Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/06/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 1768 / 2024
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1768 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Rosa Cilea, con la quale è elettivamente domiciliata in RE LA
Via G. D'Annunzio n. 20/A
Ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di RE LA, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
Oggetto: Destituzione dal pubblico impiego
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/06/2024, la ricorrente come in epigrafe rappresentata e difesa ha esposto:
- che, in qualità di docente di scuola primaria assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del ed in Controparte_2
servizio presso I.C. <> (RC), in data 11.12.2023, è risultata destinataria della <
D. Lgs. 165/2001>> - prot. n. 15917 dell'Ambito Territoriale di RE
LA, con cui le è stato contestato che, relativamente alla mobilità per l'anno scolastico 2020/2021, essendo titolare nella provincia di Roma con sede lavorativa presso RMEESAKO2N – PALOMBARA - CRETONE, ha prodotto domanda di trasferimento per la provincia di RE LA allegando, tra l'altro, un Certificato di cure continuative del 21-04-2018; 3
-che, nella contestazione disciplinare, si leggeva che la ricorrente ha beneficiato di trasferimento nella provincia di RE LA a far data dal
01/09/2020, con assegnazione di titolarità presso la Scuola Primaria - San Luca
Capoluogo "Alvaro" - San Luca (RCEE81401R), in forza del riconoscimento della precedenza contrattuale per la necessità di svolgere cure continuative presso l'Istituto di cura di RE LA, situato nella stessa provincia di residenza;
-che, in particolare, le è stato contestato che i certificati a firma del dr.
, ex dirigente medico presso U.O.C. di Cardiologia, non Persona_1
risultano veritieri secondo quanto asserito dallo stesso in data Persona_1
05.10.2023;
-che, all'esito del procedimento disciplinare, è stata erogata la sanzione della destituzione dall'insegnamento ai sensi dell'art. 498 comma 1 lett. h) del
D. Lgs 297;
-che le contestazioni sono tardive, in quanto avviate a distanza di tre anni dagli accadimenti descritti, con conseguente impossibilità di svolgere una compiuta difesa, in quanto il procedimento disciplinare viola il c.d. “termine ragionevole”, previsto dalla Legge Madia;
-che l'obbligatorietà di tale disposizione di legge trova deroga soltanto nel caso in cui sia accertata la falsità dichiarativa con una sentenza definitiva passata in giudicato o in presenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che non possa essere più oggetto di revisione, circostanze che non ricorrono nella specie;
-che il procedimento a cui ci si riferisce non è il procedimento disciplinare, ma il procedimento a monte che ha dato avvio al procedimento disciplinare atteso che, tra la domanda di mobilità territoriale e l'avvio del procedimento disciplinare, si è innestato un ulteriore procedimento amministrativo di controllo delle dichiarazioni rese in sede di mobilità che avrebbe dovuto trovare naturale concretizzazione contestualmente alla convalida del movimento d'interesse, nell'anno 2020; 4
-che, invece, il procedimento di controllo è stato avviato solo nell'ottobre
2023, dopo più di tre anni di legittimo affidamento e di certezza del diritto acquisito da parte della dipendente, senza che ne venisse comunicato l'avvio all'interessata;
-che, dalle motivazioni addotte dall'UPD di RE LA, emerge una assoluta incertezza sull'accertamento della condotta tipizzata dall'art. 498 comma 1 lettera h, atteso che la condotta di falso materiale può essere provata esclusivamente con la querela di falso;
-che nessuna prova può essere opposta alla parte che si avvalga in buona fede di risultanze sanitarie ritenute corrispondenti al dato sostanziale, in quanto lo stato patologico della ricorrente risulta anche diversamente certificato;
-che il procedimento disciplinare ha tenuto in considerazione soltanto uno dei certificati medici di cui la ricorrente era in possesso, senza valutare la reale situazione di fatto all'epoca esistente;
-che, infatti, la patologia da cui la ricorrente è affetta risulta attestata da una serie di certificati medici, dai quali si evince che la paziente negli anni
2017-2020 è stata affetta da ipertensione arteriosa con danno d'organo II classe
NYHA;
-che la terapia con beta-bloccati necessita di verifiche ematochimiche e visite specialistiche c/o Centro clinico di riferimento a seguito degli effetti collaterali che gli stessi possono causare;
-che il certificato del 24.04.2018 a firma del dott. all'epoca dei Per_1
