 di 41 ad oggi quantificati in euro Euro 9.639.513,00 o nella misura che verrà determinata in corso di causa,
occorrendo anche con ricorso alla valutazione equitativa, nonché alla restituzione degli utili in alternativa o per
la parte eccedente al risarcimento DE lucro cessante”).
Infatti in parziale accoglimento DE ricorso cautelare avanzato dalla società (vedasi Controparte_1
procedura iscritta al n. Rg 1713/2017) il Tribunale con ordinanza DE 18/09/2018 confermava la descrizione giudiziale (concessa inaudita altera parte in data 16/03/2017) DEla macchina “CK
GL” nonché DEla documentazione tecnica (disegni tecnici, progetti, manuali d'uso, manuali di istruzioni, brochure illustrative, etc.) e DEla documentazione contabile (ordini di acquisto, preventivi,
offerte e/o fatture di vendita, etc.) attinenti alla precitata macchina “CK GL”, e -sulla base DEle
risultanze DEla CTU disposta a firma DEl'Ing. così testualmente disponeva Persona_1
“inibisce a ogni utilizzo DEla macchina CK GL, comunque denominata o Controparte_6
contrassegnata, in particolare la sua produzione, commercializzazione, pubblicizzazione, offerta in vendita
(anche su internet); dispone il sequestro di tutta la documentazione contabile e tecnica ad essa attinente ovunque
si trovi, sia presso la sede principale, le sedi secondarie DEla resistente, depositi, magazzini e anche presso terzi
individuandi ex art. 130 c.p.i. (quali rivenditori, spedizionieri, ecc.), nonché il sequestro di ogni materiale
pubblicitario inerente detta macchina nonché il sequestro di ogni altro mezzo di prova DEla denunciata
violazione quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fatture, offerte commerciali, ordini, documenti di
trasporto, bolle di consegna, archivi ed inventari cartacei e/o computerizzati, rintracciati sia presso la resistente
(sue sede principale, secondaria e magazzini), sia presso negozianti all'ingrosso o al dettaglio, suoi magazzini,
depositi, e presso ogni altro terzo – anche individuando - che detenga il materiale in contraffazione, ovunque
rintracciato sul territorio nazionale;
il sequestro sarà eseguito nelle forme di legge con l'ausilio DE CTU già
designato; autorizza la ricorrente ad assistere alle operazioni di sequestro a mezzo di propri rappresentanti,
consulenti (anche tecnici) e legali;
rigetta nel resto il ricorso;
termine di legge per l'introduzione DE giudizio di
merito. Spese al merito” (cfr. ordinanza in atti).
In sintesi e per quanto d'interesse nella citata ordinanza il Tribunale di NA evidenziava che: “Il
Tribunale condivide le conclusioni cui è pervenuto il CTU all'esito DEla laboriosa attività posta in essere (che ha
visto il deposito di ben tre memorie tecniche per ciascuna parte prima DEla redazione DEla prima bozza di
relazione, il deposito DEle osservazioni alla bozza e l'integrazione d'ufficio DEla relazione finale), da ritenersi
esente da vizi logici e/o giuridici e priva di contraddizioni. Il CTU ha in primo luogo chiarito il contenuto ed il
senso DEle rivendicazioni 1 e 10 la cui protezione va riferita sia ai casi in cui vi sia un unico pulsante start/stop
con funzione di attivazione DEl'erogazione e di attivazione DEla pesatura sia ai casi in cui vi sia un pulsante per pagina 4 di 41 ciascuna DEle due funzioni. Per quanto concerne, poi, l'altro aspetto tecnico discusso tra le parti, il CTU ha
riferito che il termine “collocabile”, impiegato nelle rivendicazioni 1 e 10, deve essere riferito all'ipotesi più
limitata, cioè al collocamento DEla piattaforma di pesatura nell'area DEla vasca di gocciolamento. Quindi il CTU
ha ritenuto la non validità DEle rivendicazioni 1, 2, 10 ed 11 DE brevetto IT '840, all'esito DE confronto con
anteriorità e dispositivi similari, tutti analizzati, confrontati e riportati in consulenza, per difetto di attività
inventiva. Il CTU ha invece ritenuto la validità DEle rivendicazioni 3, 12 (sia pure come moDEli di utilità
piuttosto che come brevetti di invenzione), se dipendenti rispettivamente dalle rivendicazioni 2 ed 11, nonché la
validità DEle rivendicazioni 15 e 16, quando dipendenti dalla 12, DEle rivendicazioni 6 e 17 nonché DEle
rivendicazioni 7, 8, 9, 18, 19 e 20. Quindi, la macchina CK GL prodotta dalla resistente è stata ritenuta
interferente con le rivendicazioni 10 ed 11, ma queste non sono state ritenute valide. Invece la macchina CK
GL è stata ritenuta interferente con la rivendicazione 12, ritenuta valida dal CTU come moDElo di utilità. La
rivendicazione 12 specifica che l'unità di controllo fa in modo che il peso mostrato sul display, dopo che una
tazzina vuota è stata posta sulla piattaforma di pesatura, sia azzerato quando il pulsante start/stop viene
premuto per erogare una dose. L'interferenza è stata pure ritenuta con riferimento alle rivendicazioni 14 (riferita
al posizionamento DE display) e 15 (alloggiamento DEl'unità di controllo su scheda circuitale), ritenute valide
quando dipendenti dalla 12. Analoga interferenza è stata rinvenuta con riferimento alla rivendicazione 17 (unità
di controllo programmabile per l'erogazione di una dose di un peso predeterminato). Durante le operazioni di
consulenza, una volta noti gli esiti preliminari DEla stessa, la ricorrente informava che in data 20 marzo 2018
aveva depositato presso l un'istanza di limitazione DE brevetto ex art. 79 CPI finalizzata CP_7
all'accorpamento DEla rivendicazione 1 con la rivendicazione 6 e DEla rivendicazione 10 con la rivendicazione
17. E' stata quindi disposta un'apposita integrazione DEla consulenza, siccome depositata senza valutare la
limitazione. In sede di integrazione il CTU designato ha riferito che la limitazione si traduce in una
riformulazione DEle rivendicazioni e che sono stati rispettati i limiti di contenuto DEla domanda iniziale di
brevetto. All'esito DEla limitazione si ha dunque una rinumerazione DEle rivendicazioni che passano da 20 a 18
con un primo gruppo (quelle da 1 a 8) riferito al dispositivo di pesatura ed un secondo gruppo (da 9 a 18) riferito
alla macchina per caffè espresso. Quindi, valutate le osservazioni DEle parti, con analisi immune da vizi logici
e/o giuridici, il CTU ha concluso che le rivendicazioni indipendenti 1 e 9 DE brevetto No. 502015000041840
(IT'840) sono dotate dei requisiti di validità e quindi le rivendicazioni da queste dipendenti risultano anch'esse
valide. Pertanto, l'intero set di rivendicazioni da 1 a 18 DE brevetto IT'840 come limitato è ritenuto valido, e
quindi il brevetto IT'840 è valido nella sua interezza. Con riferimento all'interferenza ha riferito che è stata
individuata l'interferenza DEla macchina CK GL con il brevetto IT'840, considerata la presenza di pagina 5 di 41 interferenza con l'ambito di tutela DEla rivendicazione indipendente 9. Inoltre, la macchina CK GL è
risultata interferire con l'ambito di protezione DEle rivendicazioni dipendenti 11, 12, 13 e 14 DE set come
limitato. Il Difensore DEla resistente, poi, all'udienza DE 12 giugno 2018 ha dichiarato che il moDElo di
macchina oggetto di descrizione giudiziaria CK GL MVA388G non è più prodotto dalla propria assistita,
senza tuttavia che in atti vi sia prova di tale circostanza. Quindi, in presenza di una violazione, che allo stato
deve ritenersi attuale, di un diritto di proprietà industriale, il periculum in mora, che costituisce pur sempre un
requisito sistematico coessenziale a tutti i provvedimenti cautelari, può essere tranquillamente presunto juris
tantum, in considerazione DEle peculiarità DE fenomeno contraffattivo;
in tal caso infatti il pericolo nel ritardo
(ossia un significativo scarto di effettività fra la tutela giurisdizionale immediata e quella differita all'esito
DEl'ordinaria cognizione) appare immanente poiché l'agganciamento alla sfera e ai prodotti DE concorrente
comporta drenaggio irreversibile di clientela e devalorizzazione o discredito DEl'immagine commerciale;
resta
salva, beninteso, la possibilità di dimostrazione DEla sua insussistenza in concreto, in deroga all'id quod
plerumque accidit, ma tale prova nel caso odierno difetta. Alla luce DEle considerazioni svolte, confermata la
descrizione, a tutela DE brevetto oggetto DE giudizio come limitato dalla ricorrente in corso di causa, va pertanto
inibito a ogni utilizzo DEla macchina CK GL, comunque denominata o Controparte_6
contrassegnata, in particolare DEla sua produzione, commercializzazione, pubblicizzazione, offerta in vendita
(anche su internet); in relazione all'introducenda azione di merito per la quantificazione dei danno, deve quindi
essere disposto il sequestro di tutta la documentazione contabile e tecnica ad essa attinente ovunque essi si
trovino sia presso la sede principale, le sedi secondarie DEla resistente, loro depositi, magazzini e anche presso
terzi individuandi ex art. 130 c.p.i. (quali rivenditori, spedizionieri, ecc.), nonché il sequestro di ogni materiale
pubblicitario inerente detta macchina nonché il sequestro di ogni altro mezzo di prova DEla denunciata
violazione quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fatture, offerte commerciali, ordini, documenti di
trasporto, bolle di consegna, archivi ed inventari cartacei e/o computerizzati, rintracciati sia presso la resistente
(sue sede principale, secondaria e magazzini), sia presso negozianti all'ingrosso o al dettaglio, suoi magazzini,
depositi, e presso ogni altro terzo – anche individuando - che detenga il materiale in contraffazione, ovunque
rintracciato sul territorio nazionale;
è invece superfluo il sequestro DEle macchine già vendute atteso che non è
necessario né ai fini DEla prova, né ai fini DEla quantificazione DE danno. Il sequestro sarà eseguito nelle forme
di legge con l'ausilio DE CTU già designato e la ricorrente è autorizzata ad assistere alle operazioni di sequestro
a mezzo di propri rappresentanti, consulenti (anche tecnici) e legali. Termine di legge per l'introduzione DE
giudizio di merito. Parte ricorrente non ha fornito elementi ai fini DEla determinazione DE calcolo DEla penale
che pertanto va esclusa. Ogni determinazione sulla pubblicazione DE provvedimento va rimessa al giudizio di pagina 6 di 41 merito ed ad una cognizione piena. Trattandosi di inibitoria ex art. 131 c.p.i, la disciplina DEle spese tra le parti
(incluse le società distributrici destinatarie degli effetti DE presente provvedimento) va rimessa al merito”.
La citata ordinanza non è stata reclamata dalla società (né – come si vedrà meglio infra- CP_6
quest'ultima ne ha mai chiesto – prima DEla riassunzione DE presente giudizio- la revoca e/o l'inefficacia ai sensi degli artt. 669 decies e/o novies c.p.c.).
Con comparsa di costituzione e risposta DE 16/01/2029 si costituivano in giudizio le società convenute chiedendo il rigetto DEle domande attoree ed eccependo la nullità DE brevetto azionato (cfr.
conclusioni rassegnate e confermate con la memoria depositata ex art. 183 comma Vi n. 1 c.p.c. ove si legge: “Voglia codesto Ill.mo Giudice adito, respinta ogni istanza, domanda e/o ecce zione avversaria: - In via
pregiudiziale di rito, sospendere l'odierno giudizio fino alla de finizione DE giudizio promosso da CP_2
contro avanti al Tribunale di LA, Sezione specializzata in materia di impresa, RG
[...] CP_1
5885/2019, avente ad oggetto la nullità DE brevetto IT'840, come limitato a seguito DEl'istanza di limitazione
depositata in data 20 marzo 2018. - In via preliminare di merito, accertare e dichiarare OMT completa mente
estranea all'odierno giudizio di merito per tutte le ragioni meglio espresse in narrativa. - In via principale nel
merito, previa valutazione, in via di eccezione, DEla nullità DE brevetto IT'840 nella versione limitata di cui alla
istanza DE 20 marzo 2018, per difetto di novità e/o attività inventiva e/o per in sufficiente descrizione, rigettare
la domanda di contraffazione di detto brevetto nonché quella relativa al compimento di atti di concorrenza sleale
ex art. 2598 n. 2 e 3 c.c. così come la domanda di risarcimento dei danni, quella relativa al ritiro definitivo dal
mercato dei prodotti suppostamente oggetto di contraffazione e loro distruzione, quella relativa alla
pubblicazione DEla sentenza e quella relativa alla comminazione di una penale in caso di successive violazioni,
con conseguente revoca DEla or dinanza cautelare DE 18 settembre 2018. - In via subordinata nel merito,
respingere comunque la domanda di contraffazione di detto brevetto nonché quella relativa al compimento di atti
di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 e 3 c.c., così come la domanda di risarcimento danni, quella relativa al
ritiro definitivo dal mercato dei prodotti suppostamente oggetto di contraffazione e loro distruzione, quella
relativa alla pubblicazione DEla sentenza e quella relativa alla comminazione una penale in caso di successive
violazioni, anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui il brevetto IT'840 sia dichiarato va lido, con
conseguente revoca DEla ordinanza cautelare DE 18 settembre 2018. - In via istruttoria, si chiede che venga
disposta nuova CTU per la verifica DEla validità DE brevetto IT'840 come limitato a seguito DEl'istanza DE 20
marzo 2018”).
La difesa dei convenuti – come emerge dalle su citate conclusioni- chiedeva contestualmente la sospensione ex art. 295 c.p.c. DE presente giudizio in quanto pendeva dinanzi al Tribunale di LA pagina 7 di 41 la causa avente ad oggetto la domanda di nullità DE brevetto ivi azionato;
causa introdotta dalla con atto di citazione notificato alla società in data 14/01/2019. Controparte_2 CP_1
Il Precedente G.I. con ordinanza DE 21/03/2019 rigettava l'istanza di sospensione e assegnava i termini di cui all'art. 183 c.p.c. comma V.
Con DP 249/2019 veniva designato nuovo G.I.
Con ordinanza DE 17/12/2020 il Tribunale in composizione collegiale – previa revoca DEl'ordinanza
DE G.I. DE 21/03/2019 ed in accoglimento DEla istanza reiterata dalla difesa dei convenuti-
sospendeva il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. “fino alla definizione con sentenza passata in giudicato
DEla causa pendente fra le stesse parti presso il Tribunale di LA Sezione Specializzata DEle Imprese iscritta
al n. RG 5885/2019” (cfr. ordinanza in atti).
La citata decisione (non impugnata) è stata assunta “alla luce DEla recente decisione assunta in materia
dalla S.C. con la sentenza DE 2019 n. 9500 (a cui si intende dare continuità) che a sua volta ha inteso ribadire il
principio espresso dalla Suprema Corte, con sentenza n. 15339/2016”..omissis..
Orbene applicando i suddetti principi al caso in esame ne discende che il presente giudizio debba essere sospeso
ex art. 295 c.p.c. in attesa DEla definizione DE giudizio pendente (anche) fra le stesse parti presso la Sezione
Specializzata in Materia di Imprese di LA ed iscritto al n. RG 5885/2019 avente ad oggetto l'accertamento
DEla nullità DE brevetto ivi azionato dalla società attrice e posto a fondamento DEl'azione di contraffazione
esercitata. Tale ultimo giudizio ha infatti natura pregiudiziale rispetto al presente. Nello specifico,
l'accertamento DEla validità di EP'563 è oggetto di domanda formulata nell'ambito di un autonomo giudizio
dinanzi al Tribunale di LA, ed è quindi questione che dovrà essere decisa in quel giudizio con efficacia di
giudicato tra le medesime parti La sentenza che risolverà tale questione si pone inevitabilmente come
pregiudiziale rispetto alla presente causa che verte sull'accertamento DEla violazione di quel medesimo brevetto e
rispetto al quale la questione di nullità è stata ivi oggetto di mera eccezione (cfr. conclusioni rassegnate nella
comparsa di costituzione e risposta). Infatti solo un brevetto valido è suscettibile di poter essere oggetto di un
giudizio di contraffazione. La validità DE titolo azionato è dunque un antecedente logico giuridico necessario, ed
è oggetto di distinta causa pendente tra le medesime parti presso il Tribunale Meneghino” (cfr. ordinanza in atti con la quale veniva accertata anche la insussistenza nel caso in esame dei presupposti di cui all'art.
pagina 8 di 41 materia DE contendere e/o adotti ogni altro e/o diverso provvedimento che riterrà opportuno ai fini DEla
definizione DE presente giudizio”
Depositava in allegato: copia DEla Rinuncia al Brevetto (Allegato I); copia DEla Rinuncia all'Azione
(Allegato II) sottoscritta da e dai e notificata in data 6 ottobre 2023 a CP_1 Parte_1
Contro
ai rispettivi difensori, e relative ricevute di accettazione e consegna. CP_6
Con decreto DE 17 ottobre 2023, il G.I., vista la rinuncia DEla domanda da parte DEl'attrice a seguito di rinuncia al brevetto IT'840, ha ritenuto necessario sentire le parti in contraddittorio tra loro e all'uopo ha fissato davanti a sé l'udienza DE 26 ottobre 2023 ore 11,30 con onere in capo all'attrice di notificare alle convenute il suddetto decreto entro il 20 ottobre 2023;
In data 19 ottobre 2023, l'attrice ha provveduto alla relativa notifica alle convenute.
Con nota DE 26/10/2023 la difesa DEle società convenute si opponeva alle richieste di parte attrice rilevando che il giudizio era ancora sospeso, evidenziando altresì la volontà DEle società di avanzare richiesta di risarcimento DE danno ai sensi DEl'art. 96 comma 1, 2 e 3 c.p.c. per cui rassegnava le seguenti e testuali conclusioni “le convenute chiedono che il presente giudizio, una volta cessata la ragione
DEla sua sospensione con la pronuncia – passata in giudicato – DEla Corte di Appello di LA (si veda supra
pag. 3), riprenda ex art. 297 c.p.c. e prosegua per la istruzione DEla domanda di risarcimento DE danno per lite
temeraria qui proposta e quindi per la determinazione DE danno concretamente arrecato da agendo CP_1
senza la normale prudenza in sede cautelare, e con colpa grave nella causa di merito, e ottenendo un
provvedimento che ha procurato un ingentissimo pregiudizio economico a impendendole di CP_6
commercializzare il prodotto di punta e più remunerativo DEla propria gamma. – Solo in subordine a quanto
precede, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento DEle richieste avversarie, senza attendere la
cessazione DEla causa di sospensione e/o senza disporre la istruttoria sulle domande DEle convenute, le
convenute chiedono sin d'ora che, nel caso in cui venga dichiarata la cessazione DEla materia DE contendere,
l'attrice: a) venga condannata a rifondere alle odierne convenute le spese di lite sia DE presente giudizio di
merito, sia DEla precedente fase cautelare sub R.G. R.G. 1513/2017, secondo il criterio DEla “soccombenza
virtuale”. La soccombenza virtuale di controparte deriva pianamente dal fatto che LA con sentenza n.
5478/2022, tuttora in essere, e che controparte ha poi perfino rinunciato al Brevetto in base al quale aveva
promosso il presente giudizio di contraffazione. b) Anche per tale ipotesi si domanda in ogni caso che controparte
sia condannata altresì al pagamento di una somma ulteriore equitativamente determinata ai sensi DEl'art. 96 co.
3 c.p.c. , in misura pari almeno al triplo DEle spese legali che saranno liquidate, per il comportamento abusivo
tenuto, consistente nell'aver agito in base a un brevetto da essa stessa poi limitato e infine rinunciato, e pagina 9 di 41 comunque anche giudicato nullo dal Tribunale di LA. c) Infine, anche per tale ipotesi si domanda che
controparte sia condannata, per lite temeraria ex art. 96 co. 1 - 2 c.p.c., al pagamento di una somma liquidata
anche d'ufficio che tenga conto che : (i) con le vendite DEla macchina oggetto di causa ha generato un CP_6
fatturato nei primi due anni di vendite (2015/2016) per un importo di Euro 3.300.00 0 annui , come risulta dalla
contabilità descritta ante causam;
(ii) controparte ha domandato e ottenuto un provvedimento di inibitoria DEla
commercializzazione di tale macchina pronunciato in data 18 settembre 2018 e quindi in vigore da 5 anni , di
fatto privando di un im portante prodotto che avrebbe generato un consistente fatturato e un CP_6
consistente utile;
e (iii) il margine operativo lordo di è pari a circa il 35% DE fatturato” CP_6
Con ordinanza collegiale DE 15/11/2023 veniva dichiarata l'inammissibilità e l'inefficacia DEla
domanda avanzata dalla difesa attorea con la istanza depositata in data 06/10/2023 (cfr. ordinanza in atti).
Con ricorso depositato in data 04/10/2024 le società convenute e la Controparte_2 [...]
riassumevano il presente giudizio chiedendo “all'll.mo Giudice voglia fissare l'udienza CP_3
per la prosecuzione DE presente giudizio pendente dinanzi al Tribunale NA, avente R.G. n. 6559/2018,
assegnando alla parte istante termine per la notifica DE presente ricorso e DEl'emettendo decreto all'attrice; al
fine di accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni istanza, domanda
e/o eccezione avversaria: – In via preliminare di merito, accertare e dichiarare OMT completamente estranea
all'odierno giudizio di merito per tutte le ragioni meglio espresse in narrativa. – In via principale nel merito: –
previo presa d'atto DEla nullità DE brevetto IT'840 come definitivamente dichiarata e accertata dalla sentenza
DEla Corte di Appello di LA n. 1071/2024, decisa il 7 marzo 2024 e pubblicata l'11 aprile 2024, sub R.G.
2261/2022, rigettare la domanda di contraffazione di detto brevetto nonché quella relativa al compimento di atti
di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 e 3 c.c. così come la domanda di risarcimento dei danni, quella relativa al
ritiro definitivo dal mercato dei prodotti suppostamente oggetto di contraffazione e loro distruzione, quella
relativa alla pubblicazione DEla sentenza e quella relativa alla comminazione di una penale in caso di successive
violazioni, con conseguente revoca DEla ordinanza cautelare DE 18 settembre 2018; – condannare l'attrice al
risarcimento DE danni per lite temeraria ex art. 96 co.
1-2 c.p.c., per aver agito in giudizio con colpa grave e per
aver ottenuto un provvedimento cautelare di per sé direttamente esecutivo, come l'inibitoria, agendo senza la
necessaria prudenza sulla base di un diritto inesistente (stanti gli effetti retroattivi DEla declaratoria di nullità
DE brevetto), oltre che per aver abusato DEle misure cautelari dopo la limitazione DE proprio brevetto, danno da
liquidare nella misura che sarà determinata in corso di causa o in difetto liquidata d'ufficio ex art. 96 c.p.c. e art.
9.7 direttiva CE 2004/48/CE; – condannare l'attrice al pagamento a favore DEle convenute di una somma pagina 10 di 41 equitativamente determinata ai sensi DE comma 3 DEl'art. 96 c.p.c., in misura pari almeno al triplo DEla somma
che sarà liquidata per la rifusione DEle spese legali;
- In via istruttoria, previa rimessione in termini ai fini di
istruire la domanda di risarcimento DE danno per lite temeraria e quindi per la determinazione DE danno
concretamente arrecato da e riservata ogni produzione e istanza a tale fine che saranno effettuate CP_1
entro il termine che verrà concesso:
1. Rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da in quanto CP_1
inammissibili e comunque prive dei presupposti di legge;
2. Disporre una consulenza tecnica contabile per
determinare i danni patiti e patiendi da per la mancata produzione e commercializzazione DEle CP_6
macchine CK GL VA388 G oggetto di inibitoria dal 18 settembre 2018 (data in cui il Tribunale di NA
ha emesso il provvedimento cautelare sub R.G. 1513/2017), fino alla data DEla pubblicazione DEl'emananda
sentenza.
3. Ammettere i seguenti capitoli di prova per testimoni: 6) “Vero che ho sottoscritto la dichiarazione
doc. 51 di che mi si rammostra e che quanto ivi riportato corrisponde alla verità”. Teste: il Controparte_2
signor domiciliato presso la società , in via Emilio Betti, 1, 62020, Belforte DE Testimone_1 Controparte_2
TI (MC). 7) “Vero che ho sottoscritto la dichiarazione doc. 52 di che mi si rammostra e che Controparte_2
quanto ivi riportato corrisponde alla verità”. Teste: il signor domiciliato presso la società Tes_2 CP_2
in via Emilio Betti, 1, 62020, Belforte DE TI (MC). 8) “Vero che ho sottoscritto la dichiarazione doc.
[...]
53 di che mi si rammostra e che quanto ivi riportato corrisponde alla verità”. Teste: il signor Controparte_2
residente in [...]6. 9) “Vero che ho partecipato alla WBC Testimone_3
tenutasi ad Amsterdam dal 20 al 23 giugno 2018, che in quell'occasione ho visto e utilizzato la macchina per
caffè espresso mod. CK GL VA388 3GR Gravitech ivi esposta e che la stessa era priva DEla funzionalità
DEla programmazione automatica DEla dose di caffè da erogare in base al peso”. Testi: il signor e Testimone_1
il signor tutti domiciliati presso la società , in via Emilio Betti, 1, 62020, Belforte Tes_2 Controparte_2
DE TI (MC) e il signor residente in [...]6. 12) “Vero Testimone_3
che ho sottoscritto la dichiarazione doc. 60 prodotta da che mi si rammostra e che il suo Controparte_2
contenuto corrisponde a verità” Teste: signor domiciliato presso la società Testimone_4 CP_2
in via Emilio Betti, 1, 62020, Belforte DE TI (MC). 13) “Vero che ho sottoscritto la dichiarazione
[...]
doc. 61 prodotta da che mi si rammostra e che il suo contenuto corrisponde a verità”. Teste: Controparte_2
signor domiciliato presso la società , in via Emilio Betti, 1, 62020, Belforte DE Testimone_5 Controparte_2
TI (MC). 14) “Vero che dall'11 giugno 2018 ha cessato la produzione e la distribuzione Controparte_2
DEle macchine CK GL VA388 G oggetto di descrizione dotate DEla programmazione automatica DEla dose”.
15) “Vero che, rispetto alle macchine gravimetriche CK GL VA 388G oggetto di descrizione, le macchine
gravitech CK GL VA388 prodotte e distribuite da dopo l'11 giugno 2018 sono dotate di un Controparte_2 pagina 11 di 41 nuovo firmware che non consente nella macchina la programmazione automatica DEla dose in base al peso”.
Testi sui capitoli 14 e 15: signor e signor entrambi domiciliati presso Testimone_4 Testimone_5
la società , in via Emilio Betti, 1, 62020, Belforte DE TI (MC). In ogni caso: Con vittoria di Controparte_2
spese, diritti e onorari sia DE presente giudizio di merito, sia DEla precedente fase cautelare sub R.G. R.G.
1513/2017, ivi compresi quelli di eventuali consulenze tecniche d'ufficio e di parte”.
