Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/06/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2826/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. parte nata a ROSSANO (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 26/01/1998, rappresentata e difesa dall'avv. GIAMPAOLO ANGELA ( ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti C.F._2
- RICORRENTE– E
, C.F. , parte nata a [...] CP_1 C.F._3 (GERMANIA) in data 14/04/1993, rappresentata e difesa dall'avv. CIANFRONE LILIA, giusta in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
presso il Tribunale in Sede Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 29/11/2021 parte ricorrente Pt_1 ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti del marito
[...]
, deducendo che: CP_1
- La sig.ra conosceva il sig. nei primi mesi dell'anno 2015 e Parte_1 CP_1 nel mese di marzo dello stesso anno intraprendeva con lui una relazione sentimentale;
- Tale relazione proseguiva nonostante le varie discussioni, dovute soprattutto all'ingiustificata gelosia del sig. , e nei primi mesi del 2018 la ricorrente scopriva di CP_1 aspettare un bambino. Per completare il progetto di coppia la sig.ra ed il sig. Pt_1
contraevano matrimonio civile presso il comune di Corigliano-Rossano in data CP_1
1.8.2018. Pochi mesi dopo, in data 29.11.2018, nasceva la PI ER
;
[...]
- Il rapporto tra i due coniugi però - con il passare del tempo - è venuto a deteriorarsi soprattutto a causa del comportamento del sig. . In particolare, la ricorrente subisce CP_1 da tempo violenza fisica e psicologica da parte del marito;
- nei mesi di Aprile e Maggio del 2021 si sono verificati ulteriori episodi di violenza da parte del coniuge nei confronti della ricorrente, in presenza anche della figlia minorenne, con lanci di oggetti all'interno della propria abitazione;
- Il sig. ET è solito aggredire la moglie fisicamente e pone nei suoi confronti atti di violenza psicologica con offese e svalutazioni sulla sua persona e con minaccia di fare del male a lei o chiunque si propone di darle aiuto. Il sig. ET è solito avere esplosioni di rabbia che la ricorrente non riesce a gestire e controllare facendo scaturire in lei addirittura la paura che tali aggressioni possano coinvolgere anche la bambina;
- A tali episodi di aggressioni si alternavano, però, momenti di grande affettività e gentilezza da parte del sig. ET con le promesse da parte di quest'ultimo di porre fine a tali aggressioni, atteggiamenti che confondevano totalmente la ricorrente e la spingevano a pensare che il marito sarebbe effettivamente cambiato anche per il bene della bambina.
Tali promesse, però, non sono mai state mantenute dal coniuge. Infatti anche in data 15.11.2021 il sig. ET dava corso ad un nuovo episodio di violenza, anch'esso in presenza della bambina, mediante aggressioni verbali e con lanci di oggetti che hanno rischiato di colpire anche la PI;
Persona_1
- Per tale motivo la sig.ra ritiene che la convivenza con il marito, sig. Parte_1 [...]
