Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 27/11/2025, n. 21391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21391 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21391/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13163/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13163 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno notificato il 15.09.2022, con cui veniva decretato il respingimento dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 9 co. 1 L. f) della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata in data 28.12.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. AN EF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente:
- ha adito l’intestato TAR chiedendo l’annullamento del provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno notificato il 15.09.2022, con cui veniva decretato il respingimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9 co. 1 L. f) della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata in data 28.12.2017, motivato in ragione del fatto che era emersa la seguente situazione di rilevanza penale: “ 1) 24/10/2007 SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (Art. 444, 445 CPP) DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI LUCCA - SEZIONE DISTACCATA DI VIAREGGIO IRREVOCABILE IL 29/01/2008 1° reato ) LESIONE PERSONALE Art. 582, 585 C.P. (COMMESSO IL 6/9/2006 IN VIAREGGIO) Circostanze: (IN RELAZIONE Art. 576 n. 1 C.P.) , Art. 61 n. 2 C.P. 2° reato ) RESISTENZA A UN PUBBLICO UFFICIALE Art. 337 C.P. (COMMESSO IL 6/9/2006 IN VIAREGGIO) Dispositivo: CIRCOSTANZE ATTENUANTI E AGGRAVANTI EQUIVALENTI Art. 69 comma 3 C.P.RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA I REATI DI CUI AI PUNTI: 1), 2) RECLUSIONE MESI 6 Benefici: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'Art. 163 C.P.; 2) 03/11/2008 DECRETO PENALE DEL G.I.P. TRIBUNALE DI PISA ESECUTIVO IL 09/01/2009 1° reato) GUIDA DI VEICOLO CON PATENTE REVOCATA Art. 116 comma 13 D. L.VO 30/4/1992 N. 285 (NUOVO CODICE DELLA STRADA) (COMMESSO IL 19/11/2007 IN PONTEDERA) - REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999 N. 507) Dispositivo: ATTENUANTI GENERICHE Art. 62 BIS C.P.AMMENDA 1.600,00 EURO; 3) 20/01/2010 SENTENZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI LUCCA - SEZIONE DISTACCATA DI VIAREGGIO IRREVOCABILE IL 04/05/2010 1° reato ) RICETTAZIONE CONTINUATO IN CONCORSO Art. 81, 110, 648 comma 2 C.P. (COMMESSO IL 6/8/2006 IN VIAREGGIO) 2° reato ) COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI CONTINUATO IN CONCORSO Art. 81, 110, 474 C.P. (COMMESSO IL 6/8/2006 IN VIAREGGIO) Dispositivo: ATTENUANTI GENERICHE Art. 62 BIS C.P.RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA I REATI DI CUI AI PUNTI: 1), 2) RECLUSIONE MESI 2, MULTA 100,00 EURO Pena accessoria: - PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONDANNA Misura di sicurezza: - CONFISCA E DISTRUZIONE DI QUANTO IN SEQUESTRO Benefici: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'Art. 163 C.P.; 4) 20/05/2010 SENTENZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI LUCCA - SEZIONE DISTACCATA DI VIAREGGIO IRREVOCABILE IL 18/12/2010 1° reato ) COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI CONTINUATO Art. 81, 474 C.P. (COMMESSO IL 29/10/2007 IN VIAREGGIO) 2° reato ) RICETTAZIONE CONTINUATO Art. 81, 648 comma 2 C.P. (COMMESSO IL 29/10/2007 IN VIAREGGIO) 3° reato ) FALSA ATTESTAZIONE A UN PUBBLICO UFFICIALE SULLA IDENTITA' PROPRIA Art. 495 comma 1 C.P. (COMMESSO IL 29/10/2007 IN VIAREGGIO) Dispositivo: RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA I REATI DI CUI AI PUNTI: 1), 2), 3) RECLUSIONE MESI 5, MULTA 300,00 EURO Pena accessoria: - PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONDANNA Misura di sicurezza: - CONFISCA E DISTRUZIONE DI QUANTO IN SEQUESTRO Provvedimenti successivi emessi durante l'esecuzione del provvedimento >> 25/05/2013 CON PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LUCCA DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELL' ESECUZIONE DELLA PENA (Art. 656 COMMA 5 C.P.P. - L. 165/98) Sospensione Pena: RECLUSIONE MESI 5 >> 20/02/2014 CON PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LUCCA DISPOSTA LA REVOCA DEL DECRETO DI SOSPENSIONE DELL' ESECUZIONE DELLA PENA (Art. 656 COMMA 8 C.P.P. - L. 165/98) >> 06/12/2014 CON ORDINANZA DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI PISA DISPOSTA L'ESECUZIONE PRESSO IL DOMICILIO DELLA PENA DETENTIVA (Art. 1 L. 199/2010) 5) 21/12/2015 ORDINANZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI LUCCA 1° reato ) COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI Art. 474 C.P. (ACCERTATO IL 1/9/2013 IN VIAREGGIO) 2° reato ) RICETTAZIONE Art. 648 C.P. (ACCERTATO IL 1/9/2013 IN VIAREGGIO) Circostanza: Art. 61 n. 2 C.P. 3° reato ) RESISTENZA A UN PUBBLICO UFFICIALE Art. 337 C.P. (ACCERTATO IL 1/9/2013 IN VIAREGGIO) Dispositivo: DISPOSTA LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI (ART. 420 QUATER C.P.P.) ”;