Con decreto DE 17/10/2024 veniva fissata per la prosecuzione DE giudizio l'udienza DE 23/01/2025 ore
10,00 con onere per la ricorrente di notificare alla controparte il ricorso e il presente decreto entro il
23/10/2024
Con comparsa depositata in data 30/12/2024 si costituiva dopo la riassunzione la società attrice rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di NA adito così giudicare:
NEL MERITO - Dichiarare la cessazione DEla materia DE contendere in relazione a tutte le domande proposte
da nei confronti di e fondate sulla violazione DE Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
brevetto EP 2701563 convalidato in Italia con n. 50201500004180, avendo rinunciato a tale Controparte_1
brevetto, nonché a tutti i diritti, le azioni e le domande a suo tempo proposte in questo giudizio;
- Rigettare tutte
le domande di responsabilità aggravata ai sensi DEl'art. 96 c.p.c. proposte da e Controparte_2 [...]
contro in quanto inammissibili per i motivi di cui in atti e specie per carenza Controparte_3 Controparte_1
DEla competenza funzionale assoluta DE Tribunale di NA e comunque infondate, per le ragioni di cui alla
narrativa; - Condannare e in solido tra loro, al pagamento a favore Controparte_2 Controparte_3
Co di di una somma equitativamente determinata ai sensi DEl'art. 96, comma 3, c.p.c.; IN VIA Controparte_1
ISTRUTTORIA Previa, occorrendo, rimessione in termini ai fini di resistere all'avversaria domanda di
risarcimento DE danno per lite temeraria, e riservata ogni produzione e istanza a tal fine, che saranno effettuate
entro l'eventuale termine all'uopo concesso: - rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie, inclusi i capitoli di
prova e la richiesta di CTU;
- ammettere occorrendo le prove per interrogatorio formale e per testi come articolate
in atti;
IN OGNI CASO, con vittoria DEle spese di lite” (a differenza di quanto eccepito dalla difesa DEle
convenute in riassunzione la suddetta comparsa è stata ritualmente depositata).
Con ordinanza emessa in data 17/03/2025 il G.I. rigettava le richieste istruttorie avanzate dalle parti e fissava per la precisazione DEle conclusioni l'udienza DE 15/05/2025.
A tale udienza la difesa DEle società convenute (attrici in riassunzione) precisava le conclusioni come da nota depositata in data 15/05/2025 nella quale testualmente chiedeva nel merito: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, respinta ogni istanza, domanda e/o eccezione avversaria: – Nel merito: – rigettare integralmente
tutte le domande formulate da nella memoria difensiva e di costituzione di nuovo difensore dd. CP_1 pagina 12 di 41 30.12.2024, in quanto DE tutto infondate, in fatto e diritto, per le ragioni illustrate in atti;
previo presa d'atto
DEla nullità DE brevetto IT'840 come definitivamente dichiarata e accertata dalla sentenza DEla Corte di Appello
di LA n. 1071/2024, decisa il 7 marzo 2024 e pubblicata l'11 aprile 2024, sub R.G. 2261/2022, rigettare la
domanda di contraffazione di detto brevetto nonché quella relativa al compimento di atti di concorrenza sleale ex
art. 2598 n. 2 e 3 c.c. così come la domanda di risarcimento dei danni, quella relativa al ritiro definitivo dal
mercato dei prodotti suppostamente oggetto di contraffazione e loro distruzione, quella relativa alla
pubblicazione DEla sentenza e quella relativa alla comminazione di una penale in caso di successive violazioni,
con conseguente revoca DEla ordinanza cautelare DE 18 settembre 2018; – condannare l'attrice al risarcimento
DE danni per lite temeraria ex art. 96 co.
1-2 c.p.c., per aver agito in giudizio con colpa grave e per aver ottenuto
un provvedimento cautelare di per sé direttamente esecutivo, come l'inibitoria, agendo senza la necessaria
prudenza sulla base di un diritto inesistente (stanti gli effetti retroattivi DEla declaratoria di nullità DE
brevetto), oltre che per aver abusato DEle misure cautelari dopo la limitazione DE proprio brevetto, danno da
liquidare nella misura che sarà determinata in corso di causa o in difetto liquidata d'ufficio ex art. 96 c.p.c. e art.
9.7 direttiva CE 2004/48/CE; – condannare l'attrice al pagamento a favore DEle convenute di una somma
equitativamente determinata ai sensi DE comma 3 DEl'art. 96 c.p.c., in misura pari almeno al triplo DEla somma
che sarà liquidata per la rifusione DEle spese legali”; in via istruttoria insisteva in tutte le prove richieste e non ammesse (cfr. sempre la citata nota a cui si rimanda integralmente).
La difesa DEla precisava le conclusioni come da nota depositata in data 14/05/2025 nel Controparte_1
modo seguente: “NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE 1) dichiarare la cessazione DEla materia DE
contendere in relazione a tutte le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
e fondate sulla violazione DE brevetto EP 2701563 convalidato in Italia con n.
[...] Controparte_3
50201500004180, avendo rinunciato a tale brevetto, nonché a tutti i diritti, le azioni e le Controparte_1
domande a suo tempo proposte in questo giudizio;
2) rigettare tutte le domande di responsabilità aggravata ai
sensi DEl'art. 96 c.p.c. proposte da e contro in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
quanto inammissibili per i motivi di cui in atti e specie per carenza DEla competenza funzionale assoluta DE
Tribunale di NA e comunque infondate, per le ragioni esposte nelle difese formulate;
3) condannare
e in solido tra loro, al pagamento a favore di di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
una somma equitativamente determinata ai sensi DEl'art. 96, co. 3, c.p.c.”; in via istruttoria insisteva nelle prove richieste e non ammesse (cfr. la citata nota a cui si rinvia integralmente).
pagina 13 di 41 Venivano – quindi- assegnati i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. (ante riforma Cartabia); all'esito il G.I. riservava di riferire al Collegio per la decisione (entrambe le difese hanno provveduto al deposito dei rispettivi atti conclusivi).
Orbene ciò riportato e passando all'esame DE merito -in primo luogo- va rilevato che la società
[...]
ha espressamente rinunciato a tutte le domande avanzate con l'atto di citazione con Controparte_1
dichiarazione sottoscritta da legale rappresentante in data 06/10/2023 (depositata in data 06/10/2023 e ritualmente notificata tramite pec alle società convenute) con la quale quest'ultimo (unitamente ai contitolari DE brevetto ivi azionato ma non parti DE presente giudizio) dichiarava di rinunciare
Contro
“altresì irrevocabilmente a far valere qualunque pretesa nei confronti di e , dei loro successori e CP_6
aventi causa, connessa o comunque collegata, in via diretta o indiretta, ai fatti posti a fondamento DE Giudizio di
contraffazione e in ogni caso alla contraffazione di , ivi incuso il risarcimento dei danni patiti e patiendi” CP_8
(cfr. rinuncia depositata agli atti).
La suddetta rinuncia seguiva la sentenza DE Tribunale di LA n. 5478/2022 con la quale il brevetto azionato dalla attrice veniva dichiarato nullo e la rinuncia al brevetto IT 840 eseguita ex art. 78 c.p.i.
Nel frattempo, la sentenza di I grado è stata confermata dalla Corte di Appello di LA con sentenza
DE 2024 n. 1071 passata in giudicato.
A fronte DEla suddetta rinuncia alla domanda la difesa DEla società chiede che venga Controparte_1
dichiarata la cessata materia DE contendere.
La domanda merita accoglimento per le ragioni che seguono.
A tal riguardo la S.C. ha affermato che: “Non vi è dubbio che non sempre traspaia nitore terminologico
nell'uso alternativo DEle locuzioni di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda. Se le prime tre
espressioni hanno, peraltro, un significato tendenzialmente univoco – essendo la rinuncia agli atti disciplinata
dal diritto positivo nell'art. 306 c.p.c., la rinuncia all'azione da tempo conosciuta nella prassi giudiziale, tutte le
volte che la parte ritenga, con effetto preclusivo per il futuro, di non proseguire nell'azione, avendola
riconosciuta come infondata e, dunque, consistendo in un negozio di diritto sostanziale ad effetti abdicativi posto
in essere in forme processuali, laddove la rinuncia al diritto è atto abdicativo rispetto ad una posizione soggettiva
già presente nel proprio patrimonio e non sub iudice – l'espressione rinuncia alla domanda viene a volte
utilizzata nel suo significato proprio di rinuncia ad uno o più capi DEla domanda (o alla loro estensione: ad
esempio, nella domanda risarcitoria non si insiste più per alcune voci), riducendo l'oggetto DE giudizio ed il
thema decidendum, ed a volte, invece, impropriamente intesa come sinonimo di rinuncia all'azione ad effetti
abdicativi. Ma la rinuncia ad una domanda, o a suoi singoli capi, costituisce l'espressione DEla facoltà DEla parte pagina 14 di 41 ed autonomamente dal difensore, nell'esercizio DE suo munus tecnico, di modificare le domande e le conclusioni
precedentemente formulate, onde si inquadra nell'ambito DEla previsione DEl'art. 183 c.p.c. e non produce
affatto gli effetti abdicativi détti, limitandosi ad esprimere una strategia processuale, senza disporre DE diritto.
Al contrario, la rinuncia all'azione, che non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita, va però
riconosciuta solo quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento DEl'attore e la volontà di coltivare
dovunque la domanda proposta: invero, essa presuppone, come esposto, il riconoscimento DEl'infondatezza
DEl'azione, nella quale quindi la parte non intende insistere, e solo a quelle condizioni, pertanto, essa conduce
all'estinzione definitiva DEl'azione medesima” (cfr., al riguardo, per tali concetti: Cass. 23 luglio 2019, n.
19845; Cass. 19 febbraio 2019, n. 4837; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146; Cass. 4 febbraio 2002 n 1439;
Cass. 8 gennaio 2002 n. 140; Cass. 7 marzo 1998 n. 2572).
Quindi, per potersi configurare rinunzia all'azione -che non richiede formule sacramentali, ma può
essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento
DEl'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta- occorre il riconoscimento
DEl'infondatezza DEl'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima.
Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione DEla
controparte -che è richiesta, invece, per la diversa ipotesi DEla rinuncia agli atti DE giudizio-
l'estinzione DEl'azione e la cessazione DEla materia DE contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti DE giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà DEla legge nel caso concreto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.2267 DE 19/03/1990, Rv. 466036;
Cass. Sez. L, Sentenza n.12844 DE 03/09/2003, Rv. 566523; Cass. Sez. 3, Sentenza n.4505 DE 28/03/2001,
Rv. 545257; Cass. Sez. 2, Sentenza n.1442 DE 16/03/1981, Rv. 412092; Cfr. anche Cass. S.U. 2024 n. 3453
ove si afferma che: “Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua
domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 17 marzo 2023, n.
7883, sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda). Si opera, invero, in tal modo una
restrizione DE thema decidendum, che è sempre permessa. Il bilanciamento tra il principio dispositivo, che rende
la parte sovrana DEle sue scelte difensive e DEle domande poste al giudice, e gli effetti che esso produce per tutte
le parti DE giudizio è stato risolto dal legislatore mediante la prevalenza DE primo, presentando invero il sistema
le modalità procedurali per assicurare, come ora esposto, il pieno rispetto DE contraddittorio e DE diritto di difesa
di tutte le parti in causa”).
pagina 15 di 41 La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti DE convenuto,
costituisce un atto di disposizione DE diritto in contesa e richiede, in capo al difensore nel caso in cui non provenga direttamente dalla parte, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte DEl'originaria domanda, che rientra fra i poteri DE difensore quale espressione DEla facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate" (Cass. Sez.2, Sentenza n.4837 DE 19/02/2019, Rv. 652581; conf. Cass. Sez.2,
Sentenza n.28146 DE 17/12/2013, Rv. 629194; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n.1439 DE 04/02/2002,
Rv. 552063, Cass. Sez. 3, Sentenza n.3734 DE 10/04/1998, Rv. 514440 e Cass. Sez. L, Sentenza n.2572 DE
07/03/1998, Rv. 513476).
La cessazione DEla materia DE contendere non equivale a rinuncia ma ne costituisce -piuttosto-
l'effetto (cfr. anche nel merito Cass. 2019 n. 19845).
Più in generale la S.C. ha affermato che “La cessazione DEla materia DE contendere si ha per effetto DEla
sopravvenuta carenza d'interesse DEla parte alla definizione DE giudizio, postulando che siano accaduti nel
corso DE giudizio fatti tali da determinare il venir meno DEle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere
incontestato l'effettivo venir meno DEl'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba
sussistere un espresso accordo DEle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) DEle rispettive posizioni
originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento
DEla soccombenza virtuale ai fini DEla regolamentazione DEle spese che, invece, costituisce il naturale corollario
di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione DEle
spese (Sez. U., n. 10553 DE 7 maggio 2009). In altri termini, una volta preso atto DEla sopravvenienza nel corso
DE giudizio di fatti tali da determinare il venir meno DEle ragioni d contrasto tra le parti, il giudice deve
procedere senz'altro alla declaratoria di cessazione DEla materia DE contendere e ad emettere una pronuncia
finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, e quindi sulla scorta
DEle ragioni originariamente sostenute (cfr. Cass. 2023 n. 30251).
Va -infatti- ribadito che la cessazione DEla materia DE contendere costituisce il riflesso processuale DE
venire meno DEla ragion d'essere DEla lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sé non dà luogo ad una autonoma formula terminativa DE
processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione DEla causa dal ruolo seguita da estinzione DE processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività DEle parti, o con sentenza dichiarativa DEla cessazione DEla materia DE contendere;
la pronunzia DEla quale ultima pagina 16 di 41 presuppone che le parti si diano atto DE sopravvenuto mutamento DEla situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Mentre nella rinuncia ex art. 306 c.p.c., il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti (salvo diverso accordo tra loro), nel caso di declaratoria di cessazione DEla materia DE contendere le spese di lite devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio DEla “soccombenza virtuale”, in base ad una ricognizione DEla “normale” probabilità di accoglimento DEla pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di DEibazione DE merito, che può condurre non soltanto alla condanna DE soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge.
E in forza di tale di tale principio va accertata non solo l'ammissibilità ma anche la fondatezza o meno
DEla domanda avanzata ex art. 96 c.p.c. dalla parte non rinunciante.
Orbene applicando i superiori principi al caso in esame la rinuncia alle domande da parte DEla società
determina l'estinzione DEl'azione e quindi la cessata materia DE contendere CP_1
sussistendone tutti i presupposti sopra riportati.
Infatti la rinuncia proviene direttamente dalla parte (è infatti firmata dal legale rappresentante DEla
società ) è vi è incompatibilità assoluta tra il comportamento DEla società attrice (che CP_1
ancor prima aveva rinunciato al brevetto) e la volontà di coltivare dovunque la domanda proposta anche alla luce DEle sentenze DE Tribunale e DEla Corte di Appello di LA;
pertanto, la rinuncia in questione presuppone, come esposto, il necessario riconoscimento DEl'infondatezza DEl'azione, nella quale quindi la chiaramente ed inequivocamente non intende insistere. CP_1
Di conseguenza la domanda formulata dalla difesa DEle convenute volta ad ottenere il rigetto nel merito di tutte le domande attoree è inammissibile, alla luce DEla rinuncia espressa al diritto sostanziale da parte DEl'attrice, con conseguente venir meno DEla materia DE contendere.
Inoltre l'accertata e dichiarata nullità DEla frazione italiana DE brevetto europeo EP 2701563 (IT
502015000041840, successivamente limitata una prima volta, con richiesta [...], ed una seconda volta con richiesta all 13 aprile 2021), in titolarità di CP_7 Controparte_1 [...]
, , con sentenza passata in CP_9 Controparte_10 Controparte_11
giudicato - intervenuta nel corso DE presente giudizio (e a definizione DE giudizio pregiudiziale)-
rappresenta senza dubbio un fatto tale da determinare il venir meno DEle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno DEl'interesse DEla società attrice sottostante alla pagina 17 di 41 richiesta pronuncia di merito avente ad oggetto l'accertamento DEla contraffazione DE brevetto e DE
risarcimento DE danno (cfr. i principi espressi dalla S.C. a S.U. nella sentenza DE 2021 n. 25478).
Infatti, la pronuncia di nullità DE titolo, consentendo di rimuovere gli effetti DEla privativa ex tunc, ai sensi DEl'art. 77 c.p.i., permette di accertare l'insussistenza DE diritto DEla società ad CP_1
avvalersi DE titolo di proprietà industriale anche per il periodo anteriore alla rinuncia, come evidenziato anche dalla Corte di Appello di LA.
La sentenza DEla Corte di Appello di LA è passata in giudicato e ha efficacia erga omnes.
Come è noto “In tema di brevetti per invenzioni industriali, e con riferimento alla disciplina dettata dal r.d. 29
giugno 1939, n. 1127, questa Corte ha infatti affermato che l'art. 79, come sostituito dall'art. 33 DE d.P.R. 22
giugno 1979, n. 338, nell'estendere l'efficacia erga omnes a tutte le decadenze o nullità dei brevetti d'invenzione
«dichiarate con sentenze passate in giudicato», sia a seguito di azione promossa dal Pubblico Ministero (come
previsto in precedenza), sia su domanda DEla parte privata, ha introdotto una deroga alla regola generale
secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto soltanto tra le
parti, i loro eredi e aventi causa, ma non ha comportato una modifica DEla formula che identifica la pronuncia
suscettibile di formare il giudicato, da porre in relazione non già con la legittimazione, bensì con i modi di
esercizio DEl'azione, sicché tale efficacia di accertamento piena e generale dev'essere esclusa allorché la questione
sia stata sollevata dalla parte solo in via di eccezione, dal momento che in tal caso il giudice deve conoscere DEla
stessa soltanto incidenter tantum (cfr. Cass., Sez. I, 17/11/2011, n. 24179; Cass. ). Tale principio è stato
successivamente ritenuto applicabile anche in riferimento alla disciplina introdotta dall'art. 123 DE d.lgs. n. 30
DE 2005, essendo stato affermato, in tema di marchio comunitario, che il giudicato di nullità DElo stesso ha
efficacia erga omnes soltanto quando la relativa declaratoria sia stata richiesta, in un giudizio relativo alla
contraffazione, con una domanda principale o riconvenzionale, e non anche quando la nullità sia stata dedotta
dal convenuto in via di mera eccezione (cfr. Cass., Sez. I, 13/03/2017, n. 6382).
Da quanto sopra in secondo luogo discende – sebbene esclusivamente in applicazione DE criterio
DEla soccombenza virtuale- l'infondatezza DEle domande avanzate dalla società Controparte_1
con l'originario atto di citazione in quanto presupponevano la validità DE brevetto dichiarato invece nullo con sentenza passata in giudicato e sulla base DEle medesime ragioni poste a fondamento
DEl'eccezione di nullità sollevata dalla difesa DEle convenute in questo giudizio (si rammenta che il giudizio di LA è stato introdotto dalla che in questa sede si era limitata ad eccepire la CP_6
nullità DE brevetto e non a svolgere apposita domanda riconvenzionale).
pagina 18 di 41 Il Tribunale di LA (con sentenza confermata in appello) ha deciso una questione logicamente preliminare (quella DEla validità DEla privativa), rispetto al presente giudizio di contraffazione DE
brevetto (intanto si può parlare di contraffazione in quanto se ne sia accertata la validità. Si richiama sul punto quanto affermato già nell'ordinanza di sospensione;
secondo la pacifica giurisprudenza
DEla S.C. infatti “«In materia di brevetti, la contemporanea pendenza DE giudizio avente ad oggetto la
dichiarazione di nullità comporta la necessità di sospendere quello riguardante la contraffazione, dovendo il
giudice DEla contraffazione attendere la decisione DEla questione pregiudiziale relativa alla validità DE brevetto,
e non potendo, quindi, risolverla egli stesso in via incidentale, essendo prospettabile l'eventualità di un contrasto
tra giudicati”. Sia l'art. 59-bis DE r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 e sia l'odierno art. 77 DE CPI ( D. Lgs. n. 30 DE
2005), nel loro identico tenore testuale stabiliscono che «la declaratoria di nullità DE brevetto ha effetto
retroattivo, ma non pregiudica: a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già
compiuti; b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato DEla
sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cu siano già stati eseguiti.”).
A tale proposito le Sezioni Unite DEla Suprema Corte (Sentenza n. 26482 DE 2007) hanno enunciato il principio di diritto, pienamente condiviso dal Collegio, che ad esso deve dare ulteriore continuità,
secondo cui «Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno
di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione
giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad
entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile DEla statuizione contenuta nel dispositivo DEla
sentenza, preclude il riesame DElo stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia
finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petítum" DE primo».
Per cui questo Tribunale (giudice DEla contraffazione) non solo non può decidere sulla eccezione di nullità DE brevetto ma è tenuta a rispettare il giudicato esterno e preso atto DEla intervenuta dichiarazione di nullità DE brevetto azionato dalla società non può che ritenere CP_1
infondate anche le domande di contraffazione e di risarcimento DE danno fondate invece sulla validità DE brevetto stesso.
Pertanto, la società – quale soccombente- è tenuta a rifondere ad entrambe le Controparte_1
convenute le spese di lite di questo giudizio che si liquidano in favore DEle stesse ex Dm 55/2014 e ss.
Mod. (valori medi) come da dispositivo avuto riguardo al valore DEla causa (ivi pari ad E.
9.639.513,00come si dirà meglio infra) e alle attività processuali effettivamente svolte.
pagina 19 di 41 Va evidenziato che la difesa DEle convenute in data 03/09/2025 ha depositato note spese con documentazione allegata riferita sia alla fase cautelare che al presente giudizio di merito.
Con riferimento al presente giudizio la difesa ha individuato il valore DEla controversia facendo riferimento alla somma complessiva di E. 18.684.513,00 così determinata: E. 9.639.513,00 pari al danno asseritamente subito in conseguenza DEla contraffazione così quantificato da controparte (cfr.
conclusioni a p. 18 DEla prima memoria avv. ex art. 183 co 6 c.p.c.), e E. 9.045.000,00 pari al quantum
stimato da per il danno da lite temeraria - pari a 6.545.000,00 euro (a titolo da di danno da CP_6
lucro cessante) + 100.000,00 euro (per i costi sostenuti da per difendersi dalle contestazioni CP_6
di contraffazione avversarie) + 2.400.000,00 euro (a titolo di danno di immagine), tutti come meglio dettagliati nel ricorso per riassunzione DE 4 ottobre 2024.
L'assunto non può essere condiviso.
Come è noto ai sensi DEl'art. 5 DE Dm 55/2014 la determinazione DE valore DEla causa, anche ai fini
DEl'individuazione DElo scaglione tariffario applicabile, va effettuata a norma DE codice di procedura civile, salvo le eccezioni previste dalla citata disposizione che ivi non rilevano.
Il richiamo alle norme DE codice di procedura civile impone ex art. 10 c.p.c. di dover far riferimento,
in materia di cause relative a somme di denaro, a quanto previsto dall'art. 14 co. 1, c.p.c.
Per cui non può tenersi conto né DEla domanda avanzata ex art. 96 c.p.c. dalla difesa di parte convenuta né “dei costi sostenuti da per difendersi dalle contestazioni di contraffazione CP_6
avversarie” (costi fra l'altro neppure mai dimostrati).
E' sufficiente ribadire il principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il valore
DEla domanda di risarcimento danni, per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c., non può essere cumulata ai sensi e per gli effetti DEl'articolo 10 c.p.c. con il valore DEla domanda principale.
E' altrettanto pacifico in giurisprudenza che “In caso di rigetto DEla domanda, nei giudizi per pagamento di
somme o risarcimento di danni, il valore DEla controversia, ai fini DEla liquidazione degli onorari di avvocato a
carico DEl'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi
seguire soltanto il criterio DE disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo DE decisum», onde il valore
DEla controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (principio espresso nelle seguenti sentenze Cass. 7 novembre 2018, n. 28417; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 11 marzo
2006, n. 5381; Cass. 15 luglio 2004, n. 13113, in tal senso, anche Cass. 9 settembre 2019, n. 22462 e da ultimo confermato dalle S.U con sentenza n. 20805 DE 2025 che ha affermato il seguente principio:
“Nel caso di integrale rigetto DEla domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, pagina 20 di 41 contenente l'indicazione alternativa DE «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la
liquidazione DEle spese di lite in favore DEla parte vittoriosa si determina sulla base DElo scaglione
corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori
rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile”).
Le stesse S.U. DE 2025 hanno altresì confermato che nel caso in cui ad una domanda di valore determinato (per essere stata specificamente indicata la somma richiesta) si affianchi una domanda -
invece- di valore indeterminato va applicato il criterio di liquidazione previsto per le controversie di valore indeterminabile, evidenziando che la regola sopra esposta trova applicazione solo nel caso in cui l'applicazione DElo scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione DElo
scaglione applicabile in ragione DE cumulo DEle domande di valore determinato, confermando quando affermato da Cass. n. 4187/2017 (cfr. in motivazione Cass. S.U. DE 2025 sopra citata).
Orbene -nel caso in esame- la società attrice ha proposto più domande e solamente quella risarcitoria
è stata determinata nel suo ammontare nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. in E.
9.639.513,00.
Orbene tenuto conto DElo scaglione fra E. 8 milioni ed E. 16 milioni, la somma liquidabile nei valori medi a titolo di compenso professionale è pari ad E. 83.380,00 decisamente superiore ai valori medi liquidabili in forza al criterio DEla causa di valore indeterminabile pari ad E. 10.860,00.
Il Tribunale ritiene di non procedere all'aumento di cui all'art. 4 DE Dm 155/2014 pure richiesto -nella misura DE 50%- nelle note depositate dalla convenuta in data 03/09/2025 “in virtù DEl'importanza, DEla
natura, DEla difficoltà e DE valore DEl'affare nonché DEla mole di documentazione versata in atti” (cfr. note citate).
Come è noto in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la disposizione di cui all'art. 4 DEla tariffa
professionale approvata con d.m. Giustizia n. 55 DE 2014 prevede una mera facoltà rientrante nel potere
discrezionale DE giudice, il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità ove come nella specie motivato
mediante il riferimento alla pluralità nella specie DEle parti difese e DEle questioni trattate “( cfr., anche in motivazione Cass. 2021 n. 13595 con riferimento alla previsione di cui all'art. 4, comma 4, DEla tariffa professionale approvata con D.M. n. 140 DE 2012, Cass., 10/1/2017, n. 269 DE 2017; con riferimento alla previsione di cui all'art. 5, comma 4, DEla tariffa professionale approvata con D.M. n. 127 DE 2004,
Cass., 15/1/2018, n. 712; Cass., 21/7/2011, n. 16040; Cass., 2/2/2007, n. 2254).
pagina 21 di 41 Orbene -nel caso di specie- si ritiene che non sussistano i presupposti per procedere all'aumento richiesto e la complessità DEla presente controversia (propria di tutti i giudizi di contraffazione) è
stata già valutata DEla applicazione dei valori medi (ritenuti congrui proprio avuto riguardo all'oggetto e al valore DEla controversia, alla natura e all'importanza dei compiti di accertamento in fatto e di valutazione in diritto e al tempo e l'impegno resi necessari per l'esame DEla
documentazione).
La società attrice – in virtù DE principio DEla soccombenza complessiva (vedasi fra le tante in motivazione Cass. civ., sez. I, 30 aprile 2020, n. 8432) va condannata anche al pagamento in favore
DEla sola società (già a seguito di operazione straordinaria, la Controparte_4 Controparte_6
sola che ha partecipato al procedimento cautelare ante causam) DEle spese relative alla procedura cautelare ante causam che si liquidano sempre ex Dm 55/2014 (come richiesto) avuto riguardo al valore
DEla causa (in questo caso indeterminabile come pure indicato dalla difesa di parte convenuta nella citata nota ma di complessità media;
non si ritiene procedere agli aumenti pure richiesti nella citata nota ai sensi DEl'art. 4 DE citato Dm per le medesime ragioni di cui sopra) e alle attività processuali effettivamente compiute (cfr. fascicolo DE cautelare iscritto al n. RG 1513/2017 ivi acquisito mediante la messa in visione al Collegio da parte DEla cancelleria DE relativo fascicolo telematico); per cui l'importo liquidabile a titolo di compenso professionale è pari ad E. 6749,00 oltre ad accessori di legge.
