TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3290 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22737/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22737/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GALATA' PELLEGRINI LAURA ( ) VIA VALERIO PUBLICOLA, C.F._1
67 00174 ROMA;
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
PRAGLIOLA TERESA MARIA e elettivamente domiciliato in PIAZZALE BIANCAMANO 2
20121 presso lo studio dell'avv. PRAGLIOLA TERESA MARIA CP_1
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso rispettivamente come da atto introduttivo e comparsa di risposta e hanno discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in Controparte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Milano la proponendo Controparte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6134/2024 – proc. n. 9130/2024 R.G. – di pagamento della somma di euro 12.397,47 oltre interessi al tasso legale e spese della procedura monitoria – chiedendo, in via principale, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti legittimanti ex art. 633 c.p.c. e per carenza di prova scritta ex art. 634 c.p.c. e, in via subordinata, pagina 1 di 4 perché infondata in fatto e diritto e non provata la pretesa creditoria con esso fatta valere;
in ogni caso riconoscere non dovute le spese del decreto ingiuntivo in quanto ingiuste illegittime ed ingiustificate;
con vittoria di spese di lite.
Costituendosi in giudizio parte convenuta contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nonché, nel merito, di respingere integralmente l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e produzione documentale all'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c., e il giudice riservava la decisione.
La presente lite ha ad oggetto la richiesta di pagamento di compensi professionali da parte di
[...]
per prestazioni rese in favore di Controparte_2 Controparte_1
per le annualità dal 2020 al 2023.
L'opposta deduce di aver regolarmente eseguito le prestazioni professionali in favore dell'opponente dal 2020 al 2023, in attuazione del contratto di consulenza professionale sottoscritto dalle parti in data
17 aprile 2018, avente ad oggetto la tenuta della contabilità nonché attività di consulenza fiscale e societaria (doc. 2 fasc. conv.), sulla base della quale ha emesso gli avvisi di parcella azionati in via monitoria (doc. da n. 3 a n. 14 fasc. conv.).
L'opponente contesta la richiesta avversaria deducendo l'illegittimità del decreto ingiuntivo in quanto fondato esclusivamente su mere pro forma di pagamento nonché l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto le prestazioni rese dall'opposta non sarebbero state mai autorizzate dalla posto CP_1
che: il contratto di consulenza professionale del 17 aprile 2018 (doc. 2 fasc. conv.) è stato sottoscritto dal Dott. all'epoca legale rappresentante della società, e non dal dott. CP_3 CP_1
subentrato successivamente nella carica di amministratore delegato della società; che il contratto in questione era già scaduto al momento del subentro dello stesso, essendo soggetto ad un'unica proroga annuale sulla scorta dell'art. 3 dell'accordo; che la società opponente era inattiva dal 2020, come risultante dagli ultimi bilanci depositati nel 2020.
Le motivazioni a sostegno dell'opposizione non meritano accoglimento.
Occorre anzitutto evidenziare come la pretesa creditoria risulti pienamente provata sia nell'an che nel quantum, stante la sussistenza di un accordo scritto tra le parti concluso in data 17 aprile 2018, avente ad oggetto un compenso annuale pattuito nella misura di euro 3.600,00 oltre oneri di legge, prorogatosi di anno in anno in base all'art. 3 dell'accordo – e ciò deve intendersi sulla base dell'inequivoco tenore letterale di tale clausola – sino alla disdetta dell'opponente nel settembre 2024 (doc. 6 fasc. conv.).
pagina 2 di 4 In merito all'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali da parte dell'opposta, l'opponente non ha assolto l'onere di contestazione specifica sullo stessa gravante, limitandosi ad affermare di non averle preventivamente autorizzate e di non averne beneficiato. In punto di diritto, si rammenta che “la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni, essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento”. (Cassazione, sezione III civile, ordinanza 27 giugno 2022 n.