, sia divenuta ormai intollerabile e risulta essere poco tutelante per la figlia CP_1 minorenne;
- La separazione è addebitabile al sig. per gli atti di violenza fisica e CP_1 psicologica posti in essere da quest'ultimo nei confronti della moglie che hanno di fatto reso impossibile la convivenza e hanno causato una insanabile frattura nel rapporto coniugale;
- Nel caso in esame emergono comportamenti lesivi della dignità della ricorrente, con aggressioni anche di natura psicologica. Tali comportamenti sono dotati di indubbia incidenza causale sulla richiesta separazione e sulla conseguente richiesta di addebito della stessa in capo al marito;
- La separazione è altresì addebitabile al sig. perché non contribuisce ai CP_1 bisogni della famiglia. Infatti la ricorrente rileva che il sig. è solito CP_1 trascorrere fuori dal contesto familiare periodi via via sempre più lunghi, rincasando tardi ed alcune volte ubriaco. Tali condotte evidenziano il venir meno da parte del sig. ET ad ogni dovere di collaborazione tra i coniugi ed una scarsa sensibilità per l'assistenza morale e materiale della famiglia;
- Nel caso di specie il sig. risulta essere inerte ai bisogni della famiglia. Non solo non CP_1 si impegna nella ricerca di un lavoro ma quando riesce a trovarne uno lo lascia immediatamente. Inoltre, quando lavora, tutto quello che guadagna viene speso nell'acquisto di alcool e sigarette. Egli, quindi, non contribuisce né al pagamento delle bollette, né dell'affitto di casa, né tantomeno all'acquisto di beni essenziali per la figlia di appena tre anni. Infatti è la sig.ra ad occuparsi esclusivamente della casa e Pt_1 dell'acquisto di quanto necessario per sé e per la figlia;
- Per i motivi suesposti la sig.ra chiede l'affido esclusivo della figlia a Parte_1 causa della gravissima condotta tenuta dal coniuge in suo danno, anche in presenza della figlia minore;
- infatti il sig. non solo si è reso autore di maltrattamenti fisici e psicologici in danno CP_1 della moglie, indici già in sé di una condotta violenta, ma soprattutto noncurante della presenza della figlioletta;
- Nel caso de quo le violenze fisiche e psicologiche compiute dal sig. in CP_1 danno della moglie in presenza della figlia minore, atteso il grave pregiudizio per lei rappresentato dagli episodi di violenza assistita posti in essere dal padre, incurante delle ripercussioni sull'equilibrio psichico di , costituisce motivo di affido Persona_1 esclusivo alla madre in quanto denota l'inidoneità del sig. non solo sotto il profilo CP_1 dell'accudimento primario, ma anche sotto quello delle esigenze affettive e evolutive della prole minore e in grado di garantire la figura genitoriale paterna;
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- Inoltre si chiede l'affido esclusivo della PI in favore della Persona_1 madre perché il sig. non provvede alle necessità materiali basilari della CP_1 figlia. Infatti, è la sig.ra che si è sempre occupata della PI Parte_1 ER
, a pagare le sue spese mediche, a sostenere i costi di alimentazione,
[...] pannolini e medicine per la figlia;
- In tema di separazione dei coniugi, il disinteresse mostrato dal padre è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido superesclusivo che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d'ufficio;
- Mantenimento in favore della minore . La sig.ra Persona_2 Pt_1
chiede che il Tribunale adito voglia disporre a carico del padre il versamento di un
[...] assegno mensile per il mantenimento della minore;
Persona_1
- Mantenimento in favore della sig.ra . La sig.ra chiede che Parte_1 Parte_1 il Tribunale adito voglia disporre a carico del marito il versamento di un assegno di mantenimento in suo favore. Infatti la ricorrente, attualmente disoccupata, si è sempre dovuta occupare della casa e della propria bambina. Ella si è dedicata a tempo pieno alla gestione della casa e che, pertanto, ha rinunciato alle proprie prospettive lavorative e formazione professionale. Tale scelta è sempre stata appoggiata anche dal sig. il CP_1 quale ha preferito che la moglie si occupasse della gestione della casa piuttosto che sostenerla e appoggiarla nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza la capacità della ricorrente di produrre reddito si è azzerata e, pertanto, è obbligo del marito provvedere al suo mantenimento;
- Inoltre nel calcolo dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore della moglie il Tribunale dovrà tenere in considerazione anche che la ricorrente dovrà sostenere il costo del canone di locazione dell'immobile in cui si trasferirà insieme alla figlia minorenne. Tanto premesso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“chiede che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Castrovillari voglia così provvedere: 1) Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
