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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 3737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3737 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2851/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 24.10.2024 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 2851/2023 R.G. sez. lav.
TRA
, Parte_1
rappr. e difesa dall'Avv. N. Corso, dall'Avv. A. Corso e dall'Avv. P. Colombrino, come da procura in atti,
APPELLANTE E
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. G. Caristo, come da procura in atti,
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 22.11.2023, proponeva appello avverso la sentenza n. 1193/2023 Parte_1 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, non notificata, pubblicata in data 8.6.2023, con la quale veniva rigettata la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società dal 16.5.2015 al 24.7.2020, con relativa CP_1 richiesta di condanna della società al pagamento di differenze retributive per € 68.838,06.
Con il gravame proposto l'appellante impugnava la sentenza di primo grado per errata valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che in relazione al materiale probatorio acquisito in primo grado sarebbe stata provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio;
inoltre, l'appellante contestava la sentenza gravata nella parte in cui rilevava che era stato amministratore unico della Petrillo Persona_1
Arredi s.r.l. nel periodo di tempo per cui è causa;
infine, censurava l'erroneità della statuizione nella parte in cui riteneva non provata
“per presunzioni” la subordinazione. L'appellante, inoltre, all'esito dell'accertamento del dedotto rapporto di lavoro, riproponeva, in sede di gravame, la richiesta di accertamento dell'illegittimità del licenziamento orale. Per tali motivi chiedeva riformarsi la sentenza gravata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la società appellata la quale CP_1 deduceva, preliminarmente, l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità dell'avverso gravame, nonché l'infondatezza dello stesso. Pertanto, ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
All'odierna trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. la Corte decideva la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato per i motivi che saranno di seguito esposti.
Preliminarmente, deve rilevarsi che il giudizio devoluto innanzi a questa Corte ha ad oggetto il riconoscimento di un rapporto di lavoro di natura subordinata, pertanto, occorre premettere i tratti salienti che devono caratterizzare tale tipo di rapporto rispetto a quello avente natura autonoma, come da consolidato orientamento della Suprema Corte.
In particolare: “Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione. (cfr. sentenza Cass., sez. L. del 29.3.2004 n.6224).
Ed ancora: “Il vincolo della subordinazione non ha tra i suoi tratti caratteristici indefettibili la permanenza nel tempo dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro. Ne consegue che la scarsità e saltuarietà delle prestazioni rese da un lavoratore come cameriere ai tavoli di un ristorante, così come il fatto che sia lo stesso ad offrire la propria opera (della quale il titolare del ristorante può o meno avvalersi), non costituiscono elementi idonei a qualificare come autonomo il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, essendo invece rilevanti, quali indici di subordinazione, l'assenza di rischio economico per il lavoratore, l'osservanza di un orario e l'inserimento nell'altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al coordinamento con l'attività degli altri lavoratori, aspetti questi peraltro connaturati al lavoro di cameriere. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, oltre a negare la subordinazione, sulla base delle prestazioni saltuarie, non aveva detto come fosse possibile lavorare quale cameriere in un ristorante senza coordinamento con i colleghi e libero dalle direttive datoriali quanto, ad esempio, all'uniformità dell'abbigliamento o alla distribuzione dei tavoli o all'orario di lavoro). (cfr. sentenza Cass., sez lav. del 7.1.2009 n.58).
Vale, inoltre, rilevare che il prestatore di lavoro che agisce in giudizio nei confronti del proprio datore di lavoro ha l'onere processuale (cfr. 2697 c.c.) di provare, attraverso riscontri documentali e/o testimoniali, di avere intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato nel periodo, con le mansioni e con l'orario di lavoro assunti in ricorso, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di provare i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi delle avverse pretese.
Orbene, nel caso di specie, ad avviso di questo Collegio appare condivisibile il convincimento cui è pervenuto il Giudice di prime cure in merito all'insussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra le parti.
I motivi di gravame proposti dall'appellante possono trattarsi congiuntamente afferendo tutti, nella sostanza, ad un malgoverno delle risultanze istruttorie.
In realtà, il materiale probatorio acquisito in primo grado non ha restituito sufficienti elementi utili ai fini dell'accertamento della sussistenza del dedotto rapporto di lavoro di natura subordinata tra le parti.