20597)
In ogni caso, l'opposta ha fornito ampia prova documentale dell'attività professionale svolta in favore dell'opponente sino alla disdetta del contratto nel settembre 2024. Dalla copiosa corrispondenza mail intercorsa tra le parti (docc. da n. 9 a n. 16 fasc. conv.) emerge inequivocabilmente come l'opposta si sia occupata regolarmente di tutti gli adempimenti contabili e fiscali della società opponente, nonostante la scarsa collaborazione da parte dell'opponente. Da valorizzarsi, altresì, le mail del
28.01.2022 e 31.02.2022 inviate da parte della sig.ra per conto della società opponente, CP_4
nella quale la stessa garantiva il pagamento dei compensi insoluti di nonché la trasmissione di CP_2
tutta la documentazione necessaria ai fini della predisposizione del bilancio per il 2021 (doc. 11 fasc. conv.). Risulta, inoltre, significativo sotto il profilo probatorio che, al termine dell'incarico, dietro espressa richiesta dell'opponente, la società opposta abbia trasmesso tutta la documentazione contabile e fiscale dalla stessa conservata, ivi ricompresi i bilanci dal 2021 al 2023, i quali sono poi stati depositati dall'opponente (doc. n. 36 fasc. conv.), da ciò evincendosi come l'opponente abbia beneficiato delle prestazioni rese dalla società opposta.
Di nessuna rilevanza è la circostanza che il sig. sia subentrato nella carica di amministratore CP_1 delegato in epoca successiva al conferimento dell'incarico professionale all'opposta, potendosi agevolmente rilevare come la nomina di un nuovo amministratore delegato non incida sull'efficacia dei contratti conclusi validamente dai precedenti amministratori. Pare comunque opportuno evidenziare che dalle mail prodotte - in particolare dalla mail del 12.06.2023 (doc. 15 fasc. conv.) - risulta che il sig. fosse certamente a conoscenza dell'incarico professionale precedentemente conferito CP_1
alla società opposta. Ed in merito all'addotta scarsa operatività della società opponente a partire pagina 3 di 4 dall'anno 2020 si rileva che al 24 gennaio 2025 la società risultava ancora attiva, avendo altresì provveduto al deposito dei bilanci relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023 (doc. n. 35 fasc. conv.).
L'importo liquidato in via monitoria, coerente agli avvisi di parcella prodotti, risulta correttamente liquidato in conformità alle pattuizioni contrattuali, considerando anche la riduzione del compenso accordata dall'opposta per le annualità 2021 - 2022 - 2023.
In forza di quanto sopra esposto, l'opposizione risulta infondata e il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al D.M. n. 147/22 e dell'attività difensiva svolta (al minimo per la fase decisionale svolta nella forma semplificata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite che liquida in euro 4.227,00 oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22737/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GALATA' PELLEGRINI LAURA ( ) VIA VALERIO PUBLICOLA, C.F._1
67 00174 ROMA;
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
PRAGLIOLA TERESA MARIA e elettivamente domiciliato in PIAZZALE BIANCAMANO 2
20121 presso lo studio dell'avv. PRAGLIOLA TERESA MARIA CP_1
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso rispettivamente come da atto introduttivo e comparsa di risposta e hanno discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in Controparte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Milano la proponendo Controparte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6134/2024 – proc. n. 9130/2024 R.G. – di pagamento della somma di euro 12.397,47 oltre interessi al tasso legale e spese della procedura monitoria – chiedendo, in via principale, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti legittimanti ex art. 633 c.p.c. e per carenza di prova scritta ex art. 634 c.p.c. e, in via subordinata, pagina 1 di 4 perché infondata in fatto e diritto e non provata la pretesa creditoria con esso fatta valere;
in ogni caso riconoscere non dovute le spese del decreto ingiuntivo in quanto ingiuste illegittime ed ingiustificate;
con vittoria di spese di lite.
Costituendosi in giudizio parte convenuta contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nonché, nel merito, di respingere integralmente l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e produzione documentale all'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c., e il giudice riservava la decisione.
La presente lite ha ad oggetto la richiesta di pagamento di compensi professionali da parte di
[...]
per prestazioni rese in favore di Controparte_2 Controparte_1
per le annualità dal 2020 al 2023.
L'opposta deduce di aver regolarmente eseguito le prestazioni professionali in favore dell'opponente dal 2020 al 2023, in attuazione del contratto di consulenza professionale sottoscritto dalle parti in data
17 aprile 2018, avente ad oggetto la tenuta della contabilità nonché attività di consulenza fiscale e societaria (doc. 2 fasc. conv.), sulla base della quale ha emesso gli avvisi di parcella azionati in via monitoria (doc. da n. 3 a n. 14 fasc. conv.).
L'opponente contesta la richiesta avversaria deducendo l'illegittimità del decreto ingiuntivo in quanto fondato esclusivamente su mere pro forma di pagamento nonché l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto le prestazioni rese dall'opposta non sarebbero state mai autorizzate dalla posto CP_1
che: il contratto di consulenza professionale del 17 aprile 2018 (doc. 2 fasc. conv.) è stato sottoscritto dal Dott. all'epoca legale rappresentante della società, e non dal dott. CP_3 CP_1
subentrato successivamente nella carica di amministratore delegato della società; che il contratto in questione era già scaduto al momento del subentro dello stesso, essendo soggetto ad un'unica proroga annuale sulla scorta dell'art. 3 dell'accordo; che la società opponente era inattiva dal 2020, come risultante dagli ultimi bilanci depositati nel 2020.
Le motivazioni a sostegno dell'opposizione non meritano accoglimento.
Occorre anzitutto evidenziare come la pretesa creditoria risulti pienamente provata sia nell'an che nel quantum, stante la sussistenza di un accordo scritto tra le parti concluso in data 17 aprile 2018, avente ad oggetto un compenso annuale pattuito nella misura di euro 3.600,00 oltre oneri di legge, prorogatosi di anno in anno in base all'art. 3 dell'accordo – e ciò deve intendersi sulla base dell'inequivoco tenore letterale di tale clausola – sino alla disdetta dell'opponente nel settembre 2024 (doc. 6 fasc. conv.).
pagina 2 di 4 In merito all'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali da parte dell'opposta, l'opponente non ha assolto l'onere di contestazione specifica sullo stessa gravante, limitandosi ad affermare di non averle preventivamente autorizzate e di non averne beneficiato. In punto di diritto, si rammenta che “la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni, essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento”. (Cassazione, sezione III civile, ordinanza 27 giugno 2022 n.
20597)
In ogni caso, l'opposta ha fornito ampia prova documentale dell'attività professionale svolta in favore dell'opponente sino alla disdetta del contratto nel settembre 2024. Dalla copiosa corrispondenza mail intercorsa tra le parti (docc. da n. 9 a n. 16 fasc. conv.) emerge inequivocabilmente come l'opposta si sia occupata regolarmente di tutti gli adempimenti contabili e fiscali della società opponente, nonostante la scarsa collaborazione da parte dell'opponente. Da valorizzarsi, altresì, le mail del
28.01.2022 e 31.02.2022 inviate da parte della sig.ra per conto della società opponente, CP_4
nella quale la stessa garantiva il pagamento dei compensi insoluti di nonché la trasmissione di CP_2
tutta la documentazione necessaria ai fini della predisposizione del bilancio per il 2021 (doc. 11 fasc. conv.). Risulta, inoltre, significativo sotto il profilo probatorio che, al termine dell'incarico, dietro espressa richiesta dell'opponente, la società opposta abbia trasmesso tutta la documentazione contabile e fiscale dalla stessa conservata, ivi ricompresi i bilanci dal 2021 al 2023, i quali sono poi stati depositati dall'opponente (doc. n. 36 fasc. conv.), da ciò evincendosi come l'opponente abbia beneficiato delle prestazioni rese dalla società opposta.
Di nessuna rilevanza è la circostanza che il sig. sia subentrato nella carica di amministratore CP_1 delegato in epoca successiva al conferimento dell'incarico professionale all'opposta, potendosi agevolmente rilevare come la nomina di un nuovo amministratore delegato non incida sull'efficacia dei contratti conclusi validamente dai precedenti amministratori. Pare comunque opportuno evidenziare che dalle mail prodotte - in particolare dalla mail del 12.06.2023 (doc. 15 fasc. conv.) - risulta che il sig. fosse certamente a conoscenza dell'incarico professionale precedentemente conferito CP_1
alla società opposta. Ed in merito all'addotta scarsa operatività della società opponente a partire pagina 3 di 4 dall'anno 2020 si rileva che al 24 gennaio 2025 la società risultava ancora attiva, avendo altresì provveduto al deposito dei bilanci relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023 (doc. n. 35 fasc. conv.).
L'importo liquidato in via monitoria, coerente agli avvisi di parcella prodotti, risulta correttamente liquidato in conformità alle pattuizioni contrattuali, considerando anche la riduzione del compenso accordata dall'opposta per le annualità 2021 - 2022 - 2023.
In forza di quanto sopra esposto, l'opposizione risulta infondata e il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al D.M. n. 147/22 e dell'attività difensiva svolta (al minimo per la fase decisionale svolta nella forma semplificata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite che liquida in euro 4.227,00 oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 4 di 4