Le spese relative alla CTU e quelle relative alla descrizione (ivi comprese quelle DEl'ufficiale giudiziario) così come liquidate nel procedimento cautelare vengono – quindi- poste a carico esclusivo e definitivo DEla società con conseguente diritto DEla società di ripetere dalla CP_1 CP_6
predetta tutte le somme già eventualmente anticipate a tale titolo.
La difesa DEla con la citata nota ha chiesto anche il rimborso DEle spese di CTP deducendo CP_6
che “Per le attività svolte nel corso DEla CTU disposta nel procedimento sub R.G. 1513/2017, il CTP di
Ing. ha emesso le seguenti fatture sub rispettivamente All. E, F e G, che ha CP_6 Per_2 CP_6
provveduto a pagare come da documento sub All. H: (i) fattura DE 8.01.2018 n. 1800042 per l'importo di Euro
5.000,00; (ii) fattura DE 31.05.2018 n. 1802190 per l'importo di Euro 2.500,00; e (iii) fattura DE 29.11.2018 n.
1805039 euro 3.000,00, per un importo complessivo di Euro 10.500,00”.
In ordine alle spese di parte per CTP occorre rilevare che rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi DEl'art. 92, primo comma,
c.p.c., DEla facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. civ., Sez. II,
03/01/2013, n. 84). In ogni caso la condanna dei soccombenti alle spese di CTP sopportate dalla pagina 22 di 41 controparte non presuppone la prova DEl'avvenuto pagamento, ma presuppone, comunque, la prova
DEla effettività DEle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Cass. civ., Sez. I, 25/03/2003, n. 4357).
La ha chiesto liquidarsi le spese di CTP a suo favore indicando l'importo di € 10.500,00. CP_6
Essendo tale importo superiore ai compensi riconosciuti al CTU Ing. per complessivi E. Persona_1
4950,00 oltre accessori di legge (cfr. provvedimento DE 30 giugno 2018), la liquidazione DEle spese di
CTP non potrà essere superiore a tale importo. Pertanto, a tale titolo, alla va riconosciuto CP_6
l'importo di E. 4.950,00 oltre accessori di legge (ovvero Iva e Cassa Professionale se dovute come per legge).
Ne discende -quindi- che deve essere dichiarata ex art. 669 novies c.p.c. (come richiesto in questa sede dalla difesa DEle società convenute che impropriamente parla di revoca) l'inefficacia DEl'ordinanza cautelare emessa ante causam in quanto è stato dichiarato ed accertato inesistente il diritto a cautela DE
quale era stato concesso.
Come è noto il comma 4 DElo stesso art. 669 novies c.p.c., stabilisce che il provvedimento cautelare perde efficacia qualora sia sopravvenuta l'emanazione DEla sentenza (anche se non passata in giudicato) con la quale venga dichiarata l'inesistenza DE diritto a cautela DE quale era stato concesso,
con la correlata adozione dei provvedimenti previsti dal comma 2 DEla medesima norma(cfr. anche
Cass. S.U. DE 2012 n. 12113).
Nel caso in esame – come già detto- la nullità DE brevetto è stata dichiarata con sentenza n. 5478/2022
(pubblicata in data 21/06/2022) dal Tribunale di LA nel giudizio pregiudiziale mentre nel caso in esame era stata eccepita dalla convenuta in via riconvenzionale;
per questa ragione il presente processo era stato sospeso ex art. 295 c.p.c.
Appare indubbio che il diritto sotteso alla misura cautelare concessa ante causam era rappresentato dalla titolarità e validità DE brevetto posto a fondamento DEl'azione di contraffazione e risarcitoria ivi promosse dalla società (cfr. anche l'ordinanza emessa da questo Tribunale con la quale è CP_1
stata disposta ex art. 295 c.p.c. la sospensione DE presente giudizio pregiudicato dalla pendenza DE
giudizio dinanzi al Tribunale di LA).
Per costante insegnamento DEla S.C., i provvedimenti restitutori ex art. 669 novies c.p.c., vanno pronunciati d'ufficio dal Tribunale che all'esito DE giudizio di merito abbia accertato l'insussistenza
DE diritto oggetto di cautela (cfr. Cass. n. 8906/13; Cass. n. 17866/05; Cass. n. 9626/04) e, ove non vi abbia provveduto il primo giudice, deve farlo - sempre d'ufficio - la Corte d'appello, non trattandosi di pagina 23 di 41 domanda riconvenzionale ne' essendo neppure teoricamente configurabile a riguardo un giudicato di irripetibilità per il solo fatto DEl'omissione DE primo giudice.
Tuttavia lo stesso art. 669 novies c.p.c., nell'ultimo periodo DE co. 3, prevede che i provvedimenti restitutori o ripristinatori, se non sono stati emessi nella stessa sentenza che ha accertato l'inesistenza
DE diritto oggetto di cautela, possono essere disposti con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.
È altresì pacifico che in questa sede il Giudice deve procedere esclusivamente all'accertamento DEla,
persistente o meno, efficacia DElo stesso e, per il caso di accertata inefficacia, all'adozione di provvedimenti diretti al ripristino DElo status quo ante.
Tali statuizioni, richiedono solo la valutatone di vicende processuali e/o di fatto sopravvenute idonee alla verifica DEla persistente efficacia ed attualità DEla misura cautelare e non anche una revisio prioris
instantiae DEla predetta (cfr. anche in motivazione Cass. n. 13984/2004; Cass. 2005 n. 17866).
Orbene nel caso in esame – per le ragioni appena sopra evidenziate - le misure cautelari disposte con il su citato provvedimento hanno perso di efficacia essendo venuto meno il presupposto giuridico costituito dalla validità DE brevetto.
Di conseguenza – quale disposizione necessaria per ripristinare la situazione precedente (sebbene nulla sia stato richiesto sul punto dalle parti)- tutta la documentazione oggetto DE sequestro va restituita alla società non più tenuta al rispetto DEl'ordine di inibitoria. Controparte_4
Vanno -invece- rigettate le domande avanzate ex art. 96 c.p.c. da tutte le parti in causa.
Quella avanzata ex art. 96 comma 3 c.p.c. dalla difesa DEla società va rigettata per CP_1
assenza DE presupposto DEla soccombenza DEle società convenute.
Come è noto l'accoglimento DEla domanda proposta ai sensi DEl'art. 96 cit. presuppone la soccombenza DEla controparte nel giudizio di merito e non rispetto alla domanda a sua volta avanzata ai sensi DEl'art. 96 c.p.c. (cfr. fra le tante Cass. 2024 n. 15232 secondo cui “La condanna per
l'abuso DElo strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone,
altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art.
91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito”; cfr., tra le tante in tal senso, Cass. 19/10/2020,
n.22647).
A tal riguardo la giurisprudenza DEla S.C. è pacifica nell'affermare che: “la condanna al risarcimento per
lite temeraria o il diniego DEla condanna stessa costituiscono una decisione accessoria, che dipende dall'esito DE
vero e proprio thema decidendum cui sono, logicamente prima ancora che giuridicamente, correlati appunto pagina 24 di 41 quale conseguenza - che in questo fenomeno processuale assume come sinonimo l'accesssorietà -. E al riguardo la
giurisprudenza di questa Suprema Corte ha sempre escluso che il diniego DEla condanna per lite temeraria abbia
ricadute sulla decisione relativa all'alternativa conformazione che può investire l'ulteriore decisione accessoria,
vale a dire condanna in toto alle spese processuali oppure compensazione parziale o integrale DEle spese suddette.
L'articolo 96, primo comma, c.p.c., invero non inferisce nel sistema insorgente dal combinato disposto degli
articoli 91 e 92 c.p.c.: il che è tanto evidente quanto inevitabile, considerando che l'applicazione DE paradigma
governante le spese costituisce, se viene concretizzata in condanna integrale alle spese DE soccombente, un
necessario presupposto DEla valutazione DEla sussistenza o meno DEla fattispecie di cui all'articolo 96, primo
comma, c.p.c. (cfr. Cass. sez. L, 10 luglio 2020 n. 14813 - Cass. sez. 3, 15 maggio 2018 n. 18792, che in motivazione confuta puntualmente un arresto che si era discostato dall'orientamento sopra espresso con la Cass. sez. 6-2, ord. 14 ottobre 2016 n. 20838; principi riaffermati da ultimo con la sentenza DEla
S.C. DE 2021 n. 1502 che si occupa poi più specificatamente DEl'impugnazione DE capo relativo alla condanna ex art. 96 c.p.c.).
Quelle avanzate dalla difesa DEla società (per la prima volta nel ricorso per riassunzione) CP_6
vanno invece rigettate perché infondate (infatti -benchè la domanda ex art. 96 c.p.c. sia stata avanzata dalla difesa di entrambe le società- i danni prospettati sono stati riferiti esclusivamente alla società
d'altronde l'unica parte nei cui confronti erano state adottate le misure cautelari rispetto CP_6
alla quale vengono prospettati i danni asseritamente subiti;
cfr. pagg. 13 e ss DE ricorso per riassunzione. Va rilevato che la domanda di responsabilità aggravata avanzata nelle note DE 26
ottobre 2023, depositate nel presente giudizio (all'epoca sospeso) in replica all'istanza di CP_1
di dichiarazione DEla cessazione DEla materia DE contendere” è da ritenersi tanquam non esset posto che in quel momento il giudizio era sospeso, e pertanto le relative note sono da ritenersi inammissibili).
Quest'ultima – nel ricorso per riassunzione- ha chiesto la condanna DEla società ai sensi CP_1
DEl'art. 96 comma 1 e 2 c.p.c. adducendo che la società attrice aveva avuto una condotta abusiva e dilatoria in quanto:
- La società attrice non aveva rinunciato alle misure cautelari ottenute da Codesto Tribunale
dopo aver apportato la Seconda Limitazione, nonostante le misure cautelari erano state concesse da questo Tribunale sulla base DE Brevetto ante Seconda Limitazione e quindi facendo valere un ambito di tutela a cui la stessa controparte, apportando la Seconda
Limitazione, aveva rinunciato riconoscendone di fatto la non validità già ritenuta dal CTU;
pagina 25 di 41 - La società non aveva rinunciato alle misure cautelari neppure dopo che il CTU DEla causa di
LA Ing. , concluse le operazioni di supplemento di CTU, con relazione Persona_3
depositata in data 1 ottobre 2021 si era espresso nel senso DEla nullità DEle rivendicazioni 1-3
e 7-10 DE Brevetto anche dopo la Seconda Limitazione;
- La società attrice non aveva rinunciato alle misure cautelari neppure quando il Tribunale di
LA in data 21 giugno 2022 ha depositato la sentenza di I grado che aveva dichiarato la nullità DE brevetto;
- La società attrice invece aveva scelto la strada di tergiversare il più a lungo possibile, prima continuando a chiedere dinanzi al Tribunale Meneghino supplementi e rinnovazioni di CTU
pur di spostare in avanti il più possibile la data in cui il suo sarebbe stato dichiarato Pt_2
nullo, proprio al fine di trarre vantaggio dai provvedimenti cautelari che in precedenza aveva ottenuto ad NA, e poi, pubblicata la sentenza di primo grado, aveva CP_1
continuato a prendere tempo introducendo un giudizio di appello, in cui ha formulato ripetute istanze di rinnovazione DEla CTU con l'obiettivo di tenere pendente anche il giudizio in secondo grado per anni, per poi, all'ultimo secondo utile, i.e. al momento DElo scambio DEle
memorie di replica e prima che la causa andasse in decisione, depositare la rinuncia al
, con un vero e proprio escamotage per cercare di evitare che fosse pronunciata Pt_2
sentenza di rigetto DEl'appello che la stessa controparte aveva proposto e che tuttavia la Corte
di appello di LA ha puntualmente pronunciato.
La difesa DEla convenuta ha altresì imputato alla società attrice di:
- Aver domandato le misure cautelari ad NA agendo senza la necessaria prudenza.
- Invero, era stata la stessa società attrice a riconoscere che il azionato ad NA non Pt_2
era valido, neppure come limitato con la Prima Limitazione, avendo essa depositato – poco tempo dopo aver ottenuto la misura cautelare – una seconda limitazione volontaria con la
Seconda Limitazione, con ciò tenendo una condotta di valore confessorio DE fatto che essa stessa era ben consapevole DEla invalidità DE sia nella forma originaria che in quella Pt_2
ridotta con la Prima Limitazione.
Infatti, conclude rassegando le seguenti e testuali conclusioni “si chiede la condanna DEl'attrice al
risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 co.
1-2 c.p.c., per aver agito in giudizio con colpa grave e per
aver ottenuto un provvedimento cautelare di per sé direttamente esecutivo, come l'inibitoria, agendo senza la
pagina 26 di 41 necessaria prudenza sulla base di un diritto inesistente, oltre che per aver abusato DEle misure cautelari dopo la
limitazione DE proprio brevetto danno da liquidare nella misura che sarà determinata in corso o in difetto
d'ufficio ex art. 96 c.p.c. e art.
9.7 direttiva CE 2004/48/CE2 ; nonché (ii) la condanna DEl'attrice altresì al
pagamento a favore DEle convenute di una somma equitativamente determinata ai sensi DE comma 3 DEl'art. 96
c.p.c., che, considerando la gravità DEla situazione e DE danno arrecato con imprudente azione, si indica in
misura pari almeno al triplo DEla somma che sarà liquidata per la rifusione DEle spese legali” (cfr. pag. 14 DE
ricorso per riassunzione).
In via preliminare occorre precisare che si terrà esclusivamente conto DEle circostanze allegate e DEle
richieste avanzate con il predetto ricorso per riassunzione.
Ogni altra circostanza successivamente allegata e ogni altra domanda avanzata è pertanto tardiva e come tale va dichiarata inammissibile e non verrà presa in considerazione (la difesa DEla ha CP_6
infatti modificato in parte anche le conclusioni così come rassegnate alla udienza di p.c. e sopra riportate).
Orbene in diritto va rilevato con riferimento all'art. 96 comma 1 e 2 c.p.c. che:
- Secondo un insegnamento ormai consolidato, i primi due commi DEl'art. 96 cit. regolano due diverse fattispecie di responsabilità processuale.
- Il primo comma sanziona la parte che «ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave» (il primo comma DEl'art. 96 c.p.c. prevede che l'esercizio di un diritto fondamentale,
quello di azione e difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., può integrare un illecito ogni volta che le modalità di esplicazione siano temerarie, perché caratterizzate da un atteggiamento di mala fede o di colpa grave DEla parte o DE difensore;
cfr. Cass. 2021 n.
26545);
- il secondo comma prevede la possibilità per il giudice di condannare al risarcimento dei danni la parte che, agendo «senza la normale prudenza», abbia assunto una DEle iniziative processuali ivi elencate;
- In particolare, la norma indica «l'inesistenza DE diritto per cui è stato eseguito un provvedimento
cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta
l'esecuzione forzata»;
- Alle due diverse previsioni corrispondono diversi presupposti;
mentre il primo comma esige,
infatti, la sussistenza DEla mala fede o DEla colpa grave, il secondo comma può trovare applicazione anche in caso di colpa lieve (senza la normale prudenza). pagina 27 di 41 - L'art 96 c.p.c., nel suo primo comma, postula una condotta processuale qualificata dal dolo,
consistente nella consapevolezza, nella parte stessa, DE proprio torto, oppure dalla colpa grave, ravvisabile nel fatto DEla parte medesima di non aver avvertito l'ingiustizia DEla
propria pretesa come le sarebbe stato facile se avesse impiegato anche una scarsa diligenza;
mentre, nella seconda ipotesi, esigendo l'inesistenza DE diritto a tutela DE quale e stato eseguito il provvedimento cautelare in senso lato o e stata iniziata l'esecuzione forzata,
addossa all'attore una responsabilità anche a titolo di colpa lieve (sull'art. 96, comma 2, c.p.c.., è
opportuno il rinvio alla decisione DEle Sezioni Unite - Cass., Sez. Un., 22/09/2021, n. 25479 -
che, chiamate a pronunciarsi sulla questione di massima di particolare importanza circa l'individuazione DE giudice competente a pronunciare la condanna ai sensi DEl'art. 96, comma
2 c.p.c.. in relazione ad una esecuzione intrapresa, senza la normale prudenza, sulla base di un titolo venuto meno nel corso DE giudizio di opposizione, rimarca, ai fini che qui interessano,
che la condanna è fondata su un illecito: cfr. § 11.2., in particolare);
- La norma va unitariamente interpretata nel senso che la responsabilità più generica e meno rigorosamente considerata, prevista dal primo comma, ha una portata generale, non circoscritta ai soli giudizi di cognizione, ma estensibile a quei casi relativi a giudizi cautelari,
che non rientrano nella previsione DE secondo comma, per l'esistenza DE diritto per il quale e stato eseguito il provvedimento cautelare o e stata iniziata l'esecuzione forzata, nei quali casi debbono ricorrere ai fini DEla responsabilità aggravata, gli estremi DE dolo o DEla colpa grave;
- La speciale fattispecie di responsabilità civile di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c., si caratterizza per il tipo di condotta illegittima che ha provocato il danno (la quale deve essere una condotta di natura processuale, in senso lato, cioè ricollegabile all'esercizio di un'azione giudiziaria, alla trascrizione di una domanda giudiziale ovvero all'iscrizione di una ipoteca giudiziale), non per il tipo o la natura dei danni che ne sono eventualmente derivati (Cass. 2023 n. 36593);
- le ipotesi di responsabilità configurate dall'art. 96 c.p.c. (quanto meno nei primi due commi,
prescindendo dal terzo comma, di più recente introduzione) costituiscono fattispecie speciali di responsabilità civile in rapporto a quella generale prevista dall'art. 2043 c.c., e la loro specificità (che ne giustifica la particolare disciplina, anche sul piano DEla tutela giudiziale) è
costituita proprio dalla peculiare condotta illecita dannosa, rappresentata da un comportamento processuale, che nel caso DEl'art. 96, comma 2, c.p.c., che qui viene certamente pagina 28 di 41 in rilievo, si concretizza – tra l'altro – nell'imprudente esercizio DEl'azione cautelare (in proposito, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12029 DE 16/05/2017, Rv. 644286 – 01: «l'art. 96 c.p.c. si
pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata,
pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi,
sotto la disciplina DE citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra
le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio
di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali
devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito»; conf.: Cass., Sez. 3, Sentenza n.
5069 DE 03/03/2010, Rv. 611867: «l'art. 96 c.p.c., che disciplina tutti i casi di responsabilità
risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043
c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere
DEla responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina DE
citato art. 96, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità»;
nel medesimo senso, ex multis: Cass., Ordinanza n. 13244 DE 15/05/2023 e Cass. 2021 n. 26545;
v. Sezioni Unite, sentenza 6 febbraio 1984, n. 874, nonché le sentenze 17 ottobre 2003, n. 15551,
20 luglio 2004, n. 13455, 3 marzo 2010, n. 5069, e 23 agosto 2011, n. 17523).
- Com'è stato già affermato (sentenza 30 luglio 2010, n. 17902), il maggior rigore DE secondo comma «si giustifica alla luce DEla gravità degli effetti ricollegabili ad iniziative che incidono
direttamente sul patrimonio DE debitore»;
- Altrettanto pacifica è l'affermazione che la condanna di cui all'art. 96 cit. presuppone la totale soccombenza DEla parte, non potendo la norma trovare applicazione neppure in caso di soccombenza parziale (sentenze 2 giugno 1984, n. 3341, 9 febbraio 1991, n. 1341, 2 marzo 2001,
n. 3035, 12 ottobre 2009, n. 21590, 14 aprile 2016, n. 7409, e 13 ottobre 2017, n. 24158; Cass. 2021
sopra citata nella quale la S.C. ha affermato che: “Entrambe le fattispecie hanno carattere
risarcitorio «con funzione compensativa DE danno cagionato da c.d. "illecito processuale" e perciò sono usualmente ricondotte al genus DEla responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043
cod.civ., benché si pongano rispetto a essa in rapporto di specialità» (in tal senso, ex multis, cfr.
Cass. 25/02/2020, n. 5097; Cass. 21/11/2017, n. 27623; Cass. 16/05/2017, n. 12029). Deve muoversi,
infatti, dalla considerazione DE tipo di relazione entro cui si colloca l'illecito, cioè si deve tener conto che
l'elemento materiale consiste nello svolgimento di un'attività processuale - il che riverbera le sue
conseguenze anche sui requisiti soggettivi che attengono alla posizione di parte soccombente e parte pagina 29 di 41 vittoriosa - la quale, essendo dominata dall'operare DE diritto di azione e di difesa costituzionalmente
riconosciuto, aveva necessità di una tipizzazione rispetto all'art. 2043 cod.civ. che permettesse di
collocare la responsabilità processuale nel campo proprio DEla responsabilità civile. Né va omesso che la
giurisprudenza di legittimità neppure esclude il ricorso all'azione comune di risarcimento danni, in
funzione sussidiaria, là dove l'azione speciale sia rimasta preclusa in forza DEl'evoluzione propria DElo
specifico processo, dal quale la responsabilità aggravata ha avuto origine (Cass. 18/02/2000, n. 1861). In
sintonia con la dedotta natura risarcitoria, i presupposti di operatività di tali figure sono individuati
nella necessaria istanza di parte, nella totale soccombenza di colui che ponga in essere l'illecito
processuale (cfr., tra le tante in tal senso, Cass. 19/10/2020, n.22647), nella sussistenza DEl'elemento
soggettivo DEla condotta temeraria, caratterizzata da mala fede o colpa grave ovvero, nello specifico caso
di cui al secondo comma, da colpa lieve consistente nella mancanza DEla normale prudenza;
ed infine,
nel danno ingiusto che da tale condotta sia derivato alla controparte vittoriosa”).
- Con riguardo alla specifica individuazione DE giudice competente a pronunciarsi sulla domanda di responsabilità processuale aggravata, la giurisprudenza DEla S. Corte, proprio in considerazione DE carattere endoprocessuale DEl'illecito, ha da tempo immemorabile stabilito che il giudice competente sia, necessariamente, quello DEla causa di merito (così già la remota sentenza 27 febbraio 1962, n. 390, di queste Sezioni Unite).
- Se l'illecito, infatti, è di natura processuale ed è connesso allo svolgimento di un'attività
giurisdizionale, il logico corollario è che solo il giudice di quella causa sia chiamato ad esaminare il fondamento DEla domanda risarcitoria;
- La giurisprudenza DEla S. Corte, peraltro, ha avvertito ben presto l'impossibilità di fare DE
principio ora richiamato una regola assoluta. È stato perciò riconosciuto che la domanda risarcitoria di cui all'art. 96 cit. può essere proposta anche in un giudizio autonomo qualora lo svolgersi DEla vicenda processuale abbia reso impossibile la concentrazione. Sono stati individuati, in proposito, i seguenti casi: responsabilità da sequestro ante causam non seguito dal giudizio di convalida (sentenze 3 dicembre 1981, n. 6407, e 11 febbraio 1988, n. 1473);
provvedimento di urgenza cui non abbia fatto seguito il giudizio di merito (sentenza 26 giugno
1973, n. 1838); opposizione a decreto ingiuntivo non iscritta a ruolo (sentenza 7 aprile 1979, n.
1998); rigetto DE ricorso per la dichiarazione di fallimento (sentenze 8 febbraio 1990, n. 875, 6
agosto 2010, n. 18344, e 8 novembre 2018, n. 28527). Più in generale, si è detto che la domanda risarcitoria in esame può essere eccezionalmente proposta in una sede autonoma quando il pagina 30 di 41 procedimento, per un qualsiasi motivo, non pervenga alla fase conclusiva DEla decisione,
ovvero, quando i danni si manifestino in uno stadio processuale in cui non sia più possibile farli valere tempestivamente davanti al giudice di merito (v., tra le altre, le sentenze 26 ottobre
1992, n. 11617, e 7 agosto 2001, n. 10916, quest'ultima a proposito DEla responsabilità di cui all'art. 89 cod. proc. civ., fattispecie per molti versi assimilabile a quella in esame). Va
comunque evidenziato che tutte le ipotesi in ultimo DEineate rappresentano altrettante eccezioni finalizzate alla «coerenza interna DE sistema» (così la sentenza n. 11936 DE 1990); per cui resta fermo il principio in base al quale la domanda di cui all'art. 96 cit. deve essere proposta, per connessione necessaria, nel giudizio in cui il comportamento processuale colposo
è stato tenuto.
Orbene alla luce dei principi appena sopra esposti -in via preliminare- deve essere evidenziato che la società aveva interesse specifico a presentare la domanda ex art. 96 c.p.c. nel presente CP_6
giudizio in quanto il provvedimento cautelare è stato adottato da questo Tribunale (di cui sussiste la competenza) e la presente controversia rappresenta la relativa causa di merito (in tal senso, Cass. 14
maggio 2007 n. 10993 secondo cui: “La domanda ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione a
provvedimenti cautelari adottati nel corso DE giudizio di primo grado deve essere proposta in detto grado di
giudizio, dovendosi al fine DEla valutazione DEla tempestività DEla stessa avere riguardo al momento DE fatto
generativo DE danno (cioè al momento in cui il comportamento asseritamente dannoso è stato posto in essere) e
non a quello, successivo, DEl'accertamento DEla inesistenza DE diritto a tutela DE quale il provvedimento è stato
richiesto, adottato e posto in esecuzione”.
Che il giudice DE processo debba essere quello DE grado o DEla fase processuale nel corso DEla quale viene posto in essere il comportamento in ipotesi lesivo, risulta chiaramente affermato nella giurisprudenza DEla S. Corte (di cui si dirà meglio infra), secondo cui "in tema di risarcimento DE danno
per le espressioni offensive contenute negli atti DE processo, come disciplinato dall'art. 89 c.p.c., - così come nei
casi previsti dal successivo art. 96 c.p.c. - il legislatore ha inteso devolvere al giudice DE processo, in cui si
realizzano gli atti comportanti la responsabilità processuale, ogni accertamento e valutazione circa l'applicazione
in concreto DEle sanzioni previste”.
In secondo luogo, va rilevato che ai fini DEla decisione DEle domande in esame possono essere considerate esclusivamente le condotte processuali DEla tenute nel presente giudizio e CP_1
non quelle relative al giudizio di LA (cfr. sul punto Cass. 2025 n. 13863 secondo cui “In materia di
pagina 31 di 41 responsabilità aggravata, ai fini DEl'accertamento DEl'abuso DE processo non può essere valorizzato un fatto
estraneo all'ambito DE giudizio”).
Di conseguenza non possono essere ivi considerati gli addebiti relativi alla condotta processuale tenuta dalla società nell'ambito dei giudizi di nullità avanti al Tribunale di LA o CP_1
DEla Corte d'Appello di LA, che avrebbero dovuto essere posti eventualmente a fondamento di una domanda da proporre ex art. 96 c.p.c. all'interno dei predetti giudizi.
Infine va precisato che la domanda ex art. 96 c.p.c. di risarcimento DE danno da responsabilità
aggravata, non attenendo alla merito DEla controversia, può essere formulata per la prima volta anche nell'udienza di precisazione DEle conclusioni, in quanto la parte istante sovente solo al termine
DEl'istruttoria è in grado di valutarne la fondatezza e/o di determinare l'entità DE danno subito
(Cass., n. 3941 DE 2002; Cass., n. 14583 DE 2003).
Tuttavia la predetta domanda non solo deve fondarsi esclusivamente su comportamenti processuali tenuti nel giudizio ma con specifico riferimento alla ipotesi di cui al comma 2 occorre aver riguardo al momento DE fatto generativo DE danno (e cioè al momento in cui il comportamento asseritamene dannoso è stato posto in essere) e non anche a quello, successivo, DEl'accertamento DEla inesistenza
DE diritto a tutela DE quale quel provvedimento è stato richiesto, adottato e posto in esecuzione.