26.1.1998, e , nato a [...] il [...], ordinando CP_1 all'Ufficiale di Stato Civile tutti gli incombenti del caso;
2) disporre l'affido esclusivo della minore , nata a [...]- Rossano (CS) il 29.11.2018 alla Persona_2 madre con domiciliazione privilegiata presso la dimora materna;
3) Parte_1 prevedere che il padre possa tenere con sé la figlia: - il martedì ed il giovedì dalle 17,00 alle 19,30 ed a fine settimana alterni o il sabato o la domenica dalle 10,00 alle 12,30 o anche per periodi di tempo più prolungati senza pernottamento fino al quarto anno di età; - per quanto riguarda le festività natalizie la minore trascorrerà con il padre il giorno di
Natale nonché il giorno del 31 dicembre o quello della Befana dalle 16,00 alle ore 19,30; - in merito alle vacanze pasquali il padre starà alternativamente di anno in anno con la figlia minore o il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì in Albis dalle ore 10,00 alle ore 12,30; per quanto riguarda le vacanze estive, il padre potrà vedere la figlia durante il mese di agosto o nel periodo dall'1 al 15 o in quello dal 16 al 31 facendole visita per due volte a settimana dalle ore 16,00 alle ore 19,00, nella località ove la minore si recherà con la madre;
4) determinare a carico del sig. ed in favore della sig.ra CP_1 Pt_1
, un assegno mensile di € 800,00, di cui € 500,00 per la figlia minore ed € 300,00
[...] per la ricorrente oltre adeguamento ISTAT nonché, sempre a carico dello stesso, nella misura dell'80% le spese straordinarie mediche non previste dal SSN, scolastiche, sportive e ludiche-ricreative per la PI .” Persona_1
Con memoria del 7.4.2022 si è costituita parte resistente, deducendo che: Pag. 4 di 13
- Quanto artatamente narrato da parte ricorrente, difatti, non corrisponde al vero e, evidentemente, cela malamente l'intenzione di addebitare al SI. ET false accuse di violenza ed abuso, destituite di qualsivoglia fondamento e frutto di fantasiose ricostruzioni dettate da mera acredine personale;
- Il rapporto matrimoniale, invero, si è interrotto per esclusiva responsabilità della SI.ra
, la quale, non più interessata alla vita coniugale, improvvisamente, a decorrere Pt_1 dalla fine del mese di Novembre 2021, costringeva l'odierno resistente, con atteggiamenti violenti e prevaricatori, perpetrati anche dinnanzi alla minore, a trasferirsi presso la residenza dei nonni materni;
- A seguito di tale evento, la ricorrente, che già intratteneva nuove relazioni, assumeva ingiustificato comportamento ostativo al sereno rapporto tra padre e figlia, materialmente impedendo al SI. ET di avvicinarsi alla minore e di trascorrere del tempo con quest'ultima: ponendo in essere, pertanto, un vero e proprio progetto di alienazione genitoriale. Tale pregiudizievole comportamento si acuiva con il trascorrere del tempo, tant'è che il ET si vedeva costretto a presentare formale atto di denuncia-querela (cfr. Allegato n.1), particolarmente per i fatti verificatisi nella data del 05.12.2021, allorquando, recandosi presso l'abitazione coniugale per rivedere la propria bambina, diveniva bersaglio di minacce e del comportamento violento della ricorrente, la quale, frapponendosi tra il resistente e la PI , impediva a Persona_1 quest'ultima, che tratteneva con forza a se', di avvicinarsi al papà;
- Il SI. ET segnalava, ai competenti Servizi Sociali del Comune di Corigliano Rossano la preoccupante situazione, particolarmente per l'incolumità della propria bambina, non potendo incontrarla ed avendo avuto notizia che la PI non Persona_1 frequentasse più l'asilo e che, negli ultimi giorni di frequentazione, si fosse recata a scuola malcurata, in particolare nell'igiene e nell'abbigliamento;
- Appare, pertanto, di preminente interesse accertare, nel prosieguo istruttorio, le capacità genitoriali di ciascun coniuge, e non solo del ET, al solo fine di garantire il benessere morale e materiale della PI . Un corretto quanto maturo senso Persona_1 di genitorialità, difatti, imporrebbe la giusta propensione alla condivisione dei compiti e al necessario scambio di informazioni nell' interesse dei minori che, con la fine del rapporto personale e coniugale, non cessano di essere figli di entrambi i genitori e benchè mai oggetto “di possesso esclusivo di un genitore piuttosto che dell'altro”. Condivisione dei compiti e necessario scambio di informazioni che non è stato possibile concretizzare, nonostante le espresse istanze in tal senso formulate dal SI. ; CP_1
- La “demolizione” della figura paterna operata da parte avversa, difatti, non potrà fuorviare il Giudicante ne' costituire ostacolo acchè questi effettui una equa e attenta valutazione della capacità genitoriale delle parti ed assuma il provvedimento più idoneo a tutelare la crescita armonica della minore. Si impugnano e contestano, pertanto, le immoderate avverse domande, quanto soprattutto all'affidamento esclusivo e all'ammissione di CTU