- ha dedotto, in punto di diritto, il seguente articolato motivo di gravame: “ violazione di legge – eccesso di potere – difetto/carenza di motivazione - difetto/carenza di istruttoria– travisamento dei fatti – abnormita’/irragionevolezza del provvedimento– difetto dei presupposti per il rigetto della cittadinanza ” in quanto il provvedimento impugnati era sorretto da un mera motivazione fittizia e di stile, avendo l’amministrazione omesso di considerare l’attuale integrazione nella società nonché il tempo trascorso e la sporadicità delle condotte. Senza tralasciare che taluni reati erano stati medio tempore depenalizzati o si erano prescritti; che le pene erano state sospese; che ricorrevano i requisiti per richiedere la riabilitazione;
Letta la memoria difensiva deposita in giudizio, in sede di costituzione, dall’amministrazione resistente, con la quale ha dedotto l’infondatezza del ricorso;
Trattenuta la causa in decisione all’udienza di smaltimento, tenutasi da remoto, del 14.11.2025;
Visto l’art. 74 c.p.a., secondo cui “ nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”;
Ritenuto che il ricorso deve essere respinto perché manifestamente infondato, in applicazione dei principi di diritto assolutamente dominanti in materia. Sul punto, infatti, la giurisprudenza dell’intestato T.A.R. ha numerose volte ribadito (ex multis, da ultimo T.A.R. Lazio, sentenza n. 20104 del 12.11.2025) che in materia “ resta naturalmente salda l’affermazione della natura squisitamente discrezionale di “alta amministrazione” del provvedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno “status illesae dignitatis” di colui che lo richiede (Cons. St., sez. I, 20 gennaio 1993, n. 1878; id. 12 aprile 1995, n. 1834; id. 26 agosto 1998, n. 1108; id. 3 marzo 1999, n. 29; Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657; id. 25 agosto 2016, n. 3696).
La concessione dello status civitatis incarna, infatti, l'archetipo provvedimentale di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. St., sez. III, 13 novembre 2018, n. 6374; id. 27 febbraio 2019, n. 1390), da cui consegue che l'inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l'Amministrazione ritenga che lo straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l'ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. Stato, Sez. III, 24 dicembre 2024, n. 10373).
Segnatamente, nell'ampio spettro di tale articolata valutazione assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l'integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano.
Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l'assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini.
Il sindacato del giudice su tale valutazione discrezionale deve quindi fondarsi anche sulla verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e sull'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica e ragionevole e sulla coerenza dei fatti presi a fondamento dall'Amministrazione con la ratio del potere attribuitole. Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall'Amministrazione - circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale - non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell'esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all'autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l'acquisizione dello status di cittadino.
6.1. Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso, avendo l'Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione dell'odierna ricorrente, che si è stata comunque destinataria di una condanna e autrice di un reato che è stato solo successivamente depenalizzato.
Non pare quindi dubitabile il significativo disvalore attribuibile all’aver volutamente omesso tale necessaria indicazione, circostanza che non può non assumere rilevanza ai fini dell'espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell'autore, anche perché ricadenti nel c.d. "periodo di osservazione", ovvero il decennio antecedente la domanda (che nel caso in esame è stata presentata nel 2015) in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell'irreprensibilità della condotta (cfr. in termini T.A.R. , Lazio, sez. V, 03/11/2023, n. 16276).
In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
Del resto, nell'ambito del giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente, anche in un'ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l'area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057) ”.
Spese di lite come in dispositivo a carico di parte ricorrente, atteso l’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché manifestamente infondato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero resistente che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DI TA, Presidente FF
AN EF, Consigliere, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EF | DI TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.