Orbene ciò precisato e passando all'esame DEle (ivi ammissibili nei termini appena sopra precisati)
domande nessuna DEle condotte imputate dalla difesa DEla alla società CP_6 CP_1
integra gli estremi di cui ai nn. 1 e 2 DEl'art. 96 c.p.c.
In particolare, non integra gli estremi DE dolo e/o DEla colpa grave il primo addebito mosso alla difesa DEla società . CP_1
Al contrario – come puntualmente evidenziato dalla difesa DEla predetta società- la mancata rinuncia a un'azione cautelare non è può rappresentare una fattispecie di responsabilità processuale aggravata in quanto non esiste alcuna norma DEl'ordinamento che preveda un simile obbligo.
In secondo luogo, era eventualmente onere DEla (che senza dubbio ne aveva un interesse CP_6
attuale e concreto e comunque preminente) chiedere la revoca DEl'inibitoria ex art. 669-decies c.p.c. al
Tribunale di NA per fatto nuovo sopravvenuto, rappresentato, appunto, secondo le stesse prospettazioni, dalla C.T.U. depositata nel giudizio di LA ovvero dalla Sentenza emessa a conclusione DElo stesso.
Inoltre, le convenute, a seguito DEla Sentenza di Primo Grado, avrebbero anche potuto/dovuto – come già sopra anticipato- chiedere la declaratoria di inefficacia DEl'ordinanza cautelare in conformità a pagina 32 di 41 quanto disposto dall'art. 669-novies c.p.c. (si è già detto sopra che il diritto sotteso all'azione di contraffazione ivi esercitata dalla era rappresentato dalla titolarità di un valido brevetto. CP_1
Nel caso di specie tale accertamento è stato affidato alla competenza DE Tribunale di LA giudizio considerato pregiudicante rispetto a quello in esame;
per cui la pronuncia di inefficacia DEl'ordinanza cautelare poteva essere adottata da questo Tribunale con ordinanza – posto che il giudizio di merito era sospeso- come espressamente previsto dal terzo comma DEl'art. 669 novies c.p.c. che recita: “Il
provvedimento cautelare perde altresi' efficacia se non e' stata versata la cauzione di cui all'articolo 669-
undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giuidicato, e' dichiarato inesistente il diritto a cautela
DE quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella
stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito DE ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento”).
Di certo non aveva l'onere né tantomeno l'obbligo di rinunciare (ovvero di presentare CP_1
istanza ex artt. 669 novies e/o decies c.p.c.) alle misure cautelari ottenute prima DEla definitività
DEl'accertamento DEla nullità DE brevetto azionato (brevetto che si presume appunto valido per legge). O comunque il non averlo fatto (o il non aver presentato istanza ex artt. 669 novies e/o decies
c.p.c.) non può costituire una condotta processuale connotata da dolo e/o da colpa grave.
Era invece onere DEla convenuta attivarsi immediatamente per ottenere la revoca e/o CP_6
l'inefficacia DEl'ordinanza cautelare non appenano se ne erano verificati i presupposti essendo le uniche ad avere un interesse concreto e attuale alla rimozione DEle misure cautelari subite.
Il comportamento inerte ed omissivo DEla esclude in radice qualsivoglia nesso di causalità CP_6
con i danni asseritamente subiti a causa ed in conseguenza DEla perdurante efficacia DEle misure cautelari (cfr. anche in motivazione Cass. 1980 n. 2165 secondo cui “Il principio secondo cui non può
configurare un concorso di colpa (ex art 1227 cod civ) il semplice ritardo nella richiesta di tutela giurisdizionale
da parte DE danneggiato non può trovare applicazione nella fattispecie DEla responsabilità processuale
aggravata, disciplinata dall'art 96 cod proc civ, in quanto il danno dipendente dalla proposizione di una lite
temeraria, dalla richiesta di una misura cautelare o dall'inizio di un'esecuzione forzata
effettuati senza la normale prudenza per un diritto inesistente è sempre influenzato e aggravato dalla durata
eccessiva DE processo, al cui verificarsi può concorrere il comportamento inattivo DEla controparte”).
In un sistema processuale improntato al principio DE contraddittorio, non si può imputare a
[...]
di aver mantenuto in essere misure cautelari, in assenza di una specifica iniziativa da parte CP_1
DEla interessata alla loro revoca e/o caducazione.
pagina 33 di 41 L'ordinamento attribuisce proprio alla parte che si ritiene lesa da un provvedimento cautelare la possibilità – e l'onere – di attivarsi per chiederne la modifica, revoca ex art. 669-decies c.p.c. ovvero la dichiarazione di inefficacia ai sensi DEl'art. 669 novies c.p.c. (lo stato di sospensione DE procedimento
-peraltro disposto ex art. 295 c.p.c. in accoglimento DEla istanza avanzata da che aveva CP_6
inteso introdurre dinanzi al Tribunale autonomo giudizio avente ad oggetto la nullità DE brevetto-
non avrebbe pregiudicato la possibilità per le convenute di ottenere la revoca/inefficacia dei provvedimenti cautelari. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa DEle convenute nella memoria di replica- la dichiarazione di inefficacia ex art. 669 novies c.p.c. nel caso di specie era senza dubbio ammissibile posto che la sentenza di LA era stata resa nel giudizio pregiudicante).
È quindi evidente che ha scelto una linea attendista, ritenendo più conveniente lasciare CP_6
inalterato il quadro cautelare (neppure reclamato) fino all'esito definitivo DE giudizio di validità sul brevetto (ciò dimostra inoltre che la stessa difesa DEla non riteneva sussistenti, nel CP_6
frattempo, le condizioni tecniche o giuridiche certe per farlo. Ne consegue che non può oggi dolersi
DEla persistenza DEle misure cautelari, tanto meno addossarne la responsabilità alla società
[...]
la quale – al contrario- non solo non aveva alcun onere di rinuncia ma aveva interesse alla CP_1
conservazione DEle stesse fino all'accertamento definitivo DEla nullità DE brevetto in virtù DE
principio DEla presunzione di validità che assiste il brevetto).
Non è fondato neppure il secondo addebito secondo cui la società avrebbe chiesto ed CP_1
ottenuto le su citate misure cautelari senza la normale prudenza.
Si rammenta che l'accertamento, ai fini DEla condanna al risarcimento dei danni da responsabilità
aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., dei requisiti DEl'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma primo) ovvero DE difetto DEla normale prudenza (comma secondo) implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se la sua motivazione in ordine alla sussistenza o meno DEl'elemento soggettivo ed all' "an" ed al "quantum" dei danni di cui è chiesto il risarcimento risponde ad esatti criteri logico-giuridici (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2010
n. 327. Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso avverso una sentenza adottata in sede di rinvio, ha ritenuto adeguata la motivazione con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento ex art. 96
cod. proc. civ. in ragione DEla perdurante complessità DEle questioni che erano state oggetto DE
giudizio, tali da escludere che l'esercizio DEl'azione fosse stato imprudente, tenendo conto, altresì, che il principio precedentemente enunciato dal giudice di legittimità non aveva escluso la prospettazione di ulteriori questioni rilevanti nella sua applicazione). pagina 34 di 41 La giurisprudenza consolidata anche di merito (cfr. Trib. LA, sez. spec., 24 dicembre 2020) esclude,
infatti, che la mera declaratoria di nullità di un brevetto, pur eventualmente resa nel corso DE
medesimo giudizio, possa di per sé fondare una domanda lite temeraria.
Con specifico riferimento al comma 2 DEl'art. 96 c.p.c. in giurisprudenza si ritiene lecita l'azione di un titolare di un brevetto che aveva inizialmente ottenuto l' inibitoria e il sequestro sulla base di una
C.T.U. favorevole affermando che: "Le circostanze rammentate fanno ritenere che l'attore non fosse
ragionevolmente a conoscenza che le sue possibilità di aver ragione nel merito erano significativamente ridotte e,
quindi, che l'esecuzione DEla misura cautelare presumibilmente avrebbe arrecato un danno a parte convenuta,
essendo la sua convinzione circa la validità DEla privativa e circa la sua contraffazione confermata da
valutazione tecnica di consulente nominato dal Giudice".
L'esistenza di eventuali esiti alterni o difformi nelle successive fasi o nei successivi gradi di giudizio,
come è nel caso che interessa, può essere considerato indice, di per sé di una valutazione prognostica non univoca: eventuali esiti altalenanti DEla causa, non possono non essere tenuti in conto per valutare se chi agisce non ha usato la normale diligenza.
La posizione DEla giurisprudenza nazionale è in linea con la giurisprudenza comunitaria. E infatti la
Corte di Giustizia ha recentemente affermato (CGUE 12 settembre 2019, C-688/17, c. CP_12
che persino la revoca DEle misure cautelari di un brevetto dichiarato nullo (fattispecie che qui CP_13
non è avvenuta per inerzia DE presunto contraffattore) non può “essere considerata di per sé un elemento
di prova determinante DEl'infondatezza DEla domanda all'origine DEle misure provvisorie revocate. essere
considerata di per sé un elemento di prova determinante DEl'infondatezza DEla domanda all'origine DEle misure
provvisorie revocate”, precisando che “una diversa conclusione potrebbe avere l'effetto, in circostanze come
quelle di cui al procedimento principale, di dissuadere il titolare DE brevetto in questione dal ricorrere alle
misure di cui all'articolo 9 DEla direttiva 2004/48 e si porrebbe in tal modo in contrasto con l'obiettivo di tale
direttiva che consiste nell'assicurare un livello elevato di protezione DEla proprietà intellettuale”.
Il deposito di una consulenza tecnica negativa nelle successive fasi di giudizio (ovvero nel caso di specie nel giudizio di merito non è indice di assenza di normale prudenza dato che può Pt_3
"ritenersi superato il limite DEla normale prudenza di cui all' art. 96 c.p.c. quando sulla base degli elementi
disponibili in causa vi siano più che evidenti ragioni per prevedere che il diritto azionato non sarà riconosciuto
esistente all'esito DE giudizio" e che questa situazione si esclude "dopo il deposito da parte DE consulente
d'ufficio di un parere tecnico che sosteneva le ragioni di nullità DE brevetto azionato” (cfr. anche in motivazione Cass. 2021 n. 27689). pagina 35 di 41 Si osserva DE resto che anche la decisione resa dalla Corte di Giustizia DEl'Unione Europea in data 12
settembre 2019, nella causa C 688/17, citata dalla difesa DEla conferma e rafforza i su CP_6
esposti principi anche sotto il profilo DE diritto DEl'Unione.
In tale occasione, la Corte ha chiarito che il risarcimento dei danni in conseguenza di misure provvisorie successivamente revocate o risultate infondate, ai sensi DEl'art. 9(7) DEla Direttiva
2004/48/CE, non è affatto automatico, ma presuppone una valutazione ex ante DEla giustificazione
DEla misura stessa, tenuto conto DE contesto oggettivo e DE comportamento DEle parti.
Dunque, per poter sostenere la lite temeraria in conseguenza DEl'invalidità DE titolo sarebbe stato necessario che, già al momento DE deposito DE cautelare (momento DEl'azione) vi fossero dei chiari indizi di invalidità DE (noti alla società e da questi sottaciuti) che, all'epoca, Pt_2 CP_1
certamente non sussistevano (sul punto la difesa DEle convenute nulla ha dedotto nel ricorso per riassunzione che lo si ripete ha DEineato il thema disputandum DEle domande avanzate ex art. 96
c.p.c.)..
Il Giudice deve verificare, la consapevolezza DEl'interessato DEla presumibile infondatezza DEla
propria pretesa, con valutazione ex ante, ovvero ponendosi nelle condizioni DEla parte nel momento in cui ha agito e considerando gli elementi a conoscenza DEla parte stessa, o quelli che non avrebbe potuto ignorare usando l'ordinaria diligenza e quindi, considerando se, al momento di agire, l'attore fosse a conoscenza che le sue possibilità di aver ragione nel merito erano significativamente ridotte, il che avrebbe dovuto renderlo maggiormente prudente nel proporre la domanda o eventualmente sconsigliarlo dal richiedere o azionare quel particolare tipo di tutela, quale è la concessione di un provvedimento cautelare, che sapeva avrebbe prodotto un presumibile danno per il destinatario, a fronte di una incerta titolarità DE diritto per il quale agiva" (Cass. 9 novembre 2017, n. 26515).
Infatti, un danno da lite temeraria può sussistere se e solo se fossero esistite ex ante ragioni evidenti che avrebbero dovuto convincere il titolare DE brevetto a non chiedere o a non eseguire un provvedimento cautelare, e non certo a valle di un una CTU sfavorevole emessa fra l'altro nella successiva fase di merito (in contrasto con precedenti CTU) ovvero di un esito sfavorevole DE
giudizio di merito (in tal senso si rinvia a Trib. LA, sez. spec., 24 dicembre 2020, Cass. 9 novembre
2017 n. 26515, Trib. Venezia (ord.) 2 ottobre 2019 in , Trib. Torino 11 febbraio 2011 in CP_14
e Corte di Giustizia 12 settembre 2019 resa nel giudizio C688/17, citate, rispettivamente, ai CP_14
Punti 39, 42, 43, 46 e 47 DEla comparsa conclusionale de ). CP_1
pagina 36 di 41 Si rammenta che la difesa DEle convenute non ha neppure reclamato l'ordinanza cautelare in questione (non senza trascurare che era onere DEle stesse dimostrare la nullità DE brevetto come eccepita).
Orbene nel caso in esame l'ordinanza cautelare è stata adottata – come espressamente indicato nella parte motiva- a seguito di una complessa indagine peritale che ha concluso – anche dopo la prima limitazione- per la validità DE brevetto azionato nei limiti accuratamente riportati nell'ordinanza dal
Giudice DEla cautela (cfr. ordinanza in atti e relazione DE CTU Ing. . Né può Persona_1
avere rilevo – nel senso che non può essere valutata ai fine DEl'accertamento DEla assenza di normale prudenza- il fatto che la difesa DEla società la ha provveduto ad effettuare DEle limitazioni CP_1
secondo quanto previsto dall'art. 79 c.p.i. Come è noto, la limitazione DE brevetto è quell'istituto in forza DE quale il titolare DEla privativa può, una volta che il titolo sia stato concesso, ridurne volontariamente la portata al fine di evitare conflitti con documenti d'arte anteriore che potrebbero in futuro invalidare, in tutto o in parte, il brevetto medesimo. Sotto questo profilo si è acutamente affermato che la possibilità di chiedere la limitazione DE brevetto costituisce un diritto potestativo DE
titolare, il quale potrebbe avere interesse ad autolimitare la portata DEla propria privativa allorquando, resosi conto dei “difetti” DE proprio titolo, voglia prevenire un'azione di accertamento
DEla nullità parziale DE brevetto o addirittura una pronuncia di nullità totale, evitando peraltro la soccombenza nel relativo (potenziale) giudizio e le conseguenze in tema di spese giudiziali. Il codice
DEla proprietà industriale, e precisamente l'art. 79 c.p.i. individua oggi tre tipi di procedimento di limitazione DEle rivendicazioni di brevetto italiano o DEle frazioni italiane DE brevetto europeo, che sono: (i) la limitazione mediante la procedura amministrativa dinanzi all , disciplinata dall'art. CP_7
79, comma primo, c.p.i.; (ii) la limitazione in ogni stato e grado DE giudizio di nullità instaurato dinanzi alle sezioni specializzate in materia di impresa, prevista dall'art. 79 comma terzo, c.p.i., come
(radicalmente) riformato dall'art. 40 decreto correttivo DE c.p.i.; (iii) la limitazione dei brevetti europei o DEle frazioni italiane dei brevetti medesimi, prevista dall'art. 79, comma 3 bis, c.p.i. e disciplinata,
per quanto concerne il brevetto europeo, dalla CBE (artt. 105bis ss.). Quindi è la stessa disposizione che prevede la possibilità di procedere alle limitazioni nel corso DE giudizio. Pertanto il fatto che la società abbia provveduto – nell'esercizio di un suo diritto potestativo- ad eseguire la CP_1
prima limitazione in data 20/03/2018 nel corso DE procedimento cautelare alla luce DEle contestazioni mosse dalla difesa dei convenuti e DEle risultanze DEla relazione peritale depositata in data
15/03/2018- lungi dal costituire una “confessione” DEla nullità e/o una tecnica dilatoria, è semmai pagina 37 di 41 prova DEla diligenza e DEla buona fede DEla parte, che ha agito per conformarsi agli sviluppi tecnici e processuali emersi nel corso DE contraddittorio da sottoporre al consulente nella procedura ancora in corso e prima DEla decisione giudiziale;
cfr. relazione peritale DE 07/09/2018 nella quale il CTU
precisa: “Analizzando le modifiche effettuate alle rivendicazioni, il sottoscritto ha notato che esse rispettano
l'Art. 79.3 CPI in quanto costituiscono una riformulazione DEle rivendicazioni che rimane entro i limiti DE
contenuto DEla domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estendono la protezione conferita al
brevetto concesso”. La seconda limitazione è stata eseguita invece in data 13 aprile 2021 nel corso DE
giudizio di I grado dinanzi al Tribunale di LA e -quindi- rappresenta un fatto esterno al presente giudizio e come tale ivi non può aver alcun rilievo per quanto appena sopra detto. Ugualmente dicasi per le altre condotte processuali relative sempre al giudizio di I e II grado svoltosi sempre a LA.
Le nuove circostanze addotte nella comparsa conclusionale sono come già detto inammissibili perché
tardivamente allegate).
La decisione cautelare non è stata reclamata dalla difesa DEle convenute la quale – come già detto-
non si è attivata neppure successivamente a richiederne la revoca e/o l'inefficacia (va altresì rilevato che nell'ordinanza cautelare viene espressamente dato atto che la difesa DEla resistente aveva dichiarato che la non commercializzava più la macchina oggetto di causa). CP_6
Di conseguenza le domanda avanzate ex art. 96 comma 1 e 2 c.p.c. vanno rigettate per assenza dei relativi presupposti (ne discende quindi la conferma integrale DEl'ordinanza DE GI con la quale sono state rigettate tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti ivi comprese le prove contrarie richieste dalla difesa DEle convenute alla udienza DE 23/01/2025; ne discende altresì il rigetto DEla richiesta di remissione in termini pure avanzata dalla difesa DEle convenute).
Va parimenti respinta anche la domanda avanzata ex art. 96 comma 3 c.p.c.
A fondamento DEla predetta domanda la difesa DEle convenute ha posto a fondamento le medesime circostanze addotte con riferimento alle domande avanzate ex art. 96 comma 1 e 2 c.p.c. (vedasi sempre ricorso per riassunzione nel quale la parte fa riferimento al 3 comma DEl'art. 96 c.p.c.
esclusivamente nelle conclusioni ivi rassegnate).
Come è noto al riguardo la S.C. è costante nel ritenere che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.,
applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma
ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste
cumulabile, volta alla repressione DEl'abuso DElo strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede,
quale elemento costitutivo DEla fattispecie, il riscontro non DEl'elemento soggettivo DE dolo o DEla colpa grave, pagina 38 di 41 bensì di una condotta processuale oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso DE processo", quale l'avere
agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. 2021 n. 3830, e Cass. 2020 n. 20018; Cass. 2019 n. 29812,
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27623 DE 21/11/2017). La sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo DEla fattispecie, il riscontro DEl'elemento soggettivo DE dolo e DEla colpa grave,
bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua DEl'"abuso DE processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (v. Cass. 21.11.2017, n. 27623).
La responsabilità aggravata ai sensi DEl'art. 96, comma 3, cod.proc.civ., a differenza di quella di cui ai primi due commi DEla medesima norma, non richiede la domanda di parte nè la prova DE danno. In
tema di responsabilità aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 45,
comma 12, DEla legge n. 69 DE 2009) prevede una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte sia dalla prova DE danno causalmente derivato dalla condotta processuale
DEl'avversario. Deve infatti escludersi la necessità DEl'adduzione e DEla prova DE danno, elementi invece indispensabili per la condanna ai sensi dei primi due commi DEl'art. 96 cod. proc. civ.: l'abuso
DE processo cagiona in sé e per sé un pregiudizio - il coinvolgimento di controparte nel processo - ed
è ciò a dar luogo ad una condanna in favore DEla controparte.
La S.C. ha condivisibilmente affermato che “Il fondamento costituzionale DEla responsabilità aggravata ex
art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio DE giusto
processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, DEla sua ragionevole durata - e ha come
presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia
strumentali o comunque eccedenti la normale funzione DE processo” (cfr. Cass. 2025 n. 13315; Cass. 2023 n.
36591).
Deve, invero, ribadirsi come lo scopo di tale norma sia quello di sanzionare una condotta processuale oggettivamente valutabile nel suo complesso alla stregua di “abuso DE processo” (cfr., “ex multis”,
Cass. Sez. Un., ord. 16 settembre 2021, n. 25041, Rv. 662248-02; Cass. Sez. 3, ord. 4 agosto 2021, n.
22208, Rv. 662202-01; Cass. Sez. Un., sent. 20 aprile 2018, n. 9912, Rv. 648130-02; Cass. Sez. 3, sent. 30
marzo 2018, n. 7901, Rv. 648311-01; Cass. Sez. 2, sent. 21novembre 2017, n. 27623, Rv. 646080-01) “non
essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, DEle tesi prospettate” dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari DE correlato istituto DEl'abuso DE processo, giacché
una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi DEl'art.24 Cost. (così, Cass. Sez. Un., sent. n. 9912 DE 2018, cit.),
ovvero in presenza di altre condotte processuali al pari indicative DElo “sviamento DE sistema pagina 39 di 41 giurisdizionale dai suoi fini istituzionali”, e suscettibili, come tali, di determinare “un ingiustificato
aumento DE contenzioso”, così ostacolando “la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego
DEle risorse necessarie per il buon andamento DEla giurisdizione” (Cass. Sez. 3, ord. 30 aprile 2018, n. 10327,
Rv. 648432-01).
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile DEla correttezza, distinto da quella DEla lealtà – DEl'esercizio ad opera
DEla parte soccombente DEle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti DE
processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità DEla condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto DEla domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza DEla impugnazione (cfr. anche in motivazione, fra le tante, anche Cass. 2021 n.
26545; Cass. sez. VI-3, 18 novembre 2019, n° 29812).
Orbene nel caso in esame per tutte le ragioni anzidette deve escludersi che la condotta processuale tenuta dalla società attrice integri i presupposti richiesti anche dal 3 comma DEla citata disposizione.
L'azione intrapresa dalla società non può dirsi temeraria (né come si è sopra accertato CP_1
caratterizzata da malafede o colpa grave) né abusiva DE processo nel senso appena sopra precisato.
Quindi ed in conclusione tutte le domande avanzate ex art. 96 comma 1, 2 e 3 c.p.c. dalla difesa DEle
convenute vanno rigettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, Sezione Specializzata DEle Imprese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. RG 6559/2018, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
DICHIARA
La cessazione DEla materia DE contendere per le causali di cui in motivazione;
DICHIARA
L'inefficacia DEla ordinanza cautelare emessa ante causam (procedimento iscritto al n. RG 1513/2017)
in data 18/09/2018;
per l'effetto,
DISPONE
Che tutta la documentazione oggetto DE sequestro vada restituita alla società Controparte_2
in virtù DE criterio DEla soccombenza virtuale, pagina 40 di 41 NA
La società in persona DE legale rappresentante pro-tempore, al pagamento DEle Controparte_1
spese di lite ivi comprese quella DEla fase cautelare ante causa- che si liquidano:
- Quanto alle spese DEla procedura cautelare ante causam in favore DEla Controparte_15
- e per le causali di cui in motivazione- in E. 6749,00 a titolo di compenso professionale, E.
4950,00 (oltre accessori di legge se dovuti) a titolo di spese di CTP, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, come per legge;
- Quanto alle spese DE presente giudizio in favore di entrambe le convenute– e per le causali di cui in motivazione- in E. 83.380,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, come per legge;
RIGETTA
Le domande avanzate dalla difesa DEle convenute ai sensi DEl'art. 96 comma 1, e 3 c.p.c. per le causali di cui in motivazione;
RIGETTA
La domanda avanzata ex art. 96 comma 3 c.p.c. dalla difesa DEla società attrice Controparte_1
per le causali di cui in motivazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio DE 07/11/2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Pompetti Gabriella
pagina 41 di 41 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
39 comma II c.p.c. pure invocato dalla difesa attorea).
Con istanza depositata in data 06/10/2023 la difesa DEla società attrice chiedeva “che l'Ill.mo Giudice,
preso atto DEle suddette rinunce, previa adozione dei provvedimenti che riterrà opportuni, dichiari cessata la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Specializzata Imprese
In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Giudici;
Dott.ssa Pompetti Gabriella Presidente rel./est.
Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. RG 6559/2018, trattenuta in decisione all'udienza DE
15/05/2025, scaduti (in data 04/09/2025) i termini di cui agli artt. 190-281 quinquies c.p.c., e promossa da:
on sede in Firenze (FI), 50121, via G. Matteotti 25, in persona DE suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore - P.I. , rappresentata e difesa, dagli avv.ti Florestano Funari P.IVA_1
(C.F. ), pec RI BE (C.F. C.F._1 Email_1
), pec nonché dall'Avv. Alessandro C.F._2 Email_2
LI ( , pec , ed C.F._3 Email_3
elettivamente domiciliata presso lo studio DEl'ultimo in NA (AN), 60121, - corso Mazzini, 156/b -
60121 NA, giusta DEega in calce all'atto di citazione depositato in data 23/10/2018 e dagli avv.ti pagina 1 di 41 prof. NI TA e ON VA, questi ultimi in forza di procura alle liti allegata alla comparsa depositata in data 30/12/2024;
-attrice convenuta in riassunzione-
CONTRO
n persona DE legale rappresentate pro tempore, con sede in Belforte DE Controparte_2
TI (MC) - 62020, Via Emilio Betti, 1 (P. I. e in persona DE P.IVA_2 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, con sede in Belforte DE TI (MC) - 62031, Via Madonna
d'Antegiano, 2 ( P.I. ) entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti. Giovanni Guglielmetti e P.IVA_3
NA FA ed elettivamente domiciliata presso i predetti difensori;
-convenuti e attrici in riassunzione-
OGGETTO: “contraffazione di brevetto e risarcimento DE danno: domande ex art. 96 c.p.c.”