“psicodiagnostica e neuropsichiatrica”, ritenendosi più congrua e proporzionata la predisposizione, già in sede presidenziale, di un percorso di sostegno della genitorialità a favore di entrambi i coniugi, che abolisca le espressioni di alienazione proprie della ricorrente, tutelando la relazione della minore con entrambi i genitori, e faccia maturare, nelle parti, la capacità di decidere insieme nel perseguimento delle superiori esigenze della PI . Sebbene la strumentalizzazione del figlio per far Persona_1 valere le proprie convinzioni nei confronti dell'altro genitore e il tentativo di allontanarlo da questi, anche fisicamente, costituisca di per se' elemento sufficiente a disporre l'affidamento esclusivo, nel caso de quo, considerata la tenerissima età di ER
, appare irrinunciabile il rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le
[...] figure genitoriali, non potendosi prescindere da una “cornice minima” di tempi di permanenza con ciascun genitore;
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- Quanto alle condizioni economico-patrimoniali del resistente, si rappresenta che lo stesso è attualmente disoccupato ma costantemente alla ricerca di un impiego che possa consentirgli di mantenere e sostenere la propria bambina. Tale circostanza di fatto non può di certo non incidere sulle determinazioni che verranno assunte dal Giudicante in ordine al mantenimento della prole;
- Quanto, poi, al demandato mantenimento del coniuge, che accoglimento alcuno può rinvenire, giova precisare che la ricorrente, di anni ventiquattro ed in buono stato di salute,
è dotata di ottima capacità lavorativa.
Tanto premesso, la parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- Dichiarare la separazione personale tra i signori ed;
CP_1 Parte_1
- Disporre l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la mamma , regolamentando il diritto di visita ed i tempi di permanenza Parte_1 presso il padre;
- Disporre che il Servizio Sociale territorialmente competente predisponga un percorso di sostegno della genitorialità a favore di entrambi i coniugi;
- Disporre a carico del SI. , quale contributo nel mantenimento della minore CP_1 un assegno pari ad € 150,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Rigettare ogni richiesta avversa, impugnandosi sin da ora le argomentazioni riguardo ad un presunto quanto infondato addebito della separazione per condotte imputabili al convenuto.”. All'udienza del 19.4.2022, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente ha disposto:
“1) dispone che i coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno.
2) dispone che la figlia minore resti affidata ad entrambi i genitori con abitazione presso la madre con diritto del padre di vederla due volte a settimana presso la struttura dei servizi sociali di Rossano nei giorni che saranno previsti dal calendario predisposto dalla struttura delegata.
3) Assegna la casa coniugale a e concede al coniuge un termine di giorni Parte_1 trenta per prelevare i propri effetti personali.
4) dispone che corrisponda un assegno mensile di € 250 quale contributo CP_1 per il mantenimento della figlia minore, da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
L'assegno è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, quali, a titolo esemplificativo, le spese per : il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
5) dispone che il predetto genitore concorra al 50 % delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche, ) ed in particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
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- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;”. Rimesse le parti dinanzi al G.I., con sentenza non definitiva n. 1452/2022 è stata dichiarata la separazione personale delle parti, quindi, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6., c.p.c.. All'esito del deposito delle memorie non è stata ammessa la prova testimoniale articolata da parte ricorrente (cfr. verbale di udienza del 2.11.2023). Acquisite le relazioni dei servizi sociali, all'udienza del 3.10.2024 le parti hanno chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 27.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 27.12.2024). Non sono pervenute conclusioni difformi del P.M.. Giova sin d'ora osservare che, in sede di precisazione delle conclusioni, le istanze istruttorie formulate dalle parti non sono state reiterate in modo specifico e, per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352/2017; Cass. Civ. 10748/2012).
Pronunciata la separazione personale delle parti con la sentenza n. 1452/2022 (emessa nell'ambito del procedimento) restano da esaminare le ulteriori domande.
2. La domanda di addebito della separazione
2.1 ha formulato richiesta di addebito della separazione. Parte_1
La ricorrente ha fondato la propria domanda sui seguenti comportamenti posti in essere dal coniuge e che avrebbero causato l'intollerabilità della convivenza: a) atti di violenza fisica e psicologica posti in essere da;
b) mancato contributo del ET ai CP_1 bisogni della famiglia, inosservanza del dovere di collaborazione tra i coniugi e di assistenza morale e materiale della famiglia. 2.2. La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, e cioè, che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato Pag. 7 di 13
raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. civ., n.
14840/2006). Inoltre, ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. civ., n. 14162/2001). L'addebito, infatti, ha carattere eccezionale, presupponendo comportamenti più gravi e frequenti di quelli che determinano l'intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. civ., n. 7469/2017). Ai fini dell'addebito della separazione, in altri termini, deve risultare che la frattura del rapporto coniugale - intesa come crisi della unione tra i coniugi - sia riconducibile alle violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio oggetto di contestazione (obblighi di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione, di coabitazione, ecc.), quali indefettibili conseguenze della condotta trasgressiva di uno o di entrambi i coniugi. Deve quindi emergere dagli atti la presenza di un autentico rapporto di causalità tra questo comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, fino ad allora inesistente. Solo nel caso in cui si raggiunga la prova che la inosservanza di tali obblighi sia stata la causa (esclusiva o prevalente) della frattura del rapporto, e non che questa sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa, dovrà pronunciarsi la separazione con addebito, non avendo alcuna rilevanza le condotte trasgressive successive, o comunque conseguenti, al verificarsi di una situazione di insostenibilità della convivenza in atto.
2.3. La domanda promossa dalla ricorrente è infondata e deve essere rigettata. Invero, già dal punto di vista assertivo la domanda è generica. La ricorrente assume l'esistenza di condotte violente del coniuge, a fronte delle quali avrebbe sporto delle querele.
Alcuna di tali condotte di violenza - indicata come fisica, verbale e psicologica - è stata oggetto di specifica allegazione indicando, ad esempio, la data di accadimento ed il comportamento assunto dalle parti. La parte ricorrente, invero, anche all'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., non ha dedotto specifici episodi ai quali collegare la richiesta di addebito. Sotto tale ultimo profilo, invero, l'unica condotta effettivamente descritta e parzialmente collocata nel tempo, attiene a presunti “lanci di oggetti” da parte del ricorrente nei mesi di
“aprile e maggio 2021” e, successivamente, il “15.11.2021”. Alcuna specifica prova testimoniale sul punto è stata articolata dalla ricorrente.
Neppure, invero, risultano prodotte le querele che la ricorrente ha dedotto di aver sporto.
Anche la seconda ragione della richiesta di addebito (descritta come mancato contributo del ET ai bisogni della famiglia, inosservanza del dovere di collaborazione tra i coniugi e di assistenza morale e materiale della famiglia) è rimasta priva di specifica allegazione circa gli episodi, individuati nel tempo e nello spazio, dai quali ricavare non solo l'esistenza della violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., ma la stessa rilevanza causale circa la successiva crisi della coppia.
Ed invero, anche dal punto di vista del rapporto eziologico tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi, manca una specifica allegazione, atteso che la parte ricorrente ha dedotto l'esistenza di un progressivo deterioramento del rapporto tra i coniugi (“il rapporto tra i due coniugi però - con il passare del tempo - è venuto a deteriorarsi”). Alcuno specifico rilievo, ai fini dell'addebito, assume il decreto penale di condanna di ET Pag. 8 di 13
per il reato di cui all'art. 570 bis c.p., non essendo indicata la condotta oggetto Pt_2 del provvedimento, emesso in relazione al procedimento penale n. 3056/23 R.G.N.R..
