Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3213 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4885/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta in grado di appello al n. 4885/2021 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1
dott. , giusta procura speciale del 25.07.2019 rep. n. 44953, racc. n. 25857, Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Pifano, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via B. Longo
n. 116; fax: 0815962127; pec: Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
-Appellato contumace–
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Prefetto pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore,
- Appellato contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 29650/2020 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data
08.09.2020
Conclusioni: come da verbali di udienza.
pagina 1 di 4
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del Controparte_1
Giudice di Pace di Napoli l' e la proponendo Controparte_3 Controparte_2
opposizione avverso un estratto di ruolo, di cui alla cartella esattoriale n. 07120110107275441 000, lamentando l'omessa notifica e la conseguente prescrizione del credito. L'attore chiedeva di accertare l'illegittima iscrizione a ruolo del relativo debito, dichiarando l'inesistenza del credito per decadenza dal diritto di riscossione, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
L si costituiva, contestando quanto dedotto dalla controparte, ed Parte_1
eccepiva la decadenza dal diritto di proporre opposizione per violazione dei termini ex lege previsti, la regolarità delle notificazioni e l'inammissibilità per carenza di interesse ad agire. Quindi, domandava il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 29650/2020, depositata in data 08.09.2020, accoglieva il ricorso, disponendo l'annullamento della cartella impugnata e condannando l' Controparte_4
al pagamento delle spese di giudizio.
[...]
Avverso tale sentenza, proponeva appello, lamentando l'erroneità Parte_1
della decisione. In particolare, eccepiva la regolarità delle notificazioni, la non corretta valutazione delle prove fornite, l'inammissibilità della domanda e il mancato decorso del termine prescrizionale.
Pertanto, chiedeva di accogliere il proposto appello e di riformare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Ritualmente citati, e la rimanevano contumaci. Controparte_1 Controparte_2
All'udienza del 20.02.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
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1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e della Controparte_1 Controparte_2
2. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita da per le ragioni che seguono. Controparte_1
In particolare, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza pagina 2 di 4 dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente.
Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali,
pagina 3 di 4 consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata , Controparte_1 non rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate.
Stante la novità dell'intervento normativo (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., riformandosi anche in parte qua la gravata sentenza del primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Parte_1
29650/2020 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 08.09.2020, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. 2964/2020, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e della Controparte_1 Controparte_2
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da avverso l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento n. Controparte_1
07120110107275441 000;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il giorno 30.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
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