CONCLUSIONI
Alla udienza DE 15/05/2025 dinanzi al G.I. i procuratori DEle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza (e relativi allegati) da intendersi ivi integralmente richiamati e trascritti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione DE 16/10/2018 la società – all'esito DE procedimento cautelare Controparte_1
ante causam iscritto al n. Rg 1513/2017 conveniva in giudizio la società (già Controparte_4
parte DE su citato procedimento cautelare) e la società rassegnando le seguenti e Controparte_3
testuali conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE:
1. accertare e dichiarare che con i comportamenti di cui in
Co narrativa le convenute si sono rese responsabili DEla contraffazione DEla porzione italiana di 2 701 563 e per
l'effetto, occorrendo, anche a conferma DE provvedimento DE 18 settembre 2018 emesso in via cautelare dal
Tribunale di NA – Sezione Specializzata DEle Imprese in esito al procedimento 1513/2017, disporre
l'inibitoria di ogni utilizzo DEla macchina CK GL (comunque denominata), in particolare DEla sua
produzione, commercializzazione, pubblicizzazione, offerta in vendita (anche su internet);
2. accertare e dichiarare che il comportamento DEle convenute descritto in narrativa costituisce violazione
DEl'art. 2598, n. 2 e 3 c.c. e per l'effetto inibirne la prosecuzione, disponendo - ai sensi DEl'art. 2599 c.c. – gli
opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti;
3. ordinare il ritiro definitivo dal mercato e la distruzione DEle macchine CK GL o comunque denominate
che riproducano le caratteristiche DE brevetto DE materiale tecnico e di quello pubblicitario e CP_1 pagina 2 di 41 commerciale relativo a detti prodotti, entro 15 gg dalla pubblicazione DEla emananda sentenza, il tutto a spese
DEle convenute;
4. disporre la pubblicazione DEl'emananda sentenza, entro 7 giorni dalla sua emissione, per 30 giorni
consecutivi sulla front page DE sito www.victoriarduino.com e DE sito www.nuovasimonelli.it (la pubblicazione
dovrà avvenire in forma di pop up in modo da essere visibile fino a quando l'utente non chiude la pagina) e per
due volte, in due diversi mesi, con caratteri doppi rispetto al normale, sulle prime pagine DE quotidiano "La
Repubblica”, e sulle riviste di settore “Comunicaffè”, “Sprudge” e “Barista Magazine, disponendo che
quest'ultima pubblicazione avvenga a cura di e a pagamento diretto, in via solidale, DEle CP_1
convenute, riconoscendo una penale di 1.000 euro per ogni giorni di ritardo nella esecuzione di detto ordine;
5. fissare a carico DEle convenute una penale pari ad € 25.000,00 per ogni macchina CK GL (o comunque
denominata) venduta in violazione DEl'inibitoria in epoca successiva alla pubblicazione DEl'emananda sentenza
e fissare una penale pari a € 5.000,00 per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente
all'emananda sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione DEla stessa;
6. condannare le convenute, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi a seguito degli
illeciti posti in essere, compresi il danno di immagine e il danno morale, nella misura che verrà determinata in
corso di causa, occorrendo anche con ricorso alla valutazione equitativa, nonché alla restituzione degli utili in
alternativa o per la parte eccedente al risarcimento DE lucro cessante;
IN VIA ISTRUTTORIA 7. disporre l'acquisizione DE fascicolo d'ufficio DE procedimento cautelare ante causam
avanti al Tribunale di NA – Sezione Specializzata in materia di Impresa RG 1513/2017 comprensivo quindi
di tutto il materiale descritto in esecuzione DE decreto DE 16.3.17 e di quello sequestrato in data 15.10.2018 in
esecuzione DEl'ordinanza DE 18.9.18; 8. disporre occorrendo CTU contabile affidando ad un esperto contabile
l'esame DEle scritture al fine di determinare l'entità DE danno subito dalla anche sulla base l'utile CP_1
ottenuto dalla convenute mediante la commercializzazione DEle macchine contestate e ad un esperto di
marketing la valutazione DE danno d'immagine subito da parte attrice a seguito degli illeciti posti in essere dalle
convenute tenendo conto anche DE costo DEla futura campagna informativa che dovrà esser predisposta da parte
attrice per compensare il deterioramento DEl'immagine aziendale e la svalutazione DE suo brevetto. IN OGNI
CASO 9. con vittoria di spese e compensi oltre spese generali, IVA e CPA e spese di eventuale CTU e CTP,
anche DE giudizio cautelare” (cfr. conclusioni rassegnate in citazione;
le citate conclusioni venivano parzialmente modificate con la memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. ove al punto n. 6 la difesa formulava la seguente domanda: “condannare le convenute, in solido tra loro, al risarcimento di tutti
i danni patiti e patiendi a seguito degli illeciti posti in essere, compresi il danno di immagine e il danno morale, pagina 3 di 41 ad oggi quantificati in euro Euro 9.639.513,00 o nella misura che verrà determinata in corso di causa,
occorrendo anche con ricorso alla valutazione equitativa, nonché alla restituzione degli utili in alternativa o per
la parte eccedente al risarcimento DE lucro cessante”).
Infatti in parziale accoglimento DE ricorso cautelare avanzato dalla società (vedasi Controparte_1
procedura iscritta al n. Rg 1713/2017) il Tribunale con ordinanza DE 18/09/2018 confermava la descrizione giudiziale (concessa inaudita altera parte in data 16/03/2017) DEla macchina “CK
GL” nonché DEla documentazione tecnica (disegni tecnici, progetti, manuali d'uso, manuali di istruzioni, brochure illustrative, etc.) e DEla documentazione contabile (ordini di acquisto, preventivi,
offerte e/o fatture di vendita, etc.) attinenti alla precitata macchina “CK GL”, e -sulla base DEle
risultanze DEla CTU disposta a firma DEl'Ing. così testualmente disponeva Persona_1
“inibisce a ogni utilizzo DEla macchina CK GL, comunque denominata o Controparte_6
contrassegnata, in particolare la sua produzione, commercializzazione, pubblicizzazione, offerta in vendita
(anche su internet); dispone il sequestro di tutta la documentazione contabile e tecnica ad essa attinente ovunque
si trovi, sia presso la sede principale, le sedi secondarie DEla resistente, depositi, magazzini e anche presso terzi
individuandi ex art. 130 c.p.i. (quali rivenditori, spedizionieri, ecc.), nonché il sequestro di ogni materiale
pubblicitario inerente detta macchina nonché il sequestro di ogni altro mezzo di prova DEla denunciata
violazione quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fatture, offerte commerciali, ordini, documenti di
trasporto, bolle di consegna, archivi ed inventari cartacei e/o computerizzati, rintracciati sia presso la resistente
(sue sede principale, secondaria e magazzini), sia presso negozianti all'ingrosso o al dettaglio, suoi magazzini,
depositi, e presso ogni altro terzo – anche individuando - che detenga il materiale in contraffazione, ovunque
rintracciato sul territorio nazionale;
il sequestro sarà eseguito nelle forme di legge con l'ausilio DE CTU già
designato; autorizza la ricorrente ad assistere alle operazioni di sequestro a mezzo di propri rappresentanti,
consulenti (anche tecnici) e legali;
rigetta nel resto il ricorso;
termine di legge per l'introduzione DE giudizio di
merito. Spese al merito” (cfr. ordinanza in atti).
In sintesi e per quanto d'interesse nella citata ordinanza il Tribunale di NA evidenziava che: “Il
Tribunale condivide le conclusioni cui è pervenuto il CTU all'esito DEla laboriosa attività posta in essere (che ha
visto il deposito di ben tre memorie tecniche per ciascuna parte prima DEla redazione DEla prima bozza di
relazione, il deposito DEle osservazioni alla bozza e l'integrazione d'ufficio DEla relazione finale), da ritenersi
esente da vizi logici e/o giuridici e priva di contraddizioni. Il CTU ha in primo luogo chiarito il contenuto ed il
senso DEle rivendicazioni 1 e 10 la cui protezione va riferita sia ai casi in cui vi sia un unico pulsante start/stop
con funzione di attivazione DEl'erogazione e di attivazione DEla pesatura sia ai casi in cui vi sia un pulsante per pagina 4 di 41 ciascuna DEle due funzioni. Per quanto concerne, poi, l'altro aspetto tecnico discusso tra le parti, il CTU ha
riferito che il termine “collocabile”, impiegato nelle rivendicazioni 1 e 10, deve essere riferito all'ipotesi più
limitata, cioè al collocamento DEla piattaforma di pesatura nell'area DEla vasca di gocciolamento. Quindi il CTU
ha ritenuto la non validità DEle rivendicazioni 1, 2, 10 ed 11 DE brevetto IT '840, all'esito DE confronto con
anteriorità e dispositivi similari, tutti analizzati, confrontati e riportati in consulenza, per difetto di attività
inventiva. Il CTU ha invece ritenuto la validità DEle rivendicazioni 3, 12 (sia pure come moDEli di utilità
piuttosto che come brevetti di invenzione), se dipendenti rispettivamente dalle rivendicazioni 2 ed 11, nonché la
validità DEle rivendicazioni 15 e 16, quando dipendenti dalla 12, DEle rivendicazioni 6 e 17 nonché DEle
rivendicazioni 7, 8, 9, 18, 19 e 20. Quindi, la macchina CK GL prodotta dalla resistente è stata ritenuta
interferente con le rivendicazioni 10 ed 11, ma queste non sono state ritenute valide. Invece la macchina CK
GL è stata ritenuta interferente con la rivendicazione 12, ritenuta valida dal CTU come moDElo di utilità. La
rivendicazione 12 specifica che l'unità di controllo fa in modo che il peso mostrato sul display, dopo che una
tazzina vuota è stata posta sulla piattaforma di pesatura, sia azzerato quando il pulsante start/stop viene
premuto per erogare una dose. L'interferenza è stata pure ritenuta con riferimento alle rivendicazioni 14 (riferita
al posizionamento DE display) e 15 (alloggiamento DEl'unità di controllo su scheda circuitale), ritenute valide
quando dipendenti dalla 12. Analoga interferenza è stata rinvenuta con riferimento alla rivendicazione 17 (unità
di controllo programmabile per l'erogazione di una dose di un peso predeterminato). Durante le operazioni di
consulenza, una volta noti gli esiti preliminari DEla stessa, la ricorrente informava che in data 20 marzo 2018
aveva depositato presso l un'istanza di limitazione DE brevetto ex art. 79 CPI finalizzata CP_7
all'accorpamento DEla rivendicazione 1 con la rivendicazione 6 e DEla rivendicazione 10 con la rivendicazione
17. E' stata quindi disposta un'apposita integrazione DEla consulenza, siccome depositata senza valutare la
limitazione. In sede di integrazione il CTU designato ha riferito che la limitazione si traduce in una
riformulazione DEle rivendicazioni e che sono stati rispettati i limiti di contenuto DEla domanda iniziale di
brevetto. All'esito DEla limitazione si ha dunque una rinumerazione DEle rivendicazioni che passano da 20 a 18
con un primo gruppo (quelle da 1 a 8) riferito al dispositivo di pesatura ed un secondo gruppo (da 9 a 18) riferito
alla macchina per caffè espresso. Quindi, valutate le osservazioni DEle parti, con analisi immune da vizi logici
e/o giuridici, il CTU ha concluso che le rivendicazioni indipendenti 1 e 9 DE brevetto No. 502015000041840
(IT'840) sono dotate dei requisiti di validità e quindi le rivendicazioni da queste dipendenti risultano anch'esse
valide. Pertanto, l'intero set di rivendicazioni da 1 a 18 DE brevetto IT'840 come limitato è ritenuto valido, e
quindi il brevetto IT'840 è valido nella sua interezza. Con riferimento all'interferenza ha riferito che è stata
individuata l'interferenza DEla macchina CK GL con il brevetto IT'840, considerata la presenza di pagina 5 di 41 interferenza con l'ambito di tutela DEla rivendicazione indipendente 9. Inoltre, la macchina CK GL è
risultata interferire con l'ambito di protezione DEle rivendicazioni dipendenti 11, 12, 13 e 14 DE set come
limitato. Il Difensore DEla resistente, poi, all'udienza DE 12 giugno 2018 ha dichiarato che il moDElo di
macchina oggetto di descrizione giudiziaria CK GL MVA388G non è più prodotto dalla propria assistita,
senza tuttavia che in atti vi sia prova di tale circostanza. Quindi, in presenza di una violazione, che allo stato
deve ritenersi attuale, di un diritto di proprietà industriale, il periculum in mora, che costituisce pur sempre un
requisito sistematico coessenziale a tutti i provvedimenti cautelari, può essere tranquillamente presunto juris
tantum, in considerazione DEle peculiarità DE fenomeno contraffattivo;
in tal caso infatti il pericolo nel ritardo
(ossia un significativo scarto di effettività fra la tutela giurisdizionale immediata e quella differita all'esito
DEl'ordinaria cognizione) appare immanente poiché l'agganciamento alla sfera e ai prodotti DE concorrente
comporta drenaggio irreversibile di clientela e devalorizzazione o discredito DEl'immagine commerciale;
resta
salva, beninteso, la possibilità di dimostrazione DEla sua insussistenza in concreto, in deroga all'id quod
plerumque accidit, ma tale prova nel caso odierno difetta. Alla luce DEle considerazioni svolte, confermata la
descrizione, a tutela DE brevetto oggetto DE giudizio come limitato dalla ricorrente in corso di causa, va pertanto
inibito a ogni utilizzo DEla macchina CK GL, comunque denominata o Controparte_6
contrassegnata, in particolare DEla sua produzione, commercializzazione, pubblicizzazione, offerta in vendita
(anche su internet); in relazione all'introducenda azione di merito per la quantificazione dei danno, deve quindi
essere disposto il sequestro di tutta la documentazione contabile e tecnica ad essa attinente ovunque essi si
trovino sia presso la sede principale, le sedi secondarie DEla resistente, loro depositi, magazzini e anche presso
terzi individuandi ex art. 130 c.p.i. (quali rivenditori, spedizionieri, ecc.), nonché il sequestro di ogni materiale
pubblicitario inerente detta macchina nonché il sequestro di ogni altro mezzo di prova DEla denunciata
violazione quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fatture, offerte commerciali, ordini, documenti di
trasporto, bolle di consegna, archivi ed inventari cartacei e/o computerizzati, rintracciati sia presso la resistente
(sue sede principale, secondaria e magazzini), sia presso negozianti all'ingrosso o al dettaglio, suoi magazzini,
depositi, e presso ogni altro terzo – anche individuando - che detenga il materiale in contraffazione, ovunque
rintracciato sul territorio nazionale;
è invece superfluo il sequestro DEle macchine già vendute atteso che non è
necessario né ai fini DEla prova, né ai fini DEla quantificazione DE danno. Il sequestro sarà eseguito nelle forme
di legge con l'ausilio DE CTU già designato e la ricorrente è autorizzata ad assistere alle operazioni di sequestro
a mezzo di propri rappresentanti, consulenti (anche tecnici) e legali. Termine di legge per l'introduzione DE
giudizio di merito. Parte ricorrente non ha fornito elementi ai fini DEla determinazione DE calcolo DEla penale
che pertanto va esclusa. Ogni determinazione sulla pubblicazione DE provvedimento va rimessa al giudizio di pagina 6 di 41 merito ed ad una cognizione piena. Trattandosi di inibitoria ex art. 131 c.p.i, la disciplina DEle spese tra le parti
(incluse le società distributrici destinatarie degli effetti DE presente provvedimento) va rimessa al merito”.
La citata ordinanza non è stata reclamata dalla società (né – come si vedrà meglio infra- CP_6
quest'ultima ne ha mai chiesto – prima DEla riassunzione DE presente giudizio- la revoca e/o l'inefficacia ai sensi degli artt. 669 decies e/o novies c.p.c.).
Con comparsa di costituzione e risposta DE 16/01/2029 si costituivano in giudizio le società convenute chiedendo il rigetto DEle domande attoree ed eccependo la nullità DE brevetto azionato (cfr.
conclusioni rassegnate e confermate con la memoria depositata ex art. 183 comma Vi n. 1 c.p.c. ove si legge: “Voglia codesto Ill.mo Giudice adito, respinta ogni istanza, domanda e/o ecce zione avversaria: - In via
pregiudiziale di rito, sospendere l'odierno giudizio fino alla de finizione DE giudizio promosso da CP_2
contro avanti al Tribunale di LA, Sezione specializzata in materia di impresa, RG
[...] CP_1
5885/2019, avente ad oggetto la nullità DE brevetto IT'840, come limitato a seguito DEl'istanza di limitazione
depositata in data 20 marzo 2018. - In via preliminare di merito, accertare e dichiarare OMT completa mente
estranea all'odierno giudizio di merito per tutte le ragioni meglio espresse in narrativa. - In via principale nel
merito, previa valutazione, in via di eccezione, DEla nullità DE brevetto IT'840 nella versione limitata di cui alla
istanza DE 20 marzo 2018, per difetto di novità e/o attività inventiva e/o per in sufficiente descrizione, rigettare
la domanda di contraffazione di detto brevetto nonché quella relativa al compimento di atti di concorrenza sleale
ex art. 2598 n. 2 e 3 c.c. così come la domanda di risarcimento dei danni, quella relativa al ritiro definitivo dal
mercato dei prodotti suppostamente oggetto di contraffazione e loro distruzione, quella relativa alla
pubblicazione DEla sentenza e quella relativa alla comminazione di una penale in caso di successive violazioni,
con conseguente revoca DEla or dinanza cautelare DE 18 settembre 2018. - In via subordinata nel merito,
respingere comunque la domanda di contraffazione di detto brevetto nonché quella relativa al compimento di atti
di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 e 3 c.c., così come la domanda di risarcimento danni, quella relativa al
ritiro definitivo dal mercato dei prodotti suppostamente oggetto di contraffazione e loro distruzione, quella
relativa alla pubblicazione DEla sentenza e quella relativa alla comminazione una penale in caso di successive
violazioni, anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui il brevetto IT'840 sia dichiarato va lido, con
conseguente revoca DEla ordinanza cautelare DE 18 settembre 2018. - In via istruttoria, si chiede che venga
disposta nuova CTU per la verifica DEla validità DE brevetto IT'840 come limitato a seguito DEl'istanza DE 20
marzo 2018”).
La difesa dei convenuti – come emerge dalle su citate conclusioni- chiedeva contestualmente la sospensione ex art. 295 c.p.c. DE presente giudizio in quanto pendeva dinanzi al Tribunale di LA pagina 7 di 41 la causa avente ad oggetto la domanda di nullità DE brevetto ivi azionato;
causa introdotta dalla con atto di citazione notificato alla società in data 14/01/2019. Controparte_2 CP_1
Il Precedente G.I. con ordinanza DE 21/03/2019 rigettava l'istanza di sospensione e assegnava i termini di cui all'art. 183 c.p.c. comma V.
Con DP 249/2019 veniva designato nuovo G.I.
Con ordinanza DE 17/12/2020 il Tribunale in composizione collegiale – previa revoca DEl'ordinanza
DE G.I. DE 21/03/2019 ed in accoglimento DEla istanza reiterata dalla difesa dei convenuti-
sospendeva il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. “fino alla definizione con sentenza passata in giudicato
DEla causa pendente fra le stesse parti presso il Tribunale di LA Sezione Specializzata DEle Imprese iscritta
al n. RG 5885/2019” (cfr. ordinanza in atti).
La citata decisione (non impugnata) è stata assunta “alla luce DEla recente decisione assunta in materia
dalla S.C. con la sentenza DE 2019 n. 9500 (a cui si intende dare continuità) che a sua volta ha inteso ribadire il
principio espresso dalla Suprema Corte, con sentenza n. 15339/2016”..omissis..
Orbene applicando i suddetti principi al caso in esame ne discende che il presente giudizio debba essere sospeso
ex art. 295 c.p.c. in attesa DEla definizione DE giudizio pendente (anche) fra le stesse parti presso la Sezione
Specializzata in Materia di Imprese di LA ed iscritto al n. RG 5885/2019 avente ad oggetto l'accertamento
DEla nullità DE brevetto ivi azionato dalla società attrice e posto a fondamento DEl'azione di contraffazione
esercitata. Tale ultimo giudizio ha infatti natura pregiudiziale rispetto al presente. Nello specifico,
l'accertamento DEla validità di EP'563 è oggetto di domanda formulata nell'ambito di un autonomo giudizio
dinanzi al Tribunale di LA, ed è quindi questione che dovrà essere decisa in quel giudizio con efficacia di
giudicato tra le medesime parti La sentenza che risolverà tale questione si pone inevitabilmente come
pregiudiziale rispetto alla presente causa che verte sull'accertamento DEla violazione di quel medesimo brevetto e
rispetto al quale la questione di nullità è stata ivi oggetto di mera eccezione (cfr. conclusioni rassegnate nella
comparsa di costituzione e risposta). Infatti solo un brevetto valido è suscettibile di poter essere oggetto di un
giudizio di contraffazione. La validità DE titolo azionato è dunque un antecedente logico giuridico necessario, ed
è oggetto di distinta causa pendente tra le medesime parti presso il Tribunale Meneghino” (cfr. ordinanza in atti con la quale veniva accertata anche la insussistenza nel caso in esame dei presupposti di cui all'art.
pagina 8 di 41 materia DE contendere e/o adotti ogni altro e/o diverso provvedimento che riterrà opportuno ai fini DEla
definizione DE presente giudizio”
Depositava in allegato: copia DEla Rinuncia al Brevetto (Allegato I); copia DEla Rinuncia all'Azione
(Allegato II) sottoscritta da e dai e notificata in data 6 ottobre 2023 a CP_1 Parte_1
Contro
ai rispettivi difensori, e relative ricevute di accettazione e consegna. CP_6
Con decreto DE 17 ottobre 2023, il G.I., vista la rinuncia DEla domanda da parte DEl'attrice a seguito di rinuncia al brevetto IT'840, ha ritenuto necessario sentire le parti in contraddittorio tra loro e all'uopo ha fissato davanti a sé l'udienza DE 26 ottobre 2023 ore 11,30 con onere in capo all'attrice di notificare alle convenute il suddetto decreto entro il 20 ottobre 2023;
In data 19 ottobre 2023, l'attrice ha provveduto alla relativa notifica alle convenute.
Con nota DE 26/10/2023 la difesa DEle società convenute si opponeva alle richieste di parte attrice rilevando che il giudizio era ancora sospeso, evidenziando altresì la volontà DEle società di avanzare richiesta di risarcimento DE danno ai sensi DEl'art. 96 comma 1, 2 e 3 c.p.c. per cui rassegnava le seguenti e testuali conclusioni “le convenute chiedono che il presente giudizio, una volta cessata la ragione
DEla sua sospensione con la pronuncia – passata in giudicato – DEla Corte di Appello di LA (si veda supra
pag. 3), riprenda ex art. 297 c.p.c. e prosegua per la istruzione DEla domanda di risarcimento DE danno per lite
temeraria qui proposta e quindi per la determinazione DE danno concretamente arrecato da agendo CP_1
senza la normale prudenza in sede cautelare, e con colpa grave nella causa di merito, e ottenendo un
provvedimento che ha procurato un ingentissimo pregiudizio economico a impendendole di CP_6
commercializzare il prodotto di punta e più remunerativo DEla propria gamma. – Solo in subordine a quanto
precede, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento DEle richieste avversarie, senza attendere la
cessazione DEla causa di sospensione e/o senza disporre la istruttoria sulle domande DEle convenute, le
convenute chiedono sin d'ora che, nel caso in cui venga dichiarata la cessazione DEla materia DE contendere,
l'attrice: a) venga condannata a rifondere alle odierne convenute le spese di lite sia DE presente giudizio di
merito, sia DEla precedente fase cautelare sub R.G. R.G. 1513/2017, secondo il criterio DEla “soccombenza
virtuale”. La soccombenza virtuale di controparte deriva pianamente dal fatto che LA con sentenza n.
5478/2022, tuttora in essere, e che controparte ha poi perfino rinunciato al Brevetto in base al quale aveva
promosso il presente giudizio di contraffazione. b) Anche per tale ipotesi si domanda in ogni caso che controparte
sia condannata altresì al pagamento di una somma ulteriore equitativamente determinata ai sensi DEl'art. 96 co.
3 c.p.c. , in misura pari almeno al triplo DEle spese legali che saranno liquidate, per il comportamento abusivo
tenuto, consistente nell'aver agito in base a un brevetto da essa stessa poi limitato e infine rinunciato, e pagina 9 di 41 comunque anche giudicato nullo dal Tribunale di LA. c) Infine, anche per tale ipotesi si domanda che
controparte sia condannata, per lite temeraria ex art. 96 co. 1 - 2 c.p.c., al pagamento di una somma liquidata
anche d'ufficio che tenga conto che : (i) con le vendite DEla macchina oggetto di causa ha generato un CP_6
fatturato nei primi due anni di vendite (2015/2016) per un importo di Euro 3.300.00 0 annui , come risulta dalla
contabilità descritta ante causam;
(ii) controparte ha domandato e ottenuto un provvedimento di inibitoria DEla
commercializzazione di tale macchina pronunciato in data 18 settembre 2018 e quindi in vigore da 5 anni , di
fatto privando di un im portante prodotto che avrebbe generato un consistente fatturato e un CP_6
consistente utile;
e (iii) il margine operativo lordo di è pari a circa il 35% DE fatturato” CP_6
Con ordinanza collegiale DE 15/11/2023 veniva dichiarata l'inammissibilità e l'inefficacia DEla
domanda avanzata dalla difesa attorea con la istanza depositata in data 06/10/2023 (cfr. ordinanza in atti).
Con ricorso depositato in data 04/10/2024 le società convenute e la Controparte_2 [...]
riassumevano il presente giudizio chiedendo “all'll.mo Giudice voglia fissare l'udienza CP_3
per la prosecuzione DE presente giudizio pendente dinanzi al Tribunale NA, avente R.G. n. 6559/2018,
assegnando alla parte istante termine per la notifica DE presente ricorso e DEl'emettendo decreto all'attrice; al
fine di accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni istanza, domanda
e/o eccezione avversaria: – In via preliminare di merito, accertare e dichiarare OMT completamente estranea
all'odierno giudizio di merito per tutte le ragioni meglio espresse in narrativa. – In via principale nel merito: –
previo presa d'atto DEla nullità DE brevetto IT'840 come definitivamente dichiarata e accertata dalla sentenza
DEla Corte di Appello di LA n. 1071/2024, decisa il 7 marzo 2024 e pubblicata l'11 aprile 2024, sub R.G.
2261/2022, rigettare la domanda di contraffazione di detto brevetto nonché quella relativa al compimento di atti
di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 e 3 c.c. così come la domanda di risarcimento dei danni, quella relativa al
ritiro definitivo dal mercato dei prodotti suppostamente oggetto di contraffazione e loro distruzione, quella
relativa alla pubblicazione DEla sentenza e quella relativa alla comminazione di una penale in caso di successive
violazioni, con conseguente revoca DEla ordinanza cautelare DE 18 settembre 2018; – condannare l'attrice al
risarcimento DE danni per lite temeraria ex art. 96 co.
1-2 c.p.c., per aver agito in giudizio con colpa grave e per
aver ottenuto un provvedimento cautelare di per sé direttamente esecutivo, come l'inibitoria, agendo senza la
necessaria prudenza sulla base di un diritto inesistente (stanti gli effetti retroattivi DEla declaratoria di nullità
DE brevetto), oltre che per aver abusato DEle misure cautelari dopo la limitazione DE proprio brevetto, danno da
liquidare nella misura che sarà determinata in corso di causa o in difetto liquidata d'ufficio ex art. 96 c.p.c. e art.
9.7 direttiva CE 2004/48/CE; – condannare l'attrice al pagamento a favore DEle convenute di una somma pagina 10 di 41 equitativamente determinata ai sensi DE comma 3 DEl'art. 96 c.p.c., in misura pari almeno al triplo DEla somma
che sarà liquidata per la rifusione DEle spese legali;
- In via istruttoria, previa rimessione in termini ai fini di
istruire la domanda di risarcimento DE danno per lite temeraria e quindi per la determinazione DE danno
concretamente arrecato da e riservata ogni produzione e istanza a tale fine che saranno effettuate CP_1
entro il termine che verrà concesso:
1. Rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da in quanto CP_1
inammissibili e comunque prive dei presupposti di legge;
2. Disporre una consulenza tecnica contabile per
determinare i danni patiti e patiendi da per la mancata produzione e commercializzazione DEle CP_6
macchine CK GL VA388 G oggetto di inibitoria dal 18 settembre 2018 (data in cui il Tribunale di NA
ha emesso il provvedimento cautelare sub R.G. 1513/2017), fino alla data DEla pubblicazione DEl'emananda
sentenza.
3. Ammettere i seguenti capitoli di prova per testimoni: 6) “Vero che ho sottoscritto la dichiarazione
doc. 51 di che mi si rammostra e che quanto ivi riportato corrisponde alla verità”. Teste: il Controparte_2
signor domiciliato presso la società , in via Emilio Betti, 1, 62020, Belforte DE Testimone_1 Controparte_2
TI (MC). 7) “Vero che ho sottoscritto la dichiarazione doc. 52 di che mi si rammostra e che Controparte_2
quanto ivi riportato corrisponde alla verità”. Teste: il signor domiciliato presso la società Tes_2 CP_2
in via Emilio Betti, 1, 62020, Belforte DE TI (MC). 8) “Vero che ho sottoscritto la dichiarazione doc.