La separazione va, pertanto, pronunciata senza addebito.
Va evidenziato, infatti, che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. Civ., n. 12392/2017).
Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito.
3. L'affidamento dei figli minori A livello generale vanno premessi i seguenti principi.
1. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., Sez. I, 26 luglio 2013, n.° 18131).
2. Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez.
I, 08 febbraio 2012, n.° 1777).
3. In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2012, n.° 5108).
4. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155
c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.
(Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587).
Ciò posto, nel caso in esame il Tribunale ritiene che risulti più rispondente agli interessi del minore l'affido esclusivo di alla madre. Persona_1 Ed invero, dalle relazioni dei servizi sociali in atti emerge che l'iniziale difficoltà della madre nella gestione della minore nel momento successivo alla separazione (legata, ad esempio, alla frequenza alla scuola per difficoltà economiche della nel pagare la retta) è Pt_1 stata superata dalla stessa.
Non sono emersi profili di pregiudizio nel rapporto tra la madre e la minore. Ciò, infatti, emerge dalle relazioni dei servizi sociali, i quali, dopo aver intrattenuto anche colloqui con le maestre della scuola della minore durante il monitoraggio, hanno descritto la minore, che dalla separazione dei genitori vive la propria quotidianità con la madre, come serena, socievole ed equilibrata (da ultimo, si veda la relazione depositata il 13.9.2024). Pag. 9 di 13
Quanto al resistente, che nel corso del giudizio si è trasferito in Germania, non è controverso tra le parti che il ET non provveda a corrispondere il mantenimento stabilito per la minore.
Sul punto giova rammentare che il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole. Negli incontri che sono stati effettuati tra padre e minore, svolti con l'osservazione degli operatori, non sono emerse specifiche problematiche attinenti alla relazione tra la minore ed il padre.
Tuttavia, il ET ha mostrato di esercitare in maniera discontinua il diritto di visita della minore. Ed infatti, in diverse occasioni il resistente non è stato presente agli incontri con la minore organizzati, secondo un calendario, dai Servizi Sociali.
Da tale quadro probatorio emerge allo stato un disinteresse paterno nei confronti della figlia, sia dal punto di vista della partecipazione alla crescita ed all'educazione del minore che dell'assunzione degli obblighi di natura economica in favore del medesimo. Sul punto va ricordato che il disinteresse mostrato dal genitore per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Il regime di affido esclusivo della minore alla madre, ove resta collocata, dunque, attualmente risulta maggiormente rispondente alla tutela dell'interesse del minore. Per quanto concerne le decisioni di maggiore interesse, va precisato che la possibilità prevista per il Giudice di escludere l'altro genitore dalle scelte relative alle stesse – affido c.d. super esclusivo o rafforzato – trova giustificazione nei casi in cui, a fronte di particolari situazioni (a titolo solo esemplificativo: totale assenza del genitore, irreperibilità del medesimo, presenza di condotte violente), lo stesso coinvolgimento dell'altro genitore nelle scelte relative al minore è in se contrario al suo interesse;
ciò accade nei casi in cui la necessità di interpellare il genitore non affidatario per l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse è ostacolata dalle condizioni oggettive e soggettive del medesimo, con il rischio di paralizzare la gestione del minore in ordine a tali scelte.
Nella specie non ricorrono le condizioni per un affido esclusivo rafforzato, non emergendo dagli atti e dalle allegazioni della parte, condotte del genitore tali da denotare la contrarietà all'interesse del minore del coinvolgimento del padre nelle scelte di maggiore interesse per
. Persona_1
Per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza della figlia con il padre, si rammenta che tale regolamentazione con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice e non può “avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori”. Occorre garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori e bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole. (cfr. Corte Cass. ord. n. 17222 del 2021) Nel caso di specie, l'esercizio del diritto di visita del padre sarà bilanciato tenendo conto delle difficoltà che animano il rapporto tra i genitori e delle oggettive complessità, logistiche e anche economiche, che impediscono visite frequenti di carattere settimanale, attesa la distanza tra il luogo ove è attualmente stabilito il padre e quello della minore.
Per l'effetto, il Tribunale reputa che, salvo diverso accordo tra le parti nell'esclusivo interesse del minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia: Pag. 10 di 13
1) Il primo fine settimana del mese dalle ore 16.00 del venerdì (o dalle 13 del sabato, secondo gli impegni lavorativi del padre e quelli scolastici del minore) alle ore 20.00 della domenica;
2) ogniqualvolta il padre si troverà in Calabria, in aggiunta ai giorni del weekend già sopra disciplinati, tre pomeriggi a settimana, dalla uscita di scuola di ER
sino alle ore 21, prelevandola dall'istituto scolastico e
[...] riaccompagnandola, poi, presso la abitazione materna;
la possibilità del padre di vedere la figlia in tali giorni è subordinata alla previa comunicazione del padre alla madre della propria intenzione di vedere la minore con il preavviso di una settimana;
3) per 3 giorni consecutivi nel periodo natalizio, secondo la regola dell'alternanza, tra il 24 dicembre ed il 26 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 2 gennaio;
4) per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
5) per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo, nel mese di luglio oppure di agosto, a scelta del padre da comunicare alla madre entro il 30 maggio di ogni anno.
6) la minore, poi, manterrà tutti i giorni telefonicamente, anche attraverso videochiamate, contatti con il padre, che, in assenza di diverso accordo, dovranno avvenire tra le ore 18.00 e 19.00. La regolamentazione tiene conto dell'attuale permanenza della minore in Calabria. Eventuali spostamenti in altre regioni non possono essere oggetto di autorizzazione.
Ed infatti, la domanda volta alla richiesta di autorizzazione al trasferimento della residenza, come formulata in sede di precisazione delle conclusioni è inammissibile.
In effetti, sulle scelte della ricorrente di trasferire la propria residenza, non sussiste tecnicamente alcun potere autorizzatorio (volto a rimuovere un limite di liceità) del giudice.
Alla della consolidata giurisprudenza, infatti, stabilimento e trasferimento della propria residenza e della sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non conculcabile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali, sicché, in casi del genere, il giudice è tenuto esclusivamente a stabilire quale sia la soluzione più opportuna per la prole in ordine al collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò, ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario (v. tra le tante Cass. civ. n. 18087 del 2016). Resta inteso, com'è evidente, che lo spostamento del genitore collocatario non deve essere diretto a compromettere le relazioni tra il minore ed il genitore non collocatario.
4. Le condizioni economiche delle parti
Alcuna delle parti ha allegato in modo specifico la propria condizione economica.
Ed infatti, la parte ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato di non lavorare e dalla documentazione depositata in atti emerge che è beneficiaria di prestazioni per redditi esenti ammontanti a 10.454 euro nel 2024. La ricorrente, in particolare, durante i colloqui con i servizi sociali dichiarava di percepire il reddito di cittadinanza prima e, poi, l'assegno di inclusione. Il resistente, invece, ha allegato il proprio stato di disoccupazione, indicando di aver svolto nel corso del giudizio dei lavori nel campo della ristorazione. Dalla documentazione in atti non risultano dichiarati redditi nel 2023, mentre ha dichiarato redditi di per euro 538,09 nel 2022 e di 536,98 nel 2021.
Il ET ha altresì dichiarato ai servizi sociali di aver reperito occupazione nel settore della ristorazione.
Non è stata prodotta documentazione dalla quale evincere la consistenza del patrimonio
(mobiliare e immobiliare) di alcuna delle parti. Pag. 11 di 13
5. Il mantenimento in favore della figlia L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”. L'art. 337 ter, comma 4, cc (prima della novella di cui al D. Lgs. 154/2013 art. 155 c.c.) stabilisce:
“ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1. Le attuali esigenze del figlio.
2. Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3. I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4. Le risorse economiche di ciascun genitore.
