Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/06/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.5038 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA nato a [...] il [...], ed ivi res.te in Via Parte_1
G. Mattei, n. 9, pal.12 int.137, c.f. , elettivamente C.F._1
domiciliato in Messina, Via Giovanni Grillo, n. 61, is. 214/B, presso lo studio dell'Avv. Agata Lombardo, C.F.: , fax: 090- C.F._2
669620; pec: che lo rappresenta e difende Email_1
giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], residente in Controparte_1
Messina, via Giacomo Mattei, n. 9 (cap - 98124), codice fiscale:
, domiciliata in Messina, via San Domenico Savio, is. C.F._3
250, presso lo studio dell'avv. Salvatore Burrascano (C.F.
, posta Elettronica Certificata PEC C.F._4
, che la rappresenta e Email_2
difende giusta procura in atti e che ha dichiarato di voler ricevere le
1
PARTE
RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 06.12.2024, premesso che in data CP_2
31.05.2019, a Messina, aveva contratto matrimonio concordatario con
[...]
(atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di CP_1
detto Comune al n. 90 parte 2 serie A anno 2019); che da tale unione erano nati due figli, in data 10.03.2020 e in data 05.10.2021; che Per_1 CP_1
da tempo erano insorte tra i coniugi incomprensioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che egli era dipendente della
RSA Opus Residential s.r.l. con un reddito mensile di circa € 1.200,00; che la moglie invece si era rifiutata di attivarsi nella ricerca di un lavoro, preferendo rimanere a casa benché le condizioni economiche della famiglia non lo consentissero e nonostante l'aiuto offerto dalla suocera nella cura dei bambini;
che la moglie aveva mostrato anche disinteresse per i bisogni affettivi ed esistenziali del coniuge;
che egli si era già allontanato,
d'accordo con la moglie, dalla casa coniugale di sua proprietà ed era ospitato dalla propria famiglia di origine;
che egli aveva acconsentito che l'assegno unico di importo complessivo pari a circa € 400,00 fosse riscosso per intero dalla moglie, alla quale aveva altresì versato la somma mensile di
€ 200,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione dei coniugi, che fosse disposto l'affido condiviso dei figli con domiciliazione presso la madre nella casa coniugale di proprietà del deducente, che fosse disciplinati i
2 tempi di permanenza dei figli con il padre tenendo conto dei turni di lavoro e delle esigenze dei minori come meglio specificato in ricorso, che fosse fissato a carico del deducente un assegno di € 200,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, per il mantenimento dei figli, tenuto conto che egli acconsentiva alla percezione per intero dell'assegno unico da parte della , oltre al 50 % delle spese CP_1
straordinarie da individuare sulla base dele Linee Guida del CNF.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 29.01/03.02.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 14.03.2025 si costituiva la quale evidenziava che la disgregazione Controparte_1
della unità familiare era stata la conseguenza del comportamento disinteressato ed immorale del marito. Osservava che anch'ella aveva proposto ricorso per separazione giudiziale con addebito, con atto depositato il 27.01.2025, ed il relativo procedimento n. 291/2025 avrebbe dovuto essere chiamato all'udienza del 15.05.2025, sicché appariva necessaria la riunione dei due giudizi. Ribadiva la richiesta formulata nel menzionato giudizio di addebito della separazione a carico del marito per violazione dei doveri di fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale e collaborazione nell'interesse della famiglia, tenuto conto del fatto che il veva abbandonato il tetto coniugale per intrattenere una relazione CP_2
con altra donna, disinteressandosi della famiglia. Osservava che il comportamento del marito era mutato nel gennaio 2024 quando lo stesso aveva iniziato a ricevere sui social apprezzamenti da parte di una ragazza, alla quale lo stesso aveva risposto con analoghi apprezzamenti. Riferiva, inoltre, che da allora il marito aveva iniziato ad uscire di casa la sera per farvi rientro a notte inoltrata senza comunicare nulla alla moglie ed a chiudersi in bagno per telefonare. Evidenziava che ella aveva cercato di
3 recuperare il rapporto ma senza esito, fino a quando nel marzo 2024 il marito aveva abbandonato il tetto coniugale, pur negando di avere un'altra donna. Quanto ai rapporti economici, evidenziava che ella era affetta da diabete e le era stata riconosciuta una invalidità del 55 %, sicché doveva sostenere notevoli spese mediche;
rilevava, poi, che a seguito della prima gravidanza aveva dovuto lasciare l'attività lavorativa svolta presso un esercente l'attività di panificatore, per potersi dedicare alla famiglia, e non Contr percepiva pertanto alcun reddito mentre il come Controparte_3
percependo una retribuzione mensile di circa e 1.400,00, era proprietario della casa coniugale e di altro immobile sito a Santa Margherita, aveva un'autovettura Jeep ed una moto Yamaha ed era titolare di tre strumenti finanziari con ragguardevoli risparmi. Osservava, poi, che gli assegni familiari non potevano essere considerati come una parte del mantenimento. Quanto ai rapporti con i figli evidenziava che il diritto di visita del genitore non collocatario doveva essere limitato, in quanto i bambini erano ancora in età infantile ed avevano bisogno di stabilità, senza tralasciare le conseguenze dannose che la relazione extraconiugale del padre avrebbe potuto determinare. Tutto ciò premesso, chiedeva che la separazione fosse addebitata al marito e che fosse posto a carico del
'obbligo di corrispondere alla deducente un assegno mensile di € CP_2
600,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 70 % delle spese straordinarie, nonchè un assegno di € 300,00 per il mantenimento del coniuge;
chiedeva, infine, l'affidamento condiviso con domiciliazione dei figli presso la madre nella casa coniugale da assegnare alla deducente.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 1 c.p.c. depositata il
26.03.2025 richiedeva la riunione al presente CP_2
procedimento di quello iscritto a ruolo dalla controparte. Negava, poi, di avere mai violato i doveri coniugali evidenziando che la irreversibile crisi
4 coniugale si era verificata già alla fine dell'anno 2023 e che la propria
"sbandata" era maturata in una situazione di completo abbandono materiale e spirituale da parte della moglie. Quanto all'abbandono della casa coniugale, rilevava che egli se ne era allontanato solo dopo che era stata la stessa a trasferirsi nel gennaio 2024 a casa dei propri CP_1
genitori, avendo la moglie mostrato la disponibilità a ritornarvi solo se il marito fosse andato a vivere altrove. Negava, altresì, che egli avesse trascurato le esigenze della famiglia dopo la separazione di fatto, avendo egli assicurato sempre cura e sostegno, mentre la aveva CP_1
cercato di ostacolare il rapporto genitoriale. Ribadiva che egli aveva un reddito mensile di circa € 1.200,00 mentre il terreno a Santa Margherita di cui era proprietario era incolto e non produceva reddito. Quanto ai risparmi, osservava che egli aveva effettuato un piano di accumulo con versamenti mensili di € 50,00 intestato ai figli. Osservava, infine, che dal rapporto tra il deducente e stava per nascere un bambino, alle Persona_2
cui esigenze avrebbe dovuto provvedere. Ribadiva la propria disponibilità a corrispondere un assegno per i figli pari a € 200,00 mensili, mentre evidenziava che mancavano i presupposti per un assegno a favore della
[...]
, posto che quest'ultima era dotata di capacità lavorativa e CP_1
beneficiava della casa coniugale;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda di assegno per il mantenimento del coniuge o, in subordine, che fosse riconosciuto alla moglie un assegno mensile non superiore a € 100,00.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 2 c.p.c. depositata il
07.04.2024, ribadiva che prima della "sbandata" del Controparte_1
marito il rapporto coniugale si era sviluppato tranquillamente mentre i problemi erano insorti nel mese di gennaio 2024. Negava di essere stata lei a lasciare la casa coniugale, in quanto nel mese di febbraio 2024 ella era stata costretta a recarsi a casa dei propri genitori solo per i gravi problemi
5 di salute che l'avevano colpita con un forte innalzamento della glicemia, derivante presumibilmente dallo stress dovuto alla situazione familiare, ma era comunque rientrata nella casa coniugale dopo qualche giorno mentre il marito avrebbe preferito che lei prolungasse la sua permanenza a casa dei genitori. Negava, poi, che ella avesse preteso che il asciasse la CP_2
casa coniugale. Osservava, poi, che il marito l'aveva sempre trattata con disprezzo e non si era mai interessato del suo stato di salute. Sottolineava, poi che la documentazione prodotta da controparte era incompleta, poichè il aveva depositato solo le certificazioni uniche ma non anche le CP_2
dichiarazioni dei redditi, mentre dagli estratti conto si evincevano rimborsi di polizze e quote fondi, oltre alla titolarità di una postepay. Quanto al piano di accumulo destinato ai figli, osservava che si trattata solo di una polizza accesa per la figlia maggiore e finanziata con regali ricevuti dalla figlia, mentre i regali ricevuti dal figlio minore erano stati trattenuti dal
Riguardo, infine, alla capacità lavorativa della deducente CP_2
osservava che ella, a causa dell'impegno familiare e delle precarie condizioni di salute, aveva avuto solo ridotte possibilità lavorative e pur potendo avere accesso al collocamento mirato non aveva mai beneficiato di concrete occasioni di lavoro.
All'udienza del 17.04.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo volto al mutamento del rito da contenzioso in consensuale alle seguenti condizioni: “i figli minori nata a Messina in [...] Persona_3
10.03.2020 e nato a [...] in data [...] Persona_4
vengono affidati in modo condiviso con domiciliazione presso la madre;
la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione potrà essere esercitata separatamente;
il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diversi accordi tra i coniugi, come segue: fino all'inizio dell'anno
6 scolastico, il sig. avrà il diritto di prelevare i bambini presso Pt_1
l'abitazione della sig.ra e di tenerli con sé dalle ore 9:00 Controparte_1
alle ore 12:00, ogni lunedì e mercoledì, consegnandoli nello stesso luogo alla madre;
dall'inizio dell'anno scolastico, i bambini, negli stessi giorni, verranno prelevati dal padre alle ore 17:00, presso l'abitazione familiare e consegnati alla madre, presso lo stesso luogo, alle ore 21:00; i minori staranno con il padre anche un fine settimana al mese, da determinare sulla base dei turni di lavoro del durante il quale il padre preleverà i CP_2
figli a casa della madre alle ore 10,00 del sabato e li riaccompagnerà a casa della madre alle ore 19,00 della domenica, sempreché i minori non mostrino disagio a pernottare con il padre;
i minori, inoltre, salvo diversi accordi tra i coniugi, trascorreranno i giorni dei propri compleanni e le festività di Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno, Pasqua e
Lunedì dell'Angelo, alternativamente, con la madre e con il padre, iniziando dai prossimi predetti genetliaci e festività, dapprima con la madre e poi con il padre, il quale ultimo li preleverà alle ore 10:00, presso l'abitazione familiare, ed ivi li riconsegnerà alle successive ore 19:00; la casa coniugale sita a Messina, via Giacomo Mattei n. 9, unitamente agli arredi, viene assegnata a perché vi viva insieme ai Controparte_1
figli; si obbliga a corrispondere a CP_2 Controparte_1
entro il giorno 18 di ogni mese, la somma mensile complessiva di € 600,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, di cui € 200,00 per il mantenimento di ciascun figlio ed € 200,00 per il mantenimento del coniuge;
parteciperà nella misura del 50 % alle spese CP_2
straordinarie nell'interesse dei figli, da individuare sulla base delle Linee
Guida del CNF;
il suddetto assegno verrà corrisposto con decorrenza dalla data odierna;
dà il proprio consenso alla percezione per CP_2
intero dell'assegno unico da parte i e di ciò si è Controparte_1
7 tenuto conto nella determinazione dell'assegno: le parti rinunciano ad ogni altra domanda;
rimborserà a per le CP_2 Controparte_1
spese di giudizio da quest'ultima sostenute la somma di € 1.800,00; i procuratori delle parti rinunciano alla solidarietà”.
I procuratori delle parti chiedevano l'omologazione del suddetto accordo ed il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi. Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza
30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della
8 separazione consensuale alle condizioni indicate nel verbale di udienza del
17.04.2025 e sopra testualmente riportate. Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione alle suddette condizioni nel corso della menzionata udienza. Inoltre, l'accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole minorenne. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni
[...]
contenute nell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 17.04.2025 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 31.05.2019, con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 90 parte 2 serie A anno
2019;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 17/06/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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