Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 23/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. P.U. n. 60-1/2024
TRIBUNALE DI SAVONA
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Savona in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Paola Antonia Di Lorenzo Presidente Dott. Davide Atzeni Giudice Dott. Anna Ferretti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:
CF: Parte_1 C.F._1
. Sabri
Rilevato che, con ricorso depositato il 26.10.2024, la sig.ra ha chiesto, ai sensi Parte_2 dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità; Ritenuta la competenza del Tribunale di Savona ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Savona;
Considerato che
, in forza dall'applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dalla debitrice e vagliata dall' OCC;
Considerato che
la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che
, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché 1
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile (unicamente attraverso la messa a disposizione del reddito da pensione della ricorrente, di una autovettura e di liquidità offerta dalla di lei figlia) possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che
ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, va premesso che la cessione del quinto della pensione attualmente in essere è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi condividere l'orientamento già espresso sul punto - anche sotto il vigore della legge n. 3/12 - da maggioritaria giurisprudenza di merito (Trib. Pistoia, 11.06.2024, Trib. Mantova, 20.04.2023; Trib. Modena, 08.02.2023; Trib. Verona 20.09.2022); Rilevato, sotto altro profilo, che la liquidazione controllata riguarda tutto il patrimonio del debitore ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 co. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento;
non può quindi escludersi dalla liquidazione, come richiesto da parte ricorrente, l'autovettura Honda Jet tg. FG145PR; la prospettata necessità di avvalersi della vettura per le ordinarie esigenze di mobilità giustifica, in luogo della mancata cessione alla massa dei creditori, la non immediata consegna del bene ex art. 270 co. 2 lett. e) CCII;
Considerato che
, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che
nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che
il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
Ritenuto che
la procedura possa avere la durata di anni 4, indicata come preferibile nel ricorso e nella relazione dell'OCC in vista del migliore soddisfacimento dei creditori;
Considerato, quanto alla determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b) CCI, che la quota di euro 884,00 della pensione mensilmente percepito dalla sig.ra può essere esclusa dalla liquidazione;
Pt_2
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCI Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(CF: ); C.F._1
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa ANNA FERRETTI;
CONFERMA quale liquidatore l'Avv. SABRINA MACCIO'; ORDINA ai debitori il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che
2 sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 884,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE la cessazione immediata dei prelievi/trattenute effettuati a carico della ricorrente a titolo di cessione del quinto della pensione ed il concorso dei creditori nel rispetto della par condicio; AUTORIZZA il liquidatore alle attività di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCII;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni quattro (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini
3 della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di quattro anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del quadriennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 15/01/2025
il Giudice Relatore Anna Ferretti il Presidente Paola Antonia Di Lorenzo
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