[...]
53 di che mi si rammostra e che quanto ivi riportato corrisponde alla verità”. Teste: il signor Controparte_2
residente in [...]6. 9) “Vero che ho partecipato alla WBC Testimone_3
tenutasi ad Amsterdam dal 20 al 23 giugno 2018, che in quell'occasione ho visto e utilizzato la macchina per
caffè espresso mod. CK GL VA388 3GR Gravitech ivi esposta e che la stessa era priva DEla funzionalità
DEla programmazione automatica DEla dose di caffè da erogare in base al peso”. Testi: il signor e Testimone_1
il signor tutti domiciliati presso la società , in via Emilio Betti, 1, 62020, Belforte Tes_2 Controparte_2
DE TI (MC) e il signor residente in [...]6. 12) “Vero Testimone_3
che ho sottoscritto la dichiarazione doc. 60 prodotta da che mi si rammostra e che il suo Controparte_2
contenuto corrisponde a verità” Teste: signor domiciliato presso la società Testimone_4 CP_2
in via Emilio Betti, 1, 62020, Belforte DE TI (MC). 13) “Vero che ho sottoscritto la dichiarazione
[...]
doc. 61 prodotta da che mi si rammostra e che il suo contenuto corrisponde a verità”. Teste: Controparte_2
signor domiciliato presso la società , in via Emilio Betti, 1, 62020, Belforte DE Testimone_5 Controparte_2
TI (MC). 14) “Vero che dall'11 giugno 2018 ha cessato la produzione e la distribuzione Controparte_2
DEle macchine CK GL VA388 G oggetto di descrizione dotate DEla programmazione automatica DEla dose”.
15) “Vero che, rispetto alle macchine gravimetriche CK GL VA 388G oggetto di descrizione, le macchine
gravitech CK GL VA388 prodotte e distribuite da dopo l'11 giugno 2018 sono dotate di un Controparte_2 pagina 11 di 41 nuovo firmware che non consente nella macchina la programmazione automatica DEla dose in base al peso”.
Testi sui capitoli 14 e 15: signor e signor entrambi domiciliati presso Testimone_4 Testimone_5
la società , in via Emilio Betti, 1, 62020, Belforte DE TI (MC). In ogni caso: Con vittoria di Controparte_2
spese, diritti e onorari sia DE presente giudizio di merito, sia DEla precedente fase cautelare sub R.G. R.G.
1513/2017, ivi compresi quelli di eventuali consulenze tecniche d'ufficio e di parte”.
Con decreto DE 17/10/2024 veniva fissata per la prosecuzione DE giudizio l'udienza DE 23/01/2025 ore
10,00 con onere per la ricorrente di notificare alla controparte il ricorso e il presente decreto entro il
23/10/2024
Con comparsa depositata in data 30/12/2024 si costituiva dopo la riassunzione la società attrice rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di NA adito così giudicare:
NEL MERITO - Dichiarare la cessazione DEla materia DE contendere in relazione a tutte le domande proposte
da nei confronti di e fondate sulla violazione DE Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
brevetto EP 2701563 convalidato in Italia con n. 50201500004180, avendo rinunciato a tale Controparte_1
brevetto, nonché a tutti i diritti, le azioni e le domande a suo tempo proposte in questo giudizio;
- Rigettare tutte
le domande di responsabilità aggravata ai sensi DEl'art. 96 c.p.c. proposte da e Controparte_2 [...]
contro in quanto inammissibili per i motivi di cui in atti e specie per carenza Controparte_3 Controparte_1
DEla competenza funzionale assoluta DE Tribunale di NA e comunque infondate, per le ragioni di cui alla
narrativa; - Condannare e in solido tra loro, al pagamento a favore Controparte_2 Controparte_3
Co di di una somma equitativamente determinata ai sensi DEl'art. 96, comma 3, c.p.c.; IN VIA Controparte_1
ISTRUTTORIA Previa, occorrendo, rimessione in termini ai fini di resistere all'avversaria domanda di
risarcimento DE danno per lite temeraria, e riservata ogni produzione e istanza a tal fine, che saranno effettuate
entro l'eventuale termine all'uopo concesso: - rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie, inclusi i capitoli di
prova e la richiesta di CTU;
- ammettere occorrendo le prove per interrogatorio formale e per testi come articolate
in atti;
IN OGNI CASO, con vittoria DEle spese di lite” (a differenza di quanto eccepito dalla difesa DEle
convenute in riassunzione la suddetta comparsa è stata ritualmente depositata).
Con ordinanza emessa in data 17/03/2025 il G.I. rigettava le richieste istruttorie avanzate dalle parti e fissava per la precisazione DEle conclusioni l'udienza DE 15/05/2025.
A tale udienza la difesa DEle società convenute (attrici in riassunzione) precisava le conclusioni come da nota depositata in data 15/05/2025 nella quale testualmente chiedeva nel merito: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, respinta ogni istanza, domanda e/o eccezione avversaria: – Nel merito: – rigettare integralmente
tutte le domande formulate da nella memoria difensiva e di costituzione di nuovo difensore dd. CP_1 pagina 12 di 41 30.12.2024, in quanto DE tutto infondate, in fatto e diritto, per le ragioni illustrate in atti;
previo presa d'atto
DEla nullità DE brevetto IT'840 come definitivamente dichiarata e accertata dalla sentenza DEla Corte di Appello
di LA n. 1071/2024, decisa il 7 marzo 2024 e pubblicata l'11 aprile 2024, sub R.G. 2261/2022, rigettare la
domanda di contraffazione di detto brevetto nonché quella relativa al compimento di atti di concorrenza sleale ex
art. 2598 n. 2 e 3 c.c. così come la domanda di risarcimento dei danni, quella relativa al ritiro definitivo dal
mercato dei prodotti suppostamente oggetto di contraffazione e loro distruzione, quella relativa alla
pubblicazione DEla sentenza e quella relativa alla comminazione di una penale in caso di successive violazioni,
con conseguente revoca DEla ordinanza cautelare DE 18 settembre 2018; – condannare l'attrice al risarcimento
DE danni per lite temeraria ex art. 96 co.
1-2 c.p.c., per aver agito in giudizio con colpa grave e per aver ottenuto
un provvedimento cautelare di per sé direttamente esecutivo, come l'inibitoria, agendo senza la necessaria
prudenza sulla base di un diritto inesistente (stanti gli effetti retroattivi DEla declaratoria di nullità DE
brevetto), oltre che per aver abusato DEle misure cautelari dopo la limitazione DE proprio brevetto, danno da
liquidare nella misura che sarà determinata in corso di causa o in difetto liquidata d'ufficio ex art. 96 c.p.c. e art.
9.7 direttiva CE 2004/48/CE; – condannare l'attrice al pagamento a favore DEle convenute di una somma
equitativamente determinata ai sensi DE comma 3 DEl'art. 96 c.p.c., in misura pari almeno al triplo DEla somma
che sarà liquidata per la rifusione DEle spese legali”; in via istruttoria insisteva in tutte le prove richieste e non ammesse (cfr. sempre la citata nota a cui si rimanda integralmente).
La difesa DEla precisava le conclusioni come da nota depositata in data 14/05/2025 nel Controparte_1
modo seguente: “NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE 1) dichiarare la cessazione DEla materia DE
contendere in relazione a tutte le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
e fondate sulla violazione DE brevetto EP 2701563 convalidato in Italia con n.
[...] Controparte_3
50201500004180, avendo rinunciato a tale brevetto, nonché a tutti i diritti, le azioni e le Controparte_1
domande a suo tempo proposte in questo giudizio;
2) rigettare tutte le domande di responsabilità aggravata ai
sensi DEl'art. 96 c.p.c. proposte da e contro in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
quanto inammissibili per i motivi di cui in atti e specie per carenza DEla competenza funzionale assoluta DE
Tribunale di NA e comunque infondate, per le ragioni esposte nelle difese formulate;
3) condannare
e in solido tra loro, al pagamento a favore di di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
una somma equitativamente determinata ai sensi DEl'art. 96, co. 3, c.p.c.”; in via istruttoria insisteva nelle prove richieste e non ammesse (cfr. la citata nota a cui si rinvia integralmente).
pagina 13 di 41 Venivano – quindi- assegnati i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. (ante riforma Cartabia); all'esito il G.I. riservava di riferire al Collegio per la decisione (entrambe le difese hanno provveduto al deposito dei rispettivi atti conclusivi).
Orbene ciò riportato e passando all'esame DE merito -in primo luogo- va rilevato che la società
[...]
ha espressamente rinunciato a tutte le domande avanzate con l'atto di citazione con Controparte_1
dichiarazione sottoscritta da legale rappresentante in data 06/10/2023 (depositata in data 06/10/2023 e ritualmente notificata tramite pec alle società convenute) con la quale quest'ultimo (unitamente ai contitolari DE brevetto ivi azionato ma non parti DE presente giudizio) dichiarava di rinunciare
Contro
“altresì irrevocabilmente a far valere qualunque pretesa nei confronti di e , dei loro successori e CP_6
aventi causa, connessa o comunque collegata, in via diretta o indiretta, ai fatti posti a fondamento DE Giudizio di
contraffazione e in ogni caso alla contraffazione di , ivi incuso il risarcimento dei danni patiti e patiendi” CP_8
(cfr. rinuncia depositata agli atti).
La suddetta rinuncia seguiva la sentenza DE Tribunale di LA n. 5478/2022 con la quale il brevetto azionato dalla attrice veniva dichiarato nullo e la rinuncia al brevetto IT 840 eseguita ex art. 78 c.p.i.
Nel frattempo, la sentenza di I grado è stata confermata dalla Corte di Appello di LA con sentenza
DE 2024 n. 1071 passata in giudicato.
A fronte DEla suddetta rinuncia alla domanda la difesa DEla società chiede che venga Controparte_1
dichiarata la cessata materia DE contendere.
La domanda merita accoglimento per le ragioni che seguono.
A tal riguardo la S.C. ha affermato che: “Non vi è dubbio che non sempre traspaia nitore terminologico
nell'uso alternativo DEle locuzioni di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda. Se le prime tre
espressioni hanno, peraltro, un significato tendenzialmente univoco – essendo la rinuncia agli atti disciplinata
dal diritto positivo nell'art. 306 c.p.c., la rinuncia all'azione da tempo conosciuta nella prassi giudiziale, tutte le
volte che la parte ritenga, con effetto preclusivo per il futuro, di non proseguire nell'azione, avendola
riconosciuta come infondata e, dunque, consistendo in un negozio di diritto sostanziale ad effetti abdicativi posto
in essere in forme processuali, laddove la rinuncia al diritto è atto abdicativo rispetto ad una posizione soggettiva
già presente nel proprio patrimonio e non sub iudice – l'espressione rinuncia alla domanda viene a volte
utilizzata nel suo significato proprio di rinuncia ad uno o più capi DEla domanda (o alla loro estensione: ad
esempio, nella domanda risarcitoria non si insiste più per alcune voci), riducendo l'oggetto DE giudizio ed il
thema decidendum, ed a volte, invece, impropriamente intesa come sinonimo di rinuncia all'azione ad effetti
abdicativi. Ma la rinuncia ad una domanda, o a suoi singoli capi, costituisce l'espressione DEla facoltà DEla parte pagina 14 di 41 ed autonomamente dal difensore, nell'esercizio DE suo munus tecnico, di modificare le domande e le conclusioni
precedentemente formulate, onde si inquadra nell'ambito DEla previsione DEl'art. 183 c.p.c. e non produce
affatto gli effetti abdicativi détti, limitandosi ad esprimere una strategia processuale, senza disporre DE diritto.
Al contrario, la rinuncia all'azione, che non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita, va però
riconosciuta solo quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento DEl'attore e la volontà di coltivare
dovunque la domanda proposta: invero, essa presuppone, come esposto, il riconoscimento DEl'infondatezza
DEl'azione, nella quale quindi la parte non intende insistere, e solo a quelle condizioni, pertanto, essa conduce
all'estinzione definitiva DEl'azione medesima” (cfr., al riguardo, per tali concetti: Cass. 23 luglio 2019, n.
19845; Cass. 19 febbraio 2019, n. 4837; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146; Cass. 4 febbraio 2002 n 1439;
Cass. 8 gennaio 2002 n. 140; Cass. 7 marzo 1998 n. 2572).
Quindi, per potersi configurare rinunzia all'azione -che non richiede formule sacramentali, ma può
essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento
DEl'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta- occorre il riconoscimento
DEl'infondatezza DEl'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima.
Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione DEla
controparte -che è richiesta, invece, per la diversa ipotesi DEla rinuncia agli atti DE giudizio-
l'estinzione DEl'azione e la cessazione DEla materia DE contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti DE giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà DEla legge nel caso concreto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.2267 DE 19/03/1990, Rv. 466036;
Cass. Sez. L, Sentenza n.12844 DE 03/09/2003, Rv. 566523; Cass. Sez. 3, Sentenza n.4505 DE 28/03/2001,
Rv. 545257; Cass. Sez. 2, Sentenza n.1442 DE 16/03/1981, Rv. 412092; Cfr. anche Cass. S.U. 2024 n. 3453
ove si afferma che: “Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua
domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 17 marzo 2023, n.
7883, sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda). Si opera, invero, in tal modo una
restrizione DE thema decidendum, che è sempre permessa. Il bilanciamento tra il principio dispositivo, che rende
la parte sovrana DEle sue scelte difensive e DEle domande poste al giudice, e gli effetti che esso produce per tutte
le parti DE giudizio è stato risolto dal legislatore mediante la prevalenza DE primo, presentando invero il sistema
le modalità procedurali per assicurare, come ora esposto, il pieno rispetto DE contraddittorio e DE diritto di difesa
di tutte le parti in causa”).
pagina 15 di 41 La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti DE convenuto,
costituisce un atto di disposizione DE diritto in contesa e richiede, in capo al difensore nel caso in cui non provenga direttamente dalla parte, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte DEl'originaria domanda, che rientra fra i poteri DE difensore quale espressione DEla facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate" (Cass. Sez.2, Sentenza n.4837 DE 19/02/2019, Rv. 652581; conf. Cass. Sez.2,
Sentenza n.28146 DE 17/12/2013, Rv. 629194; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n.1439 DE 04/02/2002,
Rv. 552063, Cass. Sez. 3, Sentenza n.3734 DE 10/04/1998, Rv. 514440 e Cass. Sez. L, Sentenza n.2572 DE
07/03/1998, Rv. 513476).
La cessazione DEla materia DE contendere non equivale a rinuncia ma ne costituisce -piuttosto-
l'effetto (cfr. anche nel merito Cass. 2019 n. 19845).
Più in generale la S.C. ha affermato che “La cessazione DEla materia DE contendere si ha per effetto DEla
sopravvenuta carenza d'interesse DEla parte alla definizione DE giudizio, postulando che siano accaduti nel
corso DE giudizio fatti tali da determinare il venir meno DEle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere
incontestato l'effettivo venir meno DEl'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba
sussistere un espresso accordo DEle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) DEle rispettive posizioni
originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento
DEla soccombenza virtuale ai fini DEla regolamentazione DEle spese che, invece, costituisce il naturale corollario
di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione DEle
spese (Sez. U., n. 10553 DE 7 maggio 2009). In altri termini, una volta preso atto DEla sopravvenienza nel corso
DE giudizio di fatti tali da determinare il venir meno DEle ragioni d contrasto tra le parti, il giudice deve
procedere senz'altro alla declaratoria di cessazione DEla materia DE contendere e ad emettere una pronuncia
finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, e quindi sulla scorta
DEle ragioni originariamente sostenute (cfr. Cass. 2023 n. 30251).
Va -infatti- ribadito che la cessazione DEla materia DE contendere costituisce il riflesso processuale DE
venire meno DEla ragion d'essere DEla lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sé non dà luogo ad una autonoma formula terminativa DE
processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione DEla causa dal ruolo seguita da estinzione DE processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività DEle parti, o con sentenza dichiarativa DEla cessazione DEla materia DE contendere;
la pronunzia DEla quale ultima pagina 16 di 41 presuppone che le parti si diano atto DE sopravvenuto mutamento DEla situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Mentre nella rinuncia ex art. 306 c.p.c., il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti (salvo diverso accordo tra loro), nel caso di declaratoria di cessazione DEla materia DE contendere le spese di lite devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio DEla “soccombenza virtuale”, in base ad una ricognizione DEla “normale” probabilità di accoglimento DEla pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di DEibazione DE merito, che può condurre non soltanto alla condanna DE soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge.
E in forza di tale di tale principio va accertata non solo l'ammissibilità ma anche la fondatezza o meno
DEla domanda avanzata ex art. 96 c.p.c. dalla parte non rinunciante.
Orbene applicando i superiori principi al caso in esame la rinuncia alle domande da parte DEla società
determina l'estinzione DEl'azione e quindi la cessata materia DE contendere CP_1
sussistendone tutti i presupposti sopra riportati.
Infatti la rinuncia proviene direttamente dalla parte (è infatti firmata dal legale rappresentante DEla
società ) è vi è incompatibilità assoluta tra il comportamento DEla società attrice (che CP_1
ancor prima aveva rinunciato al brevetto) e la volontà di coltivare dovunque la domanda proposta anche alla luce DEle sentenze DE Tribunale e DEla Corte di Appello di LA;
pertanto, la rinuncia in questione presuppone, come esposto, il necessario riconoscimento DEl'infondatezza DEl'azione, nella quale quindi la chiaramente ed inequivocamente non intende insistere. CP_1
Di conseguenza la domanda formulata dalla difesa DEle convenute volta ad ottenere il rigetto nel merito di tutte le domande attoree è inammissibile, alla luce DEla rinuncia espressa al diritto sostanziale da parte DEl'attrice, con conseguente venir meno DEla materia DE contendere.
Inoltre l'accertata e dichiarata nullità DEla frazione italiana DE brevetto europeo EP 2701563 (IT
502015000041840, successivamente limitata una prima volta, con richiesta [...], ed una seconda volta con richiesta all 13 aprile 2021), in titolarità di CP_7 Controparte_1 [...]
, , con sentenza passata in CP_9 Controparte_10 Controparte_11
giudicato - intervenuta nel corso DE presente giudizio (e a definizione DE giudizio pregiudiziale)-
rappresenta senza dubbio un fatto tale da determinare il venir meno DEle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno DEl'interesse DEla società attrice sottostante alla pagina 17 di 41 richiesta pronuncia di merito avente ad oggetto l'accertamento DEla contraffazione DE brevetto e DE
risarcimento DE danno (cfr. i principi espressi dalla S.C. a S.U. nella sentenza DE 2021 n. 25478).
Infatti, la pronuncia di nullità DE titolo, consentendo di rimuovere gli effetti DEla privativa ex tunc, ai sensi DEl'art. 77 c.p.i., permette di accertare l'insussistenza DE diritto DEla società ad CP_1
avvalersi DE titolo di proprietà industriale anche per il periodo anteriore alla rinuncia, come evidenziato anche dalla Corte di Appello di LA.
La sentenza DEla Corte di Appello di LA è passata in giudicato e ha efficacia erga omnes.
Come è noto “In tema di brevetti per invenzioni industriali, e con riferimento alla disciplina dettata dal r.d. 29
giugno 1939, n. 1127, questa Corte ha infatti affermato che l'art. 79, come sostituito dall'art. 33 DE d.P.R. 22
giugno 1979, n. 338, nell'estendere l'efficacia erga omnes a tutte le decadenze o nullità dei brevetti d'invenzione
«dichiarate con sentenze passate in giudicato», sia a seguito di azione promossa dal Pubblico Ministero (come
previsto in precedenza), sia su domanda DEla parte privata, ha introdotto una deroga alla regola generale
secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto soltanto tra le
parti, i loro eredi e aventi causa, ma non ha comportato una modifica DEla formula che identifica la pronuncia
suscettibile di formare il giudicato, da porre in relazione non già con la legittimazione, bensì con i modi di
esercizio DEl'azione, sicché tale efficacia di accertamento piena e generale dev'essere esclusa allorché la questione
sia stata sollevata dalla parte solo in via di eccezione, dal momento che in tal caso il giudice deve conoscere DEla
stessa soltanto incidenter tantum (cfr. Cass., Sez. I, 17/11/2011, n. 24179; Cass. ). Tale principio è stato
successivamente ritenuto applicabile anche in riferimento alla disciplina introdotta dall'art. 123 DE d.lgs. n. 30
DE 2005, essendo stato affermato, in tema di marchio comunitario, che il giudicato di nullità DElo stesso ha
efficacia erga omnes soltanto quando la relativa declaratoria sia stata richiesta, in un giudizio relativo alla
contraffazione, con una domanda principale o riconvenzionale, e non anche quando la nullità sia stata dedotta
dal convenuto in via di mera eccezione (cfr. Cass., Sez. I, 13/03/2017, n. 6382).
Da quanto sopra in secondo luogo discende – sebbene esclusivamente in applicazione DE criterio
DEla soccombenza virtuale- l'infondatezza DEle domande avanzate dalla società Controparte_1
con l'originario atto di citazione in quanto presupponevano la validità DE brevetto dichiarato invece nullo con sentenza passata in giudicato e sulla base DEle medesime ragioni poste a fondamento
DEl'eccezione di nullità sollevata dalla difesa DEle convenute in questo giudizio (si rammenta che il giudizio di LA è stato introdotto dalla che in questa sede si era limitata ad eccepire la CP_6
nullità DE brevetto e non a svolgere apposita domanda riconvenzionale).
pagina 18 di 41 Il Tribunale di LA (con sentenza confermata in appello) ha deciso una questione logicamente preliminare (quella DEla validità DEla privativa), rispetto al presente giudizio di contraffazione DE
brevetto (intanto si può parlare di contraffazione in quanto se ne sia accertata la validità. Si richiama sul punto quanto affermato già nell'ordinanza di sospensione;
secondo la pacifica giurisprudenza
DEla S.C. infatti “«In materia di brevetti, la contemporanea pendenza DE giudizio avente ad oggetto la
dichiarazione di nullità comporta la necessità di sospendere quello riguardante la contraffazione, dovendo il
giudice DEla contraffazione attendere la decisione DEla questione pregiudiziale relativa alla validità DE brevetto,
e non potendo, quindi, risolverla egli stesso in via incidentale, essendo prospettabile l'eventualità di un contrasto
tra giudicati”. Sia l'art. 59-bis DE r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 e sia l'odierno art. 77 DE CPI ( D. Lgs. n. 30 DE
2005), nel loro identico tenore testuale stabiliscono che «la declaratoria di nullità DE brevetto ha effetto
retroattivo, ma non pregiudica: a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già
compiuti; b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato DEla
sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cu siano già stati eseguiti.”).
A tale proposito le Sezioni Unite DEla Suprema Corte (Sentenza n. 26482 DE 2007) hanno enunciato il principio di diritto, pienamente condiviso dal Collegio, che ad esso deve dare ulteriore continuità,
secondo cui «Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno
di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione
giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad
entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile DEla statuizione contenuta nel dispositivo DEla
sentenza, preclude il riesame DElo stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia
finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petítum" DE primo».
Per cui questo Tribunale (giudice DEla contraffazione) non solo non può decidere sulla eccezione di nullità DE brevetto ma è tenuta a rispettare il giudicato esterno e preso atto DEla intervenuta dichiarazione di nullità DE brevetto azionato dalla società non può che ritenere CP_1
infondate anche le domande di contraffazione e di risarcimento DE danno fondate invece sulla validità DE brevetto stesso.
Pertanto, la società – quale soccombente- è tenuta a rifondere ad entrambe le Controparte_1
convenute le spese di lite di questo giudizio che si liquidano in favore DEle stesse ex Dm 55/2014 e ss.
Mod. (valori medi) come da dispositivo avuto riguardo al valore DEla causa (ivi pari ad E.
9.639.513,00come si dirà meglio infra) e alle attività processuali effettivamente svolte.
pagina 19 di 41 Va evidenziato che la difesa DEle convenute in data 03/09/2025 ha depositato note spese con documentazione allegata riferita sia alla fase cautelare che al presente giudizio di merito.
Con riferimento al presente giudizio la difesa ha individuato il valore DEla controversia facendo riferimento alla somma complessiva di E. 18.684.513,00 così determinata: E. 9.639.513,00 pari al danno asseritamente subito in conseguenza DEla contraffazione così quantificato da controparte (cfr.
conclusioni a p. 18 DEla prima memoria avv. ex art. 183 co 6 c.p.c.), e E. 9.045.000,00 pari al quantum
stimato da per il danno da lite temeraria - pari a 6.545.000,00 euro (a titolo da di danno da CP_6
lucro cessante) + 100.000,00 euro (per i costi sostenuti da per difendersi dalle contestazioni CP_6
di contraffazione avversarie) + 2.400.000,00 euro (a titolo di danno di immagine), tutti come meglio dettagliati nel ricorso per riassunzione DE 4 ottobre 2024.
L'assunto non può essere condiviso.
Come è noto ai sensi DEl'art. 5 DE Dm 55/2014 la determinazione DE valore DEla causa, anche ai fini
DEl'individuazione DElo scaglione tariffario applicabile, va effettuata a norma DE codice di procedura civile, salvo le eccezioni previste dalla citata disposizione che ivi non rilevano.
Il richiamo alle norme DE codice di procedura civile impone ex art. 10 c.p.c. di dover far riferimento,
in materia di cause relative a somme di denaro, a quanto previsto dall'art. 14 co. 1, c.p.c.
Per cui non può tenersi conto né DEla domanda avanzata ex art. 96 c.p.c. dalla difesa di parte convenuta né “dei costi sostenuti da per difendersi dalle contestazioni di contraffazione CP_6
avversarie” (costi fra l'altro neppure mai dimostrati).
E' sufficiente ribadire il principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il valore
DEla domanda di risarcimento danni, per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c., non può essere cumulata ai sensi e per gli effetti DEl'articolo 10 c.p.c. con il valore DEla domanda principale.
E' altrettanto pacifico in giurisprudenza che “In caso di rigetto DEla domanda, nei giudizi per pagamento di
somme o risarcimento di danni, il valore DEla controversia, ai fini DEla liquidazione degli onorari di avvocato a
carico DEl'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi
seguire soltanto il criterio DE disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo DE decisum», onde il valore
DEla controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (principio espresso nelle seguenti sentenze Cass. 7 novembre 2018, n. 28417; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 11 marzo
2006, n. 5381; Cass. 15 luglio 2004, n. 13113, in tal senso, anche Cass. 9 settembre 2019, n. 22462 e da ultimo confermato dalle S.U con sentenza n. 20805 DE 2025 che ha affermato il seguente principio:
“Nel caso di integrale rigetto DEla domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, pagina 20 di 41 contenente l'indicazione alternativa DE «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la
liquidazione DEle spese di lite in favore DEla parte vittoriosa si determina sulla base DElo scaglione
corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori
rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile”).
Le stesse S.U. DE 2025 hanno altresì confermato che nel caso in cui ad una domanda di valore determinato (per essere stata specificamente indicata la somma richiesta) si affianchi una domanda -
invece- di valore indeterminato va applicato il criterio di liquidazione previsto per le controversie di valore indeterminabile, evidenziando che la regola sopra esposta trova applicazione solo nel caso in cui l'applicazione DElo scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione DElo
scaglione applicabile in ragione DE cumulo DEle domande di valore determinato, confermando quando affermato da Cass. n. 4187/2017 (cfr. in motivazione Cass. S.U. DE 2025 sopra citata).
Orbene -nel caso in esame- la società attrice ha proposto più domande e solamente quella risarcitoria
è stata determinata nel suo ammontare nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. in E.
9.639.513,00.
Orbene tenuto conto DElo scaglione fra E. 8 milioni ed E. 16 milioni, la somma liquidabile nei valori medi a titolo di compenso professionale è pari ad E. 83.380,00 decisamente superiore ai valori medi liquidabili in forza al criterio DEla causa di valore indeterminabile pari ad E. 10.860,00.
Il Tribunale ritiene di non procedere all'aumento di cui all'art. 4 DE Dm 155/2014 pure richiesto -nella misura DE 50%- nelle note depositate dalla convenuta in data 03/09/2025 “in virtù DEl'importanza, DEla
natura, DEla difficoltà e DE valore DEl'affare nonché DEla mole di documentazione versata in atti” (cfr. note citate).
Come è noto in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la disposizione di cui all'art. 4 DEla tariffa
professionale approvata con d.m. Giustizia n. 55 DE 2014 prevede una mera facoltà rientrante nel potere
discrezionale DE giudice, il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità ove come nella specie motivato
mediante il riferimento alla pluralità nella specie DEle parti difese e DEle questioni trattate “( cfr., anche in motivazione Cass. 2021 n. 13595 con riferimento alla previsione di cui all'art. 4, comma 4, DEla tariffa professionale approvata con D.M. n. 140 DE 2012, Cass., 10/1/2017, n. 269 DE 2017; con riferimento alla previsione di cui all'art. 5, comma 4, DEla tariffa professionale approvata con D.M. n. 127 DE 2004,
Cass., 15/1/2018, n. 712; Cass., 21/7/2011, n. 16040; Cass., 2/2/2007, n. 2254).
pagina 21 di 41 Orbene -nel caso di specie- si ritiene che non sussistano i presupposti per procedere all'aumento richiesto e la complessità DEla presente controversia (propria di tutti i giudizi di contraffazione) è
stata già valutata DEla applicazione dei valori medi (ritenuti congrui proprio avuto riguardo all'oggetto e al valore DEla controversia, alla natura e all'importanza dei compiti di accertamento in fatto e di valutazione in diritto e al tempo e l'impegno resi necessari per l'esame DEla
documentazione).
La società attrice – in virtù DE principio DEla soccombenza complessiva (vedasi fra le tante in motivazione Cass. civ., sez. I, 30 aprile 2020, n. 8432) va condannata anche al pagamento in favore
DEla sola società (già a seguito di operazione straordinaria, la Controparte_4 Controparte_6
sola che ha partecipato al procedimento cautelare ante causam) DEle spese relative alla procedura cautelare ante causam che si liquidano sempre ex Dm 55/2014 (come richiesto) avuto riguardo al valore
DEla causa (in questo caso indeterminabile come pure indicato dalla difesa di parte convenuta nella citata nota ma di complessità media;
non si ritiene procedere agli aumenti pure richiesti nella citata nota ai sensi DEl'art. 4 DE citato Dm per le medesime ragioni di cui sopra) e alle attività processuali effettivamente compiute (cfr. fascicolo DE cautelare iscritto al n. RG 1513/2017 ivi acquisito mediante la messa in visione al Collegio da parte DEla cancelleria DE relativo fascicolo telematico); per cui l'importo liquidabile a titolo di compenso professionale è pari ad E. 6749,00 oltre ad accessori di legge.
Le spese relative alla CTU e quelle relative alla descrizione (ivi comprese quelle DEl'ufficiale giudiziario) così come liquidate nel procedimento cautelare vengono – quindi- poste a carico esclusivo e definitivo DEla società con conseguente diritto DEla società di ripetere dalla CP_1 CP_6
predetta tutte le somme già eventualmente anticipate a tale titolo.
La difesa DEla con la citata nota ha chiesto anche il rimborso DEle spese di CTP deducendo CP_6
che “Per le attività svolte nel corso DEla CTU disposta nel procedimento sub R.G. 1513/2017, il CTP di
Ing. ha emesso le seguenti fatture sub rispettivamente All. E, F e G, che ha CP_6 Per_2 CP_6
provveduto a pagare come da documento sub All. H: (i) fattura DE 8.01.2018 n. 1800042 per l'importo di Euro
5.000,00; (ii) fattura DE 31.05.2018 n. 1802190 per l'importo di Euro 2.500,00; e (iii) fattura DE 29.11.2018 n.
1805039 euro 3.000,00, per un importo complessivo di Euro 10.500,00”.
In ordine alle spese di parte per CTP occorre rilevare che rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi DEl'art. 92, primo comma,
c.p.c., DEla facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. civ., Sez. II,
03/01/2013, n. 84). In ogni caso la condanna dei soccombenti alle spese di CTP sopportate dalla pagina 22 di 41 controparte non presuppone la prova DEl'avvenuto pagamento, ma presuppone, comunque, la prova
DEla effettività DEle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Cass. civ., Sez. I, 25/03/2003, n. 4357).
La ha chiesto liquidarsi le spese di CTP a suo favore indicando l'importo di € 10.500,00. CP_6
Essendo tale importo superiore ai compensi riconosciuti al CTU Ing. per complessivi E. Persona_1
4950,00 oltre accessori di legge (cfr. provvedimento DE 30 giugno 2018), la liquidazione DEle spese di
CTP non potrà essere superiore a tale importo. Pertanto, a tale titolo, alla va riconosciuto CP_6
l'importo di E. 4.950,00 oltre accessori di legge (ovvero Iva e Cassa Professionale se dovute come per legge).
Ne discende -quindi- che deve essere dichiarata ex art. 669 novies c.p.c. (come richiesto in questa sede dalla difesa DEle società convenute che impropriamente parla di revoca) l'inefficacia DEl'ordinanza cautelare emessa ante causam in quanto è stato dichiarato ed accertato inesistente il diritto a cautela DE
quale era stato concesso.
Come è noto il comma 4 DElo stesso art. 669 novies c.p.c., stabilisce che il provvedimento cautelare perde efficacia qualora sia sopravvenuta l'emanazione DEla sentenza (anche se non passata in giudicato) con la quale venga dichiarata l'inesistenza DE diritto a cautela DE quale era stato concesso,
con la correlata adozione dei provvedimenti previsti dal comma 2 DEla medesima norma(cfr. anche
Cass. S.U. DE 2012 n. 12113).
Nel caso in esame – come già detto- la nullità DE brevetto è stata dichiarata con sentenza n. 5478/2022
(pubblicata in data 21/06/2022) dal Tribunale di LA nel giudizio pregiudiziale mentre nel caso in esame era stata eccepita dalla convenuta in via riconvenzionale;
per questa ragione il presente processo era stato sospeso ex art. 295 c.p.c.
Appare indubbio che il diritto sotteso alla misura cautelare concessa ante causam era rappresentato dalla titolarità e validità DE brevetto posto a fondamento DEl'azione di contraffazione e risarcitoria ivi promosse dalla società (cfr. anche l'ordinanza emessa da questo Tribunale con la quale è CP_1
stata disposta ex art. 295 c.p.c. la sospensione DE presente giudizio pregiudicato dalla pendenza DE
giudizio dinanzi al Tribunale di LA).
Per costante insegnamento DEla S.C., i provvedimenti restitutori ex art. 669 novies c.p.c., vanno pronunciati d'ufficio dal Tribunale che all'esito DE giudizio di merito abbia accertato l'insussistenza
DE diritto oggetto di cautela (cfr. Cass. n. 8906/13; Cass. n. 17866/05; Cass. n. 9626/04) e, ove non vi abbia provveduto il primo giudice, deve farlo - sempre d'ufficio - la Corte d'appello, non trattandosi di pagina 23 di 41 domanda riconvenzionale ne' essendo neppure teoricamente configurabile a riguardo un giudicato di irripetibilità per il solo fatto DEl'omissione DE primo giudice.
Tuttavia lo stesso art. 669 novies c.p.c., nell'ultimo periodo DE co. 3, prevede che i provvedimenti restitutori o ripristinatori, se non sono stati emessi nella stessa sentenza che ha accertato l'inesistenza
DE diritto oggetto di cautela, possono essere disposti con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.
È altresì pacifico che in questa sede il Giudice deve procedere esclusivamente all'accertamento DEla,
persistente o meno, efficacia DElo stesso e, per il caso di accertata inefficacia, all'adozione di provvedimenti diretti al ripristino DElo status quo ante.
Tali statuizioni, richiedono solo la valutatone di vicende processuali e/o di fatto sopravvenute idonee alla verifica DEla persistente efficacia ed attualità DEla misura cautelare e non anche una revisio prioris
instantiae DEla predetta (cfr. anche in motivazione Cass. n. 13984/2004; Cass. 2005 n. 17866).
Orbene nel caso in esame – per le ragioni appena sopra evidenziate - le misure cautelari disposte con il su citato provvedimento hanno perso di efficacia essendo venuto meno il presupposto giuridico costituito dalla validità DE brevetto.
Di conseguenza – quale disposizione necessaria per ripristinare la situazione precedente (sebbene nulla sia stato richiesto sul punto dalle parti)- tutta la documentazione oggetto DE sequestro va restituita alla società non più tenuta al rispetto DEl'ordine di inibitoria. Controparte_4
Vanno -invece- rigettate le domande avanzate ex art. 96 c.p.c. da tutte le parti in causa.
Quella avanzata ex art. 96 comma 3 c.p.c. dalla difesa DEla società va rigettata per CP_1
assenza DE presupposto DEla soccombenza DEle società convenute.
Come è noto l'accoglimento DEla domanda proposta ai sensi DEl'art. 96 cit. presuppone la soccombenza DEla controparte nel giudizio di merito e non rispetto alla domanda a sua volta avanzata ai sensi DEl'art. 96 c.p.c. (cfr. fra le tante Cass. 2024 n. 15232 secondo cui “La condanna per
l'abuso DElo strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone,
altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art.
91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito”; cfr., tra le tante in tal senso, Cass. 19/10/2020,
n.22647).
A tal riguardo la giurisprudenza DEla S.C. è pacifica nell'affermare che: “la condanna al risarcimento per
lite temeraria o il diniego DEla condanna stessa costituiscono una decisione accessoria, che dipende dall'esito DE
vero e proprio thema decidendum cui sono, logicamente prima ancora che giuridicamente, correlati appunto pagina 24 di 41 quale conseguenza - che in questo fenomeno processuale assume come sinonimo l'accesssorietà -. E al riguardo la
giurisprudenza di questa Suprema Corte ha sempre escluso che il diniego DEla condanna per lite temeraria abbia
ricadute sulla decisione relativa all'alternativa conformazione che può investire l'ulteriore decisione accessoria,
vale a dire condanna in toto alle spese processuali oppure compensazione parziale o integrale DEle spese suddette.
L'articolo 96, primo comma, c.p.c., invero non inferisce nel sistema insorgente dal combinato disposto degli
articoli 91 e 92 c.p.c.: il che è tanto evidente quanto inevitabile, considerando che l'applicazione DE paradigma
governante le spese costituisce, se viene concretizzata in condanna integrale alle spese DE soccombente, un
necessario presupposto DEla valutazione DEla sussistenza o meno DEla fattispecie di cui all'articolo 96, primo
comma, c.p.c. (cfr. Cass. sez. L, 10 luglio 2020 n. 14813 - Cass. sez. 3, 15 maggio 2018 n. 18792, che in motivazione confuta puntualmente un arresto che si era discostato dall'orientamento sopra espresso con la Cass. sez. 6-2, ord. 14 ottobre 2016 n. 20838; principi riaffermati da ultimo con la sentenza DEla
S.C. DE 2021 n. 1502 che si occupa poi più specificatamente DEl'impugnazione DE capo relativo alla condanna ex art. 96 c.p.c.).
Quelle avanzate dalla difesa DEla società (per la prima volta nel ricorso per riassunzione) CP_6
vanno invece rigettate perché infondate (infatti -benchè la domanda ex art. 96 c.p.c. sia stata avanzata dalla difesa di entrambe le società- i danni prospettati sono stati riferiti esclusivamente alla società
d'altronde l'unica parte nei cui confronti erano state adottate le misure cautelari rispetto CP_6
alla quale vengono prospettati i danni asseritamente subiti;
cfr. pagg. 13 e ss DE ricorso per riassunzione. Va rilevato che la domanda di responsabilità aggravata avanzata nelle note DE 26
ottobre 2023, depositate nel presente giudizio (all'epoca sospeso) in replica all'istanza di CP_1
di dichiarazione DEla cessazione DEla materia DE contendere” è da ritenersi tanquam non esset posto che in quel momento il giudizio era sospeso, e pertanto le relative note sono da ritenersi inammissibili).
Quest'ultima – nel ricorso per riassunzione- ha chiesto la condanna DEla società ai sensi CP_1
DEl'art. 96 comma 1 e 2 c.p.c. adducendo che la società attrice aveva avuto una condotta abusiva e dilatoria in quanto:
- La società attrice non aveva rinunciato alle misure cautelari ottenute da Codesto Tribunale
dopo aver apportato la Seconda Limitazione, nonostante le misure cautelari erano state concesse da questo Tribunale sulla base DE Brevetto ante Seconda Limitazione e quindi facendo valere un ambito di tutela a cui la stessa controparte, apportando la Seconda
Limitazione, aveva rinunciato riconoscendone di fatto la non validità già ritenuta dal CTU;
pagina 25 di 41 - La società non aveva rinunciato alle misure cautelari neppure dopo che il CTU DEla causa di
LA Ing. , concluse le operazioni di supplemento di CTU, con relazione Persona_3
depositata in data 1 ottobre 2021 si era espresso nel senso DEla nullità DEle rivendicazioni 1-3
e 7-10 DE Brevetto anche dopo la Seconda Limitazione;
- La società attrice non aveva rinunciato alle misure cautelari neppure quando il Tribunale di
LA in data 21 giugno 2022 ha depositato la sentenza di I grado che aveva dichiarato la nullità DE brevetto;
- La società attrice invece aveva scelto la strada di tergiversare il più a lungo possibile, prima continuando a chiedere dinanzi al Tribunale Meneghino supplementi e rinnovazioni di CTU
pur di spostare in avanti il più possibile la data in cui il suo sarebbe stato dichiarato Pt_2
nullo, proprio al fine di trarre vantaggio dai provvedimenti cautelari che in precedenza aveva ottenuto ad NA, e poi, pubblicata la sentenza di primo grado, aveva CP_1
continuato a prendere tempo introducendo un giudizio di appello, in cui ha formulato ripetute istanze di rinnovazione DEla CTU con l'obiettivo di tenere pendente anche il giudizio in secondo grado per anni, per poi, all'ultimo secondo utile, i.e. al momento DElo scambio DEle
memorie di replica e prima che la causa andasse in decisione, depositare la rinuncia al
, con un vero e proprio escamotage per cercare di evitare che fosse pronunciata Pt_2
sentenza di rigetto DEl'appello che la stessa controparte aveva proposto e che tuttavia la Corte
di appello di LA ha puntualmente pronunciato.
La difesa DEla convenuta ha altresì imputato alla società attrice di:
- Aver domandato le misure cautelari ad NA agendo senza la necessaria prudenza.
- Invero, era stata la stessa società attrice a riconoscere che il azionato ad NA non Pt_2
era valido, neppure come limitato con la Prima Limitazione, avendo essa depositato – poco tempo dopo aver ottenuto la misura cautelare – una seconda limitazione volontaria con la
Seconda Limitazione, con ciò tenendo una condotta di valore confessorio DE fatto che essa stessa era ben consapevole DEla invalidità DE sia nella forma originaria che in quella Pt_2
ridotta con la Prima Limitazione.
Infatti, conclude rassegando le seguenti e testuali conclusioni “si chiede la condanna DEl'attrice al
risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 co.
1-2 c.p.c., per aver agito in giudizio con colpa grave e per
aver ottenuto un provvedimento cautelare di per sé direttamente esecutivo, come l'inibitoria, agendo senza la
pagina 26 di 41 necessaria prudenza sulla base di un diritto inesistente, oltre che per aver abusato DEle misure cautelari dopo la
limitazione DE proprio brevetto danno da liquidare nella misura che sarà determinata in corso o in difetto
d'ufficio ex art. 96 c.p.c. e art.
9.7 direttiva CE 2004/48/CE2 ; nonché (ii) la condanna DEl'attrice altresì al
pagamento a favore DEle convenute di una somma equitativamente determinata ai sensi DE comma 3 DEl'art. 96
c.p.c., che, considerando la gravità DEla situazione e DE danno arrecato con imprudente azione, si indica in
misura pari almeno al triplo DEla somma che sarà liquidata per la rifusione DEle spese legali” (cfr. pag. 14 DE
ricorso per riassunzione).
In via preliminare occorre precisare che si terrà esclusivamente conto DEle circostanze allegate e DEle
richieste avanzate con il predetto ricorso per riassunzione.
Ogni altra circostanza successivamente allegata e ogni altra domanda avanzata è pertanto tardiva e come tale va dichiarata inammissibile e non verrà presa in considerazione (la difesa DEla ha CP_6
infatti modificato in parte anche le conclusioni così come rassegnate alla udienza di p.c. e sopra riportate).
Orbene in diritto va rilevato con riferimento all'art. 96 comma 1 e 2 c.p.c. che:
- Secondo un insegnamento ormai consolidato, i primi due commi DEl'art. 96 cit. regolano due diverse fattispecie di responsabilità processuale.
- Il primo comma sanziona la parte che «ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave» (il primo comma DEl'art. 96 c.p.c. prevede che l'esercizio di un diritto fondamentale,
quello di azione e difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., può integrare un illecito ogni volta che le modalità di esplicazione siano temerarie, perché caratterizzate da un atteggiamento di mala fede o di colpa grave DEla parte o DE difensore;
cfr. Cass. 2021 n.
26545);
- il secondo comma prevede la possibilità per il giudice di condannare al risarcimento dei danni la parte che, agendo «senza la normale prudenza», abbia assunto una DEle iniziative processuali ivi elencate;
- In particolare, la norma indica «l'inesistenza DE diritto per cui è stato eseguito un provvedimento
cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta
l'esecuzione forzata»;
- Alle due diverse previsioni corrispondono diversi presupposti;
mentre il primo comma esige,
infatti, la sussistenza DEla mala fede o DEla colpa grave, il secondo comma può trovare applicazione anche in caso di colpa lieve (senza la normale prudenza). pagina 27 di 41 - L'art 96 c.p.c., nel suo primo comma, postula una condotta processuale qualificata dal dolo,
consistente nella consapevolezza, nella parte stessa, DE proprio torto, oppure dalla colpa grave, ravvisabile nel fatto DEla parte medesima di non aver avvertito l'ingiustizia DEla
propria pretesa come le sarebbe stato facile se avesse impiegato anche una scarsa diligenza;
mentre, nella seconda ipotesi, esigendo l'inesistenza DE diritto a tutela DE quale e stato eseguito il provvedimento cautelare in senso lato o e stata iniziata l'esecuzione forzata,
addossa all'attore una responsabilità anche a titolo di colpa lieve (sull'art. 96, comma 2, c.p.c.., è
opportuno il rinvio alla decisione DEle Sezioni Unite - Cass., Sez. Un., 22/09/2021, n. 25479 -
che, chiamate a pronunciarsi sulla questione di massima di particolare importanza circa l'individuazione DE giudice competente a pronunciare la condanna ai sensi DEl'art. 96, comma
2 c.p.c.. in relazione ad una esecuzione intrapresa, senza la normale prudenza, sulla base di un titolo venuto meno nel corso DE giudizio di opposizione, rimarca, ai fini che qui interessano,
che la condanna è fondata su un illecito: cfr. § 11.2., in particolare);
- La norma va unitariamente interpretata nel senso che la responsabilità più generica e meno rigorosamente considerata, prevista dal primo comma, ha una portata generale, non circoscritta ai soli giudizi di cognizione, ma estensibile a quei casi relativi a giudizi cautelari,
che non rientrano nella previsione DE secondo comma, per l'esistenza DE diritto per il quale e stato eseguito il provvedimento cautelare o e stata iniziata l'esecuzione forzata, nei quali casi debbono ricorrere ai fini DEla responsabilità aggravata, gli estremi DE dolo o DEla colpa grave;
- La speciale fattispecie di responsabilità civile di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c., si caratterizza per il tipo di condotta illegittima che ha provocato il danno (la quale deve essere una condotta di natura processuale, in senso lato, cioè ricollegabile all'esercizio di un'azione giudiziaria, alla trascrizione di una domanda giudiziale ovvero all'iscrizione di una ipoteca giudiziale), non per il tipo o la natura dei danni che ne sono eventualmente derivati (Cass. 2023 n. 36593);
- le ipotesi di responsabilità configurate dall'art. 96 c.p.c. (quanto meno nei primi due commi,
prescindendo dal terzo comma, di più recente introduzione) costituiscono fattispecie speciali di responsabilità civile in rapporto a quella generale prevista dall'art. 2043 c.c., e la loro specificità (che ne giustifica la particolare disciplina, anche sul piano DEla tutela giudiziale) è
costituita proprio dalla peculiare condotta illecita dannosa, rappresentata da un comportamento processuale, che nel caso DEl'art. 96, comma 2, c.p.c., che qui viene certamente pagina 28 di 41 in rilievo, si concretizza – tra l'altro – nell'imprudente esercizio DEl'azione cautelare (in proposito, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12029 DE 16/05/2017, Rv. 644286 – 01: «l'art. 96 c.p.c. si
pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata,
pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi,
sotto la disciplina DE citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra
le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio
di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali
devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito»; conf.: Cass., Sez. 3, Sentenza n.
5069 DE 03/03/2010, Rv. 611867: «l'art. 96 c.p.c., che disciplina tutti i casi di responsabilità
risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043
c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere
DEla responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina DE
citato art. 96, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità»;
nel medesimo senso, ex multis: Cass., Ordinanza n. 13244 DE 15/05/2023 e Cass. 2021 n. 26545;
v. Sezioni Unite, sentenza 6 febbraio 1984, n. 874, nonché le sentenze 17 ottobre 2003, n. 15551,
20 luglio 2004, n. 13455, 3 marzo 2010, n. 5069, e 23 agosto 2011, n. 17523).
- Com'è stato già affermato (sentenza 30 luglio 2010, n. 17902), il maggior rigore DE secondo comma «si giustifica alla luce DEla gravità degli effetti ricollegabili ad iniziative che incidono
direttamente sul patrimonio DE debitore»;
- Altrettanto pacifica è l'affermazione che la condanna di cui all'art. 96 cit. presuppone la totale soccombenza DEla parte, non potendo la norma trovare applicazione neppure in caso di soccombenza parziale (sentenze 2 giugno 1984, n. 3341, 9 febbraio 1991, n. 1341, 2 marzo 2001,
n. 3035, 12 ottobre 2009, n. 21590, 14 aprile 2016, n. 7409, e 13 ottobre 2017, n. 24158; Cass. 2021
sopra citata nella quale la S.C. ha affermato che: “Entrambe le fattispecie hanno carattere
risarcitorio «con funzione compensativa DE danno cagionato da c.d. "illecito processuale" e perciò sono usualmente ricondotte al genus DEla responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043
cod.civ., benché si pongano rispetto a essa in rapporto di specialità» (in tal senso, ex multis, cfr.
Cass. 25/02/2020, n. 5097; Cass. 21/11/2017, n. 27623; Cass. 16/05/2017, n. 12029). Deve muoversi,
infatti, dalla considerazione DE tipo di relazione entro cui si colloca l'illecito, cioè si deve tener conto che
l'elemento materiale consiste nello svolgimento di un'attività processuale - il che riverbera le sue
conseguenze anche sui requisiti soggettivi che attengono alla posizione di parte soccombente e parte pagina 29 di 41 vittoriosa - la quale, essendo dominata dall'operare DE diritto di azione e di difesa costituzionalmente
riconosciuto, aveva necessità di una tipizzazione rispetto all'art. 2043 cod.civ. che permettesse di
collocare la responsabilità processuale nel campo proprio DEla responsabilità civile. Né va omesso che la
giurisprudenza di legittimità neppure esclude il ricorso all'azione comune di risarcimento danni, in
funzione sussidiaria, là dove l'azione speciale sia rimasta preclusa in forza DEl'evoluzione propria DElo
specifico processo, dal quale la responsabilità aggravata ha avuto origine (Cass. 18/02/2000, n. 1861). In
sintonia con la dedotta natura risarcitoria, i presupposti di operatività di tali figure sono individuati
nella necessaria istanza di parte, nella totale soccombenza di colui che ponga in essere l'illecito
processuale (cfr., tra le tante in tal senso, Cass. 19/10/2020, n.22647), nella sussistenza DEl'elemento
soggettivo DEla condotta temeraria, caratterizzata da mala fede o colpa grave ovvero, nello specifico caso
di cui al secondo comma, da colpa lieve consistente nella mancanza DEla normale prudenza;
ed infine,
nel danno ingiusto che da tale condotta sia derivato alla controparte vittoriosa”).
- Con riguardo alla specifica individuazione DE giudice competente a pronunciarsi sulla domanda di responsabilità processuale aggravata, la giurisprudenza DEla S. Corte, proprio in considerazione DE carattere endoprocessuale DEl'illecito, ha da tempo immemorabile stabilito che il giudice competente sia, necessariamente, quello DEla causa di merito (così già la remota sentenza 27 febbraio 1962, n. 390, di queste Sezioni Unite).
- Se l'illecito, infatti, è di natura processuale ed è connesso allo svolgimento di un'attività
giurisdizionale, il logico corollario è che solo il giudice di quella causa sia chiamato ad esaminare il fondamento DEla domanda risarcitoria;
- La giurisprudenza DEla S. Corte, peraltro, ha avvertito ben presto l'impossibilità di fare DE
principio ora richiamato una regola assoluta. È stato perciò riconosciuto che la domanda risarcitoria di cui all'art. 96 cit. può essere proposta anche in un giudizio autonomo qualora lo svolgersi DEla vicenda processuale abbia reso impossibile la concentrazione. Sono stati individuati, in proposito, i seguenti casi: responsabilità da sequestro ante causam non seguito dal giudizio di convalida (sentenze 3 dicembre 1981, n. 6407, e 11 febbraio 1988, n. 1473);
provvedimento di urgenza cui non abbia fatto seguito il giudizio di merito (sentenza 26 giugno
1973, n. 1838); opposizione a decreto ingiuntivo non iscritta a ruolo (sentenza 7 aprile 1979, n.
1998); rigetto DE ricorso per la dichiarazione di fallimento (sentenze 8 febbraio 1990, n. 875, 6
agosto 2010, n. 18344, e 8 novembre 2018, n. 28527). Più in generale, si è detto che la domanda risarcitoria in esame può essere eccezionalmente proposta in una sede autonoma quando il pagina 30 di 41 procedimento, per un qualsiasi motivo, non pervenga alla fase conclusiva DEla decisione,
ovvero, quando i danni si manifestino in uno stadio processuale in cui non sia più possibile farli valere tempestivamente davanti al giudice di merito (v., tra le altre, le sentenze 26 ottobre
1992, n. 11617, e 7 agosto 2001, n. 10916, quest'ultima a proposito DEla responsabilità di cui all'art. 89 cod. proc. civ., fattispecie per molti versi assimilabile a quella in esame). Va
comunque evidenziato che tutte le ipotesi in ultimo DEineate rappresentano altrettante eccezioni finalizzate alla «coerenza interna DE sistema» (così la sentenza n. 11936 DE 1990); per cui resta fermo il principio in base al quale la domanda di cui all'art. 96 cit. deve essere proposta, per connessione necessaria, nel giudizio in cui il comportamento processuale colposo
è stato tenuto.