Si rammenta che la Notaro sosteneva di aver lavorato alle dipendenze dall'appellata dal 16.5.2015, e di aver CP_1 lavorato, fino al giorno prima (15.5.2015) per la Petrillo Arredi
S.r.l., facente capo proprio a socio di Persona_1 maggioranza della odierna appellata.
Su tale circostanza, è doveroso premettere, condividendo quanto rilevato dal Giudice di primo grado, che l'appellante non proponeva alcuna domanda nei confronti della Petrillo Arredi S.r.l., né tantomeno chiedeva accertarsi un collegamento societario tra le due società, o diversamente, accertarsi l'esistenza di un unico centro d'imputazione.
Passando ad esaminare il materiale probatorio si rileva quanto segue.
Per quanto concerne le prove documentali, l'appellante ha posto l'accento sulle conversazioni WhatsApp intercorse con ER
– socio della all'80%; con
[...] CP_1 CP_2 amministratrice unica e socia di minoranza della CP_1 nonché coniuge dello stesso;
con , ragioniere ER Persona_2 della CP_1
Secondo la ricostruzione della Notaro, ella riceveva da tutti i soggetti sopra indicati le direttive di lavoro e ciò emergeva chiaramente dalle conversazioni prodotte. Sosteneva che dai documenti prodotti emergeva sia la collocazione temporale delle conversazioni, sia l'utenza telefonica degli interlocutori.
Ebbene, la censura non appare fondata.
In realtà, dai documenti prodotti, così come rileva il Giudice di prime cure, non emergeva la riconducibilità dei messaggi agli asseriti interlocutori, a differenza di quanto sostiene l'appellante. In ogni caso, pur volendo ritenere intercorse dette conversazioni tra l'appellante e gli asseriti interlocutori, deve rilevarsi che sul piano dei contenuti, dette conversazioni non provano in alcun modo il vincolo di subordinazione, essendo le stesse compatibili anche con altre forme di collaborazione. Del resto, lo stesso tenore di alcuni messaggi non depone in maniera chiara ed univoca a favore della sussistenza di un vincolo di subordinazione.
Deve rammentarsi, che secondo la difesa della società appellata, vi era stata una collaborazione saltuaria e senza alcun vincolo di subordinazione con la Notaro, la quale avrebbe svolto attività di promozione come procacciatrice d'affari.
Dunque, anche la produzione di ordini e fatture non è sufficiente a provare il vincolo di subordinazione, potendo ben essere compatibile con un'attività di collaborazione, così come rileva il Giudice di prime cure.
Occorre, dunque, esaminare la prova testimoniale acquisita in primo grado.
La teste dichiarava di conoscere la ricorrente in Testimone_1 quanto avrebbe lavorato insieme alla stessa, dapprima per la società Petrillo Arredi S.r.l. – dal 1997 a 2009 – e successivamente per la dall'ottobre del 2014 sino al 2017. CP_1
Infatti, dichiarava che: “Conosco la ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme per molto tempo. Abbiamo lavorato insieme Contro prima con la Petrillo Arredi e poi con la . Noi abbiamo lavorato presso lo stesso negozio dal 1997 fino al 2009, quindi quando lavoravamo per Petrillo Arredi;
ADR: “io per CDD ho iniziato a lavorare ad ottobre 2014. La Notaro nell'anno successivo, credo maggio”; ADR: “io non lavoro più per CDD, anche in questo caso ho fatto un accordo davanti al sindacato. Il rapporto è terminato nel 2017, credo settembre. La Notaro dopo ha continuato a lavorare”. In primo luogo, va rilevato che la teste ha potuto riferire in merito al rapporto dedotto in giudizio soltanto per un periodo limitato, avendo dichiarato di aver lavorato per la società appellata soltanto fino al 2017 (la Notaro asseriva di aver lavorato fino al 2020 alle dipendenze della società appellata).
La teste non confermava nemmeno la sede di lavoro indicata dall'appellante in ricorso. Infatti, riferiva: “Il negozio di Caserta Piazza Sant'Anna aveva insegna Petrillo Arredi. Noi i clienti li accompagnavamo presso questo negozio di Piazza Sant'Anna che è dove lavorava la Notaro e lì ci trattenevamo con loro”. La Notaro, invece, affermava di lavorare presso il punto vendita di Caserta alla
Via De Martino n. 9.
Inoltre, la stessa teste affermava che non vi erano negozi con Contro insegna ADR: “non c'erano negozi con insegna . CP_1
A Caserta Piazza Sant'Anna c'è il negozio con insegna Petrillo Arredi. La signora Notaro vendeva prodotti , Logo e CP_3
Samoa, che fatturava CDD. Preciso che io non so chi fatturava cosa. Per quanto riguarda il mio operato, dunque le vendite fatte a
Contro
Casagiove, i contratti erano fatti a nome di . Io vedevo Contro materialmente le fatture a nome anche per i prodotti
, Logo e Samoa”. CP_3
In merito alle mansioni ed all'orario di lavoro, le dichiarazioni rese dalla stessa hanno scarso valore probatorio atteso che la teste dichiarava che nel periodo in cui avrebbe lavorato per la CDD, svolgeva la sua attività in un negozio diverso rispetto a quello in cui lavorava la ricorrente. Infatti, dichiarava: ADR: “io lavoravo presso il negozio di Casagiove. La Notaro, invece a CP_4
Caserta”
Dunque, in virtù dei succitati elementi, le dichiarazioni rese non sono sufficienti ed idonee a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società appellata.
Medesimo discorso per quanto concerne le dichiarazioni rese dal teste in quanto dalle stesse veniva in rilievo Testimone_2 soltanto il rapporto di lavoro con la Petrillo Arredi S.r.l., che, come detto sopra, non è oggetto di causa.
Infatti, egli dichiarava che: “ADR: conosco la ricorrente in quanto è una ex collega di lavoro. Abbiamo lavorato insieme presso la Petrillo arredi. ADR: con la ricorrente abbiamo lavorato insieme a partire dal 2003, epoca in cui io sono stato assunto e lei già lavorava lì. Il negozio presso il quale lavoravamo insieme si trovava a Caserta, Piazza S. Anna. ADR: nel negozio c'era il titolare che diceva a tutti cosa fare. ADR: io sono Persona_1 andato via nel 2020, che sono andato in Cassa Integrazione. ADR: anche la ricorrente ha lavorato fino a luglio 2020, se ne è andata quando il negozio ha chiuso. ADR: la ricorrente ha sempre lavorato nel negozio di Caserta. ADR: la famiglia ha ER anche due negozi della Questi altri due negozi non CP_4 vendono solo cucine ma anche altri mobili. I negozi si CP_4 trovano uno a Maddaloni e uno a Casagiove. Io ci sono andato, ogni tanto montavamo qualcosa lì dentro, per ordine di ER
ADR: i tre negozi avevano un unico deposito, a Via De
[...] Martino a Caserta, all'incrocio con Piazza S.Anna. ADR: gli altri due negozi erano sempre della famiglia , li gestiva sempre ER
. ADR: io ero assunto dalla Petrillo Arredi. ADR: Persona_1 la ricorrente ha sempre lavorato nel negozio di piazza S. Anna, per
Contro
Petrillo Arredi e anche . So che lavorava per entrambe le società perché io le consegnavo le bolle sia di Petrillo Arredi sia di CDD. ADR: “Era dipendente di Petrillo Arredi, ma come me, faceva anche cose per CDD”.
Dunque, nel complesso, come rilevato correttamente dal Giudice di prime cure, emerge senz'altro lo svolgimento di attività lavorativa presso un negozio della Petrillo Arredi, di cui era amministratore
. Tuttavia, il giudizio in esame verte Persona_1 sull'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di altra società, ovvero la La circostanza che CP_1 il fosse anche proprietario e socio di maggioranza della ER non è decisiva ai fini del decidere, in quanto, proprio CP_1
l'istruttoria orale non ha restituito elementi sufficienti a provare che l'appellante era inserita nell'organizzazione della società appellata, piuttosto che in quella della Petrillo Arredi, nonché sottoposta al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare della stessa.
In conclusione, per i motivi esposti, assorbito ogni altro motivo di gravame, l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
In ragione della complessità del giudizio e della natura delle parti, si compensano interamente le spese del presente grado di giudizio.
Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
- Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio, dando atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Napoli 24.10.2024
Il Presidente estensore dott.ssa Vincenza Totaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 24.10.2024 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 2851/2023 R.G. sez. lav.
TRA
, Parte_1
rappr. e difesa dall'Avv. N. Corso, dall'Avv. A. Corso e dall'Avv. P. Colombrino, come da procura in atti,
APPELLANTE E
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. G. Caristo, come da procura in atti,
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 22.11.2023, proponeva appello avverso la sentenza n. 1193/2023 Parte_1 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, non notificata, pubblicata in data 8.6.2023, con la quale veniva rigettata la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società dal 16.5.2015 al 24.7.2020, con relativa CP_1 richiesta di condanna della società al pagamento di differenze retributive per € 68.838,06.
Con il gravame proposto l'appellante impugnava la sentenza di primo grado per errata valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che in relazione al materiale probatorio acquisito in primo grado sarebbe stata provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio;
inoltre, l'appellante contestava la sentenza gravata nella parte in cui rilevava che era stato amministratore unico della Petrillo Persona_1
Arredi s.r.l. nel periodo di tempo per cui è causa;
infine, censurava l'erroneità della statuizione nella parte in cui riteneva non provata
“per presunzioni” la subordinazione. L'appellante, inoltre, all'esito dell'accertamento del dedotto rapporto di lavoro, riproponeva, in sede di gravame, la richiesta di accertamento dell'illegittimità del licenziamento orale. Per tali motivi chiedeva riformarsi la sentenza gravata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la società appellata la quale CP_1 deduceva, preliminarmente, l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità dell'avverso gravame, nonché l'infondatezza dello stesso. Pertanto, ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
All'odierna trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. la Corte decideva la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato per i motivi che saranno di seguito esposti.
Preliminarmente, deve rilevarsi che il giudizio devoluto innanzi a questa Corte ha ad oggetto il riconoscimento di un rapporto di lavoro di natura subordinata, pertanto, occorre premettere i tratti salienti che devono caratterizzare tale tipo di rapporto rispetto a quello avente natura autonoma, come da consolidato orientamento della Suprema Corte.
In particolare: “Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione. (cfr. sentenza Cass., sez. L. del 29.3.2004 n.6224).
Ed ancora: “Il vincolo della subordinazione non ha tra i suoi tratti caratteristici indefettibili la permanenza nel tempo dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro. Ne consegue che la scarsità e saltuarietà delle prestazioni rese da un lavoratore come cameriere ai tavoli di un ristorante, così come il fatto che sia lo stesso ad offrire la propria opera (della quale il titolare del ristorante può o meno avvalersi), non costituiscono elementi idonei a qualificare come autonomo il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, essendo invece rilevanti, quali indici di subordinazione, l'assenza di rischio economico per il lavoratore, l'osservanza di un orario e l'inserimento nell'altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al coordinamento con l'attività degli altri lavoratori, aspetti questi peraltro connaturati al lavoro di cameriere. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, oltre a negare la subordinazione, sulla base delle prestazioni saltuarie, non aveva detto come fosse possibile lavorare quale cameriere in un ristorante senza coordinamento con i colleghi e libero dalle direttive datoriali quanto, ad esempio, all'uniformità dell'abbigliamento o alla distribuzione dei tavoli o all'orario di lavoro). (cfr. sentenza Cass., sez lav. del 7.1.2009 n.58).
Vale, inoltre, rilevare che il prestatore di lavoro che agisce in giudizio nei confronti del proprio datore di lavoro ha l'onere processuale (cfr. 2697 c.c.) di provare, attraverso riscontri documentali e/o testimoniali, di avere intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato nel periodo, con le mansioni e con l'orario di lavoro assunti in ricorso, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di provare i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi delle avverse pretese.
Orbene, nel caso di specie, ad avviso di questo Collegio appare condivisibile il convincimento cui è pervenuto il Giudice di prime cure in merito all'insussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra le parti.
I motivi di gravame proposti dall'appellante possono trattarsi congiuntamente afferendo tutti, nella sostanza, ad un malgoverno delle risultanze istruttorie.
In realtà, il materiale probatorio acquisito in primo grado non ha restituito sufficienti elementi utili ai fini dell'accertamento della sussistenza del dedotto rapporto di lavoro di natura subordinata tra le parti.
Si rammenta che la Notaro sosteneva di aver lavorato alle dipendenze dall'appellata dal 16.5.2015, e di aver CP_1 lavorato, fino al giorno prima (15.5.2015) per la Petrillo Arredi
S.r.l., facente capo proprio a socio di Persona_1 maggioranza della odierna appellata.
Su tale circostanza, è doveroso premettere, condividendo quanto rilevato dal Giudice di primo grado, che l'appellante non proponeva alcuna domanda nei confronti della Petrillo Arredi S.r.l., né tantomeno chiedeva accertarsi un collegamento societario tra le due società, o diversamente, accertarsi l'esistenza di un unico centro d'imputazione.
Passando ad esaminare il materiale probatorio si rileva quanto segue.
Per quanto concerne le prove documentali, l'appellante ha posto l'accento sulle conversazioni WhatsApp intercorse con ER
– socio della all'80%; con
[...] CP_1 CP_2 amministratrice unica e socia di minoranza della CP_1 nonché coniuge dello stesso;
con , ragioniere ER Persona_2 della CP_1
Secondo la ricostruzione della Notaro, ella riceveva da tutti i soggetti sopra indicati le direttive di lavoro e ciò emergeva chiaramente dalle conversazioni prodotte. Sosteneva che dai documenti prodotti emergeva sia la collocazione temporale delle conversazioni, sia l'utenza telefonica degli interlocutori.
Ebbene, la censura non appare fondata.
In realtà, dai documenti prodotti, così come rileva il Giudice di prime cure, non emergeva la riconducibilità dei messaggi agli asseriti interlocutori, a differenza di quanto sostiene l'appellante. In ogni caso, pur volendo ritenere intercorse dette conversazioni tra l'appellante e gli asseriti interlocutori, deve rilevarsi che sul piano dei contenuti, dette conversazioni non provano in alcun modo il vincolo di subordinazione, essendo le stesse compatibili anche con altre forme di collaborazione. Del resto, lo stesso tenore di alcuni messaggi non depone in maniera chiara ed univoca a favore della sussistenza di un vincolo di subordinazione.
Deve rammentarsi, che secondo la difesa della società appellata, vi era stata una collaborazione saltuaria e senza alcun vincolo di subordinazione con la Notaro, la quale avrebbe svolto attività di promozione come procacciatrice d'affari.
Dunque, anche la produzione di ordini e fatture non è sufficiente a provare il vincolo di subordinazione, potendo ben essere compatibile con un'attività di collaborazione, così come rileva il Giudice di prime cure.
Occorre, dunque, esaminare la prova testimoniale acquisita in primo grado.
La teste dichiarava di conoscere la ricorrente in Testimone_1 quanto avrebbe lavorato insieme alla stessa, dapprima per la società Petrillo Arredi S.r.l. – dal 1997 a 2009 – e successivamente per la dall'ottobre del 2014 sino al 2017. CP_1
Infatti, dichiarava che: “Conosco la ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme per molto tempo. Abbiamo lavorato insieme Contro prima con la Petrillo Arredi e poi con la . Noi abbiamo lavorato presso lo stesso negozio dal 1997 fino al 2009, quindi quando lavoravamo per Petrillo Arredi;
ADR: “io per CDD ho iniziato a lavorare ad ottobre 2014. La Notaro nell'anno successivo, credo maggio”; ADR: “io non lavoro più per CDD, anche in questo caso ho fatto un accordo davanti al sindacato. Il rapporto è terminato nel 2017, credo settembre. La Notaro dopo ha continuato a lavorare”. In primo luogo, va rilevato che la teste ha potuto riferire in merito al rapporto dedotto in giudizio soltanto per un periodo limitato, avendo dichiarato di aver lavorato per la società appellata soltanto fino al 2017 (la Notaro asseriva di aver lavorato fino al 2020 alle dipendenze della società appellata).
La teste non confermava nemmeno la sede di lavoro indicata dall'appellante in ricorso. Infatti, riferiva: “Il negozio di Caserta Piazza Sant'Anna aveva insegna Petrillo Arredi. Noi i clienti li accompagnavamo presso questo negozio di Piazza Sant'Anna che è dove lavorava la Notaro e lì ci trattenevamo con loro”. La Notaro, invece, affermava di lavorare presso il punto vendita di Caserta alla
Via De Martino n. 9.
Inoltre, la stessa teste affermava che non vi erano negozi con Contro insegna ADR: “non c'erano negozi con insegna . CP_1
A Caserta Piazza Sant'Anna c'è il negozio con insegna Petrillo Arredi. La signora Notaro vendeva prodotti , Logo e CP_3
Samoa, che fatturava CDD. Preciso che io non so chi fatturava cosa. Per quanto riguarda il mio operato, dunque le vendite fatte a
Contro
Casagiove, i contratti erano fatti a nome di . Io vedevo Contro materialmente le fatture a nome anche per i prodotti
, Logo e Samoa”. CP_3
In merito alle mansioni ed all'orario di lavoro, le dichiarazioni rese dalla stessa hanno scarso valore probatorio atteso che la teste dichiarava che nel periodo in cui avrebbe lavorato per la CDD, svolgeva la sua attività in un negozio diverso rispetto a quello in cui lavorava la ricorrente. Infatti, dichiarava: ADR: “io lavoravo presso il negozio di Casagiove. La Notaro, invece a CP_4
Caserta”
Dunque, in virtù dei succitati elementi, le dichiarazioni rese non sono sufficienti ed idonee a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società appellata.
Medesimo discorso per quanto concerne le dichiarazioni rese dal teste in quanto dalle stesse veniva in rilievo Testimone_2 soltanto il rapporto di lavoro con la Petrillo Arredi S.r.l., che, come detto sopra, non è oggetto di causa.
Infatti, egli dichiarava che: “ADR: conosco la ricorrente in quanto è una ex collega di lavoro. Abbiamo lavorato insieme presso la Petrillo arredi. ADR: con la ricorrente abbiamo lavorato insieme a partire dal 2003, epoca in cui io sono stato assunto e lei già lavorava lì. Il negozio presso il quale lavoravamo insieme si trovava a Caserta, Piazza S. Anna. ADR: nel negozio c'era il titolare che diceva a tutti cosa fare. ADR: io sono Persona_1 andato via nel 2020, che sono andato in Cassa Integrazione. ADR: anche la ricorrente ha lavorato fino a luglio 2020, se ne è andata quando il negozio ha chiuso. ADR: la ricorrente ha sempre lavorato nel negozio di Caserta. ADR: la famiglia ha ER anche due negozi della Questi altri due negozi non CP_4 vendono solo cucine ma anche altri mobili. I negozi si CP_4 trovano uno a Maddaloni e uno a Casagiove. Io ci sono andato, ogni tanto montavamo qualcosa lì dentro, per ordine di ER
ADR: i tre negozi avevano un unico deposito, a Via De
[...] Martino a Caserta, all'incrocio con Piazza S.Anna. ADR: gli altri due negozi erano sempre della famiglia , li gestiva sempre ER
. ADR: io ero assunto dalla Petrillo Arredi. ADR: Persona_1 la ricorrente ha sempre lavorato nel negozio di piazza S. Anna, per
Contro
Petrillo Arredi e anche . So che lavorava per entrambe le società perché io le consegnavo le bolle sia di Petrillo Arredi sia di CDD. ADR: “Era dipendente di Petrillo Arredi, ma come me, faceva anche cose per CDD”.
Dunque, nel complesso, come rilevato correttamente dal Giudice di prime cure, emerge senz'altro lo svolgimento di attività lavorativa presso un negozio della Petrillo Arredi, di cui era amministratore
. Tuttavia, il giudizio in esame verte Persona_1 sull'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di altra società, ovvero la La circostanza che CP_1 il fosse anche proprietario e socio di maggioranza della ER non è decisiva ai fini del decidere, in quanto, proprio CP_1
l'istruttoria orale non ha restituito elementi sufficienti a provare che l'appellante era inserita nell'organizzazione della società appellata, piuttosto che in quella della Petrillo Arredi, nonché sottoposta al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare della stessa.
In conclusione, per i motivi esposti, assorbito ogni altro motivo di gravame, l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
In ragione della complessità del giudizio e della natura delle parti, si compensano interamente le spese del presente grado di giudizio.
Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
- Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio, dando atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Napoli 24.10.2024
Il Presidente estensore dott.ssa Vincenza Totaro