fatti in servizio presso il è stato già oggetto di Controparte_3
vaglio giudiziario ed è stato confermato dal Tribunale di Tivoli, Sez. Lav., nel procedimento RGN 2949/2018 definito con provvedimento di accoglimento totale n. 13304/2018 dell'11.10.2018 e non smentito dai competenti organi amministrativi;
- -che non può non venire in rilievo la responsabilità omissiva imputabile all'Amministrazione resistente per l'inottemperanza dell'ordinanza n. 5
13304/2018 del Trib. di Tivoli ove si legge: “Ordina all'amministrazione resistente di rivalutare la posizione della ricorrente tenuto conto della precedenza contrattuale per cui è lite, ai fini della graduatoria redatta nell'ambito della mobilità interprovinciale sulla provincia di RE LA, classe di docenza d'interesse per l'a.s. 2018/2019, con ogni adempimento consequenziale all'esito” e che non è stata mai eseguita dall'Amministrazione, che si è resa responsabile di omissione di atti d'ufficio e di inottemperanza di obbligo giudiziale, cagionando un danno rilevante alla ricorrente;
-che, qualora la predetta ordinanza fosse stata eseguita, la docente non avrebbe avuto necessità di presentare un'ulteriore domanda di mobilità per l'anno successivo;
-che, per i medesimi fatti ed a tutela dei propri diritti, ha depositato un esposto presso le competenti sedi inviato a mezzo pec in data 15.01.2024;
-che l'illegittimità del provvedimento disciplinare rileva anche in considerazione della sproporzione della sanzione irrogata, in quanto le condotte addebitate non risultano sorrette da un'attenta attività istruttoria;
-che nessuna attività istruttoria e/o di accertamento è stata svolta nei confronti degli ulteriori diciassette sanitari in servizio presso il medesimo Contro reparto del all'epoca dei fatti;
-che il provvedimento di destituzione ha irrimediabilmente precluso il diritto al lavoro della ricorrente, non solo con riferimento al contratto a tempo indeterminato di cui era titolare, ma anche per il futuro accesso a qualsiasi lavoro alle dipendenze statali, in quanto la destituzione, come il licenziamento, impedisce la stipula di nuovi contratti con la P.A.;
-che la professione di docente era l'unica fonte di reddito della ricorrente, dalla quale derivava una vita dignitosa per il proprio nucleo familiare, mentre attualmente l'intero peso economico del mantenimento del nucleo familiare composto da 3 figli, di cui due frequentanti la scuola superiore di secondo grado 6
(con le prevedibili spese connesse) e uno studente universitario fuori sede, grava sul coniuge, professionista privato;
-che la IG.ra , proprio perché titolare (all'epoca) di contratto a PT
tempo indeterminato, è stata nominata garante in un finanziamento contratto dal coniuge, che non avrebbe potuto ottenerlo senza la garanzia fornita dalla moglie.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “IN VIA
PRINCIPALE: accertare, riconoscere e dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia della sanzione disciplinare di cui al decreto prot. nr prot. nr 2927 dell'11/03/2024 irrogatale dall Controparte_4
con la quale la stessa e stata destituita dall'insegnamento ai sensi
[...]
dell'art. 498 comma 1 lett. h) del D. Lgs 297/94, previa disapplicazione del suddetto decreto e di tutti gli atti antecedenti, successivi e/o consequenziali quale, ad es. la comunicazione di <<attivazione procedimento ex artt. bis e ss. del d. lgs.>> - prot. n. 15917 dell'11.12.2023 del medesimo CP_4
RE LA e PER L'EFFETTO ordinare al convenuto di CP_1
ripristinare la posizione di diritto della dipendente con reintegra sul posto di lavoro in precedenza occupato e con ogni consequenziale diritto discendente, sia economico che giuridico;
IN SUBORDINE: accertare, riconoscere e dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia della sanzione disciplinare di cui al prot. nr 2927 dell'11/03/2024 irrogatale dall Controparte_4
con la quale la stessa e stata destituita dall'insegnamento ai sensi
[...]
dell'art. 498 comma 1 lett. h) del D. Lgs 297/94, previa disapplicazione del suddetto decreto e di tutti gli atti antecedenti, successivi e/o consequenziali quale, ad es. la comunicazione di <<attivazione procedimento ex artt. bis e ss. del d. lgs.>> - prot. n. 15917 dell'11.12.2023 del medesimo
[...]
e ordinare al convenuto di Controparte_4 CP_5 CP_1
adottare una sanzione disciplinare proporzionale ai fatti di causa, con ogni consequenziale diritto discendente, sia economico che giuridico;
7
IN OGNI CASO: Condannare il
[...]
– al pagamento delle Controparte_6
spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente avvocato già antistatario”.
Con provvedimento del 26/06/2024, è stata fissata l'udienza per la discussione della sola domanda cautelare.
Radicatasi la lite, si è costituito il , concludendo Controparte_1
per il rigetto della domanda cautelare.
Con provvedimento del 1/11/2024, la domanda cautelare è stata rigettata.
Con memoria depositata in data 7/03/2025, si è costituito il
[...]
, richiamando le difese già operate in sede cautelare Controparte_2
ed eccependo:
-che è inconferente il richiamo all'ordinanza n. 13304/2018 del Tribunale del Lavoro di Tivoli, in quanto il documento è stato esaminato dal Giudicante esclusivamente sotto il profilo delle strette risultanze cartolari, non anche sotto quello, sostanziale, della veridicità del contenuto dello stesso;
-che, invece, tale accertamento è stato specificamente condotto successivamente a quel giudizio – peraltro sommario - dall'Ambito Territoriale di RE LA, determinando l'avvio del procedimento disciplinare oggetto di causa;
- che non trova applicazione nella specie l'art. 21 nonies della legge n.
241 1990, in quanto non viene in rilievo un procedimento di secondo grado regolamentato dal diritto pubblico, ma l'attivazione del procedimento disciplinare, governato dal diritto privato;
-che, pertanto, trova applicazione il termine di 30 giorni, decorrenti dal Parte momento in cui l' ha avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare;
-che, inoltre, la falsità della documentazione esclude ogni affidamento meritevole di tutela in capo alla controparte 8
-che l'esposto presentato dalla parte ricorrente non è stato proposto contro il Controparte_7
Contro
(di seguito “ ”) o contro il dott. in ordine al
[...] Persona_1
disconoscimento della certificazione in forza della quale la ricorrente PT
ha beneficiato del proprio trasferimento interprovinciale con
[...]
precedenza “per cure continuative”, ma nei confronti dell'ufficio disciplinare procedente e della relativa attività valutativa e di giudizio, esitata con l'irrogazione di sanzione disciplinare;
-che il sanitario coinvolto, con nota del 13/09/2024, ha affermato di non aver mai visitato la ricorrente e di non aver mai redatto il certificato dalla stessa presentato:
-che, in ogni caso, la documentazione invocata non sarebbe valsa a fondare il diritto di precedenza, in quanto non consente di ritenere integrato il fondamento della stessa, ossia l'effettuazione di cure continuative presso una struttura sanitaria ubicata nel Comune di RE LA;
-che non risulta neanche l'effettuazione, da parte della signora PT
, di cure negli specifici termini e condizioni suddette in quanto i
[...]
documenti prodotti non offrono la prova dell'effettuazione di cure a carattere continuativo correlate a grave patologia, quale fondamento della precedenza contrattuale:
-che l'UDP ha condotto un'attività istruttoria sulla scorta di una formale attestazione resa dalla P.A. (il GOM), che dispone di elementi oggettivi, con l'ulteriore precisazione che lo stesso soggetto a cui la certificazione medico- legale si riferisce ne ha disconosciuta la veridicità;
-che, nel merito, viene in rilievo una irrimediabile lesione del vincolo fiduciario che deve fondare e sostenere il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, che non consente la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro;
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-che il procedimento disciplinare nei confronti della signora PT
è stato correttamente definito con l'irrogazione della sanzione
[...]
disciplinare della destituzione ex art. 498, co. 1, lett. h) del D. Lgs. 297/94, tenuto conto anche del disposto ex art. 2119 c.c., con decorrenza dal giorno successivo alla notifica del relativo atto.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente la causa, con decreto del 23/05/2025, stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Giova premettere che, sulla medesima questione, questo giudicante si è già pronunciato nel giudizio recante N.RG. 1768 -1 /2024 con ordinanza cautelare di rigetto del 1/11/2024 – confermata anche in sede di reclamo dal
Tribunale in composizione collegiale - nel giudizio intrapreso dalla medesima ricorrente in via di urgenza e fondato sulle medesime ragioni del presente giudizio di merito, da intendersi qui richiamata, ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. e che si riporta integralmente nella parte in diritto relativa alla sussistenza del fumus boni iuris: “Va premesso che la tutela sommaria di cui all'art. 700
c.p.c. si caratterizza per la sua atipicità e può essere accordata soltanto ove coesistano il requisito del fumus boni iuris (ossia dell'evidente fondatezza della pretesa azionata in giudizio) e del periculum in mora (inteso come pericolo di verificazione di un pregiudizio irreparabile di beni e interessi primari, in attesa dei tempi del giudizio ordinario). 10
Quanto al requisito del fumus boni iuris, venendo all'esame dei motivi di ricorso, la sanzione della destituzione ex art. 498 comma 1 lettera h del DLGS
n. 297/1994 è stata comminata per avere la ricorrente attestato non veritieramente alla p.a. datrice di lavoro, nell'ambito di una procedura di mobilità, la titolarità di un diritto di precedenza ex art. 13 comma 1 punto III n.
2 del CCNL sottoscritto il 6/03/2019, beneficiando del trasferimento dalla scuola di precedente titolarità, nella provincia di Roma, alla provincia di
RE LA.
Con un primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 21 nonies comma 1 e comma 2 bis della legge n. 241/1990, per la tardività delle contestazioni, avendo la parte datoriale operato i controlli sulle certificazioni presentate in sede di mobilità dopo oltre tre anni dalla cessazione della procedura, violando il termine massimo per l'emissione del provvedimento favorevole, decorso il quale la parte datoriale non può più esercitare il potere di autotutela e rivedere le proprie determinazioni annullando il provvedimento emesso e poi ritenuto illegittimo.
Tale doglianza è infondata.
Infatti, il potere disciplinare nel pubblico impiego privatizzato rientra nell'area della gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato, e, dunque, nell'area di matrice privatistica.
Pertanto, tale potere viene esercitato dal datore di lavoro pubblico, esattamente come avviene per il datore di lavoro privato, con l'adozione di atti negoziali, non già con l'adozione di provvedimenti amministrativi, nei limiti disegnati dalla legge e dai contratti collettivi.
In particolare, la disciplina applicabile è contenuta nell'art. 2106 c.c., nell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e negli articoli da 54 a 55 septies del
D.Lgs. n. 165/2001, come integrati dalla contrattazione collettiva.
Conseguentemente, appare inconferente il richiamo alla disciplina contenuta nella legge sul procedimento amministrativo, atteso che il 11
provvedimento impugnato è stato emesso all'esito di un procedimento disciplinare, nell'esercizio dei poteri del datore di lavoro.
Pertanto, il datore di lavoro era tenuto a rispettare la scansione temporale contenuta nell'art. 55 bis, comma 4, del D. Lgs. 165/2001, a mente del quale: “4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3- bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.
L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all' , entro venti giorni Controparte_8 12
dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.”. Parte_ Nella specie, l ha avuto la piena conoscenza dei fatti rilevanti posti a fondamento della contestazione disciplinare soltanto all'esito dei controlli amministrativi e, in particolare, con la ricezione, in data 28/11/2023, della documentazione utile per l'avvio dell'attività istruttoria di propria competenza, mentre la contestazione disciplinare è stata notificata all'interessata in data
11/12/2023, nel rispetto del termine di cui alla citata norma circostanza, peraltro, non oggetto di contestazione da parte della ricorrente.
Nondimeno, nulla impedisce al datore di lavoro di operare dei controlli a campione sulla regolarità delle procedure di mobilità, anche successivamente al perfezionamento della procedura stessa.
Ed invero, nessun obbligo di comunicazione di avvio del procedimento incombeva sul datore di lavoro nei confronti della dipendente odierna ricorrente, trattandosi di controlli sulla procedura che, nel momento in cui hanno rilevato delle condotte che concernevano la ricorrente, sono state comunicate, con l'attivazione del procedimento disciplinare, nel rispetto dei termini di legge.
Con un secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la carenza di prova assoluta in ordine ai fatti contestati, lamentando che nessuna prova può essere opposta alla parte che si è avvalsa, in buona fede di risultanze sanitarie ritenute pienamente rispondenti al dato sostanziale, considerando che sussisteva una situazione patologica attestata anche da altre certificazioni mediche.
Orbene, non è certamente oggetto di contestazione la circostanza che la ricorrente sia affetta da una serie di patologie;
tuttavia, il certificato a firma del dott. del 24/04/2018, oggetto di contestazione, ha assunto valore Per_2
dirimente ai fini della precedenza che ha consentito alla ricorrente di ottenere un vantaggio nella procedura di mobilità, in quanto, dallo stesso, si evince la necessità di eseguire delle cure specifiche presso il grande ospedale 13
metropolitano di RE LA e, di conseguenza, la necessità di permanenza in sede: pertanto, sulla base di tale certificazione, la ricorrente ha allegato il possesso dei requisiti necessari per fruire del diritto di precedenza di cui all'art. 13 del CCNL mobilità, ossia la necessità, a causa di patologie gravi, di particolari cure continuative presso un determinato centro specializzato, a condizione che la prima delle preferenze espresse sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato.
In tale ottica, la contestata falsità del certificato, pur non incidendo sulla presenza delle malattie certificate a carico della ricorrente, assume rilievo determinante in quanto posto a fondamento del diritto di precedenza, in assenza del quale la ricorrente verosimilmente non avrebbe conseguito il trasferimento presso la sede designata.
Orbene, nell'eccepire il difetto di prova in ordine alla falsità, parte ricorrente nulla allega o riferisce in ordine alla genesi del certificato oggetto di censura, adducendo genericamente il decorso del tempo, che impedirebbe la ricostruzione dei fatti e invocando la buona fede della docente nell'utilizzo del certificato rivelatosi falso, senza, tuttavia, offrire alcuna argomentazione deduzione o allegazione a sostegno della buona fede stessa.
In particolare, parte ricorrente nulla riferisce in ordine alla dinamica dei fatti che hanno condotto ad ottenere il certificato in questione (in ordine alla visita, al rilascio dello stesso), né al contenuto dello stesso (ad esempio producendo certificazione comprovante non soltanto le patologie in atto, ma la necessità e l'effettiva esecuzione delle cure consigliate presso la medesima struttura o l'impossibilità di eseguirle in strutture diverse e vicine alla sede di provenienza, circostanza che avrebbe giustificato, in disparte il contenuto del certificato rivelatosi falsificato, la fruizione del diritto di precedenza di cui all'art. 13, derivante dall'esecuzione in maniera continuativa proprio le cure indicate nel certificato contestato e proprio ed esclusivamente presso il GOM di
RE LA). 14
Pertanto, le difese della ricorrente appaiono generiche e non in grado di superare la contestazione relativa all'utilizzo di un certificato rivelatosi falso
(anche alla luce delle dichiarazioni da ultimo rese dal dott. , cui è stata Per_2
attribuita la paternità del certificato, il quale ne ha formalmente disconosciuto la firma e il contenuto, evidenziando la presenza di dichiarazioni non rispondenti al suo stile, riferendo di aver denunciato la sottrazione del proprio timbro), considerando tra l'altro che risultano prive di logica anche le ipotesi formulate dalla ricorrente per tentare di spiegare l'accaduto (ad esempio la circostanza secondo il certificato potrebbe essere stato redatto da un collaboratore), non comprendendosi quale interesse potrebbe avere un medico o qualsiasi altro soggetto, magari ignoto alla ricorrente diretta interessata, a redigere un certificato falso, favorevole alla ricorrente, utilizzando un timbro sottratto ad un medico realmente esistente e simulando la firma dello stesso.
Appare dunque non verosimile – nell'ambito della cognizione sommaria che connota la fase cautelare - e non sorretta da prove o allegazioni la generica ricostruzione operata dalla ricorrente, che di fatto, limitandosi a doglianze generiche fondate essenzialmente sull'utilizzo del certificato in buona fede, non adduce alcuna spiegazione in ordine alla circostanza che, nell'ambito della procedura di mobilità all'esito della quale sia risultata assegnataria di una scuola nella provincia di RE LA anche grazie al diritto di precedenza acquisto grazie all'utilizzo del certificato rivelatisi falso, sia stato utilizzato un certificato non veritiero, redatto e sottoscritto da persona diversa rispetto alla persona cui è stata attribuita la paternità.
Inoltre la ricorrente non offre elementi per valutare la veridicità del contenuto del certificato, limitandosi a sostenere di averlo utilizzato in buona fede, ma omettendo di individuare i presupposti sui quali si fonderebbe la buona fede, che non è stata oggetto neanche di allegazione e omettendo, di conseguenza, di allegare elementi che consentano di vagliare le circostanze della dedotta falsità che appare incontestata, anche alla luce della 15
dichiarazione del medico (il cui contenuto non è stato contestato dalla ricorrente, che si è limitata ad invocare la buona fede nell'utilizzo del certificato rivelatosi falso) e in assenza di elementi di segno contrario
Pertanto, nell'ambito dell'esame sommario che connota la fase cautelare, la ricorrente non ha provato la buona fede (genericamente invocata) nell'utilizzo di un certificato innegabilmente falso nel contenuto e nella forma, sulla cui provenienza (e sulle modalità con le quali è stato rilasciato) nulla ha riferito, limitandosi a delle difese generiche, che non confutano l'unico dato certo, ossia l'utilizzo, nell'ambito di una procedura di mobilità, di un certificato rivelatosi falso, che è stato determinante ai fini del trasferimento, in quanto attestante, a differenza di altri certificati medici allegati in atti, la necessità di eseguire delle cure continuative presso l'ospedale di RE LA e, dunque, di risiedere in prossimità dello stesso.
Pertanto, dal momento che la ricorrente, nell'ambito del procedimento disciplinare e anche nel corso del presente giudizio, non è stata in grado di smentire la falsità del certificato, soprattutto in relazione al contenuto (che avrebbe potuto essere smentita producendo altre certificazioni comprovanti la necessità di eseguire quelle cure proprio presso quella struttura o l'effettiva esecuzione, nel periodo compreso tra il trasferimento e l'avvio del procedimento disciplinare, di tali cure), né di offrire alcuna spiegazione in ordine all'utilizzo di un certificato falso e dirimente ai fini del trasferimento (limitandosi a delle difese generiche e ipotetiche), la sanzione irrogata è legittima, anche sotto il profilo della proporzionalità.
Infatti, dinanzi ad un certificato rivelatosi falso e la cui falsità non è stata né smentita né confutata nel contenuto dall'interessata che lo ha utilizzato,
l'amministrazione non aveva alcun onere di indagine in ordine all'origine del certificato stesso, ma aveva soltanto l'onere di vagliare la condotta della ricorrente, consistente nell'utilizzo di un certificato rivelatosi falso nell'ambito 16
di una procedura di mobilità, attraverso il procedimento disciplinare e, di conseguenza, il possesso dei requisiti dichiarati ai fini del trasferimento.
Orbene, nel corso del procedimento disciplinare, la ricorrente ha avuto la possibilità di giustificare la propria condotta, quanto meno con riferimento all'effettiva necessità delle cure richieste nel certificato e all'effettivo svolgimento delle stesse in via esclusiva presso l'ospedale di RE LA
(nel periodo dal 2020, quando ha ottenuto il trasferimento, fino all'avvio del procedimento disciplinare) , ma nulla ha riferito in ordine alla provenienza del certificato, alle circostanze in cui è stato rilasciato né in ordine alla veridicità del contenuto (non avendo allegato l'effettiva necessità di eseguire delle cure in via continuativa esclusivamente presso l'ospedale di RE LA, con impossibilità di eseguirle altrove, in un luogo più vicino alla sede di provenienza), limitandosi ad articolare delle difese generiche, fondate sulla buona fede, che non è stata oggetto di prova, ma non su fatti specifici, in grado di confutare il dato inconfutabile dell'utilizzo di un certificato non autentico.
Tale condotta, in assenza di qualsivoglia giustificazione, è idonea a ledere il vincolo fiduciario che deve sussistere tra il datore di lavoro e il lavoratore, impedendo la prosecuzione anche temporanea del rapporto stesso e giustificando la sanzione disciplinare della destituzione dal pubblico impiego, nel cui ambito il vincolo fiduciario, in ragione della natura del datore di lavoro, assume carattere ancor più determinante.
Né può sostenersi, contrariamente a quanto lamentato da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, che l'amministrazione non ha accertato i fatti addebitati con un'indagine, in quanto è stato aperto un regolare procedimento disciplinare, nel corso del quale la ricorrente è stata invitata a giustificare i fatti addebitati, ma non ha offerto alcuna giustificazione in relazione all'utilizzazione del certificato falso, alla provenienza dello stesso, alla veridicità del contenuto delle prescrizioni ivi contenute, limitandosi a formulare delle difese generiche e fondate su mere ipotesi. 17
Del resto, ciò che rileva ai fini della valutazione dei fatti contestati non è la presenza di gravi patologie, attestate dai certificati medici allegati in atti, ulteriori rispetto al certificato oggetto di contestazione, ma oggetto di contestazione è proprio l'utilizzo di un certificato a firma del dott. , Per_2
rivelatosi per altro dirimente ai fini dell'ottenimento del trasferimento, che attesta la necessità di cure continuative e di permanenza nella provincia di
RE LA e che ha giustificato l'applicazione della precedenza di cui all'art.13 del CCNL.
Del resto parte ricorrente avrebbe avuto quanto meno l'onere (e la possibilità) di smentire la denunciata falsità del contenuto, indipendentemente dagli eventuali accertamenti in sede penale all'esito dell'esposto che la stessa avrebbe presentato, provando in altro modo la necessità di eseguire le cure prescritte da quel certificato con continuità proprio presso l'ospedale di RE
LA (ad esempio producendo certificazione comprovante l'esecuzione delle cure continuative o la necessità delle stesse proprio presso quella struttura o l'impossibilità di eseguirle altrove).
Al contrario, nulla ha prodotto la ricorrente in ordine non alla presenza di patologie (quali emergono dagli altri certificati medici allegati) ma alla necessità di eseguire cure continuative presso l'ospedale di RE LA o all'effettiva esecuzione delle stesse nei periodi successivi al 28/04/2018 (data del certificato oggetto di censura) e nei periodi successivi al trasferimento.
Conseguentemente, la ricorrente non può invocare alcun affidamento fondato sulla buona fede, non avendo offerto elementi concreti che consentano il vaglio della buona fede nell'utilizzo, incontestato, di un certificato rivelatosi falso, sul quale si è fondata la dichiarazione di possesso del diritto di precedenza di cui all'art. 13 del CCNL, che ha determinato un vantaggio nella procedura di mobilità territoriale (integrando la condotta di cui all'art. 498, comma 1 lettera h del D.lgs. n. 297/1994). 18
In merito, appare inconferente la circostanza, dedotta nel ricorso introduttivo, secondo cui il certificato medico contestato è stato oggetto di vaglio giurisdizionale, nell'ambito del procedimento n. 2949/2018, definito con ordinanza del Tribunale di Tivoli n. 13304/2018, che ha accolto le ragioni della ricorrente, anche sulla base del certificato del 24/04/2018, attestante la necessità di cure continuative con permanenza in sede.
Infatti, il giudice di quel procedimento non era chiamato ad operare un vaglio sulla falsità del certificato, ma a pronunciarsi sul diritto al trasferimento, sulla base della documentazione allegata dalla ricorrente che non vi era motivo di ritenere falsa fino a prova contraria, in quanto proveniente da un ospedale e recante un timbro di un medico.
Ed infatti, solo in epoca successiva, segnatamente nel 2023,
l'Amministrazione ha appreso della falsità del certificato, il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono stati disconosciuti dal medico che lo avrebbe emesso: antecedentemente a tale disconoscimento, non vi sarebbe stata ragione di ritenere il certificato allegato non veritiero.
Pertanto, la circostanza che il certificato sia stato valutato ai fini della decisione del Tribunale di Tivoli non implica – e non potrebbe - un vaglio circa la sua non falsità, dal momento che, in quel momento, non vi erano ragioni per dubitare dell'attendibilità del contenuto del certificato e della paternità della sottoscrizione.
Ne discende l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.
Parimenti infondata, ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento di destituzione dal pubblico impiego, è il motivo di ricorso con il quale parte ricorrente lamenta la responsabilità omissiva del datore di lavoro con riferimento alla mancata esecuzione della citata ordinanza n. 13304/2018, sull'assunto che, qualora il Ministero avesse dato esecuzione a tale ordinanza, la ricorrente non sarebbe stata costretta a partecipare all'ulteriore procedura 19
di mobilità indetta per l'anno successivo, con la conseguenza che la questione oggetto del presente giudizio non avrebbe avuto ragione di esistere.
Infatti, detta doglianza appare ipotetica e inconferente, atteso che la condotta contestata riguarda l'uso di un certificato rivelatosi poi falso, sicché oggetto di vaglio è il contegno tenuto dalla ricorrente, che non è stato dalla stessa giustificato.
Nondimeno, stante la natura meramente ipotetica della contestazione, non può non rimarcarsi che la falsità del certificato avrebbe potuto inficiare anche la procedura di mobilità dell'anno precedente dal momento che, come emerge proprio dalla citata ordinanza del Tribunale di Tivoli, il certificato rivelatosi falso era stato allegato anche nel corso di tale procedura.
Ai fini della valutazione della condotta ascritta alla ricorrente, non può, inoltre, assumere rilievo la circostanza, riferita in ricorso, secondo cui la ricorrente avrebbe presentato un esposto presso le competenti sedi, al fine di chiarire i fatti di causa.
Ed infatti, l'atto qualificato come esposto (allegato 11 al ricorso introduttivo) non reca un'intestazione (sicché non si comprende e a chi sia rivolto) né un depositato, comprovante la ricezione da parte di un destinatario;
inoltre, da una lettura dello stesso, sembrerebbe una contestazione avverso il procedimento disciplinare e le sue risultanze, non già un esposto trasmesso ad un'autorità non meglio specificata.
Nondimeno, anche dalla documentazione depositata dal difensore della ricorrente in data 28/08/2024, si evince soltanto che un procedimento in cui la sig.ra è persona offesa risulta pendente presso la procura Parte_1
della Repubblica del Tribunale di RE LA ed è nella fase delle indagini preliminari.
Alla luce della documentazione in atti, non può ritenersi raggiunta la prova della pendenza di un giudizio, nella fase delle indagini preliminari, relativo ai fatti oggetto del presente giudizio. 20
Nondimeno, dalla documentazione in atti, al più si evince la pendenza di un procedimento in cui la ricorrente è persona offesa, mentre non vi è prova della pendenza di un procedimento penale a carico della ricorrente per i fatti oggetto del presente giudizio, che hanno condotto all'erogazione della sanzione della destituzione dal pubblico impiego.
Orbene, premettendo che il giudice chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della sanzione disciplinare comminata, anche qualora le condotte contestate siano oggetto di un procedimento penale, non può attenersi al dato formale del rinvio a giudizio, ma deve accertare in concreto l'effettiva esistenza dei fatti contestati e l'idoneità degli stessi, da un punto di vista soggettivo e oggettivo, ad inficiare il vincolo fiduciario impedendo la prosecuzione del rapporto, attraverso un autonomo vaglio, nella specie, non vi è prova della pendenza di un procedimento penale a carico della ricorrente.
Pertanto, non ricorrono i presupposti per valutare una sospensione del procedimento disciplinare, peraltro già concluso, né della sanzione irrogata, secondo quanto richiesto dal difensore della ricorrente all'udienza di discussione, fino al termine del procedimento penale, in quanto, pur rimarcando l'autonoma tra procedimento disciplinare e procedimento penale, non può non evidenziarsi che non vi è prova della pendenza di un procedimento penale a carico della ricorrente o, in ogni caso, relativamente ai fatti oggetto del presente giudizio.
Per le medesime ragioni, non può essere accolta l'istanza di sospensione, formulata dal difensore della ricorrente nel corso dell'udienza di discussione, fino alla cessazione del procedimento amministrativo, in quanto non vi è prova della pendenza di alcun procedimento amministrativo con riferimento ai fatti di causa, che in ogni caso non potrebbe essere motivo di sospensione.
Di contro, il procedimento disciplinare all'esito del quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della quale si chiede l'annullamento e, in subordine, la sospensione fino alla cessazione del procedimento penale e del procedimento 21
amministrativo, si è concluso proprio con l'emanazione del provvedimento disciplinare contestato.
Pertanto, nell'ambito dell'esame sommario che connota la tutela cautelare, non si ravvisa l'esistenza del fumus boni iuris in quanto, allo stato degli atti, tutti i motivi di ricorso appaiono infondati.”.
Orbene, osserva il giudicante che, trattandosi di un giudizio di natura documentale, da decidere allo stato degli atti, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, le medesime ragioni alla base del rigetto della domanda cautelare possono essere qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c, trovando conferma nelle allegazioni in atti.
In merito appare inconferente, generico e in ogni caso tardivo il richiamo
(che non integra una vera e propria richiesta istruttoria), contenuto nelle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate dal difensore della ricorrente, alla possibilità di effettuare una perizia calligrafica e grafologica sui referti della visita cardiologica assunta al n. di registro 1874/18 del 24.04.2018 e del tracciato ECG di pari data.
Infatti, premettendo che parte ricorrente avrebbe avuto l'onere, ai sensi dell'art. 414 c.p.c., di indicare nel ricorso introduttivo i mezzi di prova di cui intendeva avvalersi e che il generico richiamo ad una perizia calligrafica non può considerarsi conseguenza delle difese del (che in ogni caso CP_1
avrebbe imposto di formulare la richiesta nelle prime difese utili), in ogni caso non è stata formulata una vera richiesta (non ricavabile dal generico richiamo alla possibilità di una perizia calligrafica), che sarebbe stata inconferente ai fini del decidere, alla luce di quanto argomentato e in considerazione della genericità della stessa.
In virtù del richiamo al provvedimento di rigetto della domanda cautelare, preso atto dell'identità delle censure rispetto alle censure sulle quali questo
Tribunale ha già preso posizione, il ricorso va rigettato. 22
Ed infatti, è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in applicazione dell'art. 118 disp, att. c.p.c., è possibile motivare un provvedimento mediante il richiamo ad un altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile: in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17640 del
06/09/2016; Sez. 3 - , Ordinanza n. 29017 del 20/10/2021).
In ragione della complessità delle circostanze vagliate delle condizioni delle parti e in considerazione della materia trattata, le spese del giudizio, sia per la fase cautelare che per la fase di merito, vanno interamente compensate tra le parti (Corte Cost. n. 77/2018).
p.q.m.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso introdotto da , N.R.G. 1768/2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 11/06/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci