Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5111 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 28569/24
TRIBUNALE DI NAPOLI
DECIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL 22.05.2025
È presente per l'Avv. Angelantonio Imperatore che si riporta al ricorso e ne Parte_1 chiede l'accoglimento. Impugna l'avversa comparsa di costituzione deducendo l'infondatezza delle esposte deduzioni ed eccezioni.
È presente per la Controparte_1 l'Avv. ELENA
[...]
LAURITANO che si riporta integralmente alla comparsa di costituzione rappresentando che l'ordinanza impugnata nel presente giudizio è stata annullata in autotutela e sostituita con una diversa ordinanza ingiunzione notificata all'attuale ricorrente. Chiede pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. L'Avv. Angelantonio Imperatore, preso atto di quanto dichiarato da controparte, chiede dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna di controparte alle spese, e attribuzioni delle stesse in virtù del principio della soccombenza virtuale. È presente per la pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice all'esito della discussione;
letto l'art. 429 c.p.c; decide la causa mediante lettura della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 28569/24 decisa alla pubblica udienza del 22.05.2025 vertente
TRA (C.F. , rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Angelantonio Imperatore, con lo stesso elett.te domiciliato all'indirizzo pec
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RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. ELENA LAURITANO dell'Avvocatura Regionale, eletti.te domiciliata presso la sede dell'Ente in Napoli, alla via S. Lucia n. 81; RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione ex L. 689/81
l'Ordinanza-ingiunzione N. PG/2024/0523668 emessa dal dirigente del servizio fitosanitario della in data 6.11.2024, notificata in data 28.11.2024, con cui veniva ingiunto al Controparte_1 ricorrente, nella qualità di titolare della ditta “ ”, il pagamento della somma Parte_2
€ 2.500,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazione dell'art. 55 comma 17 del D. Lgs. n.
19 del 2.2.2021, avendo gli ispettori fitosanitari accertato la mancata autorizzazione ad emettere i passaporti delle piante così come previsto dall'art. 78 del Regolamento UE 2016/2031.
Il ricorrente eccepisce, tra l'altro, che l'Amministrazione non ha esaminato i suoi scritti difensivi, non essendo veritiera la circostanza della mancata presentazione di scritti difensivi, come si legge nell'ordinanza stessa. Infatti, in data 7.6.2024 ha presentato scritti difensivi, con i quali chiedeva l'annullamento del Verbale n. 4/2024/NA, atto presupposto dell'Ordinanza - Ingiunzione opposta.
La eccepisce la sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'opponente, Controparte_1 avendo la emesso in data 02/01/2025, l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. Controparte_1 0001180 del 02/01/2025, che annulla e sostituisce il provvedimento impugnato dall'odierno ricorrente, ossia l'ordinanza di ingiunzione n. 0523668 del 06/11/2024. Nel merito, eccepisce, tra l'altro, la insussistenza della violazione del diritto di difesa del ricorrente, in quanto l'Amministrazione, preso atto di un errore di comunicazioni, ha valutato gli scritti difensivi presentati dal e, a seguito di una nuova riunione della Commissione per la valutazione delle Pt_1 sanzioni amministrative e pecuniarie, scritti difensivi, audizioni in materia fitosanitaria, ha emanato una nuova ordinanza con la quale ha annullato e sostituito la precedente. MOTIVI DELLA DECISIONE
È pacifico che l'ordinanza ingiunzione opposta è stata annullata dalla che ha Controparte_1 riconosciuto di averla emessa, senza avere preventivamente esaminato gli scritti difensivi depositati dal nel procedimento che ha preceduto la sua emanazione. Pt_1
Per questo motivo, essendo sopravvenuta una carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, va dichiarata cessata la materia del contendere, come peraltro richiesto da entrambe le parti. E tuttavia, nel permanere del contrasto tra le parti regolamentazione delle spese, questa va fatta applicando il principio della soccombenza virtuale
In applicazione di tale principio, la va condannata al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e facendo applicazione del d. m. n. 55 del 2014 e smi. Infatti, l'annullamento della ordinanza ingiunzione opposta è avvenuta al seguito del riconoscimento (implicito) da parte della di uno dei motivi di opposizione del ricorrente (mancata disamina CP_1 degli scritti difensivi).
In contrario, non si evince che il ricorso in opposizione sia stato proposto tardivamente, come eccepito dalla CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere e condanna la al pagamento delle spese Controparte_1 di lite liquidate in € 125,00 per esborsi ed € 850,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv.
Angelantonio Imperatore dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Napoli il 22.5.2025.
Il Giudice
Francesco Pastore