Orbene alla luce dei principi appena sopra esposti -in via preliminare- deve essere evidenziato che la società aveva interesse specifico a presentare la domanda ex art. 96 c.p.c. nel presente CP_6
giudizio in quanto il provvedimento cautelare è stato adottato da questo Tribunale (di cui sussiste la competenza) e la presente controversia rappresenta la relativa causa di merito (in tal senso, Cass. 14
maggio 2007 n. 10993 secondo cui: “La domanda ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione a
provvedimenti cautelari adottati nel corso DE giudizio di primo grado deve essere proposta in detto grado di
giudizio, dovendosi al fine DEla valutazione DEla tempestività DEla stessa avere riguardo al momento DE fatto
generativo DE danno (cioè al momento in cui il comportamento asseritamente dannoso è stato posto in essere) e
non a quello, successivo, DEl'accertamento DEla inesistenza DE diritto a tutela DE quale il provvedimento è stato
richiesto, adottato e posto in esecuzione”.
Che il giudice DE processo debba essere quello DE grado o DEla fase processuale nel corso DEla quale viene posto in essere il comportamento in ipotesi lesivo, risulta chiaramente affermato nella giurisprudenza DEla S. Corte (di cui si dirà meglio infra), secondo cui "in tema di risarcimento DE danno
per le espressioni offensive contenute negli atti DE processo, come disciplinato dall'art. 89 c.p.c., - così come nei
casi previsti dal successivo art. 96 c.p.c. - il legislatore ha inteso devolvere al giudice DE processo, in cui si
realizzano gli atti comportanti la responsabilità processuale, ogni accertamento e valutazione circa l'applicazione
in concreto DEle sanzioni previste”.
In secondo luogo, va rilevato che ai fini DEla decisione DEle domande in esame possono essere considerate esclusivamente le condotte processuali DEla tenute nel presente giudizio e CP_1
non quelle relative al giudizio di LA (cfr. sul punto Cass. 2025 n. 13863 secondo cui “In materia di
pagina 31 di 41 responsabilità aggravata, ai fini DEl'accertamento DEl'abuso DE processo non può essere valorizzato un fatto
estraneo all'ambito DE giudizio”).
Di conseguenza non possono essere ivi considerati gli addebiti relativi alla condotta processuale tenuta dalla società nell'ambito dei giudizi di nullità avanti al Tribunale di LA o CP_1
DEla Corte d'Appello di LA, che avrebbero dovuto essere posti eventualmente a fondamento di una domanda da proporre ex art. 96 c.p.c. all'interno dei predetti giudizi.
Infine va precisato che la domanda ex art. 96 c.p.c. di risarcimento DE danno da responsabilità
aggravata, non attenendo alla merito DEla controversia, può essere formulata per la prima volta anche nell'udienza di precisazione DEle conclusioni, in quanto la parte istante sovente solo al termine
DEl'istruttoria è in grado di valutarne la fondatezza e/o di determinare l'entità DE danno subito
(Cass., n. 3941 DE 2002; Cass., n. 14583 DE 2003).
Tuttavia la predetta domanda non solo deve fondarsi esclusivamente su comportamenti processuali tenuti nel giudizio ma con specifico riferimento alla ipotesi di cui al comma 2 occorre aver riguardo al momento DE fatto generativo DE danno (e cioè al momento in cui il comportamento asseritamene dannoso è stato posto in essere) e non anche a quello, successivo, DEl'accertamento DEla inesistenza
DE diritto a tutela DE quale quel provvedimento è stato richiesto, adottato e posto in esecuzione.
Orbene ciò precisato e passando all'esame DEle (ivi ammissibili nei termini appena sopra precisati)
domande nessuna DEle condotte imputate dalla difesa DEla alla società CP_6 CP_1
integra gli estremi di cui ai nn. 1 e 2 DEl'art. 96 c.p.c.
In particolare, non integra gli estremi DE dolo e/o DEla colpa grave il primo addebito mosso alla difesa DEla società . CP_1
Al contrario – come puntualmente evidenziato dalla difesa DEla predetta società- la mancata rinuncia a un'azione cautelare non è può rappresentare una fattispecie di responsabilità processuale aggravata in quanto non esiste alcuna norma DEl'ordinamento che preveda un simile obbligo.
In secondo luogo, era eventualmente onere DEla (che senza dubbio ne aveva un interesse CP_6
attuale e concreto e comunque preminente) chiedere la revoca DEl'inibitoria ex art. 669-decies c.p.c. al
Tribunale di NA per fatto nuovo sopravvenuto, rappresentato, appunto, secondo le stesse prospettazioni, dalla C.T.U. depositata nel giudizio di LA ovvero dalla Sentenza emessa a conclusione DElo stesso.
Inoltre, le convenute, a seguito DEla Sentenza di Primo Grado, avrebbero anche potuto/dovuto – come già sopra anticipato- chiedere la declaratoria di inefficacia DEl'ordinanza cautelare in conformità a pagina 32 di 41 quanto disposto dall'art. 669-novies c.p.c. (si è già detto sopra che il diritto sotteso all'azione di contraffazione ivi esercitata dalla era rappresentato dalla titolarità di un valido brevetto. CP_1
Nel caso di specie tale accertamento è stato affidato alla competenza DE Tribunale di LA giudizio considerato pregiudicante rispetto a quello in esame;
per cui la pronuncia di inefficacia DEl'ordinanza cautelare poteva essere adottata da questo Tribunale con ordinanza – posto che il giudizio di merito era sospeso- come espressamente previsto dal terzo comma DEl'art. 669 novies c.p.c. che recita: “Il
provvedimento cautelare perde altresi' efficacia se non e' stata versata la cauzione di cui all'articolo 669-
undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giuidicato, e' dichiarato inesistente il diritto a cautela
DE quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella
stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito DE ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento”).
Di certo non aveva l'onere né tantomeno l'obbligo di rinunciare (ovvero di presentare CP_1
istanza ex artt. 669 novies e/o decies c.p.c.) alle misure cautelari ottenute prima DEla definitività
DEl'accertamento DEla nullità DE brevetto azionato (brevetto che si presume appunto valido per legge). O comunque il non averlo fatto (o il non aver presentato istanza ex artt. 669 novies e/o decies
c.p.c.) non può costituire una condotta processuale connotata da dolo e/o da colpa grave.
Era invece onere DEla convenuta attivarsi immediatamente per ottenere la revoca e/o CP_6
l'inefficacia DEl'ordinanza cautelare non appenano se ne erano verificati i presupposti essendo le uniche ad avere un interesse concreto e attuale alla rimozione DEle misure cautelari subite.
Il comportamento inerte ed omissivo DEla esclude in radice qualsivoglia nesso di causalità CP_6
con i danni asseritamente subiti a causa ed in conseguenza DEla perdurante efficacia DEle misure cautelari (cfr. anche in motivazione Cass. 1980 n. 2165 secondo cui “Il principio secondo cui non può
configurare un concorso di colpa (ex art 1227 cod civ) il semplice ritardo nella richiesta di tutela giurisdizionale
da parte DE danneggiato non può trovare applicazione nella fattispecie DEla responsabilità processuale
aggravata, disciplinata dall'art 96 cod proc civ, in quanto il danno dipendente dalla proposizione di una lite
temeraria, dalla richiesta di una misura cautelare o dall'inizio di un'esecuzione forzata
effettuati senza la normale prudenza per un diritto inesistente è sempre influenzato e aggravato dalla durata
eccessiva DE processo, al cui verificarsi può concorrere il comportamento inattivo DEla controparte”).
In un sistema processuale improntato al principio DE contraddittorio, non si può imputare a
[...]
di aver mantenuto in essere misure cautelari, in assenza di una specifica iniziativa da parte CP_1
DEla interessata alla loro revoca e/o caducazione.
pagina 33 di 41 L'ordinamento attribuisce proprio alla parte che si ritiene lesa da un provvedimento cautelare la possibilità – e l'onere – di attivarsi per chiederne la modifica, revoca ex art. 669-decies c.p.c. ovvero la dichiarazione di inefficacia ai sensi DEl'art. 669 novies c.p.c. (lo stato di sospensione DE procedimento
-peraltro disposto ex art. 295 c.p.c. in accoglimento DEla istanza avanzata da che aveva CP_6
inteso introdurre dinanzi al Tribunale autonomo giudizio avente ad oggetto la nullità DE brevetto-
non avrebbe pregiudicato la possibilità per le convenute di ottenere la revoca/inefficacia dei provvedimenti cautelari. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa DEle convenute nella memoria di replica- la dichiarazione di inefficacia ex art. 669 novies c.p.c. nel caso di specie era senza dubbio ammissibile posto che la sentenza di LA era stata resa nel giudizio pregiudicante).
È quindi evidente che ha scelto una linea attendista, ritenendo più conveniente lasciare CP_6
inalterato il quadro cautelare (neppure reclamato) fino all'esito definitivo DE giudizio di validità sul brevetto (ciò dimostra inoltre che la stessa difesa DEla non riteneva sussistenti, nel CP_6
frattempo, le condizioni tecniche o giuridiche certe per farlo. Ne consegue che non può oggi dolersi
DEla persistenza DEle misure cautelari, tanto meno addossarne la responsabilità alla società
[...]
la quale – al contrario- non solo non aveva alcun onere di rinuncia ma aveva interesse alla CP_1
conservazione DEle stesse fino all'accertamento definitivo DEla nullità DE brevetto in virtù DE
principio DEla presunzione di validità che assiste il brevetto).
Non è fondato neppure il secondo addebito secondo cui la società avrebbe chiesto ed CP_1
ottenuto le su citate misure cautelari senza la normale prudenza.
Si rammenta che l'accertamento, ai fini DEla condanna al risarcimento dei danni da responsabilità
aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., dei requisiti DEl'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma primo) ovvero DE difetto DEla normale prudenza (comma secondo) implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se la sua motivazione in ordine alla sussistenza o meno DEl'elemento soggettivo ed all' "an" ed al "quantum" dei danni di cui è chiesto il risarcimento risponde ad esatti criteri logico-giuridici (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2010
n. 327. Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso avverso una sentenza adottata in sede di rinvio, ha ritenuto adeguata la motivazione con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento ex art. 96
cod. proc. civ. in ragione DEla perdurante complessità DEle questioni che erano state oggetto DE
giudizio, tali da escludere che l'esercizio DEl'azione fosse stato imprudente, tenendo conto, altresì, che il principio precedentemente enunciato dal giudice di legittimità non aveva escluso la prospettazione di ulteriori questioni rilevanti nella sua applicazione). pagina 34 di 41 La giurisprudenza consolidata anche di merito (cfr. Trib. LA, sez. spec., 24 dicembre 2020) esclude,
infatti, che la mera declaratoria di nullità di un brevetto, pur eventualmente resa nel corso DE
medesimo giudizio, possa di per sé fondare una domanda lite temeraria.
Con specifico riferimento al comma 2 DEl'art. 96 c.p.c. in giurisprudenza si ritiene lecita l'azione di un titolare di un brevetto che aveva inizialmente ottenuto l' inibitoria e il sequestro sulla base di una
C.T.U. favorevole affermando che: "Le circostanze rammentate fanno ritenere che l'attore non fosse
ragionevolmente a conoscenza che le sue possibilità di aver ragione nel merito erano significativamente ridotte e,
quindi, che l'esecuzione DEla misura cautelare presumibilmente avrebbe arrecato un danno a parte convenuta,
essendo la sua convinzione circa la validità DEla privativa e circa la sua contraffazione confermata da
valutazione tecnica di consulente nominato dal Giudice".
L'esistenza di eventuali esiti alterni o difformi nelle successive fasi o nei successivi gradi di giudizio,
come è nel caso che interessa, può essere considerato indice, di per sé di una valutazione prognostica non univoca: eventuali esiti altalenanti DEla causa, non possono non essere tenuti in conto per valutare se chi agisce non ha usato la normale diligenza.
La posizione DEla giurisprudenza nazionale è in linea con la giurisprudenza comunitaria. E infatti la
Corte di Giustizia ha recentemente affermato (CGUE 12 settembre 2019, C-688/17, c. CP_12
che persino la revoca DEle misure cautelari di un brevetto dichiarato nullo (fattispecie che qui CP_13
non è avvenuta per inerzia DE presunto contraffattore) non può “essere considerata di per sé un elemento
di prova determinante DEl'infondatezza DEla domanda all'origine DEle misure provvisorie revocate. essere
considerata di per sé un elemento di prova determinante DEl'infondatezza DEla domanda all'origine DEle misure
provvisorie revocate”, precisando che “una diversa conclusione potrebbe avere l'effetto, in circostanze come
quelle di cui al procedimento principale, di dissuadere il titolare DE brevetto in questione dal ricorrere alle
misure di cui all'articolo 9 DEla direttiva 2004/48 e si porrebbe in tal modo in contrasto con l'obiettivo di tale
direttiva che consiste nell'assicurare un livello elevato di protezione DEla proprietà intellettuale”.
Il deposito di una consulenza tecnica negativa nelle successive fasi di giudizio (ovvero nel caso di specie nel giudizio di merito non è indice di assenza di normale prudenza dato che può Pt_3
"ritenersi superato il limite DEla normale prudenza di cui all' art. 96 c.p.c. quando sulla base degli elementi
disponibili in causa vi siano più che evidenti ragioni per prevedere che il diritto azionato non sarà riconosciuto
esistente all'esito DE giudizio" e che questa situazione si esclude "dopo il deposito da parte DE consulente
d'ufficio di un parere tecnico che sosteneva le ragioni di nullità DE brevetto azionato” (cfr. anche in motivazione Cass. 2021 n. 27689). pagina 35 di 41 Si osserva DE resto che anche la decisione resa dalla Corte di Giustizia DEl'Unione Europea in data 12
settembre 2019, nella causa C 688/17, citata dalla difesa DEla conferma e rafforza i su CP_6
esposti principi anche sotto il profilo DE diritto DEl'Unione.
In tale occasione, la Corte ha chiarito che il risarcimento dei danni in conseguenza di misure provvisorie successivamente revocate o risultate infondate, ai sensi DEl'art. 9(7) DEla Direttiva
2004/48/CE, non è affatto automatico, ma presuppone una valutazione ex ante DEla giustificazione
DEla misura stessa, tenuto conto DE contesto oggettivo e DE comportamento DEle parti.
Dunque, per poter sostenere la lite temeraria in conseguenza DEl'invalidità DE titolo sarebbe stato necessario che, già al momento DE deposito DE cautelare (momento DEl'azione) vi fossero dei chiari indizi di invalidità DE (noti alla società e da questi sottaciuti) che, all'epoca, Pt_2 CP_1
certamente non sussistevano (sul punto la difesa DEle convenute nulla ha dedotto nel ricorso per riassunzione che lo si ripete ha DEineato il thema disputandum DEle domande avanzate ex art. 96
c.p.c.)..
Il Giudice deve verificare, la consapevolezza DEl'interessato DEla presumibile infondatezza DEla
propria pretesa, con valutazione ex ante, ovvero ponendosi nelle condizioni DEla parte nel momento in cui ha agito e considerando gli elementi a conoscenza DEla parte stessa, o quelli che non avrebbe potuto ignorare usando l'ordinaria diligenza e quindi, considerando se, al momento di agire, l'attore fosse a conoscenza che le sue possibilità di aver ragione nel merito erano significativamente ridotte, il che avrebbe dovuto renderlo maggiormente prudente nel proporre la domanda o eventualmente sconsigliarlo dal richiedere o azionare quel particolare tipo di tutela, quale è la concessione di un provvedimento cautelare, che sapeva avrebbe prodotto un presumibile danno per il destinatario, a fronte di una incerta titolarità DE diritto per il quale agiva" (Cass. 9 novembre 2017, n. 26515).
Infatti, un danno da lite temeraria può sussistere se e solo se fossero esistite ex ante ragioni evidenti che avrebbero dovuto convincere il titolare DE brevetto a non chiedere o a non eseguire un provvedimento cautelare, e non certo a valle di un una CTU sfavorevole emessa fra l'altro nella successiva fase di merito (in contrasto con precedenti CTU) ovvero di un esito sfavorevole DE
giudizio di merito (in tal senso si rinvia a Trib. LA, sez. spec., 24 dicembre 2020, Cass. 9 novembre
2017 n. 26515, Trib. Venezia (ord.) 2 ottobre 2019 in , Trib. Torino 11 febbraio 2011 in CP_14
e Corte di Giustizia 12 settembre 2019 resa nel giudizio C688/17, citate, rispettivamente, ai CP_14
Punti 39, 42, 43, 46 e 47 DEla comparsa conclusionale de ). CP_1
pagina 36 di 41 Si rammenta che la difesa DEle convenute non ha neppure reclamato l'ordinanza cautelare in questione (non senza trascurare che era onere DEle stesse dimostrare la nullità DE brevetto come eccepita).
Orbene nel caso in esame l'ordinanza cautelare è stata adottata – come espressamente indicato nella parte motiva- a seguito di una complessa indagine peritale che ha concluso – anche dopo la prima limitazione- per la validità DE brevetto azionato nei limiti accuratamente riportati nell'ordinanza dal
Giudice DEla cautela (cfr. ordinanza in atti e relazione DE CTU Ing. . Né può Persona_1
avere rilevo – nel senso che non può essere valutata ai fine DEl'accertamento DEla assenza di normale prudenza- il fatto che la difesa DEla società la ha provveduto ad effettuare DEle limitazioni CP_1
secondo quanto previsto dall'art. 79 c.p.i. Come è noto, la limitazione DE brevetto è quell'istituto in forza DE quale il titolare DEla privativa può, una volta che il titolo sia stato concesso, ridurne volontariamente la portata al fine di evitare conflitti con documenti d'arte anteriore che potrebbero in futuro invalidare, in tutto o in parte, il brevetto medesimo. Sotto questo profilo si è acutamente affermato che la possibilità di chiedere la limitazione DE brevetto costituisce un diritto potestativo DE
titolare, il quale potrebbe avere interesse ad autolimitare la portata DEla propria privativa allorquando, resosi conto dei “difetti” DE proprio titolo, voglia prevenire un'azione di accertamento
DEla nullità parziale DE brevetto o addirittura una pronuncia di nullità totale, evitando peraltro la soccombenza nel relativo (potenziale) giudizio e le conseguenze in tema di spese giudiziali. Il codice
DEla proprietà industriale, e precisamente l'art. 79 c.p.i. individua oggi tre tipi di procedimento di limitazione DEle rivendicazioni di brevetto italiano o DEle frazioni italiane DE brevetto europeo, che sono: (i) la limitazione mediante la procedura amministrativa dinanzi all , disciplinata dall'art. CP_7
79, comma primo, c.p.i.; (ii) la limitazione in ogni stato e grado DE giudizio di nullità instaurato dinanzi alle sezioni specializzate in materia di impresa, prevista dall'art. 79 comma terzo, c.p.i., come
(radicalmente) riformato dall'art. 40 decreto correttivo DE c.p.i.; (iii) la limitazione dei brevetti europei o DEle frazioni italiane dei brevetti medesimi, prevista dall'art. 79, comma 3 bis, c.p.i. e disciplinata,
per quanto concerne il brevetto europeo, dalla CBE (artt. 105bis ss.). Quindi è la stessa disposizione che prevede la possibilità di procedere alle limitazioni nel corso DE giudizio. Pertanto il fatto che la società abbia provveduto – nell'esercizio di un suo diritto potestativo- ad eseguire la CP_1
prima limitazione in data 20/03/2018 nel corso DE procedimento cautelare alla luce DEle contestazioni mosse dalla difesa dei convenuti e DEle risultanze DEla relazione peritale depositata in data
15/03/2018- lungi dal costituire una “confessione” DEla nullità e/o una tecnica dilatoria, è semmai pagina 37 di 41 prova DEla diligenza e DEla buona fede DEla parte, che ha agito per conformarsi agli sviluppi tecnici e processuali emersi nel corso DE contraddittorio da sottoporre al consulente nella procedura ancora in corso e prima DEla decisione giudiziale;
cfr. relazione peritale DE 07/09/2018 nella quale il CTU
precisa: “Analizzando le modifiche effettuate alle rivendicazioni, il sottoscritto ha notato che esse rispettano
l'Art. 79.3 CPI in quanto costituiscono una riformulazione DEle rivendicazioni che rimane entro i limiti DE
contenuto DEla domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estendono la protezione conferita al
brevetto concesso”. La seconda limitazione è stata eseguita invece in data 13 aprile 2021 nel corso DE
giudizio di I grado dinanzi al Tribunale di LA e -quindi- rappresenta un fatto esterno al presente giudizio e come tale ivi non può aver alcun rilievo per quanto appena sopra detto. Ugualmente dicasi per le altre condotte processuali relative sempre al giudizio di I e II grado svoltosi sempre a LA.
Le nuove circostanze addotte nella comparsa conclusionale sono come già detto inammissibili perché
tardivamente allegate).
La decisione cautelare non è stata reclamata dalla difesa DEle convenute la quale – come già detto-
non si è attivata neppure successivamente a richiederne la revoca e/o l'inefficacia (va altresì rilevato che nell'ordinanza cautelare viene espressamente dato atto che la difesa DEla resistente aveva dichiarato che la non commercializzava più la macchina oggetto di causa). CP_6
Di conseguenza le domanda avanzate ex art. 96 comma 1 e 2 c.p.c. vanno rigettate per assenza dei relativi presupposti (ne discende quindi la conferma integrale DEl'ordinanza DE GI con la quale sono state rigettate tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti ivi comprese le prove contrarie richieste dalla difesa DEle convenute alla udienza DE 23/01/2025; ne discende altresì il rigetto DEla richiesta di remissione in termini pure avanzata dalla difesa DEle convenute).
Va parimenti respinta anche la domanda avanzata ex art. 96 comma 3 c.p.c.
A fondamento DEla predetta domanda la difesa DEle convenute ha posto a fondamento le medesime circostanze addotte con riferimento alle domande avanzate ex art. 96 comma 1 e 2 c.p.c. (vedasi sempre ricorso per riassunzione nel quale la parte fa riferimento al 3 comma DEl'art. 96 c.p.c.
esclusivamente nelle conclusioni ivi rassegnate).
Come è noto al riguardo la S.C. è costante nel ritenere che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.,
applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma
ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste
cumulabile, volta alla repressione DEl'abuso DElo strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede,
quale elemento costitutivo DEla fattispecie, il riscontro non DEl'elemento soggettivo DE dolo o DEla colpa grave, pagina 38 di 41 bensì di una condotta processuale oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso DE processo", quale l'avere
agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. 2021 n. 3830, e Cass. 2020 n. 20018; Cass. 2019 n. 29812,
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27623 DE 21/11/2017). La sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo DEla fattispecie, il riscontro DEl'elemento soggettivo DE dolo e DEla colpa grave,
bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua DEl'"abuso DE processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (v. Cass. 21.11.2017, n. 27623).
La responsabilità aggravata ai sensi DEl'art. 96, comma 3, cod.proc.civ., a differenza di quella di cui ai primi due commi DEla medesima norma, non richiede la domanda di parte nè la prova DE danno. In
tema di responsabilità aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 45,
comma 12, DEla legge n. 69 DE 2009) prevede una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte sia dalla prova DE danno causalmente derivato dalla condotta processuale
DEl'avversario. Deve infatti escludersi la necessità DEl'adduzione e DEla prova DE danno, elementi invece indispensabili per la condanna ai sensi dei primi due commi DEl'art. 96 cod. proc. civ.: l'abuso
DE processo cagiona in sé e per sé un pregiudizio - il coinvolgimento di controparte nel processo - ed
è ciò a dar luogo ad una condanna in favore DEla controparte.
La S.C. ha condivisibilmente affermato che “Il fondamento costituzionale DEla responsabilità aggravata ex
art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio DE giusto
processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, DEla sua ragionevole durata - e ha come
presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia
strumentali o comunque eccedenti la normale funzione DE processo” (cfr. Cass. 2025 n. 13315; Cass. 2023 n.
36591).
Deve, invero, ribadirsi come lo scopo di tale norma sia quello di sanzionare una condotta processuale oggettivamente valutabile nel suo complesso alla stregua di “abuso DE processo” (cfr., “ex multis”,
Cass. Sez. Un., ord. 16 settembre 2021, n. 25041, Rv. 662248-02; Cass. Sez. 3, ord. 4 agosto 2021, n.
22208, Rv. 662202-01; Cass. Sez. Un., sent. 20 aprile 2018, n. 9912, Rv. 648130-02; Cass. Sez. 3, sent. 30
marzo 2018, n. 7901, Rv. 648311-01; Cass. Sez. 2, sent. 21novembre 2017, n. 27623, Rv. 646080-01) “non
essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, DEle tesi prospettate” dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari DE correlato istituto DEl'abuso DE processo, giacché
una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi DEl'art.24 Cost. (così, Cass. Sez. Un., sent. n. 9912 DE 2018, cit.),
ovvero in presenza di altre condotte processuali al pari indicative DElo “sviamento DE sistema pagina 39 di 41 giurisdizionale dai suoi fini istituzionali”, e suscettibili, come tali, di determinare “un ingiustificato
aumento DE contenzioso”, così ostacolando “la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego
DEle risorse necessarie per il buon andamento DEla giurisdizione” (Cass. Sez. 3, ord. 30 aprile 2018, n. 10327,
Rv. 648432-01).
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile DEla correttezza, distinto da quella DEla lealtà – DEl'esercizio ad opera
DEla parte soccombente DEle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti DE
processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità DEla condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto DEla domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza DEla impugnazione (cfr. anche in motivazione, fra le tante, anche Cass. 2021 n.
26545; Cass. sez. VI-3, 18 novembre 2019, n° 29812).
Orbene nel caso in esame per tutte le ragioni anzidette deve escludersi che la condotta processuale tenuta dalla società attrice integri i presupposti richiesti anche dal 3 comma DEla citata disposizione.
L'azione intrapresa dalla società non può dirsi temeraria (né come si è sopra accertato CP_1
caratterizzata da malafede o colpa grave) né abusiva DE processo nel senso appena sopra precisato.
Quindi ed in conclusione tutte le domande avanzate ex art. 96 comma 1, 2 e 3 c.p.c. dalla difesa DEle
convenute vanno rigettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, Sezione Specializzata DEle Imprese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. RG 6559/2018, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
DICHIARA
La cessazione DEla materia DE contendere per le causali di cui in motivazione;
DICHIARA
L'inefficacia DEla ordinanza cautelare emessa ante causam (procedimento iscritto al n. RG 1513/2017)
in data 18/09/2018;
per l'effetto,
DISPONE
Che tutta la documentazione oggetto DE sequestro vada restituita alla società Controparte_2
in virtù DE criterio DEla soccombenza virtuale, pagina 40 di 41 NA
La società in persona DE legale rappresentante pro-tempore, al pagamento DEle Controparte_1
spese di lite ivi comprese quella DEla fase cautelare ante causa- che si liquidano:
- Quanto alle spese DEla procedura cautelare ante causam in favore DEla Controparte_15
- e per le causali di cui in motivazione- in E. 6749,00 a titolo di compenso professionale, E.
4950,00 (oltre accessori di legge se dovuti) a titolo di spese di CTP, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, come per legge;
- Quanto alle spese DE presente giudizio in favore di entrambe le convenute– e per le causali di cui in motivazione- in E. 83.380,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, come per legge;
RIGETTA
Le domande avanzate dalla difesa DEle convenute ai sensi DEl'art. 96 comma 1, e 3 c.p.c. per le causali di cui in motivazione;
RIGETTA
La domanda avanzata ex art. 96 comma 3 c.p.c. dalla difesa DEla società attrice Controparte_1
per le causali di cui in motivazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio DE 07/11/2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Pompetti Gabriella
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39 comma II c.p.c. pure invocato dalla difesa attorea).
Con istanza depositata in data 06/10/2023 la difesa DEla società attrice chiedeva “che l'Ill.mo Giudice,
preso atto DEle suddette rinunce, previa adozione dei provvedimenti che riterrà opportuni, dichiari cessata la