5. La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Alla luce del disposto dell'art. 316 bis che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore.
Inoltre, con specifico riferimento alla situazione di disoccupazione, va condiviso l'orientamento in base al quale la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c., non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore.
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che il ET, trasferitosi in Germania, si trova in età lavorativa, ha dichiarato ai servizi sociali di aver reperito dei lavori nel settore della ristorazione, e non risulta essere affetto da problemi fisici e di salute si deve affermare che questo è tenuto a porre in essere un reale impegno per reperire un impiego retribuito tale da consentirgli di far fronte all'assolvimento dei predetti obblighi di mantenimento a cui allo stato ha fatto fronte la madre del minore.
Quanto alla misura del contributo, può essere confermato quanto stabilito dal Presidente a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore. Va altresì confermata la misura della ripartizione delle spese straordinarie già prevista in sede presidenziale.
In effetti, non sono state allegate ragioni a sostegno della richiesta della ricorrente di porre a carico del ET la contribuzione in misura pari all'80%. Neppure la situazione economica delle parti, come sopra indicata, giustifica una misura di contribuzione non paritaria dei genitori alle spese straordinarie per la prole.
6. Il mantenimento tra i coniugi L'art. 156 c.c. dispone ai primi due commi:
“Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Pertanto, il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (Cass. 12196/2017).
Va poi osservato che in tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge Pag. 12 di 13
beneficiario dell'assegno costituisce un obiettivo solo tendenziale poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione. È infatti notorio che la scissione del nucleo familiare riduce anche le possibilità economiche dei coniugi, poiché si perdono quelle economie di scala, in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse, e gli altri risparmi connessi a consuetudini di vita comune. Per l'effetto, l'obiettivo della conservazione dello stesso tenore di vita va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, comma 2, c.c. (v. tra le tante sul punto Cass. civ., n. 9878/2006).
Il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass. 4764/2007; Cass. 6541/2002). L'insufficienza o mancanza di adeguati redditi propri del coniuge richiedente il mantenimento è elemento costitutivo del diritto al mantenimento, con la conseguenza che grava su costui l'onere di provare la propria impossidenza o, comunque, di non disporre di mezzi sufficienti al suo mantenimento, ancorchè non necessariamente in modo documentale essendo sufficiente la deduzione, anche implicita, della condizione inadeguata a mantenere il tenore di vita precedente e la dimostrazione della idoneità della situazione dell'altro coniuge ad assicurare un riequilibrio economico, ferma la possibilità di quest'ultimo di contestare la pretesa inesistenza od insufficienza dei redditi o delle sostanze, indicando i beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della pretesa (arg. da Cass. n. 17134/2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (cfr. Cass. Civ. n. 975 del 2021).
Alla luce di quanto sopra evidenziato, nella totale assenza di alcuna allegazione circa il tenore di vita perduto, non si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno a favore del coniuge richiedente.
Entrambe le parti, infatti, sono prive di stabile occupazione, ma parimenti capaci di produrre reddito attesa la loro giovane età.
Inoltre, non è emersa una disparità nelle condizioni economiche delle parti.
7. Il regime delle spese Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della natura del giudizio e della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, richiamata la sentenza non definitiva n.
1452/2022 emessa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. RIGETTA la domanda principale di;
Pt_3
B. AFFIDA la minore in via esclusiva alla madre, Persona_2 presso la quale resta collocata, disciplinando il diritto di visita del padre come da parte motiva;
C. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di corrispondere in CP_1 favore del ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese, Parte_1
l'assegno mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento della minore;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di giugno del 2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
Pag. 13 di 13
D. PONE A CARICO di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere le spese mediche, quelle extra assegno nonché quelle straordinarie, purché documentate, secondo il seguente schema:
- a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere per le spese extra assegno così delineate: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente estetiche;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione acquistate in accordo tra i genitori;
i) spese per il conseguimento della patente di guida - tali spese non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
- l'onere per spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il seguente schema: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
E. RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
F. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
G. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CORIGLIANO-ROSSANO per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 15, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018); H. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 13.6.2025
Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò