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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 18/02/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n. 259/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 259/2022 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. Davide Fent, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Feltre, come da procura in atti
-attore- contro
(C.F. ) con l'avv. Roberta Resenterra, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Feltre, come da procura in atti
-convenuta-
Avente ad oggetto: altri contratti d'opera.
Conclusioni delle parti
Tutte le parti hanno concluso come da nota congiunta di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 novembre 2024.
Conclusioni per l'attore “NEL MERITO: I) accertato e dichiarato il credito vantato dal ricorrente, condannare la convenuta a pagare al ricorrente la complessiva somma di euro =27.938,98= (già comprensiva di accessori di legge) o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. Con vittoria delle spese ed onorari di lite oltre spese generali
(15%), CPA (4%) ed IVA (22%). IN VIA ISTRUTTORIA: insiste per l'ammissione dei capitoli di prova di cui alla II memoria ex art. 183 co. VI n. 2 di parte attrice e in ogni caso si oppone all'ammissione di quelli avversari per le ragioni meglio descritte in atti”
Conclusioni per la convenuta: “in via principale di merito: siano respinte le domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari 1 di causa;
in via meramente subordinata: siano grandemente ridotte le pretese economiche avanzate dall'attore nei confronti della convenuta in relazione alle prestazioni che risulteranno effettivamente eseguite dal professionista ing. secondo quanto verrà accertato in corso di causa, con compensazione delle Parte_1 spese di giudizio tra le parti;
in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tenorizzate nella memoria ex art.183 comma 6 cpc n.2 del 23.9.2022 (prova testimoniale e riserva giuramento decisorio ex art.233 cpc all'esito delle prove orali), opponendosi all'ammissione delle richieste istruttorie di parte attrice, in quanto inammissibili per le motivazioni contenute nella memoria ex art.183 comma 6 cpc n.3 del
12.10.2022”
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9 marzo 2022, Parte_1 evocava in giudizio per sentirla condannare al pagamento di una CP_1 somma di euro 27.938,98 a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali che l'attore avrebbe erogato nei confronti della convenuta.
Esponeva l'attore di avere prestato la propria opera professionale a favore della convenuta, che tali prestazioni avrebbero avuto ad oggetto alcune pratiche edilizie e urbanistiche relative all'immobile di proprietà di costei, e di non avere mai ricevuto il relativo pagamento.
Si costituiva tempestivamente con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 20 maggio 2022 chiedendo il rigetto della domanda CP_1 ovvero, in subordine, la riduzione della pretesa creditoria.
Secondo la convenuta, il pagamento di quanto azionato non sarebbe dovuto in quanto l'attore sarebbe un prestanome dell'ex marito di costei, sig. il Persona_1 quale avrebbe redatto in autonomia tutte le pratiche, raccogliendo la firma dell'attore esclusivamente in vista della presentazione agli uffici competenti, non avendo il predetto il titolo abilitativo professionale richiesto dalla normativa, il tutto in forza dei buoni rapporti che all'epoca intercorrevano tra le parti.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio, alla prima udienza di comparizione delle parti in data 23 giugno 2022 il Giudice concedeva i termini ex art. 183, 6° c., c.p.c., e rinviava la causa all'udienza del 23 novembre 2022 per la decisione sui mezzi istruttori.
All'udienza del 30 novembre 2022, il Giudice disponeva procedersi a CTU sul seguente quesito: «“Letti gli atti, visti i documenti presenti nel fascicolo telematico, e acquisiti ove necessario
2 ulteriori informazioni o documenti presso uffici pubblici (a ciò autorizzando il c.t.u. a norma dell'art.
213 c.p.c.), visionati i luoghi: Determini il CTU il giusto corrispettivo spettante all'attore per l'opera professionale da questi prestata relativamente all'immobile di proprietà della convenuta sito in Feltre, via Borgonuovo, procedendo alla quantificazione mediante la Legge 2 marzo 1949, n. 143 Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto, successive modifiche ed integrazioni. Tenti il CTU la conciliazione tra le parti”, nominando ausiliario l'ing.
. Persona_2
Raccolto il giuramento di rito e depositato l'elaborato peritale in seguito ad alcune proroghe richieste dall'ausiliario, all'udienza del 20 marzo 2024, rigettate tutte le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, il processo era aggiornato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 novembre 2024, ove la causa era trattenuta in decisione con concessione di termini per comparse conclusionali e repliche.
2.
La domanda è fondata e deve essere accolta per le motivazioni di cui in appresso.
3.
La presente controversia ha ad oggetto il pagamento delle prestazioni professionali che avrebbe reso l'attore a favore della convenuta. In particolare, l'ing. Pt_1 avrebbe redatto alcuni progetti e formato, sottoscritto e presentato avanti gli uffici competenti le pratiche edilizie ed urbanistiche meglio descritte nella nota proforma allegata sud doc. 12, fasc. att., tanto da maturare un credito di euro 27.938,88. A riprova della prestazione creditoria asseritamente vantata, l'attore produce in giudizio gli elaborati progettuali e tecnici.
nel costituirsi in giudizio, sostiene che il pagamento non sarebbe CP_1 dovuto in quanto non sarebbe stato l'ing. ad erogare le prestazioni Pt_1 dedotte in suo favore, ma l'ex marito di lei, il quale è un Persona_1 geometra e, in quanto tale, privo di titolo abilitativo per sottoscrivere le pratiche edilizie che, tuttavia sarebbero state materialmente redatte proprio da costui, del quale l'attore non sarebbe altro che un mero “prestanome”. Tale iniziativa sarebbe stata adottata dai soggetti convolti nell'operazione in quanto , ex marito della , era Per_1 CP_1 collaboratore del il quale, pertanto, in virtù dei buoni rapporti che Pt_1
3 contraddistinguevano le parti, si sarebbe prestato a sottoscrivere le pratiche redatte dal suo conoscente.
4.
Ritiene il Tribunale che, alla luce delle reciproche allegazioni, debba ritenersi provato il contratto d'opera professionale tra in qualità di committente, e CP_1
in qualità di prestatore. Parte_1
In primo luogo, non è contestato che il abbia sottoscritto e presentato le Pt_1 pratiche edilizie e urbanistiche avanti gli uffici competenti e, inoltre, risulta che
[...]
, oltre ad essere proprietaria dell'immobile oggetto delle prestazioni, ha firmato, CP_1 in uno con il professionista, molteplici documenti formati dal professionista, come emerge dalla disamina della richiesta del permesso di costruire e dei relativi allegati (doc.
1, fasc. att.), e delle procure per la presentazione del progetto in variante e per la richiesta di autorizzazione dello scarico al suolo.
Parte convenuta, nel sostenere che il pagamento non sarebbe dovuto in quanto il si sarebbe limitato a firmare gli atti, sostiene essenzialmente che vi sarebbe Pt_1 stata un'ipotesi di simulazione relativa soggettiva, che presuppone un accordo simulatorio strutturalmente trilatero, al quale partecipano il contraente apparente
(interposto, ovvero il , il contraente effettivo (interponente, ovvero il Pt_1
SORIENTE) e la controparte, il tutto al fine di permettere all'interponente di avvalersi delle qualifiche professionali dell'interposto.
Tuttavia, se è vero che, stante la previsione di cui all'art. 1414, 1° c., c.c., il contratto simulato non produce effetto tra le parti e che, pertanto, il contraente interposto non potrebbe accampare diritti, è anche vero che sul piano della prova dell'accordo simulatorio parte convenuta è del tutto carente. A riguardo si osserva che, prima ancora di rilevare che non si tratta di accordo simulatorio fatto valere da creditori o da terzi, per i quali solo ed esclusivamente la prova per testimoni è ammissibile senza limiti ex art. 1417 c.c., occorre fare applicazione del principio generale contemplato dall'art. 2697
c.c. sulla distribuzione dell'onere probatorio. Pertanto, l'onere di dimostrare la simulazione spetta all'attore che deduca che l'atto è simulato ovvero al convenuto che in via di eccezione alleghi tale simulazione.
Pertanto, sarebbe stato onere della convenuta che muove l'eccezione di simulazione al fine di paralizzare la domanda di pagamento provare l'allegato accordo simulatorio.
4 Svolta tale necessaria premessa, l'attore ha da subito, sin dalla memoria ex art. 183, 6°
c., n. 1, c.p.c., contestato dettagliatamente che i fatti corrispondessero alla versione data dalla convenuta, cosicché sarebbe stato onere di costei provare la circostanza. Ebbene, anche a volere ritenere che la prova per testimoni fosse ammissibile, trattandosi di patti contrari al contenuto della documentazione firmata dalla convenuta di cui sopra si è detto e, pertanto, come tale, sottoposta al divieto di cui all'art. 2722 c.c., i capitoli di prova formulati dalla convenuta nella memoria ex art. 183, 6° c., n. 2., c.p.c., scontano una radicale inammissibilità data dal fatto che sono tutti formulati in modo assolutamente generico e, pertanto, in violazione delle prescrizioni portate dall'art. 244
c.p.c.
Inoltre, se la tesi della convenuta fosse fondata, e se, pertanto, l'incarico professionale fosse stato svolto, almeno in parte, dal , è davvero poco credibile che Per_1
l'attrice non sia in possesso di alcuna documentazione tale da lasciare presagire la circostanza.
5.
Appurato che attore e convenuta fossero legate da un contratto d'opera intellettuale perfettamente in grado di esplicare i propri effetti tra le parti contraenti, in merito al quantum debeatur si osserva che le voci di compenso pretese da e Parte_1 descritte nella nota proforma allegata sub doc. 12, fasc. att., trovano tutte riscontro nella documentazione versata in atti ed allegata all'atto di citazione.
Inoltre, trattandosi di questione tecnica di elevata difficoltà, non essendo stati pattuiti per iscritto gli onorari spettanti al professionista, è stato dato incarico al CTU di procedere al calcolo del compenso spettante all'attore secondo quanto previsto dalla
Legge 2 marzo 1949, n. 143, portante Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto.
Ebbene, l'ausiliario del giudice, con valutazione adeguatamente motivata e scevra da contraddizioni intrinseche o estrinseche, ha stabilito che il compenso che deve essere riconosciuto all'attore è pari ad euro 31.701,64 oltre accessori ed IVA. Tuttavia, deve rilevarsi che l'attore ha omesso di presentare un preventivo per l'attività da svolgere e che, pertanto, sarebbe iniquo riconoscergli più di quanto costui abbia chiesto in giudizio.
5 Da ciò consegue che la domanda svolta da parte attrice di condanna al pagamento di euro 27.938,98, come confermata anche in sede di precisazione delle conclusioni, deve trovare integrale accoglimento.
6.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore accertato (euro 22.020,00, ovvero il compenso al netto degli accessori) e dell'effettiva trattazione.
PQM
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. ACCOGLIE la domanda svolta da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, CP_1
2. CONDANNA a pagare a una somma CP_1 Parte_1
di euro 27.938,98 (IVA ed accessori inclusi) ed oltre interessi ex art. 1284, 4° c.,
c.c., dalla domanda fino al saldo effettivo;
3. CONDANNA a rimborsare a le spese CP_1 Parte_1
di questo giudizio, spese che si liquidano in euro 545,00 per anticipazioni ed euro 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
4. PONE definitivamente a carico di le spese di CTU e di CTP. CP_1
Così deciso in Belluno, il giorno 17 febbraio 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 259/2022 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. Davide Fent, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Feltre, come da procura in atti
-attore- contro
(C.F. ) con l'avv. Roberta Resenterra, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Feltre, come da procura in atti
-convenuta-
Avente ad oggetto: altri contratti d'opera.
Conclusioni delle parti
Tutte le parti hanno concluso come da nota congiunta di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 novembre 2024.
Conclusioni per l'attore “NEL MERITO: I) accertato e dichiarato il credito vantato dal ricorrente, condannare la convenuta a pagare al ricorrente la complessiva somma di euro =27.938,98= (già comprensiva di accessori di legge) o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. Con vittoria delle spese ed onorari di lite oltre spese generali
(15%), CPA (4%) ed IVA (22%). IN VIA ISTRUTTORIA: insiste per l'ammissione dei capitoli di prova di cui alla II memoria ex art. 183 co. VI n. 2 di parte attrice e in ogni caso si oppone all'ammissione di quelli avversari per le ragioni meglio descritte in atti”
Conclusioni per la convenuta: “in via principale di merito: siano respinte le domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari 1 di causa;
in via meramente subordinata: siano grandemente ridotte le pretese economiche avanzate dall'attore nei confronti della convenuta in relazione alle prestazioni che risulteranno effettivamente eseguite dal professionista ing. secondo quanto verrà accertato in corso di causa, con compensazione delle Parte_1 spese di giudizio tra le parti;
in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tenorizzate nella memoria ex art.183 comma 6 cpc n.2 del 23.9.2022 (prova testimoniale e riserva giuramento decisorio ex art.233 cpc all'esito delle prove orali), opponendosi all'ammissione delle richieste istruttorie di parte attrice, in quanto inammissibili per le motivazioni contenute nella memoria ex art.183 comma 6 cpc n.3 del
12.10.2022”
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9 marzo 2022, Parte_1 evocava in giudizio per sentirla condannare al pagamento di una CP_1 somma di euro 27.938,98 a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali che l'attore avrebbe erogato nei confronti della convenuta.
Esponeva l'attore di avere prestato la propria opera professionale a favore della convenuta, che tali prestazioni avrebbero avuto ad oggetto alcune pratiche edilizie e urbanistiche relative all'immobile di proprietà di costei, e di non avere mai ricevuto il relativo pagamento.
Si costituiva tempestivamente con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 20 maggio 2022 chiedendo il rigetto della domanda CP_1 ovvero, in subordine, la riduzione della pretesa creditoria.
Secondo la convenuta, il pagamento di quanto azionato non sarebbe dovuto in quanto l'attore sarebbe un prestanome dell'ex marito di costei, sig. il Persona_1 quale avrebbe redatto in autonomia tutte le pratiche, raccogliendo la firma dell'attore esclusivamente in vista della presentazione agli uffici competenti, non avendo il predetto il titolo abilitativo professionale richiesto dalla normativa, il tutto in forza dei buoni rapporti che all'epoca intercorrevano tra le parti.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio, alla prima udienza di comparizione delle parti in data 23 giugno 2022 il Giudice concedeva i termini ex art. 183, 6° c., c.p.c., e rinviava la causa all'udienza del 23 novembre 2022 per la decisione sui mezzi istruttori.
All'udienza del 30 novembre 2022, il Giudice disponeva procedersi a CTU sul seguente quesito: «“Letti gli atti, visti i documenti presenti nel fascicolo telematico, e acquisiti ove necessario
2 ulteriori informazioni o documenti presso uffici pubblici (a ciò autorizzando il c.t.u. a norma dell'art.
213 c.p.c.), visionati i luoghi: Determini il CTU il giusto corrispettivo spettante all'attore per l'opera professionale da questi prestata relativamente all'immobile di proprietà della convenuta sito in Feltre, via Borgonuovo, procedendo alla quantificazione mediante la Legge 2 marzo 1949, n. 143 Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto, successive modifiche ed integrazioni. Tenti il CTU la conciliazione tra le parti”, nominando ausiliario l'ing.
. Persona_2
Raccolto il giuramento di rito e depositato l'elaborato peritale in seguito ad alcune proroghe richieste dall'ausiliario, all'udienza del 20 marzo 2024, rigettate tutte le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, il processo era aggiornato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 novembre 2024, ove la causa era trattenuta in decisione con concessione di termini per comparse conclusionali e repliche.
2.
La domanda è fondata e deve essere accolta per le motivazioni di cui in appresso.
3.
La presente controversia ha ad oggetto il pagamento delle prestazioni professionali che avrebbe reso l'attore a favore della convenuta. In particolare, l'ing. Pt_1 avrebbe redatto alcuni progetti e formato, sottoscritto e presentato avanti gli uffici competenti le pratiche edilizie ed urbanistiche meglio descritte nella nota proforma allegata sud doc. 12, fasc. att., tanto da maturare un credito di euro 27.938,88. A riprova della prestazione creditoria asseritamente vantata, l'attore produce in giudizio gli elaborati progettuali e tecnici.
nel costituirsi in giudizio, sostiene che il pagamento non sarebbe CP_1 dovuto in quanto non sarebbe stato l'ing. ad erogare le prestazioni Pt_1 dedotte in suo favore, ma l'ex marito di lei, il quale è un Persona_1 geometra e, in quanto tale, privo di titolo abilitativo per sottoscrivere le pratiche edilizie che, tuttavia sarebbero state materialmente redatte proprio da costui, del quale l'attore non sarebbe altro che un mero “prestanome”. Tale iniziativa sarebbe stata adottata dai soggetti convolti nell'operazione in quanto , ex marito della , era Per_1 CP_1 collaboratore del il quale, pertanto, in virtù dei buoni rapporti che Pt_1
3 contraddistinguevano le parti, si sarebbe prestato a sottoscrivere le pratiche redatte dal suo conoscente.
4.
Ritiene il Tribunale che, alla luce delle reciproche allegazioni, debba ritenersi provato il contratto d'opera professionale tra in qualità di committente, e CP_1
in qualità di prestatore. Parte_1
In primo luogo, non è contestato che il abbia sottoscritto e presentato le Pt_1 pratiche edilizie e urbanistiche avanti gli uffici competenti e, inoltre, risulta che
[...]
, oltre ad essere proprietaria dell'immobile oggetto delle prestazioni, ha firmato, CP_1 in uno con il professionista, molteplici documenti formati dal professionista, come emerge dalla disamina della richiesta del permesso di costruire e dei relativi allegati (doc.
1, fasc. att.), e delle procure per la presentazione del progetto in variante e per la richiesta di autorizzazione dello scarico al suolo.
Parte convenuta, nel sostenere che il pagamento non sarebbe dovuto in quanto il si sarebbe limitato a firmare gli atti, sostiene essenzialmente che vi sarebbe Pt_1 stata un'ipotesi di simulazione relativa soggettiva, che presuppone un accordo simulatorio strutturalmente trilatero, al quale partecipano il contraente apparente
(interposto, ovvero il , il contraente effettivo (interponente, ovvero il Pt_1
SORIENTE) e la controparte, il tutto al fine di permettere all'interponente di avvalersi delle qualifiche professionali dell'interposto.
Tuttavia, se è vero che, stante la previsione di cui all'art. 1414, 1° c., c.c., il contratto simulato non produce effetto tra le parti e che, pertanto, il contraente interposto non potrebbe accampare diritti, è anche vero che sul piano della prova dell'accordo simulatorio parte convenuta è del tutto carente. A riguardo si osserva che, prima ancora di rilevare che non si tratta di accordo simulatorio fatto valere da creditori o da terzi, per i quali solo ed esclusivamente la prova per testimoni è ammissibile senza limiti ex art. 1417 c.c., occorre fare applicazione del principio generale contemplato dall'art. 2697
c.c. sulla distribuzione dell'onere probatorio. Pertanto, l'onere di dimostrare la simulazione spetta all'attore che deduca che l'atto è simulato ovvero al convenuto che in via di eccezione alleghi tale simulazione.
Pertanto, sarebbe stato onere della convenuta che muove l'eccezione di simulazione al fine di paralizzare la domanda di pagamento provare l'allegato accordo simulatorio.
4 Svolta tale necessaria premessa, l'attore ha da subito, sin dalla memoria ex art. 183, 6°
c., n. 1, c.p.c., contestato dettagliatamente che i fatti corrispondessero alla versione data dalla convenuta, cosicché sarebbe stato onere di costei provare la circostanza. Ebbene, anche a volere ritenere che la prova per testimoni fosse ammissibile, trattandosi di patti contrari al contenuto della documentazione firmata dalla convenuta di cui sopra si è detto e, pertanto, come tale, sottoposta al divieto di cui all'art. 2722 c.c., i capitoli di prova formulati dalla convenuta nella memoria ex art. 183, 6° c., n. 2., c.p.c., scontano una radicale inammissibilità data dal fatto che sono tutti formulati in modo assolutamente generico e, pertanto, in violazione delle prescrizioni portate dall'art. 244
c.p.c.
Inoltre, se la tesi della convenuta fosse fondata, e se, pertanto, l'incarico professionale fosse stato svolto, almeno in parte, dal , è davvero poco credibile che Per_1
l'attrice non sia in possesso di alcuna documentazione tale da lasciare presagire la circostanza.
5.
Appurato che attore e convenuta fossero legate da un contratto d'opera intellettuale perfettamente in grado di esplicare i propri effetti tra le parti contraenti, in merito al quantum debeatur si osserva che le voci di compenso pretese da e Parte_1 descritte nella nota proforma allegata sub doc. 12, fasc. att., trovano tutte riscontro nella documentazione versata in atti ed allegata all'atto di citazione.
Inoltre, trattandosi di questione tecnica di elevata difficoltà, non essendo stati pattuiti per iscritto gli onorari spettanti al professionista, è stato dato incarico al CTU di procedere al calcolo del compenso spettante all'attore secondo quanto previsto dalla
Legge 2 marzo 1949, n. 143, portante Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto.
Ebbene, l'ausiliario del giudice, con valutazione adeguatamente motivata e scevra da contraddizioni intrinseche o estrinseche, ha stabilito che il compenso che deve essere riconosciuto all'attore è pari ad euro 31.701,64 oltre accessori ed IVA. Tuttavia, deve rilevarsi che l'attore ha omesso di presentare un preventivo per l'attività da svolgere e che, pertanto, sarebbe iniquo riconoscergli più di quanto costui abbia chiesto in giudizio.
5 Da ciò consegue che la domanda svolta da parte attrice di condanna al pagamento di euro 27.938,98, come confermata anche in sede di precisazione delle conclusioni, deve trovare integrale accoglimento.
6.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore accertato (euro 22.020,00, ovvero il compenso al netto degli accessori) e dell'effettiva trattazione.
PQM
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. ACCOGLIE la domanda svolta da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, CP_1
2. CONDANNA a pagare a una somma CP_1 Parte_1
di euro 27.938,98 (IVA ed accessori inclusi) ed oltre interessi ex art. 1284, 4° c.,
c.c., dalla domanda fino al saldo effettivo;
3. CONDANNA a rimborsare a le spese CP_1 Parte_1
di questo giudizio, spese che si liquidano in euro 545,00 per anticipazioni ed euro 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
4. PONE definitivamente a carico di le spese di CTU e di CTP. CP_1
Così deciso in Belluno, il giorno 17 febbraio 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta
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